Proposta di contratto
Spettabile ditta CHEMICALS LAIF SPA
Xxx Xxxx’Xxxxxxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX (XX)
Proposta di contratto
Oggetto: Contratto per la sponsorizzazione del coffee break nell’ambito del convegno “Apicoltura nel contesto ambientale e situazione del mercato del miele”, nell’ambito del programma annuale 2018/2019 di sostegno all’apicoltura – Reg. (UE) n. 1308/2013 da tenersi nella giornata dell’10.03.2019.
Mi pregio proporle, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia, con sede in Legnaro (PD), viale dell’Università n. 10 CF/P.IVA 00206200289, la proposta contrattuale per la sponsorizzazione del coffee break nell’ambito del convegno di cui all’oggetto, nei termini sotto riportati:
PREMESSO CHE
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito denominato “Provider”) è Ente Sanitario di diritto pubblico accreditato nell’Albo Nazionale dei Provider ECM al nr. 1454 ed è quindi abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato- Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato- Regioni del 5.11.2009, del 19.4.2012 e del 2.2.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, nell’ambito del programma annuale 2018-2019 di sostegno all’apicoltura – Reg. (UE) n. 1308/2013 un convegno dal titolo “Apicoltura nel contesto ambientale e situazione del mercato del miele”, (di seguito “Evento”), che si svolgerà a Padova, nella giornata di domenica 10.3.2019.
- Con DDG n. 605/2017 è stato approvato il nuovo “Regolamento per le sponsorizzazioni degli eventi formativi” unitamente alla relativa modulistica, per disciplinare l’acquisizione e la gestione dei contributi, consistenti in somme di denaro/servizi/forniture che i soggetti privati intendono erogare per sponsorizzare eventi/progetti formativi (residenziali, FAD, blended), sia ECM che non, con la finalità di assicurare che la formazione sia erogata e/o fruita dagli operatori in una condizione di massima obiettività tramite l’eliminazione di possibili condizioni di conflitto di interessi.
- Il citato Regolamento, unitamente ai fac simile di “proposta di sponsorizzazione” - “schema di contratto” - “schema di avviso di sponsorizzazione” - sono pubblicati nel sito internet nella sottosezione “formazione/sponsorizzazioni”.
- Nella medesima sezione è pubblicato il Piano Formativo Aziendale 2019, all’interno del quale, per la realizzazione del convegno “Apicoltura nel contesto ambientale e situazione del mercato del miele”, rivolto a n.100 partecipanti tra medici veterinari, tecnici apistici ed apicoltori, è prevista l’opportunità di acquisire da sponsor esterni un supporto economico a copertura del servizio di coffee break.
- la società Chemicals Laif SPA, C.F./P. IVA: 02580270284, (in seguito denominata “Sponsor”) avendo interesse a partecipare all’evento sopraccitato al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, ecc), ha manifestato l’interesse di contribuire alla sponsorizzazione dell’evento finalizzato alla formazione e all’aggiornamento professionale, presentando una proposta spontanea di sponsorizzazione a sostegno delle spese per il coffee break per 100 persone;
- Con DDG n. del è stata accolta la predetta offerta di sponsorizzazione finanziaria;
- la società Chemicals Laif SPA, ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra gli altri, di produzione di medicinali veterinari, premiscele per mangimi, presidi medico chirurgici disinfettanti, sanitizzanti e detergenti;
- lo Sponsor, operando nella commercializzazione di medicinali veterinari, premiscele per mangimi, presidi medico chirurgici disinfettanti, sanitizzanti e detergenti, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- il programma dell’Evento è pubblicato nel sito internet dell’IZSVe;
- lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento ai termini e alle condizioni qui di seguito riportati;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
1.1 Le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo b) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento corrispondendo la somma espressamente indicata al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo.
1.4 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
Art. 2 – Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider.
2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia (di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 000 000000; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx (di seguito “Referente”).
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.5 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.6. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l’obbligo di:
a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
b) raccogliere la copia dell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell’operatore sanitario, attestante l’invito;
2.7 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
b) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo per l’eventuale posizionamento di un banner e comunque per l’esposizione del materiale divulgativo e/o gadget dello Sponsor nell’atrio antistante l’aula didattica, per l’esposizione ed eventuale illustrazione, da parte di personale qualificato e/o autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei propri prodotti (qui di seguito “Stand”). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell’orario di svolgimento dell’Evento per finalità pratico-organizzative;
c) esporre il logo aziendale dello sponsor secondo il Regolamento per le sponsorizzazioni degli eventi formativi e secondo gli accordi con lo Sponsor come più avanti specificato.
2.8 Il programma formativo dell’evento è pubblicato nel sito internet dell’IZSVe. In caso di eventuale richiesta di autorizzazione all’AIFA ex art. 124 del D.Lgs. 219/2006 la documentazione e tutte le informazioni necessarie sono disponibili presso il Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni dell’IZSVe.
2.9 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
Art. 3 – Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare il coffee break nell’ambito dell’Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti e secondo le modalità indicate sub art. 5.
3.3 Lo sponsor è sostenitore in esclusiva dell’iniziativa organizzata dall’IZSVe.
3.4 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l’ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest’ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società
Art. 4 – Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’evento
4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’“Accordo Stato – Regioni” del 5.11.2009, le Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo
influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’evento presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività didattica è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.6 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.6 del presente contratto;
h) il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività didattica nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
k). In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
Art. 5. – Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 600,00 oltre IVA (seicento Euro + IVA). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante il bonifico bancario al seguente conto corrente, intestato al Provider, entro 30 giorni data fattura:
- c/c di Tesoreria – Tesoriere: INTESA SANPAOLO SPA – Padova
IBAN: - XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 - BIC x XXXXX: XXXXXXXX;
5.2 Il Provider garantisce e dichiara che la somma corrisposta dallo Sponsor, indicata nel presente Contratto, quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività formativa ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
Art. 6 – Durata e scioglimento del contratto
6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o
(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il
Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
Art. 7 – Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
Art. 8 – Limitazioni di responsabilità
8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste dal contratto e dagli allegati.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
Art. 9 – marchio e logo
9.1 Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in pubblicità, nuova realise, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
9.2 Il Provider si impegna ad associare il logo/marchio dello sponsor all’iniziativa oggetto del presente accordo garantendo nel contempo il rispetto della normativa in materia di tutela di marchi e segni distintivi. A tal fine, con riferimento all’iniziativa oggetto del presente contratto, lo Sponsor ha dichiarato nella proposta di sponsorizzazione di non fornire e non consentire la pubblicazione e la divulgazione del logo dello Sponsor.
Art. 10 – logo del provider
10.1 L’uso improprio del nome e del logo dell’IZSVe da parte dello Sponsor comporta l’immediata risoluzione del contratto nonché la immediata dissociazione dello sponsor dai progetti sponsorizzati, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
10.2 L’IZSVe si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora lo Sponsor rechi danni alla sua immagine e qualora venga verificato e accertato il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e/o degli accordi contrattuali, previa notifica allo sponsor.
Art. 11 - divieto di cessione del contratto
11.1 E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto nonché i diritti e obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Art 12 - confidenzialità
12.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi forma durante l’esecuzione del presente contratto si intendono confidenziali. Le Parti di impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente contratto e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali
Art. 13 - Varie
13.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
13.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:
- Provider: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università n. 10 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx); e-mail: xxxxxxxxxx.xx0@xxxxxxxxxx.xx .
- Sponsor: Chemicals Laif spa e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx ;
ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all’altra in conformità alle precedenti disposizioni.
13.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
13.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor. ,
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme del codice civile per quanto compatibili.
La stipula del contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione da parte dello Sponsor della specifica e conforme accettazione della proposta suesposta (allegato A), della quale si rimane in attesa
Legnaro, / /
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Provider)
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato A: accettazione proposta contrattuale
Allegato “A”
Spettabile
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università n. 10
35020 Legnaro (PD)
Accettazione della proposta di contratto
Oggetto: Contratto per la sponsorizzazione del coffee break nell’ambito del convegno “Apicoltura nel contesto ambientale e situazione del mercato del miele”, nell’ambito del programma annuale 2018/2019 di sostegno all’apicoltura – Reg. (UE) n. 1308/2013 da tenersi nella giornata dell’10.03.2019..
La sottoscritta dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. CCCRRT70T59L840S in qualità di legale rappresentante della società Chemicals Laif spa con sede in Vigonza CF/P.IVA 02580270284 accetta integralmente la proposta contrattuale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di seguito riportata:
PREMESSO CHE
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito denominato “Provider”) è Ente Sanitario di diritto pubblico accreditato nell’Albo Nazionale dei Provider ECM al nr. 1454 ed è quindi abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato- Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato- Regioni del 5.11.2009, del 19.4.2012 e del 2.2.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, nell’ambito del programma annuale 2018-2019 di sostegno all’apicoltura – Reg. (UE) n. 1308/2013 un convegno dal titolo “Apicoltura nel contesto ambientale e situazione del mercato del miele”, (di seguito “Evento”), che si svolgerà a Padova, nella giornata di domenica 10.3.2019.
- Con DDG n. 605/2017 è stato approvato il nuovo “Regolamento per le sponsorizzazioni degli eventi formativi” unitamente alla relativa modulistica, per disciplinare l’acquisizione e la gestione dei contributi, consistenti in somme di denaro/servizi/forniture che i soggetti privati intendono erogare per sponsorizzare eventi/progetti formativi (residenziali, FAD, blended), sia ECM che non, con la finalità di assicurare che la formazione sia erogata e/o fruita dagli operatori in una condizione di massima obiettività tramite l’eliminazione di possibili condizioni di conflitto di interessi.
- Il citato Regolamento, unitamente ai fac simile di “proposta di sponsorizzazione” - “schema di contratto” - “schema di avviso di sponsorizzazione” - sono pubblicati nel sito internet nella sottosezione “formazione/sponsorizzazioni”.
- Nella medesima sezione è pubblicato il Piano Formativo Aziendale 2019, all’interno del quale, per la realizzazione del convegno “Apicoltura nel contesto ambientale e situazione del mercato del miele”, rivolto a n.100 partecipanti tra medici veterinari, tecnici apistici ed apicoltori, è prevista l’opportunità di acquisire da sponsor esterni un supporto economico a copertura del servizio di coffee break.
- la società Chemicals Laif SPA, C.F./P. IVA: 02580270284, (in seguito denominata “Sponsor”) avendo interesse a partecipare all’evento sopraccitato al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, ecc), ha manifestato l’interesse di contribuire alla sponsorizzazione dell’evento finalizzato alla formazione e all’aggiornamento professionale, presentando una proposta spontanea di sponsorizzazione a sostegno delle spese per il coffee break per 100 persone;
- Con DDG n. del è stata accolta la predetta offerta di sponsorizzazione finanziaria;
- la società Chemicals Laif SPA, ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra gli altri, di produzione di medicinali veterinari, premiscele per mangimi, presidi medico chirurgici disinfettanti, sanitizzanti e detergenti;
- lo Sponsor, operando nella commercializzazione di medicinali veterinari, premiscele per mangimi, presidi medico chirurgici disinfettanti, sanitizzanti e detergenti, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- il programma dell’Evento è pubblicato nel sito internet dell’IZSVe;
- lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento ai termini e alle condizioni qui di seguito riportati;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
1.1 Le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo b) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento corrispondendo la somma espressamente indicata al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo.
1.4 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
Art. 2 – Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider.
2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia (di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 000 000000; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx (di seguito “Referente”).
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il
Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.5 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.6. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l’obbligo di:
a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
b) raccogliere la copia dell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell’operatore sanitario, attestante l’invito;
2.7 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
b) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo per l’eventuale posizionamento di un banner e comunque per l’esposizione del materiale divulgativo e/o gadget dello Sponsor nell’atrio antistante l’aula didattica, per l’esposizione ed eventuale illustrazione, da parte di personale qualificato e/o autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei propri prodotti (qui di seguito “Stand”). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell’orario di svolgimento dell’Evento per finalità pratico-organizzative;
c) esporre il logo aziendale dello sponsor secondo il Regolamento per le sponsorizzazioni degli eventi formativi e secondo gli accordi con lo Sponsor come più avanti specificato.
2.8 Il programma formativo dell’evento è pubblicato nel sito internet dell’IZSVe. In caso di eventuale richiesta di autorizzazione all’AIFA ex art. 124 del D.Lgs. 219/2006 la documentazione e tutte le informazioni necessarie sono disponibili presso il Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni dell’IZSVe.
2.9 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
Art. 3 – Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare il coffee break nell’ambito dell’Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti e secondo le modalità indicate sub art. 5.
3.3 Lo sponsor è sostenitore in esclusiva dell’iniziativa organizzata dall’IZSVe.
3.4 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l’ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest’ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società
Art. 4 – Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’evento
4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’“Accordo Stato – Regioni” del 5.11.2009, le Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’evento presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività didattica è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.6 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.6 del presente contratto;
h) il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività didattica nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
k). In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
Art. 5. – Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 600,00 oltre IVA (seicento Euro + IVA). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante il bonifico bancario al seguente conto corrente, intestato al Provider, entro 30 giorni data fattura:
- c/c di Tesoreria – Tesoriere: INTESA SANPAOLO SPA – Padova
IBAN: - XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 - BIC x XXXXX: XXXXXXXX;
5.2 Il Provider garantisce e dichiara che la somma corrisposta dallo Sponsor, indicata nel presente Contratto, quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività formativa ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
Art. 6 – Durata e scioglimento del contratto
6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o
(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
Art. 7 – Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
Art. 8 – Limitazioni di responsabilità
8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste dal contratto e dagli allegati.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
Art. 9 – Marchio e logo
9.1 Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in pubblicità, nuova realise, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
9.2 Il Provider si impegna ad associare il logo/marchio dello sponsor all’iniziativa oggetto del presente accordo garantendo nel contempo il rispetto della normativa in materia di tutela di marchi e segni distintivi. A tal fine, con riferimento all’iniziativa oggetto del presente contratto, lo Sponsor ha dichiarato nella proposta di sponsorizzazione di non fornire e non consentire la pubblicazione e la divulgazione del logo dello Sponsor.
Art. 10 – logo del provider
10.1 L’uso improprio del nome e del logo dell’IZSVe da parte dello Sponsor comporta l’immediata risoluzione del contratto nonché la immediata dissociazione dello sponsor dai progetti sponsorizzati, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
10.2 L’IZSVe si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora lo Sponsor rechi danni alla sua immagine e qualora venga verificato e accertato
il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e/o degli accordi contrattuali, previa notifica allo sponsor.
Art. 11 - divieto di cessione del contratto
11.1 E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto nonché i diritti e obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Art 12 - confidenzialità
12.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi forma durante l’esecuzione del presente contratto si intendono confidenziali. Le Parti di impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente contratto e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali
Art. 13 - Varie
13.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
13.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:
- Provider: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università n. 10 – 35000 Xxxxxxx (Xxxxxx); e-mail: xxxxxxxxxx.xx0@xxxxxxxxxx.xx .
- Sponsor: Chemicals Laif spa e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx ;
ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all’altra in conformità alle precedenti disposizioni.
13.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
13.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor. ,
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme del codice civile per quanto compatibili.
La stipula del contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione da parte dello Sponsor della specifica e conforme accettazione della proposta suesposta, della quale si rimane in attesa.
Luogo e data
CHEMICALS LIFE
(Sponsor)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile lo Sponsor approva espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente accordo.
Per accettazione
CHEMICALS LIFE
(Sponsor)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx