Contract
C O M U N E D I O L B I A
Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia – Tempio
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE STRADALE DI VIA ROMA SUL RIO SELIGHEDDU
ART. 1
Oggetto del contratto e Importo a base di gara
1. Il presente capitolato d’oneri riguarda l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Le prestazioni oggetto dell’incarico, come meglio specificate negli articoli successivi, sono le seguenti:
- Redazione progetto definitivo, art. 23 comma 7 del D.lgs 50/2016;
- Redazione progetto esecutivo, art. 23 comma 8 del D.lgs 50/2016;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, artt. 91, 92 e 100 D.lgs 81/2008 e Direzione Lavori, art, 111 del D.lgs 50/2016 ;
2. L’importo presunto dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali è pari a € 3.000.000,00 distinti nelle seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 143/1949 e specificate nella seguente tabella:
ID Opere | Classe e categoria | Grado di complessità | Descrizione | Importo in Euro |
S.04 | IX/b | 0.90 | Strutture | € 2.700.000,00 |
V0.2 | VI/a | 0.45 | Viabilità | € 200.000,00 |
D.05 | 0.80 | Idraulica | € 100.000,00 | |
Totale | € 3.000.000,00 |
3. La parcella professionale delle prestazioni, poste a base di gara e allegata agli atti, è stata redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016 ed è pari ad € 329.462,93 al netto degli oneri previdenziali e fiscali. L’importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero e non viene redatto il DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008, come precisato nella Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008.
4. La parcella professionale è stata determinata ipotizzando un importo presuntivo di lavori per le diverse classi e categorie di opere da progettare; all’esito della progettazione l’importo dell’onorario verrà rimodulato applicando gli stessi metodi di calcolo utilizzati per l’onorario a base di gara e previsti dal D.M. 07/06/2016, sulla base dei lavori progettati e applicando il ribasso offerto in sede di gara.
5. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica. Gli atti di gara e il presente capitolato d’oneri, l’offerta tecnica nonché l’offerta economica presentate in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto benché materialmente non verranno allegati.
ART. 2
Obblighi del Professionista relativi alla progettazione
1. Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con la Stazione Appaltante e con le eventuali altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l’approvazione dell’opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida acquisizione delle suddette autorizzazioni o pareri che saranno comunque richiesti a cura del Comune di Olbia.
2. Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l’esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell’opera oggetto della progettazione.
3. Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
4.Con riferimento a ciascuna fase progettuale gli elaborati dovranno essere forniti in n. 5 copie in formato cartaceo e su supporto informatico firmato digitalmente nel formato “pdf” e nei formati editabili “dgn/dxf/dwg”, “shp”, “hec-ras”, “word” “excel”, “primus e certus”.
4. Il Professionista, fino al momento dell’approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che i diversi Enti e/o soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri o Nulla Osta, ovvero il RUP intendano richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile o rispondente alle esigenze del Comune di Olbia ed a consentirne così l’approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all’oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
5.Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del RUP e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune di Olbia e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di Olbia di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
0.Xx Professionista, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Dirigente del Servizio di merito, senza che questo comporti alcun onere per il Comune di Olbia.
ART. 3
Progettazione – Principi, finalità e adempimenti preliminari
0.Xx progettazione da acquisire ha il fine di realizzare un intervento che, unitamente all’obiettivo prioritario di mitigazione del rischio idraulico, persegua l’obiettivo di realizzare un’opera di elevato pregio architettonico e che costituisca un elemento di riconoscimento e di valorizzazione sia del contesto dell’ansa sud del golfo interno di Olbia che del contesto fluviale del Rio Seligheddu. Dovranno, inoltre, essere massimizzate l’economicità di manutenzione, l’efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, nel rispetto del costo globale di costruzione.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016.
3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con il contesto territoriale e ambientale dell’intervento, sia nella fase di costruzione che di gestione.
ART. 4
Norme Tecniche
1. Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
2. I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze,le dimensioni,le prove di collaudo, ecc..
3. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
4. E’ vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili
ART. 5
Elaborazione Progettuale
1. La prestazione progettuale da rendere comprende, tra l'altro, l'onere della partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell’Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di sviluppo.
ART. 6
Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti
1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione Comunale di Olbia, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che l’Assuntore possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali.
2. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell’Amministrazione Comunale di Olbia, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell’ambito dell’incarico.
ART. 7
Oneri a carico della Committenza
1. La Committenza si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici. Pertanto, oltre ai documenti di gara, verranno forniti i seguenti documenti:
a) Aerofotogrammetria scale: 1/500 - 1/1.000 - 1/2.000 - 1/5.000;
b) Ortofoto scale: 1/2.000 -1/5.000;
c) Cartografia Catastale scala: 1/4.000;
d) DTM;
e) Rilievo Lidar;
2. Si specifica che le risultanze delle indagini e delle prove geologiche e geotecniche, in fase di appalto con separato procedimento, saranno rese disponibili dalla stazione appaltante. Ogni altra documentazione sarà reperita direttamente dall’ Affidatario, senza alcun onere a carico del Comune.
3. La Committenza s’impegna, inoltre, a:
- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuti indispensabili.
ART. 8
Prestazioni richieste per l'elaborazione della Progettazione Definitiva
1. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalla regione.
2. La fase della progettazione definitiva sarà correlata dagli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, redatti in conformità alle disposizioni delle norme tecniche attuative del PAI ed alle indicazioni dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, per i seguenti scenari:
a) Configurazione ante operam;
b) Configurazione post operam:
- Soluzione con la realizzazione del nuovo attraversamento;
- Soluzione con la realizzazione delle vasche di laminazione;
- Soluzione con la realizzazione delle vasche di laminazione e l’allargamento della sezione del Rio Seligheddu;
- Eventuali altri scenari misti richiesti dell’autorità idraulica competente.
ART. 9
Progetto Esecutivo
1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
ART. 10
Verifica e Validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo
1. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere.
2. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
3. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni previa validazione della progettazione, da sottoscriversi dal responsabile del procedimento con specifico riferimento al rapporto conclusivo della verifica, determina l’approvazione del progetto esecutivo.
4. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altri elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
5. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto.
Art. 11
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante la progettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 91 del D.lgs 81/2008, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:
Piano di sicurezza.
1. Il piano di sicurezza è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede l’organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché’ la stima dei relativi costi.
3. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
4. Il piano è costituito da:
a)una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni;
b) una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.
5. Il piano comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.
6. Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
7. Nella redazione del piano il coordinatore osserva le modalità prescritte dall’art. 100 del D.lgs 81/2008 ed i contenuti dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto.
8. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma successivo che siano rappresentabili graficamente.
9. Il piano definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c) servizi igienici e assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d’opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
l) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori da eseguirsi in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
m) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
n) disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;
o) disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché’ la loro reciproca informazione;
p) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
q)misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
10. Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.
I costi per l’attuazione del piano di sicurezza.
0.Xx costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l’attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso ai sensi della'art. 26, comma 5, D.lgs 81/2008.
0.Xx costo per la sicurezza concerne esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte nel piano.
0.Xx costo per la sicurezza è individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi.
0.Xx stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
5.Sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immodificabili in sede di gara, sono altresì invariabili e immodificabili anche nel corso dell’esecuzione del lavori, salvo i casi particolari previsti dall’ordinamento.
Il fascicolo informativo
1.Nella predisposizione del fascicolo il coordinatore tiene conto dei contenuti definiti dall'allegato XVI al D.lgs 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, delle specifiche norme di buona tecnica ed inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
2.Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.
Coerenza tra gli atti inerenti la sicurezza ed il progetto.
0.Xx coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale o, preferibilmente, che coincidano.
2.Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.
0.Xx coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d’asta soggetti a ribasso o ad offerta.
Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.
0.Xx coordinatore mette a disposizione della stazione appaltante, nell’ambito dell’incarico e senza ulteriori compensi, almeno 5 copie del piano e del fascicolo. Mette altresì a disposizione del responsabile del procedimento una ulteriore copia su supporto informatico.
2. A richiesta del responsabile del procedimento, il coordinatore mette a disposizione del medesimo ulteriori copie su supporto informatico del piano necessarie a garantirne copia a tutte le imprese che ne facciano richiesta.
Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire in fase di esecuzione.
1. Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori rientrano tra riferimenti normativi di cui al D.lgs. 81/08 che il professionista che svolgerà il ruolo di CSE è obbligato ad assumere.
2. Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire e che verranno integrate dalle proposte migliorative della prestazione offerte in sede di gara d’appalto sono le seguenti:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o subaffidatarie, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art 91, comma 1 lettera b) del predetto articolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;
g) la redazione periodica di apposita relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell’art. 92 del D.lgs 81/08;
h) regolari sopralluoghi in cantiere e redazione di appositi verbali da trasmettere al RUP o al Responsabile dei lavori e comunque garantire la presenza a seguito di necessità segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP ed in occasione di riunioni ecc.;
i) comunicazione al RUP di avvenuta verifica e completezza dei POS;
j) istruzione e verifica della documentazione prodotta ai sensi dell’Art. 90 c. 9 del D.lgs. 81/08 dalle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere.
k) Istruire la documentazione e collaborare con il RUP per l’invio all’autorità dei contratti pubblici delle comunicazioni inerenti alle “Gravi inosservanze “ in materia di sicurezza in cantiere.
l) verifica che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i datori di lavoro delle imprese esecutrici con meno di 10 dipendenti e i lavoratori autonomi, operino nel rispetto dell’art. 36 della L. 248/06.
m) costante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori.
n) collaborare con il RUP nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici.
o) certificare alla Committenza, in occasione dell’emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all’Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il Professionista che svolgerà il ruolo di CSE dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l’obiettivo prioritario dell’eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.
4. Il professionista è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.
5. Il Coordinatore della sicurezza deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 2 (due) giornate lavorative alla settimana per un totale di 16 (sedici) ore settimanali.
6. Il Professionista ha l’obbligo di reperibilità: in tal senso, qualora necessario, la Committenza e/o l’impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del CSE in via d’urgenza e il CSE sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere entro un massimo di 4 ore.
ART. 12
Obblighi del Professionista relativi all’ esecuzione dei lavori
1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore Lavori dell’opera, consistono in:
Prestazioni afferenti la direzione dei lavori:
1.Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico.
2. In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l’esecuzione a regola d’arte delle opere in progetto.
3. Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.
4. Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere alla costituzione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, nel rispetto dei requisiti minimi previsti per la struttura operativa di cui all’art.1 del presente capitolato, oltre eventuali migliorie enunciate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il direttore dei lavori dovrà garantire idonea presenza in cantiere nel corso delle lavorazioni anche per il tramite dei sui collaboratori e, in particolare, dovrà garantire la propria presenza sul sito del lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo.
5. I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto.
In particolare il direttore dei lavori:
- è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l’amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformità al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell’intervento entro il limite autorizzato;
- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e l’esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall’amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini;
- applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
- risponde all’amministrazione dell’operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente appalto;
- è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell’appaltatore, della correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;
- accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
- verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili;
- assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le attività delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia;
- assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all’opera, in particolare con riferimento all’interferenza con la viabilità statale esistente;
- presenzia, su richiesta dell’amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
- esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;
- provvede al controllo e all’aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessità che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell’opera che saranno consegnati aggiornati al committente ad opere realizzata;
- provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.
Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:
- la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;
- l’approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione affinché sia scongiurato un ritardo nell’esecuzione dei lavori;
- disporre e sovraintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell’opera;
- vigilare, nell’ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell’esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;
- gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di xxxxx e/o rallentamenti del cantiere;
- la sospensione e la ripresa dei lavori;
- la determinazione di nuovi prezzi;
- le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all’insorgere di contestazioni tra la amministrazione committente e l’appaltatore;
- la certificazione di sinistri a persone e cose;
- la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali e sull’effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni
- la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;
- ogni attività o compito delegato nell’esecuzione di lavori in economia;
- la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- l’emissione degli ordini di servizio;
- l’assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il collaudo finale;
- la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;
- la certificazione di ultimazione dei lavori;
- la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale;
- la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;
- la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;
- la constatazione e l’annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l’immediata comunicazione all’amministrazione committente;
- la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera realizzata;
- il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all’amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;
- la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf;
- ogni ulteriore attività prevista dalla norme in materia vigenti.
- Richiamato integralmente quanto disposto dal D.lgs n. 50/2016, sono altresì delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali:
- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare le richieste aggiuntive (riserve);
- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri delle richieste aggiuntive;
- determinazione e registrazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del tipo di prestazioni;
- redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;
- presentazione delle proposte all’amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la valutazione delle riserve;
- controllo delle analisi di xxxxxxx e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo relative a richieste aggiuntive.
Diligenza del professionista nell’espletamento dell’incarico:
1. Se per qualsiasi ragione la direzione lavori non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse in maniera negligente, l’amministrazione committente si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a terzi di propria fiducia le lavorazioni previste e di riversare sulla direzione lavori gli oneri derivanti da tali interventi.
Norme generali sulla conduzione dei lavori:
2. Il direttore dei lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità.
3. Le varianti devono essere debitamente autorizzate dall’amministrazione committente ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.
4. Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l’impossibilità a sovraintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all’Amministrazione committente.
ART. 13
Struttura Operativa
1. Il numero di professionisti richiesti per l’espletamento della prestazione dell’appalto è di n. 4 (quattro) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:
- Ingegnere: con qualifica di progettista responsabile, in possesso di laurea magistrale/specialistica in ingegneria e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 10 anni, con esperienza nella progettazione di opere di ingegneria idraulica;
- Ingegnere: in possesso di laurea magistrale/specialistica in ingegneria e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 10 anni, con esperienza nella progettazione di opere di ingegneria strutturale;
- Architetto: in possesso di laurea magistrale/specialistica in architettura e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 5 anni, con esperienza nell’inserimento ambientale e paesaggistico di infrastrutture pubbliche o private;
- Geologo: in possesso di laurea magistrale/specialistica in geologia e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 5 anni, con esperienza nel settore della geologia, geotecnica e geomorfologia.
2. Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le generalità: a) la qualifica professionale nella struttura; b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione; c) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore, etc.). Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea o associato di una associazione di professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.
3. Uno dei componenti della struttura operativa, deve, altresì, possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008;
4. L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà essere costituito da un Direttore dei Lavori e da almeno due Direttori Operativi, di cui uno con laurea magistrale/specialistica in architettura ed uno con laurea magistrale/specialistica in geologia.
ART. 14
Durata del servizio- termini di consegna, inadempienze e penali
1. I tempi di seguito elencati decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi progettuali da parte del Responsabile del Procedimento, ed in particolare:
- Progettazione definitiva: gg. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto/convenzione.
- Progettazione esecutiva: gg. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di approvazione della progettazione definitiva.
- Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva: il termine è collegato alla durata dei lavori oltre ai tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori calcolati presuntivamente in giorni duecentodieci (210) solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del RUP.
2. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, verrà applicata una penale pari al tre per mille (3‰) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
3. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili.
4. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.
5. E’ facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso.
6. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.
7. Alla contestazione formale dell’inadempienza rilevata l’Affidatario del servizio potrà fornire le proprie giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sarà richiesto allo stesso il pagamento della penale applicata.
8. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. Per recidiva si intende commettere nuovamente una inadempienza o un’inosservanza che è già stata sanzionata.
9. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.
10. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto del Comune concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 15
Assicurazione di responsabilità civile professionale, e garanzia RCT/RCO
1. L'Ente Concedente resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di progettazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal l'Affidatario come effetto dell’affidamento.
2. L'Ente Concedente non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi.
3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dall'Ente Concedente o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Concedente, salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.
4. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
5. L'Affidatario è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme e nello svolgimento dell’ esecutivo.
6. La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, e rilievo interferenze.
7. Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad
€ 1.500.000,00.
8. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente Concedente.
9. La polizza non deve contenere alcuna percentuale di franchigia.
10. La polizza deve essere prodotta e depositata in copia conforme all’originale agli atti dell'Ente Concedente Comune Olbia prima della stipula del contratto/convenzione di incarico nei termini che saranno comunicati dall'Ente Concedente.
Art. 16 Garanzia Definitiva
1.L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazioni Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 17
Garanzia per errori od omissioni nella progettazione esecutiva
Il professionista o i professionisti incaricati della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall’ approvazione del progetto medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possono determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’ esecuzione dell’ intervento a causa dell’ errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l’ esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il professionista incaricato, ha comunque l’
obbligo di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante. Il soggetto incaricato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione dell’ Agenzia autorizzata all’ esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’ Unione Europea, contenente l’ impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La Polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante, pari al 20% dell’ importo dei lavori progettati, deve avvenire al momento della consegna degli elaborati della progettazione esecutiva.
Art. 18 Esecuzione in danno
1.Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato con le modalità e i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore.
2.All’appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati all’Ente.
Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
Art. 19 Varianti
1.Le varianti, del presente contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP e possono aversi esclusivamente nel caso in cui non abbiano l’effetto di alterare la natura generale del contratto e tassativamente nei seguenti casi:
- per servizi supplementari purché l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità dei servizi nell'ambito dell'appalto iniziale;
b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.
2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Per la valutazione della sostanziale modifica o variante del contratto si rimanda all’art. 106, comma 4, del D.lgs 50/2016.
Art. 20 Modalità di pagamento
1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità:
- per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto;
- per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto.
2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC).
Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.
0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore.
Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.
0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali.
0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 21
Recesso contratto
1.E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. 0.Xx conformità alle disposizioni normative, nel caso in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip, ex art. 26 L. 488/99, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di almeno 15 giorni.
In particolare, l’Amministrazione, esercita il diritto di recesso nel caso in cui, nonostante il pagamento all’appaltatore del 10% delle prestazioni non ancora eseguite, le condizioni economiche della Convenzione Consip siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto, comportando complessivamente un minor esborso per l’Amministrazione. In tal caso, si avvierà il procedimento comunicando l’intenzione di recedere dal contratto, specificando le condizioni di maggior vantaggio economico derivanti dalla adesione alla Convenzione Consip, assegnando all’esecutore un termine di 15 giorni per acconsentire alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. 488/1999.
0.Xx caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di mancato adeguamento, il contratto è rescisso, ai sensi dell’art. 1, comma 13, Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012.
In caso di recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di rescissione oltre il 10% delle prestazioni non ancora eseguite, senza che l’appaltatore possa vantare alcuna ulteriore pretesa.
Art. 22 Risoluzione del contratto
0.Xx Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi disciplinate dall’art.108, comma 1, del D.lgs 50/2016.
La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto pubblico qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al codice dei contratti.
2. In ogni caso si procederà alla risoluzione del contratto quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dell’ipotesi appena prevista, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Il professionista è tenuto a rispettare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recepito nel vigente regolamento Comunale, che verrà trasmesso in copia contestualmente alla stipula del contratto. La violazione degli obblighi sanciti dal Codice comporta la risoluzione dal presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.
ART. 23
Cessione del contratto
1.E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l’Amministrazione e costituisce causa per la risoluzione del contratto.
ART. 24
Trattamento dei dati personali
1.L’appaltatore sarà nominato, dall’Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.
Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l’appaltatore dovrà osservare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) ed attenersi alle decisioni dell’autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le richieste.
2.L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l’Amministrazione in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l’appaltatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Amministrazione senza preventivo consenso della stessa.
Art. 25 Domicilio Legale
1.Per gli effetti del contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio legale nel Comune di Olbia ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 26 Spese contrattuali
1.Sono a carico dell’appaltatore le spese inerenti la stipula del contratto compresa la registrazione, imposte e bolli.
Art. 27 Controversie
1.Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore, in ordine all’esecuzione del servizio ed all’applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al Giudice competente del foro di Tempio Pausania.
Art. 28 Rinvio
1.Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme emanate dalla Comunità Europee e recepite nell’ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari dell’Ente.
Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Xxxxx Xxxxx
Il Dirigente
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx