ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Organismo di Composizione della Crisi da SovraIndebitamento "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela"
Iscritto al n.203 del Registro Organismo del Ministero della Giustizia PdG del 16/11/2015
Referente: Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Redatto ai sensi della Legge 27 gen. 2012 n.3 – ex D.L. 18 ottobre 2012 n.179 Convertito dalla legge 17 Dic. 2012 n. 221
nell’interesse dei signori: D’Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxx (XX)
e
Portelli Nunziatina Xxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxx (XX)
Legale del Richiedente: Gestore:
Avv. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx x. 000 Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx n.312
93012 Gela (CL) 93012 Gela (CL)
1
xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL DEBITORE PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO 6
Accertamento dei requisiti ex L. 3/2012 8
DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI 10
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI 11
Informazioni di carattere generale 11
Informazioni economico - patrimoniali - inventario 12
INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI 15
Valutazione del merito creditizio 22
Criteri di redazione del piano dei pagamenti 29
FATTIBILITÀ DELL’ACCORDO CON I CREDITORI – ALTERNATIVA LIQUIDATORIA DEI BENI IMMOBILI 40
Atti di disposione effettuati negli ultimi 5 anni 42
Atti dei debitori impugnati dai creditori 42
RICHIESTA DI SOSPENSIONE, IN VIA D’URGENZA, DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISTANTI 44
ATTESTAZIONE FINALE DEL PROFESSIONISTA 46
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Redatto ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i.
La sottoscritta Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, dottore commercialista – revisore legale, con studio in Gela (CL) Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 312, iscritta presso l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Circoscrizione del Tribunale di Gela – con il n. 153, è stata nominata quale gestore della crisi dall’Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale di Gela" (All. 1).
Nell’ambito della richiesta di omologazione, la scrivente in via preliminare
ATTESTA E DICHIARA
• di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in Ente professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
• di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell’Organismo “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”;
• che non sussistono, riguardo alla propria persona, condizioni d’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;
• di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse.
Lo scopo della presente relazione, elaborata alla luce delle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Xxxxx Xxxxxxx Contabili, è di predisporre un “ACCORDO CON I CREDITORI” al fine di ricercare e proporre l’equilibrio finanziario più idoneo alle risorse disponibili ed un rientro graduale, totale o parziale, dei debiti contratti.
La ricerca ha come obiettivo:
1. individuare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, così come descritto dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012;
2. esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
3. resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
4. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
5. indicazioni del giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta;
6. con riferimento ai creditori muniti di privilegio e ipoteca, l’attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisca comunque un pagamento non inferiore a quello realizzabile attraverso la liquidazione del patrimonio in ragione al valore di mercato e/o di realizzo dei beni sui quali insiste la prelazione;
7. attraverso il giudizio di fattibilità della proposta di accordo, come proposto dal professionista, assicurare ai creditori una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile tramite l’alternativa liquidatoria;
8. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitato assicurando comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita;
9. trovare il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando la leva individuale della Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni.
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL DEBITORE PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Tenuto conto di quanto sopra esposto e delle finalità del presente elaborato, la scrivente professionista ha esaminato la seguente documentazione:
• Autocertificazione dello Stato di Famiglia (All. 2);
• Fotocopie carta di identità e codice fiscale (All. 3);
• Copia Estratti conti bancari degli ultimi due anni (All. 4)
• Estratto delle buste paga degli ultimi due anni del signor D’Xxxxxx (All. 5);
• Certificazione unica e/o modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni del Signor D’Xxxxxx (All. 6);
• Relazione di stima dell’immobile oggetto dell’esecuzione immobiliare RG N. 53/2016 (All. 7);
• Contratto di mutuo per acquisto abitazione principale (All. 8);
• Visure Agente della Riscossione - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. di entrambi i debitori (All. 9);
• Informativa CRIF Banca dati nazionale recante l’elenco delle esposizioni debitorie (All. 10);
• Informativa Centrale Rischi Banca d’Italia (All. 11);
• Visure catastali di entrambi i coniugi (All. 12);
• Visure al PRA (All. 13);
• Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria (All. 14);
• Certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale di entrambi i coniugi (All. 15).
Accertamento dei requisiti ex L. 3/2012
Preliminarmente alla redazione dell’Accordo con i creditori dei signori D’Xxxxxx e Xxxxxxxx, lo scrivente ha proceduto ad accertare i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti agli artt. 6 e 7 della Legge n. 3/2012 posseduti dai debitori per accedere alla procedura di sovraindebitamento.
Attraverso l’analisi della documentazione prodotta dai debitori è possibile affermare che il signor D’Xxxxxx non può essere qualificato “consumatore”, (come definito dall’art. 6, comma 2, lett b), ovvero debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta e che si trova in “stato di sovraindebitamento” definito ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. a), quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”) in quanto egli è stato titolare della omonima ditta individuale, corrente in Gela (CL) nella Via Ellade n. 5, Partita IVA n. 01865150856, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta DNG SVT 65A15 D960S, dal 2011 al 2016 (Cfr. Interrogazione Agenzia delle Entrate – All. 31) ed ha contratto debiti nell’ambito della sua attività imprenditoriale.
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della succitata legge i debitori:
• non sono soggetti ad altre procedure concorsuali;
• non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
• non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3/2012 e successive modificazioni;
• hanno fornito documentazione esaustiva che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
COGNOME E NOME: D’XXXXXX XXXXXXXXX LUOGO E DATA DI NASCITA: GELA – 15/01/1965 STATO CIVILE: CONIUGATO
RESIDENZA: GELA – VIA ELLADE N. 5
CODICE FISCALE: DGN SVT 65A15 D960S
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO LA SOCIETÀ “TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L.”
REGIME PATRIMONIALE: COMUNIONE LEGALE DEI BENI
* * *
COGNOME E NOME: PORTELLI NUNZIATINA LUOGO E DATA DI NASCITA: GELA – 16/02/1969 STATO CIVILE: CONIUGATA
RESIDENZA: GELA – VIA ELLADE N. 5
CODICE FISCALE: XXX XXX 00X00 X000X
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: NESSUNA ATTIVITÀ PROFESSIONALE REGIME PATRIMONIALE: COMUNIONE LEGALE DEI BENI
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI
I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere un’accurata relazione sulla situazione passiva patrimoniale e finanziaria, al fine di permettere ai creditori di esprimere consapevolmente il loro diritto di voto sulla convenienza della proposta e all’Organo Giudicante ogni valutazione in ordine alla decisione sull’accoglimento o meno della presente proposta.
Le informazioni acquisite sono di seguito riassunte:
Informazioni di carattere generale
Il Debitore, signor D’Xxxxxx Xxxxxxxxx, svolge attualmente l’attività di autista presso la società “Trasporti Industriali S.r.l.” con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto attiene la situazione lavorativa della moglie, legata in solido al presente accordo, essa ad oggi non svolge alcuna attività professionale.
I debiti esposti nel presente piano sono in parti debiti di natura personale e in parte scaturiti dall’attività individuale del signor D’Angeli che è stato titolare dell’omonima ditta individuale di autotrasporto dal 2011 al 2016. L’attività di autotrasportatore del signor X’Xxxxxx, come quella di altri piccoli artigiani del territorio è stata fortemente influenzata dall’attività del polo industriale della Raffineria di Gela che dopo il boom ecomonico degli anni ’70 - ’80 e dopo aver marciato a regime ridotto per circa un decennio intorno agli anni 2000, tra 2012 e 2013 ha fermato due delle sue tre linee produttive. Nel 2013, con la dismissione definitiva degli impianti di tipo chimico l’attività di raffinazione era l’ultima rimasta attiva nel sito industriale. Questo drastico calo di attività si è inevitabilmente riverberato sull’attività di chi lavorava a supporto degli stessi impianti. Infatti il signor D’Xxxxxx ha visto ridursi drasticamente nell’anno 2014 le
proprie commesse tanto che nel 2016 si è visto costretto a chiudere definitivamente la propria attività.
Informazioni economico - patrimoniali - inventario
Attivo
Dalle indagini effettuate presso i pubblici registri, ed in particolare dalle visure catastali estratte, i coniugi debitori sono proprietari dei seguenti immobili:
Intestatario | Quota di piena proprietà | Provincia | Città | Indirizzo | Foglio catastale | Metri quadri reali | Valore OMI complessivo | Valore Perizia | |
1 | Portelli Nunziatina | 1/1 | Caltanissetta | Gela | Via Ellade n. 5 | 175 | 180 | € 132.300 | € 159.000 |
2 | Portelli Nunziatina | 1/12 | Caltanissetta | Gela | Via Ellade n. 5 | 175 | 161 | € 5.230 | |
3 | Portelli Nunziatina | 1/12 | Caltanissetta | Gela | Via Ellade n. 5 | 175 | € 0 | ||
4 | D'Xxxxxx Xxxxxxxxx | 2/30 | Caltanissetta | Gela | Contrada Feudo Nobile | 206 | 90 | € 1.000 |
Il signor D’Xxxxxx Xxxxxxxxx è altresì titolare di una quota pari a 2/30 di n. 2 terreni agricoli di esiguo valore commerciale; pertanto la scrivente non ha attribuito alcun valore di mercato ai suddetti terreni (Cfr. Visure catastali di entrambi i coniugi – All. 12).
Sull’immobile sito in Via Ellade n. 5, identificato al n. 1 della suesposta tabella, grava ipoteca di primo grado iscritta dalla “ING Bank N.V.”, a garanzia del Mutuo concesso, in data 21/06/2011, giusta atto della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx in Gela, Repertorio n. 16935 (All. 8). Le condizioni contrattuali alla data della stipula erano le seguenti:
• Capitale finanziato: € 70.000,00;
• Durata del piano di ammortamento: 360 rate mensili;
• Scadenza del piano di pagamento delle rate: anno 2041
• Importo rata mensile: € 372,36;
• Tasso di interesse nominale: fisso 4,92%
Importo totale da restituire sulla scorta del tasso fisso iniziale, è pari a Euro 134.050,99 di cui:
▪ € 70.000,00 capitale e
▪ € 64.050,99 per interessi.
Il debito residuo alla data odierna è di € 91.643,32.
Per quanto attiene il patrimonio mobiliare si rileva la presenza:
• di un’autovettura Citroen, data di prima immatricolazione 2003.
La scrivente, considerando l’esiguo valore di mercato del mezzo indicato e valutata la necessità della famiglia di possedere almeno un mezzo di trasporto, non ha ritenuto di comprendere tra l’attivo dei debitori il suddetto bene mobile registrato.
Reddito
Dalla documentazione esaminata la situazione reddituale degli ultimi cinque anni è la seguente:
Anno | Reddito netto | Reddito mensile | Totale | Totale mensile |
2020 | 26.500,00 | 2.208,33 | 26.500,00 | 2.208,33 |
2019 | 17.428,00 | 1.452,33 | 17.428,00 | 1.452,33 |
2018 | 18.597,00 | 1.549,75 | 18.597,00 | 1.549,75 |
2017 | 17.439,00 | 1.453,25 | 17.439,00 | 1.453,25 |
2016 | 4.474,00 | 372,83 | 4.474,00 | 372,83 |
Tutti i dati, dall’anno 2016 all’anno 2020, sono desunti dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro del signor D’Xxxxxx (All. 6).
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.”
È opportuno pertanto verificare la consistenza patrimoniale e reddituale dei debitori e, di contro, l’attuale stato di indebitamento degli stessi, allo scopo di fornire all’Organo Giudicante e ai creditori che devono manifestare il proprio voto alla proposta di accordo, tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.
In ordine ai debiti ad oggi esistenti risulta quindi la consistenza, suddivisa per ciascun creditore, come indicata nel seguente prospetto analitico:
Tipologia | Creditore | Credito | Grado | |
Mutuo Ipotecario | ING BANK N.V. | € | 91.643,32 | Privilegio |
Riscossione Sicilia S.P.A. | € | 128.583,57 | Privilegio | |
---- | Agenzie delle Entrate | € | 2.006,83 | Privilegio |
--- | Comune di Gela | € | 1.645,00 | Privilegio |
--- | SOGERT SPA | € | 280,07 | Privilegio |
MBCredit solutions Spa già Creditech Spa già | ||||
Cofactor Spa Credito ceduto da Compass Spa in data 10/05/2015 Contratto n. 00930189 | € | 1.797,28 | Chirografo | |
Banca IFIS SPA ceduto da Sella personal credit Spa Contratto n. 3100344526 | € | 1.753,28 | Chirografo | |
Finanziamenti | € | 1.753,28 | Chirografo | |
€ | 6.550,01 | Chirografo | ||
Banca IFIS SPA ceduto da Xxxxxxxx XXX SRL | ||||
Contratto n. 1025_2021685619000105959 | ||||
Banca IFIS SPA ceduto da Xxxxxxxx XXX SRL | € | 97,84 | Chirografo | |
Contratto n. 1025_2021685619000105960 | ||||
CRIO SPV II SRL ceduto da IFIS NPL SPA Contratto n. 11971618 | € | 28.781,79 | Chirografo | |
Apertura di credito in c/c | DoValue Spa mandataria di Intesa Sanpaolo Spa | € | 22.863,68 | Chirografo |
--- | Camera di Commercio di CL | € | 85,03 | Chirografo |
Totale esposizione debitoria coniugi sovraindebitati | € | 287.840,98 |
La scrivente, per maggior chiarezza espositiva, nei seguenti prospetti analitici ha distinto la titolarità dei debiti per ciascuno dei coniugi:
A) POSIZIONE D’XXXXXX XXXXXXXXX IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE
Tipologia | Creditore | Credito | Grado | ||
---- | Riscossione Sicilia S.P.A. | € | 126.024,36 | Privilegio | |
---- | Agenzia delle Entrate | € | 2.006,83 | Privilegio | |
---- | Comune di Gela | € | 1.525,00 | Privilegio | |
---- | SOGERT SPA | € | 280,07 | Privilegio | |
MBCredit solutions Spa già Creditech Spa già | |||||
Cofactor Spa Credito ceduto da Compass Spa | € | 1.797,28 | Chirografo | ||
in data 10/05/2015 Contratto n. 00930189 | |||||
Banca IFIS SPA ceduto da Sella personal credit Spa Contratto n. 3100344526 | € | 1.753,28 | Chirografo | ||
Finanziamenti | Banca IFIS SPA ceduto da Sella personal credit Spa Contratto n. 1208718 | € | 1.753,28 | Chirografo | |
Banca IFIS SPA ceduto da Xxxxxxxx XXX SRL Contratto n. 1025_2021685619000105959 | € | 6.550,01 | Chirografo | ||
Banca IFIS SPA ceduto da Xxxxxxxx XXX SRL Contratto n. 1025_2021685619000105960 | € | 97,84 | Chirografo | ||
Apertura di credito in c/c | DoValue Spa mandataria di Intesa Sanpaolo Spa | € | 22.863,68 | Chirografo | |
---- | Camera di Commercio di CL | € | 85,03 | Chirografo | |
TOTALE | € | 164.736,66 |
B) POSIZIONE PORTELLI NUNZIATINA
Tipologia | Creditore | Credito | Grado |
---- | Comune di Gela | € 120,00 | Privilegio |
---- | Riscossione Sicilia S.P.A. | € 2.559,21 | Privilegio |
TOTALE | € 2.679,21 |
C) DEBITO ASSUNTO DA ENTRAMBI I CONIUGI IN SOLIDO
Tipologia | Creditore | Credito | Grado |
Mutuo Ipotecario | ING BANK N.V. | € 91.643,32 | Privilegio |
Finanziamenti | CRIO SPV II SRL ceduto da IFIS NPL SPA Contratto n. 11971618 | € 28.781,79 | Chirografo |
TOTALE | € 120.425,11 |
Ai debiti autocertificati dai debitori e successivamente certificati dai creditori, sono stati aggiunti i debiti che spettano all’Organismo di composizione della crisi relativi ai costi sostenuti per la procedura pari a € 4.000,00.
Sulla scorta della documentazione presentata dai debitori, la scrivente ha trasmesso a tutti i creditori una richiesta di certificazione del proprio credito (Cfr. Richiesta certificazione debitoria ex art. 15, comma 10, L. 3/2012 – All. 16)
La scrivente porta inoltre a conoscenza dell’Organo Giudicante la natura dei crediti sopra elencati:
▪ ING Bank N.V. mutuo ipotecario stipulato dal dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx in Gela, Repertorio n. 16935, in data 21/06/2011 e con scadenza nel
mese di luglio 2041 (All. 8). L’importo del debito residuo alla data odierna è di € 91.643,32. Il creditore, a seguito della richiesta della scrivente, ha precisato il credito aggiornato alla data del 08/04/2020 (Cfr. Nota di precisazione del credito ING Bank NV – All. 30).
▪ Riscossione Sicilia S.P.A., credito pari a € 128.583,57. Tale credito è desunto dai seguenti documenti:
▪Estratto di ruolo del signor D’Xxxxxx Xxxxxxxxx del 22/04/2020 (Cfr. Visura Agente della Riscossione – All. 9) a cui sono state apportate le dovute rettifiche operando lo stralcio dei ruoli, iscritti tra il 2000 ed il 2010, di importi inferiori a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 4 del DL 41/2021 cosiddetto “Decreto Sostegni. L’art. 4, comma 4, del decreto Sostegni ha infatti stabilito l’automatico annullamento dei debiti ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, legge n. 145/2018) qualora si verifichino le seguenti condizioni:
▪ di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
▪ risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
▪ delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
▪Estratto di ruolo della signora Xxxxxxxx Nunziatina del 22/04/2020 (Cfr.
Visura Agente della Riscossione – All. 9);
Gli importi iscritti a ruolo si riferiscono a IVA, IRPEF, Contributi INPS e sanzioni per violazione del codice della strada.
▪ Agenzia delle Entrate, credito pari a € 2.006,83. Tale credito è in parte precisato nella Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria (All. 14) trasmessa a mezzo PEC in data 06.05.2020 ed in parte desunto dall’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta – Ufficio Territoriale dei Gela n. 03250531880, elaborato in data 28/07/2021 e relativo ad un controllo ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/73 sul Modello Redditi Persone Fisiche per l’anno di imposta 2017 (Cfr. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria - All.
14) e Atto emesso dall’Agenzia delle Entrate n. 03250531880 Mod. Redditi Persone Fisiche anno 2017 (All. 17);
▪ Comune di Gela, credito pari a € 1.645,00 come precisato nella nota n. 19666 trasmessa a mezzo PEC in data 16/02/2021 (Cfr. Precisazione credito Comune di Gela – All. 20).
▪ Sogert S.p.A., credito pari a € 280,07, come precisato nella nota trasmessa a mezzo PEC in data 06/04/2020 e relativo a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Cimitile per violazione del codice della strada (Cfr. Precisazione credito Sogert Spa – All. 21);
▪ MB credit solutions, già Creditech S.p.A., già Cofactor S.p.A., credito pari a € 1.797,28, contratto n. C5164152659 – 60000/930189 e relativo al saldo di una carta di credito. Tale credito è stato acquistato da Compass Banca S.p.A., in data 10/03/2015 (Cfr. Precisazione del credito MB Credit Solution – All. 22).
▪ IFIS NPL Servicing S.p.A., già Banca IFIS S.p.A., credito pari a € 1.753,28, relativo al contratto di finanziamento n. 3100344526 e stipulato nell’anno 2011 e ceduto da Sella personal credit Spa in data 02/12/2015, giusta precisazione del Credito
di IFIS NPL Servicing S.p.A. del 05/10/2021 (Cfr. Nota di precisazione del credito IFIS NPL Spa – All. 23);
▪ IFIS NPL Servicing S.p.A., già Banca IFIS S.p.A., credito pari a € 1.753,28, relativo al contratto n. 1208718, relativo al saldo di una carta di credito e ceduto da Sella personal credit Spa in data 02/12/2015, giusta precisazione del Credito di IFIS NPL Servicing S.p.A. del 05/10/2021 (Cfr. Nota di precisazione del credito IFIS NPL Spa – All. 23);
▪ IFIS NPL Servicing S.p.A., già Banca IFIS S.p.A., credito pari a € 6.550,01, relativo al contratto n. 1025_2021685619000105959, giusta precisazione del Credito di IFIS NPL Servicing S.p.A. del 05/10/2021. Tale credito, relativo ad esposizioni debitorie aperte presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., è stato in un primo momento ceduto a Xxxxxxxx XXX SRL che in data 23/12/2019 lo ha a sua volta ceduto a IFIS NPL S.p.A., (Cfr. Nota di precisazione del credito IFIS NPL Spa – All. 23);
▪ IFIS NPL Servicing S.p.A., già Banca IFIS S.p.A., credito pari a € 97,84, relativo al contratto n. 1025_2021685619000105960, giusta precisazione del Credito di IFIS NPL Servicing S.p.A. del 05/10/2021. Tale credito, relativo ad esposizioni debitorie aperte presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., è stato in un primo momento ceduto a Xxxxxxxx XXX SRL che in data 23/12/2019 lo ha a sua volta ceduto a IFIS NPL S.p.A., (Cfr. Nota di precisazione del credito IFIS NPL Spa – All. 23);
▪ CRIO SPV II SRL, credito pari a € 28.781,79, relativo al contratto di finanziamento
n. 11971618, originariamente stipulato, nell’anno 2013, con la Compass Banca S.p.A.. Tale credito è stato in un primo momento ceduto a IFIS NPL S.p.A. che in data 09/04/2020 lo ha a sua volta ceduto a CRIO SPV II SRL (Cfr. Nota di precisazione del credito CRIO SPV II SRL – All. 24);
▪ DoValue Spa mandataria di Intesa Sanpaolo Spa, credito pari a € 22.863,68 relativa a diverse posizioni (conti correnti e apertura di linee di credito) presso l’istituto finanziario, giusta nota precisazione del credito del 20/04/2020 (Cfr. Nota di precisazione del credito Do Value S.p.A. – All. 25);
▪ Camera di Commercio di CL, credito pari a € 85,03, relativo al diritto camerale non versato nell’anno 2016, come desunto dalla nota precisazione del credito del 06/04/2020 (Cfr. Nota di precisazione del credito Camera di Commercio di Caltanissetta – All. 26).
Valutazione del merito creditizio
Ai sensi dell’art. 9 della L. 3/2012, così come modificato dal D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, l’Organismo di Composizione della Crisi è chiamato ad indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. L’art. 124-bis, comma 1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. “Testo Unico Bancario”), dispone infatti che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
Il nuovo art. 9 della L. 3/2012 impone, dunque, all’Organismo di Composizione della Crisi di operare un’attenta valutazione sulla diligenza dell’istituto di credito in occasione della concessione del finanziamento, al fine di comprendere se sussistessero le condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento rappresentasse un’ipotesi prevedibile.
Per tale motivo, la scrivente ha effettuato tale verifica, prendendo in considerazione tutti i debiti scaturenti da contratti di finanziamento stipulati dal debitore. I dati sono riassunti nella seguente tabella:
Creditore | Anno concessione | Reddito medio mensile | Importo rate ante finanziamento | Rata | Importo disponibile dopo rata |
Banca IFIS SPA ceduto da Sella personal credit Spa Contratto n. 3100344526 | 2011 | € 2.200,00 | € - | € 171,00 | € 2.029,00 |
Mutuo ING Bank Spa | 2011 | € 2.200,00 | € 171,00 | € 372,00 | € 1.657,00 |
CRIO SPV II SRL ceduto da IFIS NPL SPA, finanziatore originario Compass Spa Contratto n. 11971618 | 2013 | € 1.435,00 | € 543,00 | € 578,00 | € 314,00 |
Valutare il merito creditizio significa valutare che la rata sia sostenibile per il soggetto richiedente il finanziamento e che l’importo disponibile dopo il pagamento della rata sia sufficiente per far fronte alle esigenze minime della propria famiglia.
La famiglia del signor X’Xxxxxx era composta, fino all’anno 2016 da 5 persone, di cui sono una occupata. Per gli anni 2011-2013, oggetto della presente valutazione, l’importo minimo per il sostentamento di una famiglia di 5 persone era di circa 1.469,00 (Cfr. Calcolo della soglia di povertà assoluta ISTAT anni 2011 – 2013 – All. 27).
Quando i signori D’Xxxxxx Xxxxxxxxx e Portelli Nunziatina hanno contratto il primo finanziamento nel 2011 il loro reddito medio mensile era pari a € 2.200 e la rata mensile, pari a € 171,00 era assolutamente sostenibile in quanto l’importo residuo al netto del pagamento della rata era pari a € 2.029, superiore all’importo minimo di € 1.469,00.
Con la stipula del contratto di mutuo ipotecario con la ING Bank Spa, nell’anno 2011, alla rata di € 171,00 si era aggiunta anche la rata del mutuo, pari a € 372,00. L’importo residuo al netto del pagamento delle due rate era pari a € 1.657,00, ancora una volta superiore all’importo minimo di € 1.469,00.
Con la stipula del contratto di finanziamento con la Compass S.p.A. nell’anno 2013, in considerazione dell’importo medio mensile pari a € 1.435,00, alle rate di € 171,00 e di € 372,00 si era aggiunta una terza rata pari a € 578,00. L’importo residuo al netto del pagamento delle tre rate era pari a € 314,00, decisamente al di sotto dell’importo minimo di € 1.469,00.
Da tale prospetto si può quindi evincere che la Compass S.p.A., all’atto della stipula del contratto di finanziamento n. 11971618, non ha tenuto conto del merito creditizio del soggetto debitore, aggravando ulteriormente la situazione di sovraindebitamento della famiglia D’angeli.
Pertanto, verificato che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato, troverà applicazione il novellato art. 12, comma 3-ter, secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
A fronte di tale sanzione processuale, qualche autore ha parlato di “meritevolezza inversa”, osservando come l’obbligo di verifica del merito creditizio rappresenti un corollario del più ampio onere di diligenza del creditore – finanziatore, posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito.
Del resto, la giurisprudenza aveva già da tempo introdotto, nell’ambito del giudizio di meritevolezza del debitore insolvente, la necessità di valutare anche il comportamento
del finanziatore. In tal senso, ad esempio, il Tribunale Ordinario di Napoli ha omologato un piano del consumatore ritenendo sussistente la meritevolezza del debitore sul presupposto che le banche avevano continuato a finanziarlo in assenza di una qualsivoglia verifica circa il suo merito creditizio (ordinanza del 21.10.2020).
A seguito dell’esposizione dei dati indicanti la situazione di sovraindebitamento dei soggetti debitori, si espone quello che, a parere della scrivente, è il piano dei pagamenti sottoposto al voto dei creditori, che meglio possa tutelare sia le esigenze familiari sia il soddisfacimento dei titolari dei crediti già esposti.
Tale piano si configura, inoltre, come migliore alternativa rispetto alla procedura di liquidazione, in quanto il patrimonio liquidabile dai debitori non sarebbe capiente ai fini del soddisfo totale dei creditori.
Per far fronte al piano, i debitori disporranno di € 544,00 al mese.
A seguire un piano di riparto che prevede il pagamento integrale del credito ipotecario derivante dal contratto di Xxxxx, la falcidia dell’80% dei crediti privilegiati derivanti dai tributi iscritti a ruolo presso l’Agente della Riscossione – Riscossione Sicilia S.p.A e dei crediti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Gela e della Sogert Spa.
Per quanto riguarda i crediti aventi natura chirografaria essi sono stati distinti in due classi:
1) Nella prima classe sono stati inseriti i crediti vantati da MB Credit Solutions, Banca IFIS Spa, Crio SPV II Srl, Do Value Spa nella qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo Spa e dalla Camera di Commercio di Caltanissetta ai quali è stata applicata una falcidia dell’95,04%.
2) Nella seconda classe è stata inserita la parte non soddisfatta per incapienza di attivo dei crediti privilegiati di Riscossione Sicilia S.p.A., dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Gela e si Sogert Spa, degradati al rango di chirografo, ai quali è stata aplicata una falcidia del 95,04%.
A seguire due prospetti dettagliati per ciascun creditore, con specifica della riduzione prevista per ciascuno:
PREDEDUZIONE E PRIVILEGIO
Creditore | Importo originario | % accordata | Importo risultante | Grado credito |
OCC - Competenze proceduta | € 4.000,00 | 100,0000% | € 4.000,00 | Prededuzione |
ING BANK N.V. | € 91.643,32 | 100,0000% | € 91.643,32 | Privilegio |
Riscossione Sicilia S.P.A. | € 128.583,57 | 20,0000% | € 25.716,71 | Privilegio |
Agenzie delle Entrate | € 2.006,83 | 20,0000% | € 401,37 | Privilegio |
Comune di Gela | € 1.645,00 | 20,0000% | € 329,00 | Privilegio |
SOGERT SPA | € 280,07 | 20,0000% | € 56,01 | Privilegio |
€ 228.158,79 | € 122.146,41 |
CHIROGRAFO – CLASSE 1
Creditore | Importo originario | % accordata | Importo risultante | Grado credito |
MBCredit solutions Spa già Creditech Spa già Cofactor Spa Credito ceduto da Compass Spa in data 10/05/2015 Contratto n. 00930189 | € 1.797,28 | 4,9580% | € 89,11 | Chirografo |
Banca IFIS SPA ceduto da Sella personal credit Spa Contratto n. 3100344526 | € 1.753,28 | 4,9580% | € 86,93 | Chirografo |
Banca IFIS SPA ceduto da Sella personal credit Spa Contratto n. 1208718 | € 1.753,28 | 4,9580% | € 86,93 | Chirografo |
Banca IFIS SPA ceduto da Xxxxxxxx XXX SRL Contratto n. 1025_2021685619000105959 | € 6.550,01 | 4,9580% | € 324,75 | Chirografo |
Banca IFIS SPA ceduto da Xxxxxxxx XXX SRL Contratto n. 1025_2021685619000105960 | € 97,84 | 4,9580% | € 4,85 | Chirografo |
CRIO SPV II SRL ceduto da IFIS NPL SPA Contratto n. 11971618 | € 28.781,79 | 4,9580% | € 1.427,00 | Chirografo |
DoValue Spa mandataria di Intesa Sanpaolo Spa | € 22.863,68 | 4,9580% | € 1.133,58 | Chirografo |
Camera di Commercio di CL | € 85,03 | 4,9580% | € 4,22 | Chirografo |
€ 63.682,19 | € 3.157,36 |
CHIROGRAFO – CLASSE 2
Creditore | Importo originario | % accordata | Importo risultante | Grado credito |
Riscossione Sicilia Spa Degradazione a chirografo | € 102.866,86 | 4,9580% | € 5.099,96 | Chirografo |
Agenzia delle Entrate Degradazione a chirografo | € 1.605,46 | 4,9580% | € 79,42 | Chirografo |
Comune di Gela Degradazione a chirografo | € 1.316,00 | 4,9580% | € 65,16 | Chirografo |
Sogert SPA Degradazione a chirografo | € 224,06 | 4,9580% | € 11,08 | Chirografo |
€ 106.012,38 | € 5.255,61 |
Criteri di redazione del piano dei pagamenti
• Compenso Professionista / O.C.C.
In ragione della complessità del presente Piano, il compenso dell’OCC è stato calcolato secondo quanto disposto dal D.M. 25 gennaio 2012, n.30, pubblicato sulla G.U. n.72 del 26 marzo 2012 e in particolare, come meglio specificato dall’art.15-16 comma 5 del
D.M. 24 settembre 2014, n.202, sulla base del valore dei debiti passivi autocertificati dai sovraindebitati ed è pari euro 5.000,00. A tale importo vanno decurtate le seguenti somme:
- Euro 500,00, quale anticipo all’accettazione del preventivo;
- Euro 500,00, somma da pagare entro l’asseverazione del piano.
L’importo iscritto a debito è dunque di € 4.000,00 (Cfr. Preventivo OCC – All. 28).
• Mutuo Ipotecario
Lo scrivente sottolinea come il piano preveda la soddisfazione integrale del creditore privilegiato “ING Bank N.V.” munito di ipoteca sull’immobile, promotrice dell’esecuzione immobiliare n. 53/2016 X.X.Xx., con cui i debitori avevano stipulato il contratto di mutuo nell’anno 2011.
• Riscossione Sicilia S.p.A., Agenzia delle Entrate, Comune di Gela e Sogert Spa
Per quel che concerne le esposizioni debitorie nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., Agenzia delle Entrate, Comune di Gela e Sogert Spa, l’ipotesi di piano prevede una falcidia degli importi dell’80%, nonostante i crediti in oggetto siano di natura privilegiata.
Prendendo le mosse dal dato normativo, l’art. 7, comma 1, L. n.3/2012 afferma che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”
Non pare fuori luogo far presente le significative differenze che intercorrono tra i criteri di valutazione utilizzati comunemente e quelli che invece devono trovare applicazione nei casi di liquidazione. In proposito, è stato rilevato come il riferimento al “ricavato in caso di liquidazione” e “valore di mercato” costituiscono concetti che si pongono in
sostanziale contraddizione, non potendosi predicare l’esistenza di un “mercato delle liquidazioni”. Secondo gli esperti del settore, il criterio di stima da applicarsi non potrà tralasciare l’ambito nel quale viene ad essere ceduto il bene, per cui “il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione”.
Per quanto poi specificamente concerne i cespiti immobiliari, la tesi risulta avvalorata sia dall’“International Valuation Standards Council” (IVSC), ai sensi del quale il prezzo ottenibile in una vendita di liquidazione di un immobile ha un rapporto casuale con il valore di mercato, sia dai Principi di Valutazione Italiani in base ai quali “questo tipo di valutazione non è conforme alla definizione di valore di mercato, quindi gli estimatori debbono includere una stima del valore di mercato e ogni altra appropriata informazione che dimostri quanto differisce dal valore di mercato la valutazione di liquidazione”.
Il diverso criterio di stima che deve caratterizzare il lavoro del perito stimatore nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento ha trovato il sostegno della giurisprudenza di merito, nell’ambito della quale il diverso parametro utilizzato dall’esperto ha riscontrato piena accettazione.
A tal proposito, in un pronunciamento del Tribunale di Napoli (Sentenza del 21/10/2015) è stato esplicitamente condiviso il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione non può che essere subordinata al fine per cui la stima è formulata; pertanto, nel caso di una procedura di sovraindebitamento, ad essere perseguita è la ricerca, non tanto del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, piuttosto quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l’immobile su cui grava l’ipoteca è un fabbricato sito nel Comune di Gela, identificato al catasto dei fabbricati al Foglio 175, Particella 1781, Subalterno 4, Categoria A/2, classe 1, superficie 180 mq, 6,5 vani, in cui la famiglia ha stabilito la propria dimora abituale.
Il valore dell’immobile, così come determinato dalla Perizia Tecnica di Stima prodotta dal geom. Xxxxxxxx Xxxxx ed allegata alla presente relazione al n. 7, è pari a Euro
159.000 (Cfr. Relazione di stima dell’immobile oggetto dell’esecuzione immobiliare RG n.
53/2016 – All. 7).
Per tale esecusione immobiliare è già stata fissata una prima vendita che prevede un’offerta minima di € 119.250,00, pari al 75% del prezzo base stabilito nell’avviso di vendita (Cfr. Avviso di vendita telematica procedura esecutiva n. 53/2016 X.X.Xx – All. 29) che per i motivi sopra esposti, non coinciderà quasi sicuramente con il valore di realizzo e in quanto dovrebbero comunque detrarsi le spese della procedura esecutiva che, per norma, nel piano di riparto devono essere soddisfatte in prededuzione rispetto anche ai creditori privilegiati. La scrivente, sulla base di quanto esposto, ritiene di poter adottare come valore di mercato dell’immobile l’importo fissato nell’avviso di vendita ovvero Euro 119.250,00.
Il signori D’Angeli sono titolari anche di piccole quote di 3 ulteriori immobili. Per tali immobili la valutazione è stata effettuata utilizzando i dati disponibili presso l’OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare, il quale cura la rilevazione e l’elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la pubblicazione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi dell’Agenzia delle Entrate. La banca dati dell’Osservatorio costituisce una rilevante fonte di informazioni relative al mercato immobiliare nazionale. Pertanto, al fine di contemperare gli opposti interessi dei debitori e dei creditori privilegiati, il valore di tali immobili è stato stimato dallo scrivente sulla base dei valori medi relativi ai dati delle quotazioni immobiliari aggiornati
al II semestre dell’anno 2020 (Cfr. Quotazioni immobiliari OMI II semestre 2020 – All. 18), per il Comune di Gela e per la fascia OMI in cui sono ubicati gli immobili oggetto di valutazione, pervenendo ad un valore che si aggira intorno ai 6.230,00 Euro.
La scrivente, per quanto su esposto, ritiene di poter adottare come valore di mercato di tutti gli immobili dei sovraindebitati la somma dei due importi, ovvero Euro 125.480.
Pertanto il creditore ING Bank N.V., titolare del credito privilegiato, con prelazione rispetto al ricavato della eventuale vendita del bene immobile, pari ad Euro 91.643,32, sarà soddisfatto integralmente.
Il credito privilegiato vantato dai creditori Riscossione Sicilia Spa, Agenzia delle Entrate, Comune di Gela e Sogert Spa, sarà falcidiato nella misura del 80%; esso, seppur falcidiato, sarà pagato in rate semestrali per l’intera durata del piano, stabilita in 20 anni.
Sulla possibilità del pagamento rateizzato del debito ipotecario, in un’interpretazione più ampia del dettato normativo di cui al comma 4 dell’art. 8 L. n.3/2012, si sono espressi in senso positivo, in sede di omologazione di Piani del Consumatore ovvero di Accordi di Ristrutturazione, diversi Tribunali. In particolare, il Tribunale di Napoli in sede di omologa di un Piano del Consumatore, esprime parere positivo ritenendo che “il Piano, pur prevedendo la falcidia dei creditori muniti di ipoteca, assicura agli stessi il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione” (Provvedimento Tribunale di Napoli del 21.10.2015).
Dello stesso tenore è il provvedimento emesso in sede di omologa di un Accordo di Ristrutturazione ex L. 3/2012 dal Tribunale di Viterbo del 13/09/2017 che ha previsto la falcidia del 20% di un mutuo ipotecario ed il pagamento dello stesso in n. 240 rate mensili (Provvedimento Tribunale di Viterbo del 13/09/2017).
Anche il Tribunale di Mantova in sede di omologazione di un Piano del Consumatore si è espresso in tal senso: “Il piano presentato dai proponenti come emendato […] prevede: il pagamento rateizzato del debito ipotecario secondo la valorizzazione prevista dal bando concernente l’asta dell’esecuzione immobiliare […] con relativo stralcio della parte di credito non soddisfatta. […] La proposta del piano del consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del credito ipotecario ex art. 7 legge n.3/2012 e la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati nell’arco di 7,5 anni, mediante la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell’attività lavorativa dei debitori […] nell’importo destinabile alla procedura, previa valutazione di quanto occorrente al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia. L’OCC, […] dopo aver ritenuto completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo del piano e, quanto alla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, che in caso di liquidazione i beni prontamente liquidabili siano di modesto valore rispetto alla proposta avanzata, ha attestato la fattibilità del piano del consumatore di cui si discute.” (Provvedimento Tribunale di Mantova del 22/01/2018).
• MB Credit solutions, Banca IFIS S.p.A., Crio SPV II Srl e DoValue Spa
I debiti contratti con le società finanziarie “MB Credit solutions”, “Banca IFIS Spa” e “Crio SPV II Srl”, si riferiscono a contratti di finanziamento di credito al consumo ovvero a debiti sorti a seguito di apertura di linea di credito mediante contratti di carte ricaricabili “revolving” di natura chirografaria. Il piano prevede una percentuale di pagamento pari al 4,96% del debito residuo alla data odierna.
Il debito contratto con la società DoValue Spa che agisce nella qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo Spa, si riferisce ad aperture di linee di credito necessarie alla ditta individuale del signor D’Xxxxxx Xxxxxxxxx. Per la riduzione dei finanziamenti in esame, lo scrivente professionista, come per i debiti erariali iscritti a ruolo, rileva che in assenza di
attivo adeguato e nel caso di eventuale liquidazione dei cespiti immobiliari dei debitori, il valore di realizzo, stante l’attuale quotazione, andrebbe interamente a beneficio del munito di titolo di prelazione.
• Degradazione dei crediti di Comune di Gela – Riscossione Sicilia S.p.A. – Agenzia delle Entrate – Sogert Spa
Stante la necessità di rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, vale a dire il vincolo della graduazione dei crediti, ovvero l’obbligo di pagare i crediti di grado inferiore solo se quelli di grado superiore sono stati integralmente pagati, tranne nel caso di degradazione dei prelatizi incapienti, la scrivente ha degradato al rango di chirografo i crediti privilegiati di “Comune di Gela”, “Riscossione Sicilia S.p.A.”, “Agenzia delle Entrate” e “Sogert Spa” per la parte non soddisfatta in quanto non capiente rispetto all’alternativa liquidatoria. Tali crediti chirografari sono stati soddisfatti con una percentuale pari al 4,96%.
• Durata del Piano
Si è scelto di comporre un piano della durata di 20 anni (Gennaio 2022 – Dicembre 2041) e tale scelta è stata determinata analizzando tre fattori:
1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del committente principale/datore di lavoro);
2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
3) Le aspettative di vita dei debitori.
• Reddito / attivo disponibile per la realizzazione del piano
A seguire, lo scrivente presenta un prospetto riassuntivo delle spese minime necessarie al sostentamento del nucleo famigliare, dichiarate dai debitori:
Spese mensili | ||
€ | 700,00 | Alimenti e spese per la casa |
€ | 200,00 | Vestiario |
€ | 334,00 | Utenze |
€ | 280,00 | Spese auto (carburante, assicurazioni, ecc) |
€ | 150,00 | Spese mediche |
€ | 1.664,00 | Totale |
Lo scrivente evidenzia come tale spesa mensile sia di poco superiore alla soglia media di povertà rilevata dalle indagini ISTAT per nuclei familiari delle stesse dimensioni (4 componenti) residenti nel mezzogiorno d’Italia, statisticamente determinata in € 1.343,01 (Cfr. Calcolo della soglia di povertà assoluta ISTAT 2020 – All. 19). Tuttavia, al livello minimo di povertà occorre necessariamente apportare le opportune rettifiche per assicurare una esistenza dignitosa in relazione alla situazione economico – sociale in cui vive la famiglia dei debitori e alla odierna composizione (Cfr. Autocertificazione dello Stato di famiglia – All. 2):
• X’Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Gela (CL) il 15.01.1965 – capofamiglia;
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Gela (CL) il 16.02.1969 – moglie;
• X’Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Gela (CL) il 09/02/1996 – figlio;
• X’Xxxxxx Xxxxx, nata a Gela (CL) il 31/08/1998 – figlia.
Tenuto conto che l’attuale introito mensile derivante dallo stipendio mensile del signor D’Xxxxxx Xxxxxxxxx e quello prevedibile nel periodo di esecuzione del piano è pari a € 2.208,00 e delle esigenze familiari come sopra quantificate in € 1.664,00, la somma disponibile mensile sarebbe pari a € 544,00, che verrà mensilmente trattenuta dal datore di lavoro e versata sul conto corrente vincolato al gestore della crisi, dal quale si preleveranno le somme necessarie per i pagamenti previsti nel piano.
In ordine all’esecuzione del presente accordo, considerata la necessità di non appesantire i costi relativi alle commissioni bancarie, lo scrivente provvederà ad effettuare dei pagamenti periodici, ritenendo più economico il pagamento semestrale delle quote mensili accantonate.
Inoltre, i debitori, per far fronte alle spese di gestione del suddetto conto corrente, provvederanno a versare una quota annua anticipata di € 100.
Prevedendo che l’accantonamento delle somme avverrà già dal mese di gennaio 2022, i pagamenti avverranno come dal programma che segue:
N. mensilità | Scadenze | OCC | ING Bank Spa | Riscossione Sicilia Spa | Agenzia delle Entrate | Comune di Gela | Sogert Spa | MBCred it solution s | Banca IFIS Spa | CRIO SPV II SRL | DoValue Spa | CCIAA di CL | TOTALE |
6 | 20/07/2022 | € 3.264,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2023 | € 736,00 | € 1.827,55 | € 614,55 | € 9,59 | € 7,86 | € 1,34 | € 1,78 | € 10,04 | € 28,46 | € 22,61 | € 4,22 | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2023 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2024 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2024 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2025 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2025 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2026 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2026 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2027 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2027 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2028 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2028 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2029 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2029 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2030 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2030 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2031 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2031 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2032 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2032 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2033 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2033 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2034 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2034 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2035 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2035 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2036 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2036 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2037 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2037 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2038 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2038 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2039 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2039 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2040 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2040 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2041 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/07/2041 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
6 | 20/01/2042 | € - | € 2.363,57 | € 794,80 | € 12,40 | € 10,17 | € 1,73 | € 2,30 | € 12,99 | € 36,80 | € 29,24 | € - | € 3.264,00 |
240 | € 4.000,00 | € 91.643,32 | € 30.816,85 | € 480,96 | € 394,25 | € 67,19 | € 89,11 | € 503,52 | € 1.427,00 | € 1.133,58 | € 4,22 | € 130.560,00 |
FATTIBILITÀ DELL’ACCORDO CON I CREDITORI – ALTERNATIVA LIQUIDATORIA DEI BENI IMMOBILI
Ai sensi del combinato disposto dall’art.9, comma 2, e dell’art.15, comma 6, della legge n.3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità dell’Accordo e pertanto, al fine di fornire una rappresentazione chiara e sintetica del piano proposto, nella presente sezione rileva quanto segue.
I signori D’Xxxxxx e Xxxxxxxx, a garanzia del presente Accordo con i creditori propongono un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio percepito dal signor D’Xxxxxx, in virtù del contratto di lavoro subordinato con la società “Trasporti Industriali S.r.l.”.
L’alternativa della liquidazione del patrimonio, a parere della scrivente, sarebbe una soluzione meno appropriata al fine che il presente strumento di risoluzione della crisi intende perseguire, ovvero il soddisfacimento dei creditori e una esistenza dignitosa dei debitori.
Espungendo dalla consistenza patrimoniale l’unica autovettura di proprietà, utilizzata per le necessità quotidiane della famiglia, il valore dei beni immobili di proprietà dei debitori è pari a € 125.480,00, a fronte di una massa debitoria pari a oltre 290.000,00 Euro.
Il reddito mensile della famiglia D’Angeli è costituito in misura maggiore dai redditi derivanti dalla attività di autista del capo famiglia. I figli, facenti ancora parte del nucleo familiare, svolgono piccoli lavori saltuari. In caso di liquidazione dell’immobile, adibito ad abitazione principale, la famiglia sarebbe costretta a prendere in affitto un appartamento da adibire ad uso abitazione dovendo quindi sostenere ulteriori spese mensili stimabili in 600,00-800,00 euro.
Pertanto l’alternativa liquidatoria non consentirebbe il soddisfo totale dei creditori e neppure un dignitoso tenore di vita ai debitori.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del patrimonio, si può ragionevolmente concludere che l’Accordo proposto è sostenibile e fattibile.
Oltre l’esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Gela per il mutuo ipotecario già in precedenza descritto, dall’esame delle certificazioni rilasciate dagli organi di vigilanza del settore finanziario (Cfr. Informativa CRIF e Informativa Centrale Rischi Banca d’Italia – All. 10 e All. 11) si rileva che il signor D’Angeli ha subito una sanzione amministrativa con iscrizione presso la centrale di allarme interbancaria in data 17/04/2019 con fine iscrizione in data 01/03/2022 ai sensi dell’art. 1, comma 1. Legge 386 del 1990.
Atti di disposione effettuati negli ultimi 5 anni
Si rileva che nell’ultimo quinquennio nessun atto di disposizione è stato effettuato dai debitori.
Atti dei debitori impugnati dai creditori
A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall’analisi della documentazione elencata messa a disposizione dal debitore, la sottoscritta professionista non ha rilevato l’esistenza di eventuali atti del debitori impugnati dai creditori.
Per quanto sopra esposto, la scrivente professionista, ritenendo di aver opportunamente esaminato la documentazione prodotta dai debitori e acquisita attraverso le banche dati a disposizione (visure catastali e risultanze dei pubblici registri), esprime giudizio positivo all’approvazione dell’accordo, come sopra formulato e resta in attesa del provvedimento che verrà emanato dal Signor Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 10, comma 1, per l’esecuzione dei prescritti adempimenti.
Nelle sezioni che precedono, la scrivente ha già precisato che pende nei confronti dei signori D’Xxxxxx e Xxxxxxxx un procedimento di esecuzione forzata avviato dalla “ING Bank N.V.”, in particolare, il procedimento esecutivo immobiliare N. 53/2016 X.X.Xx pendente presso il Tribunale di Gela, Sezione Civile – Esecuzioni immobiliari, G.E. dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
A seguito dell’emergenza mondiale causata dalla pandemia da COVID – 19, il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, noto come “Decreto Cura Italia”, all’art. 54-ter che ha previsto: “[…] in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare […] che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.”I pignoramenti immobiliari sono perciò sospesi fino al 24 ottobre 2020 per tutte le procedure esecutive pendenti o da eseguire sull’abitazione principale del debitore, senza escludere alcuna tipologia di creditore (soggetti privati, banche o pubblica amministrazione).”, pertanto tutte le procedure esecutive immobiliare, aventi per oggetto la prima casa, sono state sospese. Tale sospensione è stata prorogata fino al 31.12.2020 dal D.L. n.137 del 28.10.2020, e, successivamente il Decreto Legge n.183/2020 (cosiddetto “milleproroghe”) all’art. 13, comma 14 ha disposto la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
È stata fissata dal professionista delegato alla vendita, Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx, la prima asta per il giorno 17/11/2021 (Cfr. Avviso di vendita telematica – All. 29).
È chiaro ed evidente che la prosecuzione di tale procedimento immobiliare avente ad oggetto il principale immobile degli istanti, potrebbe irrimediabilmente vanificare l’avvio della presente procedura.
Per le ragioni esposte, la scrivente ritene sussistano ragioni di eccezionale urgenza affinché il Giudice Delegato alla procedura provveda alla emissione del decreto di cui all’art. 10, comma 1, L. 3/2012 nel minor tempo possibile; ovvero, in subordine, ad assumere comunque (stante la sua competenza ai sensi dell’art. 669-quater c.p.c.), e precedentemente alla emissione di detto decreto, un provvedimento cautelare atipico, anche se del caso ai sensi dell’art. 700 e dell’art. 669-sexies co. 2 c.p.c., dunque inaudita altera parte, sospensivo delle procedure esecutive pendenti (anticipando gli effetti derivanti dal citato decreto di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) L. n. 3/2012), i cui presupposti, sia in un punto di fumus boni iuris sia in punto di periculum in mora (oltre che, all’evidenza, in termini di attualità dell’interesse), sussistono indubitabilmente, come risulta dalla narrazione che precede.
ATTESTAZIONE FINALE DEL PROFESSIONISTA
Alla luce di quanto sopra esposto e accertato, la sottoscritta Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, gestore nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi,
VISTA la domanda presentata dai signori D’Xxxxxx Xxxxxxxxx e Portelli Nunziatina per la composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;
VERIFICATI i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura in esame;
VERIFICATE la completezza, la veridicità e l’attendibilità dei dati contenuti nell’Accordo e nei documenti allegati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1, L. 3/2012
ATTESTA
che la proposta di Accordo con i creditori, prevedendo la falcidia anche dei crediti muniti di privilegio, assicura a tutti i creditori il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 3/2012, attesta altresì la fattibilità della proposta di Accordo che, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.
Tanto era dovere della scrivente rassegnare in ottemperanza all’incarico ricevuto, rimettendo ogni ulteriore valutazione al Signor Giudice per eventuali integrazioni e/o modifiche che riterrà opportune.
Si richiede che col decreto di fissazione dell’udienza il Tribunale adito voglia disporre, così come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c) L. 3/2012, che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio”.
Gela, 25/10/2021
Con osservanza
Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
"I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela"
Il Gestore della Crisi
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell’Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" Legge 27 gennaio 2012 n. 3 - D.A. 24 settembre 2014 n. 202.
Il Sottoscritto Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nella qualità di Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi denominato “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, iscritto al n. 203 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
DICHIARA
Che L’Organismo di Composizione della Crisi denominato “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela” non si trova in conflitto d’interessi con la procedura.
Gela, 25/10/2021
Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
"I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela"
Il Referente
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
▪ All. 1 – Provvedimento di nomina Gestore della Crisi dall’OCC “I Diritti del Debitore – Segretariato Sociale Gela”
▪ All. 2 – Autocertificazione dello Stato di Famiglia;
▪ All. 3 – Fotocopie carta di identità e codice fiscale;
▪ All. 4 – Copia Estratti conti bancari degli ultimi due anni;
▪ All. 5 – Estratto delle buste paga degli ultimi due anni del signor X’Xxxxxx;
▪ All. 6 – Certificazione unica e/o modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni del Signor D’Xxxxxx;
▪ All. 7 – Relazione di stima dell’immobile oggetto dell’esecuzione immobiliare RG N. 53/2016;
▪ All. 8 – Contratto di mutuo per acquisto abitazione principale;
▪ All. 9 – Visure Agente della Riscossione - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. di entrambi i debitori;
▪ All. 10 – Informativa CRIF Banca dati nazionale recante l’elenco delle esposizioni debitorie;
▪ All. 11 – Informativa Centrale Rischi Banca d’Italia;
▪ All. 12 – Visure catastali di entrambi i coniugi;
▪ All. 13 – Visure beni mobili richieste al PRA;
▪ All. 14 – Certificato dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria;
▪ All. 15 – Certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale di entrambi i coniugi;
▪ All. 16 – Richieste certificazioni debitorie ex art. 15, comma 10, L. 27 gennaio 2012, n.3, inviate dal Gestore a mezzo Posta Elettronica Certificata;
▪ All. 17 – Atto emesso dall’Agenzia delle Entrate n. 03250531880 Mod. Redditi Persone Fisiche anno 2017;
▪ All. 18 – Interrogazioni effettuate presso la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari OMI;
▪ All. 19 – Calcolo soglia di poverta ISTAT anno 2020;
▪ All. 20 – Nota di precisazione del credito Comune di Gela;
▪ All. 21 – Nota di precisazione del credito Sogert Spa;
▪ All. 22 – Nota di precisazione del credito MB Credit Solution;
▪ All. 23 – Nota di precisazione del credito Banca IFIS Spa;
▪ All. 24 – Nota di precisazione del credito Crio SPV II Srl;
▪ All. 25 – Nota di precisazione del credito Do Value Spa;
▪ All. 26 – Nota di precisazione del credito CCIAA di Caltanissetta;
▪ All. 27 – Calcolo soglia di poverta ISTAT anni 2011 – 2013;
▪ All. 28 – Preventivo OCC;
▪ All. 29 – Avviso di vendita telematica;
▪ All. 30 – Nota di precisazione del credito ING Bank NV;
▪ All. 31 – Interrogazione Agenzia delle Entrate.