Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
IPOTESI
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
FUNZIONI CENTRALI
Testo per riunione del 18 novembre 2021
Periodo 2019-2021
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Sistema di classificazione professionale
Art.
Obiettivi e finalità
1. Il nuovo modello di classificazione del personale del comparto funzioni centrali, secondo le linee definite negli articoli seguenti, prende le mosse dalla sintesi del lavoro della Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale di cui all’art. 12 del CCNL del 12.2.2018.
2. Tale modello classificatorio persegue la finalità di fornire alle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.
3. Il sistema di classificazione del personale, di cui al presente contratto, si pone altresì l’obiettivo di rendere omogenei i diversi modelli presenti nei CCNL dei precedenti comparti confluiti nel comparto Funzioni Centrali anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze del patrimonio umano nei diversi settori della Pubblica Amministrazione.
Art.
Classificazione
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:
Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari
Area delle elevate professionalità
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse
corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A. All’interno dell’Area si ha equivalenza, fungibilità ed esigibilità delle mansioni in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro.
3. In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.
4. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni delle medesima area, in quanto equivalenti, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
5. Xxxxx è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione.
Art.
Progressione economica all’interno delle aree
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali di valorizzazione” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio tabellare. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale di valorizzazione”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell’allegata tabella 1. Il numero massimo di “differenziali stipendiali di valorizzazione” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area, è indicato, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell’allegata tabella 2. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali di valorizzazione” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.
2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali di valorizzazione”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs.
n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche
effettuate; è inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto; laddove siano in corso procedimenti disciplinari riferiti a violazioni commesse nei medesimi due anni e gli stessi si concludano, con la comminazione di una sanzione superiore al rimprovero scritto, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, il dipendente viene escluso dalla procedura anche nell’ipotesi in cui la stessa sia già stata conclusa, con conseguente ripetizione delle somme erogate;
b) il numero di “differenziali stipendiali di valorizzazione” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. …. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
c) non è possibile attribuire più di un “differenziale stipendiale di valorizzazione”/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali di valorizzazione” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
1) media triennale della valutazione della performance individuale;
2) esperienza professionale maturata;
3) eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.
…. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), correlati alle capacità culturali e professionali.;
e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. … (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 50% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
f) per il personale che abbia conseguito una valutazione positiva negli anni presi in considerazione ai fini della definizione della graduatoria di cui alla lettera d) e che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. …… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;
g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. …… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1) possono essere inoltre definiti
i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione.
3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. ….. (Fondo risorse decentrate) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b). Le risorse tornano nella disponibilità del Fondo in caso in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 4.
4. I “differenziali stipendiali di valorizzazione” di cui al presente articolo cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatta salva la quota eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio, nel caso in cui lo stipendio iniziale della nuova area sia inferiore allo stipendio in godimento comprensivo dei “differenziali stipendiali di valorizzazione” riconosciuti.
Art.
Posizioni organizzative e professionali
1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell’Area dei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa.
2. I valori dell’indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di Euro ….. ed un massimo di Euro …… annui lordi per 13 mensilità e sono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse del Fondo di cui all’art. … (fondo risorse decentrate) destinate alla remunerazione degli incarichi nonché alla graduazione degli stessi.
3. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati.
4. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- valutazione negativa;
- violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia professionale di appartenenza.
6. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai criteri ed alle procedure del sistema di valutazione adottato.
Art.
Norme di prima applicazione
1. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l’Ipotesi di contratto integrativo.
2. La differenza tra lo stipendio in godimento comprensivo di eventuali progressioni economiche complessivamente maturate sulla base della previgente disciplina in materia e lo stipendio tabellare di cui all’art. …..(trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) resta attribuito individualmente a ciascun dipendente nella forma di “differenziale stipendiale di valorizzazione”. Tale differenziale continua ad essere erogato a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art … (Fondo risorse decentrate) per la parte già dallo stesso finanziata, la quale torna nella disponibilità del Fondo stesso in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 4.
3. Il “differenziale stipendiale di valorizzazione” di cui al comma 2 non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali di valorizzazione” di cui all’art.
… (Progressione economica all’interno dell’area) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.
4. Il “differenziale stipendiale di valorizzazione” di cui al comma 2, comprensivo degli eventuali “differenziali stipendiali di valorizzazione” di cui all’art. … (Progressione economica all’interno dell’Area) cessa di essere corrisposto in caso di passaggio di area, fatta salva la quota eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio, nel caso in cui lo stipendio iniziale della nuova area sia inferiore allo stipendio in godimento comprensivo dei citati “differenziali stipendiali di valorizzazione” .
5. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1
del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
6. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo.
TABELLE 1 E 2
Tabella 1 - Misura annua lorda "differenziale stipendiale"
DIFFERENZIALE | |
FUNZIONARI | 2.150 |
ASSISTENTI | 1.170 |
OPERATORI | 800 |
AREA VALORE
Tabella 2 - Numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili
MASSIMO | |
FUNZIONARI | 5 |
ASSISTENTI | 5 |
OPERATORI | 2 |
AREA NUMERO
ALLEGATO A
AREA DEGLI OPERATORI:
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.
Specifiche professionali:
• conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni
• responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano
Requisiti di base per l’accesso:
assolvimento dell’obbligo scolastico.
AREA DEGLI ASSISTENTI:
Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Specifiche professionali:
• conoscenze teoriche esaurienti
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro
• responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di xxxxxxxx
Requisiti di base per l’accesso:
scuola secondaria di secondo grado.
AREA DEI FUNZIONARI:
Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative di bassa/media complessità.
Specifiche professionali:
• conoscenze specialistiche
• competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove
• capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati,
• responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative di bassa/media complessità
Requisiti di base per l’accesso:
laurea (triennale o magistrale)
AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA’:
Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative di medio/elevata complessità.
Specifiche professionali:
• conoscenze altamente specialistiche
• competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità,
• capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo
• responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di team di lavoro o di unità organizzative di medio/elevata complessità; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
Requisiti di base per l’accesso:
laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali.
TITOLO V LAVORO A DISTANZA
Capo I Lavoro agile
Art.
Definizione e principi generali
1. Il lavoro agile di cui alla legge 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’amministrazione e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l’amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo.
4. L’amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.
Art.
Accesso al lavoro agile
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. …..(confronto), comma 3, lett. h), lL’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che s.Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. (confronto), comma 3, lett.
h) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. A titolo esemplificativo:
genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità.
Art.
Accordo individuale
1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione della fasce di cui all’art. …..(Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e b), tra le quali va comunque individuata quella di cui al comma 1, lett. b);
f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;
g)h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione..
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Art.
Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalità agile è articolata in tre fasce temporali:
a) fascia di operatività - nella quale il lavoratore, per finalità di coordinamento con altri componenti dell’organizzazione, per ricevere indicazioni e direttive circa l’esecuzione del lavoro o, comunque, per esigenze organizzative, di funzionalità e di efficacia nell'erogazione dei servizi, è nelle condizioni di essere operativo e, pertanto, di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le attività richiesti:;
b) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria contiene, al suo interno, la fascia di cui alla precedente lettera a) e non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;
c) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide comprendecon il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto e ricomprende in ogni casononchè il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. … (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018, i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità e di operatività.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. c) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. b) non è sono richiestioi contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione.
Art.
Formazione
1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.
2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
Capo II
Altre forme di lavoro a distanza
Art ….
Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, e permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. …. (confronto) comma 3, lett. h), lLe amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.
5. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno … Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile dagli all’art. ….(accordo individuale) con eccezione del comma 1 lett. e) dello stesso, art. …. (articolazione della prestazione in modalità agile), commi 4 e 5 e art. …artt. … (formazione) (rientri in servizio, formazione, …)