ALLEGATO 1
.............................................
ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
TRA
la (indicazione dell’Amministrazione contraente) ……………………………………………………………………
con sede legale in ..........................................................................................................................Prov........
via ...................................................................................................................... C.A.P. ...............................
con sede amministrativa in Prov. Cagliari
via ...................................................................................................................... C.A.P. ...............................
con codice fiscale n. ......................................................................................................................................
con partita IVA n. ...........................................................................................................................................
in seguito denominato "Ente", rappresentata da …………………………………………………………………....
nella qualità di ……………………………………………………………………………………………………………...
in base alla delibera n°…………………………in data divenuta esecutiva ai sensi di legge
e
la (indicazione della Banca contraente)…………………………………………………………………………………
con sede legale in ..........................................................................................................................Prov........
via ...................................................................................................................... C.A.P. ...............................
con sede amministrativa in ..........................................................................................Prov…………………..
via ...................................................................................................................... C.A.P. ...............................
con codice fiscale n. ......................................................................................................................................
con partita IVA n. ...........................................................................................................................................
in seguito denominata "Cassiere" rappresentata da ………………………………………………………………..
nella qualità di …………………………………………………………………………………………………………….
Premesso:
- che l'Ente è sottoposto alla disciplina di cui alla L. 720 del 29/10/1984, da attuarsi con le modalità applicative di cui ai decreti del Ministero del Tesoro del 26/07/1985 e del 22/11/1985 e, dal 01/01/2009, alla L. 133/2008 e relativi decreti attuativi;
- che il Cassiere con riguardo alle disponibilità dell'Ente giacenti in Tesoreria Unica, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione le operazioni di incasso e di pagamento disposti dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1
Affidamento del servizio
1...Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico della Banca.
2. II servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 18, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto e limiti della Convenzione
1. II Servizio di cui alla presente Convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli
articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla L. 720/1984 e alle relative disposizioni integrative ed attuative, nonché la custodia dei titoli e valori di cui al successivo art. 14.
2. L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere dei "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'aggiudicatario, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
3. L'Ente costituisce in deposito presso il Cassiere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Cassiere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Cassiere può essere aperto apposito conto corrente intestato all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Art. 3 Esercizio finanziario
1. L'esercizio economico-finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il ……………. e termine il
…………….. di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa relative all'anno precedente.
Art. 4
Gestione informatizzata del servizio
1. II servizio di Xxxxx viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Cassiere. A tale scopo il Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.
2. Il Cassiere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, da attivare entro 10 giorni dalla stipula, le seguenti funzionalità:
− trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse;
− consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria da parte del Servizio Bilancio, in particolare:
• anagrafe dei versanti e/o beneficiari;
• causali di versamento e/o di pagamento;
• stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato);
• modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno);
• dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali di incasso);
• dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento);
• totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita);
− postazioni con accesso personalizzato tramite password: n. 10 postazioni indicative.
3. II Cassiere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Cassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.
5. La trasmissione degli ordinativi cartacei - di cui ai commi 1 dei successivi artt. 5, 6 e 7 - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantoché l'Ente non sarà in grado di attivare l'uso dell'Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 35 del 07.08.2008, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione).
6. Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, di cui al precedente comma 5, l'Ente ed il Cassiere si impegnano ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente Convenzione.
7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Cassiere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.
8. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.
Art.5 Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente e firmati dal Rappresentante legale dell'Ente e/o da altro/i soggetto/i abilitato/i ai sensi delle disposizioni regolamentari dell'Ente.
2. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario e composto da bollette numerate progressivamente.
3. II Xxxxxxxx accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro il minor tempo possibile, ovvero nel termine eventualmente indicato nel regolamento dell'Ente e comunque entro il termine di trenta giorni; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. " rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.
4. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma, i corrispondenti ordinativi a copertura.
5. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente, con cadenza massima quindicinale, mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata con pari valuta.
6. II Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all'Ente stesso.
7. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Cassiere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
8. Il Cassiere è tenuto, senza costi di installazione per l'Ente, ad attivare terminali POS presso gli sportelli Cassa Ticket aziendali, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall'Ente in base alle proprie esigenze organizzative, e nel limite di cui all’allegato 2 del Capitolato Speciale.
9. L’incasso delle entrate per la gestione corrente è effettuato dal Cassiere lo stesso giorno con la stessa data di valuta del giorno d’incasso, ivi comprese le somme del Fondo Sanitario Regionale e di altre entrate con vincolo di specifica destinazione attribuendo alla contabilità fruttifera o infruttifera ciascuna somma incassata.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Rappresentante legale dell'Ente e/o da altro/i soggetto/i abilitato/i ai sensi delle disposizioni regolamentari dell'Ente.
2. Gli ordinativi di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. Tra gli elementi essenziali dovranno essere indicate le generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
3. II Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emessi a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni, ovvero nel termine eventualmente indicato nel regolamento dell'Ente e devono altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n………..” rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Le predette operazioni contabili devono essere comunicate all'Ente nello stesso giorno della loro effettuazione.
4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di cassa deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da
vincoli.
5. II Cassiere non deve dar corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. In tali casi, il Cassiere ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ente della riscontrata irregolarità.
6. Il Cassiere estingue gli ordinativi secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Cassiere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
7. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sull'ordinativo o vi allega la quietanza dei creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente agli ordinativi pagati, in allegato ai proprio rendiconto.
8. Gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare gli ordinativi entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
9. II pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario presso una qualsiasi dipendenza del Cassiere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con la valuta indicata dall’Ente. I c/c in parola potranno fruire di speciali condizioni eventualmente concordate.
10. Gli accrediti sui c/c accesi dal personale dipendente dell'Ente presso l'Istituto Tesoriere o altri Istituti di credito non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
11. Il Cassiere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dai sistema bancario o postale.
12. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale e di quelli comunque ritenuti dall’Ente urgenti e indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze.
13. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
14. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente gli ordinativi di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Cassiere, al ricevimento degli ordinativi, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
15. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Cassa. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 12, comma 2), quest'ultimo, in assenza di specifica richiesta formale dell'Ente, non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
16. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere gli ordinativi al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al sesto giorno ove si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il
_ __ __ ___ __ __ __ mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di
intestatario della contabilità n° presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato".
17. La valuta per i pagamenti a carico dell’Ente viene stabilita nel giorno medesimo di esecuzione del titolo di spesa ed in particolare:
a) assegni circolari:
- nell’ipotesi di riscossione allo sportello da parte del beneficiario, il titolo deve essere commutato in assegno circolare il medesimo giorno della sua riscossione da parte del beneficiario;
- nell’ipotesi di spedizione, il titolo deve essere commutato in assegno circolare il giorno antecedente a quello di effettiva spedizione;
b) bonifico bancario: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione;
c) assegni postali: si applicano le stesse modalità prevista alla lettera a) per gli assegni circolari;
d) versamento in c/c postale: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione;
In caso di pagamento di retribuzioni l’Ente può disporre che la valuta per il beneficiario venga stabilita in data fissa corrispondente alla data di presentazione del mandato o dell’ordinativo di pagamento in tesoreria, al fine di assolvere agli obblighi del contratto integrativo di lavoro per il personale dell’Ente.
18. Il Cassiere è tenuto, a richiesta dell’Ente ad attivare forme particolari di pagamento anche tramite carta di credito, in applicazione dell’art. 49 della L.R. 11/2006.
Art. 7 Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento, comunica, all'atto della stipula della Convenzione, le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi, nonché ogni loro successiva variazione. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni.
Art. 8
Obblighi gestionali assunti dal Cassiere
1. Il Cassiere deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa ed in particolare:
- il giornale di cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione del relativo fondo cassa, copia del quale sarà inviato all'Ente;
- la raccolta delle distinte di trasmissione dei titoli di riscossione e pagamento;
- la situazione aggiornata degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti;
- la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di incasso da parte dell'Ente;
- la raccolta della documentazione relativa a pagamenti effettuati in assenza di mandato, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di pagamento dal parte dell'Ente;
- conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa;
- tutti gli altri registri che, nel corso dello svolgimento del servizio, si rilevino eventualmente necessari o che siano previsti da disposizioni legislative;
2. II Cassiere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile la situazione di cassa. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. II Cassiere provvede, di concerto con l'Ente, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, a redigere il conto di cassa annuale.
4. L’Ente ed il Xxxxxxxx procedono mensilmente e ogni qual volta lo ritengano opportuno al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità. Il quadro di raccordo viene compilato dal Cassiere ed inviato con raccomandata all’Ente che dovrà dare il benestare o segnalare subito le discordanze rilevate. A chiusura di ciascun esercizio finanziario l’Ente, raccordate le risultanze dei movimenti finanziari, dispone il formale trasferimento a nuovo del saldo di cassa relativo all’esercizio scaduto.
5. Il Cassiere deve provvedere con periodicità mensile alla compilazione e trasmissione dei prospetti riepilogativi secondo la classificazione SIOPE. II Cassiere deve provvedere altresì alla compilazione di ogni altro prospetto che si rendesse necessario su richiesta dei Ministeri, della Regione Sardegna, o di altra pubblica Autorità competente. Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste per legge. Per gli adempimenti di cui sopra, l'aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi provvigione.
Art. 9 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore generale o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 10 Anticipazioni di cassa
1. Il Cassiere è tenuto a concedere l’anticipazione di cassa richiesta dall’Ente ai sensi dell’art. 2 sexies, lettera g punto 1 del D.lgs. 30.12.1992 n. 502, come modificato dal D.lgs. 19.06.1999 n. 229, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Regionale competente, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale.
2. Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena pervengano nuove entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente - su indicazione del Cassiere e nei termini di cui ai precedenti artt. 5 e 6 - provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
Art. 11 Garanzia fideiussoria
1. II Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione dei vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente art. 10.
Art. 12
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 9 del 1993, convertito in legge n. 67/1993 ed eventuali altre norme in materia, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle spese ivi individuate e giacenti presso il conto di tesoreria.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera trimestrale, da notificarsi con immediatezza al Cassiere.
3. A fronte della suddetta delibera trimestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene di norma al criterio della cronologia delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno, o, in conformità alla normativa in materia, alle proprie disposizioni regolamentari. Di volta in volta, su richiesta del Cassiere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Cassiere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 13
Tasso debitore e creditore e tasso mutuo
Le condizioni di tasso di cui all’art. 3.7.1 del Capitolato Speciale sono le seguenti:
1. . sulle anticipazioni di cassa di cui al precedente articolo 10, viene applicato un tasso di interesse pari ad EURIBOR a tre mesi base 360, con riferimento alla media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni, ± _% (spread offerto), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 3.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Sulle giacenze dell'Ente depositate presso il Cassiere viene applicato un tasso di interesse pari ad EURIBOR a tre mesi base 360, con riferimento alla media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni, ± __% (spread offerto), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito degli interessi sul conto di iniziativa del Cassiere, trasmettendo all'Ente
l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, comma 3.
4. Il tasso fisso per eventuali mutui richiesti dall’Ente, con ammortamento decennale, rate trimestrali posticipate, verrà determinato con riferimento ad IRS decennale, rilevabile alla data di stipula del contratto di mutuo dalla stampa specializzata ed arrotondato al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni, ± % (spread offerto).
5. Le spese relative all’istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell’operazione, comprese le spese contrattuali, sono a totale carico dell’Istituto/azienda di credito mutuante.
Art. 14 Amministrazione titoli e valori in deposito
1. II Cassiere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Cassiere mette a disposizione, a richiesta dell’Ente, almeno due cassette di sicurezza.
3. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. Il deposito ed il prelievo di detti titoli dovrà essere disposto esclusivamente dall'Ente.
Art. 15 Corrispettivo e spese di gestione
1. II servizio di cui alla presente Convenzione viene svolto dal Cassiere a titolo gratuito.
2. Il rimborso al Cassiere degli oneri fiscali e delle spese di bollo ha luogo con periodicità annuale; il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 3, emette i relativi ordinativi.
3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente Convenzione, l'Ente corrisponde al Cassiere i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.
Art. 16
Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa
1. II Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.
2. Per quanto previsto dal precedente comma il Cassiere viene esonerato dal prestare cauzione.
Art. 17 Imposta di bollo
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia gli ordinativi di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e di pagamento.
Art. 18
Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione avrà durata dal al _ e potrà essere prorogata per un ulteriore anno.
2. Durante la validità della presente Convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. Il Cassiere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della Convenzione, ove la stessa non venisse rinnovata, nelle more dell’individuazione di un nuovo gestore.
4. Qualora il Cassiere si rendesse inadempiente rispetto a qualsiasi impegno assunto con la presente Convenzione, l’Ente diffiderà per iscritto mediante raccomandata il Cassiere medesimo a regolarizzare le proprie operazioni entro un congruo termine non superiore a 15 giorni. L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere la Convenzione prima della scadenza, in caso di ripetuto mancato rispetto degli obblighi derivanti al Cassiere dalla Convenzione e da disposizioni di legge e regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.
Art. 19
Spese di stipula e di registrazione della Convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente Convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto
di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Art. 20
Allegati alla Convenzione
1. Formano parte integrante della presente Convenzione, anche se solo richiamati e non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale e gli Allegati al Capitolato;
- l’offerta economica e l’offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario;
- il Bando di gara.
Art. 21 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Ai fini di eventuali controversie giudiziali derivanti dalla presente Convenzione il Foro competente è quello di Cagliari.
Art. 22 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate nel preambolo della presente Convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto
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Per l'Ente
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Per il Cassiere
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