ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, IL COMUNE DELL’AQUILA E L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, IL COMUNE DELL’AQUILA E L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, P. IVA 01021630668, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a L’Aquila il 3.11.1957
e
Il COMUNE DELL’AQUILA, C.F. 80002270660, rappresentato dal Sindaco on. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a L’Aquila il 01.06.1952;
e
L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA, C.F. 93068580666,
rappresentato dal Titolare xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 21.08.1952 (di seguito denominate anche le “Parti”)
Premesso che
• Il Comune dell’Aquila, all’art. 2 dello Statuto, definisce i principi e le finalità dell’Ente, in particolare:
1. prevede la cura degli interessi generali della comunità aquilana e ne promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico;
2. riconosce quale fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale, la presenza sul territorio dell’Università degli Studi e delle altre istituzioni di formazione e di ricerca, ed opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l’Amministrazione comunale e la comunità scientifica, promovendo, altresì, la presenza degli studenti nella città e favorendone l’integrazione;
3. promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale, e favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura;
• il Comune dell’Aquila è l’ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio;
• il Comune dell’Aquila, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ha assunto funzioni ulteriori rispetto alle attività ordinarie previste dalle norme, al fine di permettere la ricostruzione della Città, a tal proposito l’art. 67 quater della DL 83/2012, poi convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, prevede i criteri e le modalità da utilizzare per la ricostruzione tra cui:
1. l’attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell’abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché’ della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l’attribuzione del carattere di priorità e l’individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
a) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché’ di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
b) l’utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energico;
c) l’utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
d) l’ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l’uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
2. la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
• L’Università degli Studi dell’Aquila, all’art. 1 dello Statuto, definisce la sua natura di Istituzione Pubblica, sede primaria di libera ricerca scientifica, e di libera formazione, luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, combinando in modo inscindibile ed organico ricerca e didattica per il progresso culturale, scientifico, civile ed economico della comunità nazionale ed internazionale
• L’Università degli Studi dell’Aquila, all’art. 2 dello Statuto, stabilisce, quali scopi istituzionali, la ricerca scientifica, la pubblicità dei risultati scientifici, il libero confronto delle idee, la promozione di forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra culture, la circolazione del sapere e la ricerca di sinergie con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso mediante la realizzazione a carattere culturale, formativo, scientifico e tecnologico;
• L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila, come previsto all’art. 67 ter, della DL 83/2012, poi convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e la promozione della qualità della ricostruzione stessa;
b) l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l’istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;
c) il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi;
d) garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato, attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché' della congruità tecnica ed economica.
Visto l’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Considerato che
• la ricostruzione della Città dell’Aquila è costituita da un complesso numero di attività che comprendono più discipline, che spesso comportano una necessaria interazione tra le Parti, in quanto di interesse comune;
• è necessario collazionare le diverse conoscenze possedute dagli Enti coinvolti nel presente Accordo Quadro;
• è indispensabile conservare e divulgare, a tutti i livelli, le conoscenze acquisite nel corso delle attività di ricostruzione, anche attraverso la creazione di uno spazio fisico e virtuale, come eredità culturale;
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il Comune dell’Aquila (in seguito denominato Comune), l’Università degli Studi dell’Aquila (nel seguito denominata Università) e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila (in seguito USRA) stipulano il presente Accordo al fine di sviluppare, rafforzare e implementare la collaborazione e l’interazione tra il mondo della ricerca, della formazione universitaria, del governo del territorio in merito alle attività di ricostruzione, anche sotto il profilo culturale.
2. Gli Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune.
3. Ciascuno degli Enti assicura all’altro, nell’ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 6, l’uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di propria competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione anche attraverso adeguate sinergie delle rispettive risorse (attrezzature, spazi, professionalità). In particolare, nei seguenti ambiti inerenti le attività di ricostruzione:
a) scambio di dati e di informazioni al fine di accrescere ed integrare le competenze degli Enti coinvolti
b) promozione, in forma coordinata, dell’archiviazione e dell’organizzazione dei dati e dei documenti
c) redazione di pubblicazioni congiunte
d) promozione di iniziative pubbliche di dibattito e di confronto
e) definizione delle azioni di sviluppo territoriale a seguito di eventi calamitosi
f) azioni di sviluppo dei contenuti del piano di ricostruzione
g) creazione di uno spazio fisico e virtuale, quale eredità culturale del processo di ricostruzione, avente come finalità:
1. la divulgazione del patrimonio dei dati in possesso
2. la divulgazione delle conoscenze
3. la descrizione dei modelli di governo della ricostruzione
4. la ricerca scientifica con particolare riferimento alle discipline ingegneristiche, geologiche, informatiche ed urbanistiche
5. lo sviluppo di un sistema informativo territoriale
6. le analisi tecniche e i modelli di intervento
Articolo 3 - Responsabili dell’Accordo
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni:
ÿ per l'UNIVERSITA’, la Rettrice Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx; ÿ per il COMUNE, il Sindaco On. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx; ÿ per USRA, il Titolare Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 4 - Durata
1. Il presente accordo avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per ulteriori due anni.
Articolo 5 - Recesso o scioglimento
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 6 - Modalità di attuazione
1. La collaborazione fra il Comune, l’Università e l’USRA sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi di tipo attuativo, anche soltanto tra due delle Parti coinvolte nel presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti del presente Accordo e della normativa vigente.
2. Detti accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Articolo 7 – Oneri
1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei
singoli accordi operativi di cui al precedente articolo e secondo le previsioni normative al momento vigenti.
Articolo 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei contratti e accordi operativi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e dagli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati accordi.
Articolo 9 – Riservatezza
1. Le parti si impegnano, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 10 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.
2. Si demanda a accordi operativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire Le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Articolo 11 - Dati personali
1. I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
Articolo 12 - Controversie
1. Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.
Letto, confermato e sottoscritto
L’Aquila, 23 giugno 2015
Per l’Università degli Studi dell’Aquila
La Rettrice Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
x.xx digitalmente
Per il Comune dell’Aquila
Il Sindaco
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x.xx digitalmente
Per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila
Il Titolare
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx x.xx digitalmente