NUMERO GARA: 8432479 CUP: B51B21007440006 PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI
DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione
NUMERO GARA: 8432479 CUP: B51B21007440006 PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI
1. Il presente documento (di seguito “Disciplinare”) contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti di seguito elencati.
2. L’appalto è finanziato con fondi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3.4, del PNRR denominato “Sanità connessa” (“Progetto”).
3. Trovano applicazione il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di attuazione del PNRR.
4. Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel Italia” o “Stazione Appaltante”) è stata individuata, ai sensi della Convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (di seguito anche “Invitalia”) del 23 dicembre 2021, ammessa alla registrazione in data 13 gennaio 2022 n. 62 dalla Corte dei Conti, quale soggetto attuatore dell’investimento “Sanità connessa”.
5. Il Consiglio di amministrazione di Infratel Italia, al fine di affidare la realizzazione del Progetto, ha disposto, con delibera del 26 gennaio 2022, di bandire una procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 28 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: “Codice”).
6. Ai sensi dell’art. 58 del Codice, l’intera procedura di gara sarà gestita mediante sistema telematico (di seguito “Piattaforma telematica”), attraverso l’accesso al Portale: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/ (di seguito, “Portale”) alla sezione “Registrati a InGaTe” e seguendo le indicazioni contenute nel documento allegato all’interno del link “Guida alla registrazione” presente nella home page del Portale. Ai sensi dell’art. 74, co. 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, fruibili come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabili e scaricabili dal Portale.
7. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e 2, del Codice, gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul sito di Infratel Italia e sulla Piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo, xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Bando di gara è trasmesso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale contratti pubblici (GURI). Quanto precede ai sensi degli artt. 72, co. 6, 73, co. 4, 98 del Codice. Si informano inoltre i concorrenti che di qualunque informazione o notizia relativa allo svolgimento della presente procedura di gara è data adeguata e tempestiva informativa e/o pubblicità ai sensi di legge.
8. Ai sensi dell’art. 95, co. 12, del Codice, Infratel Italia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento ed in tal caso Infratel Italia non sarà tenuta a corrispondere alle imprese offerenti alcun rimborso di spese o indennizzo.
9. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali
l’affidamento nel suo complesso è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente disciplinare e quanto previsto nel capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.
10. La procedura è espletata ai sensi dell’art. 15 del Codice (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche), pertanto, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice, il Codice stesso si applica solo per le norme espressamente richiamate.
11. In considerazione dell’interesse pubblico perseguito in conseguenza dell’impiego di fondi afferenti al PNRR, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, si procederà all’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
12. La documentazione di gara comprende i documenti e gli elaborati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura di gara:
a. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo, redatto ai sensi dell’art. 85 del Codice);
b. bando di gara pubblicato per estratto in GUUE e GURI;
c. disciplinare di gara;
d. capitolato di gara;
e. elenco strutture sanitarie;
f. listino;
g. schema di Accordo Quadro;
h. informativa privacy;
i. DUVRI ricognitivo;
j. dichiarazione dell’ausiliario;
k. dichiarazione ex art. 80 del Codice per familiari conviventi;
l. modulo tracciabilità;
m. codice etico di Infratel Italia: (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- contenuti/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo);
n. istruzioni per l’utilizzo della Piattaforma telematica di gara.
Articolo 1
RIFERIMENTI DI INFRATEL ITALIA - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Articolo 2
OGGETTO DELL’APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1. Oggetto dell’affidamento è la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione. L’intervento ha lo scopo di fornire connettività con velocità simmetrica, a partire da 1 Gbit/s fino a 10Gbit/s, a tutte le strutture del servizio sanitario nazionale. L’affidamento è composto dagli elementi sotto dettagliati:
a. servizi di connettività dati (VPN e accesso ad Internet) e di collegamento punto-punto tra sedi;
b. fornitura in opera di apparati di utente e del cablaggio interno alla struttura sanitaria fino alla CPE, compresa la fornitura in opera dei cavi, tubi e materiali di posa;
c. fornitura della rete di accesso in modalità di cessione di proprietà o di diritto d’uso in favore di Infratel Italia per almeno venti anni;
d. servizi di gestione e manutenzione.
2.2. Per quanto riguarda le specifiche tecniche si rinvia al capitolato di gara.
2.3. Una volta che l’affidatario avrà eseguito le prestazioni richieste e attivato il servizio end-to-end, Infratel Italia effettuerà la verifica di conformità. A seguito della firma del verbale di conformità la proprietà degli apparati e delle opere finanziati verrà trasferita a Infratel Italia.
2.4. Ai sensi dell’art. 51 del Codice, Infratel Italia dichiara che la presente procedura di gara è suddivisa in otto lotti, individuati su base territoriale come di seguito specificato. I concorrenti possono presentare la loro offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti posti a gara. Ciascun concorrente potrà aggiudicarsi fino a un massimo di quattro lotti rispetto agli otto lotti posti a gara; restano ferme le eccezioni di cui all’art. 18, punto 7 del presente Disciplinare.
A tale fine si precisa che:
a. la determinazione del limite di aggiudicazione dei lotti è dettata da finalità pro-concorrenziali (per favorire la massima partecipazione possibile, anche da parte delle piccole e medie imprese), di cui all’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, oltre che, quindi, di garanzia in ordine all’effettiva esecuzione delle prestazioni entro i tempi previsti anche dal PNRR;
b. il vincolo (limite) di aggiudicazione deve intendersi “allargato” all’unitario centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del d.lgs. n. 50/2016, quindi al concorrente ed ai soggetti riconducibili ad un unico centro decisionale.
2.5. Ai sensi dell’art. 48, co. 2, del Codice, Infratel Italia dichiara che la prestazione principale è costituita da servizi. Pertanto, nel caso in cui il concorrente intenda partecipare mediante raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la mandataria esegue le prestazioni di servizi indicate come principali, mentre la/e mandante/i esegue le prestazioni indicate come secondarie.
2.6. Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nei suoi allegati e nell’intera documentazione di gara.
Per i contenuti di dettaglio delle prestazioni richieste si rinvia al capitolato tecnico.
Articolo 3
BASE DI GARA E LOTTI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - OPZIONE - DURATA –
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI
3.1. L’importo totale posto a gara è di euro 387.289.225 = oltre IVA, ripartito nei seguenti 8 lotti territoriali:
CIG | Importo a base di gara | di cui oneri di sicurezza come da DUVRI ricognitivo non soggetti a ribasso | di cui Fornitura | di cui Servizi | Numero strutture sanitarie | |
Lotto 1 –Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta | 9078522959 | 44.097.112 | 138.153,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1.649 |
Lotto 2 –Lombardia | 907855221D | 42.215.205 | 112.516,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1.343 |
Lotto 3 –Friuli-Venezia Giulia, Veneto, pr. aut. Trento, pr. aut. Bolzano | 90786123A0 | 52.235.394 | 161.025,16 | 27.358.074 | 24.877.320 | 1.922 |
Lotto 4 –Xxxxxx-Romagna, Marche, Umbria | 9078624D84 | 45.811.165 | 147.452,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1.760 |
Lotto 5 –Toscana, Lazio | 90786860B2 | 55.719.484 | 144.017,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1.719 |
Lotto 6 –Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia | 9078702DE2 | 44.387.393 | 97.519,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1.164 |
Lotto 7-Campania, Calabria | 9078719BEA | 51.295.361 | 117.794,68 | 27.123.011 | 24.172.350 | 1.406 |
Lotto 8-Sicilia, Sardegna | 9078733779 | 51.528.111 | 110.254,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1.316 |
TOTALE | 387.289.225 | 1.028.734,00 | 000.000.000 | 000.000.000 | 12.279 |
3.2. Il numero delle strutture sanitarie da connettere, riportato in tabella, costituisce l’obiettivo da
raggiungere entro il 30 giugno 2026 che rappresenta una milestone del Progetto finanziato dal PNRR,
In conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021.
3.3. Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dichiarare, all’atto di presentazione dell’offerta economica, l’importo degli oneri della sicurezza aziendali, determinati in base alla propria organizzazione aziendale, che non potranno risultare pari a zero.
3.4. L’affidamento avverrà mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro. La durata dello stesso decorre dalla data della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, salva l’anticipata esecuzione in via d’urgenza, e sino alla data del 30 giugno 2026 inteso quale termine finale per l’ultimazione della fornitura e posa in opera della rete di accesso di tutte le strutture sanitarie.
Resta fermo che l’Accordo Quadro regolamenta e resta vigente per l’esecuzione dei servizi di connettività – decorrenti dall’attivazione della fornitura per ciascuna struttura sanitaria – per una durata fino a cinque anni (o al diverso termine oggetto di eventuale offerta migliorativa) successivi alla data del 30 giugno 2026.
La durata dei diritti d’uso acquisiti per le infrastrutture esistenti o le fibre ottiche sarà pari a venti anni (o al maggior termine indicato in sede di offerta) e decorre dalla “data di cessione”, intesa quale: i) data di firma del verbale di conformità per singolo ordine di esecuzione, in caso di proprietà dell’infrastruttura in capo all’Aggiudicatario; ii) data di trasferimento del diritto, in caso di proprietà dell’infrastruttura in capo a terzi, come dettagliatamente previsto nel capitolato di gara. La durata del servizio da erogare alla singola struttura è pari a cinque anni dall’attivazione dello stesso ovvero al maggior termine indicato in sede di offerta.
3.5. Infratel Italia darà attuazione all’Accordo Quadro attraverso atti denominati ordini di esecuzione e con le modalità dettagliate nel capitolato di gara.
3.6. Infratel Italia, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, invia all’aggiudicatario uno o più piani tecnici regionali contenenti gli elementi per l’elaborazione dei progetti di connessione che possono riguardare una singola struttura sanitaria o gruppi di strutture sanitarie.
3.7. Il progetto di connessione, redatto dall’aggiudicatario, deve contenere, necessariamente, l’oggetto, le specifiche e i dettagli tecnici, i tempi per l’esecuzione della prestazione, nonché la specifica degli importi determinati sulla base del listino messo a gara al netto del ribasso offerto (i costi per la sicurezza risultanti da DUVRI non sono soggetti a ribasso).
3.8. Infratel Italia approva il progetto di connessione entro 30 giorni dalla presentazione e richiede, mediante l’ordine di esecuzione, la realizzazione del progetto di connessione predisposto dall’aggiudicatario. All’ordine di esecuzione è sempre allegato il progetto di connessione approvato da Infratel Italia. L’importo dell’ordine di esecuzione è calcolato in base agli importi determinati sulla base del listino allegato agli atti di gara al netto del ribasso offerto. I costi per la sicurezza risultanti da DUVRI non sono soggetti a ribasso. I tempi di completamento delle prestazioni previste dal progetto di connessione, dipendono dal modello architetturale al quale le sedi sanitarie appartengono e dagli SLA definiti per ciascuna tipologia di sede. I tempi per l’attivazione delle sedi delle strutture sanitarie decorrono dalla data di invio dell’ordine di esecuzione. Con riferimento a detti tempi saranno applicate le penali previste nel capitolato di gara e nell’Accordo Quadro.
3.9. Infratel Italia ha facoltà, in base a proprie scelte discrezionali, e nel pieno rispetto dell’obiettivo complessivamente perseguito da raggiungere entro il 30 giugno 2026 come innanzi precisato, di determinare numero e tempistiche dei singoli ordini di esecuzione; quanto precede senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, dal mancato esaurimento dell’intera somma prevista quale importo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Per ulteriori dettagli circa le modalità di esecuzione dell’Accordo Quadro si rinvia al capitolato di gara.
3.10. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro non attribuirà all’aggiudicatario alcun diritto ad una quantità
minima di ordini di esecuzione e/o richieste di intervento.
3.11. L’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta si impegna a garantire una capacità realizzativa che assicuri il pronto avvio e la tempestiva conclusione di tutte le attività secondo i tempi indicati nel documento Programma di realizzazione, allegato al presente disciplinare.
3.12. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, sono possibili proroghe dell’Accordo Quadro limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, purché compatibili con le disposizioni PNRR. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3.13. Ferma l’applicabilità delle ipotesi di modifica contrattuale di cui all’art. 106 del Codice, purché compatibili con il progetto PNRR, si evidenzia che ai sensi dell’art. 106, co. 12, del Codice, Infratel Italia potrà comunque variare in aumento le prestazioni affidate sino al 20% (venti per cento) dell’importo complessivo aggiudicato. In tale ipotesi Infratel Italia ha la facoltà di richiedere all’aggiudicatario una polizza fideiussoria integrativa della garanzia definitiva.
3.14. Infratel Italia informa che, ai sensi dell’art. 50, co. 4, della l. n. 108/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto è riconosciuto, a seguito della firma del verbale di conformità, un premio di accelerazione come stabilito all’art.10 del Capitolato.
3.15. Luogo di esecuzione delle prestazioni: la procedura copre tutto il territorio italiano; il luogo di esecuzione di ciascun singolo lotto è determinato dal territorio delle regioni (o province autonome) che compongono il lotto di cui al precedente comma 1.
3.16. Per eventuali ritardi, imputabili all’aggiudicatario, rispetto ai tempi pattuititi per l’esecuzione delle
prestazioni, sono applicate le penali definite nel Capitolato tecnico.
Articolo 4
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – DIVIETI
4.1. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare, tutti i
soggetti indicati nell’art. 45, co. 1 e 2, del Codice e precisamente:
a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25 giugno 1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443;
c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre (3) consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque (5) anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d. i raggruppamenti temporanei d’imprese e/o di professionisti (di seguito anche “R.T.I.”) costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i
R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33;
g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di
seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
4.2. Sono, altresì, ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, i soggetti di cui all’art. 46 del Codice in forma singola o nella forma di R.T.P. (raggruppamenti temporanei di professionisti).
4.3. Ai sensi dell’art. 83, co. 8, del Codice, per i soggetti giuridici di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, il presente disciplinare indica le misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
4.4. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, o le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.
4.5. Ai sensi dell’art. 48, co. 7 e 7 bis, del Codice, ed in virtù del limite massimo di aggiudicazione del numero di lotti in favore di un medesimo concorrente, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi co. 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettere
b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
4.6. Ai sensi dell’art. 48, co. 9 e 10, del Codice, è vietata, a pena di esclusione, l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. È altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, co. 18 e 19, del Codice. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 del Codice comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
4.7. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, nel D.G.U.E. allegato all’interno della Piattaforma telematica, per quali consorziati il consorzio concorre, senza peraltro dover specificare le parti della commessa che saranno svolte da essi singolarmente individuati; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Il consorzio stabile, in quanto dotato di autonomia giuridica distinta da quella delle singole imprese consorziate, nonché di un’organizzazione e di un fondo consortile propri, può scegliere se eseguire l’affidamento direttamente. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
4.8. Non possono partecipare alla presente procedura le imprese che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m).
4.9. La violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati nel presente articolo costituisce causa di esclusione.
Articolo 5 ESCLUSIONI
5.1. Oltre ai casi sopra previsti, sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
5.2. Ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), del Codice, Infratel Italia procederà all’esclusione dalla procedura di gara l’operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo ovvero che sia assoggettato ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI
6.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale tra quelli indicati agli artt. 80 e 83 del Codice necessari all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura.
6.2. A tale scopo, ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico interessato per rendere le dichiarazioni richieste, compilerà il D.G.U.E. di cui all’art. 85 del Codice, utilizzando il modello allegato, come meglio specificato nel prosieguo del presente disciplinare.
6.3. Ai sensi dell’art. 85, co. 5, del Codice, Infratel Italia ha facoltà di richiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi dell’art. 85, co. 5, del Codice, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, Infratel Italia richiederà all’aggiudicatario, ove necessario, di presentare eventuali documenti complementari aggiornati, invitandolo a integrare i certificati richiesti ai sensi degli art. 86 e 87 del Codice.
6.4. In ogni caso, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice, l’operatore economico che presenti
documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara.
a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, co. 1, lett. a) del Codice):
i. iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per lo svolgimento di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del Codice, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice;
iii. non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, co. 7, del Codice;
iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
v. essere titolari della autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, numero 259 s.m.i.;
vi. essere iscritti al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) per i servizi di connettività (ai sensi della delibera AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”).
Al fine della comprova del possesso dei predetti requisiti v. e vi., il concorrente fornirà in sede di predisposizione della documentazione amministrativa:“Risposta di qualifica”, una dichiarazione da rendersi nelle forme dell’autocertificazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante in modo circostanziato il possesso dei menzionati requisiti.
Adempimenti e dichiarazioni antimafia.
Al fine di permettere a Infratel Italia di procedere ai controlli richiesti dalla normativa vigente in materia di antimafia e, comunque, al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, il concorrente è tenuto ad indicare, mediante la compilazione del D.G.U.E., se è iscritto nella “white list” della Prefettura territorialmente competente o se ha presentato domanda di iscrizione; nel caso in cui il concorrente non fosse iscritto nella “white list” o non ne avesse richiesto l’iscrizione, dovrà essere rilasciata autodichiarazione relativa alle generalità dei familiari conviventi di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione, ai fini della richiesta di informativa prefettizia antimafia, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 159/2011.
La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante e dagli altri soggetti di cui all’art. 80, co. 3, in carica e supplenti, nonché dal socio di maggioranza o dall’unico socio utilizzando il modello allegato. Nel caso in cui il socio di maggioranza ovvero il socio unico sia una società straniera priva di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione dovrà essere riferita anche a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza, di direzione, di vigilanza o controllo dell'impresa della società straniera (la documentazione dovrà contenere le generalità complete dei soggetti); a tal fine è sufficiente una autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante. In caso di coincidenza di soggetti tra la società e la società controllante, occorrerà rendere l’autodichiarazione separatamente per entrambe le cariche. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà necessariamente essere presentata anche la traduzione giurata, a pena di esclusione.
b. CAPACITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE (art. 83, co. 1, lett. b) del Codice)
Aver realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per un importo maggiore o uguale all’importo a base d’asta del lotto per cui si intende presentare offerta, salvo quanto precisato alla lettera e.
Ai fini della comprova, ai sensi dell’art. 86, co. 4, del Codice (allegato XVII, parte I), il concorrente fornirà, in sede di predisposizione della documentazione amministrativa: “Risposta di qualifica”, una dichiarazione da rendersi nelle forme dell’autocertificazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il possesso del menzionato requisito.
c. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, co. 1 lett. c) del Codice)
Aver fornito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, servizi analoghi, per un corrispettivo, IVA esclusa, maggiore o uguale all’importo a base d’asta del lotto per cui si intende presentare offerta, salvo quanto precisato alla lettera e.
A tal fine si evidenzia che: (i) per i contratti relativi a servizi la cui esecuzione sia stata avviata prima del triennio indicato e sia poi proseguita nel corso del triennio stesso, la valorizzazione degli stessi può essere relativa unicamente al triennio di riferimento; (ii) per i contratti per servizi avviati nel triennio indicato e resi solo in parte nel triennio stesso, la valorizzazione può essere relativa unicamente al triennio di riferimento.
Al fine della comprova del possesso dei predetti requisiti, il concorrente fornirà in sede di predisposizione della documentazione amministrativa: “Risposta di qualifica”, una dichiarazione da rendersi nelle forme dell’autocertificazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il possesso del menzionato requisito, fornendo un elenco delle principali prestazioni rese negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
d. ULTERIORI REQUISITI NECESSARI DI CUI ALL’ART. 47, COMMI 2, 3 E 3 BIS, DEL D.L. N. 77/2021.
i. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma
1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
ii. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si impegnano sin dal momento di presentazione dell’offerta, a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del singolo ordine di servizio o alla prestazione dello stesso, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
iii. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti si impegnano sin dal momento di presentazione dell’offerta, a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) dell’Accordo Quadro, una relazione che illustri l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione dello stesso.
iv. Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il concorrente è obbligato ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, una quota pari almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione contrattuale o per la realizzazione ad essa connessa o strumentale, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell’offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Costituisce, altresì, causa di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
e. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria sopra richiesti (lettera b), in misura almeno pari all’importo cumulato dei lotti oggetto di offerta se di numero non superiore a quattro; qualora si intenda presentare offerta per più di quattro lotti, i requisiti dovranno essere commisurati all’importo cumulato dei quattro lotti di maggior valore tra quelli oggetto di offerta. Ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti nella misura richiesta, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti, considerati in ordine decrescente ed a partire da quello di maggior valore.
Analogamente, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale sopra richiesti (lettera c), in misura almeno pari all’importo cumulato dei lotti oggetto di offerta, se di numero non superiore a quattro; qualora si intenda presentare offerta per più di quattro lotti, i requisiti dovranno essere commisurati all’importo cumulato dei quattro lotti di maggior valore tra quelli oggetto di offerta. Ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti nella misura richiesta, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti, considerati in ordine decrescente e a partire da quello di maggior valore.
f. INDICAZIONI PER I R.T.I., CONSORZI ORDINARI, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E G.E.I.E.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, co. 8, del Codice. Ai sensi dell’art. 48, co. 2, del Codice, nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui la mandataria esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
I soggetti di cui all’art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) e 46 del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
i. i requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera a, i., ii., iii. E iv., nonché gli ulteriori requisiti necessari di cui all’art. 47, commi 2, 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, di cui alla precedente lettera d, devono essere posseduti da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.; ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
ii. i requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente lettera A, punti v. e vi., devono essere posseduti dalle sole imprese raggruppate/raggruppande, consorziate (esecutrici)/consorziande o G.E.I.E, ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, che svolgeranno le attività per le quali è richiesto il possesso dell’autorizzazione generale e dell’iscrizione al ROC;
iii. ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario, tuttavia, dovrà rendere la dichiarazione attestante le proprie capacità;
iv. il requisito speciale relativo alle capacità economico-finanziarie deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, e comunque in misura maggioritaria dall’impresa mandataria;
v. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del Codice, il requisito speciale di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto complessivamente dal concorrente e comunque in misura maggioritaria dall’impresa mandataria, fermo restando che tutti i componenti della forma associata di partecipazione devono concorrere a soddisfare il possesso del requisito stesso.
g. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
i. I soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) e art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e i requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente lettera a, punti v. e vi., e, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria (ove del caso) nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
i.i. per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
i.ii. per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ii. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del Codice, e relativo Allegato XVII, in ordine ai mezzi di prova che Infratel Italia può richiedere al fine della verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice stesso.
iii. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, Infratel Italia ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, co. 12 del Codice).
h. ULTERIORI DICHIARAZIONI
L’operatore economico dovrà dichiarare, mediante dichiarazione da rendersi nell’apposita sezione del
D.G.U.E.:
i. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati;
ii. di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma telematica”, disponibile alla voce “Regolamento” della sezione “Sito e riferimenti” della Piattaforma telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
iii. con riferimento alla registrazione al Portale, di aver letto e di accettare l’informativa generale sul trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e riferimenti” della Piattaforma telematica, entrambe rese ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;
iv. con riferimento alla partecipazione alla specifica gara, di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma telematica, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Infratel Italia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
v. di aver letto e di accettare il “Codice etico di Infratel Italia”, disponibile nella sezione “Sito e riferimenti” della Piattaforma telematica;
vi. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Infratel Italia;
vii. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
viii. di accettare che Infratel Italia si riservi di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, del Codice;
ix. di essere in grado, ai sensi dell’art. 85, co. 2, del Codice, di fornire, su richiesta di Infratel Italia
e senza indugio, la documentazione ivi citata;
x. di aver esaminato la documentazione di gara, di avere piena conoscenza e disponibilità della stessa, di essere a conoscenza delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi/listini, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto, di aver giudicato gli stessi realizzabili e di aver giudicato la stessa documentazione adeguata e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la determinazione del prezzo offerto;
xi. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera/professionalità necessarie per l’esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità degli strumenti/mezzi necessari all’entità ed alla tipologia di lavori e servizi da eseguire e che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per la realizzazione degli stessi;
xii. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma telematica all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/ di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’affidamento resa disponibile da Infratel Italia;
xiii. di autorizzare Infratel Italia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; qualora ritenga sussistenti ragioni per limitare l’accesso agli atti della propria offerta, o a parte di essa, l’operatore dovrà fornire puntuale, motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali ragioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.;
xiv. di autorizzare Infratel Italia a trasmettere le comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma telematica;
xv. di accettare di eseguire l’affidamento e tutte le condizioni di capitolato senza alcuna riserva, impegnandosi a dare immediato inizio alle attività stesse su richiesta del responsabile del procedimento e/o di Infratel Italia;
xvi. che, ai sensi dell’art. 105, co. 4, lett. d), del Codice, ove ricorra, subappalterà a soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
xvii. di accettare che tutta la documentazione inviata resti acquisita agli atti di Infratel Italia e che non verrà restituita;
xviii. di accettare che con la sottoscrizione del contratto non insorgerà in favore dell’aggiudicatario alcun diritto ad una quantità minima di incarichi (atti esecutivi per es.: ordini di esecuzione), i
quali saranno affidati da Infratel Italia in base alle proprie scelte discrezionali relativamente al numero, importi e tempistiche; quanto precede senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, a qualsiasi titolo dal mancato esaurimento dell’intera somma prevista quale importo massimo del contratto.
xix. dichiarare di avere assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui
alla legge 12 marzo 1999 n.68;
xx. di obbligarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione contrattuale o per la realizzazione ad essa connessa o strumentale, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.
In caso di partecipazione in forme aggregate, le suddette ulteriori dichiarazioni dovranno essere rese:
- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici delle prestazioni;
- in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.
Articolo 7 SUBAPPALTO
7.1. Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi dell’art. 105 del Codice.
Articolo 8 AVVALIMENTO
8.1. Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
8.2. Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista all’art. 89 del Codice, in particolare:
a. il D.G.U.E., reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
b. la dichiarazione di cui all’allegato “Dichiarazione dell’ausiliario”, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico e verso Infratel Italia a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
c. originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, nonché specifica clausola da cui si evinca l’onerosità dello stesso.
8.3. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
8.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8.5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Infratel Italia in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Articolo 9
CONTRIBUTO ALL’ANAC
9.1. A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 1, co. 67, della l. n. 266/2005 e della delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, l’operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “istruzioni operative” consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Portale dei pagamenti dell’X.X.XX. (xxxxxxxxxxxxxx.xx). Infratel Italia procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.
9.2. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
9.3. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, Infratel Italia esclude il concorrente dalla
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, co. 67, della l. n. 266/2005.
Articolo 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
10.1. Infratel Italia intende procedere all’aggiudicazione di ciascun lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo quanto di seguito indicato:
a. Offerta tecnica: punti 75
b. Offerta economica: punti 25
c. Totale: punti 100
Con riferimento a ciascun singolo lotto, la scelta della miglior offerta sarà effettuata in base agli elementi specificati nella seguente tabella:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo attribuibile (Pma) | ||
TECNICI | |||
A | Incremento aggiuntivo della banda garantita rispetto al valore di base per il profilo 1 (1 Gbit/s) | IBmg1 | 6 |
B | Incremento aggiuntivo della banda garantita rispetto al valore di base per il profilo 2 (500 Mbit/s) | IBmg2 | 6 |
C | Incremento aggiuntivo della banda garantita rispetto al valore di base per il profilo 3 (100 Mbit/s) | IBmg3 | 6 |
D | Numero di strutture di tipo 2 con velocità massima pari a 10 Gbit/s invece di 1 Gbit/s | Ns2vmax | 4 |
E | Numero di strutture di tipo 3 con velocità massima pari a 10 Gbit/s invece di 1 Gbit/s | Ns3vmax | 4 |
F | Estensione per annualità (frazioni non ammesse) del servizio oltre i 5 anni decorrenti dal 30/06/2026 | IPser | 7 |
G | Estensione periodo di durata dei diritti d’uso in favore di Infratel Italia oltre i venti anni | Pdus | 3 |
H | Numero di strutture di tipo 2 con applicazione della “finestra estesa” di gestione e manutenzione h24/365 | Ns2Fes | 4 |
Elementi di valutazione | Punteggio massimo attribuibile (Pma) | ||
I | Numero di strutture di tipo 3 con applicazione della “finestra estesa” di gestione e manutenzione h24/365 | Ns3Fes | 4 |
J | Servizi aggiuntivi di sicurezza oltre i servizi base previsti dal capitolato (comprensivi di gestione) | Sas | 8 |
K | Numero di strutture di tipo 2 dotate di reti Wi-Fi (con copertura Wi-Fi indoor per l’intera sede) (punteggio attribuibile se il numero di sedi con copertura Wi-Fi è non inferiore al 30% delle sedi del lotto) | Ns2WiFi | 4 |
L | Numero di strutture di tipo 3 dotate di reti Wi-Fi (con copertura Wi-Fi indoor per l’intera sede) (punteggio attribuibile se il numero di sedi con copertura Wi-Fi è non inferiore al 30% delle sedi del lotto) | Ns3WiFi | 4 |
M | Organizzazione di progetto: i) Dimensionamento delle risorse impiegate per la progettazione e tool dedicati alla progettazione; ii) sistema di monitoraggio e controllo, anche da remoto, dell'avanzamento delle attività anche attraverso tecnologie emergenti; iii) piano di acquisizione e formazione del personale necessario per l’esecuzione dell’intervento | Org | 5 |
ELEMENTI PREVISTI DALL’ART. 47 CO.4 LEGGE 108/2021 | |||
N | Parità di genere: percentuale di donne in ruoli apicali o direttivi in base al numero dei dipendenti | Pgd | 2 |
O | Percentuale, in base al numero dei dipendenti, di verbali di discriminazione di genere | Asv | 2 |
P | Assunzione di giovani (<36) e donne | Asg | 2 |
Q | Adozione di strumenti volti a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate | Inc | 2 |
R | Utilizzo di specifici strumenti di sostenibilità e welfare aziendale | Wel | 1 |
S | Formazione dedicata a favorire la gender equality | For | 1 |
PREZZO | Rib | 25 | |
Totale | 100 |
Tabella 1: Elementi di valutazione
La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi nel modo seguente:
a. Incremento aggiuntivo della banda minima garantita per il profilo 1 (entrambi i profili definiti nel capitolato CONN-1 e PP-1) rispetto a 1Gbit/s (espresso in forma percentuale senza cifre decimali). Bmg1i=Pma*IBmg1i/IBmg1max
Dove:
i. Bmg1i = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. IBmg1i= incremento di banda minima garantita presente nell’offerta i-esima
iv. IBmg1max = incremento di banda contenuto dell’offerta migliore.
b. Incremento aggiuntivo della banda minima garantita per il profilo 2 (entrambi i profili definiti nel capitolato CONN-2 e PP-2) rispetto a 500Mbit/s (espresso in forma percentuale senza cifre decimali).
Bmg2i=Pma*IBmg2i/IBmg2max Dove:
i. Bmg2i = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. IBmg2i= incremento di banda minima garantita presente nell’offerta i-esima
iv. IBmg2max = incremento di banda contenuto dell’offerta migliore.
c. Incremento aggiuntivo della banda minima garantita per il profilo 3 (entrambi i profili definiti nel capitolato CONN-3 e PP-3) rispetto a 100Mbit/s (espresso in forma percentuale senza cifre decimali). Bmg3i=Pma*IBmg3i/IBmg3max
Dove:
i. Bmg3i = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. IBmg3i= incremento di banda minima garantita presente nell’offerta i-esima
iv. IBmg3max = incremento di banda contenuto dell’offerta migliore.
d. Numero di strutture di tipo 2 e con velocità massima pari a 10Gbit/s invece di 1Gbit/s P2vmaxi=Pma*Ns2vmaxi/Ns2vmaxmax
Dove:
i. P2vmaxi = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. Ns2vmaxi = numero strutture di tipo 2 con velocità massima pari a 10Gbit/s contenuto
nell’offerta i-esima
iv. Ns2vmaxmax= numero strutture di tipo 2 con velocità massima pari a 10Gbit/s contenuto
nell’offerta migliore
e. Numero di strutture di tipo 3 e con velocità massima pari a 10Gbit/s invece di 1Gbit/s P3vmaxi=Pma*Ns3vmaxi/Ns3vmaxmax
Dove:
i. P3vmaxi = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. Ns3vmaxi = numero strutture di tipo 3 con velocità massima pari a 10Gbit/s contenuto nell’offerta
i-esima
iv. Ns3vmaxmax= numero strutture di tipo 3 con velocità massima pari a 10Gbit/s contenuto
nell’offerta migliore
f. Estensione per annualità (non sono ammesse frazioni di anno) del servizio oltre i 5 anni (decorrenti dal 30/06/2026) previsti
Pseri: Pma*IPseri/IPserimax Dove:
i. Pseri = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. IPseri = incremento in anni della durata del servizio contenuto nell’offerta i-esima
iv. IPserimax = incremento in anni della durata del servizio contenuto nell’offerta migliore.
Si precisa che la durata offerta dovrà essere la stessa per tutte le strutture.
g. Estensione periodo di cessione dei diritti d’uso
Xxxxx: verrà attribuito un punto per ogni anno aggiuntivo oltre ai venti. Si precisa che la durata offerta dovrà essere la stessa per tutte le strutture.
h. Numero di strutture di tipo 2 con finestra estesa di gestione e manutenzione h24/365
PFes2i=Pma*Ns2Fesi/Ns2Fesmax Dove:
i. PFes2i = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. Ns2Fes = numero strutture di tipo 2 con finestra estesa contenuto nell’offerta i-esima
iv. Ns2Fes max = numero strutture di tipo 2 con finestra estesa contenuto nell’offerta migliore.
i. Numero di strutture di tipo 3 con finestra estesa di gestione e manutenzione h24/365 PFes3i=Pma*Ns3Fes/Ns3Fesmax
Dove:
i. PFes3i = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. Ns3Fesi = numero strutture di tipo 3 con finestra estesa contenuto nell’offerta i-esima
iv. Ns2Fes max = numero strutture di tipo 3 con finestra estesa contenuto nell’offerta migliore.
j. Servizi aggiuntivi di sicurezza oltre i servizi base (compresivi di gestione). L’offerente dovrà elencare i servizi aggiuntivi e le modalità di erogazione comprensive della gestione per la durata del contratto. Sasi: ciascun commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 (con una cifra decimale, esempio 0,1-0,2…), a ciascun servizio aggiuntivo proposto, la somma di detti punteggi costituirà il punteggio assegnato dal commissario, la media aritmetica dei punteggi dei singoli commissari sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile (Pma) all’elemento in esame.
k. Numero di strutture di tipo 2 dotate di Wi-Fi P2WiFii=Pma*Ns2WiFii/Ns2WiFimax
Dove:
v. P2WiFii = punteggio attribuito all’offerta i-esima
vi. Pma= punteggio massimo attribuibile
vii. Ns2WiFii= numero di strutture di tipo 2 dotate di Wi-Fi contenuto nell’offerta i-esima
viii. Ns2WiFimax = numero di strutture di tipo 2 con Wi-Fi contenuto nell’offerta migliore.
Si precisa che il punteggio PWiFii non sarà attribuito ad offerte che prevedono un numero di strutture inferiore al 30% del numero di strutture del lotto.
l. Numero di strutture di tipo 3 dotate di Wi-Fi P3WiFii=Pma*Ns3WiFii/Ns2WiFimax
Dove:
i. P3WiFii = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. Ns3WiFii= numero di strutture di tipo 3 dotate di Wi-Fi contenuto nell’offerta i-esima
iv. Ns3WiFimax = numero di strutture di tipo 3 con Wi-Fi contenuto nell’offerta migliore.
Si precisa che il punteggio PWiFii non sarà attribuito ad offerte che prevedono un numero di strutture inferiore al 30% del numero di strutture del lotto.
m. Per il calcolo del punteggio relativo alla Organizzazione di progetto (Porg): ciascun commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 (con una cifra decimale, esempio 0,1-0,2…), la media aritmetica dei punteggi assegnati dai singoli commissari sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile (4 punti) all’elemento in esame; la valutazione della Commissione si baserà sulla completezza, efficacia, attinenza al contesto, attendibilità dei seguenti elementi: i) Dimensionamento delle risorse impiegate per la progettazione e tool dedicati alla progettazione; ii) Sistema di monitoraggio e controllo, anche da remoto, dei cantieri anche attraverso tecnologie emergenti; iii) Piano di acquisizione e formazione del personale necessario per l’esecuzione dell’intervento.
Il punteggio tecnico Pteci conseguito dall’offerta tecnica i-esima sarà pari a: Pteci=Bmg1i+ Bmg2i+ Bmg3i+P2vmaxi+ P3vmaxi+Pseri+Pdusi+ PFes2i+
PFes3i+Sasi+P2WiFii+P3WiFiiP+ Orgi
Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri previsti dall’art. 47 co.4 legge 108/2021 la Commissione
utilizzerà il seguente metodo:
n. Parità di genere (ruoli apicali): la commissione attribuirà il punteggio (Pgdi) come segue: Pgdi=Pma*Pdai/Pdamax
Dove:
v. Pgdi = punteggio attribuito all’offerta i-esima
vi. Pma= punteggio massimo attribuibile
vii. Pdai= percentuale di donne in ruoli apicali
viii. Pdamax= percentuale di donne in ruoli apicali contenuto nell’offerta migliore.
o. Verbali di discriminazione di genere (art. 37-41 d.lgs.198/2006): la commissione attribuirà il punteggio (Asvi) come segue:
PAsvi=Pma*PVeri/PVerimax Dove:
i. PAsvi = punteggio attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. PVeri= percentuale di verbali di discriminazione di genere
iv. d. PVerimax= percentuale di verbali di discriminazione di genere contenuto
nell’offerta migliore
p. Assunzione di giovani (<36 anni) e donne - indicare se il concorrente intende effettuare assunzioni di giovani (<36 anni) e donne per una percentuale superiore al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto: il punteggio Asgi sarà: Si=2 punti – No=0 punti.
q. Adozione di strumenti volti a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate (intese le persone definite all’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381): descrivere le politiche aziendali volte a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, oltre la soglia minima prevista dalla legge, e/o svantaggiate (come sopra definite): ciascun commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 (con una cifra decimale, esempio 0,1-0,2…), la media aritmetica dei punteggi assegnati dai singoli commissari sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile (Pma) all’elemento in esame (Inci).
r. Utilizzo di specifici strumenti di sostenibilità e welfare aziendale: descrivere le politiche aziendali volte a promuovere la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i dipendenti e/o implementazione di modalità innovative di organizzazione del lavoro: ciascun commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 (con una cifra decimale, esempio 0,1-0,2…), la media aritmetica dei punteggi assegnati dai singoli commissari sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile (Pma) all’elemento in esame (Weli).
s. Formazione dedicata a favorire la gender equality: ciascun commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 (con una cifra decimale, esempio 0,1-0,2…), la media aritmetica dei punteggi assegnati dai singoli commissari sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile (Pma) all’elemento in esame (Fori). Si evidenzia che il mancato rispetto degli impegni assunti con riguardo agli elementi previsti dall’art.
47 co.4 legge 108/2021 comporta l’applicazione delle sanzioni (penali, ecc.) come previste
dall’Accordo Quadro.
Il punteggio relativo agli elementi previsti dall’art. 47 co.4 legge 108/2021 sarà pari a
Ppari=Pgdi+PAsvi+Asgi+Inci+Weli+Fori
10.2. Per il calcolo del punteggio economico la Commissione utilizzerà la formula seguente: PECi=Pma*Ribi/Ribmax
Dove:
i. PECi = punteggio economico attribuito all’offerta i-esima
ii. Pma= punteggio massimo attribuibile
iii. Ribi = ribasso percentuale offerto con l’offerta i-esima
iv. Ribmax = ribasso percentuale più alto offerto.
Il punteggio complessivo conseguito dall’offerta i-esima sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’Offerta tecnica, per i criteri previsti dall’art. 47 co.4 legge 108/2021 ed i punteggi conseguiti per l’Offerta economica
Pci=Pteci+ Ppari+PECi
Articolo 11
GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA
11.1. Ai sensi dell’art. 93, co. 1, del Codice, l’offerta dell’operatore economico inerente ciascun lotto al quale partecipa deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due percento) dell’importo a base del singolo lotto, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’art. 93, co. 3, del Codice, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L’operatore economico dovrà specificare nella causale di pagamento gli estremi dell’atto di indizione di gara nonché l’oggetto della stessa. Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 resa dal garante o recante autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
11.2. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all’“Allegato A – schemi tipo” del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all’ “Allegato B – Schede tecniche”.
11.3. Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta percento)
nei seguenti casi:
a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione nel D.G.U.E. Si precisa che:
i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
ii. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell’ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l’effetto dell’art. 93, co. 7, del Codice. Tale riduzione del 50% (cinquanta percento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.
11.4. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, co. 7, del Codice l’operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare di possedere le suddette certificazioni nel D.G.U.E. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E., o aggregazione di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o in consorzio tra imprese artigiane, o in consorzio stabile, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 93, co. 7, del Codice, la garanzia provvisoria dovrà riportare
i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà:
a. indicare come beneficiario Infratel Italia;
b. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere intestata a tutti i componenti del
R.T.I. e/o consorzio;
c. in caso di consorzi stabili, essere intestata al consorzio;
d. avere una validità temporale di almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Infratel Italia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, co. 5, del Codice;
e. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta di Infratel Italia, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., ai sensi dell’art. 93, co. 4, del Codice.
f. Ai sensi dell’art. 93, co. 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, Infratel Italia procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie.
11.6. Sono fatti riconducibili all’aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro, entro trenta (30) giorni dalla richiesta della suddetta documentazione da parte di Infratel Italia.
11.7. Con riferimento a ciascun singolo lotto cui partecipa, l’operatore economico dovrà produrre, a pena di esclusione dal lotto, la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro del lotto cui si riferisce l’offerta, con le modalità specificate all’art.12.
11.8. Ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 93, co. 8, del Codice, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione mentre la presentazione di una cauzione di valore inferiore sarà suscettibile di integrazione da parte dei concorrenti su richiesta di Infratel Italia.
11.9. La garanzia provvisoria sarà svincolata:
d. nei confronti dell’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo
Quadro dietro presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 12;
e. nei confronti degli altri operatori economici, comunque entro trenta (30) giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione (art. 93, co. 9, del Codice).
Articolo 12 GARANZIA DEFINITIVA
12.1. L’aggiudicatario dovrà prestare, entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, una garanzia definitiva con le seguenti caratteristiche:
a. durata necessaria alla copertura dell’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, quindi, almeno sino a 5 anni successivi alla data del 30 giugno 2026 o come estesa in fase di offerta; la polizza decorrerà dalla data della stipula dell’Accordo Quadro;
b. l’importo garantito sarà determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice, nella misura pari al 10% dell’importo aggiudicato, salvo l’incremento percentuale in caso ribasso percentuale come stabilito nel medesimo articolo;
c. nell’oggetto della garanzia dovrà essere espressamente specificato che la stessa è a garanzia della corretta e tempestiva esecuzione di quanto oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli ordini di esecuzione e/o di servizio, ivi comprendendo il raggiungimento delle milestone stabilite all’art. 3 e derivanti dalle milestone previste dal PNRR.
12.2. La garanzia dovrà, inoltre:
− prevedere che l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi del premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla stazione appaltante e che imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della stazione appaltante;
− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
− prevedere che il garante è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito; che si obbliga a pagare (senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite) quanto richiesto dal Concedente a semplice richiesta scritta dello stesso, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo;
− prevedere che il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento, saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi al tasso legale e che si darà corso al versamento richiesto dal Concedente anche nel caso in cui l'aggiudicatario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
− prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 1 e 2, del codice
civile.
12.3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione della
garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante.
12.4. La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei rapporti che la stessa regola (ivi inclusa, quindi, la fornitura dei servizi di connettività)
12.5. Si applica, per quanto occorra, l’art. 103 del Codice.
Articolo 13 POLIZZE ASSICURATIVE
13.1. L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103, co. 7 del Codice, è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, preliminarmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle amministrazioni beneficiarie dell’appalto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. La polizza deve assicurare Infratel Italia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle attività il cui massimale è pari a euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio delle attività e cessa alla data di emissione dell’ultimo verbale di conformità. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne Infratel Italia da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Infratel Italia.
13.2. Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’efficacia della copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata.
13.3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie di cui al precedente articolo e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le garanzie fideiussorie sono in ogni caso rilasciate a nome di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.
Articolo 14
CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
14.1. La Piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 58 del Codice, nonché in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“CAD”), al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni (“Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
14.2. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento UE n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.
14.3. La Piattaforma telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
14.4. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma telematica:
i. è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
ii. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema
informatico.
14.5. Il tempo della Piattaforma telematica è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(IEN), di cui al d.m. 30 novembre 1993, n. 591.
14.6. Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente
procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del Codice dei Contratti. Le registrazioni sono effettuate e conservate nel database ai fini di tracciabilità, affidabilità, attribuibilità e sicurezza del sistema e delle operazioni ivi realizzate, per il tempo necessario a tale fine nonché ai fini dell’adempimento agli obblighi legali ivi relativi. Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
14.7. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella homepage della Piattaforma telematica “InGaTe ---> Requisiti di Sistema”, nonché di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.
14.8. Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. “.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.
14.9. Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma telematica file singoli di dimensione inferiore a 150 Megabyte (MB), tenendo presente che per le cartelle zippate la dimensione non deve superare i 600 MB. Si fa presente che per i file di dimensione superiore a 10 MB è necessario verificare la corretta apposizione della firma digitale, atteso che in questo caso il Portale non esegue la verifica automatica. Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto tecnico nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Servizio Assistenza all’utilizzo della Piattaforma telematica (tel. x00 00 00 00 00 000), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando una richiesta di supporto tramite il link “Richiedi assistenza online”. I recapiti del Servizio Assistenza sono disponibile cliccando il link “Contatti” presente in home page (in alto a destra). Per informazioni e/o chiarimenti inerenti all’offerta si prega di attenersi puntualmente a quanto espressamente indicato nella documentazione di gara e nelle istruzioni per l’utilizzo della Piattaforma telematica e presentazione dell’offerta allegate al presente disciplinare.
Articolo 15
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - CHIARIMENTI
15.1. Le offerte e, più in generale, tutta la documentazione richiesta ai fini della presente procedura, dovranno essere redatte in lingua italiana, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore ad hoc, e presentate, a pena di esclusione, a mezzo Piattaforma telematica entro e non
oltre il seguente termine perentorio:
ore 13:00 del giorno 15 marzo 2022
15.2. Le richieste di chiarimento potranno essere presentate fino a dieci giorni prima dello scadere del termine perentorio sopra indicato. Per ulteriori dettagli si rinvia ai successivi paragrafi.
Articolo 16
CONTENUTO DELL’OFFERTA (RDO)
16.1. L’offerta deve essere presentata per ogni singolo lotto al quale il concorrente intende partecipare; ciascuna singola offerta, pertanto è composta da:
a. la documentazione amministrativa: “Risposta di qualifica”;
b. la documentazione tecnica: “Risposta tecnica”;
c. la documentazione economica: “Risposta economica”.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nelle apposite istruzioni di caricamento allegate. Ai sensi dell’art. 85, co. 2, del Codice, il concorrente si avvarrà del D.G.U.E. allegato ai documenti di gara, per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura. Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento e nei suoi allegati. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura e alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità indicate e con relativo certificato in corso di validità;
ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.
È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel disciplinare di gara, tenendo conto che la Piattaforma telematica non accetta documentazione presentata dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (“Data di chiusura RDO”). Il sistema non consente la trasmissione delle offerte dopo il termine fissato per la loro presentazione. Le offerte non trasmesse non saranno visibili a Infratel Italia al termine della procedura.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte di Infratel Italia, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Infratel Italia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l’esclusione dalla procedura.
Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare nell’ Area generica allegati le dichiarazioni e/o i documenti contenenti le suddette informazioni.
a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: “RISPOSTA DI QUALIFICA”
Per caricare sulla Piattaforma telematica la documentazione amministrativa, l’operatore economico dovrà seguire le istruzioni riportate nell’apposito allegato e inserire la seguente documentazione per ogni singolo lotto cui intende partecipare:
i. D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo)
Il D.G.U.E. dovrà essere:
i.i. compilato in lingua italiana;
i.ii. reso ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
i.iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico;
i.iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal proprio legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice);
Il D.G.U.E., inoltre, dovrà:
i.v. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione
delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
x.xx. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
i.vii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell’art. 48, co. 12, del Codice, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal proprio legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante);
il D.G.U.E., altresì, dovrà:
i.viii. indicare, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le parti di attività, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
i.ix. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex art. 48, co. 13, del Codice, nel quale siano specificate le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti;
i.x. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell’art. 48, co. 12, del Codice, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal proprio legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante);
Il D.G.U.E., inoltre, dovrà:
i.xi. indicare, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le parti di attività che saranno eseguite
da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
i.xii. indicare l’impresa mandataria;
i.xiii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
i.xiv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
i.xv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
Inoltre, in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al D.G.U.E. per sé, anche il D.G.U.E. dell’ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.
All’interno del D.G.U.E. l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, co. 3, del Codice.
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso, in quanto persona giuridica, sia a tutti i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso, in quanto persona giuridica, sia a tutti i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’art. 80, co. 1 e 5, del Codice, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Infratel Italia ogni opportuna valutazione.
ii. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il D.G.U.E.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad euro 16 (sedici/00), relativa ad un unico
D.G.U.E. (e non per ogni D.G.U.E.): a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nel campo dedicato alla Descrizione, il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al D.G.U.E.).
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/Xxxxxx/Xxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/X00/XxxxxxxxxxxxxX 23/?page=schedepagamenti
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica. In caso di assenza di versamento, Infratel Italia sarà tenuta agli obblighi di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
In caso di R.T.I. o consorzio l’imposta di bollo da pagare per il D.G.U.E. è unica per l’intero R.T.I. o
consorzio.
iii. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la prova dell’avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C. come da istruzioni indicate nel precedente art. 10.
iv. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.
In caso di R.T.I. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
iv.i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CAD;
iv.ii. ovvero, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i R.T.P. ove del caso, i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno dichiarare, mediante apposito atto separato, l’impegno a costituire in caso di aggiudicazione della gara l’R.T.I., il consorzio o il soggetto aggregato e che gli stessi operatori conferiranno mandato speciale collettivo con rappresentanza ad uno di essi da indicare e qualificare già in sede di offerta quale mandatario, indicando altresì nel medesimo atto anche le mandanti e specificando, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le parti di attività e/o le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti/operatori il R.T.I. o il consorzio ordinario, o le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.
Il predetto atto separato dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
iv.iii. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CAD;
iv.iv. ovvero, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
v. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45,
co. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
vi. Procure speciali
Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso
dal suo legale rappresentante, dovrà allegare la procura attestante i poteri conferiti.
Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma telematica alternativamente:
vi.i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CAD;
vi.ii. ovvero ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
vii. Avvalimento
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
vii.i. il D.G.U.E., reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
vii.ii. la dichiarazione di cui all’allegato “dichiarazione dell’ausiliario”, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico e verso Infratel Italia a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
vii.iii. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
viii. Subappalto
Nel caso in cui il concorrente intenda affidare delle prestazioni contrattuali in subappalto, l’operatore economico indica, all’atto dell’offerta, nel D.G.U.E., le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare indicando la misura percentuale di esecuzione.
ix. Rapporto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità)
Tenuto conto che alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all’art. 47, co. 2, 3 e 3-bis, del d.l. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, in l. n. 108/2021), in materia di “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, i concorrenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell’offerta nell’ambito della documentazione amministrativa di cui alla “Risposta di qualifica”, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il documento richiesto dovrà essere presentato in copia conforme mediante l’autocertificazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
x. Dichiarazione, da rendersi nelle forme dell’autocertificazione, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara.
xi. Garanzia provvisoria – Scheda tecnica – Impegno a rilasciare garanzia definitiva.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, alternativamente:
xi.i. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
xi.ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente altresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla Piattaforma telematica alternativamente:
- in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
- ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
- ovvero, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
xii. Documentazione antimafia: nel caso in cui il concorrente non fosse iscritto nella “white list” o non ne avesse richiesto l’iscrizione, dovrà essere rilasciata autodichiarazione relativa alle generalità dei familiari conviventi di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione ai sensi dell’art.80, co.3, del Codice, ai fini della richiesta di informativa prefettizia antimafia, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n.159/2011.
UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E/O NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA E/O ALL’OFFERTA ECONOMICA.
b. OFFERTA TECNICA: “RISPOSTA TECNICA”
Con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, il concorrente è chiamato a presentare una relazione tecnica che dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di RTI, RTP o consorzi costituiti e reti di imprese dotate di organo comune con potere di rappresentanza, la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, del consorzio o della rete ovvero negli altri casi, da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppande o consorziande o facenti parte della rete o da loro procuratori.
La relazione tecnica dovrà prevedere, a pena di esclusione, i contenuti minimi di seguito riportati. Si precisa che i contenuti della relazione tecnica e tutte le proposte migliorative formulate nell’offerta tecnica saranno vincolanti per l’aggiudicatario e assistiti dai rimedi contrattuali in caso di inadempimento.
La Relazione tecnica deve contenere una descrizione generale della soluzione proposta nella quale dovranno essere evidenziati il rispetto dei requisiti minimi e le eventuali migliorie.
All’interno della Relazione tecnica dovranno essere presenti almeno i seguenti capitoli:
i. Architettura di rete e dimensionamento della rete impiegata per l’offerta dei servizi di
connettività.
ii. Descrizione dei servizi previsti dal Capitolato e delle modalità di erogazione, con particolare
riferimento all’implementazione dei servizi di sicurezza.
iii. Migliorie e servizi aggiuntivi:
iii.i. incremento della banda minima garantita (con esplicito riferimento ai parametri IBmg1, IBmg2 e IBmg3), sia per profili relativi ai servizi di connettività, sia per i profili relativi ai servizi punto-punto equipaggiati con apparati attivi;
iii.ii. numero di strutture di tipo 2 con velocità massima pari a 10Gbit/s invece di 1Gbit/s (con riferimento al parametro Ns2vmax);
iii.iii. numero di strutture di tipo 3 con velocità massima pari a 10Gbit/s invece di 1Gbit/s (con riferimento al parametro Ns3vmax);
iii.iv. estensione del servizio in numero di annualità (non sono ammesse frazioni di anno) oltre i 5 anni;
iii.v. estensione periodo di cessione in favore di Infratel Italia dei diritti d’uso delle
infrastrutture e delle fibre ottiche oltre i 20 anni;
xxx.xx. numero di strutture di tipo 2 con applicazione della “finestra estesa” di manutenzione h24 (con riferimento al parametro Ns2Fes);
iii.vii. numero di strutture di tipo 3 con applicazione della “finestra estesa” di manutenzione
h24 (con riferimento al parametro Ns3Fes);
iii.viii. servizi aggiuntivi di sicurezza oltre i servizi base previsti dal capitolato (comprensivi di gestione). La descrizione dei servizi di sicurezza aggiuntivi deve riguardare le modalità di implementazione e configurazione degli stessi, specificando se la modalità di erogazione avviene in ambiente centralizzato virtuale o meno e quali sono le funzionalità centralizzate. Devono essere specificate le protezioni aggiuntive previste, anche in termini di protezione interrogazioni DNS, navigazione WEB. Infine, è necessario descrivere le modalità di protezione aggiuntive eventualmente previste per utenti in mobilità o in smart-working. Sarà valutata come migliorativa la configurazione delle policy di sicurezza in modalità centralizzata, senza dover intervenire in maniera distribuita sulle singole CPE, anche tramite funzionalità di Firewalling centralizzate in ambiente virtuale per il blocco di specifici IP, porte o protocolli;
iii.ix. numero di strutture di tipo 2 dotate di reti Wi-Fi (con copertura Wi-Fi indoor per
l’intera sede);
iii.x. numero di strutture di tipo 3 dotate di reti Wi-Fi (con copertura Wi-Fi indoor per
l’intera sede).
iv. Organizzazione di progetto: in particolare, è necessario descrivere:
iv.i. dimensionamento delle risorse impiegate per la progettazione e tool dedicati alla progettazione;
iv.ii. sistema di monitoraggio e controllo, anche da remoto, dei cantieri anche attraverso tecnologie emergenti;
iv.iii. piano di acquisizione e formazione del personale necessario per l’esecuzione dell’intervento
v. Aspetti dettati dai criteri di valutazione previsti dall’art. 47 co.4 legge 108/2021:
v.i. parità di genere (ruoli apicali): dovrà essere indicata la percentuale di donne in ruoli apicali in base al numero dei dipendenti;
v.ii. verbali di discriminazione di genere: dovrà essere indicata la percentuale di verbali di discriminazione di genere (nel triennio 2019-2021) rispetto al numero di dipendenti;
v.iii. assunzione di giovani (<36) e donne: indicare se il concorrente intende effettuare
assunzioni di giovani (<36 anni) e donne per l’esecuzione del contratto;
v.iv. adozione di strumenti volti a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate: si dovranno descrivere le politiche aziendali volte a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate. Si precisa che si considerano: (i) soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; (ii) persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
v.v. utilizzo di specifici strumenti di sostenibilità e welfare aziendale: si dovranno descrivere le politiche aziendali volte a promuovere la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
x.xx. formazione dedicata a favorire la gender equality: indicare tipologia, frequenza e numero di ore di formazione dedicate al personale femminile impiegato per favorire
la gender equality in ambito digitale e tecnico/scientifico (STEM-Science Technology Engineering Mathematics) nel triennio 2019-2021.
Dal punto di vista editoriale la Relazione tecnica dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni.
- non superare i 400.000 caratteri;
- utilizzare il carattere calibri 11;
- essere prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 80).
NOTA BENE: NELL’OFFERTA TECNICA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE,
RIFERIMENTI ECONOMICI.
c. OFFERTA ECONOMICA: “RISPOSTA ECONOMICA”
i. Con riferimento a ciascun singolo lotto al quale si intende partecipare, il concorrente dovrà:
i.i. esprimere nell’apposito spazio sulla Piattaforma telematica la percentuale (unica) di ribasso offerto;
i.ii. caricare sulla Piattaforma telematica l’offerta economica, seguendo puntualmente le istruzioni di caricamento di cui all’allegato.
Nell’offerta economica di ciascun specifico lotto, da caricare sulla Piattaforma telematica, il concorrente dovrà esprimere la percentuale (unica) di ribasso offerto, nonché il ribasso offerto (ottenuto applicando all’Importo a base d’asta del Lotto di riferimento la percentuale di sconto offerto e rappresentato dalla percentuale di ribasso offerta). Detta offerta economica dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, la cui procura sia stata inserita nella Risposta di Qualifica contenente la documentazione amministrativa. Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, l’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto R.T.I. o consorzio ordinario. Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica, stante anche l’utilizzo da parte di Infratel Italia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta economica all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura. Con la presentazione dell’offerta economica il concorrente si impegna tacitamente a che la propria offerta resti immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
Con riferimento a ciascun singolo lotto al quale si intende partecipare, il concorrente dovrà caricare sulla Piattaforma telematica l’offerta economica, seguendo puntualmente le istruzioni di caricamento di cui all’allegato.
Peraltro:
- in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in Piattaforma telematica (n. 1) e la percentuale di ribasso offerta nel documento caricato sulla Piattaforma (n. 2) prevale ed avrà valore ai fini della gara la percentuale di ribasso offerta nel documento caricato sulla Piattaforma (n. 2);
- in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta nel documento caricato sulla Piattaforma (n. 2) e il ribasso offerto sempre indicato nel medesimo documento, prevale ed avrà valore ai fini della gara la percentuale di ribasso offerta.
Resta in ogni caso inteso che:
- ai fini dell’aggiudicazione, e, segnatamente, ai fini dell’applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico, viene considerata la percentuale (unica) di ribasso offerta;
- ai fini contrattuali, la percentuale (unica) di ribasso offerta verrà applicato al listino prezzi allegato mentre il ribasso offerto determina l’importo complessivo aggiudicato e valore complessivo dell’Accordo Quadro.
ii. Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica.
Con riferimento a ciascun singolo lotto al quale si intende partecipare, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Offerta economica, la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad euro 16 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e s.m.i., anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nel campo dedicato alla descrizione il CIG del lotto cui si riferisce l’offerta e con l’indicazione del riferimento all’offerta economica).
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al
seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/Xxxxxx/Xxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/X00/Xxxxxxx rsare+F23/?page=schedepagamenti
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita
allegando la copia della ricevuta di versamento.
In caso di raggruppamento di operatori economici, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta e non da ogni singolo componente del raggruppamento.
In caso di assenza di versamento, Infratel Italia sarà tenuta agli obblighi di cui all’art. 19 del
suddetto d.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione
digitale.
UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E/O NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.
TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l’operatore economico, potrà trasmettere la propria offerta seguendo le istruzioni di cui all’allegato.
L’OFFERTA ECONOMICA NON SARÀ APERTA NEL CASO IN CUI GIÀ IL CONTENUTO DELLA RISPOSTA AMMINISTRATIVA SIA CONSIDERATO DALLA COMMISSIONE DI GARA PRIVO DEI REQUISITI PRESCRITTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA STESSA.
ATTENZIONE
Si informa che:
a. la documentazione redatta nelle forme dell’autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dovrà essere corredata, a pena di nullità, da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Si informa che, per ciascun dichiarante, ove trattasi della medesima persona, è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti di Infratel Italia e non sarà restituita.
Articolo 17
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI – CHIARIMENTI
17.1. Gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi” della RDO on line. Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Oiattaforma telematica nell’apposita area “Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma telematica:
a. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
b. inserendo nella documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma telematica.
17.2. Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione sul Portale. In caso di R.T.I., tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato al momento della registrazione dall’operatore economico indicato quale capogruppo.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale InGaTe, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione. In caso di R.T.I., tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato al momento della registrazione dall’operatore economico indicato quale capogruppo mandataria.
Articolo 18 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
18.1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. Si riepilogano di seguito le fasi salienti alla procedura di valutazione di ciascun singolo lotto.
18.2. La procedura di valutazione sarà interamente gestita dalla Commissione per quanto riguarda l’apertura e valutazione sia della busta amministrativa (busta A), sia della documentazione tecnica (busta B) e dell’offerta economica (busta C) per ciascun lotto, secondo l’ordine tra i lotti che verrà sorteggiato dalla Commissione stessa.
18.3. La prima seduta pubblica si svolgerà nel giorno e nel luogo indicati nel bando o in data successiva che verrà formalmente comunicata ai concorrenti. Le modalità di svolgimento potranno variare nel rispetto delle procedure di distanziamento imposte dalla situazione epidemiologica esistente e in applicazione delle norme vigenti al momento dell’apertura delle buste e pubblicizzate sulla Piattaforma di gara. A tutte le sedute pubbliche, che si svolgeranno con le modalità e nei giorni comunicati tramite Piattaforma telematica, potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza ovvero che sia stato da questi a tale scopo delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del conferente degli stessi.
18.4. La Commissione, a mezzo della Piattaforma telematica procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a. verifica della ricezione delle offerte nei tempi previsti;
b. apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa “Risposta di qualifica”;
c. verifica della presenza e della correttezza formale dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara.
Sulla base della documentazione contenuta nella “Risposta di qualifica”, la Commissione provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente procedura, ivi compresa la correttezza della eventuale garanzia provvisoria prodotta - ove richiesta - e delle diverse dichiarazioni.
18.5. Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa queste potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice. Si specifica che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile/titolare della documentazione stessa.
18.6. Terminate le operazioni di verifica dei contenuti della documentazione amministrativa, la Commissione provvede a formare l’elenco dei concorrenti ammessi alle fasi successive e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, trasmettendo infine alla stazione appaltante l’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva. Si precisa che, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, la stazione appaltante può effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa in ogni momento della presente procedura. Concluse le predette attività, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura della documentazione tecnica “Risposta tecnica”, per poi procedere, con sedute riservate all’analisi e valutazione delle offerte presentate.
18.7. L’apertura della busta C) “offerta economica” avverrà in seduta pubblica previa convocazione dei concorrenti ammessi e dando evidenza del punteggio tecnico attribuito. In tale occasione la Commissione procederà alla disamina delle offerte secondo l’ordine decrescente dei lotti ed a partire da quello di maggior valore. Terminato l’esame delle offerte economiche del singolo lotto, la Commissione predisporrà la graduatoria provvisoria delle offerte. In base alla predetta graduatoria la Commissione proporrà l’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora un medesimo concorrente risulti primo nella graduatoria di merito di quattro lotti, la Commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica di quel concorrente per i lotti rimanenti, tranne nel caso in cui quel concorrente sia l’unico ad aver presentato offerta. Ad un concorrente che risulti primo nella graduatoria di merito di quattro lotti secondo la disamina delle offerte economiche aperte in base all’ordine di cui sopra, la Commissione proporrà l’aggiudicazione di ulteriori lotti solo nel caso in cui sia l’unico ad aver presentato offerta per detti lotti. Al termine dei lavori la Commissione trasmetterà alla stazione appaltante tali risultanze per le determinazioni successive.
18.8. L’eventuale anomalia dell’offerta economica verrà trattata dalla Commissione ai sensi degli artt. 95 e 97 del Codice. Si specifica che la valutazione di congruità prevista dall’art. 97 del Codice sarà svolta dalla Commissione di gara. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
18.9. Si informa che in ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla procedura, anche ai sensi dell’art. 59, commi 3 e 4 del Codice, le offerte:
a. che non rispettano i documenti di gara;
b. che Infratel Italia ha giudicato anormalmente basse;
c. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Disciplinare.
d. in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
e. che non hanno la qualificazione necessaria;
f. il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara;
g. che siano sottoposte a condizione;
h. nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare;
i. che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel capitolato e nel presente Disciplinare;
j. incomplete e/o parziali. Saranno altresì esclusi:
k. i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
l. i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti;
m. i concorrenti che abbiano reso dichiarazioni false. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Infratel Italia si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
18.10. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
In particolare, i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui all’art. 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma telematica, nonché nell’ulteriore informativa disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
Articolo 19 AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA
19.1. Si procederà all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto.
19.2. È facoltà di Infratel Italia di non procedere all’aggiudicazione di un singolo lotto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 12, del Codice; in caso di aggiudicazione, Infratel Italia ha comunque la facoltà di non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro.
19.3. Ai sensi dell’art. 94, co. 2, del Codice, Infratel Italia si riserva di non aggiudicare l’Accordo Quadro all'offerente che ha presentato l’offerta migliore, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, del Codice.
19.4. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, mentre non è tale per Infratel Italia fino a quando non risulteranno perfezionate, ai sensi di legge, tutte le verifiche previste dalla legge. L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta.
19.5. È fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela con cui Infratel Italia si riserva di sospendere, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare motivatamente la presente gara, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
19.6. Ai sensi dell’art. 32, co. 10, del Codice, non si applica il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo. Le eventuali spese relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro sono a carico dell’aggiudicatario.
19.7. Ai sensi dell’art. 50, co. 3, del d.l. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, in l. n. 108/2021), l’Accordo Quadro diviene efficace con la stipula, fermo restando l’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti, da intendersi quale fase integrativa e definitiva dell’efficacia dell’aggiudicazione e necessaria al suo perfezionamento.
Articolo 20
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
20.1. Infratel Italia procederà a richiedere l’esecuzione contrattuale (in pendenza della stipula dell’Accordo
Quadro e degli ordini di esecuzione) in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
20.2. Per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro si applicano le previsioni dell’art. 32, co. 14, del Codice. La formalizzazione di ciascun atto esecutivo dell’Accordo Quadro avverrà mediante corrispondenza commerciale e darà luogo ad un contratto regolato ai sensi del Codice e dalle norme applicabili in materia.
20.3. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, Infratel Italia, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del predetto articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, co. 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle attività.
20.4. In sede di sottoscrizione l’aggiudicatario sarà tenuto a adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010.
20.5. Infratel Italia si riserva, in ogni caso, di applicare l’istituto dello scorrimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 110 del Codice.
Articolo 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21.1. Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120 c.p.a., nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo innanzi al Tribunale amministrativo regionale
competente.
21.2. In ogni caso trova applicazione l’art. 48, comma 4 del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021.
Articolo 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
22.1. Con riferimento alle attività oggetto della presente procedura, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), nonché da ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali ovvero del Comitato europeo per la protezione dei dati (la “normativa applicabile”).
22.2. Il concorrente risultante aggiudicatario garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del contratto stipulato a valle della presente procedura avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della normativa applicabile. Infratel Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni dell’aggiudicatario con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.
XXXXX XXXXXXXX
2022.01.28 13:32:07
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O=INFRATEL ITALIA SPA 2.5.4.97=VATIT-07791571008
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