ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO UTILE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO UTILE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO
tra
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano, con sede in Xxxxxx Xxx X. Xxxxxxx, 0 CF n. 80109110157, in persona del Presidente pro tempore Potito di Nunzio (di seguito "Ordine")
e
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Xxxxxx xxxx'Xxxxxx Xxxxx, x, 00000, Xxxxxx, in persona del Rettore prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
VISTO
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
-l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l 'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero del/ 'Istruzione del/ 'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale del/ 'Ordine o Collegio, il Ministro del/ 'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l 'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";
CONSIDERATO
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono attivati Corsi di Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
CONVENGONO quanto segue
Art. 1 - Finalità dell'accordo- impegno delle parti firmatarie
Le parti firmatarie si impegnano reciprocamente secondo quanto segue:
- L'Ordine si impegna a favorire l'accesso all'esercizio della professione, valorizzando l'alternanza tra formazione e lavoro, mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art.9, comma 6, del D.L. 24 Gennaio 2012, n.l, convertito in legge 24 Marzo 2012, n.27, durante lo svolgimento del percorso di studio;
- L'Università si impegna a riconoscere l'esperienza formativa di tirocinio professionale nell'ambito del piano degli studi (come tirocinio curriculare).
- Le Parti firmatarie si impegnano a collaborare per regolamentare il tirocinio curriculare da includere nel piano di studi dell'Università.
Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio
Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi di Milano- Bicocca si impegna a promuovere il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:
a) Xxxxxx xxxxxxxxx, Magistrali o Magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell'ambito dei percorsi di studio attivati nell'ambito delle Classi di Laurea di cui all'art.2 garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico - disciplinari, in misura non inferiore a quanto di seguito specificato:
18 CFU
Area 12 -Scienze giuridiche
IUS/01 - Diritto privato IUS/04 - Diritto Commerciale
IUS/07 - Diritto del Lavoro IUS/10- Diritto Amministrativo IUS/12 - Diritto Tributario
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
12 CFU
Area 13 - Scienze economiche e statistiche SECS-P/01- Economia Politica
SECS-P/07- Economia Aziendale
SECS-P/08- Economia e gestione delle imprese SECS-P/10- Organizzazione aziendale
Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea appartenenti alle Classi di Laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del l ° e 2° anno per le lauree triennali, del l o anno per le lauree magistrali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare ai docenti indicati dai Coordinato o dai Consigli di Coordinamento didattico del corso di laurea, indicativamente entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale
Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. l svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine di Milano, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.
In tale periodo lo studente, nel rispetto del segreto professionale, svolgerà, senza
vincolo di subordinazione, attività di tirocinio ai sensi delle norme professionali vigenti. Al fine di rendere compatibile tale attività con la frequenza dei corsi universitari e con l'impegno per gli esami di profitto, il programma di tirocinio e i relativi impegni di frequenza dello studio professionale saranno valutati d'intesa tra il Consulente ospitante e il Tutor universitario nominato dall'Università secondo il regolamento dei tirocini formativi, anche tenendo conto delle opportunità di collaborazione didattica di cui all'art. 8. Ove ritenuto opportuno, il periodo di tirocinio potrà essere finalizzato anche allo svolgimento della prova finale del corso di laurea, sotto la responsabilità del docente relatore di tale prova e con il coinvolgimento del Consulente ospitante il tirocinio.
La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi di Milano determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
Art. 6 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, concordano reciprocamente con scadenza almeno annuale il numero di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
Indicativamente entro il mese di luglio il referente per l'Ordine dei Consulenti si
impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede dame comunicazione al referente dell'Università degli Studi di Milano.
Art. 7 - Referenti organizzativi
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini (ed eventualmente, per l'Università, un referente organizzativo per ogni corso di laurea interessato). I referenti organizzativi, anche attraverso l'Ufficio Stage e Tirocini, provvedono alla massima diffusione del presente accordo e delle posizioni disponibili per gli studenti.
L'Ufficio Stage e Xxxxxxxx, in collaborazione con i docenti indicati dai Coordinatori o dai Consigli di Coordinamento didattico, provvede allo svolgimento delle procedure per l'attivazione dei tirocini presso gli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 8 -Collaborazione didattica
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio, ma non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata adesione all'iniziativa da parte dei propri iscritti.
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
I corsi di studio attivati dall'Università potranno riportare negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, nell'ambito delle iniziative di orientamento organizzate dall'Ateneo e ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
I referenti organizzativi valuteranno, anche in relazione al numero di studenti coinvolti per ogni corso di laurea, l'organizzazione di specifiche attività didattiche o seminariali di supporto del periodo di tirocinio, anche con il coinvolgimento dei Consulenti del lavoro ospitanti i tirocinanti.
Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti, per quanto possibile, insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 9 - Obblighi ed impegni delle parti
Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine o al massimo entro 6 mesi dalla data di conseguimento della laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Milano, 15 novembre 2016
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Il Presidente Il Rettore
Del Consiglio Provinciale dell’Ordine dell’Università degli Studi
Dei Consulenti del Lavoro di Milano di Milano-Bicocca
Potito di Nunzio Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx