Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240
Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure finalizzate alla assunzione di ricercatori a tempo determinato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.
E’ possibile procedere all’assunzione di ricercatori a tempo determinato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010.
Art. 2 Tipologie contrattuali
I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;
b) contratti triennali non rinnovabili conformemente alla normativa vigente, riservati a candidati che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente, di:
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I contratti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere richiesti, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, dalle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca, ai competenti organi collegiali dell’Ateneo per la relativa autorizzazione.
I contratti di cui alla precedente lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, per essi, l’eventuale istanza di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture che hanno richiesto l’originario contratto agli organi collegiali competenti dell’Ateneo almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto.
I contratti di cui alla precedente lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime a tempo pieno.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento di contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 3 Trattamento economico
Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto di cui all’art. 2, comma 1 lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
Per i titolari dei contratti di cui all’art. 2, comma 1 lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell’assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell’autorizzazione, ovvero devono essere adeguatamente garantite, anche sotto il profilo di eventuali incrementi stipendiali, da parte delle Strutture richiedenti ovvero, in caso di terzi soggetti finanziatori, mediante la stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto cui si riferisce nonché mediante produzione di idonea garanzia fideiussoria.
Art. 4 Autorizzazione
Le richieste di autorizzazione alla assunzione di ricercatori a tempo determinato sono formulate annualmente dalle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca ai fini dell’adozione della Programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.
Nella richiesta di autorizzazione vanno indicati:
- la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l’eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera a);
- le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
- la sede di servizio;
- il trattamento economico ed i fondi a valere sui quali saranno coperti gli oneri lordi del contratto, in conformità con quanto previsto al precedente art. 3;
- il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di individuazione dei settori concorsuali, il bando potrà indicare il settore scientifico-disciplinare ai sensi del D.M. 4.10.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in conformità con quanto dispone il successivo art. 6;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, che non deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 5;
- l’eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
Competente a decidere sull’accoglibilità o meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010.
Art. 5 Procedura di selezione
Sulla base della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione autorizza l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 4, il Magnifico Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione della procedura selettiva, il quale viene pubblicato all’Albo online dell'Ateneo e viene trasmesso, mediante posta certificata, al MIUR e all’Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali.
Nel bando è specificato:
- il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; nelle more dell’emanazione
del Decreto Ministeriale di individuazione dei settori concorsuali, si rinvia a quanto precisato all’art. 4;
- le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
- l’eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- i requisiti di ammissione, in conformità con quanto dispone il seguente art. 6;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
Art. 6 Requisiti
Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del contratto di cui all’art. 2, comma 1 lettera a), del presente Regolamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
- eventuale esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, che si reputi opportuno richiedere ai fini dell’ammissione alla selezione, comprovante il possesso di solide competenze di base nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando.
Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del contratto di cui all’art. 2, comma 1 lettera b), del presente Regolamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
- eventuale esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, che si reputi opportuno richiedere ai fini dell’ammissione alla selezione, comprovante il possesso di solide competenze di base nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando;
- aver usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente, di:
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
In via transitoria, fino all’anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge 30.12.2010 n. 240, possono altresì partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; le tipologie di laurea richieste ed i parametri di idoneità del curriculum devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione.
Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Art. 7 Commissione selezionatrice
La Commissione selezionatrice è nominata con decreto rettorale ed è costituita da tre componenti, designati dalle Strutture richiedenti, al massimo uno dei quali è scelto tra professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio attivo presso l’Ateneo, afferenti al settore concorsuale, o ai settori scientifico-disciplinari, indicati nel bando. I rimanenti componenti sono scelti tra professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio attivo presso Atenei italiani o stranieri, afferenti al settore concorsuale, o ai settori scientifico-disciplinari, indicati nel bando.
Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all’Albo online dell’Ateneo.
Ai sensi della Raccomandazione 11.3.2005 n. 2005/251 della Commissione delle Comunità europee, nella costituzione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
Alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.
La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione che siano esterni all’Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a carico dei fondi delle Strutture richiedenti.
Art. 8 Selezione
La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
La selezione prevede una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano i parametri e criteri di cui al D.M. 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
L’elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all’albo online dell’Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione.
A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera indicata nel bando; la eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
All’esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene individuato l’idoneo.
Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all’Albo on- line dell’Ateneo. Il decreto di approvazione viene trasmesso alle Strutture richiedenti, ai fini della chiamata di competenza.
Art. 9 Proposta di chiamata
I Consigli delle Strutture che hanno richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione
dell’idoneo, procedono entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata dell’idoneo.
La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze sulla base delle quali era stata richiesta l’emissione del bando.
La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine sopra indicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione nel caso di delibera di non chiamata, comporta l’impossibilità per la struttura che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore per il periodo di un anno.
La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 9 bis
Al fine di favorire la ricerca scientifica, l’Università può procedere, senza ricorso a previa selezione pubblica, a contrattualizzare, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ricercatori proponenti progetti di ricerca ammessi a finanziamento del progetto su bandi nazionali o internazionali, qualora l’ammissione al finanziamento del progetto sia stata concessa all’esito di una selezione pubblica nella quale sia stato valutato in modo specifico anche il curriculum dei ricercatori stessi. Viene demandata al Magnifico Rettore, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ogni determinazione idonea a dar corso alla suddetta contrattualizzazione in conformità con quanto disposto di volta in volta nei Bandi nazionali o internazionali di riferimento.
Art. 10 Contratto di lavoro
L’assunzione del ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:
- la tipologia contrattuale di cui all’art. 2, comma 1;
- l’individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
- l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
- la sede di servizio;
- il regime di impegno;
- il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto al precedente art. 3;
- l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell’attività scientifica e didattica svolta;
- l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dall’idoneo chiamato e dal Rettore.
Art. 11
Modalità di svolgimento delle attività
Il ricercatore a tempo determinato è tenuto ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative all’offerta formativa di ciascun anno accademico.
L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica.
L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
Non si applica ai ricercatori a tempo determinato quanto dispone l’art. 6, comma 4, della L. 240/2010.
Gli atti convenzionali in essere tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.
art. 11 bis – Proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.
3. La Commissione viene nominata dal Rettore su designazione del Dipartimento stesso ed è composta da Professori e/o Ricercatori di ruolo nel Settore Concorsuale e Settore Scientifico Disciplinare del Ricercatore a tempo determinato suscettibile di eventuale proroga.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 4, la proposta di xxxxxxx, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
6. Sono fatte salve le proroghe autorizzate dal Consiglio di Amministrazione fino all’entrata in vigore del presente art. 11 bis, in cui la valutazione della prorogabilità sia stata effettuata dal Consiglio di Dipartimento e deliberata con la maggioranza qualificata di cui al combinato disposto dell’art. 24, comma 2, lett. d), della L. 240/2010 e dell’art. 40, comma 4, lett. h, dello Statuto di Ateneo;”
Art. 12
Trattamento giuridico e incompatibilità
Il contratto previsto dal presente regolamento non è cumulabile con l’assegno di ricerca, con la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca con borsa o ad una scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altro emolumento o borsa erogata dall’Università degli Studi di Perugia.
Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.
Art. 13 Assicurazioni
Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa INAIL.
Art. 14 Cessazione del rapporto
Il rapporto di lavoro cessa:
- alla scadenza del contratto;
- per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
- per impossibilità sopravvenuta.
Art. 15 Norma transitoria
Nelle more dell’approvazione dello Statuto di Ateneo ai sensi della L. 240/2010, le Strutture competenti a formulare la richiesta di attivazione dei contratti, nonché a
formulare la proposta di chiamata sono i Dipartimenti ed i Centri di Ricerca, sentite le Facoltà di riferimento per le attività didattiche, mentre, in ordine alla verifica delle attività svolte dal ricercatore, risultano rispettivamente competenti il Dipartimento, per le attività di ricerca, e la Facoltà, per le attività didattiche e di servizio agli studenti.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all’Albo.