TRA
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE, con sede legale in Frosinone, Xxx Xxxxxxx, xx 00, codice fiscale e Partita IVA 00105020606, in persona del legale rappresentante
p.t. dell’Ente, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che sottoscrive il presente atto secondo la delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 18.07.2016
E
l'Istituto …………….. (di seguito chiamato Banca), con sede legale in via
………. n..….. codice fiscale ……………, partita IVA …………, nella persona di
……………………
PREMESSO CHE
a) che con Delibera del Consiglio n. …. del ….veniva indetta una procedura comparativa di gara per l’affidamento del servizio di conto corrente ordinario dell’Ente e venivano approvati i relativi documenti;
b) che con determina dirigenziale n. … del …..si è provveduto all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione definitiva del servizio a favore della Banca
;
c) la Banca si è aggiudicata il servizio avendo formulato l’offerta più vantaggiosa in conformità a quanto specificato nelle condizioni generali di gara;
d) la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività di cui al presente contratto;
e) la Banca dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
f) la Banca dichiara che quanto risulta dal presente documento e dai relativi allegati, dalla lettera di invito e dalle informazioni fornite, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Disposizioni generali
L’Ente affida con la presente convenzione il proprio servizio di Conto Corrente ordinario e di servizi Bancari alla Banca che accetta senza riserva alcuna.
Il servizio sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione.
1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti:
• lettera di invito;
• capitolato;
• offerta tecnico/economica;
• parametri e criteri di valutazione dell’offerta economica;
• norme regolanti espressamente la materia.
1. Oggetto del contratto
Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il rapporto di conto corrente ordinario, i servizi Bancari e il complesso delle operazioni inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate. L’Ente si riserva la facoltà di affidare alla Banca, la vendita, la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’AC, o depositati provvisoriamente da terzi, e di altre eventuali somme che fossero comunque detenibili nei termini di legge.
2.Durata della convenzione
Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2020, con facoltà per l’Automobile Club Frosinone di rinnovo espresso, di anno in anno, per ulteriori 2 (due) anni da comunicarsi entro tre mesi dalla data di scadenza del contratto.
3. Periodo di prova
Per i primi sei mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’AC una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
Durante tale periodo, qualora la Banca, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, l’AC potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare alla Banca a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). All’iniziativa di recesso dell’AC non potrà essere opposta, da parte della Banca, la circostanza di avere già effettuato servizi Bancari in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
Nell’eventualità del recesso di cui sopra, alla Banca spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
4. Gratuità del servizio
Il servizio di gestione del conto corrente ordinario dell’Ente sarà svolto gratuitamente, senza diritto della Banca ad alcun compenso ed aggio.
La Banca rinuncia esplicitamente al rimborso delle spese quali:
• accreditamenti tramite giro fondi da c/c postali;
• accreditamenti di somme a terzi su c/c Bancario c/o la Banca;
• accreditamenti di somme a terzi su c/c Bancario c/o altre banche effettuati sul territorio nazionale;
• emissione di assegni circolari.
5. Condizioni generali di esecuzione
L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La Banca svolgerà il servizio presso la Filiale di Frosinone sita in , in propri locali, in conformità ai patti stipulati con il presente contratto.
La Banca assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto e nell’offerta e secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.
Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio, al fine di migliorare le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di lettere, che costituiranno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.
La riscossione è pura e semplice e si intende fatta senza obbligo del "non riscosso per riscosso" e senza obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare in ogni caso la propria responsabilità nelle riscossioni restando sempre a carico dell'AC ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso.
La Banca dovrà dare all'AC, tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio.
6. Riscossioni
Le entrate e i ricavi dell’Ente sono incassati dalla Banca, tramite gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.
La Banca è autorizzata ad incassare le somme ad essa versate direttamente a favore dell’Ente ed a qualsiasi titolo e causa. A fronte dell’incasso la Banca rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolare quietanza. Gli eventuali versamenti di assegni di terzi trasmessi dall’Ente con girata per l’incasso verranno accreditati con riserva di salvo buon fine e con le valute d’uso.
La Banca non può ricusare l’esazione di somme che vengono versate in favore dell’Ente.
La Banca deve, pertanto, accettare anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando la ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso con sollecitudine attraverso gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente.
La Banca, inoltre, mette a disposizione dell’Automobile Club un servizio di cassa continua, al fine di permettere all’Ente di effettuare i versamenti delle somme incassate quotidianamente.
7. Pagamenti
I pagamenti sono disposti mediante l’emissione di ordinativi di pagamento, anche informatici, disposti dall'Ente e numerati in ordine progressivo, secondo i Regolamenti interni dell’Ente. Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dalle persone espressamente autorizzate. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché successive modifiche. Nel caso di ordinativi telematici, l’identificazione del mandante dell’ordinativo verrà effettuato in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla Banca per i propri servizi telematici. L’esecuzione degli ordinativi di pagamento non effettuati con l’home banking ha luogo secondo le indicazioni dell’Ente.
Gli ordinativi di pagamento devono contenere:
• la denominazione dell’Ente;
• l’indicazione del beneficiario;
• l’importo/l’ammontare della somma netta da pagare;
• la causale del pagamento;
• estremi del c/c su cui effettuare il pagamento;
• il numero progressivo dell’ordinativo di pagamento;
• la data di emissione;
• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
• valuta del beneficiario.
A comprova dei pagamenti effettuati la Banca raccoglie sull’ordine o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma.
A richiesta scritta dell’Ente, la Banca è tenuta a pagare gli ordini anche secondo le seguenti modalità indicate espressamente sui mandati medesimi:
• mediante versamento sui conti correnti postali o con vaglia postali intestati ai beneficiari degli ordini di pagamento;
• mediante accreditamenti su conti correnti Bancari intestati ai beneficiari degli ordini di pagamento
• mediante emissione di assegno circolare “non trasferibile” all’ordine del beneficiario dell’ordine di pagamento da spedire mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento (in tal caso il rischio postale non è a carico della Banca);
• mediante emissione di assegno.
La Banca viene, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ad errore o incompletezza dei dati forniti dall’Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento dell’ordine.
La Banca non è altresì tenuta ad accertare l’effettivo pagamento dei vaglia, ma deve riaccreditare all’Ente l’importo dei vaglia rientrati per irreperibilità dei beneficiari.
Gli ordini di pagamento accreditati o commutati come sopra, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sull’ordine di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro della Banca. I beneficiari degli ordini saranno avvisati direttamente dall’Ente soltanto dopo l’avvenuta consegna dei relativi ordini alla Banca.
Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente sono poste, salvo che l’Ente dichiari formalmente di farsene carico, a carico dei beneficiari; pertanto la Banca è autorizzata a trattenere dall’importo nominale dell’ordine, l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza tra somme pagate e quelle indicate sui mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri.
A richiesta dell’Ente, la Banca è tenuto a fornire gli estremi di qualunque pagamento eseguito e la relativa prova documentale entro tre giorni lavorativi dalla richiesta stessa.
I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi ordinativi alla Banca.
Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su piazza, la Banca potrà avvalersi delle proprie filiali o di Istituti di credito suoi corrispondenti o potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento Bancario ad essi assimilabili.
La Banca non deve dar corso al pagamento di ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
Gli ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo Bancabile successivo a quello della consegna alla Banca o dell’invio tramite strumenti telematici.
La Banca si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente qualunque difficoltà incontrata nel dare esecuzione agli ordinativi di pagamento, sì da permettere la correzione di eventuali errori o incompletezze.
La Banca si impegna ad eseguire gli ordinativi di pagamento, non eseguiti in modalità home banking, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, utilizzando i sistemi offerti dal canale Bancario o postale.
I pagamenti sono effettuati nei limiti delle disponibilità dell’Ente.
La Banca dovrà soddisfare, anche in carenza di fondi propri dell’Ente, gli ordini di pagamento che le saranno trasmessi, consentendo una linea di credito ordinario di cassa fino alla concorrenza della somma indicata nell’ “offerta”.
Per l’esercizio delle proprie attività, l’Ente potrà avvalersi anche di conti correnti postali.
8. Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa
I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.
La Banca, su richiesta dell’Ente – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario – è tenuto a concedere anticipazione di cassa come da offerta.
L’utilizzo della stessa ha luogo in caso di mancata disponibilità del fondo di cassa ed è regolato alle condizioni fissate nella dichiarazione di offerta; la Banca si obbliga ad applicare il tasso debitorio sulle anticipazioni nella misura indicata nella dichiarazione di offerta.
Gli interessi a carico dell’Ente, definiti sulla base dell’offerta formulata in sede di gara, saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
La Banca addebita trimestralmente nel conto bancario dell’Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell’apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione max scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro).
Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. In tal senso, l’Ente si impegna a far sì che la Banca subentrante assuma, all’atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
9. Rappresentanza e firme autorizzate
L'AC provvede a depositare e o trasmettere presso la Banca le firme autografe, con generalità delle persone autorizzate, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, a sottoscrivere/firmare sia gli ordini di pagamento, sia la ricezione di assegni, valori e documenti, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni determinatesi anche a seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
Per gli effetti di cui sopra la Banca resterà impegnata dal giorno lavorativo per le Aziende di Credito successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
10. Trasmissioni di atti e documenti
Gli ordinativi di pagamento sono normalmente trasmessi dall’Ente alla Banca tramite strumenti informatici ed una ricevuta dell’operazione sarà immediatamente resa disponibile all’Ente per via telematica.
In caso di ordini di pagamento cartacei, gli stessi saranno accompagnati da distinta firmata e trasmessi dall’AC alla Banca, in doppio esemplare, uno dei quali dovrà
essere restituito all’AC firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l’importo complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio.
Resta inteso che l’Ente provvede ad ogni adempimento connesso all’applicazione del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La Banca ha l’obbligo di tenere aggiornato l’estratto conto, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento.
Alla fine di ogni mese, la Banca invia all’Ente, per ogni conto corrente aperto, anche per via telematica, un estratto riepilogativo di tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto stesso.
Almeno trimestralmente la Banca invia l’estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
Gli ordini di pagamento collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all’AC dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, la Banca trasmetterà all’AC anche il foglio dell’estratto conto regolato per capitale e interessi.
La Banca si impegna a fornire, su richiesta dell’AC, l’elenco dettagliato delle richieste degli ordinativi di pagamento ancora da regolare. Tale elenco dovrà contenere: il nome del beneficiario/debitore, l’importo originario, l’importo da regolare, la causale, la data dell’ordinativo ed il codice di riferimento che verrà indicato dall’AC in fase di regolarizzazione.
La Banca, relativamente al servizio oggetto del presente contratto, si impegna a fornire immediatamente all’AC tutti i documenti e gli elementi necessari per dare attuazione a disposizioni normative vigenti.
Per tutti gli adempimenti previsti nei commi precedenti la Banca dovrà giustificare gli scostamenti tra le proprie risultanze e quelle del conto corrente.
11. Amministrazione titoli e valori
Per la custodia e amministrazione di titoli pubblici e privati dell’Ente, la Banca prospetterà a richiesta dell’Automobile Club, le migliori condizioni che è in grado di praticare; l’Ente sulla base delle condizioni di mercato valuterà la convenienza e opportunità di affidare o meno la custodia e amministrazione alla Banca.
La Banca provvederà a custodire anche i titoli eventualmente depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell’Ente su precise disposizioni dello stesso, e procederà alla loro restituzione solo in seguito a ordine dell’Ente, corrispondendo a terzi aventi diritto le rendite che verranno a maturazione sugli stessi titoli.
12. Pagamento degli stipendi
Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi e straordinari al personale dell’AC sarà effettuato mensilmente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base a ordinativi di pagamento collettivi corredati di:
• nota nominativa dei pagamenti mediante assegno NT;
• nota nominativa dei pagamenti con accreditamento in c/c Bancario o bancoposta.
Per i pagamenti a favore del personale eseguiti mediante emissione di assegni circolari non trasferibili oppure con accreditamento degli importi relativi sui c/c postali
o Bancari presso tutti gli sportelli Bancari o presso sportelli Bancari diversi da quelli della Banca, la valuta dovrà essere quella del giorno fissata per il pagamento degli stipendi che, peraltro, dovrà coincidere, per quanto possibile, anche con l’effettiva disponibilità degli stessi su c/c Bancario o postale.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle quote di trattamento economico stipendiale vincolate a favore di terzi a titolo di pignoramento, sequestro, ecc.
13. Altri pagamenti
La Banca è tenuto a pagare tutte le fatture estere corredate della documentazione valutaria inviate dall’AC tramite richiesta sottoscritta dai soggetti abilitati.
Nel caso di pagamenti in valute diverse dall’Euro, la Banca provvederà a richiedere l’emissione dell’ordine di pagamento in valuta corrente, precisando l’importo pagato al creditore ed il relativo tasso di cambio.
La Banca, previa comunicazione scritta dell’AC, dovrà provvedere, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa e senza attendere l’emissione dei relativi ordini di pagamento, al pagamento delle rate di eventuali mutui in scadenza, delle retribuzioni al personale dipendente e di tutte le altre eventuali spese che a giudizio dell'AC rivestano particolare carattere di urgenza.
La Banca su conforme richiesta dell’AC, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi ordini; tali pagamenti verranno regolarizzati successivamente mediante emissione di ordinativi. Le ricevute di detti pagamenti costituiscono carte contabili giustificative dell’addebito effettuato dalla Banca all'AC, che provvederà ad emettere quanto prima i relativi ordini di pagamento per la regolarizzazione contabile.
La Banca si impegna inoltre ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell’AC secondo le vigenti disposizioni.
14. Modifiche del rapporto contrattuale – Variazioni del servizio
La presente convenzione si intende integrata con impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale, così come elencate in premessa, nonché degli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.
La Banca non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione del servizio come descritte nella presente intesa.
L’Ente si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni sotto il profilo organizzativo, metodologico ed informatico alle modalità di esecuzione del Servizio che si rendessero utili o necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia, anche di natura regolamentare. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Banca con apposita comunicazione indicante altresì le modalità e il termine di decorrenza.
Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del Servizio, al fine di migliorarne le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante della presente convenzione.
L’Ente e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle modalità di espletamento del Servizio oggetto di appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità della presente convenzione.
15. Corrispettivi
La Banca provvederà ad applicare i corrispettivi indicati nella dichiarazione di offerta mediante unico addebito mensile sul conto intestato all'AC presso la Banca e previa trasmissione di apposita documentazione di dettaglio.
16. Responsabilità specifica della Banca
La Banca risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell’AC.
La Banca, inoltre, risponde:
a) in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
b) in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto dell’AC e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.
La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
La Banca è responsabile dell’opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni vigenti.
La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti all’AC o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la stessa dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.
La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l’AC da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’AC stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca o al personale di cui la Banca risponda per legge e relativi al presente contratto.
17. Commissioni, spese e condizioni
La Banca provvederà ad applicare le commissioni, le spese e le condizioni tutte riportate analiticamente nella “dichiarazione d’offerta”.
18. Sponsorizzazioni/Contributo
All’inizio di ogni esercizio e per la durata della presente convenzione, la Banca si impegna a mettere a disposizione dell’Ente, un contributo annuale pari ad €
……….............……. (… ) oltre IVA per iniziative istituzionali (educazione
e sicurezza stradale) o commerciali con eventuale abbinamento di marchi da concordare preventivamente.
L’AC si impegna a pubblicizzare ed a associare il nome ed il segno distintivo della Banca su spazi e materiale pubblicitario e/o informativo relativi all’iniziativa sponsorizzata, previ accordi con la stessa Banca, ove ritenuti necessari.
In ogni caso, nell’ambito di ogni specifica iniziativa dell’AC, le sponsorizzazioni di cui ai precedenti commi non costituiscono clausola di esclusiva con la Banca, potendo l’AC assumere accordi anche con altri sponsor/partner.
19. Servizi e prestazioni accessorie
La Banca si impegna a fornire eventuali servizi e prestazioni accessorie, come da essa indicato nella “dichiarazione d’offerta”.
20. Servizio di POS
La Banca provvederà all’installazione, presso la sede dell’Ente, di n. apparecchiature POS.
L’installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata gratuitamente entro 15 giorni solari dall’inizio del rapporto. Nessun onere sarà addebitato in caso di disinstallazione.
Sulle operazioni di incasso tramite POS saranno applicate le condizioni economiche definite in sede di gara.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei terminali POS rimane a carico della Banca proprietaria, come pure la sostituzione in caso di rottura o malfunzionamento.
Le somme riscosse tramite terminale POS saranno accreditate sul conto corrente di gestione con valuta il giorno stesso dell’operazione.
21. Termine per la stipulazione
La stipulazione della presente convenzione dovrà avvenire entro giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
22. Mancata stipulazione
Qualora per cause imputabili alla Banca aggiudicataria non si pervenga alla stipulazione della presente convenzione entro i termini di cui sopra, l’Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione.
23. Disposizioni antimafia
La Banca assume espressamente l’obbligo di comunicare all’Ente l’eventuale istituzione di provvedimenti, successivi alla stipula della presente convenzione o l’eventuale emanazione di provvedimenti interdettivi definitivi o provvisori nei riguardi della Banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula della presente convenzione. La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata della presente convenzione fossero emanati i provvedimenti di cui sopra, la convenzione stessa si risolverà di diritto fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
24. Recesso
L’Ente, oltre a quanto previsto al precedente art., qualora sussistano ragioni di necessità motivata, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
Nell’ipotesi di recesso, all’Ente non fa carico – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. –alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
25. Clausola penale
Fermo quanto previsto agli articoli precedenti, qualora la Banca compia inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’Ente avrà la facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all’1% dell’ammontare della disponibilità media di conto riferita all’esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l’Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.
26. Risoluzione della convenzione – Clausola risolutiva espressa
L’AC, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni, nonché all'organizzazione del lavoro, o ad esigenze sopravenute, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.
Nell'ipotesi di recesso all’AC non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
Inoltre, qualora la Banca, in seguito a interruzione ingiustificata del servizio, non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l’Ente potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, in caso di:
- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente convenzione;
- mancato rispetto dei termini contenuti nella “dichiarazione d’offerta”, ripetuti per almeno tre volte nel corso dell’esercizio finanziario;
- frode e/o grave negligenza da parte della Banca.
27. Effetti della risoluzione
La risoluzione della presente convenzione da parte dell’AC ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite. Con la risoluzione della convenzione sorge nell’Ente il diritto di affidare a terzi il servizio fino a nuova aggiudicazione.
L’affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata A/R o Pec. Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall’Ente rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l’Ente, senza pregiudizio nei diritti di quest’ultima sui beni della Banca.
L’esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
28. Foro competente
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente convenzione si rimanda alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Frosinone.
29. Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
La Banca si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della convenzione.
La Banca si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Nell’esecuzione del servizio la Banca è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente convenzione.
La Banca è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del Servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere a conoscenza e si impegna a mantenersi ben edotta.
Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell’Ente.
30. Trattamento dati personali e segreto di ufficio
La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all’Ente.
La Banca si impegna, pena risoluzione della convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della convenzione, notizie relative all’Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidato con la presente convenzione.
La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
La Banca si impegna, infine, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.
31. Cessione della convenzione –
La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita, nemmeno parzialmente, senza il consenso dell’Ente.
La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell’assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, ecc., a comunicare all’Ente, mediante lettera raccomandata A/R o Pec, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione ecc., le modifiche intervenute nell’assetto proprietario/societario, affinché l’Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto.
L’Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.
È altresì vietato il subappalto.
32. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a totale carico della Banca tutte le spese presenti e future relative al presente atto.
33. Convenzione e domicilio delle parti
La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali uno per l’Ente, uno per la Banca ed il terzo da usare ai fini della registrazione. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
• per l’Ente, Xxx Xxxxxxx, x. 00 – 03100 FROSINONE
• per la Banca, ………………………………….
Frosinone, lì
Automobile Club Frosinone Banca
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Banca Delegazione dichiara di approvare in modo particolare e specifico tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:
1. Oggetto del contratto 2.Durata della convenzione
3. Periodo di prova
4. Gratuità del servizio
5. Condizioni generali di esecuzione
6. Riscossioni
7. Pagamenti
8. Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa
9. Rappresentanza e firme autorizzate
10. Trasmissioni di atti e documenti
11. Amministrazione titoli e valori
12. Pagamento degli stipendi
13. Altri pagamenti
14. Modifiche del rapporto contrattuale – Variazioni del servizio
15. Corrispettivi
16. Responsabilità specifica della Banca
17. Commissioni, spese e condizioni
18. Sponsorizzazioni/Contributo
19. Servizi e prestazioni accessorie
20. Servizio di POS
21. Termine per la stipulazione
22. Mancata stipulazione
23. Disposizioni antimafia
24. Recesso
25. Clausola penale
26. Risoluzione della convenzione – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
00. Effetti della risoluzione
28. Foro competente
29. Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza
30. Trattamento dati personali e segreto di ufficio
31. Cessione della convenzione – Divieto di cessione parziale e di subappalto
32. Oneri fiscali e spese contrattuali
33. Convenzione e domicilio delle parti
Frosinone, lì Per accettazione