CCIR N. 1/2021
CCIR N. 1/2021
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE (CCIR) CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E
A.T.A. E LA COPERTURA DEL POSTO DI D.S.G.A. VACANTE O DISPONIBILE SU SCUOLA NORMODIMENSIONATA E L’AFFIDAMENTO DI INCARICO SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L’anno 2021 il giorno 25 giugno a Trieste, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in sede di contrattazione decentrata
TRA
la delegazione di parte pubblica composta da:
Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx
Dirigente Xxxxxxx XX Xxxx Xxxxxxxxx
Dirigente Xxxxxxx XXX Xxxxx Xxxxxxxx e la delegazione di parte sindacale composta da:
FLC-CGIL
CISL Scuola
UIL Scuola /RUA SNALS/CONFSAL Fed. GILDA/UNAMS
è raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2021/2022 e sulla copertura dei posti di DSGA vacante o disponibile
Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018, con particolare riferimento all’art. 1 il quale individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
Vista la legge 107 del 13 luglio 2015;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazione e in particolare in riferimento alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista l’OM 106 del 29 marzo 2021;
Vista l’OM 107 del 29 marzo 2021;
Visto il CCNI sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 8 luglio 2020;
Tenuto Conto che il predetto CCNI ha ottenuto la prevista certificazione di cui all’art. 40 del d.lvo n.
165/2001;
si conviene e stipula quanto segue
CAPO I – UTILIZZI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE E ATA
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
1. Il presente contratto, a integrazione dell’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle citate operazioni.
2. La presente ipotesi di CCIR, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 1 dell’ipotesi di CCNI, si applica al personale docente (ivi compresi gli insegnati di religione cattolica di ruolo), educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha validità per l’anno scolastico 2021/2022.
3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’art. 401 del Testo Unico. E’ fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui all’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (genitori con figli minori di 3 anni) e all’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITA’
1. Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del CCNI, i docenti titolari di cattedra orario esterna possono – entro i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria fissati a livello nazionale – chiedere all’Ufficio Ambito Territoriale la modifica della scuola o delle scuole di completamento della cattedra orario esterna per i previsti motivi di viciniorietà motivati nella medesima istanza, purché sia assicurato il completamento dell’orario di cattedra.
2. I Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere i posti e gli spezzoni derivanti dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part – time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia, nonché i posti di sostegno compresi quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
3. I posti dei docenti utilizzati presso gli Uffici dell’USR FVG ai sensi dell’ art. 1, c. 65 L. 107/2015 non rientrano fra le disponibilità di cui al presente comma in quanto autorizzati a valere sui posti di potenziamento.
4. Le disponibilità sopravvenute alla pubblicazione dei movimenti non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
5. Per il quadro delle disponibilità relativo al personale ATA si fa rinvio all’art. 12 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.
ART. 3 - INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell’anno scolastico precedente (all’art. 2, comma 11, del CCNI).
2. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovano nella scuola di servizio, rispetto all’organico di diritto, una riduzione delle ore d’insegnamento fino a un quinto dell’orario d’obbligo, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni (art. 2, comma 7, del CCNI).
ART. 4 - DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI E CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell’art. 2 del CCNI.
2. Si rinvia a quanto disposto negli artt. 2,3,4,5,6 e 6ter del CCNI.
3. Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’.a.s. 2021/2022, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’art. 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 (e individuato con causale di contratto G7 – ART. 58, D.L. N. 69/2013 e Art. 1, comma 964, l. n. 178/2020 – full time), che, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 3 agosto 2020, ha partecipato alle
procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
ART. 5 - UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
1. Già dall’a.s. 2019/20 sono consentite le assegnazioni provvisorie sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali secondo l’ordine delle operazioni indicato nel medesimo articolo (art. 6 bis del CCNI). A decorrere all’a.s. 2020/21 si applicherà la medesima disciplina relativa alle conferme delle utilizzazioni prevista per tutto il restante personale docente.
ART. 6 - UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI
1. Gli ITP potranno essere utilizzati anche sui posti disponibili degli Uffici Tecnici negli istituti professionali e tecnici autorizzati in Organico di Diritto dal Direttore Generale.
2. Gli ITP dopo la copertura di tutti i posti disponibili anche su classi di concorso affini o nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e tipo, possono essere utilizzati, come attività residuale, per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi di alunni finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di primo grado e negli istituti comprensivi e comunque, in via residuale, per le attività di cui al comma 9 art. 2 dell'ipotesi di CCNI.
3. Qualora vengano utilizzati nelle classi di concorso appartenenti alla tabella A, sempreché in possesso dei titoli di studio, verrà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Gli ITP, terminati i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29/10/2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 07.11.2014, potranno essere utilizzati su posti disponibili di sostegno.
ART. 7 - ASSEGNAZIONI PROVVISORE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
1. Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI, tutto il personale docente ed educativo, assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico 2020/2021.
2. Per l’a.s. 2021/2022, per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente ex DDG 85/2018 (c.d. FIT), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che non avendolo potuto concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l’abbiano ripetuto nel 2020/2021, le domande saranno presentate in modalità cartacea all’Ufficio Scolastico Territoriale.
3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilita annuale anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD del 20.12.2018.
ART. 8 - ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
1. L’Ufficio Scolastico Regionale determina l'adeguamento dell'organico di diritto di sostegno alla situazione di fatto in tempo utile, e ne dà immediata comunicazione alle scuole previa informativa sindacale.
ART. 9 - UTILIZZAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO
1. La copertura dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado avviene con precedenza per i docenti specializzati come previsto dall'art. 9, comma 2, del CCNI.
2. Le utilizzazioni sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare (art. 5 comma 9 del CCNI).
ART. 10 - PRECEDENZA DOCENTI NEI CPIA (EX CTP) - SCUOLE CARCERARIE
1. È assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un triennio, rispettivamente presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie.
2. Ai fini della conferma nelle predette scuole il servizio deve essere auto certificato.
3. I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati ai sensi del DPR n. 445/2000 su posti interi presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12.
ART. 11 - SEQUENZA OPERATIVA
1. In conformità a quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI, tutte le operazioni a domanda precedono quelle eventuali d'ufficio.
2. L'ordine di effettuazione delle operazioni è quello dell'ipotesi di CCNI e relativi allegati.
3. Nell'ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenze di cui agli artt. 8 e 18 del CCNI.
4. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale saranno effettuate trattando preliminarmente il personale titolare di sede che renda disponibili posti per le operazioni successive; l’impiego sul posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione di cui all’art. 2, comma 3, lettera c, del CCNI dd. 13.05.2015. Analogamente, l’impiego su classi di concorso affini del docente non abilitato è subordinato a completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale della classe di concorso richiesta.
ART. 12 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 per il personale docente ed educativo e dell’art.17, comma 9, per il personale ATA del CCNI, a conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, entrambi docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.
2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ovvero di personale ATA ed educativo a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.
4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica.
5. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il 9 agosto 2021.
6. Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale di appartenenza, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
ART. 13 - PRECEDENZE NELLE UTILIZZAZIONI
1. Per quanto riguarda il riconoscimento delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2021/2022 si applica quanto previsto dal CCNI in materia sottoscritto in data 8 luglio 2020.
CAPO II – COPERTURA POSTO DI DSGA VACANTE O DISPONIBILE
ART. 14 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA – DEFINIZIONI
1. La presente ipotesi di CCIR stabilisce i criteri e definisce le modalità di copertura dei posti da DSGA vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico presso le istituzioni scolastiche normodimensionate del Friuli Venezia Giulia, nonché i criteri di affidamento dell’incarico aggiuntivo a DSGA titolare di istituzione scolastica normodimensionata su scuola sottodimensionata.
2. La presente ipotesi di CCIR, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 1 dell’ipotesi di CCNI, si applica al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha validità per l’anno scolastico 2021/2022.
3. Nella composizione delle graduatorie, si considera esclusivamente il servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza. Il servizio è calcolato considerando:
− i giorni di servizio svolti rapportati a un mese di 30 giorni (data fine – data inizio diviso 30);
− se il risultato della divisione porta a un decimale superiore a 0,50 si considera prestato come un mese intero (in quanto equivale ad almeno 16 gg.).
4. Non possono essere destinatari di incarico da D.S.G.A. gli assistenti amministrativi che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l’incarico, hanno rinunciato allo stesso. Fanno eccezione unicamente coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all’incarico per comprovati e documentati motivi di salute incompatibili con l’incarico da ricoprire. I motivi devono essere comunicati all’Ufficio procedente, unitamente alla documentazione che ne comprova la sussistenza, nei termini stabiliti per la manifestazione della disponibilità, ovvero, nel caso in cui risultino incompatibili con il rispetto del predetto termine, nel termine
all’uopo fissato dall’Ufficio. In ogni caso non è possibile rinunciare all’incarico e successivamente accettare un incarico in altra istituzione scolastica.
ART. 15 - AFFIDAMENTO DI INCARICO AGGIUNTIVO A DSGA TITOLARE DI ISTITUZIONE SCOLASTICA NORMODIMENSIONATA SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
1. In tutte le province si procederà all’affidamento di incarico aggiuntivo per la gestione delle scuole sottodimensionate a DSGA titolare di scuola normo dimensionata, che produca apposita domanda all’UAT della provincia di titolarità.
2. In caso di concorrenza di più domande per la stessa scuola sottodimensionata avrà la precedenza:
a) Il DSGA disponibile ad assumere l’incarico nella scuola affidata in reggenza al Dirigente scolastico della propria scuola di titolarità, in modo da garantire omogeneità anche nella gestione dell’attività amministrativa, finanziaria e gestionale.
Dovrà inoltre essere privilegiato:
b) l’affidamento di scuola sottodimensionata omogenea (stesso ciclo, stessa tipologia);
c) l’affidamento di scuola sottodimensionata viciniore rispetto a quella di titolarità.
3. Qualora nessun DSGA presenti istanza per l’affidamento dell’incarico aggiuntivo, il dirigente dell’Xxxxxxx Xxxxxx Territoriale individuerà d’ufficio il DSGA al quale affidare il predetto l’incarico, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) viciniorietà della scuola sottodimensionata rispetto a quella di titolarità;
b) omogeneità tra scuola sottodimensionata e quella di titolarità (stesso ciclo, stessa tipologia);
c) complessità organizzativa della scuola di titolarità.
Nell’assegnare l’incarico il Dirigente adotterà opportuni criteri di rotazione rispetto agli incarichi attribuiti in precedenza.
ART. 16 - CRITERI E MODALITÀ PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DSGA VACANTE E/O DISPONIBILE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO SU SCUOLA NORMODIMENSIONATA
La copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, avverrà in via prioritaria seguendo le seguenti fasi, come previsto dall’art. 14, commi da 1 a 8, dell’ipotesi di CCNI sottoscritto l’8 luglio 2020.
FASE A – Conferimento di incarico ad Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa istituzione scolastica:
1. conferimento dell’incarico agli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’ Accordo Nazionale del 12.3.2009, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNI;
2. possibilità di conferimento dell’incarico agli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa istituzione scolastica, beneficiari della prima posizione economica che si rendano disponibili;
3. in assenza di personale di cui ai commi 1 e 2, il Dirigente scolastico provvede tramite incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007 nei confronti del personale in servizio nella istituzione scolastica che si renda disponibile.
Gli Assistenti amministrativi di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2021/2022 concorrono all'incarico da DSGA, ai sensi dell'art. 47, nella scuola dove hanno ottenuto il trasferimento.
FASE B - Conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in altra istituzione scolastica della provincia
In via residuale rispetto al punto A precedente, si procede alla copertura dei posti vacanti e /o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo di altra scuola.
Non possono essere conferiti incarichi in altra scuola agli Assistenti amministrativi che hanno rinunciato o rifiutato di svolgere l’incarico nella scuola di titolarità.
Gli aspiranti inseriti nell’elenco graduato provinciale saranno collocati in tre fasce e convocati per le nomine secondo il seguente ordine:
Fascia 1
Nella Fascia 1 saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della seconda posizione economica che hanno prestato servizio come DSGA per almeno un anno scolastico, e saranno graduati attraverso il solo servizio effettivo prestato in qualità di DSGA. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato.
A parità di punteggio, si darà la precedenza agli aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla tabella B del CCNL Comparto Scuola 2007.
Fascia 2
Nella Fascia 2 saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della seconda posizione economica e coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla tabella B del CCNL Comparto Scuola 2007.
Fascia 3
Nella Fascia 3 saranno inseriti tutti gli altri assistenti amministrativi non in possesso della seconda posizione economica, ma con titolo di studio non inferiore al diploma di maturità, anche quadriennale.
I candidati della Fascia 2 e 3 saranno graduati sulla base dei titoli culturali in possesso e del servizio prestato:
Titoli culturali:
• Laurea specifica per l’accesso al profilo (punti 8);
• Laurea generica (punti 5);
• Laurea triennale delle aree Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio (punti 4);
• Laurea triennale (punti 3);
Il punteggio viene attribuito unicamente al titolo superiore.
Servizio prestato:
• da DSGA (1 punto per ogni mese);
• da assistente amministrativo (0,50 per ogni mese).
Le nomine verranno effettuate nel seguente ordine:
− personale inserito nella Fascia 1;
− personale inserito nella Fascia 2;
− personale inserito nella Fascia 3.
Pubblicate le graduatorie, i candidati saranno convocati in ordine di fascia e punteggio per la scelta delle sedi vacanti e disponibili.
Ai soli fini della scelta della sede, per gli aspiranti collocati in posizioni utile ai fini del conferimento dell’incarico, la conferma nella scuola di servizio dell’a.s. 2020/2021 precede le nuove utilizzazioni.
L’assenza alla convocazione equivale alla rinuncia alla proposta di utilizzazione.
Disponibilità annuali pervenute successivamente saranno offerte agli aspiranti ancora in graduatoria in posizione successiva all’ultimo nominato.
FASE C - Conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in ALTRA PROVINCIA DELLA REGIONE
Nel caso di ulteriori disponibilità residue, la copertura potrà avvenire con Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in qualsiasi provincia del Friuli Venezia Giulia che abbiano fatto richiesta di essere inclusi anche nell’elenco graduato di una provincia diversa rispetto a quella di servizio, ordinati secondo quanto previsto nella fase precedente. A parità di punteggio, sarà applicato il criterio di prossimità tra le province xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx.
Gli assistenti amministrativi di cui alle fasi A) B) e C) del presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al D.M. 430/2000. Xxxxxxx, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 7, del D.M. citato.
Gli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA sono retribuiti ai sensi dell’art. 146, lettera g, numero 7) del CCNL 29 novembre 2007.
ART 17 – CRITERI PER LA COPERTURA DI DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTE
Nel caso di disponibilità sopravvenute dopo le nomine di avvio anno scolastico, il Dirigente scolastico provvede alla copertura delle disponibilità ai sensi dell’art. 16.
Qualora nessun assistente amministrativo di ruolo, titolare e/o in servizio presso l’istituzione abbia dato disponibilità all’incarico (fase A), il dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale competente provvede mediante scorrimento degli elenchi provinciali di cui alla fase B, dalla posizione successiva all’ultimo nominato. Nel caso di ulteriori disponibilità residue, la copertura potrà avvenire con Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in qualsiasi provincia del Friuli Venezia Giulia che abbiano fatto richiesta di essere inclusi nell’elenco graduato di una provincia diversa rispetto a quella di servizio, ordinati secondo quanto previsto nella fase precedente (fase C).
ART. 18 – CRITERI E MODALITÀ PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DSGA TEMPORANEAMENTE ASSENTE
In caso di assenza temporanea del DSGA, il Dirigente Scolastico della scuola in cui si è verificata l’assenza, procederà alla sostituzione come segue:
A) conferimento incarico, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007, come sostituito dalla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del contratto medesimo, secondo il seguente ordine, nei confronti di:
1) assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008, nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di sostituzione del DSGA come previsto nella citata sequenza contrattuale;
2) assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della
prima posizione economica che si rendano disponibili di cui all’art. 2 della citata sequenza contrattuale;
3) responsabili amministrativi in servizio e/o titolari nella medesima istituzione scolastica;
4) assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica;
Saranno definiti dalla contrattazione di istituto i criteri da adottare in caso di compresenza di più soggetti aspiranti al predetto incarico appartenenti alle categorie sopraindicate, tenendo in debita considerazione il piano annuale delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA ed adottato dal DS.
B) Qualora non sia stato possibile attribuire l’incarico a personale in servizio nella scuola, il Dirigente Xxxxxxxxxx potrà avvalersi dell’art. 57 del CCNL 29.11.2007 (collaborazione plurime per il personale ATA) previo accordo col dirigente dell’altra istituzione scolastica.
CAPO III – COPERTURA POSTO DI DSGA VACANTE O DISPONIBILE SU SCUOLA NORMODIMENSIONATA CON INSEGNAMENTO IN LINGUA SLOVENA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
ART. 19 – PREMESSE
Le parti convengono sulla necessità di concordare le modalità di conferimento dell’incarico di DSGA nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, secondo le sequenze di priorità di seguito ordinate delle categorie di destinatari che possono assumere l’incarico del Direttore SGA, previa verifica della conoscenza della lingua slovena, giusta l’art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 08/10/2015.
ART. 20 – INCARICO AGGIUNTIVO A DSGA DI RUOLO
L’incarico di Direttore SGA può essere conferito a personale che già ricopre tale funzione a tempo indeterminato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, ordinato secondo l’ordine di viciniorietà della sede di servizio. L’incarico va inteso quale incarico aggiuntivo, viene conferito su domanda dell’interessato e previo bando di interpello a cura dell’Ufficio preposto.
ART. 21 – INCARICO AD ASSISTENTE AMMINISTRATIVO XXX IMMESSO IN RUOLO
L’incarico di Direttore SGA può essere conferito a personale con la qualifica di Assistente amministrativo immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 nelle scuola con lingua di insegnamento slovena, a domanda dell’interessato. Le domande sono graduate secondo i criteri previsti per le fasi B e C art. 3
del CIR 2/2020. A tal fine si terrà conto anche del servizio pre-ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo.
Resta inteso che il personale di cui al presente articolo permane nella posizione di Assistente Amministrativo, così come da proposta di individuazione di incarico del 1 settembre 2021.
Il periodo svolto nell’incarico di cui sopra è computato ai fini dell’assolvimento del periodo di prova e ai fini giuridici ed economici.
ART. 22 – INCARICO A PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DI RUOLO
L’incarico di DSGA può essere conferito ad Assistenti amministrativi non di ruolo, nominati o chiamati per il conferimento di una supplenza nel profilo di appartenenza nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, dando priorità agli assistenti in possesso dei requisiti culturali per l’accesso al profilo professionale di Direttore SGA, previsti dalla Tabella B allegata al CCNL- comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. L’incarico è conferito su domanda dell’interessato. A parità di titolo di studio, le domande sono graduate secondo il punteggio delle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo.
ART. 23 – INCARICO A PERSONALE AMMINISTRATIVO DI TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Nel solo caso in cui non si possibile garantire la copertura del posto di DSGA rimasto vacante o disponibile con le procedure di cui ai precedenti articoli, l’Ufficio competente autorizza il Dirigente Scolastico interessato a conferire l’incarico di DSGA al personale inserito nella graduatoria d’istituto degli assistenti amministrativi, con priorità agli assistenti in possesso dei requisiti culturali per l’accesso al profilo professionale di Direttore SGA, previsti dalla Tabella B allegata al CCNL- comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007.
L’incarico è conferito su domanda dell’interessato e previa verifica della conoscenza della lingua slovena, giusta l’art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 08/10/2015.
A parità di titolo di studio, le domande sono graduate secondo la posizione nella graduatoria di istituto del profilo di assistente amministrativo. Nella convocazione, il Dirigente Scolastico farà espresso riferimento alle specifiche competenze richieste per l’incarico.
CAPO IV – CONCLUSIONI
1. Per quanto non previsto o difforme dalla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si rinvia al testo di CCNI sottoscritto l’8 luglio 2020.
2. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 165/2001 si dichiara che la presente ipotesi non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Generale Regionale.
3. Ai sensi del comma 10 dell’art 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il 19 aprile 2018, le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CIR che producano effetti sulle materie disciplinate dal CIR stesso.
Per la parte pubblica:
IL DIRETTORE GENERALE Xxxxxxx Xxxxxxxx IL DIRIGENTE UFFICIO II Xxxx Xxxxxxxxx IL DIRIGENTE UFFICIO III Xxxxx Xxxxxxxx
Per le XX.XX. Regionali
CISL Scuola
FED. GILDA-UNAMS FLC-C.G.I.L.
SNALS / CONFSAL
U.I.L. Scuola/RUA