CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
AON XXXXXX RISK & CONSULTING S.R.L. (“AH”), Società con Socio Unico, con sede legale in Milano, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/00, xxxxxxxx sociale Euro 26.500 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04270931001, soggetta alla direzione e coordinamento di AON Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 2497 x.x.
X
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (x/x “Xxxxxxx”) di seguito anche singolarmente “la Parte” e, congiuntamente, “le Parti“.
Premesso che:
1. Il Cliente intende esternalizzare la gestione e la liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00.
2. AH dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire tali servizi.
3. Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto (“Contratto”), intendono definire le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH e il Cliente.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Premesse
Le premesse e tutti gli allegati al presente Contratto che verranno sottoscritti successivamente tra le Parti, nessuno escluso, formano parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
2. Definizioni
Gestione Sinistri: comprende lo svolgimento delle seguenti attività tassative:
(a) apertura, formazione e tenuta del fascicolo [sia cartaceo che elettronico] contenente la denuncia del Cliente, l’istanza risarcitoria formulata dal danneggiato, l’eventuale documentazione tecnica e/o fotografica relativa al sinistro, gli accertamenti compiuti in relazione alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro, la perizia/relazione di cui alla successiva lett. (c) ed ogni altra documentazione consegnata e/o acquisita da parte di AH relativa al sinistro;
(b) attività di perizia e consulenza tecnica, anche tramite professionisti scelti da AH, che può includere la formazione di inventari, stime, misurazioni e valutazioni sia con riferimento ai danni patrimoniali relativi a beni mobili ed immobili che non patrimoniali, comprensiva dell’attività peritale per l’accertamento e la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle persone, laddove tali ultimi danni siano parte della prestazione di AH prevista nel contratto;
c) elaborazione di una specifica perizia/relazione che riporti le circostanze e le considerazioni emerse nello svolgimento dell’attività peritale di cui alla precedente lett. (b);
(d) indicazione al Cliente di una stima, eventualmente ricompresa tra un valore minimo ed uno massimo, dell’ammontare dei danni conseguenti al sinistro;
(e) negoziazione per conto del Cliente con il danneggiato circa la possibile definizione bonaria della controversia sorta a seguito del sinistro attraverso la corresponsione di una somma di denaro da parte del Cliente, secondo le direttive ed istruzioni (anche in relazione all’ammontare dell’importo da corrispondersi al danneggiato) di volta in volta impartite ad AH dallo stesso Cliente,
(f) predisposizione del testo di accordo transattivo a seguito dell’eventuale definizione bonaria della controversia;
Polizza: L’eventuale contratto assicurativo stipulato dal Cliente per la copertura del rischio RCT.
Sinistro/Sinistri: il verificarsi del fatto dannoso, relativo ai rischi assicurati dalla Polizza, di valore inferiore o uguale alla franchigia stabilita nella Polizza stessa, pari ad Euro 5.000,00. Un Sinistro sarà considerato, ai sensi del presente Contratto, di valore
inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 quando (i) il terzo quantifichi la richiesta di risarcimento nei confronti del Cliente in un valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi e/o quando (ii) la richiesta di risarcimento del terzo nei confronti del Cliente non sia quantificata dal terzo e AH stimi, sulla base della propria esperienza, che il presunto valore di liquidazione sia inferiore o uguale ad Euro 5.000,00, comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi.
AON CLAIM: tool informatico per la gestione della Polizza e dei Sinistri attivabile tramite collegamento ad internet, mediante il sito xxx.xxxxxxx.xx. Il sistema è interattivo e consentirà lo scambio di informazioni tra il Cliente ed AH con verifica e convalida automatica dei dati inseriti.
3. Oggetto
Il presente Contratto regolamenta le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH ed il Cliente, in relazione all’attività di Gestione Sinistri che AH si impegna a svolgere per conto del Cliente esclusivamente attraverso il portale AON CLAIM.
Qualora, in aggiunta alle attività ricomprese nella Gestione Sinistri, il Cliente intenda conferire ad AH anche il compito di sottoscrivere in suo nome e conto gli accordi transattivi negoziati dalla stessa AH con i danneggiati in relazione ai Sinistri, lo stesso Cliente dovrà attribuire, a propria cura e spese, ad AH tutti i necessari poteri di rappresentanza (con espressa promessa di rato e valido) mediante procura notarile che potrà riguardare la transazione del singolo sinistro ovvero la totalità dei Sinistri sotto Franchigia oggetto del presente Contratto.
4. Modalità operative di Gestione dei Sinistri
4.1. La modalità operativa si svolgerà secondo le seguenti attività:
1. Denuncia dei sinistri ad AH da parte del Cliente tramite il portale AONCLAIM;
2. Invio ad AH, tramite AON CLAIM, della documentazione relativa alle richieste di risarcimento danni pervenute al Cliente in relazione ai Sinistri;
3. Invio ad AH tramite AON CLAIM delle relazioni della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico necessarie per inquadrare dinamica e luogo del sinistro;
4. Ricezione della denuncia dei sinistri e stima del valore di liquidazione nel caso in cui la richiesta del terzo non sia quantificata.
5. Qualora AH dovesse ritenere che un’istanza risarcitoria trasmessa dal Cliente non riguardi un Sinistro sotto franchigia, provvederà ad informare di ciò il Cliente o l’eventuale gestore indicato dal Cliente.
6. Viceversa, se il valore del sinistro, in base alla richiesta del terzo e/o in base alla stima fatta da AH, sia inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 AH:
- esamina la documentazione inviata dal Cliente;
- riscontra il danneggiato, qualificandosi come gestore del sinistro
- rifiuta le richieste del terzo danneggiato, laddove infondate;
- laddove necessario, conferisce l’eventuale incarico fiduciario, secondo quanto previsto al successivo 4.3;
- trasmette al Cliente via e mail perizia/relazione di cui alla lett. (c);
- previa approvazione scritta da parte del Cliente che deve pervenire ad AH tramite fax entro 5 gg lavorativi dalla trasmissione della perizia/relazione del punto precedente, effettua la negoziazione col terzo danneggiato per la definizione del Sinistro;
- definito il valore del Sinistro, predispone il testo del relativo accordo transattivo tra il Cliente ed il terzo danneggiato e lo trasmette a quest’ultimo;
- riceve l’accordo transattivo sottoscritto dal terzo;
- trasmette al Cliente l’accordo transattivo sottoscritto per consentire il pagamento del danno;
- chiude il Sinistro tramite il sistema informativo;
7. pagamento al terzo dell’importo quietanzato da parte del Cliente;
8. inserimento in Aon CLAIM dei dati dei sinistri gestiti per permettere al Cliente di avere in tempo reale visibilità dei dati stessi e della reportistica complessiva.
9. Lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 7 rimarrà a carico del Cliente, mentre le restanti attività verranno espletate da AH.
N.B. Resta inteso che nel caso in cui le negoziazioni con il terzo danneggiato non consentano per qualunque ragione di addivenire alla predisposizione di un accordo transattivo che ottenga l’approvazione preventiva del Cliente ovvero qualora il terzo danneggiato comunque decida per qualsivoglia motivo di adire le vie legali nei confronti del Cliente in relazione ad un Sinistro, la difesa in giudizio del Cliente (inclusa la nomina del legale di fiducia) non rientra nell’ambito dell’incarico conferito ad AH con il presente Contratto. Tale attività sarà pertanto esclusivamente di pertinenza e responsabilità del Cliente che si impegna a tenere indenne e manlevare AH da ogni costo, spesa e danno che le dovesse derivare da eventuali azioni giudiziarie intraprese dal terzo danneggiato nei confronti di AH in relazione ad un Sinistro.
4.2 Le attività ricomprese nella Gestione dei Sinistri potranno essere svolte direttamente da AH ovvero, in tutto o in parte, dalla stessa delegate a soggetti terzi inclusi, se del caso, periti iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi tenuto presso l’IVASS. Resta inteso che AH non risponderà dei fatti dolosi o colposi di detti terzi, di cui la stessa si sia avvalsa, in tutto o in parte, per lo svolgimento dell’attività di Gestione dei Sinistri.
4.3 Nello svolgimento delle attività di cui al precedente 4.2, AH deciderà, in autonomia e in base alla propria esperienza, se e a quali delle seguenti figure professionali (“Fiduciari”) rivolgersi per la liquidazione del sinistro:
1. liquidatori esperti in grado di valutare la responsabilità del Cliente e di negoziare il valore dell’indennizzo direttamente con il terzo danneggiato;
2. rete di periti e medici legali di fiducia, operante su tutto il territorio nazionale.
4.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso in cui AH dovesse gestire dei sinistri il cui valore fosse stato stimato da AH stessa in un importo inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 e, a seguito della nomina di un Fiduciario, il valore di liquidazione dovesse risultare di importo superiore ad Euro 5.000,00:
(i) AH invierà provvederà tempestivamente ad informare di ciò il Cliente o l’eventuale gestore indicato dal Cliente ;
(ii) il Cliente si impegna in ogni caso a remunerare AH per l’attività svolta.
5. Obblighi a carico delle partì
Il Cliente si impegna a:
a) fornire contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto il testo completo della eventuale Polizza e a fornire tempestivamente ad AH i relativi aggiornamenti;
b) fornire ad AH tutte le informazioni, i documenti, i dati, il supporto informatico necessari al fine di consentire ad AH il tempestivo e corretto svolgimento del presente Contratto;
c) fornire ad AH i nominativi degli utenti ai quali consentire l’accesso al portale AON Claim con le relative password di accesso; in caso di modifiche dei nominativi degli utenti sarà cura del Cliente informare tempestivamente AH.
AH si impegna a:
a) fornire al Cliente le password di accesso agli utenti indicati dallo stesso e in caso di modifiche o di aggiunte di nuovi utenti fornire nuove password;
b) erogare al Cliente i servizi nei termini e secondo le modalità previste dal presente Contratto.
6. Durata
Il presente Contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 15/07/2015 e termine il 14/07/2016, con impegno da parte di AH ad assumere in carico la gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 verificatisi a partire dalla data del 30/04/2015. La durata contrattuale sarà eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 (due).
In ogni caso rimane stabilito che al termine del contratto AH non avrà più titolo per gestire i casi ancora in sospeso e di conseguenza fornirà al Cliente un file informatico delle posizioni non ancora definite che verranno materialmente restituite con le modalità e gli accordi presi fra le parti.
L’accesso ad Aon Claim verrà inibito al termine delle operazioni di cui sopra.
7. Prezzo del servizio
7.1 Per le attività di Gestione Sinistri oggetto del presente Contratto, il Cliente riconoscerà ad AH una remunerazione annua di Euro 5.500, IVA inclusa, per un massimo di 20 posizioni annue gestite. Si specifica che nel caso in cui le posizioni gestite annualmente fossero inferiori a 20, la tariffa annua sarebbe comunque pari ad Euro 5.500,00, IVA inclusa. Nel caso in cui le posizioni annue fossero superiori a 20, dalla 21esima posizione il Cliente riconoscerà ad AH una remunerazione di Euro 176,00 per ogni posizione gestita e relativa a soli danni a cose, di Euro 250,00 per ogni posizione gestita e relativa a danni a persona. Gli importi di cui sopra sono da considerarsi IVA inclusa.
7.2 I corrispettivi di cui sopra includono le spese eventualmente sostenute da AH in relazione alla nomina dei Fiduciari.
7.3 Sono, in ogni caso, escluse dall’ambito del servizio prestato da AH, e a totale carico del Cliente, le spese eventualmente sopportate dal Cliente in relazione ai Sinistri gestiti da AH, quali, a mero titolo esemplificativo le eventuali spese di citazione in giudizio del Cliente stesso (e di sua difesa) da parte del terzo danneggiato.
8. Pagamento delle fatture
AH fatturerà le prestazioni al Cliente secondo il seguente schema temporale:
- al termine di ciascun trimestre di durata del presente Contratto, AH emetterà una fattura pari ad Euro 1.375,00 IVA inclusa;
- La fattura così emessa dovrà essere pagata dal Cliente entro 60 giorni dall’emissione.
- Al termine di ogni annualità del presente contratto, AH fatturerà eventuali posizioni oltre alle 20 incluse nella fee annua, rendicontandole in uno specifico file allegato.
Ogni variazione a tale termine dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e AH si riserva il diritto di sospendere od interrompere definitivamente la propria prestazione nel caso in cui eventuali pagamenti intermedi non vengano perfezionati.
9. Aggiornamento corrispettivi
Allo scadere del termine di durata di cui all’articolo 6, nel caso di successivi rinnovi del
presente contratto, le Parti negozieranno in buona fede i corrispettivi dovuti a AH per l’attività che la stessa andrà a svolgere .
10. Limitazione di responsabilità
Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i servizi previsti dal presente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Comune.
AH non sarà ritenuta responsabile nell’esecuzione dell’incarico qualora il Cliente non dovesse inviare i documenti e/o comunicare le informazioni necessarie per il suo svolgimento.
Le prestazioni di AH saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla normale diligenza propria dell’attività. In caso di inadempienza AH risponderà dei danni a causati, come segue:
a) a norma di legge, senza limiti di valore, dei danni derivati quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti imputabili a colpa grave o dolo;
b) nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a colpa lieve AH risponderà del danno emergente (dal Comune reclamato, a pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre un anno dalla data in cui ne avrà avuto consapevolezza), che sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo pari a tre volte il compenso annuale pattuito), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo della responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro AH con riguardo a tutti i servizi resi durante l’intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi.
Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente contratto non sostituite.
11. Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente Contratto, saranno resi noti o comunque accessibili ad AH dati personali, anche sensibili e/o giudiziari di terzi e che, nel trattamento di tali dati, il Cliente in qualità di “titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nomina AH, con apposito atto che si allega al presente Contratto “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Cliente si impegna a reperire il consenso scritto dei terzi interessati per l’eventuale trattamento dei relativi dati sensibili e/o giudiziari.
AH si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali trasmessi dal Cliente, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e delle Autorizzazioni Generali vigenti prescritte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Resta inteso che nel caso in cui i dati personali accessibili in esecuzione del presente Contratto vengano trattati dal Cliente in violazione delle vigenti disposizioni di legge, questi terrà indenne AH da tutti i danni, oneri o costi che ne dovessero, direttamente o indirettamente, derivare.
Il Cliente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che i propri dati personali, utili a fini di legge ed al fine dì adempiere agli obblighi contenuti nel presente Contratto, verranno conservati ed utilizzati da AH; dichiara, inoltre, che gli sono state rese note prima d’ora tutte le informazioni dì cui all’art. 13 del succitato decreto e riconosce di essere edotto dei propri diritti e delle modalità di esercizio degli stessi in relazione ai trattamenti che verranno effettuati da AH ovvero da società da questa incaricate.
12. Risoluzione
12.1 Nel caso di grave inadempimento di una delle Parti ad una o più obbligazioni non di scarsa importanza, il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora la parte inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento nel termine di 30 (trenta) giorni dall’intimazione scritta inviata dalla parte adempiente.
12.2 Le Parti concordano che, in caso di controversia o di preteso inadempimento di cui al precedente comma 12.1. coopereranno in buona fede per risolvere amichevolmente tale controversia deferendola alla rispettiva alta dirigenza, prima di iniziare un eventuale giudizio.
12.3. In seguito alla risoluzione del Contratto o al termine per qualsivoglia ragione, AH si rende disponibile a continuare a completare qualsiasi attività in corso a fronte dell’individuazione di una adeguata remunerazione
13. Documentazione
Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i servizi previsti dal presente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Cliente. AH non è tenuta a verificare in maniera indipendente la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e, conseguentemente, non può assumersi responsabilità derivanti da omissioni od errori legati alle stesse.
14. Regole Etiche - D.Lgs.231/01
Le Parti si impegnano, in relazione al presente Contratto, a rispettare i rispettivi Codici Etici di Comportamento e ad accettare il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” che per quanto concerne AH sono allegati al presente Contratto.
15. Comunicazioni
Di seguito vengono riportati i riferimenti telefonici, di posta elettronica e fax del Cliente e
di AH a cui saranno effettuate tutte le comunicazioni necessarie per l’esecuzione dei presente Contratto.
Cliente: COMUNE DI BARDONECCHIA Tel.: 0000 000000
PEC : xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:
c.a. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX)
AON XXXXXX RISK & CONSULTING S.R.L. Tel.: 00.00000000
Fax:
Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:
c.a. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/00 00000 Xxxxxx
Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a AH ogni modifica dei dati sopra riportati
16. Foro Competente
Fermo restando quanto previsto al precedente 12.3, ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Comune di Bardonecchia Aon Xxxxxx Risk & Consulting
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