Condizioni generali di vendita e fornitura Angst+Pfister AG (revisione 2022, 1.0)
Condizioni generali di vendita e fornitura Angst+Xxxxxxx AG (revisione 2022, 1.0)
1. Campo di applicazione, offerte
1.1 Le presenti condizioni di vendita e fornitura si applicano su tutti i contratti di vendita e di fornitura stipulati dalla società Angst+Xxxxxxx AG (qui di seguito denominata «Venditore») con i suoi clienti (qui di seguito denominati
«Acquirente»), salvo accordi diversi. Esse prevalgano in ogni caso sulle eventuali condizioni di acquisto dell'Acquirente.
1.2 Le offerte sono vincolanti solo se confermate per iscritto dal Venditore.
1.3 I documenti e i dati facenti parte dell'offerta, relativi a qualità e caratteristiche, non sono da intendersi quale promessa o garanzia e sono vincolanti solo se confermati espressamente per iscritto dal Venditore.
1.4 Eventuali divergenze dell'oggetto della fornitura rispetto alle indicazioni del Cliente sono consentite se rientrano nelle norme tecniche confermate per iscritto dal Venditore.
2. Prezzi
2.1 I prezzi sono da intendersi vincolanti solo se confermati per iscritto dal Venditore. Essi si intendono esclusivi di IVA, delle spese di trasporto, delle spese postali e di imballo, salvo accordi diversi.
2.2 Allo scopo di coprire parte dei costi di gestione amministrativa, per gli ordini con valore inferiore a 200 CHF verrà applicato un contributo addizionale fino a 75 CHF, ad eccezione di accordi specifici preesistenti o qualora l’ordine sia inserito attraverso il nostro punto vendita online APSOparts.
2.3 L'evasione dell'ordine verrà effettuata per scritto (e-mail, fax, lettera). L'Acquirente potrà, se concordato, inviare i suoi ordini tramite un marketplace elettronico. Eventuali costi dovuti al gestore del marketplace saranno a carico dell'Acquirente. Gli ordini impartiti in modalità EDI necessitano di previo accordo comune.
2.4 Clausola di iperinflazione dei prezzi: I prezzi sono validi durante il periodo contrattuale a condizione che non ci siano variazioni eccezionali (per eccezionali si intedono variazioni uguali o maggiori dell'1% in
24 ore) dei costi delle materie prime, dell’energia, della manodopera, dei trasporti e di altri aspetti della supply chain che siano dovuti a qualunque delle cause descritte nel seguito in misura tale da non risultare più sotto
il controllo di Angst+Xxxxxxx AG: incidenti, rivolte, sommosse civili, guerre, attacchi terroristici, epidemie, pandemie, quarantene, interruzione delle forniture di telecomunicazioni, di rete e servizi internet, catastrofi naturali, atti o omissioni governativi, cambi di leggi e regolamenti, scioperi nazionali, incendi, esplosioni o generalizzate carenze di materie prime o energia. Nel caso in cui le eventuali variazioni eccezionali dei costi di cui sopra dovessero verificarsi per una o piu cause sopra descritte e dovessero avere un alto impatto sulle nostre vendite , ci riserviamo la possibilità di aumentare i prezzi di vendita previa tempestiva informazione ai nostri clienti."
2.5 Clausola di ipervariazione del leadtime: Nessuna responsabilità può essere imputata al Venditore per il ritardo nelle consegne in caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze menzionate all’art. 2.4 delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura al di fuori del suo controllo che impediscano, riducano o ritardino l’attività produttiva. In questi casi Angst+Xxxxxxx AG non potrà essere soggetto al pagamento di penali per ritardata consegna.
3. Pagamenti
3.1 L'Acquirente è tenuto al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, senza alcuno sconto sul prezzo per pagamenti anticipati, salvo accordi scritti diversi.
3.2 Un eventuale sconto sul prezzo per pagamenti anticipati si riferisce sempre sul valore della fattura, esclusiva di IVA, spese di trasporto, spese postali e di imballo.
3.3 Ai fini del rispetto dei termini di pagamento e del diritto allo sconto sul prezzo per pagamenti anticipati si considererà la data valuta.
3.5 In caso di mancato rispetto dei termini concordati per il pagamento, il Venditore potrà richiedere, senza alcun sollecito, a partire dalla data dell'esigibilità del pagamento, interessi di mora del 9 % e in aggiunta CHF 25 per spese amministrative.
3.6 Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento dà diritto al Venditore di sospendere ulteriori forniture, fatte salve ulteriori rivendicazioni. Se esiste il fondato sospetto che l'Acquirente non rispetterà una parte sostanziale dei suoi obblighi, il venditore potrà
chiedere inoltre all'Acquirente un pagamento anticipato per ordini futuri.
3.7 I crediti dell'Acquirente contestati dal Venditore o non omologati per via giudiziale non danno diritto all'Acquirente di trattenere pagamenti né di effettuare compensazioni.
4. Forniture
4.1 Su tutti i contratti di vendita e fornitura del Venditore si applicano le condizioni di fornitura EXW degli Incoterms 2010 della International Chamber of Commerce, salvo accordi diversi.
4.2 I termini di consegna si intendono rispettati se l'oggetto della fornitura è stato consegnato entro quella data allo spedizioniere/ trasportatore.
4.3 I termini di consegna verranno posticipati di un periodo di tempo adeguato nel caso in cui sopravvengano cause di forza maggiore, per le quali il Venditore non possa essere ritenuto responsabile. Ciò vale anche nel caso le circostanze siano sopravvenute presso un fornitore a monte. In tale evenienza il Venditore ne da immediata com unicazione all'Acquirente. Se l'esecuzione del contratto divenisse ragionevolmente inaccettabile per una delle due parti contrattuali, per i motivi suddetti, essa potrà recedere dal contratto.
4.4. La rispedizione di merce per motivi non addebitabili al Venditore sarà a carico dell'Acquirente.
4.5 Il Venditore ha diritto ad effettuare forniture parziali, salvo accordi diversi. Sono consentite forniture in eccesso o in difetto fino ad un massimo del 10% della quantità convenuta.
4.6 Se la spedizione della merce verrà ritardata per motivi imputabili all'Acquirente o nel caso l'Acquirente rifiuti l'accettazione, il Venditore si riserverà di immagazzinare la merce per conto e a rischio dell'Acquirente.
4.7 Il Venditore effettua le forniture all'Acquirente in conformità ai processi certificati della norma ISO 9001:2000. Eventuali richieste dell'Acquirente non previste da tali processi devono essere concordate a parte.
5. Garanzia, responsabilità
5.1 Il Venditore si obbliga ad eseguire l'ordine in conformità al contratto e a rispettare i suoi obblighi di garanzia. Si esclude qualsiasi altra responsabilità nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi danno arrecato (danni diretti o
indiretti, immediati o no), per quanto ciò sia consentito dalla legge.
5.2 I prodotti del Venditore sono stati controllati secondo AQL 2,5 / livello S3, salvo accordi diversi.
5.3 I reclami per vizi devono essere comunicati subito dopo la ricezione della merce, al più tardi entro 8 giorni da essa, per iscritto. Nel caso di vizi occulti, il reclamo dovrà essere comunicato subito dopo l'individuazione del vizio, per iscritto, al più tardi entro tre mesi dal ricevimento della merce. Il ritardo nell'invio di tale comunicazione renderà nulla qualsiasi rivendicazione di garanzia. La garanzia del Venditore si limita solo su vizi di produzione o del materiale eliminabili, a sua discrezione, tramite riparazione o sostituzione. Si esclude espressamente qualsiasi diritto dell'Acquirente al rimborso dei danni, conversione dell'acquisto o riduzione del prezzo di acquisto. Se il Venditore non sarà in grado di sostituire la merce o lo rifiuterà, il prezzo di acquisto verrà rim borsato.
5.4 Il Venditore non risponde per danni occorsi alla merce durante il trasporto. Questi danni dovranno essere rivendicati direttamente allo spedizioniere.
6. Limitazione di responsabilità, prescrizione 6.1 Il Venditore risponde - anche a nome dei suoi dipendenti - della violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo, culpa in contrahendo e per atti illeciti, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge, solo per dolo e colpa grave e limitatamente a danni prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il Venditore non risponde in nessun caso della perdita di utili e di danni conseguenti il vizio della cosa.
6.2 Se non è stato convenuto diversamente, tutti i diritti contrattuali acquisiti dall'acquirente in occasione o in relazione alla fornitura della merce, si esauriscono entro un anno dalla data di consegna della merce. Questo termine si applica anche a merce la quale, per le sue normali modalità di utilizzo, è stata usata in una costruzione edile causandone difetti, tranne nel caso che tale modalità di utilizzo sia stata stipulata per iscritto. Rimane impregiudicata la responsabilità del Venditore connessa a violazioni intenzionali o colpose dei suoi obblighi e la prescrizione di diritti di rivalsa previsti dalla legge. Nell'eventualità della sostituzione della
merce, il termine di prescrizione non ricomincia a decorrere nuovamente.
7. Diritti di autore, brevetti e marchi
7.1 Il Venditore si riserva i diritti di proprietà e di autore su offerte, bozze, disegni e altro materiale. Essi possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso da parte del Venditore. Su richiesta, i disegni e gli altri documenti facenti parte delle offerte dovranno essere restituiti.
7.2 Se il Venditore ha fornito oggetti in base a disegni, modelli e campioni o altro materiale fornito dall'Acquirente, quest'ultimo si assumerà la responsabilità in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi. Se terzi vieteranno al Venditore, appellandosi a diritti di proprietà intellettuale, in particolare la produzione e la fornitura di tali oggetti, il Venditore potrà, senza essere tenuto ad esaminare la situazione legale, interrompere qualsiasi altra attività e nel caso di colpa dell'Acquirente potrà richiedere il rimborso dei danni. L'Acquirente si obbliga inoltre a manlevare il Venditore da qualsiasi rivendicazione di terzi connessa a ciò.
8. Pezzi di prova, forme, utensili
8.1 Se l'Acquirente deve mettere a disposizione per l'esecuzione dell'ordine pezzi di prova, forme o utensili, essi dovranno essere forniti franco stabilimento di produzione nella quantità convenuta, eventualmente in eccesso tenendo conto di eventuali scarti, in modo tempestivo, a titolo gratuito e senza vizi e difetti. Se ciò non avviene, i costi risultanti e tutte le altre spese relative saranno a suo carico.
8.2 La realizzazione di pezzi di prova comprese le spese per le forme e gli utensili sono a carico dell'Acquirente, salvo accordi contrari.
8.3 Per i diritti di proprietà sulle forme, utensili e altri dispositivi necessari alla produzione delle parti ordinate si dovrà fare riferimento a quanto stabilito negli accordi. Se le forme, gli attrezzi o i dispositivi divenissero inutilizzabili prima dell'esecuzione dell'ordine, i costi necessari per la loro sostituzione saranno a carico del Venditore.
8.4 La responsabilità del Venditore nei confronti degli utensili, delle forme e degli altri dispositivi messi a sua disposizione si limita alla stessa cura con cui tratterebbe le proprie cose. Le spese di manutenzione e cura sono a carico dell'Acquirente. L'obbligo di conservazione detenuto dal Venditore si estingue - indipendentemente dal fatto che l'Acquirente detenga o meno i diritti di proprietà - al più tardi due anni dopo l'ultima produzione effettuata con l'utilizzo della relativa forma o del relativo utensile.
9. Disposizioni finali
9.1 Modifiche ed integrazioni alle presenti disposizioni richiedono la forma scritta. Ciò vale anche nei confronti di un'eventuale rinuncia alla clausola della forma scritta.
9.2 I contratti di acquisto e di fornitura e i singoli diritti ed obblighi da essi risultanti possono essere ceduti solo con il consenso dell'altra parte contrattuale.
9.3 Se non previsto espressamente dal contratto, il luogo di esecuzione di tutte le forniture e prestazioni dovute in base al contratto è la sede del Venditore.
9.4 Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura fossero o divenissero, interamente o parzialmente, inefficaci, le restanti disposizioni resteranno invariate. Le parti contrattuali concorderanno disposizioni sostitutive che nel loro contenuto siano quanto più simili possibile a quelle inefficaci.
9.5 Tutti i contratti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 e della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali del 15 giugno 1955.
9.6 Il foro competente è quello di Zurigo. Resta salvo il diritto del Venditore di citare in giudizio l'Acquirente presso la sua sede o il suo domicilio.
Allegato: Condizioni supplementari di Vendita e Fornitura per contratti-quadro
1. Durata del contratto
Tutti i contratti- quadro hanno la durata contrattuale concordata dalle parti.
2. Minimo
L'Acquirente si obbliga a accettare per ogni fornitura parziale una quantità minima predefinita, per ogni singolo articolo. La quantità minima verrà definita dalle parti contrattuali al momento della stipulazione del contratto.
3. Disponibilità
Il Venditore si obbliga a riservare per l'Acquirente nel proprio magazzino, per ogni articolo, una quantità concordata tra le parti (quantità disponibile) in modo tale che essa possa essere immediatamente fornita all'Acquirente al momento dell'ordine.
4. Numero ordini di consegna
Per la durata contrattuale del contratto-quadro le parti contrattuali concordano un numero fisso di forniture parziali (ordini di consegna). Se l'acquirente in un secondo momento desidererà effettuare altri ordini di consegna, il Venditore avrà diritto, per coprire i costi di logistica risultanti dagli ulteriori ordini di consegna, di conteggiare all'Acquirente un importo fisso per
i costi di logistica.
5. Obbligo di acquisto
L'acquirente si impegna ad acquistare tutta la quantità concordata nel contratto entro la durata prevista dal contratto. Nel caso di merce non ritirata come concordato nel contratto, il Venditore potrà consegnarla alla data di scadenza del contratto, fatturandola all'Acquirente.
6. Prezzi
In caso di variazioni dei prezzi delle materie prime in base agli indici WDK-Index e kiweb.de- Index (indice delle materie prime del Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. e Kunststoff Information Verlagsgesellschaft mbH) durante il periodo di validità del contratto, il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prezzi. Il venditore provvederà a darne anticipata comunicazione all’acquirente.