CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007–2011
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007–2011
PARTE INVESTIMENTI TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, E
LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
in persona dell’amministratore delegato pro-tempore,
TESTO REDATTO AI FINI DI CONSULTAZIONE – TESTO UNIFICATO
come risultante dalle modificazioni da ultimo apportate (evidenziate in grassetto) con l’aggiornamento per l’anno 2009 in data 23 dicembre 2010
PREMESSO che:
- in data 30 ottobre 2007, con nota prot. n. 14072 i Ministri delle infrastrutture e dell’economia hanno congiuntamente recepito quanto indicato dal CIPE nella Delibera n. 63/07 con la quale è stato approvato il Contratto di Programma, prendendo specifici impegni al fine di tenere indenne il Gestore da effetti di future decisioni dello Stato di definanziare o ridurre i flussi finanziari previsti nel Contratto e di garantire la copertura finanziaria dell’intero programma quinquennale di manutenzione straordinaria nell’arco di vigenza del contratto;
- in data 31 ottobre 2007, è stato sottoscritto tra il Ministro delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2007, Reg.9, Fog. 362;
- in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra il Ministro delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l’aggiornamento 2008 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 24 aprile Reg.4, Fog. 218, dopo i previsti pareri del CIPE nella seduta del 31 gennaio 2008 e della IX^ Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l’VIII^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato rispettivamente nelle sedute del 19 e del 26 febbraio 2008;
- il Contratto, ai sensi dell’art. 2 comma 1, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo: a) alla realizzazione degli investimenti per l’infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell’infrastruttura medesima, nonché all’adozione di tutte le misure, gli interventi, le attività e le opere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica; b) alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare i mezzi disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- il Contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2008, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscono l’eventuale modificazione dei contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate al presente contratto anche per tenere conto delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalla legge finanziaria, e dalle leggi ad essa collegate per l’anno in corso…….”, occorre quindi procedere all’aggiornamento 2009 del medesimo Contratto per tenere conto delle modificazioni delle risorse finanziarie che sono costituite da:
una variazione in diminuzione per un importo pari a 3.561 milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge n° 112/2008 (convertito con Legge n° 133/2008);
una variazione in diminuzione pari a 32 milioni di euro per il definanziamento sulle risorse stanziate per la rete convenzionale al capitolo 7122, conseguente all’emanazione del DPCM dell’11 settembre 2008 avente per oggetto i fondi bloccati ai sensi dell’art. 1 comma 758 della Legge Finanziaria 2007;
una variazione in diminuzione pari a 8 milioni di euro sulle risorse stanziate per la rete AV/AC al capitolo 7124, conseguente all’emanazione del DPCM dell’11 settembre 2008 avente per oggetto i fondi bloccati ai sensi dell’art. 1 comma 758 della Legge Finanziaria 2007;
una variazione in diminuzione pari a 25 milioni di euro per il definanziamento conseguente all’emanazione del Decreto Legge N° 180/2008 (convertito con Legge N° 1/2009) che ha destinato risorse finanziarie alle università statali;
una variazione in diminuzione pari a 50 milioni di euro accantonati e resi indisponibili ai sensi dell’art. 1 comma 507 della Legge Finanziaria 2007 e portati in riduzione dalle dotazioni del Bilancio dello Stato;
una variazione in aumento per un importo pari a 1.432 milioni di euro relativi a ulteriori risorse finanziarie costituite dalle seguenti fonti:
- fondi TEN - Programma 2001-2006, pari a 91,6 milioni di euro, di cui 68,5 milioni vincolati su progetti specifici,
- fondi TEN – Programma 2007-2013 e recovery plan, pari a 937,0 milioni di euro, di cui 853,9 milioni vincolati su progetti specifici,
- fondi PON-T/FESR 2000-2006, pari a circa 57,3 milioni di euro, di cui 7,7 milioni vincolati su progetti specifici,
- fondi PON-T/XXXX 0000-0000, pari a 20 milioni di euro vincolati su progetto specifico,
- fondi da altri Enti finanziatori, pari a 325,7 milioni di euro, di cui 287,2 milioni vincolati su progetti specifici;
una variazione in aumento per un importo complessivo pari a 2.347 milioni di euro assegnati dal CIPE per il finanziamento di opere strategiche derivanti da:
- Legge Obiettivo pari a 1.317 milioni di euro, relativi alla programmazione di cui alle deliberazioni CIPE del 6 marzo e del 26 giugno 2009,
- Fondi FAS pari a 570 milioni di euro, relativi alla programmazione di cui alle deliberazioni CIPE del 6 marzo, del 26 giugno e del 22 settembre 2009,
- Fondi FAS stanziati dal Decreto Legge 185/2008 e assegnati per 460 milioni di euro a RFI ai sensi del Decreto interministeriale MIT/MEF N°59274 del 22 luglio 2009;
il Decreto Legge N° 39 del 28 aprile 2009 (convertito con Legge N° 77/2009) all’art. 4 comma 3 ha destinato, nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del Contratto di Programma, fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di interventi sulle reti ferroviarie, funzionali alla ricostruzione, nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
in data 23 dicembre 2009 è stata emanata la Legge N° 191 (Legge Finanziaria 2010) che in Tabella D non ha recato risorse aggiuntive per competenza mentre in Tabella F ha confermato gli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 pari rispettivamente a 2.385 e 2.318 milioni di euro e 6.907,6 per gli anni 2012 e successivi sul capitolo 7122 e 600 milioni per gli anni 2010 e 2011 e 5.900 per gli anni 2012 e successivi sul capitolo 7124;
in data 23 dicembre 2009 RFI, nelle more della sottoscrizione dell’aggiornamento del Contratto di Programma, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione straordinaria, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota (RFI – AD\A0011\P\0001310), l’autorizzazione per attivare la quota dei finanziamenti disponibili a legislazione vigente destinati all’annualità 2009 del piano quinquennale della manutenzione straordinaria, pari a 660 milioni di euro, iscritti nella riga A1001 dello schema di aggiornamento del Contratto stesso. In considerazione dell’impegno programmatico dello Stato a finanziare il piano quinquennale, di cui al primo punto delle premesse, le parti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per gli anni 2010 e 2011 procederanno ad individuare le necessarie coperture finanziarie ed a contrattualizzarle in un successivo aggiornamento contrattuale, anche infrannuale;
La Legge Finanziaria n° 191 emanata il 23 dicembre 2009 ha stabilito all’art. 2, con specifico riferimento a progetti prioritari rientranti nel programma delle infrastrutture strategiche, quanto segue:
comma 232: “con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione; c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;
comma 233: “con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del crono programma”;
comma 234: “il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233”;
- in data 3 febbraio 2010 con nota 4624 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rammentato ad RFI che il CIPE “con proprie delibere 71/2009, 81/2009 e del 6 novembre 2009”, ha approvato i progetti definitivi del potenziamento asse ferroviario Monaco- Verona: Galleria di Base del Brennero, e del lotto funzionale Treviglio-Brescia della linea AV/AC Milano-Verona; ha individuato i relativi limiti di spesa delle predette opere e di quella costituita dalla linea AV/AC Milano-Genova: 3^ Valico dei Giovi; ha autorizzato l’impegno delle disponibilità esistenti alla realizzazione del primo lotto costruttivo e funzionale della Galleria di Base del Brennero, ha assegnato il finanziamento di euro 1.130,95 mln di euro per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale della tratta Treviglio-Brescia e ha individuato il costo complessivo e le risorse disponibili dell’investimento del Terzo Valico dei Giovi; ha infine comunicato che sono in corso di formulazione le documentazioni necessarie per dar seguito all’art.2, comma 232, della legge 191/2009;
- la progettazione e la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali delle opere di cui alla premessa precedente, inserite nell’aggiornamento 2009 del CdP 2007-2011 in un’apposita Tabella denominata “A1 – Investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi non funzionali”, è subordinata all’emanazione dei DPCM di attuazione e delle delibere CIPE previsti dall’art.2 comma 232 e ss. della Legge Finanziaria 2010 e, quanto al Progetto AV/AC Terzo Valico dei Giovi, coperto finanziariamente in misura superiore al 10%, ma inferiore al 20% del costo complessivo dell’opera (art.2 comma 232 lettera a della Legge Finanziaria 2010), anche all’emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture previsto dalla predetta norma;
- il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, nel corso della seduta del 13 maggio 2010;
- la IX^ Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l’VIII^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, rispettivamente in data 1 dicembre 2010 e in data 7 dicembre 2010;
TUTTO CIO’ PREMESSO, tra le parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente contratto si intende:
a) per “Ministro”, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 376 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
b) per “Ministero” ovvero “concedente”, ovvero “Mit”, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) per “Ministero dell’economia”, ovvero “Mef”, il Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per “Rfi” ovvero “Gestore”, la Rete ferroviaria italiana s.p.a.;
e) per “concessione”, il provvedimento di concessione adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, e successivamente integrato con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006, con il quale è stata rilasciata a “Ferrovie dello Stato – società di trasporti e servizi per azioni”, e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, a Rete ferroviaria italiana s.p.a., la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
f) per “progetto di investimento”, l’insieme di opere, lavori, forniture e servizi coerente, completo, autonomo e con impatto diretto e quantificabile sul processo produttivo;
g) per “programma di investimento”, l’insieme dei progetti di investimento, sinergici e collegati ad un medesimo obiettivo, ovvero aggregati in base ad omogeneità tipologica o territoriale
h) per “investimenti di potenziamento e sviluppo”, i progetti di ampliamento di infrastruttura esistente e/o di costruzione di nuova infrastruttura;
i) per “investimenti tecnologici”, i progetti di sviluppo e/o di ammodernamento tecnologico per la sicurezza della circolazione e l’efficientamento gestionale;
l) per “dossier di valutazione”, il documento, mantenuto aggiornato dal Concessionario:
(i) finalizzato a supportare la decisione di conferma strategica e industriale del programma o progetto di investimento, di potenziamento o sviluppo, a verificarne la redditività e a quantificarne i costi ed i tempi di realizzazione, nonché a dare evidenza dei costi differenziali di gestione derivanti sia dalla messa in esercizio delle opere realizzate sia dall’opzione di non procedere all’investimento;
(ii) eventualmente integrato, anche su richiesta del Ministero, per i progetti di rilevante valenza strategica, da un’analisi costi/benefici che valuti gli impatti di carattere ambientale e sociale derivanti dalla diversione modale generata dal progetto;
(iii) che riporta il costo del progetto articolato per singola categoria inventariale di primo livello, così come riportata nel bilancio di Rfi, nonchè, per le principali categorie, la quantità di opere da realizzare, con esplicitazione delle opere accessorie di compensazione che concorrono alla formazione del costo a vita intera;
m) per “studio preliminare”, il documento finalizzato a supportare la decisione di conferma strategica ed industriale propedeutica all’avvio delle progettazioni per la realizzazione di nuovi programmi o progetti di investimento, di potenziamento o sviluppo infrastrutturale, e che, oltre a riportare una stima di massima dei costi e/o dei tempi di realizzazione, è supportato da analisi trasportistiche;
n) per “manutenzione straordinaria”, l’insieme delle attività volte a rinnovare o riqualificare i componenti costituenti l’infrastruttura al fine di migliorarne l’affidabilità ed preservarne il valore patrimoniale;
o) per “piano di impresa”, il documento che il Gestore è tenuto ad elaborare ed aggiornare ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché a trasmettere al Ministero, anche al fine del suo inoltro al Ministero dei trasporti, e che comprende i programmi di finanziamento e di investimento allo scopo
di garantire l’uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell’infrastruttura, assicurando al tempo stesso l’equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi;
p) per “sistema informativo”, le banche dati di proprietà di Rfi e che la stessa utilizza per la raccolta dei dati relativi ai singoli progetti o programmi di investimento nonché, in generale, i dati relativi alle attività del Gestore che comunque riguardano l’adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto;
q) per “contabilità regolatoria”, la contabilità definita dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente contratto, in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché della concessione, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e Rfi con riguardo:
a) alla realizzazione degli investimenti per l’infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell’infrastruttura medesima, nonché all’adozione di tutte le misure, gli interventi, le attività e le opere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica;
b) alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare i mezzi disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. In particolare, sono oggetto del Contratto i programmi/progetti iscritti nelle Tabelle A e A1 allegate al presente contratto e che di esso formano parte integrante.
Gli interventi ricompresi nella Tabella A riguardano esclusivamente opere aventi i requisiti dell’integrale copertura finanziaria, distinte in classi così articolate:
a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (upgrading) ed adeguamento agli obblighi di legge;
b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione , nonché l’efficientamento gestionale;
c) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti industriali, nonché delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti;
d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacità;
e) sviluppo infrastrutturale della rete AV/AC Torino-Milano-Napoli;
Gli investimenti ricompresi nella Tabella A1 riguardano i seguenti progetti infrastrutturali qualora vengano individuati ai sensi dell’art. 2 comma 232 della Legge Finanziaria 2010:
- AV/AC Treviglio-Brescia,
- Tunnel di base del Brennero (quota italiana),
- Terzo Valico dei Giovi.
2 bis. Per gli investimenti relativi ai progetti infrastrutturali da realizzare per lotti costruttivi di cui alla Tabella A1, per i quali criteri e modalità di individuazione, copertura finanziaria e autorizzazione dei relativi lotti costruttivi sono disciplinati dall’art. 2 comma 232 e ss. della Legge N. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010), nonché dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle delibere CIPE previste dalla norma, RFI, una volta perfezionati i predetti atti presupposti, e nei limiti e alle condizioni in essi previsti, assume impegni contrattuali con terzi per la
relativa progettazione e realizzazione nell’ambito dei costi complessivi approvati dal CIPE; tali impegni risulteranno tuttavia efficaci per RFI e i terzi con essa contraenti entro i soli limiti delle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili dallo Stato.
3. I programmi di investimento già oggetto di precedenti contratti di programma e conclusi alla data riportata nella Tabella E, per i quali le parti del presente contratto riconoscono reciprocamente che non occorre alcuna ulteriore risorsa finanziaria, sono riportati nella predetta Tabella E.
4. L’articolazione complessiva, per classi tipologiche di investimento, oggetto del presente contratto è riportata nella Tavola 1. Il quadro di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa della Tabella A e A1 viene riportato nella Tavola 2.
5. Al solo fine di fornire elementi utili alla programmazione pluriennale degli investimenti ed alle iscrizioni delle relative coperture finanziarie, in allegato al presente contratto è annesso un documento denominato “Opere programmatiche per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale” nel quale sono riportati gli investimenti aventi natura prettamente programmatica e la relativa pianificazione di massima dei fabbisogni finanziari di competenza. L’avvio delle opere incluse in tale programma è subordinato all’iter di cui al successivo art. 3, comma 2 del presente Contratto.
Art. 3
Durata e aggiornamenti
1. La validità del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2011.
2. A decorrere dall’anno 2008, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscono l’eventuale modificazione dei contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate al presente contratto anche per tenere conto delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalla legge finanziaria, e dalle leggi ad essa collegate per l’anno in corso. Analogamente si procede, su richiesta di ciascuna delle parti, nel corso della validità del presente contratto, in conseguenza, in particolare, di sopravvenute variazioni delle risorse finanziarie disponibili ovvero di sopravvenuti obblighi di legge. L’inserimento tra le opere finanziate di Tabella A, conseguente a tali modificazioni e nei limiti degli importi resi effettivamente disponili in base alla legislazione vigente, di interventi considerati di natura programmatica, resta in ogni caso subordinato alla verifica, prioritariamente, del fabbisogno finanziario degli interventi già finanziati e previsti nella Tabella A anteriormente al predetto inserimento, nonché, quindi, del costo a vita intera degli interventi da inserire, per effetto della modificazione, nella medesima Tabella A. Le modificazioni delle Tabelle e delle Tavole sono, in ogni caso, sottoposte, previo concerto con il Ministero dei trasporti, al parere del CIPE nonché a quello delle commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 238 del 1993.
Art. 4
Obblighi del Gestore
1. Il Gestore, in considerazione degli obblighi che gli derivano dalla concessione e fermo il rispetto del loro adempimento, è obbligato in particolare a:
a) attuare i piani di potenziamento e di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria secondo i criteri di compatibilità con l’ambiente e nel rispetto delle norme in materia nazionali e comunitarie, nonché a sviluppare sistemi di gestione e tecnologie innovative per quanto riguarda la sicurezza e la riduzione dell’inquinamento;
b) assicurare un continuo flusso di dati informativi al Ministero, anche al fine della loro trasmissione, per quanto di competenza, al Ministero dei trasporti, relativamente agli interventi riguardanti il settore della sicurezza di competenza, nonché al MEF e al Comitato interministeriale per la programmazione economica–CIPE, attraverso l’accesso al sistema informativo in modo da consentire un’adeguata valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;
c) in particolare, per quanto riguarda il CIPE, tale flusso di informazioni sarà fornito ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 144/1999, con modalità coerenti al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
d) ottemperare agli obblighi ed alle prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto ferroviario, anche attraverso la formulazione di specifici programmi di intervento, mirati al miglioramento degli standard di sicurezza, evidenziando tempi, costi ed obiettivi da conseguire.
2. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, il Gestore è tenuto ad elaborare le analisi e le stime dei costi di investimento di cui al precedente articolo 2, comma 2, in modo da consentire un’adeguata valutazione delle modalità di impiego delle risorse, distintamente per programma o progetto, ed in particolare, per i progetti di potenziamento e sviluppo, ad elaborare ed inviare al Ministero per l’espressione della conferma, anche da parte del Ministero dei trasporti relativamente ai progetti riguardanti la sicurezza ferroviaria di competenza:
a) lo studio preliminare prima dell’avvio delle progettazioni;
b) il dossier di valutazione, redatto, prima dell’avvio della fase realizzativa, secondo metodologia consolidata, e concernente altresì gli investimenti relativi alla sicurezza della circolazione.
3. Il Gestore è tenuto altresì a:
a) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle proprie attività volte all’adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, garantire la piena utilizzabilità dell’infrastruttura ferroviaria oggetto della concessione, nonché a mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti ferroviarie europee;
b) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 8, nonchè conformarsi alle prescrizioni eventualmente date dal Ministero all’esito dell’esercizio di tali poteri;
c) fornire gratuitamente al Ministero, nonché al Ministero dei trasporti per le questioni di competenza, la collaborazione e la documentazione necessarie per l’espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere ;
d) comunicare tempestivamente eventuali criticità nell’attuazione degli interventi programmati, o di rilevanti accadimenti riguardanti gli investimenti in corso ;
e) su richiesta del Ministero ovvero del Mef, mettere a disposizione la documentazione relativa agli interventi e a consentire la verifica dello stato di avanzamento delle opere;
f) segnalare gli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di fattibilità, per l’assunzione, preventivamente approvata dal Ministero, di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi;
g) consentire l’accesso al sistema informativo da parte dei dipendenti del Ministero a ciò abilitati;
h) elaborare il piano di impresa tenendo conto dei contenuti del presente contratto e dei relativi aggiornamenti;
i) trasmettere al Ministero copia del bilancio annuale approvato;
l) salvo casi preventivamente autorizzati dal Ministero, non prevedere la clausola arbitrale nei propri contratti con i soggetti terzi, ovvero nei contratti delle società controllate dal Gestore con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa fosse già prevista nei medesimi contratti già in vigore;
m) trasmettere al Ministero, contestualmente alla loro adozione, i provvedimenti di nomina delle commissioni di gara ovvero di incarichi di collaudo tecnico- amministrativo relativamente ai contratti di appalto di valore superiore a venticinque milioni di euro;
n) rispettare i cronoprogrammi delle opere oggetto del presente contratto;
o) utilizzare la contabilità regolatoria;
p) partecipare ai lavori di redazione degli indicatori di misurazione di risultato;
q) concorrere annualmente con Anas s.p.a., secondo modalità comunicate dal Ministero, nel limite del cinquanta per cento, e comunque non oltre la somma di 500.000,00 euro, soggetta a revisione in occasione della modificazione delle Tabelle e delle Tavole di cui all’articolo 3, comma 2, agli oneri di gestione della banca dati per il monitoraggio della attuazione degli adempimenti dovuti dai concessionari nel settore infrastrutturale, in particolare quello strategico, stradale e ferroviario;
r) provvedere, secondo quanto riportato in una specifica convenzione che il Gestore stipula con il Ministero dei trasporti, comunque non oltre la somma annuale di 350.000,00 euro, soggetta a revisione in occasione della modificazione delle Tabelle e delle Tavole di cui all’articolo 3, comma 2, agli oneri del Ministero dei trasporti per l’espletamento delle proprie attività istituzionali connesse alla sicurezza della circolazione ferroviaria.
4. A decorrere dall’anno 2008, il Gestore invia ogni anno:
a) al Ministero, entro il 31 maggio, ogni elemento ed informazione ritenuti utili per le sue valutazioni e per la predisposizione, da parte del medesimo Ministero, della proposta di realizzazione di investimenti ferroviari, nonché delle relative coperture finanziarie, ai fini delle occorrenti iscrizioni nel documento di programmazione economico-finanzaria nonché della proposta di legge finanziaria;
b) al Ministero nonché al Mef, al Ministero dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica–CIPE, entro il 30 giugno, sulla base dei dati di consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di investimento oggetto del presente contratto, contenente in particolare, con riferimento all’intero esercizio precedente, indicazioni in ordine a:
(i) risorse finanziarie impegnate e contabilizzate per investimenti;
(ii) interventi di investimento completati ed in corso di esecuzione;
(iii) eventuali scostamenti registrati rispetto ai tempi stabili e ai costi;
(iv) azioni poste in essere per il miglioramento della capacità di spesa per investimenti.
Art. 5
Riconoscimento degli interventi realizzati e pagamenti
1. Le risorse individuate nella Tavola 2 “Prospetto di sintesi fonti-impieghi di cassa della Tabella A e A1”, ed ivi riassunte al rigo 19 si compongono:
a) quanto a quelle di cui ai righi 5.a, 15 e 16 in risorse immediatamente disponibili a legislazione vigente per l’assunzione di impegni da parte del Gestore;
b) quanto a quelle di cui al rigo 5.b in risorse che il Gestore può impegnare/erogare subordinatamente all’accertamento della loro effettiva disponibilità ai sensi dell’articolo 1, comma 758 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a quelle di cui al rigo 5.c in risorse relative a residui da corrispondere a cura del MEF subordinati alla reiscrizione sul capitolo del bilancio dello Stato di pertinenza per gli effetti della perenzione
2. Le risorse di cui al rigo 5.a della Tavola 2 sono acquisite di diritto dal Gestore solo successivamente alla certificazione, riscontrata dal Ministero, delle contabilizzazioni dei lavori eseguiti.
3. Il pagamento degli importi riportati al rigo 5.a della Tavola 2 è effettuato dal Mef al Gestore, per ciascun anno, in ragione di 12 rate di pari importo, fermo in ogni caso quanto previsto nel comma 5.
4. Alla data di stipulazione del presente contratto, e successivamente con periodicità almeno annuale, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, il Gestore documenta e attesta al Ministero e al Mef, per ciascun intervento di cui alla Tabella A – parte finanziata a legislazione vigente, lo stato di avanzamento progressivo dei lavori e degli impegni, l’aggiornamento del piano degli impegni e delle contabilizzazioni, nonché l’ammontare complessivo delle erogazioni ricevute per la realizzazione di tali interventi, dando separata indicazione delle erogazioni ricevute dallo Stato e di quelle ricevute per altre fonti. Il Gestore attesta l’importo dell’eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento progressivo dei lavori espresso dal contabilizzato dal 1° gennaio 2007 più eventuali anticipi corrisposti, come quelli a società partecipate dal Gestore che realizzano progetti transfrontalieri, e i pagamenti ricevuti dallo Stato, come risultante al termine dell’anno di riferimento.
5. Qualora l’ammontare complessivo dei pagamenti ricevuti dallo Stato risulti, per ragioni oggettivamente non occasionali, previamente valutate dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro, superiore al valore delle contabilizzazioni corrispondenti allo stato di avanzamento progressivo dei lavori più eventuali anticipi come quelli a Società partecipate dal Gestore che realizzano progetti transfrontalieri, il Mef, fermo comunque quanto previsto dall’articolo 9, rimodula i pagamenti al Gestore, tenuto conto dei minori lavori realizzati rispetto a quanto stabilito, nonché aggiorna il profilo di erogazione di cui alla Tavola 2, al rigo 5.a.
Art. 6
Facoltà del Gestore
1. Il Gestore può realizzare tutte le modificazione del proprio assetto organizzativo interno, anche attraverso processi di riassetto societario, ritenute necessarie ovvero opportune per esigenze di economicità, di efficienza e di efficacia, e comunque per il migliore adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto. Il Gestore può altresì realizzare le modificazioni societarie ritenute necessarie ovvero opportune, nonché stipulare accordi aggiuntivi al presente contratto, a condizioni e modalità comparabili e compatibili con quelle definite dal contratto medesimo, con regioni e/o con enti territoriali, dandone comunque, in entrambi i casi, puntuale informazione al Ministero per la sua preventiva autorizzazione, ai soli fini della verifica dell’assenza di effetti negativi sul presente contratto, che sarà espressa nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’informazione da parte del Gestore.
Art. 7
Poteri del concedente
1. Il Ministero esercita, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, lettera q), tutte le attività di controllo e di vigilanza ritenute necessarie per verificare l’esatto adempimento di tutti gli obblighi che derivano al Gestore dalla concessione e dal presente contratto, ed in particolare per:
a) valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere;
b) verificare la rispondenza del bilancio annuale del Gestore agli obblighi che derivano dalla concessione, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui al presente contratto.
2. Per consentire l’esercizio delle attività di cui al comma 1 in modo efficiente ed efficace, il Gestore presta al Ministero la massima collaborazione e disponibilità, e, in particolare, gli rende disponibili, ove possibile direttamente ed esclusivamente attraverso il sistema informativo:
a) il dossier di valutazione;
b) le specifiche tecniche, i manuali di progettazione, le linee guida, i cronoprogrammi, i capitolati, le tariffe dei prezzi relativi alle progettazioni, nonché, tenuto conto che ciascuno dei suddetti documenti è suscettibile di modifiche o di adeguamenti in relazione alla specificità del singolo progetto, l’intera documentazione riferita al progetto di investimento che il Ministero richiedesse di volta in volta;
c) con cadenza quadrimestrale, le informazioni già trasmesse, secondo le modalità e con i contenuti osservati dal Gestore per il monitoraggio delle gare e degli appalti, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché i dati e le notizie riguardanti l’eventuale contenzioso avente ad oggetto le procedure di affidamento e di aggiudicazione di opere e lavori, nonché la relativa fase di esecuzione, per appalti di importo superiore a venticinque milioni di euro, comunicando per ciascun appalto l’importo complessivo delle riserve presentate e l’eventuale loro definizione, anche attraverso accordi bonari.
Art. 8
Procedura di accertamento degli inadempimenti e sanzioni
1. Periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, il Ministero procede, sulla base di indicatori di misurazione di risultato predisposti dal Ministero, d’intesa con il Gestore, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi e dei doveri assunti dal Gestore. A tal fine, il Gestore è obbligato a fornire al Ministero ogni assistenza, nonché ogni ulteriore dato o notizia che gli fossero richiesti, occorrenti per la verifica.
2. La mancata assistenza ovvero la mancata ostensione dei dati e delle notizie richieste ai sensi del comma 1 costituisce essa stessa inadempimento dopo la prima diffida ad adempiere che il Ministero dovesse conseguentemente effettuare;
3. Constatati fatti o comportamenti rilevanti dal punto di vista dell’eventuale inadempimento, il Ministero procede a farne oggetto di osservazione scritta al Gestore entro quindici giorni, cui è consentito replicare per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di replica da parte del Gestore, i fatti e/o i comportamenti oggetto di osservazione si intendono senz’altro provati ai fini dell’inadempimento.
4. Qualora la replica del Gestore non sia giudicata soddisfacente dal Ministero, quest’ultimo provvede a darne comunicazione al Gestore entro i dieci giorni successivi alla ricevimento della replica e l’inadempimento resta accertato, anche ai fini delle sanzioni di cui al comma 6.
5. Successivamente all’approvazione dei progetti definitivi, assumono rilevanza, ai fini delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6, gli scostamenti, rilevati annualmente, superiori ad un margine di accuratezza pari al quindici per cento dei costi a vita intera delle opere, dei tempi di ultimazione delle opere, del valore della produzione annua e del numero di opere la cui messa in esercizio è prevista nell’anno. A tal fine, a decorrere dall’anno 2008 il Gestore comunica al Ministero entro il 28 febbraio il valore registrato delle predette voci alla fine dell’intero esercizio di riferimento, trasmettendo altresì ogni ulteriore dato o notizia utile per le verifiche del Ministero.
6. Fatti salvi i xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx, nonché quelli di mancanza di responsabilità del Gestore, per avere lo stesso adoperato l’ordinaria diligenza dovuta nell’esecuzione del presente contratto, al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale di cui al comma 5, rilevati mediante appositi indicatori di misurazione di risultato, il Gestore deve il pagamento di una sanzione pecuniaria pari alle seguenti percentuali del valore annuo della produzione riferita alle sole prestazioni rese dal Gestore, direttamente o attraverso soggetti terzi, e rilevata attraverso il sistema informativo:
misura della sanzione in rapporto al valore delle
prestazioni rese dal Gestore
misura dello scostamento registrato dagli indicatori
oltre il margine di accuratezza
1 per cento fino al 10 per cento
2 per cento tra il 10 ed il 20 per cento
5 per cento superiore al venti per cento
7. Ferme le sanzioni di cui al comma 6, restano riservate al Ministro le iniziative più opportune, previa eventuale comunicazione scritta agli organi sociali del Gestore, inviata altresì per conoscenza al Ministro dell’economia, perché gli stessi assumano tutte le iniziative occorrenti per evitare il ripetersi dei fatti e/o dei comportamenti che hanno dato luogo all’inadempimento. La comunicazione equivale a contestazione nei riguardi dei predetti organi quanto alla inadeguatezza delle misure di vigilanza interna del Gestore.
Art. 9
Pagamento delle sanzioni pecuniarie
1. Constatate le fattispecie di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, il Ministero adotta il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria nei riguardi del Gestore, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’economia per la riscossione della sanzione medesima con modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro.
Art. 10
Comunicazioni
1. Le comunicazioni che ciascuna parte del presente contratto effettua all’altra sono valide ed efficaci esclusivamente se fatte ai seguenti indirizzi, per iscritto ovvero in altra forma giuridicamente equivalente:
- per il Ministero: il Gabinetto del Ministro e la Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l’interoperabilità ferroviaria;
- per il Gestore: l’Amministratore delegato di Rfi.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Ogni disposizione relativa alla gestione degli investimenti contenuta nei precedenti contratti di programma ovvero in loro addenda, in vigore fra le parti anteriormente alla data di sottoscrizione del presente contratto, cessa di avere vigore fra le parti medesime a decorrere dalla predetta data di sottoscrizione, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni di spesa ovvero i residui passivi del Gestore nei riguardi dello Stato, derivanti dai predetti contratti o loro addenda, previsti, in particolare, nella Tabella F allegata al presente contratto.
Art. 12
Foro competente
1. Per le controversie fra le parti del presente contratto, aventi ad oggetto la sua validità, efficacia, interpretazione ed applicazione, è competente il foro di Roma.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
l’Amministratore Delegato
X.xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Direttore Generale per le Infrastrutture ferroviarie e per l’Interoperabilità ferroviaria
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Roma, 23/12/2010