circolare 08/2018
circolare 08/2018
Mantova - marzo 2018
RINNOVO CONTRATTUALE PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E TURISMO
In data 8 febbraio 2018 tra FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ANGEM (Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi vari), LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI Servizi, FILCAMS – CGIL, FISASCAT
– CISL, UILTUCS – UIL, è stato stipulato l’accordo per il primo CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Come sottolineato da FIPE, si tratta di un nuovo CCNL, indipendente ed autonomo rispetto ai precedenti contratti, riservato ai dipendenti delle aziende del fuoricasa italiano. Le Parti hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010. Il CCNL Turismo 20 febbraio 2010, infatti, resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017. Di seguito si illustrano le altre novità dell’intesa.
DECORRENZA E DURATA
Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, ha validità quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021, sia per la parte economica che per quella normativa.
SFERA APPLICATIVA
Come anticipato, il nuovo CCNL produce effetti dal 1° gennaio 2018 e sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, riproponendo gran parte dei contenuti con gli opportuni aggiornamenti e rivisitando alcuni istituti contrattuali. Ferma restando la non applicazione del nuovo contratto collettivo alle aziende alberghiere e campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta (per i quali si applica il CCNL Turismo Confcommercio – Federalberghi 18 gennaio 2014), nonché alle agenzie di viaggio (FIAVET non risulta tra le Parti firmatarie dell’accordo 8 febbraio 2018) e ai porti ed approdi turistici, nella sfera applicativa rientrano:
• aziende pubblici esercizi;
• aziende della ristorazione collettiva;
• ristorazione commerciale, ovvero attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti;
• stabilimenti balneari;
• alberghi diurni;
• rifugi alpini.
SCATTI DI ANZIANITÀ
Come noto, ai sensi del CCNL 20 febbraio 2010 a tutto il personale spettano 6 scatti triennali per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale. La decorrenza degli scatti è prevista dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli importi degli scatti sono confermati in cifra fissa per ciascun livello d’inquadramento nelle seguenti misure:
Livello | Importo |
QA | 40,80 |
QB | 39,25 |
1 | 37,70 |
2 | 36,15 |
3 | 34,86 |
4 | 33,05 |
5 | 32,54 |
6S | 31,25 |
6 | 30,99 |
7 | 30,47 |
A decorrere dal 1° gennaio 2018, la maturazione dei suddetti 6 scatti di anzianità passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, rispetto al quale rimane valida la previgente disciplina e, quindi, lo stesso maturerà ancora in 3 anni. Ciò implica che per i lavoratori:
• in forza al 31 dicembre 2017, lo scatto in corso di maturazione a tale data manterrà la scadenza triennale e solo a partire dallo scatto successivo troverà applicazione la maturazione quadriennale;
• assunti dal 1° gennaio 2018 troverà applicazione fin da subito la maturazione quadriennale degli scatti.
QUATTORDICESIMA
Viene confermata la corresponsione, con la retribuzione del mese di luglio, a favore di tutto il personale, di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati).
Secondo l’accordo, nel calcolo della quattordicesima mensilità non va più considerato l’importo degli scatti di anzianità maturati.
TFR
In relazione al trattamento di fine rapporto, le Parti hanno convenuto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, che gli importi degli scatti di anzianità non concorreranno alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo di tale istituto
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA (EEG)
In tema di effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello è confermata la previsione del CCNL 2010 relativa al premio di risultato a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il contratto. A riguardo sono stanziati i
seguenti importi:
Livello | Importo |
A, B | 279,00 |
1, 2, 3 | 237,00 |
4, 5 | 210,00 |
6S, 6, 7 | 168,00 |
La corresponsione del premio, alle scadenze definite nei contratti integrativi, è legata al raggiungimento degli obiettivi fissati con accordo integrativo, aziendale o territoriale.A proposito del premio viene ribadito che:
• compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilitanei suddetti contratti e che risultino iscritti nel LUL da almeno 6 mesi;
• l’importo spettante va determinato dall’azienda in proporzione alle giornate dieffettiva prestazione lavorativa svolte alle proprie dipendenze nell’anno precedente;
• ai lavoratori part-time spetta in proporzione all’entità dell’attività lavorativa;
• è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto alle previsioni contrattuali, che sia riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa stabiliti da accordi collettivi conclusi prima del 1° luglio 1993;
• in quanto omnicomprensivo, non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi compreso il TFR.
L’azienda non sarà tenuta all’erogazione del premio in base alle disposizioni dell’accordo integrativo che individuano le specifiche ipotesi, in presenza di situazioni di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento.
Qualora non sia definito un accordo integrativo sul premio di
risultato entro il 31 ottobre 2020 sarà corrisposto dal datore di lavoro, con la retribuzione del mese di novembre 2021, un elemento economico di garanzia (EEG), riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part time. Gli importi a titolo di EEG sono convenuti nelle seguenti misure:
Livello | Importo |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 112,00 |
Anche rispetto a tali importi, si evidenzia che:
• competono ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza e che risultino iscritti nel LUL da almeno 6 mesi;
• sono determinati dall’azienda in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa svolte alle proprie dipendenze nell’anno precedente;
• sono assorbiti, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto alle previsioni contrattuali, riconosciuti successivamente al 1° gennaio 2018.
• non sono utili ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi compreso il TFR.
In alternativa all’EEG, a seguito di accordo aziendale/ territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140,00 euro (riproporzionata per i part time) a strumenti di welfare.
ROL
Conformemente al CCNL 20 febbraio 2010 ai lavoratori competono permessi annuali retribuiti pari a:
• 104 ore relativamente a pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni e
• 108 ore in caso di stabilimenti balneari,
comprensivi delle 32 ore di permessi retributivi per le
festività soppresse. Quindi, fatte salve tali ore per le festività abolite, a titolo di riduzione di orario di lavoro (ROL) sono riconosciute ai lavoratori dei suddetti settori, rispettivamente, 72 ore o 76 ore all’anno. A riguardo, l’accordo stabilisce per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi: per i primi 2 anni spettano le 32 ore retribuite per le festività soppresse, per il 3° e 4° anno vanno riconosciute ulteriori 36 ore o 38 ore di ROL e, decorsi 4 anni dall’assunzione, compete il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti (104 o 108 ore).
MAGGIORAZIONI
Per le prestazioni di lavoro festivo è prevista la maggiorazione del 20% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Si conviene che la maggiorazione per lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
BILATERALITÀ
Per il funzionamento dell’Ente bilaterale nazionale e di quelli territoriali è stabilito un contributo pari allo 0,40% di paga base e contingenza (per 14 mensilità), di cui 0,205 a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore. In caso di omesso versamento da parte dell’azienda, la stessa deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza (per 14 mensilità), rientrante nella retribuzione di fatto e rimane comunque obbligata all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale per il sostegno al reddito.
Viene assunto l’impegno all’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico per analizzare gli strumenti della bilateralità allo scopo di adattarli alle specificità del settore. Tale attività sarà avviata entro il mese di maggio 2018.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti stipulanti aderiscono al Fondo EST, al quale vanno iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, inclusi gli apprendisti, mentre ai quadri continua ad applicarsi la specifica normativa (art. 144 CCNL 2010).
La quota d’iscrizione una tantum a carico del datore di lavoro
è pari a 15,00 euro per ciascun iscritto (8,00 euro in caso di lavoratore part time).
Viene ammessa l’iscrizione di lavoratori a tempo determinato con contratto di durata iniziale superiore a 3 mesi, purché l’interessato ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota d’iscrizione sono pari a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
La contribuzione a carico del datore di lavoro (comprensiva di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria) è fissata in:
• 11,00 euro mensili (per 12mensilità) a partire dal 1° febbraio 2018;
• 12,00 euro mensili (per 12mensilità) a partire dal 1° gennaio 2019.
In caso di omesso versamento delle suddette quote da parte dell’azienda, la stessa deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16,00 euro lordi (per 14 mensilità), che rientra nella retribuzione di fatto, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.
La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
Nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL si è considerata l’incidenza delle quote d’iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Di conseguenza, il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, da considerarsi parte integrante dello stesso. Il contributo e la quota d’iscrizione sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale. Il lavoratore ha diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo della paga base nazionale conglobata mensile a regime per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 100,00, da corrispondersi in 5 tranches:
• 25,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018;
• 20,00 euro a partire dal 1° gennaio 2019;
• 20,00 euro a partire dal 1° febbraio 2020;
• 15,00 euro a partire dal 1° marzo 2021;
• 20,00 euro a partire dal 1° dicembre 2021.
Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:
Livello | Aumento a partire dal | Totale | ||||
1 gennaio 2018 | 1 gennaio 2019 | 1 febbraio 2020 | 1 marzo 2021 | 1 dicembre 2021 | ||
QA | 41,11 | 32,89 | 32,89 | 24,67 | 32,89 | 164,45 |
QB | 37,12 | 29,70 | 29,70 | 22,27 | 29,70 | 148,49 |
1 | 33,63 | 26,91 | 26,91 | 20,18 | 26,91 | 134,54 |
2 | 29,65 | 23,72 | 23,72 | 17,79 | 23,72 | 118,60 |
3 | 27,24 | 21,79 | 21,79 | 16,35 | 21,79 | 108,96 |
4 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 100,00 |
5 | 22,64 | 18,12 | 18,12 | 13,59 | 18,12 | 90,59 |
6s | 21,28 | 17,03 | 17,03 | 12,77 | 17,03 | 85,14 |
6 | 20,79 | 16,63 | 16,63 | 12,47 | 16,63 | 83,15 |
7 | 18,66 | 14,93 | 14,93 | 11,2 | 14,93 | 74,65 |
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