CUP E56C18001410001
Convenzione tra L'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA (ATS Sardegna) e la FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO di
SOSPIRO per lo sviluppo dell’obiettivo 3 del progetto “Xxxxxx accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi - residenziali per le persone con ASD”
CUP E56C18001410001
Con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico documento ad ogni effetto di Legge:
tra
l'Azienda Tutela della Salute Sardegna (ATS Sardegna), con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, Xxxxxxx
C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 nella persona del Commissario Straordinario Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx;
e
la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS Cod. Fisc. 80004030195 – P.I. 00385470190, con sede in Sospiro (CR), nella figura del Direttore Generale Dr. Xxxxx Xxxxxxx
premesso che
❖ l’Istituto Superiore di Sanità in data 17 ottobre 2018 ha approvato il finanziamento del Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi- residenziali per le persone con ASD” Codice Unico di Progetto (CUP) E56C18001410001, presentato dalla Regione Xxxxxx-Romagna il cui responsabile scientifico è la dott.ssa Mila Ferri afferente al Servizio Assistenza Territoriale;
❖ la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Delibera di Giunta Regionale n. 1802 del 29/10/2018 ha proceduto all’approvazione dell’accordo con l’ISS relativo al Progetto e con Deliberazione
n. 171 del 04.02.2019 della Giunta Regionale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con le Unità Operative delle diverse Regioni coinvolte nel progetto;
❖ La Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione di Giunta n. 9/34 del 22/02/2019:
1) ha approvato il Progetto “Xxxxxx accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi residenziali per le persone con ADS”, di cui alla Deliberazione n. 1082 del 29.10.2018 della Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx;
2) ha affidato all’ATS Sardegna il ruolo di Ente Attuatore per la Regione Sardegna del progetto di ricerca “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali per le persone con ASD”;
3) ha conferito mandato all’ATS Sardegna di sottoscrivere la convenzione con l’Xxxxxx Xxxxxxx per l’attuazione del progetto;
4) ha affidato all’ATS Sardegna la gestione del finanziamento complessivo di € 180.000,00, destinato alle attività del progetto, che sarà direttamente erogato dalla Regione Capofila Xxxxxx Xxxxxxx;
❖ L’Azienda per la tutela della salute, con Deliberazione del Direttore Generale n.434 del 04.06.2019 ha provveduto a recepire la suddetta DGR approvando secondo lo schema di accordo con le unità operative afferenti il progetto di cui alla citata Deliberazione n. 1082 del 29.10.2018 della Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, la convenzione tra la suddetta Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’ATS Sardegna, finalizzata all’implementazione del Progetto de quo - codice unico progetto (C.U.P.) E56C18001410001, individuando nel corpo dell’accordo convenzionale in qualità, rispettivamente, di referente scientifico e referente amministrativo del Progetto, la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, afferente al Dipartimento di Salute Mentale – U.O.C. NPIA della ASSL Cagliari e la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della S.C. Giuridico Amministrativo dell’ASSL Cagliari;
❖ L’Azienda per la tutela della salute, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 18/10/2019 ha recepito la scheda del Progetto “Xxxxxx accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro Autistico", nonché il piano finanziario elaborato a corredo della scheda Progetto UP
– 08 – 2019 – 7;
❖ Il Progetto prevede, tra l’altro, la costituzione di una partnership con la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS per il raggiungimento dell’obiettivo 3 “Sperimentazione finalizzata alla valutazione e validazione di percorsi di trattamento di soggetti con ASD con gravissimi disturbi di comportamento nell’ottica di garantire, con adeguati programmi di transizione, il rientro nei contesti di riferimento senza la perdita dei miglioramenti ottenuti”;
❖ La Fondazione, individuata dall’Istituto Superiore della Sanità quale Centro di eccellenza, rappresenta una esperienza unica in Italia nella gestione delle persone con disabilità intellettiva e gravi disturbi del comportamento (istituto certificato dalla American Association on Intellectual Disability);
❖ L’Azienda per la Tutela della Salute, con Deliberazione del Commissario Straordinario
n.262 del 16.12.2019, ha recepito e approvato lo schema di convenzione con la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - ONLUS;
❖ Nel corso dell’anno 2020, a causa della pandemia causata dal SARS/Covid19, le attività progettuali sono state in parte necessariamente interrotte;
❖ La Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Regione capofila nella elaborazione e conduzione del progetto, stante la suddetta interruzione, ha avanzato richiesta di proroga della scadenza dei termini fissati nell’accordo di collaborazione firmato il 26 luglio 2017 all’art. 2 c. 4 alla data del 20 ottobre 2020;
❖ Con accordo aggiuntivo, intercorso tra il Ministero della Salute (nella figura dei Direttori Generali della Direzione Generale della Programmazione e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e l’Istituto Superiore della Sanità l’originario termine è stato prorogato di sei mesi e, pertanto, all’articolo 2 c. 4 dell’accordo, le parole “mesi 12” sono sostituite con le parole “mesi 18”, così prorogando la scadenza alla data del 20 aprile 2021;
❖ L’Azienda per la tutela della salute, con la determinazione 5044 del 13.10.2020 del Dipartimento Salute Mentale Zona Sud, nell’ambito del Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi residenziali per persone con ASD”, ha recepito l’accordo aggiuntivo tra il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria; il Ministero della Salute, Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria e l’Istituto Superiore della Sanità con il quale è stata disposta la modifica dell’art. 2 c. 4 dell’accordo di collaborazione in data 26 luglio 2017, approvato con DD 27/07/2017 e registrato dall’UCB il 16/08/2017 – cl. 8246 e 8248 – capitolo 4395/1 e dalla Corte dei Conti il 29 agosto 2017 al n. 1-1874;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto e modalità di espletamento del servizio)
L’ATS Sardegna e la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS attivano una partnership al fine del raggiungimento dell’obiettivo 3 del Progetto (allegato alla presente) “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi - residenziali per le persone con ASD”.
La partnership prevede:
1) la messa a disposizione in via prioritaria di 5 P.L. per persone >16 anni accolte nelle residenze abilitative dedicate alle Disabilità (RSD) della Fondazione Sospiro provenienti dalle regioni partecipanti al progetto, secondo un modello integrato psicoeducativo e farmacologico, e la disponibilità di 1 posto letto per Regione, con retta a carico dell’Ente inviante. Il trattamento erogato a favore della persone con autismo sarà svolto da operatori specificatamente formati nell’ambito dell’autismo, dei comportamenti problema e delle problematiche psicopatologiche (medico psichiatra, medico internista, psicologi, educatori, infermieri e OSS);
2) la condivisione tra la struttura accogliente e il gruppo dei referenti scientifici delle Regioni di una modalità di richiesta compilata con schede di valutazione che descrivano il comportamento adattivo (concettuale, sociale, pratico), il bilancio di salute internistico e psichiatrico, il bilancio sociale (analisi del contesto sociale e familiare), la storia dei trattamenti ricevuti in ambito educativo e farmacologico;
3) la valutazione documentale da parte di una equipe a 3 interlocutori (servizio inviante, servizio accogliente, rappresentante del gruppo interregionale) che analizza la richiesta e determina l'appropriatezza dell'invio e l'opportunità della valutazione in vivo;
4) la misurazione del comportamento problema (di seguito CP) che è motivo dell'invio in T0, T1 e alla dimissione. Settimanalmente l’équipe di Fondazione Sospiro invierà al referente clinico regionale del progetto un report dell’andamento del trattamento e dei relativi CP. Verrà inviata una sintesi mensile dei risultati del trattamento e dell’andamento dei CP sia al referente clinico regionale del progetto che al Referente del gruppo di coordinamento del progetto,;
5) la formazione sul campo e la FAD, coaching e accompagnamento intensivo dei familiari e degli operatori della struttura di provenienza, per consentire l'esportazione delle competenze nel
territorio e il rientro dell'utente nel contesto di vita (la disponibilità di operatori e familiari dell'utente ad un training in vivo presso il servizio accogliente di 5-7 giorni sarà considerato criterio d'accesso);
6) l’analisi dell'outcome degli utenti attraverso l'utilizzo di schede raccolta dati che Fondazione Sospiro costruirà specificatamente per ciascun utente accolto;
7) la dimissione dell’utente dalla residenza di Fondazione Sospiro con la consegna di una relazione di sintesi delle procedure psicoeducative in atto e della farmacologia in corso. Inoltre, alla dimissione, verrà fornito il progetto di Vita, tutti gli strumenti di assestamento utilizzati, l’agenda di giornata e le attività e ausili alla comunicazione eventualmente costruiti per l’utente.
Le attività al punto 3 e 5 rivolte agli utenti residenti nella Regione Sardegna verranno rimborsate alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS dall’ATS Sardegna, Ente Attuatore del progetto per la Sardegna.
Gli inserimenti in struttura degli utenti, della durata massima di 6 mesi, eccetto deroghe da parte del referente del gruppo di coordinamento del progetto, saranno oggetto di apposita separata convenzione stipulata dall’Ente inviante che corrisponderà la relativa retta e che includerà le attività al punto 1, 4, 6 e 7.
Articolo 2
(Aspetti economici e finanziari)
L’ATS Sardegna riconoscerà alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - ONLUS per la realizzazione delle attività indicate all’articolo 1:
a. un importo di € 1620 per ogni utente per lo svolgimento dell’attività di valutazione preliminare dell’utente, da svolgersi presso l’Istituto Sospiro. La valutazione sarà svolta presso la Fondazione Sospiro oppure presso il contesto di vita dell’utente attraverso gli operatori della regione che fa richiesta d’inserimento. In questa seconda tipologia di valutazione Fondazione Sospiro fornirà le schede di analisi del comportamento e la consulenza necessaria
b. un importo di € 400 ad accesso, di formazione a distanza (FAD) per gli operatori delle strutture di destinazione dell’utente (questa formazione è facoltativa per chi partecipa al pacchetto formativo del progetto o per chi ha già acquisito le competenze necessarie in altri corsi)
c. un importo di € 3.080,00, per ogni utente, per lo svolgimento di attività di affiancamento nei confronti degli operatori delle strutture di provenienza e/o dei familiari presso Sospiro, per un impegno orario di 36 ore (5 Giornate). A tal fine è predisposto un registro presenza che
andrà firmato giornalmente sia dagli operatori di Fondazione Sospiro che dai caregiver (operatori e Famigliari). Il registro varrà inviato al referente del gruppo di coordinamento del progetto e/o ad altro operatore da esso delegato alla verifica dello svolgimento dell’attività
d. un importo di euro 100/h per consulenza telefonica, fino ad un massimo di 2.400 € per 24 ore. La consulenza telefonica, o via skype, andrà programmata settimanalmente individuando giornata e orario preciso. La consulenza telefonica verterà sia sull’andamento del CP, attraverso l’utilizzo di schede di raccolte dati precipuamente preparate e fornite da Fondazione Sospiro, sia sull’individuazione di nuove strategie psicoeducative e farmacologiche necessarie per armonizzare l’adattamento dell’utente al proprio nuovo contesto residenziale. La rendicontazione dell’attività di consulenza telefonica è garantita attraverso un registro di avvenuta consulenza inviato al referente del gruppo di coordinamento del progetto, e/o ad altro operatore da esso delegato alla verifica dello svolgimento dell’attività, a firma dell’operatore di Fondazione sospiro e dell’operatore che ha usufruito della consulenza.
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di Iva, se ed in quanto dovuta.
Come indicato all’articolo 1, le rette (pari a 480 euro Die) per l’inserimento in struttura dell’utente saranno a carico dell’Ente inviante e saranno oggetto di apposita separata convenzione.
PAGAMENTI
L’ATS Sardegna procede ai pagamenti delle fatture nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Per data di ricevimento si intende la data in cui la fattura perviene nel Sistema Aziendale completa di tutti gli allegati ed informazioni necessari alla verifica del corretto assolvimento della convenzione.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
L'ATS Sardegna (C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter
d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’ATS provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
FATTURAZIONE
Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:
Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903
Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013,
n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS.
La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
Articolo 3
(Contratti di lavoro e coperture assicurative)
Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo.
Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari.
Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.
Articolo 4
(Durata della convenzione)
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e terminerà il 20/04/2021.
Articolo 5 (Dati sensibili)
1. L’Ente Gestore con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali che, unitamente ad obblighi e compiti, verranno definiti e dettagliati dall'Azienda sanitaria committente con successivo ed apposito atto.
2. L’Ente Gestore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
Articolo 6 (Variazioni)
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula e in corso di validità della stessa deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Articolo 7 (Inadempimento e risoluzione del contratto)
1. Il presente contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scritta, nei seguenti casi, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e
regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale;
- in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge;
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
- frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali;
- interruzione non motivata del servizio;
- perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo;
- violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche;
- inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi;
- inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3
- non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi;
- subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- motivi di interesse pubblico;
- violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori;
- qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia;
2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine per adempiere. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitore.
3. Dall’inoltro della diffida e fino a che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissato, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitore, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio, relativamente a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscritto.
4. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Committente dall’inadempimento del Fornitore.
Articolo 9 (Tracciabilità)
In adempimento a quanto previsto dall’art.8 dello schema di Convenzione approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 434 del 4/06/2019, l’Ente Gestore assume espressamente, con la sottoscrizione della presente convenzione, a pena della sua nullità, gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunicherà, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, all’indirizzo di posta elettronica xxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, il Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della citata legge ed i soggetti delegati ad operare su tale conto indicando nome, cognome e codice fiscale.
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale (fattura), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai servizi di cui al presente accordo convenzionale, il codice CIG che sarà comunicato una volta assunto dalla struttura competente, a norma della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011.
Nel caso in cui le transazioni non siano eseguite avvalendosi di istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 6 della L. 136/2010, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
L’Ente Gestore si obbliga a comunicare tempestivamente, all’indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1, ogni variazione dovesse verificarsi in merito alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, relative al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 10 (Spese)
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 27bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
Ogni altra spesa contrattuale inerente e conseguente al presente atto è a carico degli Enti Gestori.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Sassari lì
Per la Fondazione
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus Il Direttore Generale
Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Per l’ATS Sardegna
Il Commissario Straordinario Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
Allegato 1
RELAZIONE CLINICO SANITARIA
Dovrà contenere le seguenti informazioni:
1) ANAMNESI MEDICA:
• Familiare
• Fisiologica o personale
• Patologica (remota e recente)
2) DIAGNOSI BIOMEDICHE
3) TERAPIA FARMACOLOGICA (compresi altri trattamenti fisici se eseguiti):
• Precedenti terapie (storia dei trattamenti eseguiti)
• Terapia attuale
4) SIEROLOGIE (HBV, HCV, LUE; -HIV se clinicamente indicato-), VACCINAZIONI:
Allegato 2
RELAZIONE SOCIALE
Dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. COMPOSIZIONE E STORIA DEL NUCLEO FAMILIARE
2. SCOLARIZZAZIONE
3. ATTUALE COLLOCAZIONE ABITATIVA
4. PERCORSO LAVORATIVO/OCCUPAZIONALE
5. PRECEDENTI ESPERIENZE IN STRUTTURE REDISDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI (nominativo struttura, periodo di permanenza e motivo della dimissione)
6. RELAZIONI CON I SERVIZI SANITARI E SOCIALI DEL TERRITORIO (presa in carico):
7. PROTEZIONE GIURIDICA (Amministrazione di Sostegno/Tutela/Curatela)
8. SITUAZIONE PREVIDENZIALE (I.C., Pensione Sociale, Reversibilità, ecc.)
9. CONDANNE PENALI E MISURE DI SICUREZZA (attuali o precedenti)
10. ALTRI ELEMENTI DEGNI DI NOTA
Domanda di ammissione presso la Fondazione Sospiro per il progetto “meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con ASD “ previsto nel decreto ministeriale 2557 del 30/12/2016
Il/la sottoscritto/a nato/a (prov. di ) il residente a in Via
c.a.p. e-mail telefono n° in qualità di
e
Il/la sottoscritto/a nato/a (prov. di ) il residente a in Via
• e-mail telefono n° in qualità
di del/della sig./sig.ra
nato/a (prov. di ) il residente a c.a.p. in via n°
CHIEDONO
L’inserimento di presso la
Residenza Sanitaria Disabili della Fondazione Sospiro nell’ambito del progetto per il progetto “meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con ASD “ previsto nel decreto ministeriale 2557 del 30/12/2016
Il servizio inviante, non appena ottenuta l’ammissibilità dall’èquipe di valutazione, si impegna a inviare a questa Fondazione l’impegno di spesa necessario per l’ingresso
Il richiedente e servizio inviante si impegnano a partecipare ai percorsi di dimissione protetta partecipando alle attività formative e all’affiancamento diretto presso la RSD di Fondazione Sospiro (10 giornate stimate) e a partecipare alle consulenze settimanali nei 6 semi successivi alla dimissione.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei tempi e delle modalità per l’ingresso ( valutazione documentale, valutazione in vivo, acquisizione impegno di spesa e identificazione modalità e della giornata di inserimento) e produrrà la seguente documentazione:
• RELAZIONE SANITARIA AGGIORNATA(Allegato 1 )
• RELAZIONE SOCIALE AGGIORNATA (Allegato 2)
• COMPILAZIONE DI UNA SCHEDA D’INGRESSO (Allegato 3)
• CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Firma della PcD o del suo rappresentante legale
Firma del responsabile del servizio inviante
Data: