CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INDICE GENERALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INDICE GENERALE
CAPO I
Premessa
Parte "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
A1 Oggetto dell'accordo quadro.
A2 Descrizione sommaria delle opere – Categoria dei lavori ed abilitazioni. A3 Ammontare dell'accordo quadro.
Parte "B" DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
B1 Interpretazione dell’accordo quadro e del capitolato speciale d’appalto. B2 Documenti che fanno parte dell’accordo quadro.
B3 Condizioni del contratto.
B4 Assicurazioni e garanzie a carico dell’Appaltatore. B5 Invariabilità del corrispettivo e deroghe.
B6 Danni di forza maggiore. B7 Cronoprogramma dei lavori.
B8 Termine di ultimazione dei lavori.
B9 Penale per ritardata ultimazione dei lavori e risoluzione. B10 Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe.
B11 Risoluzione dell’accordo quadro – Clausola risolutiva espressa. B12 Recesso dai contratti e recesso dall’accordo quadro.
B13 Contabilità Lavori. B14 Opere provvisionali.
B15 Procedimento per l’attivazione degli interventi. B16 Ultimazione dei lavori.
B17 Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo. B18 Divieto di deposito nei locali oggetto dell’intervento. B19 Disciplina dei cantieri.
B20 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore. B21 Disposizioni generali relative ai prezzi.
B22 Osservanze delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, dalla normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro.
X00 Xxxxxxxx.
X00 Subappalto e avvalimento. B25 Affidamento dei lavori.
B26 Modifiche al progetto
B27 Numero minimo degli interventi. B28 Passaggio pubblico.
B29 Lavoro festivo e notturno. B30 Presenza dell'Appaltatore. X00 Xxxxxxxxx.
X00 Liquidazione finale e saldo. B33 Piani di sicurezza.
PREMESSA
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Marche, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (regione Marche), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo con validità triennale.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati dal Provveditorato regionale/interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, dalla Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche , dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti, per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche - di seguito unitariamente individuate come “Stazione Appaltante” - per l’affidamento degli interventi e lavori di manutenzione individuati nell’Elenco annuale predisposto dall’Agenzia per attuare il Piano triennale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, nonché degli interventi direttamente finanziati e gestiti dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti sugli immobili agli stessi in uso, che le Stazioni Appaltanti potranno richiedere nell’arco temporale della durata dell’Accordo Quadro. Trattandosi tuttavia di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell’ambito dell’Elenco non implica automaticamente alcun vincolo di realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro.
Ciò vale anche per gli interventi gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti sugli immobili agli stessi in uso, nonché per quelli ulteriormente gestiti dall’Agenzia del Demanio ai sensi del comma 5 del menzionato art. 12, in quanto l’importo complessivamente posto a base di gara è stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmente individuati gli interventi.
I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro e alla documentazione “Risposta Tecnica” presentata in sede di gara.
Detta documentazione, in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sino al 30 giugno 2023, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, conformemente a quanto disposto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021.
Parte A OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
ART. A1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n.98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Marche, affidati mediante singoli contratti.
Gli interventi commissionabili nell’ambito della presente procedura attengono ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11 e prevalentemente riferite ad immobili destinati ad uffici.
Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
L’esecuzione è sempre effettuata a regola d’arte e con riferimento alle relative norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose interferenti con i lavori di cui al presente Accordo Quadro.
In particolare l’Appaltatore dovrà adottare, anche in funzione dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose ed eseguire i lavori organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP dell’Amministrazione usuaria, ottemperando alle prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del PSC (ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza di PSC), nonché osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere dall’oggetto dell’Accordo quadro alcuni interventi ancorché previsti nell’Elenco annuale, essendo lo stesso un documento meramente programmatico, che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell’Accordo quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
ART. A2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE – CATEGORIA DEI LAVORI ED ABILITAZIONI
Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi in uso a pubbliche amministrazioni e/o liberi con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti tipologie:
1. indagini delle strutture
2. scavi e reinterri
3. pali e diaframmi
4. demolizioni-rimozioni-trasporti
5. bonifiche
6. opere provvisionali
7. conglomerati-acciai-casseformi
8. solai-sottofondi-vespai-massetti
9. tetti, manti di copertura e lattoniere
10. opere murarie
11. impermeabilizzazioni
12. opere di protezione termica e acustica
13. intonaci
14. controsoffitti / pareti divisorie
15. pavimenti e rivestimenti
16. opere in pietra da taglio
17. opere da falegname e infissi in pvc
18. opere in ferro e alluminio
19. facciate continue e facciate ventilate
20. opere in vetro e vetrocemento
21. opere da pittore
22. consolidamenti
23. sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
00. reti di adduzione, distribuzione, raccolta e scarico acque
25. sistemazione aree esterne e a verde
26. impianti elettrici
27. impianti televisivi, citofonici e segnalazione
28. impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati
29. gruppi statici e batterie
30. impianti di protezione
31. equipotenzialita’ ed impianti di terra
32. lavori e forniture complementari alle opere elettriche
33. sistemi per automazione di edifici
34. cabine di trasformazione
35. gruppi elettrogeni
36. apparecchiature per impianti antintrusione
37. impianti tecnologici e speciali
38. impianti di riscaldamento e condizionamento
39. impianti idrico sanitari
40. impianti elevatori
41. opere di prevenzione incendi
42. tariffe e trasporti per conto terzi e movimentazione arredi
Gli interventi manutentivi commissionabili sopraelencati sono pertanto sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al D.M. n. 37/2008).
L’elenco è comunque meramente indicativo in quanto basato sui fabbisogni storicamente comunicati con più frequenza dalle Amministrazioni e che, pertanto, potrebbero verosimilmente trovare realizzazione nel periodo di validità dell’Accordo Quadro.
In quest’ottica, al fine di garantire la massima concorrenza, trattandosi di un Accordo
Quadro e non potendosi prevedere né il numero né l’entità degli interventi manutentivi ascrivibili a ciascuna categoria, che in concreto potranno essere commissionati, la gara è suddivisa in 4 lotti:
lotto 1 Lavori “No SOA”
interventi manutentivi di importo pari o superiore a 40.000 euro e non superiore a 150.000 euro - Ambito Marche;
lotto 2 Lavori “SOA I e II classifica”
interventi manutentivi di importo superiore a 150.000 euro e non superiore a
516.000 euro - Ambito Marche;
lotto 3 Lavori “SOA III e IV classifica”
interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiore a
2.582.000 euro – Ambito Marche;
Tale ripartizione in lotti tiene conto del fabbisogno potenziale di interventi nell’ambito territoriale oggetto della presente procedura.
Tuttavia, essendo i fondi a disposizione limitati e assegnati secondo un ordine di priorità in cui sono ricompresi tutti gli interventi da realizzare sul territorio nazionale, è verosimile che per uno o più lotti possa non essere affidato alcun contratto.
ART. A3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, comprensivo dei costi della sicurezza, è stimato in complessivi 15.480.000 euro, oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto.
I costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Il costo della manodopera, che la Stazione Appaltante è chiamata a valutare ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera.
L’importo del singolo contratto sarà determinato applicando il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto.
I costi della sicurezza di cui al P.S.C., non soggetti a ribasso, anch’essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento, saranno aggiunti all’importo netto dei lavori per definire l’importo totale del contratto.
L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA, che potrà essere applicata, secondo legge, ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.
Il contratto sarà stipulato interamente “a misura”, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. B13 del presente capitolato.
Parte B DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. B1 - INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l’intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. B2 - Documenti che Fanno Parte dell’Accordo Quadro
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti dell’ANAC);
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) il prezziario regionale Marche, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. n. 1583 del 22/12/2021, come integrata dalla DGR n. 126 del 14/02/2022 soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D. Lgs. 50/2016;
d) il documento denominato “Risposta Tecnica” comprensivo dei relativi elaborati ed allegati presentati in sede di offerta.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
ART. B3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul prezziario Regionale di riferimento in sede di Accordo Quadro ed alle condizioni di cui all’offerta tecnica presentata in fase di gara.
Qualora l’intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel predetto prezziario, si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e, in assenza, ad analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
Ai fini dell’affidamento del singolo intervento il RUP invierà all’Appaltatore l’invito a prendere visione della documentazione tecnica e dei luoghi dell’intervento.
Entro 10 giorni dall’invito ad eseguire un intervento, l’Appaltatore, presa visione della
relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori, dovrà valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle condizioni di esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e trasporti e di quant’altro necessario, nonché la completezza della documentazione tecnica ricevuta.
L’Appaltatore dovrà rilasciare al Direttore Lavori l’attestazione di presa visione della documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione.
L’Appaltatore, che non potrà dare seguito ai lavori in assenza di tale dichiarazione, non potrà eccepire pertanto, durante l’esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Qualora l’Appaltatore non svolga le attività di verifica, sopralluogo e accettazione dell’intervento entro 10 giorni dall’invito del RUP ad adempiere (notifica della Stazione Appaltante all’operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvederà a registrare l’evento come rifiuto ingiustificato.
Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, l’Appaltatore ritenga di non accettare l’intervento, dovrà:
- comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dall’invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;
- indicare le motivazioni del rifiuto.
In tal caso, la Stazione Appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria interpellando l’Operatore Economico successivo.
Resta ferma, in caso di rifiuto, l’attività istruttoria della Direzione Regionale dell’Agenzia in qualità di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso specifico, valuterà la conformità del rifiuto espresso dall’operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro.
ART. B3.1 – CONDIZIONI DI CUI ALL’OFFERTA TECNICA
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a rispettare anche le condizioni di cui al paragrafo 18 “Criterio di Aggiudicazione” del Disciplinare di gara poiché le soluzioni tecniche proposte/descritte dall’operatore economico nel Documento “Risposta Tecnica”, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’offerta, trovando quindi applicazione diretta nei contratti attuativi.
In sede di esecuzione è prevista una verifica della corrispondenza tra quanto offerto in nell’ambito della gara e quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione dall’appaltatore ed in caso di discordanze verranno applicate le relative penali, così come previste all’art. B9 del presente Capitolato.
Qualora le proposte presentate in sede di gara, a causa della impossibilità di reperire materiali e/o tecnologie, non siano più reperibili sul mercato, l’appaltatore potrà concordare con la stazione appaltante la sostituzione con nuovi materiali e/o tecnologie che abbiano caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelli proposti in sede di gara.
ART. B4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento
dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016.
Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.
La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche.
Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro
5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
ART. B5 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E DEROGHE
Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto e quelli presenti nella documentazione “Risposta Tecnica”.
Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario regionale di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, X.X.xx. 50/2016, e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. B13 del presente Capitolato.
ART. B6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
ART. B7 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in coerenza alla
complessità degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante provvederà a nominare per ogni singolo contratto:
- il Responsabile Unico del Procedimento
- il Direttore dei Lavori
- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)
Inoltre, in rapporto alla complessità e all’importanza dell’intervento potranno essere nominate ulteriori figure quali, ad esempio:
- il supporto al RUP
- uno o più Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere
- il Collaudatore o la Commissione di Collaudo.
L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornerà nel rispetto delle previsioni temporali progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori.
Si evidenzia che nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti attività di ufficio e pertanto l’impresa, nell’assumere l’incarico di esecuzione dei lavori, anche in relazione alla proposta di “coordinamento delle interferenze nel cantiere” presentata nell’offerta tecnica, dovrà dichiarare espressamente di aver preso coscienza di tale situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alle attività adiacenti e di aver tenuto conto di tale circostanza nel rispetto del cronoprogramma previsto.
ART. B8 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro sarà individuato, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, il termine ultimo per lo svolgimento dei lavori e gli eventuali termini per le consegne parziali ove previste.
ART. B9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RISOLUZIONE
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.8, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del D. Lgs. 50/2016.
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto.
Nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano constatate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una
penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio.
Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale.
Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazione entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo netto contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro.
Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.
ART. B10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza per il seguito di competenza.
ART. B11 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Centrale di Committenza può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dall’Agenzia del Demanio all’Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) quando l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;
b) quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell’intervento;
c) quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza di cui all’art. B.33 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del
D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
h) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;
j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
k) nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel presente Capitolato Speciale di Appalto;
l) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
m) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all’art. B.4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
o) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto;
p) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
q) qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo;
r) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all’art. 8 dello stesso;
s) nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
t) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp previa comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
u) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l’esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie XX0, XX0, XX00 ricomprese nel lotto di aggiudicazione;
v) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
ART. B12 - RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Marche, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all’Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.
La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro con ciascun operatore economico parte dell’Accordo previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Marche, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti, ferma restando l’efficacia dei singoli contratti sottoscritti con la singola Stazione Appaltante.
ART. B13 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia qualora l’esecutore del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT 49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nell’elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori.
ART. B14 - OPERE PROVVISIONALI
Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, ed inoltre gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere provvisionali stesse.
ART. B15 - PROCEDIMENTO PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione Appaltante in conformità alla procedura descritta nel successivo art. B.25 tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto.
L’impresa, selezionata in ragione dell’offerta presentata, ha l’obbligo di designare al momento dell’accettazione dell’intervento il proprio referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità.
Il referente tecnico della Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante per concordare le procedure preliminari al fine di avviare l’esecuzione delle opere.
ART. B16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori dovrà procedere al più presto e, comunque non oltre 10 giorni, dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.
In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.
In sede di sopralluogo per il controllo dell’effettiva ultimazione dei lavori dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori quanto segue:
- il progetto “as built” dell’intervento in formato digitale (dwg)
- tutte le certificazioni previste per la tipologia di intervento (D.M. 37/08, prevenzione incendi, etc.)
- le schede relative ai materiali, alle apparecchiature e quant’altro messo in opera nel corso dell’intervento
- il piano di manutenzione di quanto messo in opera
- ogni altra documentazione e/o certificazione prevista per norma.
Non potrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori in assenza di tale documentazione.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’articolo B.9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto in caso di ritardo.
In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
ART. B17 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami della parte II, titolo X del DPR 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all’art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-bis, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. B18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO
E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.
L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.
ART. B19 - DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammesse dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento dei soggetti riconducibili all’Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e richiederne la sostituzione.
ART. B20 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all' Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno predisposti dall’appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante; i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente.
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.
l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
ART. B21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario regionale di riferimento e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto
ART. B22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva, della documentazione antimafia, dell’accertamento del permanere dei requisiti speciali richiesti per lo specifico lotto. Il documento attestante la regolarità contributiva dovrà essere acquisito anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei pagamenti, verranno effettuate anche le verifiche di cui all’art. 48 bis del
D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attività, contenute nei protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorità sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.
Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.
ART. B23 – GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla Stazione Appaltante.
ART. B24 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dal contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante, verificata la dichiarazione del subappaltatore,provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.
Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l’’attestazione di cui all’art.
49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
ART. B25 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Considerando che la classifica degli operatori viene effettuata sulla base della migliore offerta, individuata tenendo conto del rapporto qualità /prezzo, come già riportato nei precedenti punti, i lavori verranno affidati tramite contratto specifico elaborato all’interno del presente Accordo Quadro e secondo il principio di non discriminazione e rotazione come riportato anche nel successivo punto B.27.
I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo la procedura descritta nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.
L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici, nonché la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi, in conformità al presente Capitolato speciale e all’intera procedura di gara.
Ciascun operatore economico, partecipando alla presente procedura, al momento della stipula dell’Accordo Quadro si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo informatico, come descritto dalla richiamata Guida di cui al secondo periodo.
In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell’applicativo informatico, l’affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante darà comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite l’applicativo di cui al periodo precedente, della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva, per acquisirne la documentazione antimafia e verificare il permanere del possesso dei requisiti speciali necessari per l’esecuzione degli interventi ricompresi nel lotto nel quale è risultato aggiudicatario.
A partire da detta comunicazione, ai fini dell’accettazione dell’incarico, l’Appaltatore avrà a disposizione 10 (dieci) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza e dello stato dei luoghi alla presenza del Direttore dei Lavori, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della
manodopera oltre ai noli e trasporti.
Qualora l’operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente, la mancata risposta, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dalla stessa Stazione Appaltante, sarà considerata un rifiuto ingiustificato e verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria.
Qualora l’intervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario di riferimento, si farà riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in assenza di riferimenti utilizzabili, ad analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali sarà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro.
Qualora l’Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l’incarico, il contratto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all’accettazione l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora l’Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto, verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria.
Qualora l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù dell’Accordo Quadro stesso.
Spetta comunque alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia valutare la conformità del rifiuto rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara e del presente Capitolato. L’Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all’istruttoria della Direzione Regionale entro e non oltre il termine che la stessa indicherà nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell’operatore economico nei termini assegnati, sarà automaticamente considerato ingiustificato.
Soltanto l’esito negativo dell’istruttoria sarà comunicato dalla competente Direzione Regionale all’operatore interessato.
Qualora, invece, l’intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibile, verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria. Ciò salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.
L’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale, essendo quest’ultimo un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento.
L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facoltà di non ricorrere all’Accordo Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarità a seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla Stazione Appaltante e validate dall’Agenzia stessa.
La Centrale di Committenza si avvale della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile.
ART. B26 – MODIFICHE AL PROGETTO
Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite dall’Operatore Economico solo se preventivamente autorizzate e approvate dalla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del Codice dei Contratti Pubblici.
ART. B27 - NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI
Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA III e IV classifica). In sede di affidamento del singolo contratto attuativo il lotto di riferimento sarà individuato tenendo conto dell’importo della categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento.
Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti l’impresa che segue in graduatoria. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.
Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi.
Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che segue in graduatoria salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.
In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamente in relazione al:
- lotto 1:480.000 euro;
- lotto 2:800.000 euro;
- lotto 3: 3.000.000 euro;
Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata
dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA III e IV classifica).
L’Agenzia del Demanio potrà modificare l’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi:
- per avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, così come quantificato al precedente punto A.3 “Ammontare dell’Accordo Quadro”;
- laddove l’importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro, costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, non consenta in funzione dell’importo dell’intervento da affidare di procedere all’assegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’opzione sopra riportata è stata stimata nel valore complessivo della presente procedura di affidamento.
La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dall’Agenzia del Demanio, si rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’eventuale attivazione dell’opzione comporterà quindi l’aggiornamento della soglia di affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le modalità e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016 non è impegnativa per l’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facoltà di incrementare l’importo dell’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di tre anni di vigenza dell’Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale, senza che l’eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’operatore economico si impegna, quindi, all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l’insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.
ART. B28 - PASSAGGIO PUBBLICO
Durante i lavori si dovrà provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle Amministrazioni, tramite passaggi preferenziali atti ad
evitare commistioni tra il personale dell’impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni e/o il pubblico.
ART. B29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
ART. B30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante. La responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore.
ART. B31 - PAGAMENTI
All’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sia delle rate di acconto precedenti.
I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo.
In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022 L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
ART. B32 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO
Il Conto Finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori e sarà trasmesso al responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro un termine non superiore a trenta giorni.
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.
ART. B33 - PIANI DI SICUREZZA
I lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008, prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.
In assenza di PSC l’Appaltatore provvederà alla redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, costituiscono motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX
2022.05.06 13:10:12
CN=PELONARA TIZIANO C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits