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Capitolato per polizza di assicurazione relativa a vari rischi – Procedura aperta per “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014 ( LOTTO UNICO ) CPV 66510000-8 - CATEGORIA 6
CAPITOLATO PER POLIZZA DI ASSICURAZIONE RELATIVA A VARI RISCHI
PARTE PRIMA - NORME COMUNI A TUTTI I RISCHI DA ASSICURARE
PARTE SECONDA - NORME RELATIVE A OGNI SINGOLO RISCHIO DA ASSICURARE
Sezione prima
1. Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.)
2. Incendio veicoli
Sezione seconda
1. Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
2. Responsabilità civile degli Amministratori, Direttori, Dirigenti, Funzionari, altri dipendenti e Segretario Generale
3.Tutela legale
Sezione terza Infortuni:
1. Infortuni subiti a seguito dell’attività motoria, sportiva, ricreativa e culturale
2. Infortuni subiti in relazione all’attività delle scuole materne, degli asili nido(ivi compresi Centri Gioco e Servizi Domiciliari), dei centri estivi e di tutte le altre attività motorie, culturali, didattiche (ivi compresi gli infortuni subiti dai minori affidati a famiglie o ai centri di accoglienza e gli infortuni dei minori e degli adulti che partecipano ai corsi di alfabetizzazione, nonché alle attività di pre e post scuola e refezione scolastica dei minori iscritti a scuole di ogni ordine e grado)
3. Infortuni degli amministratori
4. Infortuni subiti dagli allievi non vedenti e ipovedenti
5. Infortuni subiti dai partecipanti alle attività del Calcio Storico Fiorentino
6. Infortuni ai conducenti occasionali
7. Infortuni subiti dai dipendenti alla guida di veicoli non di proprietà del Comune
Sezione quarta Incendio:
1. Incendio del materiale del Calcio Storico Fiorentino
2. Incendio ed altri danni al patrimonio immobiliare
3. Incendio dei beni contenuti nel teatro comunale e nei magazzini comunali
4. Incendio hardware e software
Sezione quinta
1. Atti di Terrorismo
Sezione sesta Furto:
1. Furto del materiale del Calcio Storico Fiorentino
2. Furto dei valori e dei portavalori
3. Furto dei beni mobili
4. Furto a danno dei dipendenti in occasione di prestazione di servizio su mezzi di trasporto comunali Sezione settima
1. Kasko dipendenti
PARTE PRIMA
NORME COMUNI A TUTTI I RISCHI DA ASSICURARE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Il presente capitolato riguarda l'assicurazione di tutti i rischi indicati al successivo art. 2 ed analiticamente descritti nella parte seconda di questo stesso capitolato (norme relative a ogni singolo rischio assicurato).
La Compagnia di assicurazione si obbliga con il presente contratto a risarcire o indennizzare tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che a vario titolo ne avranno diritto, così come risulteranno meglio identificati nella parte seconda di questo capitolato e secondo i massimali relativi a ogni singolo rischio indicati nella stessa parte seconda.
ART. 2 - ELENCO DEI RISCHI ASSICURATI
1) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
2) Incendio veicoli
3) Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
4) Responsabilità civile degli Amministratori, Direttori, Dirigenti, Funzionari, altri dipendenti e Segretario Generale
5) Tutela legale
6) Infortuni subiti a seguito dell’attività motoria, sportiva e culturale
7) Infortuni subiti in relazione all’attività delle scuole materne, degli asili nido(ivi compresi Centri Gioco e Servizi Domiciliari), dei centri estivi e di tutte le altre attività motorie, culturali, didattiche (ivi compresi gli infortuni subiti dai minori affidati a famiglie o ai centri di accoglienza e gli infortuni dei minori e degli adulti che partecipano ai corsi di alfabetizzazione, nonché alle attività di pre e post scuola e refezione scolastica dei minori iscritti a scuole di ogni ordine e grado)
8) Infortuni degli amministratori
9) Infortuni subiti dagli allievi non vedenti e ipovedenti
10) Infortuni subiti dai partecipanti alle attività del Calcio Storico Fiorentino
11) Infortuni ai conducenti occasionali
12) Infortuni subiti dai dipendenti alla guida di veicoli non di proprietà del Comune
13) Incendio del materiale del Calcio Storico Fiorentino
14) Incendio ed altri danni al patrimonio immobiliare
15) Incendio dei beni contenuti nel teatro comunale e nei magazzini comunali
16) Incendio hardware e software
17) Atti di terrorismo
18) Furto del materiale del Calcio storico Fiorentino
19) Furto dei valori e dei portavalori
20) Furto dei beni mobili
21) Furto a danno dei dipendenti in occasione di prestazione di servizio su mezzi di trasporto comunali
22) Kasko dipendenti
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E POSSIBILITA' DI RECESSO
La polizza avrà durata fino al 31.12.2014 e comincerà a decorrere dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2012 e cesserà alle ore 24:00 del 31 dicembre 2014 senza possibilità di tacito rinnovo.
Le Parti potranno recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente per le scadenze annuali del 31 dicembre 2012 e del 31 dicembre 2013 dandone preavviso all'altro contraente almeno sei mesi prima di tali scadenze mediante raccomandata A.R.
E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20 in tema di proroga tecnica.
ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE
A titolo puramente indicativo si precisa che il Comune di Firenze è attualmente organizzato secondo quanto previsto nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e xx.xx.
Tutte le attività del Comune, comunque denominate, sono ricomprese in questa organizzazione che è da intendere nella sua consistenza attuale e futura senza che si renda necessaria, in caso di modifica del predetto modello organizzativo, la successiva comunicazione alla Compagnia di assicurazione.
ART. 5 PREMIO DI POLIZZA E FRANCHIGIE
Il prezzo (premio di polizza) annuo, al netto delle imposte è fissato nella complessiva somma di
€.*********. Al lordo delle imposte è pari a € ****************.
Relativamente alla R.C. generale per danni a persone e cose è dovuta una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.
Le somme necessarie al pagamento degli aventi diritto delle quote di franchigia per ogni sinistro, saranno anticipate direttamente dalla Compagnia di Assicurazione, e rimborsate dal Comune al momento del pagamento della rata annuale del premio.
Il prezzo della polizza è fisso e invariabile e non cambierà per il mutare delle situazioni. Saranno pertanto del tutto ininfluenti, a titolo meramente esemplificativo, la diminuzione o l'aumento dei soggetti partecipanti alle varie attività, la diminuzione o l’aumento del numero dei dipendenti del Comune di Firenze, la diminuzione o l’aumento del numero dei beni mobili o immobili, di proprietà o comunque a qualsiasi titolo detenuti e/o gestiti dallo stesso Comune di Firenze.
ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio, nella misura risultata dalla procedura di aggiudicazione, verrà pagato in rate annuali entro e non oltre 60 giorni successivi al 1° gennaio di ogni anno di vigenza dell'assicurazione.
Per il primo anno di vigenza della polizza il premio verrà pagato quanto al 60 % entro i termini suddetti, mentre la restante somma verrà pagata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.
ART. 7 VARIAZIONE DI RISCHIO - RINUNCIA ALLA FACOLTA' DI RECESSO
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verifichino aggravamenti del rischio in conseguenza dell'adozione di provvedimenti normativi, statali, regionali, comunali che modifichino l'organizzazione, i compiti, le funzioni ed il patrimonio del Comune di Firenze o in conseguenza di altri fattori, il rischio viene immediatamente assunto dalla Compagnia di assicurazioni senza che si renda necessaria la notifica alla stessa compagnia delle variazioni intervenute.
In deroga all'art. 1898 c.c. la Compagnia di assicurazioni rinuncia alla facoltà di recesso per aggravamento del rischio di cui al comma precedente. Resta salvo quanto stabilito al precedente art. 3.
La Compagnia di assicurazioni rinuncia altresì alla possibilità di recesso dopo ogni sinistro.
ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Comune di Firenze comunicherà per iscritto alla Compagnia di assicurazione l'eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi; in quest’ultima ipotesi, in caso di sinistro il Comune di Firenze dovrà darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
Viene stabilita espressamente l'inesistenza dell'obbligo di comunicare alla Compagnia di assicurazione l'esistenza di altre assicurazioni sia da parte del Comune di Firenze sia da parte degli assicurati nelle ipotesi contemplate nella parte seconda di questo capitolato e relative alle garanzie per gli infortuni.
ART. 9 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGO DELL'ASSICURATO
La denuncia del sinistro verrà inoltrata alla Compagnia di assicurazione entro 30 giorni da quando la notizia del sinistro è pervenuta all'Ufficio assicurazioni del Comune il quale farà poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e quanto altro necessario per un'agevole trattazione del sinistro stesso.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Compagnia di assicurazione rispetto ai tempi e alle modalità di denuncia dei sinistri indicati nel comma precedente.
ART. 10 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
In deroga all'art. 1916 c.c. la Compagnia di assicurazione rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Comune di Firenze del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei suoi Amministratori e di altri eventuali incaricati, purché il Comune di Firenze, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
La Compagnia di assicurazione rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti degli utilizzatori a qualsiasi titolo (valido) di beni mobili e immobili di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Firenze.
ART. 11 CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI
La Compagnia di assicurazione deve avere un proprio centro liquidazione sinistri nel territorio del Comune di Firenze con in organico un numero di liquidatori non inferiore a 8.
Nel caso in cui la Compagnia non abbia già la disponibilità di un centro di liquidazione sinistri sul territorio di Firenze, ha l’obbligo di aprirne uno con un organico di almeno 8 (otto) liquidatori entro 30 ( trenta) giorni dall’aggiudicazione ed entro il medesimo termine dovrà comunicare il nominativo dei liquidatori stessi.
Il mancato rispetto del presente articolo obbliga la Compagnia di Assicurazione al pagamento a favore del Comune di Firenze di una somma, a titolo di penale, di €. 100.000,00, salvo il maggior danno.
La mancata costituzione del Centro Liquidazione sinistri potrà comportare la risoluzione del presente contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio di raccomandata A.R. da parte del Comune di Firenze alla Compagnia di assicurazione. Detta raccomandata indicherà il giorno in cui il contratto di assicurazione non avrà più effetto, nel rispetto anche di quanto previsto dal successivo art. 20.
In caso di risoluzione del contratto la Compagnia di assicurazione dovrà altresì restituire i premi pagati dal momento della risoluzione del contratto e in ragione di 1/365 per ogni giorno non goduto.
ART. 12 SERVIZIO INFORMATIVO SUI SINISTRI
La Compagnia di assicurazione dovrà fornire al Comune di Firenze un servizio informativo sull'andamento dei sinistri. Le informazioni, da fornirsi con cadenza semestrale o nel minor periodo indicato dall’Amministrazione, dovranno contenere per ciascun rischio assicurato l'aggiornamento sul numero dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa della sinistri, dell'ammontare delle somme liquidate e poste a riserva, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri, delle pendenze giudiziarie in corso ed ogni altra notizia ritenuta utile dall’Amministrazione per il monitoraggio dell’andamento della polizza e per le comunicazioni da fornirsi ad altre Amministrazioni pubbliche od Autorità giurisdizionali e non.
Alla fine di ogni anno la Compagnia di assicurazione dovrà comunicare al Comune l'ammontare delle somme poste a riserva per i sinistri non ancora liquidati e relativi allo stesso Comune di Firenze.
La Compagnia di assicurazione si obbliga altresì a garantire incontri con i liquidatori su specifici sinistri od altre questioni attinenti la polizza a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
ART. 13 IMPOSTE
Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico del Comune di
Firenze anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia di assicurazione.
ART. 14 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti sarà competente il Foro di Firenze.
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
La Compagnia di assicurazione deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le modalità previste in sede di gara e così come disciplinate dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 16 . DISPOSIZIONI ULTERIORI IN CASO DI COASSICURAZIONE
In caso di coassicurazione l’impresa Delegataria dovrà indicare le quote di ritenzione di rischio assunte da ciascuna impresa in coassicurazione. In ogni caso le imprese in coassicurazione accettano il vincolo di responsabilità solidale in deroga all’art. 1911 del Codice Civile.
In caso di sinistro l’impresa delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le imprese coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dall’impresa delegataria.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici anche ai fini interruttivi del termine di prescrizione.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della riscossione dei premi o di importi dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in nome e per conto loro.
L’impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi “estratti di polizza” da esse firmati, oppure dall’”estratto unico” firmato dalla compagnia delegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.
Le coassicuratrici assumono tutti gli obblighi dell’impresa delegataria discendenti dal presente capitolato/polizza.
Art. 17 ALTRI OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto previsto nelle altre disposizioni del presente capitolato, la Compagnia di assicurazione si obbliga:
- all’attivazione di una o più postazioni munite di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri e di ogni altra comunicazione inerente la Polizza, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale.
- alla gestione ed assunzione dei rischi previsti nel presente capitolato dalle ore 00:00 del 01.01.2012 anche nelle more della stipula del contratto;
- alla gestione ed assunzione dei rischi previsti nel presente capitolato anche nell’eventuale periodo di proroga tecnica di cui all’art. 20.
- al rispetto ed all’utilizzo, in tutte le comunicazioni afferenti la presente polizza/contratto, delle modalità e della modulistica eventualmente imposte dall’Amministrazione Comunale.
- senza oneri economici aggiuntivi a carico della Compagnia di assicurazione, la stessa si impegna, nel corso di esecuzione del contratto, a prestare la propria collaborazione, in termini di analisi, informazioni sulla gestione dei sinistri sopra e sotto franchigia, ad eventuali broker assicurativi che l’Amministrazione dovesse eventualmente selezionare per lo studio dei contenuti della nuova polizza da porre a gara alla scadenza del presente contratto.
Art. 18 RINVIO A NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge ed alle norme del regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze.
ART. 19 BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Comune di Firenze di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese nel presente capitolato, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
Art. 20 Proroga tecnica
Laddove ne ricorresse l’esigenza, la Compagnia di assicurazione, alla scadenza naturale del contratto od al termine dei sei mesi residui, in caso di disdetta ai sensi dell’art. 3 secondo capoverso, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, si obbliga a concedere una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi allo scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. prima della scadenza naturale del contratto o dello spirare dei sei mesi di preavviso in caso di disdetta anticipata.
Art. 21Obblighi di tracciabilità
La Compagnia di assicurazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato per i pagamenti dei corrispettivi del presente appalto, nonché i nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Nel caso in cui la Compagnia effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010
Art. 22 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La Compagnia di assicurazione si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e di adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
La Compagnia di assicurazione ha altresì l’obbligo di indicare, prima dell’inizio effettivo del servizio, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto che verrà nominato “Titolare del trattamento dei dati personali” con separato atto dell’Amministrazione Comunale. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo entro 15 gg dall’inizio dell’esecuzione del contratto, la Compagnia di Assicurazione accetta la nomina da parte Comune di Firenze, quale Titolare del trattamento dei dati personali, del legale rappresentante dell’impresa stessa.
PARTE SECONDA
NORME RELATIVE A OGNI SINGOLO RISCHIO DA ASSICURARE
SEZIONE PRIMA
RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (R.C.A.)
ART. 23 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
L’Assicurazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 209/05, copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell’elenco allegato e di quelli che comunque entreranno nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale contraente. La Società si obbliga a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento dei danni cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell’elenco allegato al presente capitolato e di quelli che comunque entreranno nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
L’Assicurazione copre anche: la responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli in aree private; la responsabilità civile derivante dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli, compresi i rimorchi; la responsabilità civile derivante dalle operazioni di carico da terra sul veicolo di merci in genere e scarico a terra dallo stesso, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna; per i veicoli adibiti a scuola guida la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, e l’istruttore.
Sono altresì considerati terzi gli amministratori, (sindaco, assessori, consiglieri comunali, presidenti dei consigli di quartiere, consiglieri dei quartieri) il segretario generale, il direttore generale, i Direttori, i Dirigenti, i dipendenti, il personale di altri Enti temporaneamente distaccato presso l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale contraente e tutti gli altri soggetti che siano comunque in rapporto con il contraente stesso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: volontari in servizio civile per gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle loro mansioni, gli allievi e insegnanti delle scuole materne, degli asili nido, dei centri estivi, del Centro formazione professionale ecc.)
Sono assicurati inoltre i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare tecniche o professionali e a gare riservate ai vari corpi di polizia, purché si tratti di gare non soggette all’obbligo di assicurazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 209/05.
ART. 24 - ESCLUSIONE E RIVALSA.
L’assicurazione non è operante:
a) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.
c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Nei predetti casi, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 25 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA.
La Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi dell’art. 24, nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.
Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa, ai sensi dell’art. 24, nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona alla quale:
- sia stata sospesa o revocata la patente di abilitazione, senza che ne sia stata data informazione al Comune di Firenze;
- venga rilevato alla prova dell’etilometro un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro di aria respirata e sempreché non si tratti di soggetto alcolista;
- in caso di sovraccarico di passeggeri.
ART. 26 ESTENSIONE TERRITORIALE.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, della
Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria e della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli stati facenti parte del sistema della CARTA VERDE. La Compagnia rilascerà il certificato internazionale di assicurazione (CARTA VERDE) su semplice richiesta dell’Assicurato senza sovrapprezzo.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dall’assicurazione.
La CARTA VERDE è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata del premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901 secondo comma del codice civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la CARTA VERDE cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla stessa CARTA VERDE, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.
La società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 25.
ART. 27- MASSIMALI RELATIVI ALLA R.C. VEICOLI
Il massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno dei veicoli assicurati è di €. 3.000.000,00= (tremilioni) con il limite di:
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
€. 3.000.000,00= per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone.
Solo per quanto riguarda gli autobus, scuolabus e veicoli trasporti disabili il massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno degli autobus assicurati è di €. 10.000.000,00= con il limite di:
€. 10.000.000,00= (diecimilioni) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
€. 10.000.000,00= (diecimilioni) per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone.
ART. 28 - BONUS/MALUS
L’assicurazione è stipulata, con riferimento a ciascun veicolo isolatamente considerato, nella forma BONUS/MALUS, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazioni dei sinistri” come individuati nell’articolo successivo. La formula BONUS/MALUS si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito e secondo la tabella delle regole evolutive che trovansi nell’allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 5.5.1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8.5.1993 e successive modifiche.
ART. 29 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI SINISTRI.
Il primo periodo decorre dal primo giorno di validità della copertura assicurativa e dura fino al 31 dicembre 2014.
I successivi periodi iniziano il 1° gennaio di ogni anno e finiscono il 31 dicembre di ogni anno, avendo quindi ognuno un periodo di validità di 12 mesi.
Art. 30 - REGOLAZIONI
Alla sottoscrizione della polizza le autovetture si intenderanno ricomprese nella classe di merito 13, i motocicli saranno ricompresi nella classe di ingresso 3 e i ciclomotori ricompresi nella classe di ingresso 2 previste dalla tariffa.
Per la prima regolazione del premio fanno fede le attestazioni sulle classi di merito di provenienza delle autovetture che saranno fornite dalla Compagnia di assicurazioni Fondiaria-Sai, con la quale il contraente è attualmente assicurato, che ne ha l’obbligo in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Contraente e la Compagnia provvederanno alle necessarie regolazioni annuali (sia quelle derivanti dalla formula BONUS/MALUS sia quelle derivanti dall’applicazione delle franchigie per gli autocarri); la prima regolazione avverrà, limitatamente alle autovetture sulla base delle attestazioni di cui all’articolo precedente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della polizza; le altre, che terranno conto anche delle franchigie, entro 60 giorni dal pagamento delle annualità del premio.
In sede di regolazione si terrà conto altresì dei veicoli con “gancio di traino”. Al premio di ciascuno di tali veicoli sarà applicata una maggiorazione di prezzo del 3% sull’offerta unitaria indicata dalla società nell’offerta economica.
La regolazione verrà effettuata anche sulle nuove immissioni e sulle dismissioni di veicoli secondo i criteri indicati nell’offerta presentata dalla Compagnia. Le autovetture e i motocicli di nuova immissione si intenderanno ricomprese nella classe di appartenenza 13 della tabella di merito, mentre i ciclomotori si intenderanno ricompresi nella classe di merito 2 e i motocicli nella classe di ingresso 3.
Tutti gli altri veicoli saranno assicurati con tariffa fissa.
Per le nuove immissioni il primo periodo di copertura assicurativa coinciderà con il periodo di tempo intercorrente fra la data d’immissione e la scadenza dell’annualità di tutti gli altri veicoli.
Relativamente alle nuove immissioni, il premio verrà pagato dal contraente alla Compagnia, senza maggiorazione, in ragione di 1/365 per ogni giorno di effettiva copertura.
Per quanto riguarda invece le eventuali dismissioni, ogni annualità di premio sarà diminuita della quota calcolata con i criteri di cui al comma precedente. In conclusione la quota di premio relativa a ogni veicolo verrà pagata dal contraente in ragione 1/365 per ogni giorno di effettiva copertura.
Sarà cura del contraente comunicare ogni nuova dismissione. La data di dismissione coinciderà con il ricevimento da parte della società del contrassegno di assicurazione.
Viene considerata una dismissione il furto del veicolo a far data dalla prima scadenza annuale del certificato di assicurazione, sempreché sia avvenuta la chiusura dell’inchiesta da parte della competente Autorità Giudiziaria con la conseguente perdita di possesso del veicolo e si sia proceduto alla relativa annotazione al
P.R.A. ove necessario. In caso di furto il contraente deve dare immediata comunicazione del fatto alla società, alla quale deve consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Art. 31 - TUTELA GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE.
La Compagnia assume a proprio carico, senza limite di spesa, a nome dell’ Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale (in ogni stato e grado del giudizio) delle vertenze relative a richieste di risarcimento danni da chiunque avanzate in relazione all’oggetto del presente capitolato, nominando ove necessario, legali e tecnici. Assume altresì a proprio carico, le spese del giudizio penale a meno che non intervenga, per il sinistro, sentenza di condanna per reato doloso.
Art. 32 - TRAINO VEICOLO
La garanzia si intende estesa , in caso di danno indennizzabile ai sensi della “ Polizza incendio veicoli “alle spese per rimorchiare presso un’officina o presso un deposito dell’Assicurato il veicolo danneggiato, e per il rientro in sede degli occupanti con mezzi pubblici, fino ad un massimo di €. 200,00 (duecentoeuro). L’indennizzo, nella misura massima di €. 200,00 (duecentoeuro), e’ dovuto altresì nel caso di sinistro R.C.A. quando sia necessario rimorchiare il veicolo presso una officina, o presso un deposito del’Assicurato.
**************************
I mezzi attualmente in disponibilità del Comune di Firenze sono elencati nel modello 2 allegato al presente Capitolato.
INCENDIO VEICOLI
Art. 33 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell’elenco allegato ed a tutti gli altri che entreranno comunque nella disponibilità del Comune di Firenze, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia la causa, fulmine, scoppio, o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo.
L’assicurazione comprende, inoltre, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli:
a) in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
b) conseguenti a trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine;
c) causati da caduta di aerei;
d) causati da esplosione verificatasi in relazione all’attività del contraente;
e) causati da guasti arrecati dall’assicurato o da terzi, oltre a quelli per ordine dell’Autorità, allo scopo di impedire od arrestare l’incendio;
f) determinati o agevolati dal dolo delle persone del fatto delle quali il contraente deve rispondere.
Si considerano facenti parte del veicolo anche la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, estintori, nonché tutti gli accessori di normale uso, incorporati o fissi, compresi apparecchi radio, radiotelefoni, apparecchi di riproduzione audio e video ed apparecchiature elettroniche in genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato.
La Compagnia risponde dei danni relativi alla presente polizza incendio anche se il sinistro è avvenuto in conseguenza di colpa grave dell’Assicurato.
Art. 34 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE INCENDIO.
La Compagnia non indennizza il contraente per:
a) I danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, scoppio di mine, bombe, xxxxxxxxx ed altri ordigni bellici;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
b) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguito da incendio;
c) partecipazione del veicolo o natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.
Art. 35 - ESTENSIONE TERRITORIALE.
La garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, all’aperto, fermi, in circolazione, in riparazione ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti all’art. 26 per la R.C.A.
Art. 36 - RIPARAZIONI – SOSTITUZIONI IN NATURA.
Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa od in officina, l’ Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro i 7 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art. 37 - VALORE FORFETTARIO DEI VEICOLI E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO.
Fermo restando che l’Assicurazione Incendio Veicoli è a primo rischio assoluto, ai veicoli complessivamente indicati nell’allegato al presente capitolato e a tutti gli altri che eventualmente dovessero entrare nella disponibilità dell’assicurato, viene attribuito un valore totale e forfettario di €. 3.000.000,00.= (tremilioni).
Tale valore costituisce stima accettata ai sensi dell’art. 1908 , comma 2 del codice civile.
In caso di sinistro che provochi la perdita di un veicolo assicurato, la Compagnia determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Per i sinistri occorsi entro un anno dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale del singolo veicolo corrisponde al prezzo di listino in corso al momento dell’acquisto per i primi sei mesi mentre, per gli ulteriori sei mesi successivi verrà applicata una detrazione del 2% per ogni mese.
Per i veicoli di vetustà maggiore si farà riferimento al valore commerciale dell’usato sempreché non inferiore a quello quotato dalla rivista “Eurotax giallo”.
In ogni caso la Compagnia non darà luogo ad indennizzo superiore al valore assicurato.
In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali, la Compagnia determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso, deducendo il valore di eventuali migliorie apportate conseguenti a sostituzioni o riparazioni effettuate, purché previamente autorizzate dall’Assicurato.
Non sarà applicato alcun degrado d’uso per i pezzi di ricambio concernenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza tra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Nell’ammontare del danno si comprende anche l’IVA, qualora rimanga a carico dell’ Assicurato.
Art. 38 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO.
Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo fra le parti; a richiesta di una delle due parti, si procede mediante due periti, nominati uno dalla Compagnia di Assicurazione ed uno dall’assicurato. In caso di disaccordo tra i due periti, viene nominato un terzo perito dalle parti o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Firenze. Tutte le spese dei periti sono a carico della compagnia di assicurazione.
Art. 39 - SPESE DI SALVATAGGIO.
Avvenuto un sinistro l’assicurato ha l’obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione allo scopo di limitare il danno.
Le spese non irragionevolmente sostenute a tale scopo sono a carico della Compagnia di Assicurazione in proporzione del 10% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo.
SEZIONE SECONDA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI, VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRETTORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI, ALTRI DIPENDENTI E SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE; TUTELA LEGALE
1) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Art. 40 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurazione e’ prestata al Comune di Firenze per l’esercizio di tutte le attività istituzionali presenti o future legittimamente esercitate.
ART. 41 - MASSIMALI DI GARANZIA
Responsabilita’ civile terzi ( R.C.T. )
Euro 8.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni persona ferita o deceduta e di Euro 3.000.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone
Responsabilita’ civile verso prestatori di lavoro ( R.C.O. )
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 per ogni dipendente infortunato
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O., la massima esposizione della Compagnia non può essere superiore a Euro 8.000.000,00.
ART. 42 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).
La Compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne il Comune di Firenze di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e’ stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (R.C.O.).
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’ Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.65, nonché del D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000 e ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali e’ prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e ss.mm.ii..
2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/65 e D.Lgs n. 38/2000 e ss.mm.ii.. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs n. 38/2000 e ss.mm.ii. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. n. 38/2000 e ss.mm.ii.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge.
Non costituisce motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dalla assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia o da incertezza interpretativa derivante da pronunce giurisprudenziali o prassi amministrative.
L’assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell’impresa assicurata regolarmente iscritti all’Inail.
Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Norme comuni ai punti A) e B) : L’Assicurazione R.C.T e R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222/84.
ART. 43 - GARANZIE COMPRESE NELLA ASSICURAZIONE R.C.T.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 40 e ss. ed a titolo esemplificativo e non limitativo della garanzia, nella assicurazione R.C.T. sono comprese:
a) Responsabilità civile dei: dipendenti del contraente, lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs n. 38/2000 e ss.mm.ii, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione ( disabili, ecc), per lavori socialmente utili, volontari del servizio civile (nazionale,regionale ed europeo ), persone sottoposte alla vigilanza e/o tutela da parte del Comune.
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate ( ancorché a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, ivi comprese le incombenze dei dipendenti addetti e responsabili del servizio prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/08.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale, i subappaltatori e loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’assicurato obbligatoriamente iscritti all’Inail.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità’ di più assicurati.
b) Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, sempreché non subiscano il danno partecipando ad attività per le quali e’ richiesta l’ assicurazione di legge.
c) Lavoratori interinali
1) L’assicurazione comprende la R.C.T. per danni cagionati a terzi , escluso l’ Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso Assicurato si avvale ai sensi della Legge n. 196/97 ss.mm.ii., per l’espletamento delle attività oggetto della Assicurazione.
2) La garanzia R.C.O. di cui art. 42 lett. B) si intende operante anche nei confronti dei medesimi. Nel caso in cui l’Inail esercitasse l’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., a parziale deroga dell’art. 25 delle Condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti, verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.
d) Danni da partecipazione occasionale
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti delle ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività’ formante oggetto dell’Assicurazione.
2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti delle ditte – non controllate, collegate o consorziate con l’Assicurato – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività’ formante oggetto dell’assicurazione.
e) Cessione di lavori in subappalto
La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’ Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali e’ stipulata l’assicurazione.
f) Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti
La garanzia comprende i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
g) Detenzione e impiego di esplosivi
La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed utilizzo di fuochi artificiali in occasione della festività di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed in altre occasioni nelle quali l’Amministrazione intende effettuare spettacoli pirotecnici ivi compreso il c.d. “scoppio del Carro”, nonché da detenzione ed impiego di esplosivi limitatamente agli armamenti della Polizia Municipale e delle cartucce a salve detenute ed usate dal Calcio Storico. La garanzia non e’ valida se l’Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle leggi vigenti.
h) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente
La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’ incolumità di terzi.
i) Proprietà e detenzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non, e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L’Assicurazione comprende i rischi relativi all’esistenza di :
- impianti fissi e mobili destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni, e strade private di accesso;
- giochi per bambini
L’Assicurazione non comprende i danni derivanti da:
- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia e’ prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 150.000,00.
- L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D.lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii. , e sempreché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da sopraelevazione o demolizione.
l) Committenza veicoli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. La garanzia e’ valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
m) Lavori presso terzi
La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute
- alle cose presenti nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possano essere rimosse
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate
Le suddette estensioni di garanzie si intendono prestate nel limite dei massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro.
n) Xxxxx alle cose in consegna e/o custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
La garanzia e’ prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.
o) Xxxxx a mezzi sotto carico o scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
p) Xxxxx e rinterri
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il rinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
Per i soli danni a cose la garanzia e’ prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.
q) Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.
La garanzia e’ prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.
r) Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.
La garanzia e’ prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per assicurativo di Euro 150.000,00.
s) Xxxxx da interruzione o sospensione dell’attività’
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei , disciplinati dal presente art. 43 lettere p) e q).
La garanzia e’ prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00
t) Xxxxx subiti dai professionisti e consulenti
La garanzia comprende i danni subiti da:
- professionisti e consulenti di cui l’Assicurato o il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall’Assicurato e descritte dalla scheda di polizza;
- dipendenti di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall’Assicurato;
u) Danni da furto
La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.
Questa estensione di garanzia e’ prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.
v) Inquinamento accidentale
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.
In deroga di quanto previsto dall’art. 5 – Premio di polizza e franchigie – questa estensione di garanzia e’ prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00.
z) Malattie professionali
A parziale deroga dell’art. 42 – Oggetto dell’Assicurazione , lettera B), la R.C.O. e’ estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla giurisprudenza, con esclusione della silicosi e della asbestosi.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo della assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia originati dal medesimo tipo di malattia professionale
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione
La garanzia inoltre non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo 2 anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
La Compagnia ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso e’ tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie, documenti ed atti relativi al caso denunciato.
y ) Xxxxxx in affidamento familiare e persone soggette ad inserimento socio terapeutico
La qualifica di assicurati deve intendersi estesa ai soggetti ai quali, da parte del Comune di Firenze, vengano assegnati dei minori in affidamento familiare, per danni fisici e materiali che tali minori possano cagionare a terzi durante il periodo dell’affido.
Dal novero dei terzi sono esclusi il soggetto affidatario ed i familiari con esso conviventi.
La presente garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di Euro 1.500.000,00 per sinistro.
Le garanzie di polizza devono intendersi estese alla Responsabilità civile del Comune di Firenze per danni fisici e/o materiali provocati a terzi da persone soggette ad inserimento socio-terapeutico presso il Comune stesso o da esso collocate presso Enti o soggetti terzi.
Dal novero dei terzi e’ escluso il Comune di Firenze.
Per ogni sinistro inerente la presente garanzia, sarà applicata una franchigia fissa di euro 300,00.
ART. 44 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, volontari del servizio civile ed amministratori dell’Assicurato, salvo il caso di dolo.
ART. 45 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della assicurazione R.C.T.:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto.
- le persone in rapporto di dipendenza con l’assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del D.lgs. n. 38/2000 e ss.mm.ii., quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, salvo quanto disposto dall’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera b)
- i subappaltatori e loro dipendenti, salvo quanto disposto dall’art. 43- Garanzie comprese automaticamente- lettera f) , nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto disposto dall’art. 43 – Xxxxxxxx comprese- lettera c) e d).
ART. 46 - LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione R.C.T. e’ operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.
L’Assicurazione R.C.O. e’ operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
L’Assicurazione non opera per quei danni che in Italia rientrerebbero nella disciplina della Legge n. 990 del 24.12.1969.
ART. 47 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi ( R.C.T.) non comprende i danni:
1) da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 Xxxxxxxx comprese – lettera u);
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera m);
3) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
5) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera n);
6) ai mezzi di trasporto e dalle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, salvo quanto disposto dall’art. 43 - Garanzie comprese – lettera o);
7) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Garanzie comprese – lettera r);
8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera m);
9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera p), nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa e’ stata resa accessibile all’uso e aperta al pubblico;
10) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell’Assicurato, o lavoratori a rapporto interinale di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio della propria attività, salvo quanto disposto dall’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera a), lettera b), lettera d) punto 1) e lettera e);
11) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Garanzie comprese – lettera v);
12) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Garanzie comprese – lettera i);
13) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera m);
14) relativi ad attività di assistenza nell’ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all’interno del perimetro aeroportuale;
15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software destinati all’uso nel o per il settore Internet;
L’Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T. ) e quella verso prestatori di lavoro ( R.C.O.) non comprendono i danni:
1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, da isotopi radioattivi,macchine acceleratici, ecc.);
2) detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 43 – Xxxxxxxx comprese – lettera g);
3) danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
4) danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
5) danni derivanti da campi elettromagnetici.
ART. 48 - PLURALITA’ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
ART. 49 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
Fermo restando l’obbligo al risarcimento del danno ai sensi e nei limiti delle condizioni tutte di polizza, la Compagnia assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, la Compagnia continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
La Compagnia non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano con essa concordati e non risponde di multe o ammende ne’ delle spese di giustizia penale.
2) RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRETTORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI, ALTRI DIPENDENTI E SEGRETARIO GENERALE
ART. 50 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione e’ prestata per la responsabilità civile derivante:
- ai consiglieri, assessori, al Sindaco, per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente causato a terzi nell’esercizio del proprio mandato espletato ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per le funzioni di indirizzo che dovessero svolgere in rappresentanza dell’Ente presso Organi collegiali di altri Enti pubblici non economici;
- al Segretario Generale del Comune, al Direttore Generale, agli altri Direttori, ai Dirigenti, ai Funzionari ed altri dipendenti e a tutti coloro del cui operato l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente causato a terzi nell’espletamento delle proprie funzioni ed anche di quelle svolte in rappresentanza dell’Ente in altri organi collegiali, a condizione che nella determinazione del danno il danneggiante non abbia agito al di fuori del contesto delle pubbliche funzioni.
La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità degli assicurati con esclusione quindi di ogni obbligo solidale con altri soggetti non assicurati con la presente assicurazione.
ART. 51 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso di periodo di efficacia della assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile, l’Assicurato dichiara, e la Compagnia ne prende atto, di non aver ricevuto nessuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento – presentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza – indennizzabili ai sensi della presente polizza.
Nel caso di decesso dell’Assicurato o di cessazione del mandato, o del rapporto di lavoro, purché non determinato da provvedimento di revoca individuale o di scioglimento dell’organo collegiale da parte dell’Autorità’ preposta, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi, nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
ART. 52 - LIMITI DI INDENNIZZO
L’Assicurazione e’ prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, fermo restando comunque che in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a detto massimale:
- per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all’Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione
Il massimale previsto in polizza resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
ART. 53 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E. o in tutti i luoghi in cui i soggetti di cui sopra si trovino per ragioni inerenti all’esplicazione del proprio mandato o dell’esercizio delle pubbliche funzioni.
ART. 54 -ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali :
- derivanti da provvedimenti presi in assenza o in difformità di pareri obbligatori; connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, nonché derivanti dallo svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento e comunque da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi e/o rilascio di licenze che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalle leggi e/o regolamenti
- derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all’organo di controllo nel termine prescritto;
- derivante da fatto doloso o da fatto gravemente colposo;
- conseguenti a furto, rapina e incendio; conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- conseguenti a danni a persone ( morte e lesioni personali ) o danneggiamenti di cose;
- verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo,naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione,impoverimento o deviazioni di sorgenti e cosi d’acqua alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; a danno ambientale;
- derivante da scelte di natura discrezionale e/o responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalle leggi e/o regolamenti
- derivanti da sanzioni inflitte a terzi di cui sia beneficiario l’Ente contraente;
- derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date ( c.d. Rischio 2000);
- derivanti da attività amministrative, gestionali o di controllo di società o Enti diversi dall’Ente contraente;
- derivanti dalla mancata e/o insufficiente stipulazione di assicurazioni, sia obbligatorie, sia facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- conseguenti alle attività svolte in relazione alla D.lgs. n. 163/06. e regolamento di attuazione.
ART. 55 -SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente;
- il Contraente ( l’Ente di appartenenza);
- gli Assicurati tra loro.
ART. 56 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
Fermo restando l’obbligo del risarcimento del danno ai sensi e nei limiti delle condizioni di polizza, la Compagnia assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartire tra Compagnia ed Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con l’Assicurato e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, ne’ delle spese di giustizia penale.
3) NORME CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ART. 57 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa, nei confronti di un dipendente o di un Amministratore del Comune, per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento, entro il limite di spesa previsto al successivo art. 58.
I predetti soggetti nomineranno il legale e/o il perito di fiducia d’intesa con l’Amministrazione Comunale.
In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, la Compagnia potrà ripetere dall’Amministratore e dal dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio.
Ai fini della presente garanzia, sono ricompresi tra i dipendenti: il Segretario Generale , il Direttore generale, i Direttori, i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti di ogni ordine e grado.
Ai fini della presente garanzia, sono ricompresi tra gli amministratori: il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri comunali, i Presidenti dei Consigli di
Quartiere e i Consiglieri circoscrizionali.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la medesima polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato-Contraente.
ART. 58 - MASSIMALE DI GARANZIA
L’Assicurazione e’ prestata fino alla concorrenza di Euro 200.000,00 per ciascun sinistro con il limite di Euro 1.200.000,00 per ogni periodo annuo di assicurazione, qualunque sia il numero di sinistri accaduti nel periodo.
ART. 59 - ESCLUSIONI
La garanzia non e’ operante per le controversie:
a) di natura contrattuale comprese quelle con i propri dipendenti
b) riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti alla assicurazione obbligatoria, di proprietà o comunque in uso al Comune,condotti dagli amministratori o dipendenti del Comune
c) che insorgano tra i dipendenti o Amministratori dell’Assicurato
d) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia assicuratrice
e) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
f) relative a xxxxxxxx conseguenti ad inquinamento dell’ambiente
ART. 60 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazione di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino, e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità’ giudiziaria degli stessi Paesi.
L’Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei paesi dell’Unione Europea e in Svizzera.
ART. 61 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui e’ stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro e’ unico a tutti gli effetti.
ART. 62 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia, l’assicurato e’ tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere alla Compagnia, con la massima urgenza, tutti gli atti giudiziari, e comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
ART. 63 - GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia di sinistro, ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi, un legale da lui scelto, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi, in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un Avvocato, o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente normativa, l’Assicurato sarà in ogni caso tutelato da professionista da esso stesso scelto. La compagnia, preso atto della designazione del Legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere,con la massima urgenza, al legale da lui prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativa al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali
in vigore. Copia di tale documentazione e tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai due tentativi.
SEZIONE TERZA INFORTUNI
1) INFORTUNI SUBITI A SEGUITO DI ATTIVITÀ MOTORIA, SPORTIVA, RICREATIVA E CULTURALE.
ART. 64 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Tale garanzia è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere alle persone (minori o maggiori di età) che partecipano a tutte le attività motorie, pre-sportive, sportive, ricreative e culturali, che si praticano negli impianti di proprietà o gestiti dall'Amministrazione comunale o, comunque, in tutti quelli che a qualsiasi titolo gestisce.
Tale garanzia è relativa altresì agli infortuni che possono accadere in qualunque luogo quando l’attività è comunque organizzata dal Comune di Firenze.
La copertura assicurativa è valida anche quando lo svolgimento delle suddette attività viene demandata a Enti di promozione o società sportive mediante apposite convenzioni.
Il Comune di Firenze è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, facendosi riferimento per la loro identificazione, ai registri o altri documenti probatori in suo possesso o in possesso di terzi che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia di assicurazione.
Si precisa che i partecipanti alle suddette attività saranno circa 15.000 per ogni anno. Tale numero è comunque solo indicativo. L’aumento o la diminuzione non comportano un aumento o una diminuzione del premio o limitazioni della garanzia.
ART. 65 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla compagnia di assicurazione i seguenti indennizzi:
- €. 60.000,00 (sessantamila) in caso di morte
- €. 60.000,00 (sessantamila) in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità permanente ogni punto di invalidità avrà valore di €. 600,00. Nelle micro invalidità (da un punto a 5 punti compresi di invalidità) ogni punto di invalidità avrà il valore di €. 300,00.
- €. 16,00 (sedici) giornalieri in caso di inabilità temporanea. Detta indennità verrà erogata per un periodo massimo di 3 mesi.
- All'infortunato spetterà inoltre un rimborso massimo di €. 2.000,00 (duemilaeuro) per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche, comprese le lenti a contatto e per l'applicazione di qualsiasi protesi. Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate.
2) INFORTUNI SUBITI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLE SCUOLE MATERNE, DEGLI ASILI NIDO (IVI COMPRESI CENTRI GIOCO E SERVIZI DOMICILIARI), DEI CENTRI ESTIVI E DI TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ MOTORIE, CULTURALI, DIDATTICHE (IVI COMPRESI GLI INFORTUNI SUBITI DAI MINORI AFFIDATI A FAMIGLIE O AI CENTRI DI ACCOGLIENZA E GLI INFORTUNI DEI MINORI E DEGLI ADULTI CHE PARTECIPANO AI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, NONCHE’ ALLE ATTIVITA’ DI PRE E POST SCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA DEI MINORI ISCRITTI A SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO).
Art. 66 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione per gli infortuni conseguenti all'attività delle Scuole materne, degli Asili nido (ivi compresi Centri Gioco, Servizi Domiciliari), dei Centri estivi ( anche se gestiti da soggetti esterni per conto del Comune) e di tutte le altre attività culturali, didattiche e motorie (ivi compresi gli infortuni subiti dai minori affidati a famiglie o ai centri di accoglienza e dei minori e degli adulti che partecipano ai corsi di alfabetizzazione nonché alle attività di pre e post scuola e refezione scolastica dei minori iscritti a scuole di ogni ordine e grado) è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere ai minori che partecipano alle predette attività, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ricomprendono: oltre all'attività didattica ed educativa, anche campeggi, giochi, gite, attività sportive, attività manipolative, attività teatrali, attività musicali, nonché le attività di pre e post scuola e di refezione cui partecipino minori iscritti a scuole di ogni ordine e grado.
Il Comune di Firenze è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, facendosi riferimento per la loro identificazione, ai registri o a altri documenti probatori in suo possesso che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia di assicurazione.
Si precisa a titolo meramente indicativo che:
1) i bambini iscritti alla scuola materna comunale per l'anno scolastico 2010/2011 sono stati 2876
2) i bambini iscritti all’asilo nido comunale ( compresi Centri Gioco e Servizi domiciliari) per l’anno scolastico 2010/2011 sono stati 2490
3) i bambini iscritti ai Centri Estivi per l’anno scolastico 2010/2011 sono stati 5534.
4) i minori affidati a famiglie o presso i centri di accoglienza sono circa 75.
5) I partecipanti ai corsi di alfabetizzazione presso strutture comunali, o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione, sono 240 fra adulti e minori.
ART. 67 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla Compagnia di assicurazione i seguenti indennizzi:
- €. 100.000,00 in caso di morte.
- €. 100.000,00 in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità permanente ogni punto di invalidità avrà il valore di Euro 1.000,00 (mille). Nelle micro invalidità (da un punto a 5 punti compresi di invalidità) ogni punto di invalidità avrà valore di €. 500,00.
- €. 25,00 giornalieri in caso di inabilità temporanea. Detta indennità verrà erogata per un periodo massimo di 4 mesi.
- All'infortunato spetterà inoltre un rimborso massimo di €. 6.000,00 per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche, per la rottura di occhiali o lenti e per l'applicazione di qualsiasi protesi. Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate.
3) INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ART. 68 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione per gli infortuni degli amministratori è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere agli amministratori (Sindaco del Comune di Firenze, Assessori, Presidente del Consiglio comunale, Consiglieri comunali, Presidenti dei consigli di quartiere e Consiglieri degli stessi quartieri) nell'esercizio della loro attività istituzionale. Sono ricompresi in garanzia gli infortuni occorsi mentre si recano in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero, per attendere alle loro funzioni.
La copertura assicurativa esplica i suoi effetti indipendentemente dal variare del numero, nel corso del tempo, degli amministratori.
ART. 69 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla Compagnia di assicurazione i seguenti indennizzi:
- €. 300.000,00 in caso di morte.
- € 300.000,00 in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità permanente ogni punto di invalidità avrà valore di €. 3.000,00
- €. 80,00 giornalieri in caso di inabilità temporanea. Detta indennità verrà erogata per un periodo massimo di 6 mesi.
- All'infortunato spetterà inoltre un rimborso massimo di €. 6.000,00 per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche e per l'applicazione di qualsiasi protesi. Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate.
4) INFORTUNI SUBITI DAGLI ALLIEVI NON VEDENTI E IPOVEDENTI.
ART. 70 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione per l'attività degli allievi non vedenti o ipovedenti è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere alle persone che partecipano a tutte le attività dell'Istituto per non vedenti e ipovedenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX od altra eventuale struttura nella quale tale istituto dovesse essere trasferito e cioè, a titolo esemplificativo, quelli che si verificano durante le lezioni (ad eccezione delle lezioni tenute nella scuola interna all'Istituto perché la scuola stessa ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa), le esercitazioni pratiche, le gite, le manifestazioni (comprese quelle sportive), gli spettacoli, nonché durante le ore di svago e ricreazione anche al di fuori dell'Istituto. La copertura assicurativa è operante anche durante la frequenza a corsi di massaggiatori, fisioterapisti e centralinisti tenuti presso terzi.
Gli allievi che frequentano l'Istituto sono attualmente 10.
Il Comune di Firenze è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, facendosi riferimento per la loro identificazione, ai registri o altri documenti probatori in suo possesso che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia di assicurazione.
ART. 71 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla Compagnia di assicurazione i seguenti indennizzi:
- Euro 75.000,00 in caso di morte.
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente; in tal caso ogni punto di invalidità avrà il valore di €. 1.000,00. Nelle micro invalidità (da un punto a 5 punti compresi di invalidità) ogni punto di invalidità avrà il valore di €. 500,00
- Euro 25,00 giornalieri in caso di inabilità temporanea. Detta indennità verrà erogata per un periodo massimo di 3 mesi.
- All'infortunato spetterà inoltre un rimborso massimo di €. 6.000,00 per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche, per la rottura di occhiali o lenti, comprese le lenti a contatto e per l'applicazione di qualsiasi protesi.
Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate.
5) INFORTUNI SUBITI DAI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DEL CALCIO STORICO FIORENTINO.
ART. 72 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione per gli infortuni subiti dai partecipanti alle attività del Calcio Storico Fiorentino è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere alle persone che partecipano a tutte le attività dello stesso Calcio Storico Fiorentino.
La polizza garantisce i partecipanti sia nelle manifestazioni ufficiali, sia in quelle non ufficiali, sia negli allenamenti.
La copertura assicurativa riguarda e comprende anche tutte le altre eventuali partite di calcio storico che dovessero essere effettuate nel corso dell’anno a Firenze, in Italia ed all’estero; riguarda e comprende altresì
tutte le altre attività alla quali sono partecipi i calcianti delle quattro associazioni di colore.
Il Comune di Firenze è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia della generalità degli assicurati, facendosi riferimento per la loro identificazione, ai registri o altri documenti probatori in suo possesso che si impegna ad esibire a richiesta della compagnia di assicurazione.
La copertura assicurativa riguarda a titolo meramente indicativo:
1 – n. 60 calciatori che prendono parte a due delle tre partite ufficiali del Calcio Storico Fiorentino e n. 60 che prendono parte a una sola partita, n. 360 che prendono parte agli allenamenti organizzati nell’ambito dei rispettivi quartieri e ai cortei storici che precedono e seguono le tre partite suddette, comprese vestizioni e svestizioni.
La copertura assicurativa riguarda e comprende tutte le partite di calcio storico che dovessero essere effettuate nel corso dell’anno a Firenze, in Italia ed all’estero; riguarda e comprende altresì tutte le altre attività alle quali sono partecipi i calcianti delle quattro associazioni di colore.
2 – n. 200 figuranti a piedi e n. 8 a cavallo che partecipano ai cortei e alle pubbliche manifestazioni sia in Italia che all'estero in rappresentanza dei valori tradizionali della città di Firenze, compresi i trasferimenti necessari per raggiungere il luogo ove si svolge la manifestazione e il rientro in sede;
Per n. 120 precitati figuranti la garanzia vale anche per il corteo dello "Scoppio del Carro" che si svolge a Firenze il giorno di Pasqua di ogni anno;
3 – n. 40 sbandieratori e tamburini durante gli allenamenti e le manifestazioni ufficiali organizzate dal Comune di Firenze. La garanzia e’ operante sia in Italia che all’Estero.
4 – figuranti che partecipano alle feste tradizionali della città, organizzate direttamente dall’Ufficio per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine – Calcio Storico Fiorentino;
5 – n. 20 figuranti che utilizzano, durante le uscite del corteo, colubrine con cartucce a salve e/o balestre antiche.
6 – balestrieri del Corteo Storico.
ART. 73 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla Compagnia i seguenti indennizzi:
- €. 80.000,00 in caso di morte.
- €. 100.000,00 in caso di invalidità permanente; in tal caso ogni punto di invalidità avrà il valore di €. 1.000,00. Nelle micro invalidità (da un punto a 5 punti compresi di invalidità) ogni punto di invalidità avrà il valore di €. 500,00.
- €. 35,00 giornalieri in caso di inabilità temporanea. Detta indennità verrà erogata per un periodo massimo di 3 mesi.
- All'infortunato spetterà inoltre un rimborso massimo di €. 2.500,00 per spese mediche, di ricovero, ambulatoriali, dentistiche, per la rottura di occhiali o lenti, comprese le lenti a contatto e per l'applicazione di qualsiasi protesi.
Detto rimborso è dovuto solo quando le spese siano debitamente documentate.
6) INFORTUNI CONDUCENTI OCCASIONALI ART. 74 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione per gli infortuni dei conducenti occasionali di veicoli, motoveicoli, biciclette con o senza motore è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere ai predetti soggetti (cioè ai dipendenti comunali che non hanno le mansioni di autista) durante la guida di veicoli e motorini, biciclette con o senza motore di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dal Comune di Firenze e sempreché il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Il Comune di Firenze è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei veicoli, motoveicoli e biciclette con o senza motore.
ART. 75 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla compagnia di assicurazione i seguenti indennizzi:
- €. 90.000,00 in caso di morte.
- €. 100.000,00 in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità permanente ogni punto di invalidità avrà il valore di €. 1.000,00.
7) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI ALLA GUIDA DI VEICOLI NON DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
ART. 76 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione e’ prestata per gli infortuni subiti dai dipendenti, mentre gli stessi si trovano alla guida di veicoli non di proprietà del Comune o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo utilizzati in occasione di missioni e trasferte e per adempimento di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo e al percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio purché espressamente autorizzate dal Comune stesso.
L’Assicurazione non e’ operante:
- se il conducente non e’ abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- se il numero delle persone trasportate e’ superiore a quello consentito dalla legge
ART. 77 - MASSIMALI
Per ogni infortunio sono dovuti dalla Compagnia i seguenti indennizzi:
Euro 50.000,00 in caso di morte
Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
SEZIONE QUARTA INCENDIO
1) INCENDIO DEL MATERIALE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO. ART. 78 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione Incendio del materiale del calcio storico fiorentino è quella diretta a risarcire i danni ai materiali del Calcio Storico Fiorentino da incendio qualunque ne sia stata la causa. Sono parificati ai danni da incendio quelli prodotti da fulmine, esplosione, scoppio comunque cagionato, da corto circuito, da sigarette, da altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, caduta di aeromobili, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. La compagnia di assicurazione risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
Si precisa, a titolo meramente indicativo, che i materiali del calcio Storico si trovano attualmente in Firenze nei seguenti immobili:
1 – in Xxxxx Xxxxxxx 000/X bis e 180, in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 0, in Piazza di parte Guelfa 1r.
Si assicurano il mobilio dei locali, l’abbigliamento del Calcio Storico Fiorentino, armature, calzature, bandiere, armi antiche, strumenti dei musicanti, e quant'altro costituisce il corredo dei partecipanti al corteo ed al gioco del "Calcio in costume".
Si assicurano i beni descritti.
ART. 79 - MASSIMALI
La Compagnia di assicurazione si impegna a risarcire, in caso di sinistro, la somma massima di €. 750.000,00 per i beni indicati all’art. 78.
La Compagnia di assicurazione risarcirà inoltre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.
2) INCENDIO ED ALTRI DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE. ART. 80 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione Incendio del Patrimonio Immobiliare è quella che consente la copertura assicurativa dei beni immobili ( così come definiti dall’art. 812 del codice civile ), comunque dislocati e costruiti di proprietà del Comune di Firenze, o in suo possesso o comunque dallo stesso detenuti o gestiti, sia al momento del contratto sia durante il periodo di validità dell'assicurazione. I beni suddetti sono tutti quelli indicati nella documentazione in possesso della Direzione Patrimonio immobiliare (o altra denominazione che dovesse essere attribuita alla stessa) dell’Ente, oltre a quelli che per errore o dimenticanza non fossero stati inseriti in tale documentazione. In caso di sinistro interessante uno o più beni compresi nella predetta documentazione il Comune di Firenze dovrà dimostrare su richiesta della compagnia di assicurazione di esserne proprietario o dovrà dimostrare su richiesta della compagnia di assicurazione il titolo in base al quale il bene stesso è detenuto o gestito.
L’assicurazione vale anche per i beni di proprietà comunale gestiti da terzi.
Tali beni, a titolo esemplificativo e non limitativo sono destinati: ad uffici comunali e non, a servizi sociali, ad attività commerciali, artigianali, ricreative e di ristorazione, a scuole, a teatri (è ad esempio compreso il teatro Comunale), a musei, a pinacoteche, a biblioteche, ad impianti sportivi (è ad esempio compreso lo stadio comunale), ad ambulatori, a civili abitazioni, a negozi.
Rientrano nella presente assicurazione, nei casi di beni in condominio, le quote di proprietà o comunque le quote attribuibili a qualsiasi titolo al Comune di Firenze.
Sono altresì comprese parti di fabbricato come: mosaici, dipinti di pareti, soffitti e pavimenti e tutto quanto avente valore artistico o di particolare pregio culturale, artistico o ambientale.
La Compagnia risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l'assicurato debba rispondere.
La Compagnia indennizza:
1) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di xxxxx:
a) direttamente causati da:
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti/immobili posti nell’ambito di 20 mt. da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
2) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità’ allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio
ART. 81 - PATRIMONIO ASSICURATO.
Il patrimonio immobiliare del Comune di Firenze (compreso quello fuori dal territorio comunale) si assicura a primo rischio assoluto in €. 500.000.000,00. La Compagnia di assicurazione ritiene congruo il predetto valore di € 500.000.000,00,e si obbliga, in caso di sinistro, a coprirne l'intero valore. Di conseguenza la compagnia di assicurazione si obbliga a non applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice
civile e, nel caso di danno parziale, risarcirà il valore di ricostruzione a nuovo.
Il valore di € 500.000.000,00 costituisce stima accettata ai sensi dell’art. 1908, II° comma, c.c.
Si fa comunque presente che nel corso dell’anno 2003 sono pervenuti, dallo scioglimento dell’A.T.E.R, in proprietà dell’Amministrazione, n. 3605 unità immobiliari abitative. Tali unità immobiliari, unitamente ai vecchi alloggi del Comune di Firenze, sono concessi in gestione con il contratto di servizio del 18/2/2003 alla costituita CASA S.p.A che si occuperà della loro copertura assicurativa.
ART. 82 - ESCLUSIONI
La Compagnia di assicurazione non risarcisce i danni, i guasti, le perdite e le spese che siano conseguenza o determinati direttamente o indirettamente da uno qualsiasi dei seguenti eventi:
1 - verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Comune di Firenze provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi,
2 - verificatosi in occasione di esplosione, di emanazioni di calore, di radiazioni, fenomeni tutti provocati dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Comune di Firenze provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3 - verificatosi in occasione di eruzioni vulcaniche, (bradisismo), smottamenti o cedimenti del terreno;
4 - deperimento, usura o logorio dei beni assicurati causati dal loro naturale uso o funzionamento e/o dal loro grado di vetustà;
5 - vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione;
6 - assestamento, restringimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti solai e tetti, verificatosi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico quando attribuibili a diretta responsabilità della ditta appaltatrice o subappaltatrice.
ART. 83 - FENOMENO ELETTRICO
La Compagnia risponde dei danni materiali provocati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Compagnia di assicurazione non risponde dei danni:
1 - agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche; 2 - causati da usura o da carenza di manutenzione;
3 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.
Non si farà luogo, per le fattispecie indicate nel presente articolo, all’applicazione di franchigie.
ART. 84 - LIMITI DI RISARCIMENTO
Il massimo indennizzo per sinistro e per evento non potrà superare l'importo di €. 50.000.000,00 fatta eccezione per:
1 - alluvione, inondazione e allagamenti, terremoto per i quali è stabilito il limite massimo di €. 15.000.000,00 per sinistro e di E. 30.000.000,00 per evento;
2 - eventi socio - politici ( escluso terrorismo e sabotaggio ) ed eventi atmosferici, per i quali è stabilito il limite di indennizzo per sinistro di E. 25.000.000,00;
3 - danni di fenomeno elettrico per i quali è stabilito il limite di indennizzo di E. 30.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo.
La Compagnia di assicurazione corrisponderà le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché gli eventuali costi di livellamento, scavo e riempimento fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto per il sinistro e con il massimo di €. 250.000,00 . Per questa garanzia non è operante la franchigia di cui al successivo art. 85.
La Compagnia di assicurazione corrisponderà inoltre, limitatamente ai beni di evidente ed acclarato valore artistico, facenti parte integrante dei fabbricati oggetto della presente assicurazione, in aggiunta ai danni materiali al fabbricato, le spese di ripristino, restauro, manutenzione e quant'altro sino ad un massimo di €. 1.500.000,00 per anno assicurativo e dedotte le eventuali sovvenzioni ottenute dal Comune di Firenze da Enti pubblici o privati. La determinazione di questi danni verrà effettuata in deroga al disposto dell'art. 1907
c.c. e senza applicazione di franchigia.
Garanzia del Ricorso Terzi: Nell’ambito del limite di risarcimento previsto dal presente articolo, e con il sottolimite di Euro 3.000.000,00, ed a valere per tutte le ubicazioni previste dalla presente polizza incendio, la Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quali civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se poi non corrisposto per effetto della franchigia di cui al successivo art. 85.
Tale garanzia e’ estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricoli o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale indicato al comma precedente.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo Non sono considerati Terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente
- quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
ART. 85 - FRANCHIGIA
Il pagamento dell'indennizzo liquidato sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo assoluto di €. 100.000,00 ad eccezione dei casi, precedentemente indicati, per i quali non si farà luogo all'applicazione di franchigie.
ART. 86 - ANTICIPO INDENNIZZI
Il Comune di Firenze ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 500.000,00.
L'obbligazione della compagnia di assicurazione si intenderà perfezionata dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.
ART. 87 - ESTENSIONI DI GARANZIA
A) Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai precedenti punti 1) e 2).
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti/immobili all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-armato, capannoni pressostatici, tenso-strutture , tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
B) Eventi socio politici
La Compagnia indennizza:
1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate (beni mobili ed immobili) da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici, e dolosi esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
2) gli altri danni materiali direttamente causati alle cose assicurate ( beni mobili ed immobili) – anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone ( dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato ) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi gli atti di terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) di inondazione, frana, dispersione di liquidi
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od
omissione di controlli o manovre
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata
g) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, e’ operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non indennizzerà danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
C) Inondazioni e alluvioni
La Compagnia indennizza i danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, terremoto, franamento, cedimento, smottamento del terreno, penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate;
c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione;
d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
e) a cose mobili all’aperto;
D) Allagamenti
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di :
1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua
2) fuoriuscita di acqua , non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze
b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine
d) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno
g) alle merci la cui base e’ posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento
h) alle merci poste in locali interrati e/o seminterrati
E) Terremoto
La Compagnia indennizza i danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate
c) di rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
3) INCENDIO DEI BENI CONTENUTI NEL TEATRO COMUNALE E NEI MAGAZZINI COMUNALI.
ART. 88 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione Incendio dei beni contenuti nel Teatro Comunale e nei Magazzini comunali è quella diretta a risarcire i danni materiali arrecati ai contenuti del Teatro comunale e dei magazzini comunali qualunque ne sia stata la causa. La compagnia di assicurazione risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l'assicurato debba rispondere.
Elenco a titolo meramente indicativo e non esaustivo delle sedi contenenti le cose assicurate:
1) Xxxxx Xxxxxx 00/00, Via Magenta e Via Solferino nel Comune di Firenze e un altro magazzino nel piazzale delle Cascine, sempre nel Comune di Firenze; un magazzino nel Comune di Prato.
Sede del Teatro comunale di Firenze e dipendenze, archivi storici, laboratori, sale da ballo, depositi, uffici ed altri servizi.
2) magazzini comunali ubicati nel Comune di Firenze:
a - Via Erbosa 113
b - Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00
x - Xxx xxxx'Xxxxxxxx – via Circondaria
d - Viale Xxxxxxxx Xxxxx 5 (con esclusione dei veicoli per i quali il Comune di Firenze è già assicurato) e – via Il Prato
Si assicurano per il Teatro Comunale: macchinari, impianti, attrezzature, attrezzi, utensili, arredi e dotazioni con ogni parte (anche se muraria) ad essi complementare, accessoria o di scorta; sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A., nonché autoveicoli di dipendenti o di terzi. Tutto quanto sopra indicato si considera compreso nell'ambito del Teatro comunale e dei magazzini, sia che si trovi all'aperto che al coperto e anche nell'ipotesi in cui le cose si trovino su mezzi da trasporto.
Si intendono pure comprese tutte quelle opere definibili "migliorie" che a puro titolo esemplificativo e non limitativo si indicano in: passerelle, stucchi, specchi, infissi, moquette, tappezzerie, divisori ecc. che non siano la pura opera edile di base parte del complesso immobiliare.
Si assicurano per le sedi dei magazzini comunali a titolo esemplificativo e non limitativo: materiale elettorale, mobilia per uffici, scuole ed asili nido, attrezzature per mostre, ponteggi tubolari e tribune, transenne, legname, stoffe, materiali per pulizia, carta e materiale tipografico e quant'altro esistente nei singoli magazzini. Si assicura altresì il “CARRO DEL FUOCO”.
ART. 89 - ESCLUSIONI
La Compagnia non risarcisce i danni, i guasti, le perdite e le spese che siano conseguenza o determinati direttamente o indirettamente da uno qualsiasi dei seguenti eventi:
1 - verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Comune di Firenze provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2 - verificatosi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale atomiche, salvo che il Comune di Firenze provi che il sinistro non ebbe rapporto con tali eventi;
3 - verificatosi in occasioni di eruzioni vulcaniche, bradisismo, smottamenti o cedimenti del terreno;
4 - deperimento, usura o logorio dei beni assicurati causati dal loro naturale uso o funzionamento e/o dal loro grado di vetustà;
5 - vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione;
6 - assestamento, restringimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti solai e tetti, verificatosi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico quando attribuibili a diretta responsabilità della ditta appaltatrice o subappaltatrice.
ART. 90 - LIMITI DI RISARCIMENTO
La Compagnia corrisponderà fino ad un massimo di €. 3.000.000,00 per anno assicurativo per i danni indicati alla presente Sezione Quarta, punto 3) “Incendio dei beni contenuti nel Teatro Comunale e nei magazzini comunali”, art. 88.
ART. 91 FRANCHIGIA
Il pagamento dell'indennizzo liquidato sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del limite di indennizzo con il minimo di €. 3.000,00 ed il massimo di €. 30.000,00 .
ART. 92 - ANTICIPO INDENNIZZI
Il Comune di Firenze ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00.
L'obbligazione della compagnia di assicurazione si intenderà perfezionata dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.
4) INCENDIO HARDWARE E SOFTWARE Art. 93 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione Incendio hardware e software è quella che consente la copertura assicurativa dei danni agli strumenti elettronici di proprietà o detenuti a qualunque titolo od in uso al Comune di Firenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo : file server, server di applicazioni, apparati di connettività, posti di lavoro grafici avanzati, sistemi speciali, compresi tutti i dispositivi ad essi collegati, come ad esempio sistemi di back up, gruppi di continuità, stampanti, plotter, maxi schermi) e del software di proprietà o detenuti a qualunque titolo od in uso al Comune di Firenze, causati da qualsiasi evento eccezionale.
Art. 94 - ESCLUSIONI
Restano esclusi gli apparati di proprietà IBM presso la sede di Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx che sono assicurati direttamente da IBM nell’ambito dell’attività di outsourcing. Restano altresì escluse le singole postazioni di lavoro dotate di un personal computer, eventualmente di una stampante, corredate di strumenti software di
produttività individuale e/o client di applicazioni.
Art. 95 - MASSIMALI
La compagnia di assicurazione si obbliga ad indennizzare il Comune di Firenze per ogni sinistro relativo ad ogni singolo sistema, come meglio definito nel precedente art. 93 e per ogni anno assicurativo, di una somma pari a €. 150.000,00.
SEZIONE QUINTA ATTI DI TERRORISMO
Art. 96 - ATTI DI TERRORISMO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi alle cose assicurate nella “ Polizza Incendio “ (anche in deroga a quanto previsto nella stessa) , in occasione di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Agli effetti della presente garanzia:
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del 10% dell’ammontare dell’indennizzo, col minimo di:
- Euro 5.000,00 (cinquemila) relativamente al “ materiale del calcio storico fiorentino” e ai “beni contenuti nel Teatro comunale e nei magazzini comunali”;
-Euro 100.000,00 (centomila) relativamente al “Patrimonio immobiliare”.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).
“ Per atto di terrorismo si intende l’uso di violenza minacciato o applicato per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, da una persona o gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d’intesa con una organizzazione/i, governo/i con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa”.
SEZIONE SESTA
FURTO
1) Furto del materiale del Calcio Storico Fiorentino ART. 97 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione Furto del materiale del Calcio storico fiorentino è quella che consente un risarcimento, in caso di furto dei materiali del Calcio storico, già descritti nella parte del capitolato relativa all'assicurazione Incendio del materiale del Calcio Storico Fiorentino e custoditi nei locali prima indicati, per un valore complessivo di €. 750.000,00 (settecentocinquantamila). Tale valore viene assicurato a primo rischio assoluto. La garanzia assicurativa si ritiene operante quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti il suddetto materiale violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento. La garanzia assicurativa è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali sopra indicati.
La Compagnia risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l’assicurato debba rispondere.
ART. 98 - MASSIMALI
Nei casi di furto indicati nell'art. 97, la Compagnia di assicurazione si obbliga a risarcire la somma massima di €. 200.000,00 (duecentomila) in proporzione alle cose rubate.
2) Furto dei valori e dei portavalori.
ART. 99 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione Furto Valori e Xxxxxxxxxxx è quella che consente un risarcimento in caso di furto e rapina:
1 - di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori custoditi in varie casseforti e/o armadi corazzati e non, di proprietà od a qualunque titolo detenuti dal Comune di Firenze e variamente ubicati in immobili di proprietà del Comune o dallo stesso detenuti o gestiti od in uso a qualunque titolo
2 - di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori,
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi,
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi,
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessa sui dipendenti del Comune di Firenze incaricati del trasporto dei suddetti valori.
La garanzia assicurativa di cui al punto 1 del presente articolo si ritiene operante quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti il suddetto materiale violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento.
La garanzia assicurativa di cui al punto 1 del presente articolo è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali sopra indicati o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali dove vengono custoditi i beni .
ART. 100 - MASSIMALI
Nei casi di furto e rapina indicati al punto 1) dell'articolo che precede la Compagnia di assicurazione si obbliga a risarcire il Comune di Firenze fino ad un massimo di €. 100.000,00 (centomila).
Nei casi di furto e rapina indicati al punto 2) dell'articolo che precede la Compagnia di assicurazione si obbliga a risarcire il Comune di Firenze fino ad un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila).
ART. 101- FRANCHIGIE
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistri di cui al punto 1) e di €. 2.000,00 ( duemila ) di cui al punto 2).
3) Furto dei beni mobili
Art. 102 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione Furto dei Beni mobili è quella che consente un risarcimento in caso di furti di beni mobili, di proprietà o comunque, a qualsiasi titolo detenuti in immobili di proprietà del Comune di Firenze o dallo stesso detenuti o gestiti od in uso a qualunque titolo .
La garanzia assicurativa si ritiene operante quando l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni mobili violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di
arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento.
Art. 103 - MASSIMALI
Nei casi di furto di beni mobili la Compagnia di assicurazione si obbliga a risarcire un massimale di €. 50.000,00 (cinquantamila) per anno, con il limite di €. 8.000,00 (ottomila) per ogni sinistro.
Art. 104 - FRANCHIGIA
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di €. 500,00 ( cinquecento euro/00 ).
4) Furto a danno di dipendenti in occasione di prestazione di servizio su mezzi di trasporto comunale. Art. 105 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione di cui al presente articolo è quella che consente il risarcimento ai dipendenti che hanno subito un furto in occasione di prestazione di servizio su mezzi di trasporto comunali od a qualunque titolo detenuti od in uso all’Amministrazione.
Art. 106 - MASSIMALI
Nei casi di furto indicati nell’art. 105, la Compagnia di assicurazione si obbliga a risarcire un massimale di €. 5.000,00 (cinquemila) per anno, con un limite di €. 300,00 (trecento) per ogni sinistro.
Art. 107 - GARANZIE PRESTATE
SEZIONE SETTIMA
KASKO DIPENDENTI
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti del Contraente ed utilizzate dagli stessi in occasione di missioni, trasferte, e adempimenti di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione.
ART. 108 - DELIMITAZIONE DELLA ASSICURAZIONE
La garanzia e’ prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di Euro 7.500,00 per autovettura, fermo restando che l’importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
ART. 109 - VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Il Contraente e’ esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate e delle generalità dei dipendenti che usano tali autovetture.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a riportare in modo analitico:
- data, luogo, ora di inizio e termine delle missione
- generalità del dipendente autorizzato alla missione
- targa e modello del veicolo
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Compagnia di Assicurazioni di effettuare accertamenti e controlli.
Il premio annuo lordo anticipato e’ calcolato sulla base del n. 5.084 dipendenti del Contraente in servizio alla data del 31.12.2010 (n° che può subire variazioni in aumento od in diminuizione) e si intenderà come premio minimo acquisito di polizza.
ART. 110 - FRANCHIGIA
La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa e assoluta di euro 200,00 (duecentoeuro/00).
ART. 111- REGOLAZIONE DEL PREMIO
Alla fine della annualità assicurativa, si farà luogo al conguaglio del premio, calcolato sulla base del numero dei dipendenti in ruolo a tale data, ed il numero dei dipendenti indicati nel calcolo del premio anticipato.
Entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’appendice di regolazione del premio fatta dalla Compagnia di Assicurazioni, il Comune dovrà pagare l’eventuale differenza di premio rispetto al premio minimo anticipato.
6) Bozza/ schema di contratto
REPERTORIO N.
COMUNE DI FIRENZE
Contraenti :
CONTRATTO DI APPALTO
Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il triennio 2012/2013/2014 (lotto unico).
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno e questo giorno del mese di in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, posto in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxx).
Avanti a me, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Dott./Dott.ssa , nato/a a il , domiciliato/a per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio , giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
2) Sig. Sig.ra nato/a a in data , domiciliato/a per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di della
Compagnia con sede in , Capitale Sociale Euro
interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA , iscritta al n. dell'Albo Imprese tenuto dall'ISVAP e iscritta nell'Albo dei gruppi assicurativi al n. , autorizzato/a alla stipula del presente atto in forza di procura conferitagli con , Notaio in , repertorio
del , che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. del veniva indetta una procedura aperta per l'appalto dei "Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il triennio 2012/2013/2014 (lotto unico)" CIG , in base a quanto disposto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/06 con il criterio del prezzo più basso;
- che con verbale in data , repertorio , registrato a Firenze il al n. Serie
si procedeva all'apertura dei plichi pervenuti e delle relative offerte economiche e in conseguenza di ciò il Presidente del Seggio di gara aggiudicava provvisoriamente l'appalto dei "Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il triennio 2012/2013/2014 (lotto unico)" alla ".
- che sono state effettuate le verifiche previste dall'art.48 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. del veniva aggiudicato definitivamente alla Compagnia l'appalto dei "Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il triennio 2012/2013/2014 (lotto unico)" e veniva assunto a tale scopo, l'impegno definitivo di spesa di Euro al lordo delle imposte ed oneri fiscali e comprensivo di franchigie per il triennio;
- che altresì è stata acquisita per la Compagnia certificazione della C.C.I.A.A. rispettivamente prot. del riportante in calce la dicitura antimafia ai sensi del
D.P.R. 252/98;
- che nei confronti della suddetta Società sono state richieste le informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del
D.P.R. n. 252/98, salva pertanto la facoltà di recesso dal contratto della Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:
ART.1 – Oggetto dell’appalto
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla Compagnia , in persona del
Sig./Sig. , che accettano e si obbligano, l'appalto dei "Servizi assicurativi del Comune
di Firenze per il triennio 2012/2013/2014 (lotto unico)", alle condizioni tutte di cui al presente contratto, nonché a quelle dei seguenti elaborati che sottoscritti dalle parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti, pur se non materialmente allegati:
- "Elenco mezzi aggiornato al " (allegato "C");
- "Capitolato per polizza di assicurazione relativa a vari rischi" (allegato "D");
Il Sig./Sig.ra , nei nomi, accettano l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbligano ad osservare e fare osservare scrupolosamente.
ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto
Le parti concordano che il premio complessivo triennale del presente appalto è fissato in: Euro
al netto delle imposte ed oneri fiscali; Euro al lordo delle imposte ed oneri fiscali oltre Euro 1.000.000,00 quale soglia massima annuale per franchigie.
ART. 3 - Modalità di riscossione del pagamento del premio di polizza
Il pagamento del premio annuale di polizza avverrà con le modalità e cadenze stabilite dal capitolato a favore di con sede in Firenze, Via , Codice Fiscale e Partita Iva .
Il suddetto pagamento verrà corrisposto mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la Banca , Codice IBAN - .
ART. 4 - Proroga tecnica
Le parti danno atto che, come previsto dal capitolato, alla scadenza naturale del contratto od al termine dei sei mesi residui in caso di disdetta anticipata ai sensi dell’art. 3 del capitolato, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente il presente contratto si intende prorogato agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi allo scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata X.X. xxxxx della scadenza naturale del contratto o dello spirare dei sei mesi di preavviso in caso di disdetta anticipata.
ART. 5 – Garanzie
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. emessa da in data .
ART. 6 - Tutela della privacy
La compagnia dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
ed ha proceduto a individuare il proprio Responsabile Privacy nella persona del Sig. nato a il
e ivi residente in Via ; il Comune di Firenze nomina formalmente il Sig.
quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.
Le medesime Società si obbligano ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.
La compagnia è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che
è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto salvo gli obblighi di capitolato.
ART. 8
ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/10 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 del L.n.136 del 13/08/10, la Compagnia ……………………si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta Impresa con lettera prot. n. ……………….. del che si conserva in atti,
ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel/nei Sig./Sig.ri
…………………………………………………….…………., C.F ,
…………………………………………………….…………., C.F ,
…
la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso la .. -
Agenzia n…………………….. IBAN …………………………….
Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.
ART. 9 - Spese del contratto
Le spese di questo atto (i diritti di segreteria e imposta di registro) e consequenziali sono a carico della Compagnia che, a tutti gli effetti del presente atto, eleggono entrambe domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.
Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli sui requisiti.
Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.