ESERCENTI NEXI
ESERCENTI NEXI
Art. 1 - Definizioni
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I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrat- tuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
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“Banca”: la banca indicata nella Domanda di Adesione Vendite per Corrispon- denza e Telefoniche con la quale (i) l’Esercente ha in essere il Conto Corrente e, (ii) la Società regola i flussi finanziari fra la Società medesima e l’Esercente in esecuzione del Contratto.
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“Carta/e”: xx/x xxxxx/x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx/x xxx/x xxxxxxx/x xxx/x Circuito/i individuato/i ai sensi del Contratto, accettata/e dall’Esercente per l’ac- quisto di beni e/o servizi da parte del Titolare, e da cui risulta/ano (se del caso, a seconda della tipologia di prodotto) il nome, il cognome e la firma del Titolare. “Circuito/i”: il/i circuito/i il cui marchio è indicato sulle Carte.
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“Codice del Consumo”: il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.
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“Conto Corrente”: il conto corrente indicato nel modulo denominato “Doman- da di Adesione Vendite per Corrispondenza e Telefoniche” sul quale l’Esercente dà disposizione affinché vengano regolati i flussi finanziari fra l’Esercente mede- simo e la Società, in esecuzione del Contratto.
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“Contratto”: l’accordo sottoscritto tra le Parti che contiene le condizioni parti- colari applicabili alla/e Transazione/i per Corrispondenza e Telefonica/ che, che si compone dei documenti di cui all’art. 2.2.
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“Contratto di Convenzionamento”: l’accordo sottoscritto tra le Parti per il convenzionamento dell’Esercente all’accettazione delle Carte secondo le regole del Circuito di riferimento, accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finan- ziari, composto: (i) dal Regolamento Esercenti Nexi; (ii) dal Documento di Sintesi Esercenti Nexi; (iii) dalla Domanda di Adesione Esercenti Nexi e (iv) dall’Informa- tiva in materia di trattamento dei dati personali Esercenti Nexi.
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“Documento di Sintesi Vendite per Corrispondenza e Telefoniche”: il docu- mento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche, incluse quelle economiche. “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e/o il/i fornitore/i, anche virtuale/i, convenzionato/i con la Società per l’accettazione delle Carte in pagamento in virtù della sottoscrizione del Contratto.
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“Extra EEA”: termine utilizzato per indicare che la maggiorazione si applica alle transazioni effettuate con una Carta emessa da un prestatore di servizi di paga- mento situato in un paese non facente parte dell’Area Economica Europea. “Interchange Fee” (commissione interbancaria): la commissione corrisposta da Xxxx all’emittente della carta per l’utilizzo della stessa presso gli Esercenti con- venzionati.
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“Oneri di Circuito”: i costi che la Società deve sostenere nei confronti dei Circu- iti Internazionali.
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“Marchio”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l’operazione di pagamento;
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“Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dalla Società per il pa- gamento all’Esercente dell’importo relativo ad una o più Transazioni, mediante accredito su Conto Corrente, ai sensi del Contratto.
“Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
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“Parti”: congiuntamente, la Società e l’Esercente.
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“POS” (Point of Sale): terminale elettronico collocato presso gli Esercenti, che consente la lettura elettronica delle Carte e di concludere Transazioni previo rila- scio elettronico della relativa autorizzazione.
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“POS Virtuale”: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche mediante utilizzo del- le Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
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“Regolamento Esercenti Nexi”: il regolamento contrattuale che disciplina il convenzionamento dell’Esercente all’accettazione in pagamento delle Carte a fronte dell’acquisto da parte del Titolare di beni e/o servizi offerti dall’Esercente medesimo, nonché del servizio di acquiring reso dalla Società.
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“Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche”: il presente re- golamento contrattuale, che contiene le condizioni particolari applicabili alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche.
“Servizio”: il servizio di acquiring reso dalla Società in esecuzione del Contratto, ossia l’insieme delle attività relative alla gestione dell’accettazione delle Carte da
parte dell’Esercente e all’intermediazione dei flussi finanziari relativi alle Transa- zioni, disciplinato dalle norme di cui al Contratto di Convenzionamento. “Società”: Nexi Payments SpA, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxx- no, società appartenente a Nexi SpA, iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art.114 - septies del Testo Unico Bancario al n. 32875.7 e soggetta ai controlli della Banca d’Italia.
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“Titolare/i”: il/i soggetto/i legittimato/i ad utilizzare la Carta. “Transazione/i”: operazione/i di acquisto di beni o servizi posta/e in essere dal Titolare mediante utilizzo della Carta quale strumento di pagamento all’Esercen- te del relativo importo.
“Transazione/i per Corrispondenza e Telefonica/che”: la/e Transazione/i Elettronica/che effettuata/e per corrispondenza (“Mail Order”) e/o per telefono (“Telephone Order”) mediante POS Virtuale.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Il Contratto ha per oggetto il convenzionamento dell’Esercente all’utilizzo del Servizio nell’ambito dell’attività di vendita per corrispondenza o tramite canale te- lefonico. Il Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche contiene le condizioni particolari applicabili alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche e costituisce un’appendice del Contratto di Convenzionamento. Esso integra e modifica parzialmente il Contratto di Convenzionamento, limitatamente alle con- dizioni applicabili alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche. In particolare, tutte le disposizioni contenute nel Contratto di Convenzionamento riguardanti le modalità di accettazione delle Carte, e che presuppongono la presenza fisica delle stesse, devono intendersi derogate e quindi non applicabili alle Transazioni per Cor- rispondenza e Telefoniche.
2.2 Al Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) il Documento di Sintesi Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, che costi- tuisce il frontespizio; b) il modulo denominato “Domanda di adesione Vendite per Corrispondenza e Telefoniche”; c) il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali – Vendite per Corrispondenza e Te- lefoniche”.
2.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, si rinvia alle disposizioni, ivi comprese le defini- zioni, contenute nel Regolamento Esercenti Nexi, di tempo in tempo vigenti.
Art. 3 - Abilitazione alle vendite per corrispondenza e tramite canale telefo- nico e durata del relativo convenzionamento
3.1 La richiesta di abilitazione all’utilizzo del Servizio nell’ambito dell’attività di vendite per corrispondenza e tramite canale telefonico, contenuta nel relativo modulo, costituisce la proposta contrattuale dell’Esercente. La richiesta si con- sidera accettata dalla Società nel momento della ricezione da parte dell’Eser- cente della comunicazione scritta di accettazione della Società.
3.2 L’Esercente prende atto che tutte le disposizioni contenute nel Contratto e le prestazioni dovute ai sensi dello stesso sono strettamente collegate al con- venzionamento dell’Esercente per l’accettazione delle Carte, così come disci- plinato dal Contratto di Convenzionamento.
Art. 4 - Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transi- zioni per Corrispondenza e Telefoniche
4.1 Per ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica, l’Esercente deve ot- tenere, quale che ne sia l’importo, l’autorizzazione dalla Società.
4.2 Al fine di non incorrere in responsabilità dell’Esercente nei confronti dei Cir- cuiti, la Transazione per Corrispondenza e Telefonica dovrà riportare la stessa data dell’autorizzazione concessa.
4.3 L’Esercente si impegna a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta), e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione. L’Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l’effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizza- tivi, ecc.). Qualora l’Esercente, per modalità tecnico-operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto previsto nel documento “Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Cir- cuiti”, consultabile sul Sito Internet della Società, nonché richiedibile al Servizio Clienti. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente par. 4.3 relativi
Nexi Payments SpA, sede legale: Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Iscritta all’Albo degli Istituti di pagamento art. 114 septies T.U.B. n. 32875.7 Capitale Sociale Euro 56.888.798,40 i.v., Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 REA Milano: 0000000 - Telefono: +39.02.3488.1 Fax: x00.00.0000.0000 Sito Internet: xxx.xxxx.xx
al trattamento dei dati dei Titolari, l’Esercente dovrà corrispondere le sanzioni previste all’art. 21 del Regolamento Esercenti Nexi.
4.4 È fatto assoluto divieto all’Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti e consultabili nel Sito Inter- net della Società.
4.5 L’autorizzazione inviata dall’Esercente senza codice CV2 viene automatica- mente respinta.
4.6 L’Esercente, ottenuta l’autorizzazione, dovrà far pervenire alla Società tutti i dati relativi alle Transazioni per Corrispondenza o Telefoniche, di regola, entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro effettuazione. Gli importi relativi alle Tran- sazioni per Corrispondenza e Telefoniche contabilizzate oltre il quinto giorno dalla data della loro effettuazione, saranno comunque elaborati e accreditati dalla Società all’Esercente salvo buon fine.
Art. 5 - Accredito dell’importo relativo alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche
L’Esercente riconosce che sull’importo di ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel Documento di Sintesi Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, autorizzan- done sin d’ora irrevocabilmente l’addebito sul Conto Corrente, cosi come indicato sulla Domanda di Adesione Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, secondo una delle seguenti modalità:
a) POS netto: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell’Esercente per un importo pari all’ammontare delle Transazioni per Corrispondenza e Tele- foniche al netto delle commissioni applicate;
b) POS lordo: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell’Esercente per un importo pari all’ammontare lordo delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all’ammontare delle commissioni relative alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche registrate nell’Estratto Conto.
Art. 6 - Data Valuta
La data valuta di accredito dell’importo delle Transazioni per Corrispondenza e Te- lefoniche e quella di addebito delle commissioni sono riportate nel Documento di Sintesi Esercenti Nexi.
Art. 7 - Documenti di Vendita
7.1 Per ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica, l’Esercente deve rilascia- re al Titolare della Carta un Documento di Vendita recante i seguenti dati: a) ditta/ nome commerciale dell’Esercente (così come indicata sul presente Contratto);
b) nome e cognome del Titolare; c) importo della Transazione; d) data e ora della Transazione; e) codice di autorizzazione; f) descrizione della merce o del servizio acquistati dal Titolare; g) indirizzo del Titolare; h) indirizzo di consegna della merce/ servizio qualora diverso dall’indirizzo del Titolare; i) numero di telefono e indirizzo e-mail del Titolare, qualora disponibili; l) numero telefonico o indirizzo e-mail dell’E- sercente dedicato all’assistenza ai Titolari.
7.2 Qualora presente nel Documento di Vendita, il numero della Carta deve essere riportato indicando solo le prime sei cifre e le ultime quattro ed omettendo le altre; parimenti deve essere omessa la data di scadenza della carta stessa.
Art. 8 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispon- denza e Telefoniche
8.1 L’Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione per Corrispondenza e Telefonica, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Tran- sazione: a) dati del Titolare: nome e cognome, (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, co- dice fiscale; b) importo, data e ora della Transazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell’autorizzazione; e) copia della con- ferma relativa alla Transazione per Corrispondenza e Telefonica; f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata con- segna della merce e/o mancata prestazione del servizio; g) solo nel caso di “Mail Order”, copia del coupon di vendita, o documento equivalente, inviato dal Titolare.
8.2 Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Transazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l’Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 8.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP.
8.3 Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l’Esercente dovrà con- servare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell’avvenuta consegna della merce
al Titolare della Carta. In ogni caso, l’Esercente è obbligato a conservare tali dati/ documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti, e consultabili nel Sito Internet della Società, oltre che richiedibili al Servizio Clienti.
8.4 In caso di richiesta, l’Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l’area profilata della sezione dedicata agli Esercenti sul Sito Internet della Società.
Art. 9 - Settore merceologico dell’Esercente
9.1 L’Esercente dichiara sin d’ora che le Transazioni via Internet da lui concluse ri- entreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella “Domanda di Adesione Vendite per Corrispondenza e Telefoniche”, e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative.
9.2 Conseguentemente, l’Esercente si impegna sin d’ora a dare immediata comu- nicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo.
Art. 10 - Contestazioni e reclami – Responsabilità dell’Esercente
10.1 Ogni responsabilità per eventuali contestazioni, controversie o reclami del Ti- tolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi ovvero relativi alla vendita per corri- spondenza e telefonica è ad esclusivo carico dell’Esercente.
10.2 In ogni caso, qualora il Titolare abbia formulato - entro i termini ed alle con- dizioni previsti dalla legge e dalle norme del Circuito - la contestazione relativa ad una Transazione per Corrispondenza e Telefonica non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell’e- mittente della Carta in conformità a quanto disciplinato nel contratto concluso con l’emittente medesimo per il rilascio della Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare - anche ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo - il Conto Corrente ell’Esercente per l’importo relativo alla Transazione per Corrispondenza e Telefoni- ca già accreditato, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto e al Contratto di Convenzionamento.
10.3 Qualora l’Esercente non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi, del Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente medesimo, che avrà l’obbligo di rimborsare alla Società l’intero importo delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche og- getto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto e al Contratto di Convenzionamento.
10.4 L’Esercente appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili sul Sito Internet della Società, si impegna a riconoscere ai Circuiti un canone annuo per ciascun Punto vendita attivato, pari all’importo indi- cato nel Documento di Sintesi Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni a distanza. La Società si impegna, per tali Esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti come richiesto dai medesimi.
10.5 La Società si riserva la facoltà di addebitare all’Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall’Eser- cente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Ven- dite per Corrispondenza e Telefoniche.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 12 del Regolamento Eser- centi Nexi, la Società ha comunque il diritto: (i) di rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento relativo a Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche concluse sen- za l’osservanza degli obblighi e delle procedure di cui al Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, che costituisce un’appendice al Contratto di Con- venzionamento; (ii) al rimborso, anche nell’interesse di terzi, degli importi già accre- ditati sul Conto Corrente dell’Esercente relativi ad Ordini di pagamento già eseguiti, nel caso di Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche che risultassero concluse in violazione degli obblighi e delle procedure di cui al Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche da parte dell’Esercente, addebitando in questo caso di propria iniziativa il Conto Corrente dell’Esercente medesimo, in qualunque mo- mento e senza obbligo di preavviso e/o formalità. La Società effettua la comunica- zione secondo quanto specificato dall’art. 12 del Regolamento Esercenti Nexi.
Art. 12 - Trattamento dei dati del Titolare
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 21 del Regolamento Esercenti Nexi, l’Esercente si impegna a certificare la propria organizzazione secondo gli stan- dard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), utilizzando, se ne- cessario, una società riconosciuta dai Circuiti per la valutazione delle problematiche di sicurezza e a mantenere tale certificazione valida nel tempo, secondo le modalità
di volta in volta richieste, e a fornire alla Società la documentazione comprovante la soddisfazione degli standard di sicurezza previsti dalla certificazione sopra men- zionata. I requisiti per ottenere tale certificazione sono pubblicati sul Sito Internet della Società.
Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
In aggiunta alle ipotesi previste all’art. 25 del Regolamento Esercenti Nexi a cui si rinvia, la Società può dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con le modalità e gli effetti indicati all’art. 25 citato, in caso di mancata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 4 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 8 (Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 10 (Contestazioni e reclami – Responsabilità dell’Esercente).
Art. 14 - Recesso delle Parti dal Contratto e condizione risolutiva
14.1 Le Parti hanno diritto di recedere, limitatamente al Contratto, secondo quanto previsto e con le modalità di cui all’art. 26 del Regolamento Esercenti Nexi, a cui si rinvia.
14.2 Le Parti riconoscono e accettano che il Contratto si risolverà automaticamente in caso di cessazione degli effetti giuridici del Contratto di Convenzionamento, per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo.
14.3 A decorrere dalla data di cessazione degli effetti giuridici del Contratto, anche ai sensi degli artt. 14.1 e 14.2 di cui sopra, l’Esercente, non potrà compiere ulteriori Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche e dovrà restituire immediatamente alla Società tutto il materiale operativo o pubblicitario da quest’ultima fornitogli. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall’efficacia del recesso, la Società fornisce all’Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito van- tata dalla Società nei suoi confronti ai sensi del Regolamento Vendite per Corri- spondenza e Telefoniche, e in particolare l’importo delle commissioni inerenti alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche effettuate fino alla data di risoluzione del rapporto; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera propor- zionale. Entro i successivi 30 (trenta) giorni, l’Esercente provvede al pagamento, in un’unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione finale. In caso di addebito di spese periodiche, queste saranno dovute dall’Esercente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.