CONVENZIONE GENERALE TRA
CONVENZIONE GENERALE TRA
Anas S.p.A., società con socio unico con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx xx 00, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di Roma al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, munito degli opportuni poteri per quanto infra (di seguito “Anas”)
E
[.] società con sede in [.] Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di [.], in persona [.], munito degli opportuni poteri per quanto infra (di seguito “OPERATORE”)
PREMESSO CHE:
a) Anas provvede, tra le funzioni che le sono state attribuite, a gestire e manutenere la rete stradale ed autostradale in gestione diretta di proprietà dello Stato (d’ora innanzi, per brevità, indicata come “Rete Anas”) e dispone, tra l’altro, di beni mobili ed immobili destinati al servizio della predetta rete;
b) l’OPERATORE è in possesso di autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” o “Codice TLC”), che l’autorizza all’installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni (d’ora innanzi, per brevità, indicata come “Rete TLC”);
c) il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 (c.d. “Decreto Fibra Ottica”), emanato in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ha introdotto norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche già esistenti e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove;
d) Anas e l’OPERATORE con la presente Convenzione Generale (d’ora innanzi per brevità indicata come “Convenzione”) intendono, anche alla luce della predetta normativa, definire una disciplina generale dei rapporti giuridici scaturenti dalla realizzazione e dalla gestione della Rete TLC sulla Rete Anas, prevedendo che la realizzazione degli specifici interventi venga disciplinata in conformità alla presente Convenzione ed alla normativa di cui al successivo art. 1, mediante appositi atti autorizzativi. Tutto ciò premesso l’Anas e l’OPERATORE, di seguito denominati anche “Parti”, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati, questi ultimi datati e sottoscritti dalle Parti, sono parte integrante della Convenzione la quale, per tutto quanto non espressamente quivi previsto rinvia al Codice TLC, al Decreto
Fibra Xxxxxx, al D.M. 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Decreto Scavi”) e, laddove applicabili, al Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.) e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
Di seguito si riporta la lista degli allegati:
✓ in allegato “A” è riportato lo schema di “Pianificazione”;
✓ in allegato “A1” è riportato lo schema di “Richiesta di realizzazione dell’impianto di TLC a cura di Anas”;
✓ in allegato “B” sono riportate le “Norme tecniche per la realizzazione di impianti di TLC in strutture viarie”;
✓ in allegato “C” si riporta la lista dei servizi offerti da Anas;
✓ in allegato “D” si riporta la tabella rimborso costi per gestione amministrativa e tecnica.
1.2 La presente Convenzione non conferisce l’esclusiva all’OPERATORE in alcun modo e Anas è libera di porre in essere analoghe iniziative con altri soggetti a sua esclusiva discrezionalità.
Articolo 2 DEFINIZIONI
Le Parti convengono di attribuire alle seguenti definizioni il significato qui specificato:
✓ “apparati attivi” si intendono sistemi di telecomunicazione alimentati elettricamente;
✓ “comunicazione via pec” si intende lo strumento “posta elettronica certificata” che Anas e l’OPERATORE potranno utilizzare per le loro comunicazioni;
✓ “impianti di TLC” si intendono cavi, polifore, pozzetti, palificate, infrastrutture, infrastrutture di alloggiamento per apparati attivi e quanto altro necessario alla realizzazione completa di un impianto passivo (cioè non alimentato elettricamente) di telecomunicazione fissa in fibra ottica o in rame;
✓ “interferenze” si intende la regolamentazione dei rapporti con impianti di TLC di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture viarie dalle quali detti rapporti sorgano;
✓ “strutture viarie” si intendono i corpi stradali, le loro pertinenze, i manufatti ed i reliquati delle strade ed autostrade statali di competenza di Anas.
Articolo 3
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente Convenzione le Parti intendono definire termini e condizioni per:
(i) il rilascio, da parte di Anas in favore dell’OPERATORE, dell’autorizzazione alla effettuazione degli scavi nonché la concessione del suolo o sottosuolo necessario all’installazione delle infrastrutture (impianti di
TLC) ai sensi dell’art. 88 c. 6 del Codice TLC e laddove applicabile del Codice della Strada, per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione aperte al pubblico;
(ii) la fornitura di servizi di progettazione, realizzazione, facility management che Anas può proporre all’OPERATORE, a fronte del pagamento di un corrispettivo da concordare.
Articolo 4
MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DI ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1 L’OPERATORE fornirà ad Anas, inviando il modello in allegato A compilato via pec all’indirizzo di cui all’art. 15:
a) con periodicità almeno annuale entro il primo ottobre di ogni anno solare, il piano previsto di realizzazioni degli impianti di TLC sulle strutture viarie di Anas relativo all’anno successivo;
b) con un anticipo di almeno 90 giorni naturali e consecutivi sulla data auspicata di inizio lavori, l’elenco delle realizzazioni puntuali non previste nella pianificazione di cui al punto precedente.
Ciò allo scopo di permettere alle parti di coordinare le opere di genio civile (Decreto fibra art. 5) e ad Anas di ottimizzare i propri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventualmente afferenti agli stessi tratti di struttura viaria interessati dal piano previsto dall’OPERATORE. A seguito del ricevimento della suddetta pianificazione Anas definirà le tratte sulle quali potrà direttamente realizzare gli impianti da eventualmente fornire all’OPERATORE e le comunicherà all’OPERATORE.
4.2 Per ogni nuovo impianto di TLC l’OPERATORE potrà:
a) chiedere ad Anas di realizzare l’impianto di TLC, compilando ed inviando il modello in allegato A1;
b) realizzare in proprio l’impianto di TLC chiedendo l’autorizzazione di cui all’art. 3 lett. (i), cui il resto della presente Convenzione fa riferimento.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a), Anas e l’OPERATORE, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte di Anas della richiesta, si potranno accordare in relazione a modi, tempi e costi per la realizzazione e l’uso dell’impianto di TLC, sottoscrivendo un apposito atto che ne sancisca i termini. L’impianto sarà progettato, realizzato, collaudato e mantenuto a completa cura di Anas. A fronte della realizzazione e messa a disposizione dell’impianto, l’OPERATORE corrisponderà ad Anas il riconoscimento concordato, così da lasciare indenne Anas dagli oneri sostenuti connessi alla realizzazione delle opere necessarie all’accesso all’impianto, ovvero del corrispettivo concordato per il diritto d’uso di tutto o parte dell’impianto. Nell’ipotesi in cui l’accordo di cui sopra non potesse essere raggiunto, l’OPERATORE potrà comunque procedere direttamente presentando apposita istanza di autorizzazione di cui all’art. 3 lett. (i), senza che Anas e l’OPERATORE abbiano nulla a pretendere.
4.3 Per ogni nuovo impianto di TLC o attrezzatura accessoria da ubicarsi di norma al di fuori della piattaforma stradale (così come definito dall’art. 3.3 del D.M. 05.11.2001, n. 6792) interferenti con strutture
viarie di competenza Anas, l’OPERATORE presenterà all’Ufficio territoriale Anas competente, i seguenti documenti:
a) via pec e in formato cartaceo:
17. domanda di autorizzazione di cui all’art. 3 lett. (i) in cui sia contenuto l’impegno a osservare la Convenzione, nonché una relazione tecnica descrittiva nella quale si dichiari che la realizzazione dell’interferenza è in tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge;
18. copia della ricevuta di versamento del rimborso dei costi sostenuti per la gestione della pratica ammnistrativa e tecnica (quest’ultima ove effettuata) secondo la tabella di cui all’allegato “D“ alla presente Convenzione pubblicata sul sito internet dell’Anas; resta inteso che i valori indicati nella tabella di cui all’allegato “D” potranno subire esclusivamente aggiornamenti annuali nella misura del 100% delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall’ISTAT/FOI;
b) eventualmente via pec e in formato cartaceo due esemplari, ciascuno dei quali debitamente sottoscritto dall’OPERATORE e dal progettista regolarmente iscritto all’Albo professionale di appartenenza, di:
19. corografia (scala 1:25.000) e planimetria (scala 1:1000 o inferiore) del tratto di struttura viaria interessato con l’esatta indicazione degli impianti interferenti e delle relative progressive chilometriche e delle coordinate in formato WGS84 di inizio e termine della posa e le indicazioni chilometriche degli eventuali attraversamenti sotterranei ed aerei;
20. sezioni trasversali quotate ortogonali all’asse stradale (scala 1:100) del tratto di struttura viaria interessato con l’esatta indicazione degli impianti interferenti previsti, ivi compresa la relativa chilometrica della struttura viaria; se l'impianto di TLC è realizzato longitudinalmente all'asse della sede viaria, dette sezioni saranno realizzate in corrispondenza di punti singolari del tracciato, quali:
- variazione del lato di posa;
- variazione della sezione stradale (rilevato, trincea, mezza costa, dimensioni del piano viabile);
- variazione dell'ubicazione della zona di posa (piano viabile, banchina, marciapiede, etc.);
- capisaldi di inizio e termine della posa;
- presenza di eventuali manufatti dell'impianto di telecomunicazioni oggetto della posa (pozzetti, camerette, tubazioni di protezione, etc.);
- in corrispondenza di attraversamenti in sotterraneo od in linea aerea, da integrare con opportuna pianta in scala idonea (1:500/200/100) riportante l’esatta situazione dei luoghi e la linea di telecomunicazioni oggetto dell’attraversamento e/o della posa longitudinale;
21. sezioni tipo degli scavi in scala 1:10, in formato cartaceo con riportata la profondità di posa dei cavi e/o manufatti TLC;
22. relazione tecnica descrittiva, in formato cartaceo con specificate le caratteristiche dei
materiali da impiegare, le modalità di esecuzione, la tabella riepilogativa della percorrenza del cavo o cavi dell'impianto di TLC oggetto della posa e il programma dei lavori;
23. relazione e calcolo strutturale degli ancoraggi alle opere d’arte stradali a firma di tecnico abilitato laddove presenti.
I documenti cartacei di cui al presente punto b) dovranno essere consegnati contestualmente all’invio dei documenti via pec, sarà considerata quale data di avvio del procedimento quella di avvenuta consegna della documentazione cartacea completa.
L’OPERATORE potrà attestare l’avvenuto pagamento del bollo anche in modalità virtuale attraverso presentazione di documento allegato.
Xxxx comunicata dall’OPERATORE ad Anas la data di inizio e di fine lavori, il nominativo dell’impresa che eseguirà i lavori stessi ed il nominativo del responsabile diretto dell’OPERATORE quale unico interlocutore di Anas sia per la condotta dei lavori che per la sicurezza del loro svolgimento. Anas potrà richiedere, in sede istruttoria, ogni variante di dettaglio dell’impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute opportune nell’interesse della gestione delle strutture viarie e della sicurezza della circolazione.
4.4 Se la valutazione relativa alla ubicazione della interferenza (in relazione alle esigenze di esercizio della struttura viaria) e alla rispondenza del progetto alle norme vigenti in relazione alla tutela del patrimonio stradale e in funzione della sicurezza della circolazione, daranno esito positivo, Anas, per le proprie competenze, provvederà a rilasciare il provvedimento autorizzativo, corredato delle eventuali prescrizioni tecniche predisposte da Anas entro i termini di cui al Decreto Fibra Ottica e ad inviarla via pec all’indirizzo indicato. L’OPERATORE, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione, potrà accedere alla struttura viaria per iniziare i lavori previa emissione della relativa ordinanza di traffico da parte di Anas. 4.4bis Anas, fermo quanto prescritto all’art. 4.4, si riserva la facoltà di negare l’autorizzazione per specifici siti, sia sotterranei che in superficie, in presenza di gravi e motivate ragioni tecniche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Anas si riserva altresì la facoltà di revocare l’autorizzazione già rilasciata per specifici siti, sia sotterranei che in superficie, in presenza di gravi e motivate ragioni tecniche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente previo avvio di idoneo procedimento nel rispetto dei principi, dei presupposti e delle garanzie di cui all’art. 21 quinquies della L. 241/1990.
4.5 In particolare, fermo restando quanto previsto in genere per tutte le strutture viarie, per quanto attiene ai siti esterni su aree di pertinenza Anas, l’OPERATORE provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri apparati attivi, o comunque necessari all’esercizio della attività di TLC, che verranno comunque di volta in volta concordati con gli Uffici periferici dell’Anas. La posa di shelter/apparati da parte dell’OPERATORE su siti di proprietà di Anas è soggetta a rilascio di apposita autorizzazione/concessione la quale regolerà, in via diversificata dal disciplinare della posa della sotto
condotta e nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente Convenzione, i rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli siti. I siti avranno una ampiezza variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno, comunque, autorizzati in funzione della loro effettiva disponibilità, della sicurezza del traffico stradale, nonché della sicurezza e salute delle persone, ad insindacabile giudizio di Anas.
Gli impianti di TLC saranno realizzati in conformità con le tecnologie e le prescrizioni indicate nel Decreto Scavi e nelle presenti Norme Tecniche di cui all’allegato B, nonché loro successive modifiche ed aggiornamenti:
Anas si riserva in qualunque momento di accedere ai siti e, previo preavviso all’OPERATORE, agli impianti di TLC autorizzati procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale.
4.6 Il mancato rispetto dei termini previsti dalla specifica autorizzazione, nonché il mancato rispetto dell’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte per la conservazione della struttura viaria e per la sicurezza della circolazione, consente ad Anas di stabilire con proprio atto, comunicato via pec, il termine perentorio entro cui devono essere eseguite le predette condizioni e prescrizioni, fatta salva la possibilità di prorogare su istanza motivata dell’OPERATORE detti termini.
Nella ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini previsti, Anas ha facoltà di procedere alla esecuzione diretta, comunicando all’OPERATORE tramite pec, la data di inizio dei lavori e - successivamente ai lavori - le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.
4.7 Anche durante l’esecuzione dei lavori Anas ha facoltà di interrompere gli stessi senza impegno ed oneri di alcun tipo nei confronti dell’OPERATORE, nel caso in cui si manifestino esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale, nonché di sicurezza e salute delle persone, attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute.
4.8 La procedura sopra indicata sarà applicata ogni qualvolta si dovessero verificare gravi inadempienze da parte dell’OPERATORE rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni. In caso di gravi inadempienze Anas contesta all’OPERATORE i suddetti inadempimenti per eventuali controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni, Anas potrà motivatamente procedere alla revoca dell’autorizzazione.
4.8bis Il verificarsi di gravi e reiterati inadempimenti che abbiano determinato la revoca di un numero di autorizzazioni pari almeno al 5% di quelle rilasciate nel corso dell’anno solare precedente potrà determinare la risoluzione della presente Convenzione da parte di Anas.
4.9 Eventuali opere di protezione ai siti concessi ed agli impianti di TLC, che si rendessero necessarie anche successivamente alla installazione degli impianti stessi, restano comunque a carico dell’OPERATORE,
il quale si assume la responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio, nonché per i danni causati dagli stessi a cose e persone, restando sollevata l’Anas e il suo personale da ogni e qualsiasi responsabilità. L’OPERATORE esonera Anas anche dalla responsabilità per danni da evento naturale.
4.10 L’OPERATORE garantisce, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza degli impianti e degli apparati installati per quanto concerne ogni tipo di emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di irradiazione, sottoponendo gli impianti stessi alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria. L’OPERATORE si impegna e si assume, a tal riguardo, ogni responsabilità per danni eventualmente derivanti da dette emissioni.
4.11 Tutti i permessi che risultassero necessari per l’attuazione dei progetti riguardanti le opere da porre in essere o altro, saranno ottenuti dall’OPERATORE, per i quali Anas rilascerà laddove ricorrano le condizioni e presupposti pareri/atti di competenza che fossero richiesti.
4.12 Restano a carico dell’OPERATORE tutte le spese di allaccio ed uso per i servizi accessori necessari al funzionamento dell’impianto di TLC e degli apparati attivi (energia elettrica, ecc.).
4.13 Al termine dell’esecuzione dei lavori di posa dell’impianto di TLC l’OPERATORE consegnerà ad Anas gli elaborati di progetto aggiornati anche in modalità informatica con riportati i dati di georeferenziazione del tracciato costituente l’impianto di TLC anche ai fini della costituzione del Sistema Informativo Nazionale Federato sulle Infrastrutture “SINFI” (art. 3 Decreto Fibra Ottica).
4.14 Nel caso in cui l’installazione degli impianti di TLC richiedesse la realizzazione di scavi o comunque di opere civili, Anas si riserva di richiedere all’OPERATORE, in fase autorizzativa, la predisposizione e la posa di ulteriori infrastrutture di contenimento quali opere a disposizione di Anas, che rimarranno di esclusiva proprietà di Anas. Per dette predisposizioni e posa Anas riconoscerà all’OPERATORE un corrispettivo che sarà pattuito e corrisposto con specifico accordo.
4.15 Ferma la disciplina autorizzatoria sopra prevista, nessuna modifica potrà essere apportata ai beni immobili di Anas senza la preventiva autorizzazione scritta e l’OPERATORE sarà sempre tenuto al rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite da Anas.
4.16 Nel caso in cui fosse necessario lo spostamento dei siti per l’alloggiamento degli apparati attivi per esigenze di Anas, quest’ultima si impegna a darne pronta notizia all’OPERATORE via pec e ad offrire allo stesso, entro 15 giorni naturali e consecutivi da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente che mantenga inalterate le caratteristiche tecniche della rete. L’OPERATORE verificherà che la soluzione alternativa proposta da Anas sia equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da Anas nella lettera contenente la soluzione alternativa, comunicherà la relativa accettazione.
4.17 L’OPERATORE ed il competente Ufficio periferico Anas, fermo quanto previsto dalla Convenzione,
per lo spostamento dei siti per l’alloggiamento degli apparati attivi dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento dei lavori nell’interesse delle relative proprietà, della tutela della circolazione e dell’impianto stesso.
4.18 L’OPERATORE non potrà apportare alcuna variante non autorizzata da Anas al progetto di interferenza e di impianto.
4.19 Anas, terminati i lavori e prima della messa in esercizio dell’impianto di TLC da parte dell’OPERATORE, procederà all’emissione del “Certificato di regolare esecuzione” delle opere in contraddittorio con l’OPERATORE entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di fine lavori (vedi anche art. 6.3 dell’allegato B) verificando la rispondenza di quanto eseguito con le prescrizioni indicate e gli adempimenti richiesti nell’autorizzazione (art. 67, comma 6, Reg. Codice della Strada). Le opere potranno essere utilizzate dopo l’emissione del predetto Certificato di regolare esecuzione ovvero dopo che sia trascorso il predetto termine senza che Anas abbia comunicato il relativo esito. In tal caso l’OPERATORE potrà esercire l’impianto e le opere realizzate, fermo restando il potere di Anas di effettuare successivamente le operazioni di verifica della regolare esecuzione.
4.20 Le caratteristiche tecniche per la realizzazione di impianti di TLC all’interno delle strutture viarie faranno riferimento all’allegato B della presente Convenzione nonché alle sue successive modifiche e aggiornamenti effettuati a seguito di variazioni della normativa in vigore e alle eventuali prescrizioni aggiuntive previste nelle autorizzazioni.
4.21 Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere o varianti di interferenze esistenti, l’OPERATORE ed Anas si impegnano ad attuare quanto previsto, in materia di sicurezza, dalla normativa vigente. In ogni caso, non saranno di norma consentiti lavori ed interventi che richiedano la limitazione del traffico stradale nei periodi quali, ad esempio, 15 dicembre ÷ 15 gennaio, 1 aprile ÷ 5 maggio, 15 luglio ÷ 30 agosto.
4.22 Fermo restando quanto previsto all’art. 4.3 lett. a) e dall'art. 94 del D. Lgs. 259/2003, con riferimento ad eventuali future servitù autostradali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 co. 3 del D.Lgs. 33/2016 e dell’art. 93 co. 2 del D.Lgs. 259/03 all’OPERATORE non può essere imposto alcun canone, onere finanziario reale o contributo in conseguenza del rilascio delle autorizzazioni o dell’esecuzione degli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di TLC e delle relative reti. E’ fatta salva l’applicazione di eventuali modifiche di legge.
4.23 L’OPERATORE, in virtù della disciplina vigente in materia di TLC, può consentire l’uso ad altri operatori di TLC di parte dei propri impianti di TLC oggetto della presente Convenzione, nei limiti e con le stesse modalità previste dall’autorizzazione/concessione Anas/OPERATORE; per tale utilizzo Anas non avrà nulla a che pretendere dall’OPERATORE. In tali casi, gli operatori di TLC prenderanno direttamente accordi con Anas per disciplinare l’accesso e l’esecuzione di eventuali opere previa
comunicazione ad Anas dei riferimenti del contratto per l’uso stipulato dagli stessi con l’OPERATORE e il riferimento della autorizzazione/concessione Anas/OPERATORE.
Articolo 5
OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE
5.1 Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere o varianti di interferenze esistenti o per l’installazione/manutenzione di apparati attivi, l’OPERATORE si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con Anas, cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l’imposizione di prescrizioni per la regolazione del traffico e la garanzia della sicurezza stradale.
5.2 L’ OPERATORE si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi di materiali ed altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
5.3 L’OPERATORE si impegna, inoltre, a non creare depositi di materiali di risulta o a qualunque titolo soggetti alla disciplina del decreto legislativo 22/1997, tali da causare provvedimenti sanzionatori in genere.
5.4 L’OPERATORE si impegna al pagamento di ogni onere derivante dai lavori e dall’esercizio dell’impianto di TLC e degli apparati attivi, ivi compresi i diritti sanitari per lo scolo delle acque di cantiere, lo smaltimento dei rifiuti, etc.
5.5 Anas si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista e importante per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che l’OPERATORE possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.
5.6 Tutti i lavori che comportino soggezione alla circolazione stradale devono essere eseguiti prioritariamente e nel rispetto dei tempi previsti e concordati nel programma dei lavori, costituente elaborato essenziale del progetto allegato alla domanda di autorizzazione di cui all’art. 4.3 lett. a) e b).
Articolo 6 SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO
6.1 Durante l’esecuzione dei lavori di installazione e manutenzione dell’impianto di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE dovrà provvedere a sua cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla apposita normativa vigente in materia; dovrà inoltre provvedere alla chiusura del cantiere di lavoro entro la fine della giornata lavorativa in cui si è aperto, riaprendolo, nei casi più limitati possibile in cui fosse assolutamente necessario, il giorno seguente.
6.2 Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale Anas, che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze dell’OPERATORE in ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico dell’OPERATORE e rappresentato da un rimborso spese ad Anas.
6.3 L’OPERATORE sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi, in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.
Articolo 7 MANUTENZIONE
7.1 L’ispezione degli impianti di TLC in attraversamento e/o posa longitudinale delle strutture viarie sarà effettuata dall’OPERATORE in fase di esercizio delle strutture viarie stesse, secondo i preventivi accordi che verranno presi con gli Uffici periferici di Anas.
7.2 I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione degli impianti di TLC dovranno essere eseguiti dall’OPERATORE a proprie spese, ferma restando l’autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio periferico Anas, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 8 dell’allegato B nei casi di manutenzione straordinaria degli impianti di TLC. I lavori stessi dovranno essere effettuati ai sensi dell’art. 8 dell’allegato B, avendo cura di evitare potenziali ostacoli, ritardi e pericoli per la circolazione stradale. Qualora i lavori da eseguire, di qualsiasi genere, interessino la piattaforma stradale dovranno essere attuate tutte le norme contenute nel D.M. 10.07.2002 al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
7.3 Nell’esecuzione dei lavori di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE sarà unico responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti, alle opere, al personale Anas ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione anche parziale della circolazione potessero avere arrecato.
7.4 Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade eseguiti da Anas o per conto di Anas, quest’ultima sarà unica responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti di TLC dell’OPERATORE ivi posati qualora gli stessi risultino installati nel rispetto di quanto contenuto nelle Norme Tecniche (allegato B) e delle prescrizioni imposte al momento del rilascio dell’autorizzazione da parte di Anas.
7.5 Ai sensi dell’art. 28 del Codice della Strada e fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della presente Convenzione, nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario spostare gli impianti esistenti (impianti di TLC, apparati attivi, infrastrutture di alloggiamento):
- l’onere del relativo spostamento dell’impianto, su apposite sedi messe a disposizione da Anas, è a carico dell’OPERATORE se l’impianto è ubicato all’interno della proprietà stradale;
- l’onere del relativo spostamento dell’impianto, su apposite sedi messe a disposizione da Anas, è a carico di Anas se gli impianti sono ubicati all’esterno della proprietà stradale ma all’interno di superfici di terreno interessate dall’esecuzione dei lavori.
Articolo 8
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI
In caso di dismissione dei propri impianti di TLC da parte dell’OPERATORE o scadenza naturale della singola autorizzazione/concessione in assenza di istanza di rinnovo/nuovo rilascio, Anas avrà la facoltà di scegliere se acquisire gli impianti, ovvero richiedere la rimozione delle opere ed il ripristino del corpo stradale, del piano viabile e delle pertinenze stradali a cura e spese dell’OPERATORE.
Articolo 9
DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI ED AUTOSTRADALI ANAS
Nel caso in cui le funzioni già delegate ad Anas, sia in seguito alla entrata in vigore di generali provvedimenti in ragione della L. 59/97, ovvero di altri provvedimenti emessi ex art. 4 del D.Lgs 285/1992, sia in altre ed ulteriori ipotesi, vengano passate ad altri enti, Anas si impegna a trasferire, unitamente alle deleghe, gli impegni convenzionalmente assunti ed i relativi titoli autorizzatori, nonché notiziarne l’OPERATORE.
Articolo 10
NUOVI TRACCIATI DI STRUTTURE VIARIE O MODIFICHE DI TRACCIATI ESISTENTI
10.1 In caso di realizzazione di nuovi tracciati stradali, o in caso di modifiche da apportare a tratti di strada, interessati da impianti di TLC realizzati dall’OPERATORE, che comportino spostamenti o modifiche degli impianti medesimi, l’Anas ne darà tempestiva comunicazione inviando una copia dello stralcio degli elaborati del progetto dell’opera stradale e richiedendo all’OPERATORE di indicare la presenza di proprie reti interferenti. L’OPERATORE, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dovrà restituire una copia del suddetto elaborato con le informazioni richieste indicando le soluzioni tecniche che propone per lo spostamento o l’adeguamento degli impianti, unitamente al cronoprogramma dei lavori necessari alla risoluzione dell’interferenza, anche prevedendo lo spostamento provvisorio degli impianti.
L’OPERATORE contestualmente invierà, inoltre, un preventivo di spesa sommario comprendente le seguenti voci:
- costo dei materiali in opera (opere civili ed elettriche, incluse bonifiche/rimozioni, spese generali);
- valore dei materiali recuperati in detrazione al netto delle spese di recupero.
Anas, a seguito della ricezione della proposta dell’OPERATORE, comunicherà per iscritto il proprio parere in merito alle soluzioni tecniche di posa e in merito agli aspetti economici. La procedura per lo spostamento effettivo dell’interferenza verrà attivata da Anas con apposita richiesta previo accordo con l’OPERATORE.
10.2 Nel caso in cui l’impianto di TLC interferente sia stato realizzato su sedime di Anas, allo spostamento ed alla modifica dell’impianto di TLC, così come definiti negli elaborati tecnici di cui sopra, provvederà direttamente l’OPERATORE, a proprie cura e spese per quanto attiene allo spostamento definitivo; qualora si rendesse necessario effettuare uno o più spostamenti provvisori (in via esemplificativa anche per richieste formulate da Anas di ulteriori spostamenti non previsti nel progetto originario), tutti i costi relativi a tali spostamenti provvisori saranno invece addebitati ad Anas. Resta inteso che in tali ipotesi
lo spostamento definitivo e provvisorio avverrà nell’ambito del sedime di Anas dalla stessa messo a disposizione.
10.3 Nei casi di preesistenza alle infrastrutture viarie di Anas dell’impianto di TLC che non sia stato realizzato su sedime di Anas, qualora Anas debba costruire nuove reti stradali o modificare quelle esistenti, che determinino interferenze con l’impianto di TLC, restano a carico di Anas tutti i costi relativi agli spostamenti degli impianti dell’OPERATORE. Resta inteso che in tali ipotesi lo spostamento definitivo e provvisorio avverrà nell’ambito del sedime di Anas dalla stessa messo a disposizione.
10.4 In tutti i predetti casi, nei quali l’OPERATORE debba su richiesta di Anas, per comprovate ragioni tecniche, collocare le proprie infrastrutture al di fuori del sedime di Anas, restano a carico di Anas tutti i costi relativi agli spostamenti degli impianti di TLC.
10.5 Anas si riserva in ogni caso di mettere a disposizione le aree necessarie per la ricollocazione dell’impianto di TLC in sede definitiva, prevedendone l’acquisizione o l’apposizione di servitù a propria cura e spese, indicandole in sede progettuale.
10.6 Anas comunicherà il proprio benestare all’atto della richiesta dell’avvio dei lavori di spostamento dell’interferenza e verserà, a titolo di anticipo, l’80% dell’importo indicato nel preventivo di spesa sommario.
10.7 L’avvio dell’esecuzione dei lavori, da parte dell’OPERATORE, dovrà avvenire entro e non oltre i 75 giorni naturali e consecutivi dal versamento dell’importo pagato a titolo di anticipo da parte di Anas, fermo restando l’ottenimento delle autorizzazioni e la disponibilità delle aree necessarie alla risoluzione delle interferenze.
10.8 I permessi che risultassero necessari per la localizzazione dei nuovi impianti, saranno acquisiti in sede di “Conferenza dei servizi”; tutti gli altri permessi e nulla osta, saranno ottenuti dall’OPERATORE.
10.9 L’OPERATORE eseguirà i lavori nel rispetto del cronoprogramma proposto dall’OPERATORE ed approvato da Anas. Qualora per fatto imputabile all’OPERATORE si verifichino differimenti nello spostamento delle interferenze, sia per quanto concerne l’avvio dei lavori che per quanto previsto nel cronoprogramma, tali da determinare ritardi nella esecuzione dei lavori appaltati da Anas, tutti gli oneri da ciò derivanti nei confronti di Anas saranno a carico dell’OPERATORE.
10.10 Il pagamento a saldo all’OPERATORE sarà effettuato da Anas entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione attestante le spese sostenute distinte nelle voci come indicate nel preventivo. Eventuali differenze sia tecniche che di importo tra preventivo e consuntivo dovranno essere documentate dall’OPERATORE.
10.11 In caso di scostamenti significativi tra progetto definitivo e progetto esecutivo nei riguardi delle interferenze, Anas trasmetterà una copia del progetto esecutivo e/o delle varianti in corso d’opera all’OPERATORE affinché quest’ultimo possa definire, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla
ricezione degli elaborati, i nuovi dettagli tecnici, economici e temporali di competenza, reiterando la procedura descritta in precedenza.
Articolo 11
MODIFICHE RICHIESTE DALL’OPERATORE
Qualora l’OPERATORE intenda modificare l’assetto o l’allocazione dell’impianto di TLC, sarà reiterata la procedura di cui all’articolo 4 della presente Convenzione, identificando anche le insorgenti interferenze, sempre con particolare riferimento agli altri impianti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria.
Articolo 12 SERVIZI OFFERTI DA ANAS
12.1 L’OPERATORE ha la facoltà di usufruire dei servizi offerti da Anas di cui all’allegato C, per i quali corrisponderà ad Anas il corrispettivo concordato, a fronte di fatture, assoggettate ad IVA, emesse da Anas ed inviate all’OPERATORE il quale provvederà al relativo pagamento sul conto corrente che Anas indicherà sul documento contabile.
12.2 L’OPERATORE potrà richiedere in qualsiasi momento la disponibilità di Anas all’erogazione di eventuali altri servizi non contemplati nell’allegato C per i quali potranno essere concordati corrispettivi, patti e condizioni.
12.3 I corrispettivi per i servizi Anas, laddove applicabile, saranno aggiornati annualmente nella misura del 100% delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) come accertato dall’ISTAT.
Articolo 13 GARANZIE
A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e con tutti gli atti attuativi della stessa l’OPERATORE rilascia, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipula della Convenzione, idonea garanzia emessa da primario istituto di credito bancario o assicurativo, previo gradimento di ANAS che non può essere irragionevolmente negato, del valore di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) escutibile a prima richiesta scritta del beneficiario e senza eccezioni contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
La garanzia avrà durata di 5 (cinque) anni, e cesserà automaticamente a tale scadenza. L’OPERATORE si impegna a produrre entro tale termine una nuova garanzia, o il rinnovo di quella in corso, per ulteriori 5 anni e così di seguito per tutta la durata della Convenzione.
Il mancato rinnovo della garanzia da parte del Garante non costituisce motivo di escussione.
Detta garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata degli importi escussi da ANAS per far fronte ad interventi di ripristino della sede stradale a seguito di lavori effettuati dall’OPERATORE non a perfetta regola d’arte.
Articolo 14
DURATA DELLA CONVENZIONE
14.1 La presente Convenzione ha durate di dodici anni rinnovabili per un ulteriore periodo di dodici anni, salvo disdetta da inviarsi per iscritto agli indirizzi di cui all’art. 15 almeno un anno prima della data di scadenza. L’efficacia della Convenzione è, comunque, subordinata al permanere, in capo ad Anas, della posizione di concessionaria. La presente Convenzione non può essere ceduta senza preventivo assenso di Anas restando valide tutte le prescrizioni ivi previste. La scadenza della Convenzione ovvero la sua risoluzione, recesso o revoca non comporta l’automatica perdita di efficacia delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici periferici Anas. Le autorizzazioni eventualmente richieste in pendenza della Convenzione e non ancora evase alla data di scadenza della stessa saranno disciplinate sulla base della normativa vigente.
14.2 Le Parti hanno facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della presente Convenzione, comunicandolo alla controparte con almeno tre mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo15 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
L’OPERATORE comunicherà ad Anas ogni mutamento della propria ragione o denominazione sociale, nonché in genere ogni fatto che possa influire sul contenuto della presente Convenzione, entro 5 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni.
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra, relativa al presente atto, dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai seguenti indirizzi:
- per Anas in tutti i casi in cui la comunicazione non riguardi un’attività specificamente rimessa agli Uffici periferici Anas competenti:
Xxxx X.x.X. Direzione Generale Xxx Xxxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
Pec: Xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxXxxx.xx;
nel caso in cui le comunicazioni fossero dirette agli Uffici periferici di Anas:
Articolo16 ADEMPIMENTI FISCALI
16.1 Le spese di stipulazione, bollo, registrazione ed altri oneri fiscali relativi alla presente Convenzione saranno a carico esclusivo dell’OPERATORE, ivi comprese le spese indicate nella presente Convenzione a titolo di istruttoria, bollo ed altro relativamente alle singole richieste di autorizzazione.
16.2 Si dà atto che le prestazioni sono soggette ad I.V.A.
Articolo17 FORO COMPETENTE
Foro competente per ogni controversia insorgente è quello di Roma.
La presente Convenzione conclusa tra le parti senza alcuna intermediazione è composta da n. 34 pagine, inclusi gli allegati, e viene redatta in 3 originali di cui uno per Anas, uno per l’OPERATORE ed uno per la registrazione.
Articolo 18
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti convengono che i contenuti della presente Convenzione sono da considerarsi come strettamente confidenziali e si impegnano a mantenerli riservati e farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e consulenti, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l’esercizio dei diritti di una parte nei confronti dell’altra che abbiano fonte nella presente Convenzione.
Le Parti si impegnano e garantiscono che il personale da esse destinato allo svolgimento dell’attività ed i propri eventuali consulenti mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali essi verranno comunque a conoscenza per l’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.
La presente clausola rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione o risoluzione, per qualsiasi causa intervenuta, della presente Convenzione.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), le Parti si danno atto che i dati personali, che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito del Contratto, nonché quelli trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, sono raccolti e trattati - informaticamente ed in forma cartacea - nel rispetto della suddetta normativa.
Tali dati potranno essere conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti delle vigenti disposizioni di legge.
Per l’esecuzione della presente Convenzione non è prevista tra le Parti alcuna comunicazione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrattuali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR). Qualora, ai fini della presente Convenzione, le Parti, in qualità di Titolari del trattamento dati, raccolgano dati personali direttamente presso l’interessato o presso terzi, le
Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Roma, lì 17 ottobre 2019
Anas S.p.A. __ (Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
SOCIETA' __
Articolo 19 APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. le seguenti clausole: art. 4 “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di esecuzione dei lavori”; “art. 13 “Garanzie”; art. 14 ”Durata della convenzione”; art. 17 “Foro competente”.
Roma, lì,
Anas S.p.A. __ (xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
SOCIETA' __
Elenco degli allegati:
“A”: schema di “Pianificazione”
“A1”: schema di “Richiesta di realizzazione dell’impianto di TLC a cura di Anas” “B”: “Norme tecniche per la realizzazione di impianti TLC in strutture viarie” “C”: lista dei servizi offerti da Anas