SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART 61, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA MOTONAVE SENTINEL.
CIG 83399307F3.
L’ AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, Partita I.V.A. 06409601009 – CF 97210890584 e,
per essa, la DT II Liguria Piemonte e Valle d’ Aosta, in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxx nella qualità di Dirigente dell’Ufficio di Supporto;
e la società , P. IVA _ , con sede in , via
, in persona del , nato a il
e residente in , identificato a mezzo esibizione della carta d'identità n. rilasciata dal Comune di _ in data ;
(di seguito denominate le “Parti”)
L’anno *****, il giorno ***** del mese di ********, presso i locali della Direzione siti Xxxxxx , xxx Xxxxxxxxx 0, le Parti – come in epigrafe rappresentate e domiciliate - hanno sottoscritto il presente Contratto.
Premesso che:
a) a mezzo di determinazione dirigenziale a contrarre prot.n.4901RI del 30.12.2019, adottata dal Direttore dell’allora Ufficio Risorse (ora Ufficio di Supporto) della Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta (ora ridenominata DT II Liguria Piemonte e Valle d’Aosta), è stata avviata, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., una procedura ristretta in ambito comunitario per l’affidamento del servizio di demolizione e smaltimento della motonave Sentinel secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (secondo le modalità e le caratteristiche prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e in tutti gli allegati documentali.
b) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data *********, pubblicato sulla G.U.C.E. in data ******, sulla G.U.R.I. in data ********, sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.adm.gov.itin data ***********, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data
*********** e pubblicato su due quotidiani a rilevanza nazionale ********* e *********** in data **********, nonché su due ulteriori quotidiani a diffusione locale ********* e ******* in data *********;
c) Gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - xxx.xxx.xxx.xx;
d) l’importo massimo totale del servizio affidabile con il Contratto è di € 655.737,00;
e) con determinazione dirigenziale n. ***** del ******, adottata da
…………………………sono state approvate le risultanze dello svolgimento della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa;
f) l’Appaltatore ha prestato in favore della Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di polizza bancaria/assicurativa n.
*********** emessa da *********** in data ***********, per l’importo di € *********,** (euro
*********/**), a garanzia dell’intero importo del presente affidamento;
g) l’Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa C.A.R. n. *************, rilasciata dalla***************** in data **************, così come previsto dall’art. 11.2 del capitolato tecnico;
h) la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare la veridicità delle autocertificazioni, trasmesse dall’Appaltatore, inerenti l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
i) la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva dello stesso mediante l’acquisizione del DURC prot. ********** avente scadenza **/**/** e la regolarità fiscale mediante l’acquisizione della relativa certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
Con il presente Contratto , quindi, le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti ed obblighi inerenti al servizio oggetto dell’affidamento.
Tanto premesso e ritenuto, le Parti, come in epigrafe indicate
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati, di cui le parti sono perfettamente a conoscenza, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati:
- allegato A: capitolato tecnico;
- allegato B: offerta tecnica presentata dall’Appaltatore;
- allegato C: offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- allegato D: schema di contratto;
- allegato E: determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- allegato F: cauzione definitiva a garanzia dell’appalto;
- allegato G: polizza car inerente la responsabilità per danni a terzi, cose o persone a garanzia dell’appalto;
- allegato H: patto di integrità, ai sensi dell’art. 1, c. 17, l. n. 190/2012;
- allegato dichiarazione cantiere
I summenzionati allegati, materialmente congiunti al presente Contratto, sono firmati dalle parti in segno di accettazione senza riserva dei rispettivi contenuti.
Art. 2 - Oggetto e valore
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT II Liguria Piemonte e Valle d’Aosta xxx Xxxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx , C.F. 97210890584, nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxx , in qualità di Dirigente dell’Ufficio di Supporto, affida all’Appaltatore la demolizione e lo smaltimento della motonave Sentinel ancorata presso il Xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx,xxxx condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e da tutti gli atti di gara, con particolare riferimento all’Offerta formulata dall’Appaltatore.
2. Il corrispettivo dovuto per il servizio espletati è di euro………, così come da offerta economica presentata in sede di gara.
3. L’imposta di bollo è dovuta dall’Appaltatore nella misura di legge sul presente Contratto
Art. 3- Durata e decorrenza Contratto
1. Il presente Contratto ha la durata di 12 mesi , con decorrenza dalla data della sottoscrizione.
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio
1. Sono richiamate interamente le modalità riportate all’art. 4 del Capitolato tecnico
Art. 5 - Organi di governo del Contratto e modalità di raccordo tecnico- operativo
1. Il Responsabile del Procedimento così come definito nell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e il Direttore dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) assumono i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Art. 6 - Obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente espletamento a norma di legge delle
prestazioni che siano richieste o, semplicemente, necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, dei contratti attuativi e del Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale del servizio affidato.
3. Si richiama interamente quanto riportato all’art. 8 del Capitolato tecnico
Art. 7 - Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità flussi finanziari – Cessione e Certificazione dei crediti
Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo totale per il servizio èdi Euro (euro
*******************/00) IVA esclusa. comprensivi di € oltre iva per oneri per
la sicurezza da interferenze. Tale corrispettivo si intende al netto del ribasso d’asta del
…………………….%.
.
2. Per l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base delle condizioni indicate nell’offerta economica presentata.
3. I prezzi e le condizioni offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. La fattura , che dovrà contenere in dettaglio tutte le prestazioni eseguite, ogni elemento utile ai fini dell’esatta comprensione dei relativi valori economici di composizione ed il CIG, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli via X. Xxxxxxx n. 71 – 00000 Xxxx – C.F. 97210890584 – Partita IVA 06409601009.
5. La fattura, da emettere in regime IVA dello split payment, successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio della certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, dovrà essere predisposta, ai sensi del
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.itutilizzando il “codice univoco ufficio” CBOAH9 . A tale fine l’Appaltatore deve accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all’Allegato B del D.M. 55/2013 citato. L’Appaltatore si impegna ad attendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito dall’Appaltatore.
6. Ai fini del buon esito del pagamento, l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni:
- Codice univoco ufficio
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Numero di contratto (Protocollo)
- riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee;
- riferimenti alla “ricezione” e relative linee;
- ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.
8. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del Contratto, il seguente indirizzo e-mail: . Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
9. La fattura sarà pagata secondo i termini disposti dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, previa certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, così come validata dal R.U.P.. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia Dogane e Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. Per eventuali, specifiche, esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della citata normativa di legge.
12. In caso di subappalto, fatti salvi i casi ex art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, il pagamento è corrisposto direttamente all’impresa appaltatrice.
13. Non si farà luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio e non sono previsti pagamenti in acconto.
14. Il pagamento delle fatture è, inter alia, sempre subordinato:
a) alla verifica della regolarità del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente Contratto;
b) alla verifica della regolarità della posizione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
c) all’attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
15. Nelle tariffe del presente Contratto si intendono compensati tutti gli oneri relativi all’adozione delle misure di sicurezza, all’avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all’assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio, all’eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, e quanto altro necessario al fine dell’esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Tracciabilità dei flussi finanziari
16. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 e s.m.i. sia nei rapporti verso l’Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori.
17. Si concorda che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario/postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi saranno indicati nella dichiarazione sostitutiva relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, da consegnare nei termini imposti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..
18. L’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, c. 1,della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
19. Per quanto concerne il presente contratto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
20. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come sopra declinati, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
21. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario del servizio ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 della L. 136/2010 e s.m.i., e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Cessione e certificazione dei crediti
22. L’Appaltatore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto , osservando le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevedono che la Stazione Appaltante potrà opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente contratto, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma.
23. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
24. Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice Fiscale: 97210890584 Pec.: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (XX).
25. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel relativo contratto attuativo dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 8 - Responsabilità dell’Appaltatore – Garanzie
1. L’Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d’arte tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi del Codice civile e alle Leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. L’affidamento all’Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio comporta automaticamente l’assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall’affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l’affidamento delle imbarcazioni all’aggiudicatario, sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Polizza assicurativa C.A.R. (ContractorsAllRisks)
5. A garanzia del danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all’esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera e da inquinamento ambientale, l’Appaltatore ha regolarmente stipulato e consegnato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 4.2 del capitolato tecnico:
a) Polizza assicurativa a massimale unico a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi. Tale polizza, avente durata fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell’Agenzia e/o incaricati da quest’ultima;
b) Polizza assicurativa a copertura danni ambientali durante l’esecuzione dell’opera con un massimale almeno pari al minimo richiesto nella Richiesta di Offerta;
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di
cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
7. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell’Impresa e si intendono compresi nell’offerta economica presentata dall’impresa medesima.
Cauzione definitiva per l’esecuzione dell’Contratto e relativi contratti attuativi
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intestata alla Stazione Appaltante medesima, i cui estremi sono indicati alla lettera h) delle premesse del presente Contratto.
9. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, può trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
10. La garanzia definiva viene svincolata progressivamente, secondo la procedura e i limiti stabiliti al comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, con la semplice consegna al garante dei certificati di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente l’importo della garanzia svincolabile.
Art. 9 - Avvio dell’esecuzione
1. Si rimanda all’art. 4.2 del capitolato tecnico per i termini relativi alla consegna ed al concreto avvio delle operazioni, [
2. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può autorizzare, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’urgenza.
Art. 10 - Sospensioni e proroghe
1. Quando, per effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non sia in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel capitolato tecnico, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione, nel tempo massimo di 5 (cinque) giorni, specificando le lavorazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione del servizio per cause di forza maggiore, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante; cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell’Esecuzione, a causa di condizioni climatiche avverse che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art.22.2 del Capitolato Tecnico.
4. Se l’Appaltatore durante l’esecuzione di un contratto attuativo, risulti temporaneamente sospeso dall’Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un’altra ditta subappaltatrice, la Stazione Appaltante, di concerto con il DEC, dispone la sospensione del contratto.
5. In ogni caso, se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
6. Il R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall’istanza, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
Art. 11 - Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore, se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dell’esecuzione e approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Contratto.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano l’obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell’Appaltatore, delle condizioni originarie, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 12 - Verifica della conformità, attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti
1. La verifica di conformità sarà eseguita con le modalità descritte all’art.5 del Capitolato tecnico.
Art. 13 – Penali
1. La Società sarà responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte del servizio e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall’Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell’Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l’Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.
2. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o
trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La Società dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni.
3. La penale prevista per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato tecnico, sarà pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. E’ facoltà dell’ Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di ritardo sulla fornitura con installazione superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine di consegna di cui all’art 15 del Disciplinare.
Le suddette penali saranno riscosse detraendo una cifra corrispondente dalla fattura di pagamento.
5. L’applicazione delle penali non preclude il risarcimento dei danni ulteriori subiti dalla Stazione appaltante a causa delle inadempienze, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, né la risoluzione per inadempimento.
6. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
9. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva di cui alla lett. h) delle Premesse al presente Contratto (con obbligo di reintegrarla, se del caso) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
10. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell’Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore. In caso di disapplicazione, all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
11. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nella presa in consegna del servizio e/o nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo del contratto attuativo, il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo riguardi un importo lordo complessivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all’Appaltatore.
12. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
13. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salvo l’ipotesi di cui all’art. 106, c. 1, lett. d), del succitato Decreto.
Art. 15 – Subappalto
L’affidatario, ai sensi e per gli effetti all’art. 105 del DLGS n. 50/2016 e s.m.i. e nei modi indicati dal Disciplinare, potrà ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
- che il Concorrente all’atto dell’offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intendano subappaltare;
- che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell’ambito del singolo contratto attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. In caso di subappalto, fatti salvi i casi ex art. 105, comma 13, del D .Lgs. 50/2016 il pagamento è corrisposto direttamente all’impresa appaltatrice. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante tutti i sub contratti per l’esecuzione dell’appalto, prima della data disposta per la firma degli stessi, il nome del sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 16 – Recesso
1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dall’Contratto e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 17 - Verifiche della permanenza dei requisiti di legge
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. L’Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto di verificare in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 18 - Permanenza dei requisiti tecnici
1. Se l’Appaltatore durante il periodo di validità del presente Contratto, risulti temporaneamente sospeso dall’Albo Gestori Ambientali in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, o la relativa iscrizione alle medesime categorie risulti scaduta, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un’altra ditta subappaltatrice, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare i servizi di cui al presente Contratto ad altri operatori economici. Se la sospensione ne impedisce il proseguimento, si procede alla sospensione del contratto attuativo, ai sensi dell’art. 13 del presente Contratto.
2. Se l’Appaltatore, o il mandatario dell’RTI, durante il periodo di validità dell’Contratto, dovesse risultare cancellato o sospeso da oltre tre mesi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o dalle singole categorie necessarie all’esecuzione dell’appalto, o se la relativa iscrizione alle medesime categorie risulti scaduta da oltre tre mesi [o se la sospensione di cui al comma precedente per le imprese ausiliarie permane per oltre tre mesi], in modo da non permettere l’esecuzione del servizio, l’Contratto, come previsto dall’art. 29 del capitolato tecnico, si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata. Nel caso siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, si procede altresì alla risoluzione degli stessi. In tal caso, il Direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi regolarmente eseguiti. L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore è obbligato a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Contratto, di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara da cui è scaturito un punteggio attribuito dalla commissione (art. 15 , sezioni Lotto 1 e Lotto 2, punti 1, 2, 4 e 6 del disciplinare di gara). Il venir meno di tali requisiti, per oltre 3 mesi, costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Contratto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata.
Art. 19 – Risoluzione del Contratto
1. Il Contratto si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore;
c) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
d) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
e) revoca o cessazione, in capo all’Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore o di impresa subappaltata dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e/o dalle singole categorie necessarie all’esecuzione dell’appalto;
f) scadenza, senza contestuale rinnovo entro 3 mesi, della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001;
g) venir meno per oltre tre mesi delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualità, facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara;
h) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (ContractorsAllRisks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante;
i) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
j) Indisponibilità di impianto di riciclaggio conforme all’articolo 16 del Regolamento UE 1257/2013
k) ritardo, per fatti imputabili all’Aggiudicatario, nell’inizio dell’erogazione del servizio;
l) fallimento dell’ Aggiudicatario o altra procedura concorsuale;
m)subappalto oltre la quota del 40% dell’importo complessivo o cessione totale o parziale del contratto;
n) qualora venga meno la garanzia definitiva o la copertura assicurativa di cui all’art. 14 del presente contratto;
o) in seguito all’applicazione all’ Aggiudicatario di penali il cui importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale;
p) n caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità;
q) qualora non vengano rispettate da parte dell’Aggiudicatario le norme relative alla disciplina del rapporti di lavoro delle assicurazioni sociali;
r) in caso di inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
s) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così come indicati nel Disciplinare di gara;
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c..
4. in danno dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
a) prima dei tre mesi previsi dal precedente comma 1, lettera f, con provvedimento adeguatamente motivato;
b) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto;
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all’Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 20 - Lavoro e sicurezza
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserverà, per tutta la durata del contratto tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e
previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare a tutti i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori (in ipotesi di subappalto non autorizzato, l’Appaltatore non è esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori) gli obblighi di cui sopra, in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza.
4. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo, pertanto, l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
5. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore, o il subappaltatore, si è posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
6. La Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del DURC in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Nel caso in cui i dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l’estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’Autorità Giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
8. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.
Art. 21 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Contratto
1. Il Responsabile Unico del Procedimento inerente la stipula del Contratto è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
2. Referente unico per l’Appaltatore è il Sig./Dott. ***********, in qualità di
_.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a
mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A/R, o spedita tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
- per la Stazione Appaltante:
Xxx X. Xxxxxxxxx 0 , Xxxxxx
PEC:
dir.liguria- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx
- per l’Appaltatore:
Via ********* PEC: *********
4. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante lettera raccomandata A/R o attraverso PEC, con l’efficacia di seguito descritta:
- le comunicazioni spedite a mezzo lettera raccomandata A/R avranno effetto dal loro ricevimento;
- le comunicazioni inviate tramite PEC al momento della loro consegna alla casella di destinazione, attestata dagli strumenti elettronici.
5. Sarà facoltà di ciascuna delle Parti modificare, in qualunque momento, i nominativi dei responsabili e dei recapiti sopraindicati, previa comunicazione effettuata alla controparte.
Art. 22 - Spese
1. L’imposta di registro dovuta per la registrazione del Contratto è a totale ed esclusivocarico dell’Appaltatore. In tal caso, l’imposta deve essere assolta dall’Appaltatore in misura fissa.. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di legge .
Art. 23 - Foro competente
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 24 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni
1. Il Trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria Piemonte e Valle d’Aosta – Xxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxx;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 193/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell’attività oggetto della presente gara.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipare alla gara stessa.
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e dei componenti della Commissione di gara, nonché possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto, o in occasione, dell’esecuzione del proprio incarico.
3. A tal proposito, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi), ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte ed a introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre;
4. L’Appaltatore sarà responsabile dell’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Art. 25 - Varie
1. Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana vigente per la fattispecie di cui al presente accordo.
2. Il presente Contratto – Lotto **** ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto e dei relativi contratti attuativi sarà limitata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto medesimo o dei singoli contratti attuativi nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto di conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del contratto dovrà essere stabilita per iscritto e dovrà avere lo stesso carattere di pubblicità stabilito per i corrispondenti atti.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato tecnico, della Lettera di invito e di tutti gli allegati relativi al presente Accordo, nonché alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, al Codice Civile italiano ed, in generale, alla normativa applicabile in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Genova
L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e dell’art. 1342 del Codice civile, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto
L’Appaltatore La Stazione Appaltante