VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 04 DEL 26 Gennaio 2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 04 DEL 26 Gennaio 2012
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ R.F.I. S.p.A, di porzione di
aree ed edifici presso la Stazione Ferroviaria di MARRADI – APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
L’anno duemiladodici (2012) e questo giorno 26 di GENNAIO in Marradi nella Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 15.30.
All’appello risultano:
PRESENTE | ASSENTE | ||
XXXXXXXX Xxxxx | Xxxxxxx | X | |
DE XXXXXXX Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
XXXXXXX Xxxxx | Assessore | X | |
XXXXXXX Xxxxxxxx | Assessore | X | |
XXXXX Xxxxxx | Assessore | X |
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, incaricata della redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Xxxxx XXXXXXXX, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Deliberazione n. 04 del 26.01.2012
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ R.F.I. S.p.A, di porzione di
aree ed edifici presso la Stazione Ferroviaria di MARRADI – APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- che il Comune di Marradi detiene, in forza del contratto di comodato n°1584/1964 stipulato a Firenze il 31/08/1964 con l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, il Piazzale esterno della Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S.
- che visto il progetto di riqualificazione dell’area della Stazione predetta, R.F.I. S.p.A. ha determinato di stipulare con il Comune di Marradi nuovo contratto di comodato d’uso per il Piazzale predetto;
- che la Società R.F.I. S.p.A e l’Amministrazione Comunale hanno interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione degli immobili e delle aree determini nel tempo un loro inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intendono quindi riqualificarne la presenza nel territorio;
VISTO che il Comune di Marradi e la Società R.F.I. S.p.A hanno concordato la necessità di provvedere alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso per la concessione degli immobili in premessa citati;
RITENUTO opportuno specificare i beni oggetto della concessione , come individuati nella allegata planimetria:
a) che accetta, il Piazzale esterno alla Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S. di mq. 1000 circa
VISTA la bozza di contratto di comodato d’uso predisposta dalla Società R.F.I. S.p.A ed allegata in copia al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale;
RITENUTO inoltre demandare al Responsabile dell’ufficio Tecnico il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti quale la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi Tecnico e Finanziario ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la bozza di comodato d’uso gratuito da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e la Società R.F.I. S.p.A per la concessione del piazzale sito presso la Stazione Ferroviaria di Marradi così come individuata nella allegata planimetria;
DI DARE ATTO che sarà cura del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio sottoscrivere il Contratto di Comodato d’uso di cui al presente provvedimento;
DI DICHIARARE con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 04/2012 del 26.01.2012
N.
RUBRICA ATTI PRIVATI CONTRATTO DI COMODATO
********************* TRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, capitale sociale € 00.000.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del codice civile, tenuto conto del d.lgs. n. 188/2003 e relativa decretazione applicativa), Partita IVA 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, ovvero “COMODANTE” - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Xxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0-xxxxxxxx sociale i.v. € 43.043.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A: 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.) - nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari in data 15 aprile 2005 registrato al N° 83 del 18 aprile 2005-rubrica Atti privati Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di RFI, e, per essa, il responsabile pro-tempore della Zona Tirrenica Nord, in persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Napoli (NA) il 09/06/1968, in virtù dei poteri di firma allo stesso conferiti:
e
il COMUNE DI MARRADI, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx xx0 - partita IVA 01315320489 - COMODATARIO, rappresentato dall’Architetto Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Firenze il 22/02/1977, nella sua qualità di Responsabile del Servizio “Assetto del Territorio”, nominato con Decreto del Sindaco n°2 del 02/01/2012;
Premesso:
- che il Comune di Marradi detiene, in forza del contratto di comodato n°1584/1964 stipulato a Firenze il 31/08/1964 con l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, il Piazzale esterno della Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S.
- che visto il progetto di riqualificazione dell’area della Stazione predetta, R.F.I. S.p.A. ha determinato di stipulare con il Comune di Marradi nuovo contratto di comodato d’uso per il Piazzale predetto;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
RFI S.p.A., come disposto con nota n°RFI-DPR-DTP_FI\A0011\P\2011\0004070 del 28/07/2011, concede in comodato d’uso al COMUNE DI MARRADI (d’ora in avanti denominato solo “Comodatario”), che accetta, il Piazzale esterno alla Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S. di mq. 1000 circa evidenziato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all.1).
L’immobile medesimo risulta attualmente identificato al Catasto Terreni del Comune di Marradi
(FI) dal mappale 49 - foglio 36, intestato al Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie, ora RFI.
Articolo 2 - DURATA
Il contratto ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula.
Il contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.
COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
Articolo 3 - ONERI DEL COMODATARIO
Il Comodatario è tenuto a custodire l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia, al mantenimento del verde ed all’illuminazione dello stesso.
Il Comodatario non potrà sottrarre all’uso pubblico alcuna parte dell’area oggetto del presente Atto, nè assoggettare la stessa ad alcuna servitù sia pure temporanea. Lo sfruttamento commerciale e pubblicitario dell’ immobile oggetto del presente contratto spetta in via esclusiva al Comodante; non dovranno pertanto essere realizzati parcheggi a pagamento.
Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 1 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare l’area ed i relativi impianti concessi in comodato alle specifiche esigenze di uso pubblico della medesima nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa trasmissione al Comodante del relativo progetto, per l’approvazione di competenza.
R.F.I. S.p.A. si riserva di imporre tutte le prescrizioni necessarie per garantire la continuità e sicurezza dell’esercizio ferroviario e dei viaggiatori. L’immobile viene consegnato privo degli allacciamenti alle utenze. Il Comodatario si obbliga pertanto a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni ed autorizzazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, il sezionamento e l’adeguamento dei relativi impianti a norma delle leggi vigenti e future stipulando a proprio nome i contratti con gli Enti fornitori e provvedendo, sempre a propria cura e spese, all’allacciamento alle reti di distribuzione dei predetti Enti ubicate al di fuori dell’ambito ferroviario. Qualora gli impianti relativi venissero modificati o costruiti ex-novo dal Comodatario, RFI si riserva di esprimere il proprio parere tecnico prima di accordare il benestare per la modifica o la realizzazione. RFI, così come FERSERVIZI, è esonerata da
responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla
propria volontà.
Il Comodatario si impegna inoltre, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a propria cura e spese, ad iscriversi nei ruoli esattivi del Gestore dei Rifiuti Urbani nel territorio in cui è ubicato l’immobile oggetto del presente Atto per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) o TIA (Tassa Igiene Ambientale) derivanti dall’uso dell’immobile medesimo.
Il Comodatario medesimo non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte della Proprietaria RFI.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi, il Comodatario avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante anche nel corso del comodato.
Il Comodatario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
Articolo 4 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO
Il Comodatario non può cedere il presente contratto e non ha la facoltà di subcomodare l’immobile, anche parzialmente.
Articolo 5 - ACCESSO ED ISPEZIONE
Sia RFI che FERSERVIZI hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento all’immobile concesso in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all’esercizio ferroviario.
RFI ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente l’immobile concesso in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e realizzare sul medesimo ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.
Al Comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario dell’
immobile oggetto del presente contratto.
Articolo 6 - RESPONSABILITÀ
La responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile è a carico del Comodatario, che esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dell’immobile oggetto del presente contratto.
Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dell’immobile, o comunque verificatisi nell’immobile medesimo, anche a causa di terzi.
Articolo 7 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Il Comodatario si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all’uso dell’immobile le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80 di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Resta inteso che RFI avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di
particolari circostanze.
Articolo 8 - RECESSO
Il Comodatario ed il Comodante hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R..
COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
Articolo 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 3, 4, e 7 del presente contratto. In caso di risoluzione il Comodatario si obbliga a restituire gli immobili detenuti nella disponibilità di RFI entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l’immediato ricorso alle consequenziali
azioni legali.
Articolo 10 - SPESE DI STIPULAZIONE - CLAUSOLA FISCALE
Sono a totale carico del Comodatario le spese di stipulazione, bollo e postali del presente atto, nonché delle copie occorrenti, eventualmente corredate dei relativi disegni, che verranno rimborsate a RFI o FERSERVIZI.
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
L’imposta di registro è a carico del Comodatario.
Articolo 11 - DOMICILIO E CLAUSOLA ARBITRALE
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:
FERSERVIZI S.p.A.: Piazza della Croce Rossa, n. 1 – 00000 XXXX.
COMUNE DI MARRADI: Xxxxxx Xxxxxxxx xx0 – 00000 XXXXXXX (XX) – codice fiscale 01315320489.
Le parti convengono che tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite, secondo quanto previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.
Il Collegio arbitrale avrà sede a Firenze.
Articolo 12 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Articolo 13 - APPLICAZIONE DELLE NORME
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
Il presente contratto – il contenuto e le pattuizioni del quale sono state determinate dalla Società Mandante R.F.I. S.p.A. - è sottoscritto ai sensi dell’art.4.1 e dell’allegato B – comma
1.11 - del Contratto per Servizi Immobiliari stipulato tra RFI e FERSERVIZI, registrato al n°83 del 18/4/05.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e successive modificazioni, il Comodatario dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell’informativa resa da Ferservizi, di cui allo specifico documento che si allega al presente Atto (all.2).
Pertanto il Comodatario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del citato X.Xxx., attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.
Firenze lì
Per FERSERVIZI S.p.A.
Per IL COMODATARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc. Le parti dichiarano di approvare specificamente gli artt. 1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 9 - 10 – 11 – 14 del presente contratto.
Per IL COMODATARIO
ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. 04/ G.C._ del 26.01.2012
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ R.F.I. – s.p.a. – di Piazzale
esterno alla Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
********
Servizio n. 3 – ASSETTO del TERRITORIO
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ORGANO COMPETENTE.
Marradi 26.01.2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
x.xx (arch. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX)
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Marradi 26.01.2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
x.xx ( Rag. Xxxxxxx XXXXXXX)
COMUNE DI MARRADI PROVINCIA DI FIRENZE
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Sig. Xxxxx Xxxxxxxx X.xx Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Marradi, 27.01.2012
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
[ ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[ X ] è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Marradi, lì 27.01.2012
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per copia conforme Marradi, lì 27.01.2012
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx