Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di energia elettrica, salvo espressa deroga contenuta nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di energia elettrica, salvo espressa deroga contenuta nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
ART. 1 - DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti di que- ste Condizioni Generali di Fornitura e ai fini delle stesse, le espres- sioni e i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato:
“AEEG”: l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
“CLIENTE”: il soggetto definito tale nelle Condizioni Particolari di Fornitura;
“Condizioni Particolari di Fornitura”: le Condizioni Particolari di Fornitura che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
“Contratto”: il Contratto di Fornitura;
“Contratto di Dispacciamento”: il contratto con TERNA per il Servizio di Dispacciamento;
“Contratto di Trasporto”: il contratto con il Distributore per il ser- vizio di trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Distribuzione; “Distributore”: soggetto che localmente svolge il Servizio di Distribuzione;
“Dispacciamento”: determinazione delle partite fisiche di compe- tenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell’immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regola- zione dell’energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impe- gni contrattuali;.
“Fornitura”: la fornitura/somministrazione di energia elettrica; “GELSIA”: Gelsia S,r,l, con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxx- xxxx, 00, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05970420963, capitale so- ciale di Euro 20.345.267,38 i.v., iscritta al n. 05970420963 – R.E.A. 1854004 nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza; “Misuratore”: dispositivo funzionale alla misura dell’energia elet- trica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo
“Punto di Prelievo”: il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale.
“Rete di Distribuzione”: la rete gestita dal Distributore;
“Servizio di Dispacciamento”: il servizio di Dispacciamento dell’energia elettrica effettuato da TERNA;
“Servizio di Distribuzione”: il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
“Servizio di Misura”: attività di misura dell’energia elettrica svolto dal Distributore;
“Servizio di Trasmissione”: il servizio di trasmissione di cui all’ar- ticolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasfor- mazione dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale “TERNA”: la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004, responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sull’intero territorio nazionale; ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIVA
GELSIA metterà a disposizione del CLIENTE la potenza e l’ener-
al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare in via esclu- siva da GELSIA, fatta salva l’eventuale quota di energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata, i quantitativi di energia necessa- ri al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIENTE (anche nel caso di CLIENTE Consorzio), come dallo stesso sottoscritto con l’accettazione delle Condizioni Particolari di Fornitura.
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ART. 3 - PUNTO/I DI PRELIEVO E UTILIZZO DELL’ENERGIA - FASCE ORARIE
3.1 Il CLIENTE dichiara che il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nel- le Condizioni Particolari di Fornitura risulta/no già adeguatamente collegati alla Rete di Distribuzione e che le opere realizzate per il collegamento sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. In ogni caso, saranno a carico del CLIENTE gli eventuali costi derivanti da adeguamenti che si rendessero necessari per l’avvio ed in corso della Fornitura. Ogni mutamento dei Punti di Prelievo sopra citati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazione di opzione tariffaria, aumento di potenza, cambiamento di sede o indirizzo, …) durante il periodo di validità del Contratto, dovrà essere preventi- vamente comunicato a GELSIA e concordato con il Distributore. Qualora si dovesse rendere necessario provvedere al loro adegua- mento, il CLIENTE prenderà i necessari accordi direttamente con il Distributore. GELSIA si riserva la possibilità di proporre modifiche e/o nuove condizioni economiche-contrattuali qualora le suddette variazioni siano tali da mutare i presupposti del presente contratto.
3.2 L’energia fornita ai sensi del Contratto non potrà essere utiliz-
zata presso Punto/i di Prelievo diverso/i da quello/i indicato/i nelle Condizioni Particolari di Fornitura,né potrà essere ceduta in qual- siasi forma a terzi.
3.3 Le fasce orarie per la scomposizione dei consumi mensili, sono determinate in conformità a quanto di volta in volta previsto dall’au- torità competente e saranno quelle adottate nelle Condizioni Parti- colari di Fornitura.
3.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, venisse installato al CLIENTE, munito di Misuratore integratore, un Misuratore orario, GELSIA, a partire dal mese successivo a quello di installazione del nuovo Misuratore, provvederà ad applicare le componenti tariffarie previste per i clienti dotati di Misuratore orario. Il prezzo dell’energia elettrica che verrà applicato è quello a fasce riportato nelle Condi- zioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE.
ART. 4 – SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
4.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (il “Mandato”) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il Contratto di Trasporto con il Distributore e il Contratto di Dispacciamento con TERNA relativa- mente al/i Punto/i di Prelievo..
4.2 Il Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato.
4.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collabora- zione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari al fine di cui al comma 4.1 del presente articolo, ivi comprese le Condizioni Tecniche fornite dal Distributore. Il CLIENTE si impegna inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formaliz- zare ulteriormente il Mandato conferito.
4.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di ces- sazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura.
4.5 Si intendono posti a carico del CLIENTE i corrispettivi per il
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gia indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e somministrerà
Servizio di Trasporto, comprese le maggiorazioni (A, UC, MCT), pag 1/5
nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto presentate dal Distributore alla cui rete è connesso ogni singolo Punto di Pre- lievo (delibera dell’AEEG n. 348/07 e successive modifiche e/o in- tegrazioni). Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza restano a carico del CLIENTE. Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi saranno sostenuti dal CLIENTE.
4.6 Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente ai servizi citati ai precedenti commi o all’importo dei corrispettivi previsti, sa- ranno automaticamente recepite nel presente Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti con i criteri indicati ai successivi articoli 12 e 13,1 delle presenti Condi- zioni Generali di Fornitura.
4.7. Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integra- zioni alla disciplina prevista dal presente articolo, anche attraverso l’introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, ovvero prevedano nuovi oneri relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, gli even- tuali nuovi costi sopportati da GELSIA verranno posti a carico del CLIENTE con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provve- dimenti. Nelle more della definizione dalle modalità di applicazioni della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico del CLIENTE i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte.
4.8 Resta inteso che il CLIENTE conserverà il rapporto con il Di- stributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti ed im- pianti. Il CLIENTE si impegna a porre in essere quant’altro richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell’erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori.
4.9 La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle condizioni tecniche ed al livello di qualità previsti dalla vigente normativa.
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, fre- quenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o acci- dentali della fornitura da parte del Distributore, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. attengono al rap- porto tra CLIENTE e Distributore. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l’esecuzione del Contratto di Fornitura sottoscritto con GELSIA e, comunque, il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardo.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di riso- luzione del Contratto.
Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la poten- zialità massima installata se non previo accordo tra il CLIENTE e il Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza.
4.10 Gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà a nessun titolo di eventuali vizi ed errori di funzionamento dei Misuratori,,nonché di loro manomis- sioni. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conse- guenza di disservizi.
Il Distributore è responsabile della misura dell’energia e della po-
tenza. La misurazione del consumo di energia elettrica viene effet-
Ai fini del Contratto, per quanto concerne l’energia elettrica, si de- finiscono:
- Misuratore orario, il Misuratore atto a rilevare il consumo ora per ora;
- Misuratore integratore, il Misuratore che rileva il consumo di ener- gia complessivamente prelevata.
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Per i siti dotati di Misuratore orario o di Misuratore integratore, l’e- nergia complessivamente prelevata, quale rilevata dal Distributore, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore stesso.
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO
5.1 La Fornitura di cui al Contratto avrà inizio alla data indicata nelle Condizioni Particolari di Fornitura e avrà la durata specificata nelle stesse.
5.2 La Fornitura si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R da far pervenire all’altra almeno 3 (tre) mesi pri- ma della scadenza.
5.3 Il CLIENTE potrà recedere dal Contratto dandone comunicazio- ne a GELSIA mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi.
5.4 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi.
5.5 L’esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso im- pegnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per la conseguente estinzione dei contratti di cui al precedente art. 4.1, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del CLIEN- TE di rimborsare al GELSIA al più presto e, comunque, entro e non oltre lo spirare del termine di preavviso,,le somme dallo stesso anticipate alle relative controparti nell’interesse del CLIENTE. A tal fine il GELSIA potrà procedere all’escussione, totale o parziale, del deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo art 10
ART. 6 - PATTO DI PREFERENZA
IL CLIENTE, per il caso di disdetta o di recesso dal presente Con- tratto, si obbliga a dare la preferenza a GELSIA nella stipulazione di un successivo contratto di fornitura di energia elettrica relativo allo/ agli stesso /i Punto/i di Prelievo.
Il CLIENTE comunicherà a GELSIA, nelle forme previste dal suc- cessivo art. 15, le condizioni propostegli da terzi.
GELSIA, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comu- nicazione di cui sopra, dovrà dichiarare al CLIENTE, nelle forme previste dal successivo art. 15, se intende valersi del diritto di pre- ferenza alle medesime condizioni.
Nel caso in cui GELSIA si avvalga del diritto di preferenza, il nuovo contratto di fornitura produrrà i suoi effetti a decorrere dalla sca- denza o dallo spirare del periodo di preavviso previsti nel presente Contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1566 c.c.
ART. 7 - PREZZO DELLA FORNITURA
7.1 Per l’acquisto di energia elettrica e dei connessi servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura oggetto del Contratto il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA il prezzo come di seguito indicato.
7.1.1 Il prezzo dell’energia elettrica sarà quello previsto nelle Con- dizioni Particolari di Fornitura.
7.1.2 Al cliente verranno fatturati i corrispettivi per la vendita di
energia elettrica previsti dalla tariffa bassa tensione per usi diversi dai domestici del mercato in maggior tutela (Del n. 156/07), nonché
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tuata dal Distributore, che la comunica di volta in volta a GELSIA.
per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elet- pag 2/5
trica stabiliti dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito, AEEG) n. 05/04 e sue successive modifiche o integrazioni. Con riferimento ai soli corrispettivi relativi al servizio di distribuzione, determinati dal distributore locale mediante opzioni tariffarie elaborate sulla base dei criteri stabiliti dall’AEEG in appli- cazione della delibera n. 05/04 di cui sopra, GELSIA SRL appliche- rà al CLIENTE i corrispettivi relativi alla opzione tariffaria prevista per i clienti nel mercato in maggior tutela relativa alle caratteristiche del/dei Punto/i di consegna.
7.1.3 Fatto salvo quanto previsto agli art. 12 e 13 che seguono, qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dalla deliberazione AEEG n. 05/04 e sue successive modifiche o integrazioni dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in gene- re, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di ef- ficacia stabilita dall’AEEG o da altro organo competente per i clienti del mercato vincolato e/o per la tipologia del/i Punto/i di Consegna. In particolare tale metodologia verrà applicata con riferimento alla direttiva Europea 2003/87/CE. Verranno inoltre fatturati come one- re di sbilanciamento forfettario 0,5 Euro/MWh per ogni kWh consu- mato dal Cliente.
7.2. L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’AEEG e sarà posta a carico del CLIENTE alle stesse condizioni e prezzi stabiliti al pa- ragrafo 7.1.1.
7.3 Verrà addebitato al CLIENTE il corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore come richiamato dalla Delibera 156/07 (corrispettivo PCV), e sue modifiche ed integra- zioni.
7.4 Con riferimento all’art. 11 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n° 79, GELSIA si riserva di applicare un ulteriore corrispetti- vo che tenga conto della eventuale quota d’obbligo prevista per il fornitore dalla emananda disciplina valorizzata al prezzo di mercato dei Certificati Verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., e che verrà applicato all’energia oggetto di fornitura al lordo delle perdite di rete.
ART. 8 - ONERI FISCALI
8.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986 le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell’esercizio d’impre- sa e sono quindi assoggettate a IVA. Sono a carico del CLIENTE, e saranno esposte in fattura con voce separata, le imposte sui con- sumi di energia elettrica. Per tali imposte, GELSIA si impegna ad effettuare le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Xxxxxxx competenti e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge, salvo diverse disposizioni o regolamentazioni o diversa dichiarazio- ne scritta del CLIENTE.
8.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o di GELSIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge.
8.3 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE dovrà presentare a GELSIA la documenta- zione comprovante il diritto al beneficio.
8.4 L’imposta di bollo e quella di registro, in caso d’uso, relative al Contratto, sono a carico del CLIENTE.
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE,
PAGAMENTI
verranno fatturati con la seguente periodicità:
- bimestralmente per i CLIENTI con disponibile fino a 30 kW;
- mensilmente per i CLIENTI con potenza disponibile superiore a 30 kW.
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Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse, mediante addebito pre-autorizzato in c/c come da modello R.I.D. allegato.
9.2 La fatturazione dell’energia elettrica e dei servizi di trasmissio- ne, distribuzione e misura avrà luogo sulla base dei dati di consumo del/i Punto/i di Prelievo, resi disponibili a GELSIA dal Distributo- re. Qualora quest’ultimo non renda disponibili tali dati a GELSIA in tempi compatibili con la data di fatturazione, GELSIA si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base dei consumi dell’anno precedente ovvero, se questi non sono disponibili, sulla base dei consumi indicati nella tabella all’articolo 2 delle Condizioni Parti- colari di Fornitura. In tal caso, al ricevimento dei dati certificati dal Distributore, GELSIA effettuerà gli eventuali conguagli. In caso di malfunzionamento del Misuratore, GELSIA fatturerà al CLIENTE gli importi che risultassero ancora dovuti sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata dal Distributore.
9.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto ne-
anche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di GELSIA, an- che relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.
9.4 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell’effet- tivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Rife- rimento in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risulti superiore ai 15 (quindici) giorni, sarà facoltà di GELSIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., risolvere il contratto per inadempi- mento del CLIENTE e cessare la Fornitura, fatta salva ogni altra ra- gione ed azione della società fornitrice che si riserva inoltre il diritto di addebitare al CLIENTE le eventuali spese sostenute per il recu- pero del credito. Saranno inoltre a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o TERNA dovessero pretendere da GELSIA a seguito della risoluzione del Contratto.
9.5 In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine
indicato nella fattura stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della fattura, GELSIA si riser- va il diritto di attivare le procedure, previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata anticipata via fax, apposita comunicazione di messa in mora. Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella nota di messa mora, fermo restando il diritto di risolvere il contratto in virtù di quanto previsto nel comma precedente, GELSIA, trascorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccoman- data o dell’avviso postale, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica, addebitando al CLIENTE la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura.
L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato
e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del CLIENTE esclusivamente via fax al n. 0000.000000, riportando gli estremi del bonifico bancario (il conto di c’accredito
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9.1 Gli importi dovuti per la somministrazione di energia elettrica
sarà indicato nella nota di messa in mora) ed il CRO relativo al pag 3/5
pagamento avvenuto.
Per i Contratti di Fornitura di energia elettrica, come previsto dalla delibera AEEG n. 4/08 e successive modifiche ed integrazioni.:
- GELSIA ha diritto a richiedere al Distributore la sospen- sione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Pre- lievo nella titolarità del medesimo CLIENTE;
- qualora sussistano le condizioni tecniche del Misura- tore, in caso di morosità del CLIENTE, prima della sospensione della fornitura, per i punti in bassa tensione verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazio- ni, darà seguito alla sospensione della fornitura.
GELSIA, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà proce- dere, senza alcun preavviso al CLIENTE, all’immediata sospensio- ne della fornitura in caso di accertato prelievo fraudolento (compre- sa l’ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del Misuratore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell’impianto interno del CLIENTE alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti.
In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recu- pero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito da GELSIA. Sarà infatti posto a carico del CLIENTE ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo compe- tente dovesse esigere da GELSIA a causa della sospensione e/o risoluzione del Contratto.
Il CLIENTE è comunque tenuto:
- a pagare le spese, relative alla sospensione e alla eventuale riattivazione della fornitura, previste dalla normativa vigente e dai prezziari delle società di distribuzione;
- a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute da GELSIA;
- a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate parzialmente;
- a ripristinare, ove richiesto, l’eventuale deposito cauzionale ver- sato.
ART. 10 - GARANZIA
10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, compren- sivo di I.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della Fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida sol- tanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione allegato al Contratto.
10.2 In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso
termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA SRL per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali.
della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestiva- mente a reintegrarla.
10.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in oc- casione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 5.2 delle pre- senti Condizioni Generali.
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10.5 In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del- la fideiussione, o di mancato versamento o ricostituzione del depo- sito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e cessare la Fornitura.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
11.1 Il Contratto si intenderà risolto di diritto in caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento.
11.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere di diritto il Con- tratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra Parte, qualora, relativamente a quest’ultima, si manifestasse una delle seguenti condizioni:
1) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liqui- dazione;
2) interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
3) istanza od inizio di una procedura concorsuale;
4) insolvenza od iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti.
11.3 In tali ipotesi, fermo restando l’impegno di GELSIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Di- spacciamento, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o TERNA dovessero pretendere da GELSIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
ART. 12 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI
In accordo con quanto stabilito dall’articolo 2 della Deliberazione dell’ AEEG n 78/99, il Contratto, durante il periodo di validità, si in- tende modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole nego- ziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG potrà definire ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 79/99.
ART. 13 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI
13.1. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedi- menti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti nell’esercizio dei propri legittimi poteri.
13.2. Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di mo- dificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrat- tuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE (intendendosi per tale anche l’avviso in bolletta) secondo adeguata forma e modalità, e con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza della variazione. La co- municazione di cui al presente comma dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risul- tante dalla variazione introdotta;
c) la decorrenza della variazione introdotta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIEN- TE dell’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri.
13.3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per
“giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regola- mentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti eco-
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10.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA
nomici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni pag 4/5
economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al com- ma precedente. In caso di dissenso, il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà al più tardi pervenire all’indirizzo di GELSIA entro il trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma pre- cedente. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente quello in cui le variazioni avrebbero trovato altri- menti applicazione.
ART. 14 - RISERVATEZZA
14.1 Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell’altra, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso.
14.2 Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.
ART. 15 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto, compresa qualunque variazione relativa al/i Punto/i di Prelievo, dovrà essere fatta per iscritto e trasmessa con modalità tale da precostituire la prova dell’effettiva ricezione in capo all’altra Parte..
ART. 16 - DIRITTI DI IMPORTAZIONE, DI ENERGIA CIP6 E DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
GELSIA ed il CLIENTE collaboreranno per ottenere il massimo be- neficio connesso alle allocazioni di energia CIP6 e di energia di importazione, restando inteso che GELSIA manterrà integralmente il beneficio di prezzo derivante dalle allocazioni.
ART. 17 - DISPOSIZIONI VARIE
Il Mandato di cui alle presenti Condizioni Generali viene assunto da GELSIA a titolo gratuito e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c., con esonero da qualunque responsabilità in relazione all’eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto del Man- dato stesso.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ
18.1 GELSIA quale “cliente grossista” ai sensi dell’art. 2 comma 5, del D.Lgs. 79/99, si limita ad acquistare e vendere energia, senza esercitare alcuna attività di trasmissione o di distribuzione.
18.2 In merito all’attività di allacciamento, installazione e attivazio- ne svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata alla sola vendita dell’energia elettrica, si limita ad acquisire le di- chiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del/i Punto/i di Prelievo, e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE.
18.3 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei danni causati dall’energia somministrata ovvero delle interruzioni e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortui- to, forza maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costitu- ire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GELSIA di provvedere al trasporto dell’energia elettrica in qualsiasi
modo fino al al/i Punto/i di Prelievo.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, vali- dità od efficacia del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza.
ART. 20 - VARIAZIONI E DICHIARAZIONI
energia
Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apporta- re le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa.
Seregno,
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
pmi e p.iva
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