CONTRATTO D’APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO
Tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e la Società
, sede in ( ), per
l’affidamento della fornitura, comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche per la posa in opera, chiavi in mano, di aspirazioni localizzate nei laboratori del Dipartimento Provinciale ARPAS di Carbonia- Iglesias. CIG .
L’anno 2013 il giorno del mese di , con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
- da una parte il Dott. , nato a ( )
il , il quale interviene nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna;
e
- dall’altra parte, la società Spa con sede legale in
in ( ), capitale sociale € , codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di n°
, rappresentata dal nato a ( ) il , della società medesima come attestato dal Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di rilasciato in data agli atti dell’Agenzia, in nome e per conto della quale stipula il presente contratto, di seguito denominata “Appaltatore”;
Premesso:
- che con Determinazione del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato n° del esecutiva a norma di legge, l’ARPAS ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 27 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” approvato con DCS n° 102 del 26.09.2011, per l’appalto della fornitura, comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche per la posa in opera, chiavi in mano, di aspirazioni localizzate nei laboratori del Dipartimento Provinciale ARPAS di Carbonia-Iglesias, avente un importo complessivo a base d’asta di € 51.400,00 + IVA cui sommano € 500,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 5/2007 e dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006;
- che la procedura di gara per l’appalto della fornitura in epigrafe è stata espletata in data a seguito della quale, giusta verbale di gara redatto in pari data, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta
con sede in , via ;
-che con Determinazione n° _del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato è stata approvata in via definitiva l’aggiudicazione
a favore della società verso il corrispettivo di
€ , al netto del ribasso del %, offerto dall’appaltatore sull’importo posto a base di gara;
- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva con nota prot. n° del la società è stata i nvitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- che l’ARPAS ha acquisito tutte le certificazioni atte a comprovare, in capo
alla il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal presente contratto;
b) dalla legge e del regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
e) della L.R. 7 agosto 2007, n° 5;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
ARTICOLO 2 - OGGETTO
L’Appaltatore come sopra costituito, con il presente contratto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire la fornitura, comprensiva delle
lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche per la posa in opera, chiavi in mano, di aspirazioni localizzate nei laboratori del Dipartimento Provinciale ARPAS di Carbonia-Iglesias in conformità delle modalità e nell’osservanza degli obblighi stabiliti nel capitolato speciale d’appalto che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera
.
ARTICOLO 3 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
1. Le apparecchiature oggetto della fornitura, elencate nel prospetto allegato sotto la lettera , devono essere consegnate e pose in opera, a cura e spese dell’appaltatore nella sede del Dipartimento Provinciale di Carbonia-Iglesias, sito a Portoscuso, in via Napoli n° 7.
2. L’avvio dell’esecuzione del contratto dovrà avvenire secondo quanto disposto all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto parte tecnica e in conformità all’art. 303 del DPR 207/2010.
3. Il termine per il completamento della fornitura è stabilito in giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data della stipula del presente contratto.
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTI
1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore sull’importo a base di gara, resta fisso ed invariabile ed ammonta a € , IVA
esclusa ( ), di cui € + IVA ( )
rappresenta l’importo per l’esecuzione delle prestazioni descritte in contratto e € + IVA ( ) per il costo della sicurezza derivante da rischi di
natura interferenziale, come descritti nel DUVRI allegato al presente contratto sotto la lettera “ ” per farne parte integrante e sostanziale.
2. La fattura verrà emessa dall‘Appaltatore a fronte della fornitura oggetto del presente contratto e relativa posa in opera, chiavi in mano, e dovrà essere intestata all’ARPAS, xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXXX. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e il numero del relativo CIG.
3. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di emissione di Attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al presente contratto, acceso presso l’Istituto di credito c/c n°
ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.
ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’Appaltatore, come sopra rappresentato, con il presente contratto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire le prestazioni in epigrafe nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto ed in osservanza degli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto sottoscritto dalle parti che, pur non materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La fornitura e posa in opera dovrà avvenire sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto e nel rispetto delle modalità previste nel succitato Capitolato Speciale d’appalto.
ARTICOLO 6 – PENALITA’
1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni girono di ritardo rispetto ai termini previsti all’art. 3 del presente atto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulle fatture emesse dall’Appaltatore a fronte della prestazione resa, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ARTICOLO 7 – GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE
1.A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fidejussione n°
emessa in data dalla Compagnia
, con sede in , per l'importo di €
( ).
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il rilascio dell’Attestazione di regolare esecuzione
di tutte le prestazioni contrattuali e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del D.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto applicabili.
2. In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile del procedimento, giusta art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’applatatore con raccomandata A/R.
4. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art.
38 del D.Lgs.163/06;
b. Mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 7, eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
c.Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
d. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente
Prefettura risultino positivi;
e.Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;
f.Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
x.xx caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
5. In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
1. Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto-Parte Amministrativa.
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta, ha dichiarato di voler subappaltare “la fornitura e posa in opera oggetto dell’appalto”, il cui valore complessivo non supera il 30% dell’importo del contratto.
L’ARPAS non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto
i pagamenti ad essi dovuti, dovranno essere effettuati a cura diretta dell’Appaltatore che sarà obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative alla somma corrisposta al subappaltatore.
Resta inteso che è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare la fornitura e posa in opera senza autorizzazione da rilasciarsi a cura della Agenzia entro i limiti e con l’osservanza delle modalità satabilite all’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso in cui l’appaltatore subappaltasse parte della fornitura e posa in opera, oggetto del presente atto, senza la preventiva autorizzazione il contratto verrà risolto e l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
Nel caso di subappalto, autorizzato dall’ARPAS, a fronte di infrazioni alle norme del presente contratto, l’Appaltatore sarà comunque l’unico responsabile verso l’ARPAS e verso terzi.
ARTICOLO 11 – VARIANTI
1. L’Amministrazione non potrà richiedere alcuna variazione al presente contratto se non nei casi previsti dall’art. 311, commi 2, 3 e 6 del D.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.
136/2010
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. ;
ARTICOLO 14 – VIGILANZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
0.Xx conformità a quanto stabilito all’art. 5 dell’allegato Capitolato Speciale d’appalto-Parte Amministrativa, la regolare esecuzione del contratto è verificata dal Responabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n°196 es.m.i. trasmessa in sed e di gara.
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese contrattuali di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere connessi al presente contratto.
ARTICOLO 18 - ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
A)
B)
Ecc.
Per l’ARPAS
Per l’Appaltatore