INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto Regioni ed Autonomie locali Personale non dirigente
1
6
8
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
8
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 8
10
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 10
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente 11
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo 13
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale 14
Relazioni sindacali delle unioni di comuni 17
Relazioni sindacali – Sistema di classificazione 17
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI 19
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 19
Composizione delle delegazioni 20
CAPO III DIRITTTI E PREROGATIVE SINDACALI 20
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali 21
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale 22
CAPO IV PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA’ 24
Comitato per le pari opportunità 24
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 24
Interpretazione autentica dei contratti collettivi 24
TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
26
CAPO I OBIETTIVI E CLASSIFICAZIONE 26
Il sistema di classificazione del personale 26
Norme di inquadramento economico 28
Progressione economica all’interno della categoria 28
Finanziamento delle progressioni orizzontali 29
Integrazione delle posizioni economiche 30
Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria 30
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali …omissis
Area delle posizioni organizzative 31
Valorizzazione delle alte professionalità 32
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 33
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 34
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative 35
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche 35
Posizioni organizzative apicali 36
Personale incaricato di posizioni organizzative 37
ALLEGATO A (CCNL 31.3.1999) DECLARATORIE 37
Sviluppo delle attività formative 42
Conferma di discipline precedenti 42
CAPO II DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE 43
Gestione delle risorse umane 43
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione 45
CAPO III DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE 47
Prestazioni assistenziali e previdenziali 48
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero 48
CAPO IV PERSONALE DELLE SCUOLE 49
Personale docente delle scuole materne 49
Personale educativo degli asili nido 51
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali 53
Xxxxxxx addetti al sostegno operanti nelle scuole statali 54
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti locali 55
Disposizione per il personale della scuola 56
Indennità per il personale educativo e docente scolastico 56
Personale docente dei centri di formazione professionale 56
TITOLO IV IL RAPPORTO DI LAVORO
57
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 57
Il contratto individuale di lavoro 57
Ricostituzione del rapporto di lavoro 60
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali 64
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale 65
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo 68
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 69
CAPO IV DICIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO 70
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito 71
Inquadramento retributivo del personale trasferito 71
Disciplina contrattuale nella fase transitoria 73
CAPO V INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 74
Compensi per ferie non godute 75
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 80
TABELLA "A" allegata al CCNL 13.5.1996 ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI 81
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 85
Congedi per eventi e cause particolari 89
Aspettativa per motivi personali 90
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 90
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 90
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario 93
CAPO VI FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO 94
Disciplina sperimentale del telelavoro 94
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 96
Contratto di formazione e lavoro 96
Rapporto di lavoro a tempo parziale 99
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 102
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
..........................................................................................................................103
CAPO VII ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 108
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 108
CAPO VIII DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 110
Sanzioni e procedure disciplinari 112
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 119
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 121
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 121
CAPO IX CODICI DI CONDOTTA 123
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 123
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 129
Codice tipo Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 129
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 133
CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE 133
Effetti dei nuovi stipendi 135
Struttura della busta paga 142
CAPO II RISORSE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 143
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali 144
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale 145
Straordinario per calamità naturali 146
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 146
Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 149
Disciplina delle “risorse decentrate” 150
Incrementi delle risorse decentrate 151
Istituzione e disciplina della indennità di comparto 155
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
..........................................................................................................................156
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura 160
CAPO III INDENNITA’ E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 161
Norma transitoria - Disposizioni per il personale delle categorie A e B 163
Incarico di vice-segretario 165
Personale distaccato alle associazioni degli enti 165
Trattenute per scioperi brevi 166
Personale addetto alle case da gioco 167
Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia 167
Conferma discipline precedenti 168
CAPO IV TRASFERTA E TRASFERIMENTO 168
Trattamento di trasferimento 171
CAPO V TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA ED ASSICURATIVI 172
Trattamento di fine rapporto di lavoro 173
Attività sociali, culturali e ricreative 174
Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale 174
Disposizioni in materia di buoni pasto 176
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL - quadriennio normativo 1994 – 1997 e biennio economico 1994 – 1995 - sottoscritto il 6.7.1995; CCNL - integrativo del CCNL del 6.7.1995 - sottoscritto il 13.5.1996; CCNL - biennio economico 1996-1997 - sottoscritto il 16.7.1996; CCNL - quadriennio normativo – Revisione del sistema di classificazione professionale - sottoscritto il 31.3.1999; CCNL - quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 – 1999 - sottoscritto il 1.4.1999; CCNL - successivo a quello dell’1.4.1999 - sottoscritto il 14.9.2000; CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 5.10.2001; CCNL - quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 22.1.2004; CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 9.5.2006; CCNL - quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006- 2007- sottoscritto il 11.4.2008; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 31.7.2009. Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie locali stipulato in data 19.9.2002.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1 I commi 1, 2 e 3 sono stati disapplicati dall’art. 1 del CCNL 31.7.2009
2 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia dell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del22.1.2009 e della specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché di quelle del D.Lgs. n. 150/2009: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette”. Attualmente l’istituto trova la sua regolamentazione nell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008. In materia si rinvia alle specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , consultabili sul relativo sito istituzionale, nella sezione RGS - Ragioneria Generale dello Stato, Attività istituzionali, Ordinamenti e costi del lavoro pubblico, Indennità di vacanza contrattuale. L’art.9, comma 17, della legge n.122/2010, nello stabilire il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, espressamente prevede: “E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.”.
3 Comma disapplicato, v. nota n. 2: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo, ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale”.
4 Comma disapplicato, v. nota n. 2: “Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di
rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993”.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Obiettivi e strumenti
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 65; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.19956;
d) concertazione ed informazione.
5 CCNL 6.7.1995, come modificati dagli artt. 4 e 5 CCNL 22.1.2004: Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, pag.13 e pag.14.
6 Disciplina modificata e sostituita da quella dell’art. 9 CCNL 22.1.2004; Cfr. Interpretazione autentica dei contratti collettivi, pag.24.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente7
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 158 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.179.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 1510, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 1711;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a)12;
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g)13;
7 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso tenere conto delle previsioni degli artt. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
8 CCNL 1.4.1999; Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
9 CCNL 1.4.1999; Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
10 CCNL 1.4.1999; Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.146.
11 CCNL 1.4.1999; Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.156.
12 CCNL 1.4.1999; Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.156.
13 CCNL 1.4.1999; Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR
19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 12514;
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.2215;
m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.199917.
4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art.3, comma 118, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art.1619. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate20.
14 La legge n. 125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, X.Xxx. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D.Lgs. n. 198/2006.
15 CCNL 1.4.1999; Cfr. Riduzione di orario, pag. 62.
16 art. 33, comma 6, D.Lgs.n.165/2001; il testo originario di tale articolo è stato profondamente modificato dall’art.16 della legge n.183/2011. In materia sono intervenute poi le disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
17 Cfr. Relazioni sindacali - Sistema di classificazione, pag.17.
18 CCNL 1.4.1999; Cfr. Obiettivi e strumenti, pag. 10.
19 CCNL 1.4.1999; Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; il riferimento all’art.16 non è più attuale stante la disapplicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale per effetto di quanto disposto dall’art. 5 CCNL 5.10.2001. Anche tale ultimo articolo è successivamente venuto meno a seguito della specifica disapplicazione operata dall’art. 32, comma 10, CCNL 22.1.2004, pag.146.
20 In materia, occorre tenere conto anche delle previsioni dell’art.40, comma 3 - quinquies, del D.Lgs.n.165/2001, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art.54, comma 1, del D.Lgs.n.150/2009.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo21
(art. 5 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.4 CCNL 22.1.2004)
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 222, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 28623. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
21 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.55 del D.Lgs.n.150/2009.
22 CCNL 1.4.1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 20.
23 L’art.2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 è stato parzialmente abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 29, X.Xxx. 30 giugno 2011, n. 123. Tuttavia la dizione “servizi di controllo interno” deve tuttora intendersi riferita alle strutture degli enti cui sono affidate le funzioni del controllo di gestione, in attuazione dei principi, di cui al Titolo II del D.Lgs.n.150/2009, come autonomamente recepiti negli ordinamenti degli enti.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
(art. 6 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 5 CCNL 22.1.2004)
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art. 525;
a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
24 L’obbligo di trasmissione all’ARAN del testo del contratto integrativo, con l’allegata relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa, è sancito anche dall’art.40-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001, con la previsione anche di una specifica sanzione (art.40-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165/2001) per il caso di suo inadempimento.
25 CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 4 CCNL 22.1.2004; Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi, pag. 13.
d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
1. L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 227, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
4. Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/9429 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/9330.
26 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
27 CCNL 1.4.1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag.20.
28 Tale disciplina contrattuale è stata dapprima modificata dall’art.14, comma 3, del CCNQ 18.12.2002 e poi disapplicata per effetto dell’art.14 CCNQ 11.6.2007.
29 Il riferimento attualmente deve essere inteso agli artt.47 e 50 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
30 In materia occorre tenere conto delle disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a), del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
(art. 8 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.6 CCNL 22.1.2004)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 232, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.733, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.199934 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna.
31 La determinazione delle materie oggetto di concertazione operata dalla contrattazione collettiva nazionale deve in ogni caso tenere conto delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs.n.150/2009 nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
32 CCNL 1.4.1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 20.
33 CCNL 1.4.1999; Cfr. Informazione, pag.15.
34 Cfr. Relazioni sindacali – Sistema di classificazione, pag.17
Relazioni sindacali delle unioni di comuni
1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL35. Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Relazioni sindacali – Sistema di classificazione36
1. …… omissis37, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.199538, sono integrate dalle seguenti:
● completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 239;
2. …….omissis40, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie41:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche42;
35 Cfr. Obiettivi e strumenti, pag.10.
36 Si tratta delle relazioni sindacali concernenti il sistema di classificazione.
37 Indicazioni non richiamate perché di carattere transitorio.
38 Il riferimento attualmente deve essere inteso all’art. 4 CCNL 1.4.1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, pag. 11.
39 CCNL 31.3.1999; Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag. 28.
40 Indicazioni non richiamate perché di carattere transitorio.
41 V. nota n. 31.
42 Per effetto dell’art. 24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la progressione tra le
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
……. omissis43.
Monitoraggio e verifiche
categorie può realizzarsi solo attraverso lo strumento del concorso pubblico con riserva a favore del personale interno (non superiore al 50% dei posti messi a concorso). Tale disciplina comporta la necessità del possesso da parte di questo personale dei medesimi titoli di studio richiesti per l’assunzione dall’esterno.
43 La disciplina di questo periodo deve ritenersi disapplicata per effetto delle specifiche previsioni in materia di procedure della concertazione contenute nell’art.8 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.6 CCNL 22.1.2004.
44 Il periodo “ I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell’art.9 del CCNL del 6.7.1995 svolgono i compiti previsti dal presente comma” non è richiamato in quanto deve ritenersi disapplicato; x. xxxx x. 00.
I SOGGETTI SINDACALI
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 645, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
DIRITTTI E PREROGATIVE SINDACALI
Contributi sindacali
(art. 12 bis CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 2 CCNL 13.5.1996)
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
45 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.5 CCNL 22.1.2004; Cfr. Contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale, pag. 14.
Diritto di assemblea
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
46 Il riferimento deve essere attualmente inteso all’art. 10, comma 2, lett. c) CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
(art. 47 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 39 CCNL 22.1.2004)
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c)47, ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione ….. omissis48 e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.199949 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
47 CCNL 14.9.2000; attualmente il riferimento è all’art.10, comma 2, lett. c), CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
48 L’indicazione “della progressione verticale” viene omesso per effetto del venir meno dell’istituto della Progressione verticale nel sistema di classificazione a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dell’art.24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009; V. nota 42.
49 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.156.
2. Ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998 compete oltre al trattamento dell’art. 47, comma 1, del CCNL del 14.9.200051, anche la indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 eventualmente in godimento52.
50 La disciplina di questo comma è riportata nella specifica sezione della Raccolta; Cfr. Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale, pag.174.
51 Cfr. supra, Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale – art.47. CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art.39 CCNL 22.1.2004, pag. 22.
52 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA’
Comitato per le pari opportunità
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
(art. 8 del CCNL del 22.1.2004) Omissis54
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
3. L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
53 La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari Opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
54 La disciplina contrattuale relativa al Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
6 del CCNL dell’1.4.199955, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6 omissis56.
Clausole di raffreddamento
55 Il riferimento deve essere inteso al testo delle clausole contrattuali risultanti dalle modifiche apportate dagli artt. 4 e 5, CCNL 22.11.2004; Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, pag. 13 e Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, pag. 14.
56 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “E’ disapplicata la disciplina dell’art.13 CCNL 6.7.1995”.
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
OBIETTIVI E CLASSIFICAZIONE
Obiettivi
1. Il presente contratto57 persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Il sistema di classificazione del personale
2. Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 199858, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
57 CCNL 31.3.1999; il riferimento deve essere ora inteso al presente CAPO.
58 Il riferimento deve essere inteso all’art.52 del D.Lgs.n.165/2001.
7. Nell’allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 1360.
Trattamento economico
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B61 Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 762, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.
2. La progressione economica all’interno della categoria secondo la disciplina dell’art.
563 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B64.
59 V. nota n.58.
60 CCNL 31.3.1999; Cfr. Trattamento economico, pag.27.
61 CCNL 31.3.1999; attualmente, il riferimento deve essere inteso alla Tabella B allegata al CCNL 31.7.2009.
62 CCNL 31.3.1999; Cfr. Il sistema di classificazione del personale, pag.26.
63 CCNL 31.3.1999; Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.28.
64 V. nota n. 61.
Norme di inquadramento economico
2 omissis65.
Progressione economica all’interno della categoria
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 1366.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 367 e nel rispetto dei seguenti criteri:
65 Questo comma, come sostituito dall’art.9 del CCNL del 9.5.2006, deve ritenersi definitivamente disapplicato per effetto del venir meno dell’istituto della Progressione verticale nel sistema di classificazione a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dell’art.24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009; V. nota 42.
66 CCNL 31.3.1999; Cfr. Sistema di classificazione, Trattamento economico, pag.27.
67 CCNL 31.3.1999; il riferimento deve essere inteso all’art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 1.4.1999, pag. 153.
3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
Finanziamento delle progressioni orizzontali
1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.199968, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 269.
3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma 270, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
5 omissis71.
68 Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.28.
69 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.150.
70 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.150.
71 Comma non richiamato perché di natura transitoria: “E’ disapplicata la disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999”.
Integrazione delle posizioni economiche
1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL72.
2 I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell’art. 5, comma 2, lett. a)73, per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .
3. Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all’art. 31 comma 274.
Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria
1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell’art.5 del CCNL del 31.3.199975, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
72 CCNL 22.1.2004; attualmente, il riferimento deve essere inteso alla Tabella C allegata al CCNL 31.7.2009, pag. 135.
73 CCNL 31.3.1999; Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.28.
74 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.150.
75 Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.28.
76 CCNL 11.4.2008.
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali …xxxxxxx00
1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni ….. omissis78 per le progressioni orizzontali ….. omissis79 previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
Area delle posizioni organizzative80
77 L’indicazione “e verticali” non viene richiamata in quanto deve ritenersi definitivamente superata per effetto del venir meno dell’istituto della Progressione verticale nel sistema di classificazione a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dell’art.24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009; V. nota 42.
78 “sia”.
79 Per il mancato richiamo dell’indicazione “che per le progressioni verticali”, v. nota 77.
80 In materia occorre tenere conto anche delle prescrizioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2009.
Rilevano anche le indicazioni contenute nella circolare esplicativa n. 11/2010 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le quali la specifica incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (impossibilità di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici ed organizzazioni sindacali) trova applicazione anche in ordine al conferimento di incarichi di posizioni organizzative.
2. Tali posizioni, …… omissis81, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.
Valorizzazione delle alte professionalità
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.199982 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL83.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente.
81 Inciso da ritenersi superato per effetto della disapplicazione della disciplina dell’art.37, comma 4, CCNL 6.7.1995 ad opera dell’art.17, comma 3, CCNL 1.4.1999: “che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995”.
82 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31.
83 Cfr. Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 33; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag.34; Disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 35.
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 784, integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 385. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da
84 CCNL 22.1.2004; Incrementi delle risorse decentrate, pag. 151.
85 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 1086 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6 omissis87.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 888 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.00089 ad un massimo di L. 25.000.00090 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
86 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
87 Comma non richiamato perché di natura transitoria: “La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione”.
88 CCNL del 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag.31.
89 Ndr. € 5.164,57.
90 Ndr. € 12.911,42.
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative
(art. 20 CCNL 1.4.1999, come integrato dall’art.35 CCNL 14.9.2000)
1. La disciplina dell’art. 18 della legge 109/199491 e dell’art. 69, comma 2, del DPR 268/198792, trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 31.3.1999.
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 1093 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione di posizione può variare da un minimo di 6.000.00094 ad un massimo di 15.000.00095 comunque nei limiti delle risorse del fondo previsto dall’art. 17, comma 2 lett. c)96.
3. L’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo97, continua a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell’incarico, nei confronti del personale dell’area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.199998.
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
1.I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/199899 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli
91 Ora il riferimento deve essere inteso all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006.
92 Ora il riferimento deve essere inteso all’art 27 del CCNL 14.9.2000.
93 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31; Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 33; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
94 Ndr. € 3098,74.
95 Ndr. € 7746,85.
96 CCNL 1.4.1999; Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
97 CCNL 6.7.1995; Cfr. Indennità, pag. 161.
98 Cfr. Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31; Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 33; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34; Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 35.
99 ora art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.
artt. 8 e ss.100 esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10101.
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss.102 ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000103 ad un massimo di L. 15.000.000104 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss.105, in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.
Posizioni organizzative apicali
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999106.
100 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31.
101 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
102 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31.
103 Ndr. € 3098,74.
104 Ndr. € 7746,85.
105 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31.
106 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31.
Personale incaricato di posizioni organizzative
1. Le risorse previste dall’art. 4, comma 3107, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999108.
2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999109, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000.
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999110, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
ALLEGATO A (CCNL 31.3.1999) DECLARATORIE
CATEGORIA A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
● Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
107 CCNL 5.10.2001; Cfr. Integrazione delle risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, pag. 149.
108 Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
109 Cfr. Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 35.
110 Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
●Problematiche lavorative di tipo semplice;
●Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
●Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
Esemplificazione dei profili:
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
Esemplificazione dei profili:
Ai sensi dell’art. 3(PAG. 26), comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93111 per la parte demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999112, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
……. omissis113;
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999114.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
111 Ora art. 52, commi 2, 3, e 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
112 Cfr. Il sistema di classificazione del personale, pag. 26.
113 Tale indicazione (“anche mediante le selezioni interne di cui all’art.4 del CCNL del 31.3.1999”) deve ritenersi definitivamente superata per effetto del venir meno dell’istituto della Progressione verticale nel sistema di classificazione a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dell’art.24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009; V. nota 42.
114 V. nota n. 31, pag. 15.
115 Ora art. 52 del D.Lgs.n.165/2001.
Sviluppo delle attività formative
Conferma di discipline precedenti
1 omissis117.
116 Ora art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. E’ confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999118, relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l’impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Gestione delle risorse umane
117 Comma non richiamato in quanto non attinente specificamente alla Formazione: “Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa, confermata la disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000”.
118 Cfr. Sviluppo delle attività formative, pag. 42.
disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.1999119 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto120.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
b) a corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999121 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza.
6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999122; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite
119 Cfr. Lavoro straordinario, pag.143; Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
120 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.150; Incrementi delle risorse decentrate, pag.151.
121 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
122 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31; Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 33; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34; Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 35.
7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000123.
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL124 per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione125.
123 Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.99; Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.102; Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.103.
124 CCNL 22.1.2004.
125 Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag 150
3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999126 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31127.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999128.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000129 130.
126 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
127 CCNL del 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag. 150.
128 Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34; Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 35.
129 Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 168.
130 Applicabile nei medesimi limiti previsti per le clausole dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000 a seguito dei vincoli in materia posti rispettivamente dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.12, della legge n.122/2010.
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
●la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
●il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
●il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Formazione e sviluppo professionale
131 Ndr. Titolo III Capo III del CCNL del 22.1.2004.
progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999132, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000133 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
132 V. nota n.42, pag. 17.
133 Cfr. Attività sociali, culturali e ricreative, pag. 174.
CAPO IV PERSONALE DELLE SCUOLE
Personale docente delle scuole materne
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999134. Tale soluzione è praticabile solo a condizione che:
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività didattica è ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995135. I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 del CCNL del 1.4.1999136, sono utilizzati per le finalità previste dall’art. 17 dello stesso CCNL137 e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al comma 1.
134 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
135 Cfr. Indennità, pag. 161.
136 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
137 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale delle attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999138. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione139, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999140; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL141.
8. …omissis142. Al personale insegnante delle scuole materne è conservata l’indennità professionale annua lorda di L.900.000143, di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995144 nonché quella di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999145, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è di 25 ed il numero degli
138 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
139 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
140 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
141 CCNL 1.4.1999; Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
142 Indicazione non richiamata perché di carattere transitorio: “Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000”.
143 Ndr. € 464,81.
144 Cfr. Indennità, pag. 161.
145 Cfr. Informazione, pag. 15.
insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione di personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili.
11. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito della disciplina dell’art.7, comma 3, del presente CCNL146.
Personale educativo degli asili nido
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL147 dell’1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
146 CCNL 14.9.2000; Cfr. Contratto a termine, pag. 105.
147 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione148, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999149; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL150.
6 omissis151.
7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di
L.900.000 annue lorde152, prevista dall’art. 37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un’ indennità di
L.120.000 mensili lorde153, per 10 mesi di anno scolastico154. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999155. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999156 definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.
148 V. nota n. 31.
149 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
150 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
151 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.”
152 Ndr. € 464,81.
153 Ndr. € 61,97.
154 Cfr. Indennità, pag. 161.
155 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
156 Cfr. Informazione, pag. 15.
assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art.7, comma 3, del presente CCNL157.
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario dell’attività integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999158. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
157 CCNL 14.9.2000; Cfr. Contratto a termine, pag. 105.
158 Cfr. Concertazione, pag. 16. V. nota n. 31.
possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione159, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999160; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del citato CCNL.
6 omissis161.
7. Al personale docente delle scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 è confermata l’indennità annua lorda di L.900.000162, di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995163.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999164, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art. 7, comma 3, presente CCNL165.
Xxxxxxx addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
159 Cfr. Concertazione, pag. 16; X. xxxx x. 00.
160 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
161 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000”.
162 Ndr. € 464,81.
163 Cfr. Indennità, pag. 161.
164 Cfr. Informazione, pag. 15.
165 CCNL del 14.9.2000; Cfr. Contratto a termine, pag. 105.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione166, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, comma 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999167; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999168.
4 omissis169.
5. Al personale docente è conservata l’indennità professionale annua lorda di L.900.000170 di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995171.
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti locali
166 Cfr. Concertazione. V. nota n. 31.
167 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
168 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
169 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.”
170 Ndr. € 464,81.
171 Cfr. Indennità, pag. 161.
Disposizione per il personale della scuola
1. La disciplina degli articoli 32-bis e 33 del CCNL del 14.9.2000172 addetti si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
Indennità per il personale educativo e docente scolastico
1. Con decorrenza dal 2001, l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995173 è incrementata di L 660.000 annue lorde174; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999175, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art.4 del CCNL176.
Personale docente dei centri di formazione professionale
2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata
172 Cfr. Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali, pag. 54; Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali, pag. 55.
173 Cfr. Indennità, pag. 161.
174 Ndr. € 340,86.
175 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
176 CCNL 5.10.2001; Cfr. Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. pag. 149
integrativa in proporzione all’entità dell’attività didattica, entro il tetto massimo di
IL RAPPORTO DI LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica178 di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica179 di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
177 Ndr. € 464,81.
178 Il riferimento deve essere inteso alla categoria e profilo, secondo la disciplina dell’art.3 CCNL 31.3.1999.
179 V. nota 178.
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6180.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993181. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8182.
7 omissis183.
180 CCNL 6.7.1995; il riferimento ora deve essere inteso all’art. 5, comma 2, CCNL 14.9.2000; Cfr. Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 100.
181 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.53 del D.Lgs.n.165/2001.
182 Il riferimento ora deve essere inteso all’art. 4, commi 7-10, CCNL 14.9.2000; Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 99.
183 Non richiamato perché di carattere transitorio: “Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487”.
Periodo di prova
(art. 14 bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art.
20 CCNL 14.9.2000)
- due mesi per le qualifiche184 fino alla quarta185;
- sei mesi per le restanti qualifiche186..
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge …… omissis187. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995188.
184 Ndr. Categorie e profili; x. xxxx x. 000.
185 Il riferimento deve essere inteso alle categorie A e B, questa ultima limitatamente ai soli profili con stipendio tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B1.
186 Per le altre categorie e per i profili con stipendio tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B3.
187 Periodo non richiamato perché di carattere transitorio: “o dai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993”.
188 Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 80.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
189 L’indicazione “ Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata dalle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D. L.
n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo le quali le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n.32937 del 6.8.2012 (consultabile sul relativo sito istituzionale), ha fornito alcune indicazioni sulla portata e sulle modalità applicative del citato art.5, comma 8, della legge n.135/2012.
Orario di lavoro
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame190 con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142191 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
-ottimizzazione delle risorse umane
-miglioramento della qualità delle prestazioni
-ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
-miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
-rispetto dei carichi di lavoro.
190 In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 come modificato dall’art. 34 del D.Lgs.n.150/2009, che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
191 Ora art.50, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000.
Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c)194, del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
192 Il riferimento deve essere inteso ora all’art.22 CCNL 14.9.2000; Cfr. Turnazioni, pag.66.
193 In materia, rilevano anche le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
194 Il riferimento alla lett. c dell’art. 17, comma 4, deve essere ora inteso all’art. 22 CCNL 14.9.2000; Cfr. Turnazioni, pag. 66.
195 V. nota n.23
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art.4196.
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999197.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999198 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14199.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, ……. omissis200, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)201 incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
196 V. nota n. 7, pag. 11.
197 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 143.
198 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 143.
199 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 143.
200 Indicazione non richiamata perché di carattere transitorio: “dalla data di entrata in vigore del presente CCNL”.
201 CCNL 14.9.2000; il riferimento ora deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett.b) CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
8 omissis202.
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
(art. 39 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art.16 CCNL 5.10.2001)
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999203.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999204. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL205 e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999206.
202 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “La disciplina del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999”.
203 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 143.
204 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 31.
205 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 34.
206 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 143.
durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto207. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
1.…… omissis208.
2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000209 dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d)210, nelle seguenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000211, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000212, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova
207 CCNL 14.9.2000; Cfr. Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo, pag. 68.
208 Comma non richiamato perché ha integrato la disciplina dell’art. 39 CCNL 14.9.2000. Cfr. Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali, pag. 64.
209 Cfr. Trattamento economico -normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 103.
210 CCNL 14.9.2000; il riferimento deve ora essere inteso all’art. 10, comma 2, lett. d), CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
211 Cfr. Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 103.
212 Cfr. Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 103.
applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000213.
Banca delle ore
Turnazioni
213 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 63.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999217.
Reperibilità
(art. 23 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001)
214 CCNL 14.9.2000; il riferimento deve ora essere inteso all’art. 10, comma 2, lett. c), CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
215 X. xxxx x. 000.
216 V. nota n. 214.
217 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 146.
218 Ndr. € 10,32.
giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999219. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7220 o dell’art.38- bis221, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
(art. 24 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001)
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)222, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
219 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.146.
220 CCNL 14.9.2000; Cfr. Lavoro straordinario, pag. 63.
221 CCNL 14.9.2000; Cfr. Banca delle ore, pag. 66.
222 CCNL 14.9.2000, il riferimento deve ora essere inteso all’art.10, comma 2, lett. b), CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag.76.
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)223,nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza224
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.lgs.n.29/1993225, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993226, aventi sempre sede
223 CCNL 14.9.2000; il riferimento deve ora essere inteso all’art.10, comma 2, lett. b), CCNL 9.5.2006; Cfr. Nozione di retribuzione, pag.76.
224 La disciplina contrattuale deve essere applicata nel rispetto delle previsioni imperative in materia di mobilità del personale in eccedenza contenute nell’art.16 della legge n.183/2011, che ha modificato l’originaria formulazione dell’art.33 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento sia ai profili procedurali sia agli ambiti territoriali da considerare in sede di stipulazione degli accordi di mobilità. In materia sono intervenute poi le disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
225 Il riferimento deve ora essere inteso all’art.33, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.16 della legge n.183/2011.
226 Il riferimento è al D.Lgs.n.165/2001.
in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni psico- fisiche;
- particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui all’art. 17, comma 7, del CCNL dell’1.4.1999227.
DICIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo II228 disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché
227 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
228 Il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO IV”.
del personale dell'ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi .
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26229, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni- Autonomie locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
Inquadramento retributivo del personale trasferito
229 CCNL 5.10.2001.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27230 presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27231, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento omissis232.
230 CCNL 5.10.2001; Cfr. Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito, pag. 71.
231 CCNL 5.10.2001; Cfr. Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito, pag. 71.
232 Indicazione non richiamata perché legata ad una disposizione venuta meno per successiva disapplicazione: “Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999”.
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al personale trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione l’art.18 del CCNL del 6.7.1995233 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
b) malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995234;
c) aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all’ente di destinazione ai fini dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000235.
d) rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell’art.4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000236; a tal fine il lavoratore, all’atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
233 Cfr. Ferie, pag. 74.
234 Cfr. Assenze per malattia, pag. 78.
235 Cfr. Aspettativa per motivi personali, pag. 90; Altre aspettative previste da disposizioni di legge, pag. 90; Cumulo di aspettative, pag. 91; Congedi per la formazione, pag. 88; Congedi dei genitori, pag. 87; Congedi per eventi e cause particolari, pag. 89.
236 Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 99.
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Ferie
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19238 conserva il diritto alle ferie.
237 In relazione a tale previsione si richiamano le disposizioni dell’art.1, comma 24, della legge n.148/2011.
238 CCNL 6.7.1995; Cfr. Permessi retribuiti, pag. 76.
- 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione239 per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
Compensi per ferie non godute241
239 Disciplina applicabile nei medesimi limiti previsti, in generale, per le clausole dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000, a seguito dei vincoli in materia posti rispettivamente dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010; Cfr. Trattamento di Trasferta, pag. 168.
240 L’indicazione “Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; x. xxxx x. 000.
241 La disciplina “1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000241; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; x. xxxx x. 000.
Nozione di retribuzione
3 omissis244.
4 omissis245.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995246, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6 omissis247.
Permessi retribuiti
242 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
243 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
244 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
245 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
246 Cfr. Ferie, pag. 74.
247 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 140.
11 omissis250.
Permessi brevi
248 Comma disapplicato e sostituito dall’art.17 CCNL 14.9.2000; Cfr. Congedi dei genitori, pag. 87.
249 Comma disapplicato e sostituito dall’art.17 CCNL 14.9.2000; Cfr. Congedi dei genitori, pag. 87.
250 Indicazione non richiamata perchè di carattere transitorio: “Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto.”.
Assenze per malattia
(art. 21 CCNL 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL
5.10.2001 )
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico252 spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
251 In materia sono intervenute le previsioni del DPR n.171/2011 che, tuttavia, alla luce dell’art.1 dello stesso atto normativo, limita l’efficacia diretta delle proprie statuizioni esclusivamente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Si deve anche evidenziare che l’art.42 del D.Lgs.n.81/2008, sostanzialmente, ha ribadito le previsioni dell’art.4, comma 4, della legge n.68/1999.
252 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia le previsioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art.71, comma 1, della legge n.133/2008.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
9 omissis254.
10 omissis255.
253 CCNL 6.7.1995.
254 Tale disciplina contrattuale deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001:”Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”.
255 Tale disciplina contrattuale deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art.55-septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001: “L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale”.
15 omissis258.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio259
(art. 22 CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 10 bis CCNL 14.9.2000)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2260. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21,
256 Le fasce di reperibilità indicate sono superate da quelle stabilite nel decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’Iinnovazione del 18 dicembre 2009, n.206, ai sensi dell’art.55, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001. Per le modalità del controllo rilevano le previsioni dell’art.55 – septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001.
257 In materia sono intervenute le previsioni dell’art.55 – septies, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001, che sostanzialmente confermano la disciplina contrattuale.
258 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava l' art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma”.
259 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.
260 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.78.
comma 7, lettera a)261, comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21262. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.
TABELLA "A" allegata al CCNL 13.5.1996 ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell' art. 21, comma 1 .
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
- totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi
- ultimo episodio morboso: sette mesi
261 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.78.
262 Il riferimento deve essere inteso ai commi 4 e 4-bis dell’art.21 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.78.
263 V. nota n. 256
1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi);
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese - ultimo episodio morboso).
- totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: sei mesi
- ultimo episodio morboso: un mese
2. Applicazione dell' art. 21, comma 7 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 7, dell'art. 21 e, fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi) - Intera retribuzione;
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi) - 50% della retribuzione fino
al 20 gennaio 1999.
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi) - Intera retribuzione;
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi) - 50% della retribuzione;
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese) - 100% della retribuzione.
4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato
4.1. Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
4.2. Trattamento economico delle assenze.
4.2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento - Regola generale.
264 Disciplina non richiamata in quanto di carattere transitorio: “Applicazione dell' art. 21, ultimo comma - Fase transitoria”.
Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995) o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento economico. é quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995).
4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese.
prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni).
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1. avremmo:
- quarantacinque giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;
- quindici giorni (un sesto) da retribuire al 90%;
- sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3) al 100%;
- dieci giorni (quindici giorni - 1/3) al 90%;
- venti giorni (trenta giorni - 1/3) al 50%.
4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
(art. 21 CCNL 14.9.2000)
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995265; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto266. La stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
265 Cfr. Assenze per malattia, pag.78.
266 CCNL 14.9.2000; Cfr. Cumulo di aspettative, pag.91.
Congedi dei genitori
2 omissis268.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971269, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977270, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971271, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971272, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
267 Il riferimenti devono essere intesi al D.Lgs.n.151/2001.
268 Xxxxx puramente definitoria superata per effetto del D.Lgs.n.151/2001: “Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000”.
269 Il riferimento deve essere inteso al Congedo di maternità, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n.151/2001.
270 Congedo di paternità, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.151/2001 e, più in generale, del Capo IV del medesimo decreto legislativo.
271 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001.
272 Il riferimento deve essere inteso al Congedo per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971273, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971274 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11 omissis275.
Congedi per la formazione
273 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001.
274 Il riferimento deve essere inteso ai Riposi giornalieri della madre, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
275 Indicazione non richiamata perché di carattere transitorio: “La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995”.
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21276, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995277.
Congedi per eventi e cause particolari
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995278; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995279.
276 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.78.
277 Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag.80.
278 Cfr. Permessi retribuiti, pag.76.
279 Cfr. Permessi retribuiti, pag.76.
Aspettativa per motivi personali
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476280 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398281 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
280 Il riferimento è all’art.2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato ed integrato dall’art.52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.448; dall’art.19, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successivamente dall’art.5, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119.
281 Il riferimento è alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto 30 aprile 1999, n. 224 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
Cumulo di aspettative
Diritto allo studio
282 Il riferimento deve essere inteso al D.Lgs.n.151/2001.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995283.
283 Cfr. Permessi retribuiti, pag.76.
Servizio militare
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000284, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie,
284 Cfr. Cumulo di aspettative, pag.91.
con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto285, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali.
Disciplina sperimentale del telelavoro
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro286 con i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
285 CCNL 14.9.2000.
286 In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs.n.150/2009, che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL .
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994287, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
287 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.28 del D.Lgs.n.81/2008.
10 La contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999288.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Contratto di formazione e lavoro
288 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 156.
289 La disciplina contrattuale del Contratto di fornitura di lavoro temporanea deve considerarsi superata dalle previsioni gli artt.20 e ss. del D.Lgs.n.276/2003 che hanno introdotto il Contratto di somministrazione. Data la diversità dei due istituti, non è possibile estendere le regole negoziali concernenti il contratto di fornitura di lavoro temporaneo alla nuova tipologia contrattuale.
personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate;
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3, C1, D1 e D3).
130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l’area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all’art. 23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999290.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995291, e deve contenere l’indicazione delle
290 Cfr. Sviluppo delle attività formative, pag. 42.
291 Cfr. Contratto individuale di lavoro, pag.57.
caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall’indennità integrativa speciale292, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999293, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum295.
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
292 L’indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare, ai sensi dell’art.29 del CCNL del 22.1.2004; Cfr. Stipendi tabellari, pag.133.
293 Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.156.
294 V.nota n.14.
295 Il riferimento deve essere inteso ora al Congedo di maternità ed al Congedo parentale, ai sensi degli art.16 e 32 del D.Lgs. n.151/2001.