Contract
I CONTRATTI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE E DI FRANCHISING
NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
STUDIO LEGALE ANDREELLO
XXX XXXXXXX, 0 00000 XXXXXX
TELEFONO x000000000000 FAX x000000000000
EMAIL: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
AGENZIA
• Contratto innominato
• Liberta` delle parti nella determinazione delle rispettive obbligazioni
• Contratto a forma libera: accordo scritto (consigliato) o verbale (sconsigliato)
• Legge applicabile
• Determinazione puntuale delle obbligazione di ciascuna parte
OBBLIGHI DELL`AGENTE
• Adempiere alle proprie obbligazioni con diligenza rispettando le indicazioni fornite dal proponente; iniziative non conformi a tali istruzioni devono essere preventivamente autorizzate.
• In casi di urgenza o in situazioni che non consentono di contattare il proponente, per ottenerne
l’autorizzazione, l’agente è legittimato ad assumere iniziative difformi da quanto concordato, con l’obbligo però di darne pronta comunicazione al proponente;
• senza autorizzazione l’agente non è legittimato a delegare poteri e competenze propri, a terzi, né può quindi nominare sub-agenti; anche in questo caso l’agente può conferire incarichi a terzi, senza il preventivo consenso della ditta mandante, in casi di particolare urgenza o nella necessità di
tutelare al meglio gli interessi della ditta mandante stessa. In ogni caso l’agente conserva una propria responsabilità per l’operato dei propri sub-agenti o dei terzi delegati;
• nei confronti del proponente l’agente ha poi l’obbligo di segnalare gli sviluppi degli affari che è stato incaricato di svolgere, sia durante l’esecuzione del mandato che al termine dello stesso;
• l’agente ha l’obbligo di rimettere prontamente al mandante beni, somme od altre proprietà
acquisite eseguendo il mandato;
• in caso di morte, incapacità sopravvenuta, fallimento o insolvenza del mandante, l’agente ha
l’obbligo di concludere l’esecuzione degli affari avviati fin tanto che il contratto non venga assunto da chi subentra al mandante o non venga risolto:
• la legge non impone obblighi di non concorrenza né responsabilità finanziarie, per il caso di
insolvenza dei clienti procurati al mandante. Questi obblighi possono essere previsti dal contratto.
OBBLIGHI DEL PREPONENTE
• Al preponente viene fatto obbligo di rimborsare le spese sostenute dall’agente per eseguire il suo mandato;
• la commissione dovuta all’agente spetta anche nei casi in cui gli
affari da lui promossi non vengano eseguiti per fatti a lui non
imputabili o a causa di un’anticipata risoluzione del contratto di agenzia;
• all’agente è dovuto il risarcimento dei danni subiti per l’esecuzione del mandato, se a cagionarli siano stati fatti a lui non imputabili;
• diritto al risarcimento dei danni subiti sorge anche nel caso di violazione, da parte del preponente del diritto di esclusiva attribuito all’agente. A tale riguardo va rimarcato come la legge non preveda
l’obbligo di conferire l’esclusiva; la previsione di un diritto al risarcimento dei danni produce tuttavia effetti simili a quelli dell’obbligo dell’esclusiva.
DURATA DEL CONTRATTO
Le parti di un contratto di agenzia possono liberamente fissarne la durata.
In ogni caso un contratto di agenzia viene naturalmente a scadenza nel caso di morte, incapacità sopravvenuta o fallimento di una delle parti, fatti salvi la diversa volontà delle parti o la prosecuzione di quei rapporti che, per la loro natura, consentono lo svolgimento del rapporto anche in tali situazioni.
Indipendentemente dal termine fissato le parti sono comunque libere di risolvere il contratto, risarcendo i danni subiti dalla controparte, nel caso di risoluzione non giustificata.
Altre situazioni in cui è consentita la risoluzione anticipata del contratto sono:
1. l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi del contratto dovuta a cause di forza maggiore;
2. l’inadempienza, espressa od implicita nei suoi comportamenti, della controparte, se riferita alle obbligazioni principali del contratto;
3. negli altri casi quando l’inadempienza si protrae anche dopo che uno specifico invito ad adempiere, entro un ragionevole periodo di tempo, sia stato notificato alla parte inadempiente.
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
• Contratto innominato
• Liberta` delle parti nella determinazione delle rispettive obbligazioni
• Contratto a forma libera: accordo scritto (consigliato) o verbale (sconsigliato)
• Legge applicabile
• Determinazione puntuale delle obbligazione di ciascuna parte
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
ELEMENTI NATURALI
• ESCLUSIVA (VINCOLATA ALLE PERFOMANCES)
• PRODOTTI (CERTIFICAZIONI)
• OBBLIGAZIONI DEL DISTRIBUTORE (PAGAMENTO)
• OBBLIGAZIONI DEL PREPONENTE
• LEGGE APPLICABILE
• FORO COMPETENTE
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
PARTICOLARE ATTENZIONE
• DIRITTI DI PROPRIETA` INTELLETTUALE
• RISERVATEZZA
• PATTI DI NON CONCORRENZA
• CLAUSOLE RISOLUTIVE E OBBLIGAZIONI POST CESSAZIONE
IL CONTRATTO DI FRANCHISING
• Contratto oggetto di numerosi interventi legislativi/amministrativi
• Franchising e Master Franchising
• Franchisor (sistema 2+1= due esercizi commerciali per almeno un anno worldwide)
• Obbligo di registrazione dell`attivita` (on line)
• Obbligo di comunicazione delle informzioni concernenti il business (disclosure rules)
IL CONTRATTO DI FRANCHISING
Informazioni da anticipare al FRANCHISEE da parte del FRANCHISOR (The Disclosure Rules )
CONCLUSIONE del
contratto di franchising tra il FRANCHISOR ed il FRANCHISEE nella RPC
Documentazione da sottomettere all'Autorita competente da parte del FRANCHISOR (The Filing Rules )
Pubblicazione della documentazione sul sito web del MOFCOM da parte dell'Autorità competente
GRAZIE
STUDIO LEGALE ANDREELLO
XXX XXXXXXX, 0 00000 XXXXXX
TELEFONO x000000000000 FAX x000000000000
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