GARA1522
GARA1522
SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 2016
Numero Gara X.X.XX. 6124106 ‐ CIG 6347043194
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000
Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative:
Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0 - 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) Tel. +39 000.0000000 - Fax +39 000.0000000
Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. +39 00.000000
Xxx xxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxx Tel. +39 00.000000
INDICE
Art. 1 Oggetto del contratto 3
Art. 2 Durata del contratto 3
Art. 3 Obblighi dell’Esecutore 3
Art. 4 Sicurezza sul lavoro 4
Art. 5 Proprietà e segretezza 4
Art. 6 Attività complementari 5
Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione 5
Art. 8 Risoluzione e Recesso 6
Art. 9 Responsabilità 6
Art. 10 Cauzione definitiva 6
Art. 11 Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 12 Corrispettivo del contratto 6
Art. 12.1 Corrispettivo del contratto di fornitura di energia elettrica 7
Art. 12.2 Corrispettivo del contratto di fornitura di gas naturale 7
Art. 13 Adeguamento dei prezzi 7
Art. 14 Fatturazione e pagamenti 7
Art. 15 Spese contrattuali 9
Art. 16 Non esclusività. 9
Art. 17 Cessione del contratto e sub appalto 9
Art. 18 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca 9
Art. 19 Interpretazione del contratto 9
Art. 20 Controversie 10
Art. 21 Clausola di chiusura 10
SCHEMA DI CONTRATTO
Tra le parti:
Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0 - 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX), C.F. e numero iscrizione CCIAA 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, C.F. FRRMLE62P03A944P, di seguito Cineca
e
, sede legale , C.F.
e P.IVA
in persona di
, C.F. , di seguito “Esecutore”.
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto di appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le utenze installate presso il Cineca Consorzio Interuniversitario.
La fornitura dovrà riguardare tutti i punti di prelievo esistenti ed eventuali nuovi punti di prelievo che potranno essere inseriti nel corso della durata del contratto, compresi quelli facenti parte di imprese controllate dal Cineca; per i suddetti varranno le medesime condizioni generali definite e saranno applicati gli stessi corrispettivi.
Analogamente all'inserimento di nuovi punti di prelievo, potranno essere dismessi punti di prelievo ad insindacabile giudizio del Cineca.
Art. 2 Durata del contratto
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dal 01/01/2016, a fronte di un contratto stipulato sul libero mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 e ss.mm.ii.
Non dovranno essere addebitati al Cineca costi di attivazione e/o di inizio fornitura. Le forniture non potranno essere automaticamente rinnovate alla scadenza.
Il Cineca si riserva in modo unilaterale l’opzione di prolungare il contratto d’appalto per il periodo necessario all’aggiudicazione di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di sei mesi alle stesse condizioni previste dal presente capitolato. Tale opzione dovrà esercitarsi entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza.
Il Cineca potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere.
Art. 3 Obblighi dell’Esecutore
L’Esecutore si impegna a effettuare nelle forme stabilite la fornitura in oggetto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l’efficacia e l’efficienza della fornitura richiesta dal Cineca. L’Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui ed il personale stesso. Tutto il personale alle dirette dipendenze dell’Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell’Esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d’opera. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all’Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il Cineca avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. All’Esecutore sollevato dall’incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo al servizio effettivamente espletato, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa. L’Esecutore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di
“responsabile” da segnalare al Cineca, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con il Cineca per qualsiasi necessità.
Art. 4 Sicurezza sul lavoro
L’Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08.
Cineca fornirà all’Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dell’Esecutore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività normalmente esercitata nell’ambiente di lavoro.
Cineca e l’Esecutore s’impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto.
Cineca e l’Esecutore s’impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività lavorative oggetto dell’appalto.
La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al Cineca, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente). L’Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell’appalto.
Prima dell’inizio delle attività Cineca e l’Esecutore sottoscriveranno eventualmente un apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in ottemperanza a quanto stabilito d.lgs. n. 81/2008. Tale Documento verrà compilato preventivamente l’inizio delle attività e verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta dell’Esecutore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell’appalto.
Art. 5 Proprietà e segretezza
I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca: ne è pertanto vietato l’utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L’Esecutore s’impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell’espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.
Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.
L’Esecutore s’impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca.
L’Esecutore si impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.
Resta inteso che l’Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l’Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal Cineca, alla loro distruzione.
L’Esecutore si impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o rinnovata del contratto.
Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizioni di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.
Art. 6 Attività complementari
Il Cineca si riserva di chiedere all’Esecutore beni o attività complementari e connessi a quelli oggetto di appalto, al fine di rendere funzionale ed operativa la fornitura. Beni o attività complementari e connesse sono quelle rientranti nell’ambito di merceologia del presente accordo.
Per determinare il corrispettivo di beni o attività complementari e connesse ci si riferirà ai listini ufficiali o ai prezzi medi di mercato.
Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione
Il Cineca, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno comunicate all’Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni.
In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del Cineca, lo stesso si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata le seguenti penali:
• ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: euro 200,00/die, oltre IVA di legge, per i primi 30 giorni di ritardo; euro 350,00/die, oltre IVA di legge, dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 10% (dieci per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;
• inadempienze esecutive connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile al Cineca): da euro 200,00/die, oltre IVA di legge, ad un massimo del 10% (dieci per cento) del costo mensile della fornitura del singolo punto di prelievo e con l’obbligo di risarcire il Cineca dell’eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;
• inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto: da un minimo di € 300,00 (euro trecento/00), oltre IVA di legge, ad un massimo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre IVA di legge, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
Il Cineca si riserva la facoltà di verificare, attraverso una analisi a campione, la corretta fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas naturale in corrispondenza dei termini contrattuali, nel caso in cui fossero rilevate erronee fatturazioni, non imputabili all’AEEG e/o Terna. Tali somme saranno poste a credito alla prima fatturazione utile.
Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell’Esecutore inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il Cineca, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell’Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Esecutore riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il Cineca intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l’Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell’Esecutore, il Cineca provvederà a revocare l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento del servizio alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.
Art. 8 Risoluzione e Recesso
Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Xxxxx.
Per i Punti di prelievo di energia elettrica e gas naturale:
• Il Cineca può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri ed in qualsiasi momento, a mezzo Raccomandata A/R e con preavviso di 3 (tre) mesi.
• Nel caso in cui il Cineca intenda recedere dal Contratto, senza il fine di cambiare l’Esecutore, ma al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa legati, ai sensi dell’art. 4.3 della Delibera AEEG n. 144/07 e ss.mm.ii., può esercitare il diritto di recesso con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese.
Ai sensi della Delibera AEEG n. 144/07 e ss.mm.ii., è riconosciuta al Fornitore la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto mediante lettera raccomandata A/R da inviare al Cineca con un termine di preavviso minimo di 6 (sei) mesi. Tale termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione e comunque non prima della data di inizio della fornitura.
Art. 9 Responsabilità
L’Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alle attività eseguite, potessero derivare ai beni immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca.
Art. 10 Cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.
Art. 11 Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Xxxxxxx Xxxxx.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’arch. Xxxxxxx Xxxxx, a meno di successiva e diversa indicazione del Cineca.
Il Direttore dell’esecuzione sovrintende e vigila sull’osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del Cineca le circostanze determinanti l’applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.
Il Direttore dell’esecuzione o suo delegato è il referente per l’Esecutore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura.
Art. 12 Corrispettivo del contratto
Il corrispettivo per tutta la durata del contratto, per tutti i siti oggetto del presente documento, sarà quello presente nell’Offerta Economica dell’Esecutore.
Art. 12.1 Corrispettivo del contratto di fornitura di energia elettrica
I ribassi percentuali (gli sconti) offerti in sede di gara saranno applicati, per tutta la durata contrattuale, ai prezzi indicati dalla Convenzione Consip Energia Elettrica Lotto 3 (Xxxxxx Xxxxxxx) Lettera g) (Altre utenze in media tensione) e Lettera d) (Altre utenze in bassa tensione) attiva al momento della fornitura (la n. 12 al momento della pubblicazione del presente Bando) per il mese corrispondente alla fornitura stessa.
Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico dell’Amministrazione, (a integrazione di quanto definito all’Art. 4.2), alle condizioni stabilite dall’AEEG:
• le Perdite di Rete Standard;
• gli Oneri per il Servizio di Dispacciamento dovuti per il mercato libero (qualora tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere assunti pari ai più recenti valori disponibili e conguagliati non appena possibile);
• il Servizio di Trasporto (trasmissione e distribuzione);
• il Servizio di Misura;
• le Imposte e le Addizionali previste dalla normativa vigente;
• gli Oneri di Sistema (a titolo di esempio le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero come stabiliti e aggiornati, tempo per tempo, dall’AEEG;
• le penali per prelievi di energia reattiva eventualmente addebitate dal Distributore.
Il Esecutore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza ai corrispettivi di cui sopra all’interno del documento di fatturazione.
I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato.
Art. 12.2 Corrispettivo del contratto di fornitura di gas naturale
I ribassi percentuali (gli sconti) offerti in sede di gara saranno applicati, per tutta la durata contrattuale, ai prezzi indicati dalla Convenzione Consip Gas Naturale Lotto 3 (Xxxxxx Xxxxxxx), Comune di Casalecchio di Reno, attiva al momento della fornitura (la n. 7 al momento della pubblicazione del presente Bando) per il mese corrispondente alla fornitura stessa.
Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico del Cineca, (a integrazione di quanto definito nel Capitolato), alle condizioni stabilite dall’AEEG:
• il servizio di Distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
• le Imposte e le Addizionali, previste dalla normativa vigente.
Art. 13 Adeguamento dei prezzi
Non sono previsti revisioni o adeguamenti dei prezzi del servizio per tutta la durata del contratto.
Art. 14 Fatturazione e pagamenti
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base delle letture mensili che evidenzino, per ogni singolo Punto di prelievo, i consumi effettivi del periodo di riferimento. Qualora L’Esecutore non riesca ad avere a disposizione le misure in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la misura effettiva.
Deve essere prevista la possibilità, per il CINECA, di effettuare delle autoletture, con successivo invio telematico all’Esecutore.
La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime. Le fatture devono riportare l’indicazione del codice CIG della presente procedura.
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all’Esecutore:
BANCA | |
IBAN | |
codice SWIFT/ BIC |
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, l’Esecutore dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
Cognome | Nome | Nato a | Nato il | Codice Fiscale |
L’Esecutore s’impegna a rendere note al Cineca, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il Cineca. Il Cineca si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
Trova applicazione l’art. 6 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. in materia di DURC.
La fatturazione dei costi riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate. Lo sconto praticato dovrà essere evidenziato in una specifica voce.
L’Esecutore invierà copia delle fatturazioni mensili sia dell’energia elettrica sia del gas naturale ai seguenti indirizzi e-mail:
L’archivio dei documenti di fatturazione dell’intero periodo di fornitura sia dell’energia elettrica sia del gas naturale sarà reso disponibile al Cineca tramite accesso autenticato in apposita area cliente all’interno del sito web dell’Esecutore.
La fatturazione relativa all’energia elettrica dovrà evidenziare le seguenti voci:
a) costi/oneri delle perdite di rete distinte per la bassa e media tensione come definito e stabilito
b) dall’AEEG
c) costi/oneri per il trasporto dell’energia, in quanto corrisposti dall’Esecutore al Gestore di Rete e rimborsati dal Cineca;
d) le imposte erariali ed addizionali e l’I.V.A. sui consumi, che saranno a carico del Cineca e verranno applicate dall’Esecutore sulle fatture con le modalità di legge;
e) costi d’acquisto dell’energia relativa ai consumi prelevati, al netto delle perdite di rete previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
f) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, ed MCT dovuti per il mercato libero;
g) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.
La fatturazione del gas naturale dovrà evidenziare le seguenti voci:
a) i costi per il servizio di distribuzione e i relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
b) le imposte erariali ed addizionali e l’I.V.A. sui consumi, che saranno a carico dell’Amministrazione e verranno applicate dall’Esecutore sulle fatture con le modalità di legge.
Art. 15 Spese contrattuali
L’Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca.
Art. 16 Non esclusività
Il Cineca ha facoltà di richiedere servizi eguali o analoghi a quelli previsti nel presente contratto ad operatori economici terzi, senza che l’Esecutore possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall’Esecutore che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo.
Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali.
Art. 17 Cessione del contratto e sub appalto
E’ fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.
Art. 18 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca
L’Esecutore, s’impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del decreto legislativo 231/01 come disciplinato in apposito regolamento interno, dichiara di conoscere il Codice Etico e rilascia espressamente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini delle attività istituzionali del Cineca.
L’Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle esternalizzazioni a operatori economici presente sul sito internet del Cineca.
Art. 19 Interpretazione del contratto
Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.
Art. 20 Controversie
Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.
Art. 21 Clausola di chiusura
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.