ACCORDO
ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'e- nergia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, in nome e per conto della Comunità europea, e LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (in seguito denominata «Commissione»), in nome e per conto della Comunità europea dell'energia atomica, in seguito collettivamente denominati «le Comunità europee»,
da una parte,
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, in nome e per conto della Confederazione svizzera, in seguito denominata «Sviz- zera»,
dall'altra parte,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità europee è vantaggioso per entrambe le parti contraenti,
CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità europee sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili doppioni,
CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità europee stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune,
CONSIDERANDO che le Comunità europee e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reci- proco vantaggio,
CONSIDERANDO che entrambe le parti contraenti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi orga- nismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altra,
CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi, in seguito denominato «accordo sulla fusione»,
CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le parti contraenti hanno concluso un «accordo quadro» di cooperazione scienti- fica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987,
CONSIDERANDO che l'articolo 6 del suddetto accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'accordo sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi,
CONSIDERANDO che le Comunità e la Svizzera hanno firmato, il 21 giugno 1999, un accordo di cooperazione scienti- fica e tecnologica (1) che è scaduto il 31 dicembre 2002,
CONSIDERANDO che il suddetto accordo prevede, all'articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo dell'accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite,
CONSIDERANDO che il Sesto programma quadro della Comunità europea per le azioni di ricerca, di sviluppo tecnolo- gico e di dimostrazione (2002-2006) («il Sesto programma quadro CE»), è stato adottato dalla decisione n. 1513/2002/ CE (2) e dal regolamento (CE) n. 2321/2002 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle decisioni del Consi- glio 2002/834/CE (4), 2002/835/CE (5) e 2002/836/CE (6) e che il Sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), per attività di ricerca e di formazione, che mira anch'esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) è stato adottato dalla decisione 2002/668/Euratom del Consiglio (7), dal regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio (8) e dalle decisioni del Consiglio 2002/837/Euratom (9) e 2002/838/ Euratom (10) («i Sesti programmi quadro CE e Euratom»),
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 468.
(2) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(3) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.
(4) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.
(5) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.
(6) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 60.
(7) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.
(8) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 35.
(9) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74.
(10) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 86.
CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intrapren- dere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di conclu- dere, ove opportuno, accordi a tale scopo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
1. La partecipazione della Svizzera all'attuazione dei due programmi quadro nel loro complesso avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo, fatte salve le disposizioni dell'accordo sulla fusione. I soggetti giuridici di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei Sesti programmi quadro CE e Euratom.
2. I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle atti- vità del Centro comune di ricerca delle Comunità europee, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal paragrafo l.
3. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/ o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei Sesti programmi quadro CE e Euratom.
4. Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita in confor- mità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabili- mento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qual- siasi natura. Rientrano in questa definizione, in particolare, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, ivi comprese le piccole e medie imprese — e le persone fisiche.
Articolo 2
Forme e strumenti di cooperazione
La cooperazione assume le seguenti forme:
1. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alla realizzazione di tutti i programmi specifici adottati nell'am- bito dei Sesti programmi quadro CE e Euratom, in confor- mità delle condizioni e modalità stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'e- nergia atomica.
La Svizzera è presa in considerazione, accanto agli Stati membri dell'Unione europea, per qualunque azione indiretta del Sesto programma quadro CE attuata sulla base dell'arti- colo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, con riserva della partecipazione a tale azione indiretta di almeno due Stati membri o Stati candidati associati.
2. Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei Sesti programmi quadro CE e Euratom in conformità dell'articolo 5, para- grafo 2.
3. Partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei Sesti programmi quadro CE e Euratom, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.
4. Oltre alla trasmissione periodica di informazioni e di docu- mentazione in merito alla realizzazione dei sesti programmi quadro CE e Euratom e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le parti può assumere le forme e i mezzi seguenti:
a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e nella Comunità;
b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
c) trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Svizzera e nella Comunità europea, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;
d) riunioni congiunte;
e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
f) contatti regolari e intensi fra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e della Comu- nità;
g) partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.
Articolo 3
Adeguamento
In qualunque momento, di comune accordo tra le parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.
Articolo 4
Proprietà intellettuale e obblighi
1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità europee, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, punto 3, hanno, in materia di proprietà, sfrutta- mento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel mede- simo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
1. Gli impegni assunti dalle Comunità anteriormente all'en- trata in vigore del presente accordo e i pagamenti derivanti da tali impegni, non comportano il versamento di alcun contri- buto da parte della Svizzera. Il contributo finanziario della Sviz- zera per la partecipazione all'attuazione dei Sesti programmi quadro CE e Euratom è calcolato in proporzione e a comple- mento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio gene- rale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente accordo.
2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera ai Sesti programmi quadro CE e Euratom, ad eccezione del programma fusione, corri- sponde al rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il contributo della Svizzera al programma fusione continuerà a essere calcolato a norma del corrispondente accordo.
Questo rapporto è calcolato in base alle ultime statistiche dell'Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare del bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno.
3. Le norme relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell'allegato B.
Articolo 6
Comitato di ricerca Svizzera/Comunità
1. Il «comitato di ricerca Svizzera/Comunità», istituito dall'accordo quadro di esamina, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo è devo- luta al comitato.
2. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti comunitari riportati nell'allegato C.
Articolo 7
Partecipazione
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, i soggetti giuri- dici stabiliti in Svizzera che partecipano ai Sesti programmi quadro CE e Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrat- tuali che competono ai soggetti stabiliti nelle Comunità.
2. Ai soggetti giuridici di ricerca stabiliti in Svizzera si appli- xxxx le stesse condizioni in materia di presentazione e valuta- zione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti stabiliti nelle Comunità.
3. Un adeguato numero di esperti svizzeri sarà preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti e degli incari- cati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.
4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'arti- colo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 2, e fatte salve le leggi e procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all'arti- colo 2, paragrafo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto di uno o più soggetti giuridici stabiliti nella Comunità alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.
Articolo 8
Mobilità
Ciascuna parte contraente si impegna, conformemente alla legi- slazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno — quando ciò sia indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività — di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nelle Comunità, alle attività previste dal presente accordo.
Articolo 9
Revisione e collaborazione futura
1. Qualora le Comunità decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca, il presente accordo può essere modi- ficato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si scambiano informazioni e opinioni sulle modi- fiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera ai settori coperti dai Sesti programmi quadro CE e Euratom. Alla Svizzera si è notificato l'esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con preavviso di sei mesi. Le parti si notificano l'intenzione di recedere o di ampliare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte delle Comunità.
2. Qualora le Comunità europee adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente accordo potrà essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni e opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effettuare in futuro in sede di comitato di ricerca Svizzera/Comunità.
Articolo 10
Rapporto con altri accordi internazionali
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiu- dizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti contraenti è vincolata e che hanno effetto esclu- sivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta parte contraente.
Articolo 11
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato che istituiscono le Comunità e alle condi- zioni in essi stabilite, e dall'altra nel territorio della Svizzera.
Articolo 12
Allegati
Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 13
Modifica e recesso
1. Il presente accordo è concluso per l'intera durata dei Sesti programmi quadro CE e Euratom.
2. Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi.
4. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compi- mento alle condizioni in esso stabilite. Le parti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità delle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell'ultima notificazione dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e prende effetto il 1o gennaio 2004.
2. Qualora le procedura di ratifica o di conclusione dell'ac- cordo firmato non dovessero essere completate entro il 2003, le parti applicano il presente accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004 fino alla data della sua entrata in vigore.
Se una delle parti informa l'altra parte che non concluderà l'ac- cordo, è stato convenuto che:
— le Comunità rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
— tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalle Comunità in rela- zione alla partecipazione dei soggetti giuridici svizzeri alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno dedotti dalle Comunità dai suddetti rimborsi,
— i progetti e le attività avviati durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni concor- date nel quadro dell'accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el dieciséis de enero de dos mil cuatro. Udfærdiget i Bruxelles den sekstende januar to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Januar zweitausendundvier. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιανουαρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the sixteenth day of January in the year two thousand and four. Fait à Bruxelles, le seize janvier deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sedici gennaio duemilaquattro. Gedaan te Brussel, de zestiende januari tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Janeiro de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä tammikuuta vuonna kakstituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den sextonde januari tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
ALLEGATO A
PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I. SETTORE DI APPLICAZIONE
Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della conven- zione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.
II. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI
1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipa- zione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a un'azione indiretta dei sesti programmi quadro CE e Euratom sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2321/2002, del regolamento (Euratom) n. 2322/2002 e dal contratto concluso con la Comunità europea, nell'osservanza del punto 1.
Quando la Svizzera partecipa ad un'azione indiretta del Sesto programma quadro CE attuata conformemente all'arti- colo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, essa è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dal contratto concluso con la Comunità europea, nell'osservanza del paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, nell'osservanza del punto 1.
III. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE PARTI
1. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:
a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle parti;
b) la parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svol- gimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:
a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
b) ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle informazioni, da non divulgare, si applicano le regole specificate qui di seguito:
a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;
b) ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo la parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate ad organismi o persone poste sotto la sua autorità;
c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;
d) le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale o segreta delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);
e) ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alla lettera a) e alla lettera d), ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.
ALLEGATO B
REGOLE FINANZIARIE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE ACCORDO
I. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1o settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:
a) gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
b) l'importo stimato dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro, ricavato dal progetto preliminare di bilancio.
Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.
2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.
II. MODALITÀ DI VERSAMENTO
1. Entro il 15 giugno e il 15 novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
— sei dodicesimi del contributo della Svizzera, entro il 20 luglio, e
— i sei dodicesimi residui, entro il 15 dicembre.
Tuttavia, nell'ultimo anno di esecuzione dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell'intero contributo entro il 20 luglio.
2. Il contributo della Svizzera è espresso e versato in euro.
3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario Xxxxxxx a un mese, riportato alla pagina 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.
4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all'at- tuazione dei due programmi quadro sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse proce- dure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità europee.
III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
1. L'importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro.
I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio asse- gnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.
IV. INFORMAZIONI
1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
2. La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati associati.
ALLEGATO C
CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI AI PROGRAMMI COMUNITARI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO
I. COMUNICAZIONE DIRETTA
La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai Sesti programmi quadro CE e Euratom stabiliti in Svizzera e con i loro sub-fornitori. Questi soggetti possono comunicare direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.
II. AUDIT
1. In osservanza dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1) e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (2) nonché con altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro sub-fornitori a opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai docu- menti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effi- cacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applica- zione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo dopo la scadenza dei Sesti programmi quadro CE e Euratom o del presente accordo nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti in questione.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale infor- mazione.
III. CONTROLLI IN LOCO
1. Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (3).
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparate e svolte dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto vengono effettuate congiunta- mente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Qualora i partecipanti dei Sesti programmi quadro CE e Xxxxxxx s'oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'as- sistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commis- sione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.
IV. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, a domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
V. RISERVATEZZA
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informa- zioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.
VI. MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità con i regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del e (CE, Euratom) n. 2342/ 2002, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari della Comunità (1).
VII. RISCOSSIONE ED ESECUZIONE
Le decisioni della Commissione prese ai sensi del Sesto programma quadro CE nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità desi- gnata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposi- zioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria conte- nuta in un contratto dei Sesti programmi quadro CE e Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.