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Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI
art. 1 oggetto
art. 2 definizioni
CAPO II – FORMA DEGLI INCENTIVI
art. 3 tipologie delle iniziative finanziabili art. 4 forma degli incentivi
art. 5 maggiorazioni
CAPO III – REQUISITI DEI BENEFICIARI
art. 6 requisiti dei beneficiari art. 7 durata dei requisiti
CAPO IV – SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
art. 8 procedimento valutativo a bando art. 9 presentazione della domanda
CAPO V – ADEMPIMENTI DEI COMUNI E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI
art. 10 adempimenti dei Comuni
art. 11 ripartizione delle risorse ai Comuni e loro utilizzo art. 12 concessione e liquidazione dei contributi
art. 13 rendicontazione della spesa alla Regione art. 14 osservatorio sulla condizione abitativa
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
art. 15 non cumulabilità dei contributi art. 16 controlli e verifiche
art. 17 norma di rinvio
art. 18 disposizioni transitorie art. 19 entrata in vigore
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI
art. 1 oggetto
1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
art. 2 definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) alloggio “di lusso”: l’alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218);
b) conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
c) destinazione d’uso residenziale: alloggio la cui superficie è destinata all’uso abitativo in osservanza dell’articolo 5 comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);
d) ISEE: indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
e) nucleo familiare: il nucleo familiare definito dall’articolo 3 del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
f) prima casa: l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d’uso residenziale così come individuata dall’articolo 5 della legge regionale 19/2009, attribuita all’alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;
g) accordo territoriale: accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in attuazione del comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998.
CAPO II – FORMA DEGLI INCENTIVI
art. 3 tipologie delle iniziative finanziabili
1. Sono ammessi agli incentivi del presente regolamento i canoni di locazione dovuti e pagati nell’anno precedente dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia privata.
2. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
a) non devono essere «di lusso»;
b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 16 della legge regionale 1/2016;
c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
d) devono essere adibiti a prima casa;
e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998.
3. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell’articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell’articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell’articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall’accordo territoriale.
4. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell’agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.
art. 4 forma degli incentivi
1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell’anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
2. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:
a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a due pensioni minime dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 per cento.
b) possesso di un indicatore ISEE non superiore al valore fissato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 16 della legge regionale 1/2016 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 per cento.
3. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell’indicatore ISEE di cui al comma 2 è elevato del 20 per cento.
4. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall’incidenza posseduta di cui alla lettera a) o rispettivamente di cui alla lettera b) del comma 2, i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell’anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) del comma 2 ovvero l’indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.
5. Il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25 per cento per richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza sociale o economica di cui all’articolo 5;
6. Qualora i Comuni concorrano ad incrementare le risorse annuali con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10 per cento del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo e comunicato alla Regione, con le modalità di cui all’articolo 10 comma 1, possono stabilire ulteriori articolazioni dei requisiti economici o delle soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate al comma 2.
7. Il contributo di cui al comma 4, comprensivo dell’eventuale applicazione dell’incremento di cui al comma 5, non può in nessun caso superare l’importo di euro 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui al comma 2 lettera a) e di euro 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui al comma 2 lettera b), e comunque non può essere superiore all’ammontare del canone pagato nell’anno di riferimento o inferiore a 30 euro. In caso di periodi di locazione inferiori all’anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
8. Ai sensi dell’articolo 11 comma 3 della L 431/98 i Comuni possono, con delibera della propria Giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
art. 5 maggiorazioni
1. In osservanza del disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 1/2016, gli incrementi di cui all’articolo 4 comma 5 sono riconosciuti a favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati:
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.
2. Le maggiorazioni sono cumulabili.
CAPO III - REQUISITI DEI BENEFICIARI
art. 6 requisiti dei beneficiari
1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
b) possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;
c) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell’anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate all’articolo 3 commi 2 e 3;
d) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell’articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo;
e) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
3. L’importo dell’indicatore ISE indicato al comma 2, lettera b) può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell’ISTAT.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall’articolo 2.
art. 7 durata dei requisiti
1. I requisiti e le condizioni di cui agli articoli 4, commi 2 e 3, 5 e 6 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
2. Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 deve avere la medesima composizione di quello individuato all’articolo 2 ed è quello esistente alla data di presentazione della domanda.
CAPO IV - SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
art. 8 procedimento valutativo a bando
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le domande di contributo a sostegno dei canoni dovuti e pagati nell’anno precedente l’emanazione del bando sono presentate al Comune di attuale residenza anagrafica a fronte di specifico bando emanato dal Comune medesimo, o all’ente capofila, nel caso di gestione in forma associata.
2. Il bando deve indicare, tra l’altro:
a) i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 6;
b) il termine perentorio per la presentazione delle domande;
c) le modalità di presentazione delle domande;
d) le percentuali di incremento attribuite alle singole situazioni di debolezza sociale o economica indicate all’articolo 5;
e) i valori delle condizioni economiche previste dall’articolo 4, comma 2 lettere a) e b).
3. La selezione delle domande ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati dal presente regolamento e dai bandi stessi.
4. Il bando emanato dal Comune può disporre che qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risulti inferiore all’importo totale del fabbisogno richiesto dai richiedenti il contributo, il Comune procede alla concessione dei contributi tra i vari beneficiari, secondo uno dei seguenti criteri:
a) seguendo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
b) assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.
art. 9 presentazione della domanda
1. Le domande di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, a sostegno dei canoni di locazione dovuti e pagati nell’anno precedente sono presentate dai richiedenti a fronte del bando emanato dal Comune del territorio regionale di residenza anagrafica, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della regione.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 6 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall’articolo 5, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La domanda va presentata, al Comune entro i termini previsti dal bando, a mano ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata ovvero a mezzo raccomandata AR. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR è quello determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i
componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.
4. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa
5. In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l’intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso in osservanza dell’articolo 4, comma 1.
CAPO V – ADEMPIMENTI DEI COMUNI E RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI
art. 10 adempimenti dei Comuni
1. I Comuni, a fronte del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo ricevute nel periodo di apertura del bando, presentano alla Regione entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l’esclusione del Comune dalla ripartizione degli stanziamenti disponibili, specifica domanda di finanziamento pari al fabbisogno medesimo decurtato dell’eventuale quota di finanziamento comunale, sottoscritta dal soggetto autorizzato, unitamente alla seguente documentazione:
a) le graduatorie delle domande ammesse, debitamente approvate dagli organi competenti;
b) i dati richiesti dalla Direzione centrale competente in materia di edilizia per ogni beneficiario;
c) l’eventuale deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota di finanziamento comunale, di importo non inferiore al 10 per cento del fabbisogno comunicato, ai fini dell’applicazione della ripartizione delle risorse come previsto all’articolo 11, comma 1, lettera b).
art. 11 ripartizione delle risorse ai Comuni e loro utilizzo
1. Le risorse regionali e statali destinate annualmente alle finalità di cui all’articolo 19, comma 1 della legge regionale 1/2016 e di cui all’articolo 11 della legge 431/1998 sono assegnate, entro sessanta giorni dal termine di cui all’articolo 10 comma 1 di scadenza di presentazione delle domande da parte dei Comuni, con decreto del Direttore centrale competente in materia di edilizia ai Comuni che hanno presentato domanda di finanziamento, come segue:
a) il 75 per cento delle risorse viene ripartito tra tutti i singoli Comuni sulla base del rapporto tra il finanziamento richiesto, pari al fabbisogno rappresentato dal singolo Comune decurtato dall’eventuale quota di finanziamento comunale, e il finanziamento complessivamente richiesto da tutti i Comuni;
b) il 25 per cento delle risorse viene ripartito tra tutti i Comuni che compartecipano finanziariamente, in osservanza dell’articolo 10, del comma 1, della lettera c), in base al rapporto tra la quota di finanziamento del singolo Comune e il finanziamento complessivamente messo a disposizione dai Comuni.
2. Non è ammissibile a finanziamento la domanda del Comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a euro 50.
art. 12 concessione e liquidazione dei contributi
1. I Comuni concedono ed erogano i contributi ai richiedenti entro sessanta giorni dal ricevimento delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui intervenga il decesso dell’intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari la domanda sarà archiviata.
art. 13 rendicontazione della spesa alla Regione
1. I Comuni devono far pervenire alla Regione la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati traferiti evidenziando la modalità scelta tra quelle previste dall’articolo 8, comma 4, per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.
art. 14 osservatorio sulla condizione abitativa
1. I Comuni, al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati e di consentire il monitoraggio permanente della situazione del mercato delle locazioni, anche ai fini della valutazione prevista dall’articolo 54 della legge regionale 1/2016, implementano l’Osservatorio sulla condizione abitativa (O.C.A.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° marzo 2005, n. C/374, nei modi e nelle forme indicati dalla Direzione centrale competente in materia di edilizia e in particolare, relativamente ad ogni singolo beneficiario dei contributi assegnati, indicano i seguenti dati:
a) cognome, nome e codice fiscale del richiedente;
b) ISE. del nucleo familiare del richiedente;
c) ISEE del nucleo familiare del richiedente;
d) importo del canone di locazione annuo per la quota di spettanza;
e) percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE;
f) sussistenza in capo al beneficiario della condizione definita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero dell’articolo 4, comma 2, lettera b);
g) presenza nel nucleo familiare di una o più delle eventuali situazioni di debolezza sociale di cui all’articolo 5, comma 1, la cui tipologia va espressamente indicata;
h) percentuale di eventuale maggiorazione del contributo applicata e sua quantificazione;
i) numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione;
j) importo del contributo totale, comprensivo dell’eventuale maggiorazione, spettante al richiedente;
k) tipologie dei contratti di locazione a fronte dei quali vengono chiesti i contributi.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
art. 15 divieto di cumulo dei contributi
1. Il contributo del presente regolamento non è cumulabile con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché, ai sensi dell’articolo 10 della legge 431/1998, con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) qualora relativi allo stesso periodo temporale per cui si chiede il contributo.
2. L'inosservanza del disposto di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
art. 16 controlli e verifiche
1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
art. 17 norma di rinvio
1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
art. 18 disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione e per l’anno 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domande di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato al 31 luglio 2020.
art. 19 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.