Contract
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell’inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE)
n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
PARAGRAFO 1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, di cui al successivo paragrafo 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell’appalto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
La stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della
L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “richiedi chiarimento” disponibile nella sezione “Comunicazioni”, nella pagina di dettaglio della presente procedura.
PARAGRAFO 2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 05/05/2020, la seguente documentazione:
2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
2.5 – OFFERTA ECONOMICA
2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.
2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
L’operatore economico dovrà compilare il Modello “Documento di Gara Unico Europeo” elettronico (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.
Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (parte compilata dall’Amministrazione)
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione (se richiesti dall’Amministrazione) Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l’affidamento.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
2.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà presentare il modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.
Nel suddetto modello, l’operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione” dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.
2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile”, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)”, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.5 - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all’importo stimato di Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
L’operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
• Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nell’apposito spazio previsto sul Sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente.
L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.6.
In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell’offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
2.6. - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire a sistema nell’apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:
1. compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C e D);
2. indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA;
3. riportare nella casella corrispondente della colonna D il prodotto risultante dal prezzo indicato nella colonna C moltiplicato per le quantità riportare nella colonna B.
4. la somma dei totali relativi alla colonna D determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato nell’offerta economica.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.
PARAGRAFO 3. - AVVERTENZE
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
- L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione regionale e l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC o il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese).
PARAGRAFO CONTRATTO
4.
- CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell’11.06.2018, l’Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall’Opertatore economico nel “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE) e nel Modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, secondo le modalità di dettaglio previste dalla Delibera di G.R. n. 648/2018, che prevedono modalità semplificate dei controlli per contratti di importo inferiore ad Euro 20.000.
Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018, l’Amministrazione proceda con la semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall’Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, è tenuta ad effettuare a campione, uno ogni ogni 5 affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo, il controllo su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e su tutti i soggetti previsti dall’art. 80, comma 3 del medesimo decreto. Qualora, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 4 dell’art. 15 - Penali e risoluzione del contratto del successivo Paragrafo 7 – Contenuto prestazionale del servizio/fornitura.
Ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l’Amministrazione, prima dell’affidamento, provvede a controllare il rispetto da parte dell’operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
La Società ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, nonché di quelli derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle relative modalità di esecuzione delle attività nel rispetto di quanto previsto con il DPCM n.194 del 10 aprile 2020 e ss.mm.ii. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 38 del 18/04/2020 e n. 40 del 22/04/2020 e ss.mm.ii.; L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall’Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
L’esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento di affidamento.
OFFERTA ECONOMICA – IMPOSTA DI BOLLO
L’offerta economica presentata a sistema dall’affidatario, accettata dall’Amministrazione a seguito dell’adozione del provvedimento di affidamento (Decreto o Ordinativo), è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro 16,00 (Sedici/00).
Modalità di pagamento del bollo
Il pagamento dell’imposta di bollo, relativo all’offerta economica presentata a sistema dall’affidatario, accettata dall’Amministrazione, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi dell’operatore economico (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: COMMISSARIO DI GOVERNO c/o REGIONE TOSCANA – Xxxxxx xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - C.F. 94200620485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) (inserire il codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Offerta Economica per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa al servizio di esecuzione di carotaggi su pile in alveo e su spalle del ponte sull’Arno in xxxxxxxx Xxxx xxxx’Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx’Xxxx (XX). oppure CIG 8284393160.
L’affidatario comproverà il pagamento dell’imposta di bollo, mediante l’invio della copia informatica dell’F231, in modalità telematica, attraverso un’apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico “START”, accedendo al sito xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ con il proprio identificativo.
Dopo il provvedimento di affidamento l’Amministrazione invita l’affidatario a:
- effettuare e comprovare il pagamento dell’imposta di bollo sull’offerta economica presentata, secondo le modalità previste nella presente Lettera di invito;
- costituire garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
1
Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, ai sensi e con le modalità individuate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
· La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita in contanti, in assegni circolari, in titoli del debito pubblico; la fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
· In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, il deposito potrà essere effettuato presso una sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 accettate dalla Banca stessa.
La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia definitiva per il servizio di esecuzione di carotaggi su pile in alveo e su spalle del ponte sull’Arno in xxxxxxxx Xxxx xxxx’Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx’Xxxx (XX). CIG 8284393160 indetta dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico c/o Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore”. Si precisa che il deposito è infruttifero.
· In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
· La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia definitiva per il servizio di esecuzione di carotaggi su pile in alveo e su spalle del ponte sull’Arno in xxxxxxxx Xxxx xxxx’Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx’Xxxx (XX). CIG 8284393160 indetta dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico c/o Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore”.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia definitiva è ridotto:
a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
c) delle ulteriori percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.
In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett c) o lett. b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Ai fini delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e c), gli operatori economici dovranno essere in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza.
Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal citato comma 7 dell’art. 93), in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, e il controllo sullo status di microimpresa, piccola o media impresa, verrà effettuato contestualmente ai controlli di cui al presente paragrafo della lettera di invito.
La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento.
Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispon- denza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L’operatore eco- nomico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione invierà la lettera di ordina- zione mediante posta elettronica certificata.
PARAGRAFO 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: X.xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx sezione Amministrazione trasparente.
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx).
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.
PARAGRAFO 6. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Premessa
Il contenuto della prestazione richiesta consiste in una campagna di indagini sul calcestruzzo delle strutture del Ponte di Pian dell’Isola, a supporto del procedimento di verifica del progetto esecutivo. La finalità delle indagini è verificare la correttezza delle assunzioni progettuali per quanto attiene al fattore di conoscenza dei materiali. In particolare si provvederà ad effettuare dei carotaggi del calcestruzzo sia sui pali di fondazione, che sulle sottostrutture che costituiscono il ponte per poi sottoporli a prove di schiacciamento per determinarne la resistenza caratteristica del materiale.
Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione
Le prestazioni richieste prevedono l’esecuzione di indagini sulle strutture del ponte sul fiume Arno in località Pian dell’Isola. In particolare si richiede il prelievo di campioni cilindrici di calcestruzzo di diametro massimo di 150 mm e di lunghezza massima di 250 mm, da effettuarsi su alcune parti del ponte elencate all’articolo successivo. Successivamente al prelievo l’affidatario dovrà effettuare, presso il suo laboratorio autorizzato, la prova di rottura a compressione del campione, previa valutazione dello strato di carbonatazione dello stesso.
Per poter accedere ai pali di fondazione si richiede inoltre l’esecuzione di scavi della profondità indicativa di 3 m dal piano campagna, in corrispondenza di entrambi i lati delle spalle del ponte.
Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
Le parti della struttura su cui devono essere prelevati i campioni di calcestruzzo sono le seguenti:
1. n. 8 carote sui pali di fondazione delle spalle (n. 4 per la spalla di sponda destra e n. 4 per la spalla di sponda sinistra. Più precisamente n. 1 per palo quindi devono essere effettuati su n. 4 pali per ogni sponda);
2. n. 8 carote sui plinti di fondazione delle spalle (n. 4 per la spalla di sponda destra e n. 4 per la spalla di sponda sinistra);
3. n. 8 carote sull'elevazione delle spalle (n. 4 per la spalla di sponda destra e n. 4 per la spalla di sponda sinistra);
4. n.8 carote sui plinti di fondazione delle pile (n. 4 per ciascuna pila);
5. n.8 carote sui rostri delle pile (n. 4 per ciascuna pila).
L'esecuzione dei carotaggi è regolata dalla norma UNI 12504-1. Individuato il reticolo delle armature mediante il pacometro, il prelievo dovrà avvenire nei campi privi di armatura. Le operazioni di prelievo devono scongiurare l'inclusione di armature metalliche nelle carote per evitare:
- la significativa riduzione della capacità resistente dell'elemento strutturale su cui si effettua il prelievo - l'aggravio del disturbo al campione nelle fasi di prelievo determinato dall'incremento delle vibrazioni;
- l'alterazione dei valori della prova di compressione per la presenza della barra d'armatura.
Quando la maglia delle armature è tale da non consentire il prelievo di carote prive di inclusioni è preferibile prelevare carote con diametro minore. In ogni caso, qualora una o più barre d’armatura vengano tranciate, è necessario procedere al ripristino.
È di fondamentale importanza verificare, nel corso dei prelievi, che la macchina carotatrice non abbia significative vibrazioni dell'asse di rotazione e che la velocità di avanzamento sia bassa, onde evitare un eccessivo danneggiamento del campione. Pertanto occorre adottare gli accorgimenti necessari ad evitare la vibrazione del sistema di carotaggio (carotatrice e relativo supporto) e inoltre la velocità di avanzamento per il prelievo di campioni dovrà essere ben minore di quella abitualmente adottata per la realizzazione di fori nel calcestruzzo, preferibilmente inferiore a 600 giri/min.
Il diametro delle carote, come indicato dalle norme UNI, deve essere almeno pari a tre volte il diametro massimo dell'aggregato presente nel calcestruzzo. Il diametro più comunemente utilizzato nei prelievi è di circa 100 mm e, di conseguenza, l'altezza della carota prelevata deve essere di circa
250 mm, affinché possa ottenersi un campione lungo 100 mm con rapporto altezza/diametro unitario. Tuttavia si richiede, laddove l’armatura lo consenta, il prelievo di campioni di diametro 150 mm.
Il carotaggio deve essere effettuato esclusivamente nei punti indicati dalla stazione appaltante, avendo cura di realizzare carotaggi in direzione perpendicolare con le facce dell’elemento strutturale. Eventuali modifiche al programma d'indagine, per esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione delle indagini, devono essere preventivamente concordate con il direttore dell’esecuzione. Prima di effettuare il carotaggio, è necessario verificare la presenza di un eventuale quadro fessurativo sull’elemento che lascia presuppor la presenza di problematiche strutturali. In tal caso la prova deve essere evitata.
I campioni estratti devono risultare privi di cavillature e microfessurazioni, affinché risultino idonei ad essere testati. Le resistenze a compressione determinate dallo schiacciamento di tali provini risulterebbero infatti poco significative ai fini della caratterizzazione meccanica del cls in opera. Qualora le carote estratte dovessero risultare danneggiate e, conseguentemente, non 5/16 idoneo allo schiacciamento, il laboratorio prove dovrà richiedere al direttore dell’esecuzione l’autorizzazione all’estrazione di ulteriori carote da altri punti della struttura, il quale valuterà l'idoneità dei provini estratti ad essere testati. Il certificato di prova dovrà riportare l'eventuale parere negativo espresso. Eseguito il carotaggio, è necessario richiudere immediatamente il foro mediante uso di malta antiritiro, previa pulizia del foro stesso, atta a garantire la perfetta integrazione dei due getti. Qualora vi sia la presenza di acqua sull’elemento indagato si richiede di effettuare la chiusura del foro con resina epossidica a rapida presa, operando con tubi che consentano di confinare in modo efficace il foro da riempire.
Per quanto concerne il prelievo sui pali di fondazione delle spalle, l’operatore dovrà effettuare le operazioni di scavo per una profondità indicativa di 3 m dal piano campagna e comunque per scoprire una parte di palo di lunghezza di almeno 1,50 m al di sotto del plinto di fondazione della spalla. Se necessario dovranno essere tagliate le alberature che insistono sulle aree soggette a scavo. Tali scavi, da realizzarsi con escavatore, dovranno prevedere la predisposizione di scarpate con pendenze tali da assicurarne la stabilità in qualsiasi condizione di saturazione del terreno.
L’escavazione dovrà essere condotta con estrema cautela in modo tale da non arrecare danni ai pali di fondazione. Gli operatori che accederanno al fondo scavo per l’esecuzione dei prelievi delle carote sui pali dovranno farlo attraverso percorsi sicuri quali rampe di modesta pendenza, o mediante scale a pioli adeguatamente posizionate sul ciglio dello scavo. Si richiede l’installazione di apposita recinzione per delimitare le aree di scavo. Prima del prelievo dei campioni l’operatore dovrà effettuare una pulizia con idropulitrice dell’intera superficie del palo scoperta nelle operazioni di scavo.
Circa l’accesso alle pile del ponte, si prescrive che esso sia effettuato in sicurezza, mediante l’installazione di apposite passerelle di portata adeguata alle persone che la percorrono. Gli operatori che andranno ad effettuare tali prelievi dovranno indossare giubbotti salvagente.
I campioni prelevati devono poi essere trasferiti in laboratorio dove sono soggetti a:
1. misurazione della profondità di carbonatazione del calcestruzzo che oltre a favorire il processo di ossidazione dell'armatura, induce un aumento della durezza superficiale del copriferro interessato dal fenomeno, al quale non corrisponde però un aumento della resistenza del materiale. Dalla misura della profondità di carbonatazione si può comprendere la eventuale necessità di eliminare le estremità delle carote estratte interessate dal fenomeno di carbonatazione. La profondità di carbonatazione del cls deve essere misurata spruzzando sulla superficie cilindrica delle carote, una soluzione di fenoftaleina all'1% in alcool etilico (in conformità alla norma UNI 9944) che in ambiente basico, in assenza di carbonatazione del cls, si colora di rosso-violetto mentre rimane incolore nelle zone carbonatate. Una documentazione fotografica deve attestare l'esecuzione delle prove di carbonatazione eseguite.
2. prova di schiacciamento fino a rottura eseguite in conformità alla norma UNI 6132 (rapporto h/d=1). Prima dello schiacciamento le superfici terminali delle carote devono essere spianate o rettificate mediante cappatura con malta di zolfo o cemento altamente alluminoso. Una documentazione fotografica deve attestare l'esecuzione della prova eseguita, durante e dopo la rottura. Il laboratorio deve emettere un certificato riportante i risultati delle prove per la misurazione della profondità di carbonatazione del cls, in cui devono essere contenute le seguenti informazioni:
• Riferimento alla norma.
• Data e luogo del prelievo.
• Orientamento della superficie esposta e tipo di esposizione.
• Descrizione dello stato del calcestruzzo. Profondità e distribuzione della carbonatazione in mm. Se il fronte di carbonatazione appare continuo e regolare, indicare la profondità media; nel caso di fronte variabile, indicare la profondità massima. In presenza di picchi di profondità molto maggiori rispetto alla media, questi dovranno essere esclusi dal calcolo del valore medio della profondità.
• Documentazione fotografica in cui si evidenzia lo stato di carbonatazione e il contrassegno del campione per ogni prova.
• Ulteriori informazioni ritenute necessarie.
Il giorno dell’esecuzione delle prove in laboratorio deve essere concordato con la stazione appaltante che potrà assistere alle prove con proprio personale incaricato. A prove di schiacciamento realizzate sarà emesso un certificato riportante i risultati delle prove di schiacciamento delle carote estratte, in cui devono essere contenute le seguenti informazioni:
• Data esecuzione delle prove.
• Riferimento alla Normativa vigente.
• Tipo di carotatrice utilizzata.
• Velocità di rotazione (giri/ minuto).
• Indicazione direzione di prelievo.
• Indicazione degli elementi strutturali indagati.
• Indicazione del contrassegno utilizzato per i provini.
• Metodo di rettificazione delle superfici.
• Indicazioni sul tipo di prelievo (passante/non passante).
• Eventuale rottura della carota.
• Indicazione sulla carota della parte alta della stessa e del verso di prelievo.
• Diametro carotarice.
• Diametro carota.
• Altezza provino prima e dopo la cappatura.
• Sezione resistente.
• Massa del provino (kg).
• Massa volumica del provino (kg/ mc).
• Diametro massimo degli inerti .
• Tipo di inerte.
• Presenza di eventuali spezzoni di armatura o altro.
• Data della prova a compressione.
• Tensione di rottura.
• Tabelle riassuntive
• Individuazione degli elementi strutturali indagati su planimetria fornita insieme al programma d'indagine .
• Note su particolari situazioni riscontrate durante l'esecuzione delle prove
• Note su particolari situazioni provocate dalle operazioni di carotaggio, che dovranno essere documentate attraverso foto del provino e della zona d'indagine.
• Documentazione fotografica in cui si evidenzia per ogni carota estratta, l'ubicazione della carota, la carota estratta e il relativo contrassegno, le prove ultrasoniche sulla carota, la prova di profondità di carbonatazione e la prova di schiacciamento.
• Eventuali pareri negativi espressi dal direttore dell’esecuzione in merito all'idoneità delle carote ad essere testate.
• Ulteriori informazioni ritenute necessarie.
L’Impresa dovrà attenersi alle indicazioni del Direttore dell’esecuzione. Si precisa che sarà necessario effettuare i carotaggi in due fasi, in quanto, solo dopo aver esaminato i risultati dei carotaggi effettuati nella prima fase, verranno stabiliti i punti di prelievo per ulteriori carotaggi (seconda fase).
La Stazione appaltante non garantisce l’effettuazione delle prestazioni numero 5 e numero 6 del dettaglio economico nè il raggiungimento dei quantitativi massimi indicati nel dettaglio economico delle prestazioni numero 1,2 e 3.
Le norme di riferimento per l’esecuzione delle indagini sono:
Norme Tecniche per le Costruzioni: D.M. 17/01/2018
CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP.: Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici : Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera – Sett 2017
ReLuis: Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetto di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili – 2012
Regione Toscana - Settore Sismico Regionale: Criteri per lo svolgimento di indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione della qualità dei materiali in edifici esistenti in cemento armato. - Istruzioni tecniche luglio 2004
Sono compresi nel prezzo l'onere per la manodopera, per i noleggi e le attrezzature e per eventuali ponteggi, puntelli per l'estrazione di carote da pilastri, l'utile, le spese generali e i costi diretti della
sicurezza. Sono altresì compresi nel prezzo unitario, oltre all'estrazione delle carote, la prova per la misurazione della profondità di carbonatazione del cls, la preparazione della carota alla prova di schiacciamento (spianamento e rettifica), la prova di schiacciamento e l'emissione dei certificati di prova.
E’ a carico della Ditta, e risulta compreso nei costi offerti, l’approvvigionamento idrico per l’esecuzione delle indagini e ogni altro onere derivante dall’esecuzione delle indagini compresi gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di eventuale occupazione temporanea del sito.
Nel corso dell’esecuzione dei prelievi posizionati sulle pile, in caso di emissione di allerta “giallo” per temporali forti da parte del Centro Funzionale Regionale, la Ditta dovrà seguire l’evoluzione meteorologica nelle raccordandosi con i locali Uffici di Protezione Civile per la tempestiva ricezione della messaggistica di allerta predisponendo l’eventuale sgombero dell’area dalle attrezzature di perforazione. Al verificarsi degli stati di allerta “giallo” per rischio idrogeologico idraulico ovvero di allerta “arancio” o “rosso” per “rischio idrogeologico idraulico” e/o “temporali forti”, dovrà sospendere le lavorazioni e provvedere alla rimozione delle attrezzature rinunciando fin d’ora ad ogni pretesa di indennizzo per eventuali danni da allagamento.
Al termine delle operazioni di indagine, è onere dell’impresa il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e lo smaltimento di rifiuti, l’eliminazione di ogni residuo di lavorazione e l’indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva e ogni altro onere derivante dall’esecuzione delle indagini.
E’ inoltre a carico della Ditta, e risulta compreso nei costi offerti, quanto segue:
- il trasporto con qualsiasi mezzo dell'attrezzatura, la loro installazione, montaggio, smontaggio, spostamento alla posizione successiva e riposizionamento;
- il perfetto funzionamento delle attrezzature;
- la realizzazione di monografie di dettaglio complete di documentazione fotografica ed eventuali video;
- il trasferimento del personale;
- i materiali necessari;
- il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l’indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli;
- l'individuazione dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, in loco e presso gli enti gestori, e l'indennizzo di eventuali danni derivanti dall'intercettazione degli stessi nello svolgimento delle attività di indagine;
- l'approvvigionamento di acqua, corrente elettrica e quant'altro necessario all'estrazione dei campioni da assoggettare a prove di laboratorio;
- i ripristini;
- trasporto a discarica autorizzate dell'eventuale materiale di risulta;
- adempimenti in materia di sicurezza (Dlgs 81/08);
- oneri e spese inerenti relativi all’occupazione di suolo pubblico.
Al termine delle attività si dovrà consegnare alla Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx sede di Xxxxxxx, Xxx Xxx Xxxxx, 00/X (riferimenti Xxx. Xxxxxxx Xxxxx tel. 0000000000 xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx) duplice copia cartacea delle monografie di dettaglio, corredate della documentazione fotografica a colori delle ispezioni e delle carote ottenute, dell’elenco delle video ispezioni eseguite, dell’identificazione dei punti di indagine e dei campionamenti effettuati, nonché dei certificati in originale e in copia conforme delle prove eseguite; e n.2 copie su supporto digitale comprensive delle video ispezioni effettuate.
La prestazione risulterà pertanto ultimata con la consegna di tutta la documentazione di cui sopra.
Sono a carico dell’affidatario le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.
L’impresa, nello svolgimento delle attività di cui all’art.1, specificate all’art.2, dovrà attenersi a quanto verrà indicato dal Direttore dell’esecuzione.
Sarà in ogni caso necessario, prima dell’effettuazione delle indagini, raccordarsi con il Direttore dell’Esecuzione.
Art. 3 – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione deve essere terminata entro 20 giorni dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 5 giorni dalla stipula del contratto che avviene secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell’affidamento e stipula del contratto.
Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni delle prestazioni.
2. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
3. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione, obblighi di informazione
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. Prima della sottoscrizione del contratto l’esecutore è tenuto a presentare all’Amministrazione l’elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell’appalto.
La Società è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
3. Ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 38/2007 la Società è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della Società, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.
4. La Società ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, nonché di quelli derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle relative modalità di esecuzione delle attività nel rispetto di quanto previsto con il DPCM n.194 del 10 aprile 2020 e ss.mm.ii. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 38 del 18/04/2020 e n. 40 del 22/04/2020 e ss.mm.ii.;
5. La Società ha inoltre l’obbligo di comunicare all’Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Importo stimato
1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 19.500,00 Euro, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di
sicurezza e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. La relativa spesa è a carico della contabilità speciale 6010.
Art. 7 – Gestione digitale del contratto
1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec) o il sistema ap@ci, secondo quanto indicato dalla Società nel Modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.
2. La Società si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di posta elettronica certificata (pec) o il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare, nel caso di indicazione del sistema ap@ci, si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx).
La pec della Regione Toscana è “xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”.
La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. L’importo massimo contrattuale, omnicomprensivo, incluse spese ed oneri di legge, ed escluso IVA, è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
L’importo sarà determinato secondo le seguenti specifiche:
• il prezzo indicato dall’affidatario per la prestazione indicata nel dettaglio economico con il numero 4 sarà interamente corrisposto;
• i prezzi indicati dall’affidatario per le prestazioni di cui al numero 5 e al numero 6 del dettaglio economico verranno corrisposti solo se le medesime prestazioni verranno ordinate, se ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Direttore dell’Esecuzione. Le prestazioni di cui ai numeri 5 e 6 del dettaglio economico potranno pertanto non essere ordinate ed i relativi importi non corrisposti;
• per le prestazioni indicate nel dettaglio economico con il numero 1, 2 e 3 il corrispettivo sarà determinato dal prezzo unitario, indicato nel Dettaglio Economico dall’operatore economico affidatario, moltiplicato per le quantità ordinate dal Direttore dell’Esecuzione ed effettivamente eseguite dall’operatore economico affidatario;
• i suddetti corrispettivi sono da intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le attività descritte nel dettaglio economico e nella presente lettera.
La Stazione appaltante non garantisce l’effettuazione delle prestazioni numero 5 e numero 6 del dettaglio economico nè il raggiungimento dei quantitativi massimi indicati nel dettaglio economico delle prestazioni numero 1,2 e 3.
2. La fattura dovrà essere unica e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell’Amministrazione, di cui al successivo art. 10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 4.
La comunicazione dell’avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 7 , contestualmente al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.
Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’affidatario, di quanto previsto nel presente comma, l’eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potrà essere imputato all’Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
3. La fattura elettronica intestata a “COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO c/o Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Superiore; C.F. 94200620485, contabilità speciale n. 6010, CUU 1E9CWJ”deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del
codice CIG 8284393160 e del codice CUP D17B14000280003. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
4. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.
In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all’Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del X.Xxx. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.
8. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 8284393160 ed il seguente codice CUP D17B14000280003. L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
La stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 9 – Controlli e verifica di conformità
Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L’attività di direzione e controllo del direttore dell’esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).
Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, anche tramie vie brevi, cui l’esecutore è tenuto ad uniformarsi.
Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.
Art. 11 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa della stazione appaltante per il danno arrecato.
Art. 12 - Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8284393160. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7.
Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Regione Toscana.
5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 14.
La Società esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
2. In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
3. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 espressamente previsto nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell’affidamento e stipula del contratto della presente lettera d’invito, l’Amministrazione effettui ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 80, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all’Operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si dà luogo, inoltre, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.
Art. 16 - Recesso
La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni. E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
Art. 17 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiu- dicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e succes- sive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibi- li.
Art. 18 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx tel 055/0000000, il direttore dell’esecuzione è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx tel. 055/0000000, referente per la parte amministrativa è la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx tel. 055/0000000.
Il Dirigente Responsabile del Contratto Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx