CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DI MODULAZIONE AGGIUNTIVO tra
Allegato 1
CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DI MODULAZIONE AGGIUNTIVO
tra
GNL Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con socio unico, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Capitale sociale 17.300.000 euro i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 03231010962, R.E.A. Milano n. 1659334, rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………., qui di seguito denominata "GNLIT",
Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con socio unico, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Capitale sociale 1.200.000.000 euro i.v., Xxxxxx Xxxxxxx, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………., qui di seguito denominata "SRG",
e
[Società], con sede legale in…………………………, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di ………… n° ………….., R.E.A. ………. n° ………….., rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………, qui di seguito denominata "Fornitore",
qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".
Premesso che
In conformità alle disposizioni dei Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico ( di seguito, MISE o MSE) 19 aprile 2013, 13 settembre 2013, 18 ottobre 2013, 27 dicembre 2013 e della lettera del MISE Prot. n. 0024037 nonché della Delibera n. 488/2015/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Settore Idrico (AEEGSI), GNLIT in data 20 ottobre 2015 ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura di gara per la messa a disposizione di un carico di GNL per quantitativi pari a circa 1,1M GJ (pari a circa 0,305 milioni MWh ed equivalenti a circa 45.000 metri cubi di GNL) da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di Panigaglia e finalizzato a rendere disponibile a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, un servizio di modulazione aggiuntivo per esigenze di bilanciamento della rete nel caso di una punta eccezionale di richiesta di gas da parte del sistema nel periodo gennaio - marzo 2016 (la “Procedura”);
il Fornitore ha partecipato alla Procedura risultando aggiudicatario in relazione alla messa a disposizione di:
[un quantitativo di GNL pari a ________________ GJ (equivalenti a circa _________________ milioni di MWh e pari a circa ____________metri cubi di GNL), avente una stima di densità e dell'Indice di Wobbe in fase di discarica pari rispettivamente a circa __________ Kg/m3 e a circa _________ MJ/Sm3 relativamente alla DISCARICA di cui alla successiva lettera h);]
il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere/ha dichiarato di essere titolare di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di GNL con consegna presso il Terminale di Panigaglia ovvero con punto di consegna situato all’estero integrato da contratto/i di trasporto marittimo dal punto di consegna fino al Terminale di Panigaglia per quantitativi necessari e sufficienti a garantire gli impegni di cui al precedente punto a) e aventi efficacia nel periodo di cui al successivo punto h);
il Fornitore si è impegnato a/ha dichiarato di disporre di Xxxx metaniere autorizzate da GNLIT per la discarica presso il Terminale di Panigaglia;
il Fornitore ha dichiarato di non essere soggetto a procedure concorsuali o di liquidazione, né ad azioni di recupero crediti da parte di GNLIT e/o SRG;
il Fornitore è abilitato o si è impegnato ad ottenere l’abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale di SRG entro il 1 dicembre 2015;
il Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta, si è impegnato a sottoscrivere il presente Contratto;
il Fornitore in sede di presentazione dell’offerta si è impegnato a sottoscrivere con GNLIT, secondo le modalità e le tempistiche del Codice di Rigassificazione, un contratto di rigassificazione di tipo SPOT funzionale all’effettuazione della DISCARICA nel periodo tra il 1° dicembre 2015 e il 31 dicembre 2015 per i quantitativi di GNL indicati al precedente punto b) e alla successiva rigassificazione secondo modalità e tempistiche meglio precisate nel presente Contratto; resta inteso che il citato contratto di rigassificazione disciplina altresì i quantitativi eccedenti quelli di cui alla lettera a);
Il 14 ottobre 2015 l’Autorità per l’ Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) ha definito, con la predetta Delibera n. 488/2015/R/gas, le modalità con cui gli oneri del servizio di “peak shaving” sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
DEFINIZIONI
DISCARICA: si intende l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di Panigaglia di un quantitativo di energia pari a ………… milioni GJ (equivalenti a circa ………… milioni di MWh e pari a circa ……………metri cubi di GNL) mediante discarica di nave che dovrà approdare e procedere alla immissione del GNL nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di Panigaglia nel periodo ricompreso tra il 1° dicembre 2015 e il 31 dicembre 2015;
“Giorno Gas”: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo;
“Codice di Rete”: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’AEEGSI con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti;
“Codice di Rigassificazione”: si intende il documento pubblicato da GNL Italia S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’AEEGSI con Delibera n. 115/07 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di rigassificazione;
“Gas Naturale Liquefatto (GNL): si intende il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa;
"Joule" o "J" e "GigaJoule" o "GJ": per "Joule" o "J" si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l’uso dei multipli ed altre unità correlate; per "GigaJoule" o "GJ" si intende una quantità pari a 109 Joule;
“Megawattora (MWh)”: è l’unita di misura dell’energia equivalente a 1.000.000 Watt, applicati costantemente per un ora;
“Data di Discarica”: si intende la data di effettuazione della DISCARICA di cui al punto h) delle premesse;
“Punto di Riconsegna”: si intende il Punto di Entrata alla Rete Nazionale;
“PSV”: si intende il Punto di Scambio Virtuale di SRG;
OGGETTO, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
Oggetto del presente Contratto è la messa a disposizione da parte del Fornitore, attraverso l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di Panigaglia, dei quantitativi di GNL di cui al punto b) delle Premesse mediante l’effettuazione della DISCARICA di cui al punto h) delle Premesse medesime.
L’attività finalizzata all’immissione di cui sopra avverrà secondo i termini e le condizioni riportate nel presente Contratto e nella Procedura. Il GNL che verrà consegnato dal Fornitore presso il Terminale di Panigaglia in esecuzione del Contratto dovrà avere una stima di densità in fase di discarica compresa tra 430 e 460 Kg/m3, un Indice di Wobbe inferiore a 52,7 MJ/Sm3 e dovrà essere immesso nei serbatoi del Terminale di Panigaglia tramite la discarica di nave inclusa nella lista delle navi approvate da GNLIT così come indicata in sede di Procedura e che, pertanto, dovrà essere opportunamente noleggiata a cura e spese del Fornitore. Il GNL verrà conseguentemente rigassificato, immesso nella rete di SRG e riconsegnato al Fornitore nei tempi e secondo le modalità definiti nel presente Contratto.
Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino alla completa esecuzione degli obblighi in esso contenuti.
QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E RICONSEGNA CONNESSI AL SERVIZIO
Il Fornitore si impegna a immettere nel serbatoio del Terminale i quantitativi di GNL di cui al punto b) delle Premesse per il periodo temporale di cui al punto h) delle Premesse medesime, entro i termini previsti dalla Procedura e dal Contratto, e in coerenza con le disposizioni previste dal Codice di Rigassificazione di GNLIT.
Per tutto il periodo compreso tra il termine della DISCARICA e il 31 marzo 2016, previa richiesta inviata da GNLIT sulla base di quanto disposto dal MISE, il Fornitore si obbliga a cedere a SRG i suddetti quantitativi di GNL che verranno rigassificati e immessi in rete al Punto di Riconsegna da parte di GNLIT, in misura pari ai quantitativi necessari al sistema del gas naturale secondo le indicazioni ricevute dal MISE e da SRG. Tali quantitativi saranno al massimo pari al quantitativo di cui al punto b) delle Premesse, al netto, delle quote percentuali a copertura dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto, degli ulteriori quantitativi di gas, pari a 62.000 GJ (pari a circa 17.205 MWh), corrispondenti ai vapori prodotti e non recuperati prima del 31 marzo 2016, inclusi i quantitativi stimati da GNLIT come ulteriori consumi e perdite non recuperabili, relativi alle fasi di raffreddamento impianto e di discarica nonché al netto dei quantitativi riconsegnati per necessità operative al Fornitore di cui al successivo articolo 4.4 . Il Fornitore si obbliga inoltre a riacquistare da SRG al PSV nel corso del mese di aprile 2016 i medesimi quantitativi. Tutti i quantitativi di GNL di cui al presente paragrafo saranno ceduti dal Fornitore a SRG nonché ceduti da SRG al Fornitore ad un prezzo “P”, espresso in €/MWh, determinato secondo quanto stabilito al successivo Articolo 5 “Prezzo”.
Pertanto, nel caso in cui MISE, a seguito di particolari situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas, disponga l’utilizzo dei quantitativi di GNL messi a disposizione dal Fornitore per far fronte a tale particolare situazione, GNLIT, sulla base delle indicazioni di SRG, e in conformità al Codice di Rigassificazione effettuerà la rigassificazione e la conseguente immissione in rete allo stato gassoso del GNL precedentemente consegnato dal Fornitore nei limiti necessari a far fronte alle esigenze di bilanciamento della rete. Tutti i quantitativi rigassificati e immessi in rete prima del 31 marzo 2016 per le finalità di cui al precedente periodo, si intenderanno ceduti dal Fornitore a SRG e pertanto saranno oggetto di fatturazione, nel mese successivo a quello di cessione, da parte del Fornitore a SRG. Un analogo quantitativo di gas sarà ceduto al PSV, al medesimo prezzo, da SRG al Fornitore nel corso del mese di aprile 2016 secondo un profilo di riconsegna regolare e con modalità che garantiscano il rispetto del principio di neutralità di cui all’articolo 7 quater della Delibera ARG/gas 45/11. Il profilo di riconsegna regolare sarà comunicato da SRG al Fornitore entro il 31 marzo 2016, e quanto riconsegnato, sarà oggetto di fatturazione nel mese di maggio 2016. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni.
A tal fine si precisa che, per necessità operative, la riconsegna al Fornitore di un quantitativo di GNL pari a circa 250.000 GJ (equivalenti a circa 69.375 MWh), nonché di ulteriori quantitativi legati alla quota di vapori di GNL che sono prodotti anche in caso di interruzione del processo di rigassificazione (nel seguito indicata come “boil - off gas - bog”) pari a circa 750 GJ/giorno (equivalenti a circa 208 MWh), avverrà al Punto di Riconsegna a partire dalla Data di Discarica secondo un profilo indicativo che sarà comunicato da GNLIT entro la fine del mese precedente a quello di riconsegna. Avverrà invece, sempre al Punto di Riconsegna, nel corso del mese di aprile 2016, secondo un profilo di riconsegna che sarà comunicato da GNLIT entro il 1° aprile 2016, la riconsegna al Fornitore dei suoi quantitativi residuali di GNL presenti nei serbatoi di GNLIT, intesi al netto delle quote percentuali a copertura dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto, degli ulteriori quantitativi di gas, pari a 62.000 GJ (equivalenti a circa 17.205 MWh), di cui al precedente articolo 4.2, nonché dei quantitativi di GNL già rigassificati ed immessi in rete sulla base delle richieste avanzate da parte di SRG a GNLIT entro il 31 marzo 2016. Resta inteso che qualora tali quantitativi residuali non fossero completamente rigassificati e riconsegnati al Fornitore entro il 30 aprile 2016, GNLIT si impegna a riconsegnare al Fornitore al PSV, entro il medesimo temine del 30 aprile 2016, un quantitativo di energia equivalente.
5) PREZZO
I quantitativi di GNL di cui al precedente articolo 4.2, in conformità a quanto stabilito dalla 488/2015/R/gas, saranno ceduti dal Fornitore a SRG nonché ceduti da SRG al Fornitore al seguente prezzo espresso €/MWh:
media aritmetica delle quotazioni giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto forward mensile OTC relativo al mese di aprile 2016, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2016 presso l’hub PSV.
6) ONERI A CARICO DEL FORNITORE
6.1 L’immissione del GNL nei serbatoi per il servizio di modulazione aggiuntivo e la riconsegna dello stesso al Fornitore sono disciplinate dal Codice di Rigassificazione di GNLIT e dal Codice di Rete di SRG che, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. XXXXX, SRG e il Fornitore dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice di Rigassificazione e del Codice di Rete e si impegnano ad applicarli e rispettarli fatto salvo quanto diversamente specificato nel presente Contratto.
6.2 Il corrispettivo per il servizio di rigassificazione a carico del Fornitore viene determinato applicando le tariffe di rigassificazione per l’utilizzo del Terminale di Panigaglia di GNLIT approvate dall’AEEGSI; fatturazione e pagamento sono come da Codice di Rigassificazione di GNLIT ( Contratto SPOT). XXXXX tratterrà inoltre, a copertura di consumi e perdite, un quantitativo di GNL in natura, così come previsto dal Codice di Rigassificazione nonché i quantitativi prodotti e non recuperati così come specificato nel punto 4.2.
6.3 Il corrispettivo per il servizio di trasporto a carico del Fornitore viene determinato da GNLIT, a norma del Codice di Rigassificazione, tenuto conto dei corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da Snam Rete Gas, sulla base delle tariffe di trasporto per l’utilizzo della Rete Nazionale dei Gasdotti di SRG approvate dall’Autorità. In fase di riconsegna del GNL al Fornitore, XXXXX tratterrà la quota di energia a copertura dei relativi consumi e perdite, così come previsto dal Codice di Rete.
6.4 Sono, come da Codice di Rigassificazione, a carico del Fornitore tutti gli oneri portuali (ormeggio, disormeggio, rimorchiatori, sdoganamento del GNL, ecc.).
6.5 Il Fornitore dovrà comunicare la data di arrivo della nave e della relativa DISCARICA, che dovrà essere compresa tra il 1 dicembre 2015 e 31 dicembre 2015, nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice di Rigassificazione e del presente Contratto. Qualora la data proposta non fosse accettabile, GNLIT concorderà con il Fornitore, comunque nel rispetto del termine indicato dalla Procedura, altra data alternativa, in maniera da assicurare in ogni caso il completamento della DISCARICA non oltre le 24.00 del 31 dicembre 2015.
7) CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO AGGIUDICATO
Il corrispettivo per la messa a disposizione dei quantitativi di GNL oggetto del presente Contratto che sarà riconosciuto da SRG al Fornitore secondo quanto disposto al successivo articolo 8 relativamente ai quantitativi di energia corrispondenti al quantitativo di cui alla premessa lettera a), ovvero, se inferiori, ai quantitativi di cui al Verbale di Accertamento del carico è pari a:
___________[€/GJ]
corrispondente al Prezzo Offerto PO (IVA esclusa) oggetto di aggiudicazione della gara di cui alla Procedura. Il suddetto corrispettivo è fisso ed invariabile. Nessuna variazione verrà concessa a qualsiasi titolo al Fornitore che pertanto riconosce la natura aleatoria del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1467 cod. civ.
8) FATTURAZIONE E PAGAMENTO
8.1 Il corrispettivo di cui all’articolo 7 potrà essere fatturato da parte del Fornitore a SRG al termine del Servizio e pertanto non prima del 31 marzo 2016. Il termine di pagamento di tale fattura è fissato in 30 giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che tale pagamento è subordinato al versamento entro il 15 di aprile 2016, ai sensi della delibera 488/2015/R/gas dell’AEEGSI, dei sopra citati importi a Snam Rete Gas da parte della CCSE.
8.2 I quantitativi di GNL di cui agli articoli 4.2 e 4.3 ceduti dal Fornitore a SRG e da SRG al Fornitore saranno fatturati rispettivamente da parte del Fornitore a SRG a da SRG al Fornitore nel mese successivo a quello di cessione. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni. Resta inteso che il corrispettivo da corrispondere da SRG al Fornitore, relativamente ai quantitativi ceduti dal Fornitore a SRG, sarà utilizzato da SRG per costituire un deposito cauzionale non fruttifero a favore del Fornitore a garanzia del pagamento della fattura, di cui al presente articolo 8.2, da effettuare da parte del medesimo Fornitore a SRG. La restituzione di tale deposito al Fornitore avverrà entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta effettuazione del pagamento. Tale deposito su richiesta del Fornitore potrà essere utilizzato a pagamento delle fatture emesse da SRG.
8.3 I pagamenti effettuati dal Fornitore a SRG devono avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di SRG sul conto bancario intestato a SRG presso Intesa San Paolo S.P.A., filiale di Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx 0, identificato a mezzo del Codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
8.4 I pagamenti effettuati da SRG al Fornitore di cui all'articolo 8.1 devono avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Fornitore sul conto bancario intestato a Fornitore presso …………………, filiale di …………Via/Piazza……….., identificato a mezzo del Codice IBAN…………………………………….
8.5 La restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 8.2 da parte di SRG al Fornitore deve avvenire mediante accredito sul conto bancario intestato al Fornitore presso …………………, filiale di ………………….., identificato a mezzo del Codice IBAN…………………………………….
In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Fornitore e/o da SRG sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo calcolato sulla base d’anno (pari a 1/365), saranno dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati al tasso di cui all’art. 5 del D. Legs. n. 231/2002.
9) GARANZIA BANCARIA
Entro il termine di consegna a GNLIT del presente Contratto di cui all’articolo VI della Procedura, e a garanzia degli impegni assunti con il medesimo Contratto, il Fornitore si impegna inoltre a consegnare a XXXXX
la garanzia bancaria di importo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro, di cui all’articolo VII della procedura, il cui testo è riportato all’Allegato 4 della medesima Procedura, a garanzia dell’adempimento degli obblighi a oggetto del presente Contratto.
La mancata consegna entro il termine essenziale delle ore 17.00 del 26 novembre 2015 dell’appena citata garanzia da parte del Fornitore comporterà l’ applicazione da parte di GNLIT nei confronti del Fornitore di quanto previsto in Procedura, ivi inclusa quella di una penale pari a 200.000 (duecentomila) Euro
Con riferimento alla garanzia bancaria autonoma da Euro 1.000.000 ( un milione di Euro), recapitata insieme al Contratto, regolarmente sottoscritto dal Fornitore, entro le ore 17.00 del 26 novembre 2015,si precisa altresì che:
XXXXX escuterà interamente la suddetta garanzia in caso di mancato pagamento delle penali comminate ai sensi del successivo articolo 11;
GNLIT escuterà, parzialmente o totalmente, la predetta garanzia a copertura totale o parziale del mancato pagamento degli importi fatturati da GNLIT al Fornitore medesimo ai sensi degli articoli 4, 6 del presente Contratto, fatto salvo il diritto di GNLIT di procedere, anche a salvaguardia del sistema nazionale del gas naturale, al recupero delle somme eventualmente non coperte dalla garanzia.
XXXXX potrà altresì escutere la predetta garanzia in caso di altro inadempimento del Fornitore da cui possa derivare danno al sistema nazionale del gas naturale, ivi inclusi la mancata DISCARICA entro il termine ultimo delle ore 24.00 del 31 dicembre 2015, nonché la dichiarazione di nullità o l’annullamento del Contratto per causa imputabile al Fornitore.
In caso di escussione totale o parziale della predetta garanzia , GNLIT regolerà le modalità di restituzione al sistema degli importi escussi sulla base di quanto sarà disposto dall’AEEGSI.
10) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
GNLIT e SRG, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e quindi senza vincolo di solidarietà, saranno responsabili nei confronti del Fornitore per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne siano diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.
11) RISOLUZIONE ANTICIPATA – PENALI
GNLIT, previo consenso di SRG, avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c , mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al Fornitore e di applicare una penale pari a 1.000.000 (un milione) di Euro nei seguenti casi:
mancata, non completa o ritardata fornitura da parte del Fornitore dei quantitativi di GNL previsti rispettivamente in DISCARICA nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.5;
il Fornitore non provveda a sottoscrivere con GNLIT il Contratto di Rigassificazione di cui alla Premessa h) in tempo utile ai fini della effettuazione della DISCARICA ;
il Fornitore riprogrammi la suddetta DISCARICA non rispettando il periodo di cui alla Premessa h);
mancato rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;
verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 16.
12) FORZA MAGGIORE
Se una delle Parti fosse impedita, per causa di forza maggiore, a far fronte ai propri obblighi dovrà darne immediato avviso all’ altra parte, con l’indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che – ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente articolo 11 – l’ altra Parte non potrà recedere dal (o dichiarare risolto il) Contratto se non dopo che l’evento di forza maggiore si sia protratto per almeno 10 (dieci) giorni solari.
13) RISERVATEZZA
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive imprese nonché il contenuto e i termini del presente Contratto sono riservate.
Pertanto le Parti si impegnano a non rilevare ad altra persona informazioni riservate, ed a non utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.
Il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuata dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
14) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Ai fini delle clausola di seguito riportata, si applicano le seguenti definizioni:
“Controllata”: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali − IFRS 10 “Bilancio consolidato” e successive modifiche e integrazioni) da Snam o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all’estero.
“Familiare”: il coniuge del Pubblico Ufficiale; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, xxxxxx, xxx e primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l‘abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, xxx e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione.
“Intermediario”: una persona fisica o società indipendente, italiana o estera, che Snam si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi commerciali del Gruppo Snam in relazione a una singola operazione/progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l’esecuzione di contratti con soggetti terzi; e/o (iii) mettere in contatto/presentare il Gruppo Snam a una o più altre parti allo scopo di procurare/produrre o intrattenere un affare.
“Leggi Anticorruzione”: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
“Personale del Gruppo Snam”: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Snam e delle Controllate.
“Pubblico Ufficiale”:
a) chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.
“Revisore”: la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato da SNAM per lo svolgimento degli audit previsti dalle clausole contrattuali.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall’offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall’autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i).
Il Fornitore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico e il “Modello 231” di SRG e GNLIT (tutti documenti consultabili e stampabili sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx) e la “Procedura Anticorruzione” di SNAM (consultabile e stampabile sul sito internet xxx.xxxx.xx). Il Fornitore dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.
Il Fornitore, nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano, senza previa comunicazione a SNAM e preventivo consenso scritto di essa:
dall’avere contatti e/o dall’organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali;
dall’affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività oggetto del presente Contratto, restando fin d’ora inteso che, in caso di autorizzazione di SNAM a tale affidamento, il Fornitore dovrà far sottoscrivere ai menzionati soggetti tutti gli impegni previsti dalla presente clausola e, in difetto, sarà responsabile di qualsiasi condotta di tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola.
Ogni relativa comunicazione e richiesta di consenso di SNAM dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Sempre con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore si impegna altresì ad astenersi da:
dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di SRG e GNLIT e dalla “Procedura Anticorruzione” di SNAM;
concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo SNAM o suoi Familiari o società ad essi riconducibili.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare senza indugio a SNAM:
qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato o da Personale del Gruppo SNAM, o da loro Familiari, o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto;
qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore di amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SNAM e/o Controllate o loro Familiari;
qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dal Fornitore allo scopo di intrattenere i rapporti con SRG e GNLIT e/o di agevolare la conclusione di affari con SRG e GNLIT;
qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che il Fornitore (o suoi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto da amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate o da loro Familiari in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto e da questo non prevista.
Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Nel caso in cui SRG e GNLIT abbiano un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola, il Fornitore dovrà permettere a SRG e GNLIT, o al Revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente clausola.
Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.). Ferma restando tale facoltà di risoluzione, a SRG e GNLIT è riservato anche il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inosservanza della presente clausola.
L’esercizio dei diritti sopraindicati, avverrà a danno del Fornitore e al Fornitore saranno addebitati tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto di SRG e GNLIT al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne SRG e GNLIT a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.
15) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato e viene interpretato secondo la legge sostanziale italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, anche convenzionale.
Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
16) ANTIRICICLAGGIO
GNLIT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva“ (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a GNLIT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di:
- sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di GNLIT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.
17) PRIVACY
Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito "Decreto Legislativo"), le parti prendono atto che: GNLIT e SRG sono titolari del trattamento dei dati (di seguito: "titolari") ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e il Fornitore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall'art. 29 del decreto legislativo per assolvere alla funzione di responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Ciò premesso, le parti convengono che il Fornitore, con il presente documento, è designato dal responsabile dell'osservanza, responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito: responsabile), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto.
In particolare:
il responsabile dell'osservanza provvederà all'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo;
il responsabile si impegna a:
trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dai titolari;
conservare i dati ai sensi dell'art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33,34,35 e 36 del Decreto Legislativo;
individuare e designare i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo, e - sulla base del successivo atto di incarico impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
effettuare le sole operazioni di trattamento di dati personali comuni necessarie all'esecuzione del presente contratto, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. In particolare, il responsabile dovrà effettuare le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie dei titolari. Inoltre, il responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il responsabile dell'osservanza terrà indenne il responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dei titolari;
attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il contratto, alle istruzioni del responsabile dell'osservanza. Il responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal responsabile dell'osservanza, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
consentire al responsabile dell'osservanza l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo, e, a tal fine, effettuare un rendiconto al responsabile dell'osservanza a mezzo di rapporto scritto periodico in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini del Decreto Legislativo) ed alle conseguenti risultanze;
adottare le misure intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nell’ordine. Evadere senza ritardo, su richiesta del responsabile dell'osservanza, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del responsabile;
assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del garante, nei limiti della sfera di competenza del responsabile;
disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei dati personali, secondo le istruzioni impartite dal responsabile dell'osservanza, nei limiti dei compiti affidati al responsabile con l’ordine;
adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del responsabile dell'osservanza, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, i titolari concorderanno le stesse con il responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi;
rendere al responsabile dell'osservanza ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo. Il responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il responsabile dovrà informare al più presto i titolari, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni.
In ogni caso qualora istruzioni del responsabile dell'osservanza, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del responsabile, i relativi oneri saranno di competenza dei titolari.
Nel caso in cui l’ordine cessa di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei dati personali da parte del fornitore, questo si impegna ad attenersi alle istruzioni che saranno impartite dai titolari, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo.
Inoltre il fornitore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei dati.
La presente nomina del Fornitore quale responsabile avrà efficacia per tutta la durata del contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.
18) DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna delle tre Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.
Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.
Ogni rinuncia all’esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.
Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto sarà valida a meno che tale modifica o emendamento risulti da pattuizioni sottoscritte da tutte le Parti
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rigassificazione di GNLIT e del Codice di Rete di SRG, per quanto applicabili, nonché alle disposizioni della Procedura e ai provvedimenti emanati o emanandi dal Ministero per lo Sviluppo Economico e AEEGSI in tema di peak shaving.
Il presente Contratto è redatto in tre originali, uno per ciascuna Parte; lo stesso, essendo formalizzato mediante scrittura privata non autenticata e recando disposizioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di €. 200,00 (art. 5, 2° c., e art. 40, 1° c., del D.P.R. 26.4.1986 n. 131).
19) DOMICILIO E COMUNICAZIONE
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:
FORNITORE: ………………………
Indirizzo: ………………………
………………………
Xxx.xx:
Telefono
Fax
Posta elettronica certificata: ..............................
GNLIT: GNL Italia
Indirizzo: Traversa Privata Panigaglia
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX)
Xxx.xx: Responsabile Operazioni GNL
Telefono 0000 0000 000000
Fax 0000 00 0000 0000
Posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
SRG: Snam Rete Gas S.p.A.
Indirizzo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxx.xx: Responsabile Contratti di Trasporto e Fatturazione
Telefono 0000 00 0000 0000
Fax 0000 00 0000 0000
Posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente Contratto si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi sopra indicati.
San Xxxxxx Xxxxxxxx, [data]
SRG GNLIT Il FORNITORE
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Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile dopo attenta lettura del Contratto, il Fornitore approva specificatamente i seguenti articoli:
Articolo 7 (Alea)
Articolo 9 (Garanzia Bancaria)
Articolo 10 (Limitazioni di responsabilità)
Articolo 11 (Risoluzione anticipata - Penali)
Articolo 12 (Forza Maggiore)
Articolo 14 (Responsabilità amministrativa)
Articolo 15 (Legge applicabile e Foro Competente)
Articolo 16 (Antiriciclaggio)
Il FORNITORE
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