Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Presso l’Osservatorio sociale
PROVINCIA DI BRINDISI
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Presso l’Osservatorio sociale
Profilo di
In data , tra la Provincia di Brindisi, nella persona della Dirigente del Sicurezza Sociale,
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXX, nata a Brindisi, il 22.09.1964, residente per la carica presso la sede della Provincia di Brindisi, via De Leo, Brindisi, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma quale legale rappresentante dell’Ente medesimo, cod. fisc. 80001390741 di seguito denominata “committente”,
e
, nat_ a il e residente in , codice fiscale , di seguito denominato “collaboratore”,
Premesso che
• La Provincia di Brindisi, nell’ambito dell’Osservatorio delle Politiche Sociali e del connesso Sistema Informativo Sociale della Regione Puglia, di cui agli artt.13 e 14 della L.R.19/2006, in virtù della convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 21/11/2007, approvata con delibera GP
n. 407 dell’ 11.12.2007, e del Documento Quadro Programmatico, approvato con delibera GP n. 174 del 19/06/2007, ha definito, e sta procedendo a strutturare, l’Osservatorio Sociale Provinciale.
• Con deliberazione G.P. n. del n. 174 del 19/06/2007, è stato approvato il progetto di costituzione dell’Osservatorio Sociale della Provincia di Brindisi;
• L’Osservatorio Sociale Provinciale, nel nuovo sistema integrato dei Servizi alla Persona, sviluppato in sistemi integrati locali di welfare sovracomunali, coincidenti con gli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari, assume funzione strategica, ed imprescindibile, non solo nella lettura ed analisi complessiva, dialettica e comparata, dei dati quantitativi e qualitativi, rilevati sul territorio, o dei fenomeni correlati alle politiche di welfare, ma anche, e soprattutto:
- nella decodifica di nuovi bisogni;
- nell’individuazione di nuovi Servizi e nuove, potenziali risorse;
- nell’elaborazione di processi, innovativi e sperimentali, d’organizzazione dei Servizi;
- nella valutazione, verifica e rimodulazione dei Servizi esistenti;
- nella definizione d’obiettivi, indicatori, strumenti innovativi ed appropriati di ricerca e rilevazione, di monitoraggio dell’offerta e dei bisogni sociali;
- nella definizione di nuove linee e strategie d’intervento, sinergiche ed integrate tra i diversi attori, in relazione ai differenti target;
- nella definizione e rimodulazione dei piani sociali di zona;
- nella proposizione di percorsi formativi mirati per gli attori sociali;
- nella definizione e proposta di nuove politiche di welfare d’area vasta, che rendano coerenti tra loro i diversi sistemi integrati locali, sviluppino standard qualitativi omogenei, risposte complessive più efficaci in relazione non solo al fabbisogno rilevato, ed analizzato, ma anche alle scaturigini individuate, ed approfondite, dello stesso;
- nella formulazione di proposte, riflessioni ed ipotesi di lavoro, che concorrano alla mission dell’Osservatorio Sociale Regionale, e ne promuovano lo sviluppo;
- nella promozione del diritto di cittadinanza, attraverso efficaci azioni di comunicazione, informazione, formazione, scambio e socializzazione.
• Con deliberazione C.P. n. 21 del 29/05/2008, è stata approvata la programmazione dei contratti di collaborazione e consulenza da conferire nel corso del corrente anno, tra cui, anche il presente.
• Con deliberazione del C.P. n. /2010 è stata autorizzata ai sensi delle leggi vigenti in materia, la spesa relativa al presente contratto di collaborazione professionale.
• Con determinazione dirigenziale n. del …………è stato conferito l’incarico in oggetto al collaboratore.
Si conviene e si stipula il presente contratto di diritto privato alle condizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 1 Conferimento dell’incarico
Il committente, alla luce degli obiettivi programmatici a lui affidati, conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico di “ ” per lo svolgimento delle prestazioni professionali rientranti nelle attività di collaborazione e di supporto tecnico-operativo dell’Osservatorio sociale provinciale.
Nello specifico, l’incarico consiste in:
Ulteriore dettaglio delle attività da svolgere è riportato nei documenti: il progetto approvato con deliberazione G.P. n. 174 del 19.06.2007, che il collaboratore dichiara di ben conoscere e di ricevere in copia.
I tempi e le modalità sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità e alle esigenze organizzative.
Art. 2 Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e ss. c.c. e dell’art 409 n. 3, c.p.c., trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione. Viene espressamente esclusa tra le parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. Il collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione oppure, se dipendente di pubblica amministrazione, deve essere appositamente autorizzato all’accettazione del presente incarico.
Art. 3 Durata dell’incarico
Il presente incarico decorre dal e cesserà il (dodici mesi), senza bisogno di avviso alcuno.
L’eventuale rinnovo del contratto di collaborazione dovrà risultare da un apposito accordo sottoscritto dalle parti, preceduto, per quanto riguarda la provincia di Brindisi, dall’adozione dell’atto amministrativo di autorizzazione e assunzione dell’impegno di spesa.
Il rinnovo sarà possibile previa verifica del conseguimento totale degli obiettivi progettuali asseganti nel periodo di riferimento del presente contratto e nel caso in cui il progetto complessivo dell’OSP ottenga il finanziamento della terza annualità.
E’ esclusa ogni rinnovazione tacita e/o automatica.
Art. 4 Organizzazione dell’Incarico
Il committente metterà a disposizione del collaboratore l’organizzazione e la strumentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo (che potrà essere consensualmente rivisto durante il rapporto) con il collaboratore stesso.
Salvo precisi adempimenti legati a riunioni tecniche e amministrative, a missioni sul territorio regionale o a particolari manifestazioni ed eventi in cui sia espressamente richiesta la sua presenza,
l’esperto senior in management delle politiche del welfare è tenuto a garantire la presenza presso la sede dell’Osservatorio Sociale Provinciale durante tutto l’orario di apertura dello stesso che è uguale all’orario di servizio degli uffici provinciali (n.36 ore settimanali).1
Per realizzare un migliore coordinamento tra le prestazioni rese dal collaboratore con le attività del committente, s’individua come sede di attività i locali a disposizione dell’osservatorio sociale provinciale, siti in via primo Longobardo, rione Casale, ultimo piano della palazzina denominata EX Ipai, o altra sede comunque indicata dal dirigente del servizio.
Lo svolgimento dell’incarico prevede l’accesso e la frequentazione degli uffici dell’ente, al fine dell’espletamento dell’attività affidata, oltre allo svolgimento di attività a rischio a seguito dell’utilizzo di videoterminali e macchine d’ufficio.
Il Collaboratore si impegna a concorrere per quanto di sua competenza, e secondo gli indirizzi del committente, alla realizzazione del Piano di Attività dell’Osservatorio seconda annualità 2010, approvato con del. di GP del , o su quant’altro richiesto dal committente medesimo nell’ambito delle attività dell’Osservatorio.
Il collaboratore ha l’obbligo di presentare relazioni periodiche, almeno trimestrali, che saranno oggetto di valutazione, sullo stato di avanzamento del progetto o descrittive delle attività svolte, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Unitamente all’ultima nota di compenso il collaboratore dovrà presentare una relazione finale sull’attività svolta. Nel caso di eventi sopravvenuti ed imprevisti, le parti saranno libere di prevedere la rimodulazione del compenso.
Da parte del collaboratore potranno avvenire temporanee sospensioni del rapporto per esigenze particolari tali da non pregiudicare la realizzazione del progetto, del programma o lo svolgimento delle attività ed il conseguimento del risultato, che dovranno essere concordate con il committente.
Art. 5 Compenso
A fronte del presente incarico, il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso netto di = 2= Euro, al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali, compreso l’IRAP, previdenziali ed assicurative nella misura prevista dalla normativa vigente, compresa eventuale Iva, e ogni onere, anche se qui non precisato. Detto importo è comprensivo dell’eventuale importo dovuto dall’Amministrazione provinciale per l’iscrizione del collaboratore nell’apposita gestione separata presso l’INPS. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui alle vigenti norme fiscali e i relativi compensi sono pertanto assoggettati alle relative discipline di legge.
1 Per l’esperto junior in ricerca sociale e l’esperto senior di statistica e ricerca sociale la presenza minima richiesta presso la sede dell’Osservatorio Sociale Provinciale è di n. 20 ore settimanali.
2 Il costo complessivo del contratto di collaborazione del coordinatore è di €.32.316,00=
il costo complessivo del contratto di collaborazione del sociologo è di €. 21.600,00=
il costo complessivo del contratto di collaborazione dello statistico è di €. 26.400,00=
Il compenso verrà corrisposto trimestralmente, previa presentazione della relazione di cui al precedente art. 4, comma 5°, debitamente accettata dal committente, che attesti gli obiettivi intermedi conseguiti e le attività svolte.
Tale compenso tiene conto anche dei maggiori oneri eventualmente sostenuti dal collaboratore per garantire una presenza prolungata presso la sede, come consensualmente convenuto ai sensi del punto 4.
Il committente corrisponderà inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (preventivamente autorizzate dal Responsabile Dirigente del Servizio) per le sole trasferte internazionali, ove necessarie, e per le trasferte al di fuori del territorio regionale, dietro presentazione di idonea documentazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolazione della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio all’interno del territorio regionale sono a carico del collaboratore.
Per l’INAIL, in attuazione dei chiarimenti resi dalla funzione pubblica, si precisa che il committente, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro provvede, laddove ne ricorrono i presupposti, all’iscrizione del lavoratore mediante la denuncia istantanea di esercizio, con accensione di un’apposita posizione assicurativa e di tutti gli adempimenti conseguenti. Il committente provvede al pagamento integrale del premio alle scadenze di legge.
Art. 6
Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, il rapporto di collaborazione resterà sospeso:
• in caso di infortunio, fino ad un massimo di trenta giorni continuativi;
• in caso di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fino ad un massimo di trenta giorni.
In caso di superamento dei predetti termini temporali il committente può risolvere immediatamente il rapporto. Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia e infortunio, fino a 15 giorni complessivi.
Fermo restando quanto previsto dalla presente clausola, il committente può risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o infortunio, cumulativamente intesi, superino i settanta giorni in ragione d’anno. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative. Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.
Art. 7 Formazione
Il collaboratore potrà partecipare ai percorsi formativi e di aggiornamento normalmente attivati dal committente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ogniqualvolta il committente ritenga che tale formazione sia funzionale alle attività da svolgere.
Art. 8 Risoluzione del contratto
Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:
• per scadenza del termine;
• per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
• per recesso da parte del committente;
• per recesso da parte del collaboratore.
In caso di recesso del committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale così come previsto dal l’art. 2227 c.c., dovrà comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni - tramite raccomandata a/r – tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un periodo di preavviso di trenta giorni. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.
Art. 9
Obblighi del committente
Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale fiscale ed assicurare il collaboratore all’INAIL, come da normativa vigente.
Art. 10 Ambiente di lavoro
3 Art. 8/bis – clausola risolutiva espressa – (valida solo per la figura dell’esperto senior in management delle politiche del welfare): Il rapporto si risolve automaticamente nel momento in cui l’Amministrazione procede alla copertura del posto mediante pubblico concorso.
Il committente si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D. lgs
n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro come indicato nel precedente punto 4.
Art. 11
Comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego
L’Amministrazione Committente è tenuta, in ordine al presente contratto, a darne comunicazione al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Art. 12
Obblighi in materia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/2003 si informa che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/2003 sono contenute nella banca dati dell’Ente di cui l’interessato potrà prendere visione presso il Servizio Amministrazione Generale della Provincia di Brindisi.
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il collaboratore è delegato al trattamento dei dati personali e quindi, nello svolgimento di tale attività, dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. E’ fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio alla Provincia di Brindisi.
Le presenti clausole rivestono, per il committente, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Art. 13 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Brindisi.
Il committente Il collaboratore
Il sottoscritto
autorizza, ai sensi della vigente normativa, la Provincia di Brindisi all’utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali ed alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 3 comma 18 della l. 244/07, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Il collaboratore