CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AZIENDALE DI LAVORO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AZIENDALE DI LAVORO
PER LE GESTIONI ECONOMICHE DELLA COMPAGNIA
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. DI MILANO
Stipulato il 23.02.2008
Regolamentazione:
Scadenza Economica e Normativa 31/12/2009
In data 23/02/2008 in Milano tra Alleanza Assicurazioni, con l’assistenza di ANIA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA/UIL è stato raggiunto il seguen- te protocollo d’intesa riguardante il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale che disciplina i rapporti di lavoro dipendente per il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e per il personale dipendente amministrativo e gli Agenti Generali delle gestioni economiche della Compagnia.
Il giorno 23 febbraio 2008 in Milano
tra
- Alleanza Assicurazioni S.p.A. rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nonché dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
con l’assistenza di
- ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici rappresentata dal Direttore delle Relazioni Industriali, Dott. Xxxxxxxx Verità
e
- FIBA – Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla CISL, rappre- sentata dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxxx e per Alleanza Assicurazioni dal Segretario Responsabile S.A.S. di Com- plesso Xxxxxxx Xxxxx e dai componenti la Segreteria Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dal Direttivo Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx
- FISAC – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito ade- rente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx e dalla Segreteria Nazionale composta da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile del Coordinamento Nazionale Alleanza Xxxxxx Xx- xxxxx e dalla Segreteria del Coordinamento Alleanza composta da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxx
- FNA – Federazione Nazionale Assicuratori, rappresentata dal Segretario Ge- nerale Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Generali Aggiunti Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e per la trattativa Alleanza da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
- UILCA – Unione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie e Assicurazioni aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxx, dal Segretario Na- zionale Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dai componenti della Direzione Nazionale Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e per la trattativa Alleanza da Sil- xxxx Xxxxxxxx
premesso
1) che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione regola soltanto i rapporti tra l’ALLEANZA ASSI- CURAZIONI S.p.A. ed il personale della Direzione Generale, del Centro Sud di Chieti e delle Agenzie Generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia (ivi compreso il personale amministrativo delle Agenzie Generali subordinate aventi giurisdizione territoriale solo su una parte delle suddette città. Sono invece esclusi gli Agenti Generali preposti alle Agenzie Generali subordinate sopra citate, i quali sono disciplinati dal presen- te accordo, come gli Agenti Generali di tutte le altre Agenzie dell’ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. a gestione economica), fatte salve le previsioni di cui al punto 3) della presente premessa;
2) che le Parti, nel confermare la propria autonomia negoziale, concordano di incontrarsi, volta per volta, ai fini del rinnovo del CCNAL, sulla base dell’im- pegno aziendale a garantire, secondo le modalità che verranno condivise, la parificazione di trattamento alle condizioni economiche e normative:
a) dal 1°/1/2007, contenute nel CCNL attualmente vigente (scaduto il 31/12/2005)
b) dal 1°/1/2007 al 1°/1/2008 (la data verrà individuata congiuntamente) a quelle contenute nel CCNL 17/09/2007
c) tempo per tempo, a quelle contenute nei successivi.
Le Parti si danno altresì atto che quanto sopra terrà conto delle eventuali con- dizioni di maggior favore in atto a tale data, ove richiamate;
3) che il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra l’ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. ed il personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, il personale dipendente amministrativo nonché gli Agenti Generali delle gestioni economiche della Compagnia (in conformità alle precisazioni indicate al punto 1), purché in servizio alla data di stipula del contratto stesso.
Il presente contratto non si applica:
a) al personale inquadrato come Funzionario o Dirigente;
b) al personale con mansioni consistenti in prestazioni di mano d’opera (operai, personale di fatica e pulizia, portieri, ecc.);
c) al personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali delle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia;
si è convenuto quanto segue:
A. PARTE GENERALE
ASSUNZIONE ART.1
L’assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di leg- ge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla disciplina legale e contrattuale vigente in materia di contratto a tempo determinato.
Raccomandazione dell’ANIA all’Impresa - In relazione alla richiesta riguardante la preferenza nell’assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio, pen- sionati, o cessati a causa di malattia o infortunio, l’ANIA raccomanda all’Impresa di considerare, nell’eventualità di nuove assunzioni di personale, le richieste di occupazione dei figli, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione.
L’ANIA raccomanda altresì all’Impresa di tenere presenti – nell’eventualità di nuo- ve assunzioni – le richieste che dovessero essere presentate dai dipendenti ad- detti alla organizzazione produttiva ed alla produzione che aspirassero a passare nei ruoli amministrativi.
Nota a verbale n. 1 - Le Parti firmatarie del presente C.C.N.A.L. si incontreranno
per confrontarsi sull’eventuale regolamentazione del telelavoro.
Nota a verbale n. 2 - In relazione alla peculiarità dell’attività svolta dal personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, l’Im- presa qualora intenda procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori/ trici da avviare all’attività di vendita e da inquadrare nel 1° livello di cui all’art.101 si adopererà per promuovere, direttamente o tramite l’IRSA, appositi corsi – della durata massima di 3 mesi – aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dall’Impresa.
Le successive assunzioni, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, saranno preferibilmente effettuate nell’ambito di coloro che abbiano positivamen- te partecipato a detti corsi dimostrando di possedere le necessarie attitudini.
Dello svolgimento degli accennati corsi, del numero di coloro che vi hanno parte- cipato e delle conseguenti assunzioni verrà data tempestiva comunicazione agli Organismi sindacali aziendali.
ART.2
Per l’assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:
1) certificati di nascita e cittadinanza;
2) certificati di studi compiuti;
3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
4) certificato penale generale del Casellario giudiziario, di data non anteriore a
tre mesi;
5) certificati di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende;
6) il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la patria potestà;
7) stato di famiglia;
8) libretto di lavoro;
9) fotocopia del documento attestante il codice fiscale del lavoratore/trice. Eventuali rapporti di parentela o di affinità, che esistano all’atto dell’assunzione o
che sorgano durante il rapporto di lavoro con appartenenti al personale dell’Im- presa, devono essere portati a conoscenza dell’Impresa stessa.
ART.3
All’atto dell’assunzione l’Impresa comunicherà all’interessato, per iscritto:
1) la data di assunzione in servizio e la sede di lavoro;
2) la durata dell’eventuale periodo di prova;
3) l’inquadramento e la classe di assegnazione, l’eventuale grado, qualifica o
mansione che siano previsti dal presente contratto;
4) il trattamento economico.
La comunicazione dovrà contenere altresì il richiamo all’applicabilità del C.C.N.A.L. in vigore, con indicazione della normativa specifica di cui alla Parte Speciale - Se- zione Prima, o Sezione Seconda, applicabile nel caso.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla
produzione, l’Impresa comunicherà inoltre:
1) il territorio di competenza;
2) i rami nei quali il lavoratore/trice deve svolgere la sua attività;
3) la misura dei «compensi provvigionali» e cioè: delle provvigioni e/o sopra- provvigioni e/o interessenze e/o partecipazioni e/o premi di produzione e/o rappels e/o eventuali altri compensi variabili;
4) il trattamento del rimborso spese determinato ai sensi dell’art.67.
Nota a verbale - All’atto dell’assunzione l’Impresa consegnerà una copia del pre- sente contratto e delle disposizioni integrative, al lavoratore/trice, che ne rilasce- rà ricevuta.
PROVA ART.4
L’assunzione del personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa deter- minazione dell’Impresa.
Il periodo di prova non può superare tre mesi.
Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del presente contratto ed il periodo stesso andrà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell’anzianità di servizio.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso ad iniziativa di una delle parti.
Nota a verbale - Nel periodo di prova spetta al lavoratore/trice il trattamento economico contrattuale in vigore.
Le Parti si danno atto che sono esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro derivanti da contratti di apprendistato ed inserimento trasformati in contratti a tempo indeterminato.
Sono altresì esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato derivanti da contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai nove mesi.
DOVERI ART.5
In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il lavo- ratore/trice deve darne immediato avviso all’Impresa tramite l’Agenzia Generale, salvo giustificato motivo di impedimento.
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso alla Direzione Risorse tramite l’Agenzia Generale.
ART.6
Il personale deve avere, normalmente, residenza nella località o zona ove presta servizio.
Il personale ha l’obbligo di denunciare il proprio indirizzo di abitazione e gli even- tuali mutamenti.
TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ART.7
In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei
luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della
Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato e con l’art. 26 del D. Lgs. n. 198/2006, nonché con l’evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano infiuenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo profes- sionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le Parti si impegnano a rimuovere, a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discri- minanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.
CONTROLLO A DISTANZA E TUTELA DELLA PRIVACY ART.8
Premesso che la diffusione dei mezzi tecnologici caratterizza sempre più l’orga- nizzazione del lavoro, le Parti convengono che l’utilizzo di tali mezzi per esigenze produttive e/o organizzative nelle loro molteplici forme, non può essere finaliz- zato al controllo a distanza del singolo lavoratore/trice, salvo quanto previsto dall’art. 4 legge 20 maggio 1970, n°300.
Con riferimento alla delibera n° 13 del 1° marzo 2007 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le Imprese adotteranno le misure necessarie a garantire la tutela della privacy del lavoratore/trice nelle comunicazioni verso interlocutori interni ed esterni.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ART.9
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo infiitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. In questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ra- gioni di necessità, l’Impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di legge eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore/trice stesso per il deliberato periodo di sospensione; il 40% della retribuzione non spettante al lavoratore/trice per il caso di sospensione verrà devoluto ai fondi
assistenziali aziendali, in difetto al dopolavoro aziendale o, in mancanza di
quest’ultimo, ad Enti od Istituzioni aventi finalità umanitarie.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della man- canza.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla pro- duzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimen- tare indicato alla lettera c) è costituita dalla retribuzione di cui agli artt. 95 e 108.
ART.10
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accerta- menti in conseguenza della medesima, l’Impresa, in attesa di deliberare l’even- tuale provvedimento disciplinare, può disporre, dalla data di comunicazione della contestazione e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della even- tuale risposta del lavoratore/trice di cui all’articolo successivo, a mezzo comuni- cazione scritta come riportato nell’allegato n.11, la sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, per emolumenti di cui al primo comma si intende la retribuzione calcolata con i criteri indicati al penultimo comma dell’art.28 per il caso di assen- za per malattia che duri più di due giorni.
ART.11
Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti b) e c) del prece- dente art.9, l’Impresa contesta per iscritto la mancanza all’interessato il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte, anche tramite l’Organizzazio- ne Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Qualora decida di adottare un provvedimento, l’Impresa lo comunicherà all’inte- ressato entro i successivi 15 giorni oppure entro 15 giorni dal ricevimento delle eventuali difese scritte presentate dal lavoratore.
Per esigenze derivanti da difficoltà nella fase di valutazione delle difese scritte del lavoratore, il termine di cui al comma precedente sarà prorogato di 15 giorni purché l’Impresa ne dia comunicazione scritta al lavoratore stesso.
Il provvedimento di cui al punto c) dell’art.9 deve essere segnalato dall’Impresa all’Organizzazione Sindacale cui aderisce l’interessato.
ART.12
Il lavoratore/trice, sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, deve darne immediata notizia all’Impresa, anche tramite l’Organizzazione Sinda- cale cui aderisce.
Il lavoratore/trice che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazione della libertà personale, è senz’altro sospeso dal servizio ed è altresì sospeso, a decorrere dal 31° giorno successivo, dal trattamento economico e ciò fino che tale limitazione permanga.
Qualora non si tratti di reato contro l’Impresa, a decorrere dal 31° giorno, al la- voratore/trice sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale retribuzione mensile.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’assegno percepito ai sensi del com- ma precedente dovrà essere restituito e sarà recuperabile sulle competenze ed altri trattamenti a qualunque titolo dovuti.
Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l’Impresa determina se il lavoratore debba o meno essere sospeso dal servizio.
Il periodo di sospensione sarà comunque computabile ai fini della anzianità.
Le disposizioni che precedono non modificano in alcun modo le facoltà spettanti
all’Impresa in base all’art.53 lettere b), d) ed e).
FESTIVITA’ ART.13
Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
– Capodanno 1° gennaio
– Epifania 6 gennaio
– Anniversario della Liberazione 25 aprile
– Venerdì santo
– Lunedì dopo Pasqua
– Festa del lavoro 1° maggio
– Festa della Repubblica 2 giugno
– Assunzione della B.V. Xxxxx 15 agosto
– Giorno successivo alla Assunzione della B.V. 16 agosto
– Ognissanti 1° novembre
– Immacolata Concezione 8 dicembre
– Natività di N.S. 25 dicembre
– X. Xxxxxxx 26 dicembre
– Patrono della città
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
– Vigilia della Assunzione della B.V. 14 agosto
– Commemorazione dei defunti 2 novembre
– Vigilia della Natività di N.S. 24 dicembre
– Ultimo giorno dell’anno 31 dicembre
Nota a verbale n. 1 - Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato giorno festivo il 21 novembre.
Nota a verbale n. 2 - In tema di festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni di cui all’allegato 4.
Nota a verbale n. 3 – Fermo restando quanto previsto dal 2° comma del pre- sente articolo, con decorrenza 1° gennaio 2008 la giornata del 14 agosto verrà considerata interamente come permesso retribuito straordinario per tutto il per- sonale.
ANZIANITA’ CONVENZIONALI ART.14
Al personale di cittadinanza italiana assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare di cui agli allegati 1/a, 1/b, 2/a e 2/b, le seguenti anzianità convenzionali:
a) un anno ai decorati di medaglia e/o di croce al valore militare e/o promossi per merito di guerra;
b) un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili di guerra, ai mutilati e/o invalidi del lavoro o per servizio e agli invalidi vittime di atti di terrorismo;
c) l’intero periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobi- litato in zona di operazioni in campagne di guerra riconosciute dallo Stato;
d) l’intero periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazioni; la metà del periodo di prigio- nia agli altri combattenti.
Le anzianità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili.
Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.
Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute
se l’interessato non presenterà la relativa documentazione entro e non oltre un mese dalla data di assunzione. Qualora l’interessato consegua il titolo o ne ot- tenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.
Nota a verbale - Agli effetti del riconoscimento dell’anzianità convenzionale, di cui al presente articolo, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio.
PREMI DI ANZIANITA’ ART.15
Al compimento del 25° e del 35° anno di servizio effettivo prestato presso la Compagnia o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo, anche con so- luzione di continuità, purché non intervallato da servizio prestato presso socie- tà esterna al Gruppo, sarà corrisposto al lavoratore/trice un premio di anzianità dell’importo, rispettivamente, pari all’8% e al 16% della retribuzione annuale spet- tante al lavoratore/trice nel momento in cui il suddetto diritto matura.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente inter- venuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la Compagnia o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo e in ogni caso di cessazio- ne del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dipendente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30° e il 35° anno di servizio effettivo prestato presso la Compagnia o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari di legge, le diarie e rimborsi spese anche se forfettizzati, le prov- vigioni, le sovraprovvigioni e le interessenze.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell’art.108, nonché della quota retributiva di cui alla lettera b) del citato art.108, dei compensi provvi- gionali pagati nell’anno solare precedente.
Nota a verbale n. 1 - Per i lavoratori/trici che abbiano praticato l’orario a tempo parziale per una parte del rapporto di lavoro, i premi di anzianità di cui al presente articolo spettanti al compimento del 25° e del 35° anno di servizio effettivo ver- ranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.
In particolare detti premi, indipendentemente dal tipo di orario praticato al mo- mento della maturazione del diritto, saranno pari a tanti venticinquesimi (o tren-
tacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione piena quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo pieno e a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione ridot- ta quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo parziale.
Delle eventuali frazioni di anno del periodo a tempo pieno e del periodo a tempo parziale verrà considerata anno intero, ai suddetti effetti, quella di durata maggio- re in termini di giorni.
Nota a verbale n. 2 - Agli effetti dell’applicazione del secondo comma del pre- sente articolo, le Parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:
a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
dopo il 20° | 6,40% della retribuzione in atto |
dopo il 21° | 6,72% della retribuzione in atto |
dopo il 22° | 7,04% della retribuzione in atto |
dopo il 23° | 7,36% della retribuzione in atto |
dopo il 24° | 7,68% della retribuzione in atto |
b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30° e il 35° anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
dopo il 30° | 13,71% della retribuzione in atto |
dopo il 31° | 14,17% della retribuzione in atto |
dopo il 32° | 14,63% della retribuzione in atto |
dopo il 33° | 15,09% della retribuzione in atto |
dopo il 34° | 15,54% della retribuzione in atto |
FERIE ART.16
Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribu-
ito della seguente durata:
1) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
2) giorni 25 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art.13;
Nell’anno di assunzione spetterà al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova, un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di quello di pertinenza per ogni mese intero di servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore/trice avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l’anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. In tal caso i giorni lavorativi di ferie verranno computati in proporzione arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore alla mezza giornata.
Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno. In ogni caso il pe- riodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.
Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devo- no essere di norma utilizzate nel corso dell’anno e comunque, salvo termini di- versi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie residue.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla
produzione:
– l’Impresa, qualora il lavoratore/trice non indichi entro il 31 maggio il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all’interessa- to la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore/trice sarà con- siderato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie;
– la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribu- zione di cui alla lettera a) dell’art.108, nonché, per ogni settimana di ferie, da un importo pari alla media settimanale della quota retributiva, di cui alla lettera
b) del citato art.108, dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare prece- dente, rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato;
– in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spet- tante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;
– nell’anno di assunzione, l’importo relativo alla quota retributiva dei compensi provvigionali sarà determinata a fine anno in tanti 360.mi – quanti sono i gior- ni di ferie spettanti – della quota retributiva, di cui alla lettera b) dell’art.108, dei compensi provvigionali pagati nell’anno rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
ART.17
L’Impresa, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza ai mutilati ed invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia.
ART.18
L’Impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazio- nare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui all’ art.16, purché uno dei due periodi non sia inferiore a 15 gg. lavorativi.
L’Impresa può richiamare l’assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore/trice di comple- tare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incon- trate per il fatto dell’anticipato ritorno.
Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore/ trice, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.
ART.19
Nei casi di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia o infortunio.
I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore/trice denunci immediatamente all’Impre- sa l’infermità, segnalando gli estremi necessari perché l’Impresa possa richiedere gli accertamenti di legge.
ASPETTATIVE ART.20
Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspetta- tiva, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione ovvero con frazionamento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario.
Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva.
L’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.
Il termine di 5 anni decorrerà dall’inizio dell’aspettativa o, nell’ipotesi di fraziona- mento, dall’inizio del primo periodo della stessa.
È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l’aspettativa cessi prima della sca- denza del termine stabilito.
Nel caso che l’aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1° comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni.
Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l’assolvimen- to di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche).
Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsio- ne di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto.
ART.21
Possono essere accordate aspettative per giustificati motivi personali o di fami- glia, restando in facoltà dell’Impresa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che le giustificano. Tali aspettative non possono superare la durata di un anno; il periodo eccedente i quattro mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.
È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l’aspettativa cessi prima della sca- denza del termine stabilito.
Nota a verbale n.1 - I primi quattro mesi di aspettativa vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell’art. 2120 c.c. (come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297), l’equivalente della retribuzione cui il lavoratore/ trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Nota a verbale n.2 - Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 53 del 2000 e del D.M. 278 del 2000.
ART.22
Al dipendente che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda e che ne faccia richiesta con preavviso di almeno 90 giorni, può essere accordato un congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell’art.5 Legge 08/03/00 n.53 per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzarsi in modo continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
PERMESSI ART.23
Ai lavoratori/trici, cui si applica il presente contratto, sono riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, fruibili ad ore o a mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione a orario ridotto e in caso di assunzione o ces- sazione del rapporto di lavoro in corso d’anno). Per i lavoratori di cui alla lettera
b) del primo capoverso dell’art.80 (Capi Ufficio) è previsto l’utilizzo delle ore di cui
sopra anche a giornate intere.
Per l’utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile con le esigenze organizzative dell’Impresa, il lavoratore darà all’Impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative.
Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o
di famiglia, restando in facoltà dell’Impresa di corrispondere gli emolumenti.
In caso di decesso o di documentata grave infermità come da art. 1 DM 278/2000 del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore/trice ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all’atto del decesso conviventi con il lavoratore/trice.
Come previsto dall’art. 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative in mate- ria di tutela e di sostegno della maternità e della paternità Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giu- stificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
I permessi di cui al comma che precede già regolamentati dalle DIA, sono assor- biti sino a concorrenza.
Raccomandazione dell’ANIA all’Impresa - L’ANIA raccomanda all’Impresa di esten- dere, come norma di miglior favore, anche alle malattie del bambino sino al com- pimento del 10° anno di età, quanto previsto dall’art. 47 comma primo del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, nella parte in cui stabilisce che il numero di giorni di assenza consentito al genitore è corrispondente ai giorni di malattia del figlio.
Norma transitoria – Entro il 30/04/2008 le Parti si incontreranno per effettuare il coordinamento, in materia di permessi retribuiti e/o con recupero, fra quanto previsto dal presente contratto e le citate discipline.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del Venerdì santo da se- mifestivo a festivo (art.13) e la concessione di 8 ore annue di permesso retribuito (art.23), attuate col presente C.C.N.A.L., verranno riassorbite fino a concorrenza.
ART.24
Per le prestazioni idrotermali verranno concessi permessi retribuiti, da non compu- tarsi come ferie, nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa di legge vigente.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla pro- duzione, la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
VOLONTARIATO ART.25
Con riferimento alla Legge Quadro n. 266/1991, al fine dell’espletamento di at- tività di volontariato, vengono riconosciute, ai lavoratori/trici che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri generali delle Regioni e delle Province auto- nome, forme di fiessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
CONGEDO MATRIMONIALE ART.26
In occasione di matrimonio, il lavoratore/trice fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, se- condo le disposizioni di legge in proposito.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla pro- duzione, la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
MALATTIE - INFORTUNI ART.27
Fermo quanto stabilito dal primo comma dell’art.5, l’assenza per malattia o in- fortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno.
Devono essere giustificate con certificato medico da presentare non oltre il gior- no del rientro dall’assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comu- nicato all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/ trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all’azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentare autocertificazione nel caso di giorno 1 di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa.
In caso di inadempienza all’obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l’assenza si considera non giustificata.
ART.28
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’Impresa conserverà il posto
al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b), esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l’Impresa potrà consi- derare altre gravissime patologie.
È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l’intera durata dei periodi su indicati sarà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.
Trascorso il periodo durante il quale l’Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l’Impresa provvederà a darne comu- nicazione scritta all’interessato.
A tale riguardo, l’Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell’art.108, nonché – ove l’assenza duri più di due giorni – da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art.108, dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, rapportando ad anno l’eventua- le minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della as- senza per malattia.
Nota a verbale - I trattamenti economici previsti dall’art.28, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall’INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di as- senza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni dell’Impresa costituiranno un’integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.
Raccomandazione dell’ANIA all’Impresa - Con riferimento al personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, l’ANIA raccomanda all’Impresa di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio su- periori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.
ART.29
Fermo quanto contenuto nel precedente art.28, per i dipendenti affetti da tbc e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale valgono le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86 e all’art. 9 della successiva Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e successive modifiche.
Nel caso in cui il periodo di conservazione del posto ecceda il limite massimo di comporto che compete a ciascun lavoratore/trice interessato in base ai punti a) e b) del precedente art.28, spetta, per detto periodo eccedente, una indennità mensile pari al 50% dell’ultima retribuzione percepita.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti della de- terminazione dell’indennità di cui al secondo comma è quella indicata rispettiva- mente al penultimo comma del precedente art.28.
ART.30
Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 28 e 29, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un’altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in conside- razione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.
In caso di intervallo inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavoratore/trice avrà diritto di scegliere tra l’utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungi- mento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla legge sull’impiego privato.
Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezio- ne dei periodi contemplati nell’art.19, nel sesto comma dell’art.28 e nel secondo comma dell’art.29.
ART.31
L’Impresa ha facoltà di accertare l’esistenza della malattia o dell’infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti di cui all’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore/trice assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ov- vero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie «di reperibilità» indicate dalla normativa vigente.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite me- diche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore/trice dovrà documentare.
Nel caso che il lavoratore/trice non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile, ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l’assenza si considera non giustificata.
Nota a verbale - Alla data di stipula del presente contratto – ai sensi della Legge
11 novembre 1983 n. 638 e successivi: Decreto Ministeriale 25 febbraio 1984,
Decreto Interministeriale 8 gennaio 1985 e Decreto Ministeriale 15 luglio 1986 –
le fasce di reperibilità di cui al secondo comma del presente articolo sono: dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
GRAVIDANZA - PUERPERIO ART.32
In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dall’Impresa, per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito dagli artt. 16 e 17 Testo Unico
D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, un’integrazione dell’indennità prevista dall’art. 22, primo comma della citata legge, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell’indennità di cui trattasi.
Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è ma- nifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.
Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di
affidamento e adozione di cui alle leggi in vigore.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al lavoratore nei casi previsti dall’art. 28 e segg. Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
Gli arretrati spettanti ai lavoratori/trici per il rinnovo del CCNAL, devono essere cor- risposti in ogni caso di gravidanza o puerperio, compresa l’aspettativa facoltativa.
Nota a verbale - Il periodo di assenza di cui all’art. 32 Testo Unico D. Lgs. 26 mar- zo 2001, n. 151, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1° comma dell’art. 2120 C.C. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l’equivalente della retri- buzione a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
PARI OPPORTUNITA’ ART.33
Con riferimento alle tematiche relative al personale femminile che sono state oggetto di attento confronto con le XX.XX., fermo restando quanto riportato dall’art.49 del CCNL ANIA di cui alla nota a verbale, l’Azienda non può che manife- stare la propria sensibilità al problema, condividendo l’importanza del ruolo della donna nel mondo produttivo ed offrendo alla stessa pari opportunità di assunzio- ne e di sviluppo professionale dichiarando la propria disponibilità ad incontrare le XX.XX., in relazione anche alla legislazione vigente.
La Compagnia, nel confermare la propria disponibilità ad incontrare le XX.XX., in riferimento ai temi di cui al presente articolo, individua la sede più opportuna nell’ambito del CIA e delle DIA, al fine di ricomprendere all’interno della specifica
Commissione aziendale rappresentanti delle Agenzie Generali disciplinate dal CCNAL, fermo restando il numero massimo di componenti già concordati (8, di cui 4 nominati dall’Azienda e 4 nominati dalle XX.XX.).
Nota a verbale – Art.49 CCNL “Pari opportunità”
“Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti con- vengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un’atten- zione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell’orga- nizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione na- zionale e comunitaria in materia, le Parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi com- portamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il C.C.N.L. 3 marzo 1991 e confermata con i successivi C.C.N.L., le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale saranno i seguenti:
- analizzare l’intera problematica relativa alla parità uomo - donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza fem- minile nelle Imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata partico- lare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all’evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore.
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta.
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Oppor- tunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Nel caso in cui la Commissione ricorra all’utilizzo di consulenze qualificate, i relati- vi oneri saranno a carico dell’Ania per l’espletamento dei compiti di cui sopra.
Le Parti concordano sull’opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l’esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consi- stenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire oppor-
tunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.”
TUTELA DELLA SALUTE ART.34
Le Parti riconoscono l’importanza peculiare della tutela della salute dei dipen- denti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori con- dizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 626 del 19 settem- bre 1994, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l’applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme
di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all’informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/ trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l’elezione degli stessi, il tempo
di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con l’accordo 18 aprile 1995 allegato 14 al CCNL.
MOBBING ART.35
Le Parti riconoscono, fermo restando quanto disposto dall’art.51 del CCNAL ANIA di cui alla nota a verbale, che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
Considerata la rilevanza della materia, in attesa di una disciplina legislativa specifi- ca al riguardo, le Parti concordano sull’opportunità di intervenire concretamente in merito e pertanto costituiscono una “Commissione Aziendale Paritetica”.
Nel caso vengano segnalate condizioni o altri fattori che possano determinare l’insorgere di situazioni sussumibili all’interno del concetto di “mobbing” può esse- re adita la predetta Commissione al fine del tentativo di dirimere le problematiche.
La Commissione sarà costituita da 2 rappresentanti indicati dall’Alleanza e 2 rap- presentanti indicati dalle XX.XX. e sarà presieduta a rotazione.
Le eventuali spese relative alle occasioni d’incontro della Commissione saranno disciplinate secondo quanto disposto dall’art. 1 e 2 delle D.I.A.
Nota a verbale – Art. 51 CCNL “Osservatorio nazionale sul Mobbing”
“Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed oppor- tune iniziative al fine di prevenire l’insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità del lavoratore/trici.
Pertanto considerata l’insorgenza del fenomeno, in attesa dell’emanazione di una disciplina legislativa specifica in materia, le Parti concordano nel costituire un “Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing”.
L’osservatorio è costituito da 5 rappresentanti indicati dall’Ania e da 5 rappresen- tanti indicati dalle XX.XX., con rotazione nella presidenza.
I compiti dell’Osservatorio nazionale saranno i seguenti:
• ricercare ed analizzare dati e risultanze scientifiche/giuridiche al fine di per- venire ad una comprensione del fenomeno mobbing nella sua complessa articolazione e definizione;
• monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
• analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell’esi- stenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l’insor- xxxx di situazioni sussumibili all’interno del concetto di “mobbing”;
• programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di cri- ticità;
• formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
• formulare pareri consultivi a richiesta delle Parti.
Le Parti entro il 31/12/2007 redigeranno il regolamento operativo dell’Osservatorio.
Nel caso in cui l’Osservatorio ricorra all’utilizzo di consulenze qualificate, i relativi
oneri saranno a carico dell’Ania per l’espletamento dei compiti di cui sopra.”
VISITE MEDICHE ART.36
Ferme le disposizioni di cui all’art.50 e seguenti del D.Lgs. n. 626/1994 e suc- cessive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all’anno anche per i la- voratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non pre- valente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell’Impresa.
Le modalità per l’effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente.
ART.37
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall’utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale - Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le Parti con- cordano che – non appena le direttive stesse verranno recepite dall’ordinamento italiano – si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizio- ni di cui al presente articolo.
ART.38
L’Impresa adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei vide- oterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.
TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP ART.39
Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 e succes- sive integrazioni e modifiche.
Ai lavoratori/trici che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti porta- tori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa conti- nua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell’INPS.
In ottemperanza del 5° e 6° comma dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 e suc- cessive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di han- dicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pub- bliche, in conformità all’art. 4 Legge n. 104/1992.
ART.40
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l’Impre- sa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architet- toniche che ostacolano l’accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
TOSSICODIPENDENZA ART.41
Ai lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato che siano in condizione di tossi- codipendenza, accertata ai sensi di legge e che intendano accedere ai program- mi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, viene riconosciuto ai sensi del DPR 309/1990 – Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza maturazione dell’anzianità di servizio salvo quanto previsto al 3° comma, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del trattamento riabilitativo e co- munque per un periodo non superiore a tre anni.
Ai sensi della predetta legge, il diritto alla conservazione del posto spetta, nei medesimi termini, anche ai lavoratori/trici familiari di tossicodipendente, qualora
il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
I primi quattro mesi di assenza dal lavoro vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retri- buzione di cui al primo comma dell’art. 2120 c.c. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297), l’equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche ai casi di alcolismo conclamato mediante presentazione di opportuna certificazione me- dica rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
SERVIZIO MILITARE ART.42
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2110 e 2111 codice civile, il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
Nota a verbale n. 1 - Il periodo di assenza per la prestazione del servizio militare di leva, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rap- porto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell’art. 2120 c.c. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svol- gimento del rapporto di lavoro.
Nota a verbale n. 2 - Per il personale che abbia prestato il servizio militare di leva anteriormente al 1° luglio 1978, se trattasi di personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, ed al 1° luglio 1980, se trattasi di personale ammini- strativo, il periodo di assenza per la prestazione del servizio stesso verrà computato ai soli effetti dei premi di anzianità e dell’indennità di anzianità, e/o del trattamento di fine rapporto, ma solo nel caso in cui il suddetto servizio sia stato prestato suc- cessivamente alla data del 1° gennaio 1948 e sempreché l’interessato, al momento della chiamata alle armi, fosse alle dipendenze dell’Impresa stessa.
ART.43
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo viene computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge, con l’aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l’indennità di cui al punto
a) dell’art. 1 della Legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata non superiore a un mese; entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; entro 20 giorni, se
ha avuto durata superiore a sei mesi ma non a un anno; entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a un anno; in caso contrario, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
ART.44
Per gli stranieri non appartenenti agli stati membri dell’UE la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro.
In caso di richiamo alle armi lo straniero di cui al primo comma viene considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali si risolve il rapporto di lavoro.
A seguito della risoluzione di cui ai precedenti commi, si corrisponderà il solo
trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale - Le Parti convengono che al lavoratore straniero il cui Stato di origine riconosca ai lavoratori italiani ivi operanti un trattamento equivalente a quello di cui agli artt.42 e 43, si applicheranno le disposizioni dei predetti artt.42 e 43 anziché quelle del presente articolo.
MISSIONI ART.45
L’Impresa può inviare il lavoratore/trice in missione temporanea fuori residenza o zona, con un preavviso di norma di 48 ore.
Se la missione è superiore a due mesi, l’Impresa motiverà per iscritto al lavorato- re/trice le ragioni tecniche, organizzative e produttive che comportano la durata della missione stessa.
Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dagli artt. 83 e 105.
Al lavoratore/trice inviato in missione per un periodo non inferiore a 3 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana.
Salvo il consenso dell’interessato, ciascuna missione non potrà superare i 6 mesi e, nell’arco dell’anno, le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che al dipendente in missione verranno comunque assegnate mansioni equivalenti.
ART.46
Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, in prima classe, seguendo la via più breve;
b) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione
del mandato ricevuto e nell’interesse dell’Impresa;
d) il trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per i giorni di viaggio e di perma- nenza, da stabilirsi a norma dell’art.67, lett. c).
ART.47
Il trattamento relativo alle missioni all’estero verrà preventivamente concordato di volta in volta.
TRASFERIMENTI ART.48
L’Impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può di- sporre con apposita lettera il cambiamento della sede di lavoro del dipendente.
Nei confronti del lavoratore/trice che abbia compiuto i 50 anni di età e abbia ma- turato almeno 15 anni di anzianità di servizio, o 10 anni se trattasi di lavoratore/ trice proveniente da liquidazione coatta amministrativa, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/trice.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferi- mento di personale con le qualifiche di Agente Generale, Capo Ufficio, Vice Capo Ufficio ovvero di Ispettori di Produzione inquadrati al 4° livello.
Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 per il personale con familiari conviventi, ivi incluso il convivente more uxorio. La convivenza more uxorio va comprovata da documentazione ufficiale.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma che precede, il dipendente viene considerato in mis- sione sino alla scadenza dei suddetti termini.
L’Impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolari gravità del lavoratore/trice.
ART.49
Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell’Impresa, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore/trice, dà luogo al pagamento di quanto segue:
a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, seguendo la via più breve, per
il dipendente ed i familiari conviventi, xxx incluso il convivente more uxorio;
b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi;
d) il rimborso, per un periodo non superiore ad un anno, della maggior spesa ef- fettivamente sostenuta nella località di destinazione per l’eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine. Nel caso in cui quest’ultimo fosse di proprietà del lavoratore, l’eventuale maggior spesa nella sede di destinazione verrà calcolata con rife- rimento al canone di locazione medio di mercato applicabile all’abitazione di provenienza;
e) una indennità “una tantum”, a copertura di tutte le altre spese, pari a due mensilità di stipendio, elevata a tre per chi abbia familiari conviventi, ivi incluso il convivente more uxorio.
In caso di acquisto di una nuova abitazione, verrà riconosciuta priorità al dipen- dente trasferito che ne faccia richiesta nell’ottenimento dei prestiti e/o delle agevolazioni eventualmente previste dalle D.I.A. in tema di mutui agevolati per l’acquisto della prima casa, anche qualora sia già stata raggiunta la capienza mas- sima ivi prevista. Qualora non vi siano previsioni contrattuali al riguardo, l’Impresa si attiverà presso un istituto bancario di sua fiducia, per far ottenere al dipendente la concessione di un mutuo a tasso agevolato.
Nel caso di morte del dipendente che si verifichi entro cinque anni dal trasferi- mento, l’Impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
L’Impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento av- venga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore/trice.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione dell’indennità di cui al punto e) è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell’art.108, nonché dalla quota retributiva di cui alla lett.b) del citato art.108, dei compensi provvigio- nali pagati nell’anno solare precedente, rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato.
CORSI PROFESSIONALI ART.50
Premessa
In relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti leggi ed ai mutamenti in- tervenuti in tema di organizzazione del lavoro, l’ANIA e le XX.XX. condividono
l’obiettivo di individuare nella Formazione Continua, un ruolo rilevante per il rag- giungimento di obiettivi comuni anche attraverso forme di condivisione bilaterale e di sviluppare ulteriori processi di miglioramento della qualità ed efficienza del servizio assicurativo in Italia con l’obiettivo di realizzare un più elevato standard di soddisfacimento dell’utenza ed una maggiore competitività sui prodotti e sui servizi. In tal senso le Parti sottolineano l’esigenza di effettuare iniziative di for- mazione in tutto l’arco della vita lavorativa, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze e l’incremento di professionalità.
Le Parti dichiarano di ritenere lo sviluppo della qualificazione professionale e la valorizzazione delle risorse umane fattori fondamentali per il conseguimento de- gli obiettivi sopra indicati. A tal riguardo, secondo modalità da stabilirsi a livello aziendale, potranno essere previsti momenti di incontro e di approfondimento in materia di formazione aziendale che consentano alle Parti di formulare conside- razioni ed eventuali proposte.
In particolare, nell’ambito della Formazione Continua finanziata da For.Te., le Parti concorderanno in sede aziendale i piani formativi anche finalizzati ad ipotesi di riqualificazione dei lavoratori.
Nelle evoluzioni strutturali e nello sviluppo tecnologico sarà cura dell’azienda ag- giornare professionalmente il personale garantendo lo svolgimento delle man- sioni con adeguata competenza.
In particolare le Parti, nella prospettiva di garantire l’occupabilità di tutti i lavoratori e la competitività delle imprese e con il comune obiettivo di innalzamento delle conoscenze e delle competenze e delle professionalità delle persone, nel rispet- to delle proprie reciproche sfere di autonomia, riconoscono l’importanza di For. Te. quale strumento per l’aggiornamento e la qualificazione professionale, rivolto in particolare a:
- fasce di lavoratori più direttamente coinvolti in dinamiche riorganizzative;
- lavoratori interessati a processi di riconversione in caso di intervento di inno- vazioni tecnologiche;
- lavoratori da tempo non destinatari di interventi formativi finalizzati alla cre- scita professionale, alla riqualificazione e/o riconversione ed eventualmente all’adeguamento/sviluppo delle competenze e di carriera, nonchè alla promo- zione di azioni positive rispetto alle pari opportunità.
Specifiche iniziative dovranno riguardare gli Agenti Generali.
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dall’art. 102 ed in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all’utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell’istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del
personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggior qualificazione dello stesso in relazione alle mansioni svolte, nonché ad una maggiore valoriz- zazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso un loro diverso utilizzo.
Le Parti concordano conseguentemente sull’opportunità di una politica azien- dale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall’azienda o da organismi esterni, in particolare l’IRSA.
Pertanto, con riferimento alla formazione bilaterale finanziata da For.Te. ed in linea con quanto previsto dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000, in sede azien- dale le Parti si confronteranno in tema di :
• Criteri d’accesso alla formazione
• Risorse/investimenti/costi della Formazione Continua
• Valutazione della qualità e dei risultati
In sede di contrattazione aziendale, le Parti concorderanno, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore complessivo almeno pari a due ore annue per dipendente (ovvero un’aliquota di personale) da destinare a corsi di formazio- ne. All’interno di detto monte ore (ovvero aliquota di personale) ne verrà identifi- cata una parte da destinarsi a corsi di formazione per il personale interessato ai processi di mobilità di cui all’art. 102.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professio- nale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad as- sicurare allo stesso pari opportunità nell’accesso alle varie posizioni professionali. Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e produt- tivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale o dall’atti- vità amministrativa a quella produttiva e viceversa; inoltre, per quanto concerne i lavoratori/trici di cui all’art. 102, saranno previsti - fermo quanto precede - corsi a carattere informativo finalizzati a fornire una cultura assicurativa di base.
L’Azienda, nell’individuare i lavoratori/trici da inviare ai corsi, terrà conto delle esi- genze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori/ trici, nonché dell’eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un’uguale possibilità di partecipazione nel rispetto del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell’Azienda.
I corsi potranno essere tenuti di norma durante l’orario di lavoro e, salvo casi ec- cezionali, quelli organizzati dall’Azienda saranno tenuti fuori dall’orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Ai lavoratori/trici part – time verrà dato un congruo preavviso nel caso di corsi tenuti fuori dall’orario di lavoro. Qualora comunque vi fosse l’impossibilità da parte del dipendente a partecipare per ragioni di particolare gravità, l’Impresa valuterà soluzioni alternative.
Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco dell’Azien- da e del lavoratore/trice, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nota a verbale: le Imprese rilasceranno ai dipendenti, al momento della risoluzio- ne del rapporto di lavoro e su espressa richiesta, idonea documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione.
ART.51
Nel caso di assenze dal servizio per periodi superiori a tre mesi continuativi, qualora nel contempo si siano verificati significativi cambiamenti organizzativi o procedurali, l’Azienda favorirà il reinserimento del personale in parola, anche mediante l’utilizzo di adeguati strumenti formativi in relazione alle conoscenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
ART.52
Con riferimento a tutte le iniziative di riqualificazione ed addestramento profes- sionale previste dal presente contratto riguardanti i lavoratori/trici, di cui all’art. 80, inquadrati sino alla 1^ categoria ed il personale di cui all’art. 101 inquadrato sino al 3° livello, l’Azienda darà informazione preventiva alle r.s.a. dei relativi corsi indi- candone i contenuti e le finalità nonché i criteri di partecipazione, che terranno conto della presenza percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
Su richiesta delle r.s.a., l’Azienda darà luogo ad un concreto confronto su tali materie. Detto confronto sarà finalizzato al perseguimento della maggior conver- genza possibile delle rispettive posizioni.
Il confronto potrà avvenire in occasione dell’informativa o, su richiesta delle XX.XX., in un apposito incontro da tenersi entro i 15 giorni successivi l’informa- tiva stessa.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART.53
La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:
a) per dimissioni;
b) per recesso da parte dell’Impresa a norma dell’art. 2118 c.c. nei limiti consentiti dalla legge;
c) per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il perio- do contrattuale di conservazione del posto ai sensi dei precedenti artt.28 e 29;
d) per recesso per giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c.;
e) per recesso per giustificato motivo a norma della Legge 15 luglio 1966, n. 604
e nell’ambito dell’applicazione della stessa;
f) per morte.
PREAVVISO ART.54
Per tutti i lavoratori/trici, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai
punti b), c), e) ed f) del precedente art.53, i termini di preavviso sono così fissati:
1. per i lavoratori/trici che hanno superato il periodo di prova e non hanno an-
xxxx compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 6;
2. per i lavoratori/trici che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 9.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsto al punto a) del precedente art.53 il preavviso è di un mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissio- ni, l’Impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/trice adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI ART.55
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà dell’Im- presa rinunciare totalmente o parzialmente all’osservanza del termine di preav- viso con diritto per il lavoratore/trice di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato.
Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, un importo equivalente all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso da parte dell’Im- presa.
La gravidanza o l’esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate
con opportuni certificati.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIZIATIVA DELL’IMPRESA AI SENSI DELL’ART.2118 C.C.
ART.56
Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b) del precedente art.53 nei casi cioè di licenziamento non motivato consentiti dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, compete al lavoratore/trice, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso di cui al precedente art.54.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MALATTIA O CONSEGUENZA DI INFORTUNIO
ART.57
La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) del precedente art.53 comporta l’obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA
ART.58
Il diritto di recesso per giusta causa di cui al punto d) del precedente art.53 potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al presta- tore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore/trice che recede per giusta causa spettano, inve- ce, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) dell’art.53.
Il recesso ha effetto dal momento dell’intimazione all’interessato; qualora questa non sia avvenuta verbalmente, il recesso ha effetto dalla data risultante dalla rice- vuta della lettera raccomandata a.r. diretta al domicilio della parte interessata.
L’intimazione verbale, ferma la data di effetto come sopra indicata, deve essere confermata per iscritto.
L’esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventua- li azioni di danno spettanti a norma di legge.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
ART.59
Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) del precedente art.53
sussiste nei casi previsti dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604.
In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso di cui al precedente art.54 ed il trattamento di fine rapporto.
ART.60
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per notevole inadempimen- to degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, a norma dell’art. 3 della leg- ge 15 luglio 1966, n. 604, l’Impresa è tenuta a contestare per iscritto la mancanza all’interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte.
Alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma sono estese le pro- cedure previste per i provvedimenti disciplinari dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MORTE ART.61
Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte devesi corri- spondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso stabilite nel caso di recesso a norma del punto b) dell’art.53.
La ripartizione, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bi- sogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le somme spettanti sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
ART.62
Le basi retributive per la determinazione del trattamento di fine rapporto e dell’in- dennità sostitutiva del preavviso sono calcolate secondo le disposizioni degli artt. 2120 e 2121 c.c., come modificati dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297; le diarie forfetizzate verranno incluse nella misura del 40%.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla
produzione, ai soli ed esclusivi effetti del calcolo del trattamento di fine rappor- to e dell’indennità sostitutiva del preavviso, i compensi provvigionali verranno eccezionalmente conteggiati in misura superiore alla quota parte costituente retribuzione a norma dell’art.108 lett. b) e precisamente nella misura conven- zionale del 100%.
Tale eccezionale computo non modifica la quota di detti compensi provvisionali
costituente rimborso spese.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ED EFFETTO DEL RECESSO ART.63
In tutti i casi il recesso dal rapporto deve essere comunicato per iscritto.
Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso, pe- raltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente successivi alla data di effetto del recesso.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO
ART.64
Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto debbono essere versate all’interessato all’atto della cessazione dal servizio.
In caso di contestazione sull’ammontare delle spettanze, l’Impresa dovrà corri- spondere all’interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la parte delle spettanze determinate sulla base dei compensi provvi- gionali di cui alla lettera b) dell’art.108 sarà corrisposta entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
CERTIFICATO DI PRESTATO SERVIZIO ART.65
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’Impresa rilascerà all’interessato, all’atto della cessazione dal servizio, un certificato contenente l’indicazione della durata della prestazione, del grado, dell’area professionale e della posizione or- ganizzativa e della mansione nonché, a richiesta dell’interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
PROCEDURA PER DIA ART.66
Le Disposizioni Integrative Aziendali avranno durata quadriennale e la loro sca- xxxxx xxxx collocata entro il primo trimestre del secondo biennio della parte economica del C.C.N.A.L..
La piattaforma contrattuale per il rinnovo delle DIA sarà presentata, di norma, due mesi prima della scadenza delle DIA stesse.
Entro quindici giorni dal ricevimento della piattaforma da parte aziendale, si terrà un incontro di illustrazione della stessa e per concordare la data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro un mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma.
Per i due mesi successivi alla presentazione della piattaforma, sempreché da parte dell’Azienda siano stati rispettati i termini di cui al precedente comma, le XX.XX. si asterranno da azioni dirette.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE ART.67
In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere sti- pulate Disposizioni Integrative Aziendali esclusivamente per le materie sotto in- dicate con i limiti specificamente previsti i cui testi costituiranno parte integrante del presente contratto:
a) distribuzione dell’orario di lavoro nell’ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale
b) part-time;
c) trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con funzioni ester- ne e per il personale in missione temporanea;
d) rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;
e) forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di assi- stenza;
f) agevolazioni particolari per i lavoratori/trici studenti;
g) agevolazioni ai dipendenti per l’acquisto della prima casa di abitazione, tenen- do peraltro anche conto degli oneri già derivanti dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297;
h) erogazioni aziendali di cui al successivo art.68;
i) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’art.20;
j) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professio- nale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell’art.50;
k) utilizzazione in xxx xxxxxxxxxx x/x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx straordinari retribuiti di cui all’accordo sulle festività abolite;
l) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all’art.36;
m) costituzione della commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
n) riduzione dell’intervallo giornaliero – per particolari casi aziendali – in deroga a quanto stabilito all’art.85, 1° comma, fermo restando che l’eventuale riduzione non potrà comportare l’anticipazione dell’ora di uscita.
Il punto h) non riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione per il quale è esclusa la possibilità di negoziare in sede aziendale tale materia.
ART.68
Le erogazioni economiche di cui all’art.67 lettera h) sono costituite dai premi aziendali di produttività e da tutte le altre erogazioni già ricondotte sotto il con- cetto di premio aziendale di produttività dal 1° e 2° comma della nota a verbale contenuta nell’art. 72 del C.C.N.L. 3 marzo 1991 come riportati nella nota a verba- le n°1 in calce al presente articolo, nonché da ogni altra erogazione economica collegata ai risultati legati all’andamento economico dell’Impresa.
Le variazioni delle predette erogazioni, qualsiasi siano i sistemi aziendali concor- dati nel tempo, inclusi quelli collegati alla dinamica delle retribuzioni od a altri meccanismi con effetti economici automatici, da cui esse derivano, dovranno essere strettamente correlate, in base a criteri da definire a livello aziendale, ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competiti- vità di cui l’Impresa disponga, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Impresa.
Dette erogazioni contrattate a livello aziendale potranno essere dalle Parti de- stinate anche al finanziamento del trattamento di previdenza integrativa di cui all’art.69.
In deroga a quanto stabilito al secondo comma del precedente art.67, erogazio- ni in sede aziendale – sempre necessariamente correlate ai parametri indicati al secondo comma del presente articolo – potranno essere negoziate anche per il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione se però
destinate almeno in parte al finanziamento del trattamento di previdenza di cui
all’art.69.
Nota a verbale n. 1 - Le Parti, relativamente al «premio aziendale di produttività
» di cui alla lettera h) dell’art.67, si danno atto che alla data di stipula del contrat- to collettivo 21 luglio 1983 risultavano già sussistere erogazioni economiche in sede aziendale istituite antecedentemente e variamente denominate (gratifica di bilancio, partecipazione agli utili di bilancio, premio di assiduità, premio di par- tecipazione annuale alla prosperità aziendale, elemento contrattuale aziendale, elemento economico aggiuntivo, premio di operosità, premio di presenza, ter- zo elemento retributivo, indennità di bilancio, elemento economico integrativo aziendale, premio di produzione, ecc.) o senza alcuna denominazione.
Le Parti si danno altresì atto che dette erogazioni economiche continuano a considerarsi come «premio aziendale di produttività» di cui alla lett. h) dell’art.67 (escluse quelle che derivano da accordi o consuetudini aziendali precedenti alla data del 15 giugno 1980, non modificati e sostituiti successivamente e che quin- di abbiano mantenuto la loro originaria specificità e siano tuttora vigenti, i quali conserveranno la loro autonoma disciplina).
Nota a verbale n. 2 - Le Parti, tenuto conto dell’ampio dibattito in sede di rinnovo del presente C.C.N.A.L. relativamente alle erogazioni economiche aziendali, si im- pegnano in occasione delle trattative per il prossimo rinnovo delle DIA, affinché le rispettive strutture aziendali competenti si attengano al dettato del presente articolo.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ART.69
È previsto, a favore di ciascun lavoratore/trice, un trattamento previdenziale fi- nanziato in parte mediante contributo del lavoratore/trice, anche mediante con- ferimento del tfr, e in parte mediante contributo dell’Impresa.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati dall’apposito Regolamento contenuto nell’allegato 6.
Il personale potrà destinare su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile da rendere con le modalità che aziendalmente verranno concordate, le eroga- zioni di cui all’art.67, comma 1, lett. h) per le quali non si applica la decontribuzio- ne, in tutto od in parte, alla previdenza complementare.
ASSISTENZA SANITARIA ART.70
A decorrere dal 31/3/2001 a favore del personale con un’anzianità minima di tre anni, è previsto un contributo a carico dell’Impresa di importo pari allo 0,5% della
retribuzione individuata quale base ai fini del trattamento pensionistico comple- mentare, da destinare al miglioramento del trattamento di assistenza sanitaria di cui alle D.I.A.
Le modalità di utilizzo di tale contributo saranno definite a livello aziendale, e per i casi in cui risultassero già in essere simili trattamenti il contributo in parola sarà destinato al miglioramento di questi ultimi.
Poiché tale materia è esplicitamente indicata fra quelle di pertinenza della sede aziendale (art.67 lett. e)) in futuro su di essa non verrà più effettuato alcun inter- vento da parte del C.C.N.A.L.
Dichiarazione a verbale - Le Parti, condividendo la rilevanza sociale dell’assistenza sanitaria, convengono che in occasione dei prossimi rinnovi delle disposizioni integrative aziendali, laddove non siano già previste per i dipendenti forme di assistenza sanitaria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quie- scenza, si possano concordare soluzioni, ancorché a carattere temporaneo, con riferimento alle prestazioni relative ai grandi interventi.
LONG TERM CARE ART.71
L’istituto, di rilevante impatto sociale e primazìa pubblica, non può che trovare la Compagnia attenta e ricettiva al recepimento di indicazioni tese al compimento di concrete determinazioni funzionali all’attivazione dell’istituto stesso.
Sussiste sin d’ora disponibilità da parte aziendale ad accantonare con decorrenza 1/1/2005 una quota dello 0,20% delle retribuzioni tabellari annue.
Tale contributo a far data dall’1/1/2008 sarà pari allo 0,40% della retribuzione annua tabellare, e dall’1/1/2009 sarà pari allo 0,50% della retribuzione annua tabellare.
Tali contributi confiuiranno nel Fondo Unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza (Long Term Care) dei dipendenti del settore assi- curativo di seguito denominato Fondo LTC, a favore del personale in forza al 1° gennaio 2005.
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE ART.72
In caso di controversie individuali di lavoro le Parti, anziché adire la commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dai predetti articoli, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizza- zioni Sindacali secondo le modalità e le procedure sotto indicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione Paritetica di Conciliazione.
La predetta Commissione è composta:
• per la Compagnia, da un rappresentante dell’ANIA;
• per i lavoratori, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente contratto, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Segreteria della Commissione ha sede presso l’ANIA e le riunioni della Com- missione avranno luogo presso gli uffici dell’Associazione, o di Milano o di Roma, ovvero presso gli uffici della Compagnia siti nel capoluogo della provincia ove presta la sua attività il lavoratore interessato. Qualora in tali località non esistesse- ro uffici aziendali, le parti si accorderanno su un diverso luogo dove effettuare la riunione della Commissione.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione Paritetica di Conciliazione, an- che tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale è iscritta e/o abbia conferito mandato, o, se trattasi della Compagnia anche tramite l’ANIA.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata R.R.
La richiesta deve precisare:
1. le generalità del ricorrente e della Compagnia o legale rappresentante;
2. la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazio- ne ad un’organizzazione sindacale, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore; la delega all’ANIA qualora la parte ricorrente sia l’Impresa,
3. il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
4. l’oggetto della vertenza.
La Commissione Paritetica di Conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunicherà a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione Paritetica di Conciliazione. Tra- scorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comun- que espletato ai fini dell’art. 412-bis del c.p.c.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si formerà un verbale che do- vrà essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione Paritetica di Conci- liazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. come modificati dal D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 e dal D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura della Segreteria della Commissione Paritetica di Conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavo- ro, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c., come
modificato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
ASSEMBLEE ART.73
Al fine di sviluppare una sempre più costruttiva linea di relazioni sindacali, la Com- pagnia riconosce anche ai lavoratori operanti in unità produttive con meno di 16 dipendenti, in occasione del rinnovo dei CCAL e relative disposizioni integrative, permessi retribuiti pari a 7 ore annue complessive per la partecipazione ad as- semblee indette dalle XX.XX., fuori dai locali dell’Agenzia, con un preavviso di 3 giorni, nell’anno solare di riferimento.
PERSONALE AVENTE INCARICHI DI CARATTERE SINDACALE ART.73/Bis
Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali nel Settore delle Imprese di assicura- zione, è garantita la piena incondizionata libertà di svolgere i compiti inerenti alla carica ricoperta.
I membri dei Comitati Direttivi Nazionali e/o delle Segreterie Nazionali, in numero non superiore a due per ciascuna Organizzazione Sindacale, ed i Segretari Pro- vinciali potranno svolgere attività sindacali inerenti alla loro carica anche durante le ore di ufficio e di ciò l’Impresa terrà conto per quanto concerne le prestazioni di lavoro di detto personale.
Gli altri membri dei Comitati Direttivi Nazionali e/o delle Segreterie Nazionali fru- iranno di permessi e facilitazioni per l’assolvimento dei doveri inerenti alla carica. Ai delegati ai Congressi delle Organizzazioni sarà pure concesso il permesso per potervi partecipare.
I membri di Comitati Direttivi Nazionali, delle Segreterie Nazionali ed i Segretari Provinciali, ai quali sia applicabile il comma secondo, non possono essere trasfe- riti in altra sede o licenziati, a meno che ricorrano gli estremi di risoluzione del rapporto di lavoro in tronco, durante il periodo di carica o nei tre mesi successivi qualora il Ministro del Lavoro, se trattasi di Dirigenti Nazionali, o il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, se trattasi di Segretari Provinciali, su ricorso del lavoratore interessato, riconoscano che il provvedimento sia stato determinato dall’attività svolta dal lavoratore nell’esercizio della predetta carica sindacale. Il ri- corso dovrà essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e sospende gli effetti di questo fino alla decisione del Ministro o del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro.
A parziale deroga al comma precedente, due Segretari Nazionali, o, in mancan- za, due membri del Comitato o Consiglio Direttivo Nazionale designati da ogni Organizzazione Sindacale non potranno essere trasferiti in altra sede durante il periodo della carica.
Rimane, comunque, ferma la facoltà delle Parti interessate di ricorrere all’Autorità giudiziaria, in caso di contestazione tanto per il trasferimento che per il licenzia- mento.
Le disposizione del presente articolo saranno applicabili soltanto dopo che la designazione delle persone sopra indicate sarà stata notificata dalle Organizza- zioni Sindacali all’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici. In nessun caso saranno applicabili al personale che riveste cariche in Organizzazioni Sindacali che non possono essere considerate, per le caratteristiche ed il numero delle ca- tegorie rappresentate, come tutrici di interessi generali dei lavoratori del settore assicurativo.
Nota a verbale n°1 – In relazione a quanto stabilito nel 2° comma del presente articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora, nel corso del presente contratto, si verificassero sostanziali variazioni nel numero delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori, esse Parti si incontreranno per riesami- nare la questione del numero dei lavoratori aventi incarichi sindacali ammessi a fruire della tutela di cui all’articolo stesso.
Nota a verbale n°2 – Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a tutti i dipendenti dell’Alleanza Assicurazioni S.p.A. siano essi regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti comunque il settore, che dal contratto collettivo nazionale aziendale relativo alle gestioni economiche.
Nota a verbale n°3 – Nella nomina dei Dirigenti Sindacali le XX.XX. si impegnano a tener conto delle particolari caratteristiche organizzative dell’Alleanza Assicu- razioni S.p.A.
In questo quadro, i permessi dei Dirigenti Sindacali previsti dal presente articolo saranno utilizzati tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative dell’uni- tà produttiva in cui il Dirigente Sindacale è inserito.
La norma di cui sopra riguarda il personale regolato dal presente Contratto.
ALLEGATI ART.74
Gli allegati al presente contratto, di cui all’elenco seguente, formano parte inte-
grante del contratto stesso:
Allegato 1 - 1/a – Trattamento economico degli Agenti Generali 1/b – Tabelle stipendiali per il personale amministrativo
1/c – Indennità di contingenza 1/d – Prospetti di parificazione 1/e – Una tantum marzo 2008
Allegato 2 - 2/a – Trattamento economico del personale addetto all’organiz- zazione produttiva ed alla produzione
2/b – Terzo elemento per il solo personale in servizio al 30/06/1989
2/c – Indennità ICA
2/d – Indennità di contingenza
2/e – Assegno ad personam 2° livello
Allegato 3 - Accordo per l’assistenza sanitaria dei Funzionari delle Imprese As- sicuratrici
Allegato 4 - Accordo sulle festività abolite
Allegato 5 - Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione del personale amministrativo e produttivo
Allegato 6 - Regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico com- plementare previsto dall’art.69
Allegato 7 - Dichiarazione delle parti
Allegato 8 - Dichiarazione dell’Alleanza Assicurazioni S.p.A. Allegato 9 - Dichiarazione dell’Alleanza Assicurazioni S.p.A. Allegato 10 - Lettera dell’Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Allegato 11 - Comunicazione di sospensione temporanea dal servizio Allegato 12 - Accordo quadro sulle fiessibilità di accesso al lavoro Allegato 13 - Normativa antiriciclaggio
Allegato 14 - Commissione nazionale paritetica per l’inquadramento
Allegato 15 - Accordo sull’ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa Allegato 16 - Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
Allegato 17 - Commissione paritetica in tema di occupazione
Allegati 18/A e 18/B - Accordo per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa
Allegato 19 - Protocollo sulla responsabilità sociale d’impresa
INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ART.75
Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, essendo espressamente esclusa, anche per questo motivo, ogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di piazza.
I rapporti tra l’Impresa ed i lavoratori/trici dipendenti sono regolati, per quanto riguarda la materia del presente contratto, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute restando privi di qualsiasi effetto precedenti contratti, accordi o convenzioni, salvo che siano espressamente richiamati.
DECORRENZA, DURATA ED EFFICACIA ART.76
Salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, il presente Contratto Col- lettivo Aziendale ha decorrenza 23 febbraio 2008 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente.
Esso scadrà il 31 dicembre 2009.
La parte normativa si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di quattro anni e così successivamente di quattro anni in quattro anni qualora non venga disdettata per iscritto da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza. La parte economica si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di due anni e così successivamente di due anni in due anni qualora non venga disdettata per iscritto da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE ART.77
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.A.L. – o dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva – ai lavoratori/trici dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rin- novato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di infiazione programmato,
applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti.
Agli effetti di quanto stabilito al precedente comma, per minimi retributivi con-
trattuali si intendono:
1. per il personale amministrativo e per gli Agenti Generali:
i minimi tabellari di cui agli allegati 1/a e 1/b del presente C.C.N.A.L.;
2. per il personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione:
i minimi tabellari di cui all’all.2/a del presente C.C.N.A.L. e, per gli aventi diritto, anche i valori del terzo elemento riportati all.2/b del presente C.C.N.A.L..
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’infia- zione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’in- dennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
TRATTAMENTO ECONOMICO - NORMA TRANSITORIA ART.78
a) Al personale disciplinato dal presente contratto si applicherà il trattamento economico di cui alle tabelle allegate e con le decorrenze ivi indicate.
Pertanto le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo è stato altresì rinnovato il trattamento economico per il biennio 2008/2009.
b) Al personale di cui alla Parte Speciale Sezione Prima (Impiegati Amministrativi e Agenti Generali), in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente C.C.N.A.L., verrà attribuito nel mese di marzo 2008 un importo una tantum secondo la tabella di cui all’allegato 1/e.
L’importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tem- po parziale alla data di sottoscrizione del presente CCNAL.
c) Gli arretrati spettanti per effetto dell’applicazione dei nuovi importi di tratta- mento economico tabellare devono essere ridotti tenuto conto di quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tali arretrati saranno corrisposti possibilmente entro il 31 marzo 2008 e comunque non oltre il 30 aprile 2008.
I suddetti arretrati spettano soltanto al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo.
Gli arretrati vanno tenuti in conto agli effetti della determinazione della quota di accantonamento del T.F.R. relativa all’anno 2007. Tali arretrati vanno altresì tenuti in conto agli effetti della determinazione del contributo (a carico dell’Impresa e a carico dei lavoratori) per il trattamento previdenziale di cui all’art.69 per l’anno 2008, nonché per le prestazioni economiche di maternità.
Le somme da corrispondersi a titolo di arretrati non saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale e di legge (lavoro straordinario etc.).
d) Al personale di cui alla Parte Speciale Sezione Prima (Impiegati Amministrativi e Agenti Generali) e Sezione Seconda (Produttori) normativamente inquadrati in 2° livello, in servizio alla data di stipula del presente contratto verrà attribuita a partire dal 1° marzo 2008, una anzianità convenzionale valida ai soli fini dello scatto tabellare nelle seguenti misure:
- 4 mesi per il personale collocato in classe biennale
- 6 mesi per il personale collocato in classe triennale
Al personale di cui sopra che, alla data di stipula, sia collocato da almeno 30 mesi nell’ultima classe di tabella e/o di indennità di carica sarà attribuito, con decor- renza 1° marzo 2008, un assegno personale non assorbibile di importo pari a 6/36 del valore di scatto tra la penultima e l’ultima classe della tabella in vigore alla medesima data di stipula.
Per il personale di cui sopra collocato nell’ultima classe di tabella e/o di inden- nità di carica da meno di 30 mesi al 1° marzo 2008, l’assegno personale non assorbibile, calcolato come al comma precedente, sarà attribuito a decorrere dal raggiungimento dei 30 mesi di permanenza nell’ultima classe.
Per il personale di cui sopra collocato alla data di stipula del presente C.C.N.A.L. nella penultima classe di tabella e/o di indennità di carica, sarà attribuito, all’atto dello scatto nell’ultima classe, un assegno personale non assorbibile pari a 3/36 del valore di scatto tra la penultima e l’ultima classe della tabella e/o dell’indennità di carica alla data di stipula suddetta.
e) Al personale di cui alla Parte Speciale Sezione Prima (Impiegati Amministrativi e Agenti Generali) e Sezione Seconda (Produttori) normativamente inquadrati in 2° livello in servizio alla data di stipula del presente contratto verrà inoltre attribuita, a partire dal 1° giugno 2009, una ulteriore anzianità convenzionale valida ai soli fini dello scatto tabellare nella seguente misura:
- 2 mesi per il personale collocato in classe biennale
- 3 mesi per il personale collocato in classe triennale
Al personale di cui sopra, collocato da almeno 33 mesi nell’ultima classe di tabella e/o di indennità di carica al 1° giugno 2009, sarà attribuito, con decorrenza da tale data, un assegno personale non assorbibile di importo pari a 3/36 del valo- re di scatto tra la penultima e l’ultima classe della tabella in vigore al 1° giugno 2009.
Per il personale di cui sopra, collocato nell’ultima classe di tabella e/o di inden- nità di carica da meno di 33 mesi al 1° giugno 2009, l’assegno personale non assorbibile, calcolato come al comma precedente, sarà attribuito a decorrere dal raggiungimento dei 33 mesi di permanenza nell’ultima classe.
Per il personale di cui sopra, collocato nella penultima classe di tabella e/o di in- dennità di carica al 1° giugno 2009, sarà attribuito, all’atto dello scatto nell’ultima classe, un assegno personale non assorbibile pari 1,5/36 del valore di scatto tra la penultima e l’ultima classe della tabella in vigore al 1° giugno 2009.
Nota a verbale: Gli assegni ad personam riconosciuti – come da prospetto di
parificazione sono oggetto di rivalutazione secondo le percentuali stabilite dal CCNL Ania per le tabelle stipendiali. Resta inteso che tali assegni ad personam sono assorbibili in caso di passaggio di livello.
B. PARTE SPECIALE
SEZIONE PRIMA:
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E AGENTI GENERALI
CLASSIFICAZIONE ED INQUADRAMENTO ART.79
La presente Parte Speciale – Sezione Prima si applica agli Impiegati Amministra- tivi e agli Agenti Generali inquadrati ai sensi del successivo art.80.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E AGENTI GENERALI ART.80
Il personale viene inquadrato come segue:
a) Agenti Generali di Agenzie in economia anche con incarico ispettivo (compre- si quelli che operano nelle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia non come titolari delle corrispondenti Agen- zie Generali Sede ma preposti a quelle subordinate, aventi una giurisdizione territoriale limitata ad una parte della città stessa), sono coloro ai quali l’Impre- sa attribuisca, con apposita lettera di nomina, tale qualifica in considerazione delle funzioni nella stessa elencate, al fine di organizzare, sviluppare e curare l’attività organizzativa, produttiva e d’incasso secondo le direttive della Com- pagnia;
b) Capi Ufficio - sono coloro ai quali l’Impresa attribuisca per iscritto anche la responsabilità del coordinamento dell’attività contabile dell’Agenzia Genera- le di appartenenza, nonché l’incarico di assolvere, in via continuativa, attività ispettiva sulle unità produttive site nell’area dell’Ispettorato in una delle quali, compresa quella di appartenenza, operi almeno un Vice Capo Ufficio;
c) Vice Capi Ufficio - sono coloro ai quali l’Impresa attribuisca per iscritto anche la responsabilità del coordinamento dell’attività contabile dell’Agenzia Gene- rale di appartenenza nonché l’incarico di assolvere, in via continuativa, attività ispettiva su determinate unità produttive in una delle quali, ivi compresa quella di appartenenza, operi almeno un lavoratore di 1^ categoria;
d) 1^ categoria - appartengono a questa categoria i lavoratori che, in base alle direttive ricevute, anche avvalendosi di procedure e prassi esistenti, svolgano in via continuativa e prevalente compiti richiedenti:
– elevata esperienza e preparazione professionale, capacità per intrattenere rapporti all’esterno per lo scambio di informazioni complesse, per affrontare situazioni e problemi anche variabili ed individuarne ed interpretarne le even-
tuali anomalie, utilizzando conoscenze specifiche all’Impresa.
(Appartengono a questa categoria: - ”l’addetto amministrativo” con incarico di seguire l’attività amministrativa, sia all’interno della Sede agenziale sia all’ester- no della stessa; - ”i capo reparto”; - ”l’impiegato unico di agenzia”; il “tecnico immobiliare” con incarico esterno di curare la manutenzione degli immobili dell’Impresa);
e) 2^ categoria - appartengono a questa categoria i lavoratori che sulla base di istruzioni ricevute, di norme, procedure o prassi prestabilite, svolgano in via continuativa e prevalente compiti richiedenti:
– preparazione professionale in relazione a problemi anche diversi;
– adeguata esperienza per la classificazione, il confronto, la verifica dei dati, la codifica dei tabulati, le registrazioni contabili, nonché la compilazione del foglio cassa con il relativo maneggio di denaro;
– capacità per intrattenere rapporti con l’esterno per lo scambio di informa- zioni semplici.
f) 3^ categoria - appartiene a questa categoria:
– il personale che svolge attività manuale e/o ausiliare al funzionamento de- gli uffici per abilitarsi alla quale occorrano semplici conoscenze professio- nali e/o per le quali sia richiesto un certo periodo di pratica. (Appartengono a questa categoria i commessi).
Il personale, pur essendo tenuto a svolgere in primo luogo i compiti relativi alla categoria di appartenenza, potrà comunque essere utilizzato per l’assolvimento anche di compiti propri della categoria inferiore.
Nota a verbale n. 1 - Agli Agenti Generali di Agenzie in economia con incarico ispettivo (Ispettore Mandatario, Vice Ispettore Centrale e Ispettore Centrale) in forza alla data di stipula del presente contratto, viene riconosciuto l’inquadra- mento di Funzionario di 1° grado di cui al vigente CCNL, come da tabella di parificazione in allegato 1/d.
Agli Agenti Generali che, in forza alla data di stipula del presente contratto, sia- no inquadrati almeno nella 8^ classe stipendiale (ovvero nella 6^ classe dal 1° gennaio 2009), o maturino la stessa successivamente, verrà riconosciuto l’inqua- dramento di Funzionario di 1° grado di cui al vigente CCNL, come da tabella di parificazione in allegato 1/d. A favore di coloro cui fosse già stata riconosciuta l’equiparazione al trattamento stipendiale da Funzionario, come da previsione di cui al comma successivo, sarà riconosciuto l’inquadramento a Funzionario fermo restando il trattamento economico in corso.
Agli Agenti Generali in forza alla data di stipula del presente contratto, e che siano
inquadrati al 1° gennaio 2009 almeno nella 5^ classe stipendiale (ovvero nella 4^ classe dal 1° luglio 2009), o maturino la stessa successivamente, il trattamento economico verrà equiparato a quello stipendiale (tabella + indennità) previsto per l’inquadramento a Funzionario di 1° grado 1^ classe stipendiale e 1^ classe per indennità di carica di cui al vigente CCNL; sarà altresì riconosciuto, secondo pari decorrenze, il trattamento di assistenza sanitaria del CCNL ANIA di cui allegato
n.3. A favore di coloro cui fosse già stata riconosciuta l’equiparazione alla sola tabella stipendiale, come da previsione di cui al comma successivo, sarà ricono- sciuta la sola indennità di carica 1^ classe.
Agli Agenti Generali in forza alla data di stipula del presente contratto, e che siano inquadrati al 1° luglio 2009 almeno nella 3^ classe stipendiale, o matu- rino la stessa successivamente, il trattamento economico verrà equiparato alla sola tabella stipendiale prevista per l’inquadramento a Funzionario di 1° grado 1^ classe stipendiale; sarà altresì riconosciuto dal 1° novembre 2009 il trattamento di assistenza sanitaria del CCNL ANIA di cui allegato n.3.
Al personale nominato Agente Generale successivamente alla data di stipula del presente accordo si applicheranno le tabelle stipendiali del CCNL Ania, vigente tempo per tempo, per il personale assunto a partire dal 18/12/1999.
Nota a verbale n. 2 - I Capi Ufficio sono attualmente denominati Sovrintendenti. I Vice Capi Ufficio sono attualmente denominati Intendenti.
Nota a verbale n. 3 - Per le categorie di CU, VCU e 1^ categoria l’indennità di as- sistenza e controllo, ove percepita, verrà conglobata nel trattamento economico di provenienza ai fini dell’inserimento nelle tabelle stipendiali di cui alle tabelle di parificazione allegato 1/d.
INDENNITA’ DI CARICA ART.81
Per il personale di cui al precedente articolo 80 (Agenti Generali) è prevista un’in-
dennità annua così articolata:
Grado | Dec.1/1/07 | Dec.1/4/07 | Dec.1/7/07 | Dec.1/1/08 | Dec.1/1/09 |
4° | € 1.049,34 | € 1.145,04 | € 1.161,73 | € 1.183,24 | € 1.203,49 |
3° | € 1.340,51 | € 1.462,77 | € 1.484,08 | € 1.511,56 | € 1.537,44 |
2° | € 1.778,02 | € 1.940,18 | € 1.968,45 | € 2.004,90 | € 2.039,22 |
1° | € 2.215,92 | € 2.418,01 | € 2.453,25 | € 2.498,67 |
RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
ART.82
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori/trici che, nell’esercizio delle proprie funzioni, rappresentano l’Impresa, è a carico dell’Im- presa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del lavoratore/trice per fat- ti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall’Impresa e ciò anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l’Impresa. In caso di privazione della libertà personale, il lavoratore/trice avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.
Il rinvio a giudizio del lavoratore/trice per fatti connessi all’esercizio delle funzioni
attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui ai comma precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del lavoratore/trice accertati con sentenza passata in giudicato.
DOVERI ART.83
Il personale ha il dovere di dare all’Impresa una fattiva collaborazione, secondo le direttive degli organi responsabili e le norme del presente contratto e di osserva- re il segreto di ufficio.
Esso deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina.
Gli è fatto divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salvo preventiva autorizzazione dell’Impresa, nonché di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell’Impresa o incompatibili con i doveri di ufficio.
ART.84
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell’Impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Dire- zione oppure per autorizzazione della stessa.
ORARIO DI LAVORO ART.85
Il numero delle ore di lavoro settimanali è pari a 37 per il personale impiegatizio e 37 e 30’ per gli appartenenti alla 3^ categoria, con suddivisione dell’orario gior-
naliero in due turni, antimeridiano e pomeridiano, con un intervallo di due ore, distribuito settimanalmente dal lunedì al venerdì, di norma con uscita non oltre le ore 18,30 nelle Agenzie del Nord e non oltre le ore 19 nelle Agenzie del Centro Sud.
Viene fatta salva ogni diversa distribuzione giornaliera inferiore o superiore, già in atto, presso alcune Agenzie Generali.
BUONO PASTO ART.86
Ai lavoratori/trici di cui all’art.80 lettere b), c), d), e) ed f) il cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dall’art.85 viene corrisposto un “buono pasto” giornaliero di euro 3,50, a partire dal 1° marzo 2008, per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al venerdì.
A partire dal 1° gennaio 2009 il buono pasto verrà aumentato di € 0,30, diven- tando pari ad € 3,80.
I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.).
ART.87
Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, al momento non presente nelle unità periferiche agenziali, sarà concesso un intervallo di quin- dici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
ART.88
Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12.
LAVORO STRAORDINARIO ART.89
Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contene- re l’utilizzazione del lavoro straordinario, le Parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale impiegatizio devono essere contenute en- tro l’orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore di 90 ore.
L’Impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da
utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all’inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell’Impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell’ambito della stessa regione, considerandole nell’insie- me come un’unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in regioni diverse.
Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quan- do sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall’Agenzia Generale e sarà annotato su apposito registro con la firma dell’interessato e controfirma dell’Agente Generale.
Di norma, il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il con- senso del lavoratore interessato.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni pe- riodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, fatti salvi periodi di riferimento diversi previsti in sede aziendale.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 17, 5° comma del D.Lgs. 66/2003 e punto 2 dell’art. 3 del regolamento approvato con X.X. 00 settembre 1923, n.
1955.
L’Impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l’elenco nominativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel qua- drimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effet- tuate.
L’Impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di
cui al 3° comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva
le XX.XX., confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l’esame di eventuali soluzioni alternative possibili.
Nota a verbale - L’eventuale lavoro straordinario dell’Agente Generale non verrà retribuito.
ART.90
Il lavoro straordinario compiuto in un giorno feriale deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 25%, salvo quanto disposto dall’art.94.
La paga oraria viene calcolata dividendo un dodicesimo della retribuzione annua contrattuale per il divisore 160 (personale con orario di lavoro di 37,00 ore set- timanali).
Qualora per necessità urgenti e improrogabili venga compiuto lavoro straordina- rio notturno, cioè dalle ore 22 alle ore 6, l’aumento percentuale di cui al primo comma viene elevato al 45%.
ART.91
Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo, non destinato a riposo setti- manale, deve essere retribuito con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come indicato nel precedente articolo, aumentata del 30%.
ART.92
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell’art.90 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della set- timana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore an- timeridiane del giorno successivo.
ART.93
Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto entro il mese suc- cessivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
BANCA ORE ART.94
Le ore di lavoro eccedenti l’orario giornaliero normale saranno compensate
come segue:
– le prime 50 ore annue di cui al primo comma dell’art.90 saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiora-
xxxxx, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L’utilizzo di tali per- messi sarà concordato fra Impresa ed interessato.
Modalità applicative diverse potranno essere concordate tra le parti in sede aziendale.
Qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo
diritto, esso avverrà:
– per recuperi orari, a scelta dal lavoratore che ne darà preavviso all’Impresa di almeno 2 giorni lavorativi;
– per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro risultasse necessaria la mo- netizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria di cui al secondo comma dell’art.90, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione.
La compensazione tramite permessi potrà avvenire, d’accordo fra Impresa e la- voratore, anche anticipatamente rispetto all’effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l’orario giornaliero normale.
Nel caso in cui siano stati concordati programmi di orario multiperiodale, nelle settimane effettivamente interessate da tali programmi non sarà utilizzata, in re- lazione ai lavoratori in essi coinvolti, la banca ore:
- le ore ulteriori saranno retribuite come previsto dal primo comma dell’art.90.
TRATTAMENTO ECONOMICO ART.95
Al personale spetta il trattamento economico di cui agli allegati 1/a e 1/b.
Il trattamento economico in vigore è al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o contrattuali.
Spettano, inoltre, gli assegni familiari di legge nei casi dalla stessa previsti.
Al personale assunto con orario di lavoro inferiore a quello normale stabilito dall’art.85 spetta una retribuzione in misura proporzionale alle ore settimanali che è tenuto a prestare.
Nota a verbale - Le tabelle aventi decorrenza dal 1°/1/2001 (nuove tabelle sti- pendiali omnicomprensive) risultano dal conglobamento degli importi in prece- denza corrisposti a titolo di tabella stipendiale, indennità di contingenza ed ele- mento distinto della retribuzione.
Ciò ha esclusive finalità di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti. In particolare, laddove istituti, sia del C.C.N.A.L. (ad eccezione di quanto disposto dal punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento di previdenza complementare) che delle disposizioni integrative aziendali, già esistenti alla data di entrata in vi- gore del C.C.N.A.L. 22 aprile 2004, facessero riferimento quale base di calcolo ad uno o più dei tre elementi sopra indicati, continuerà a farsi convenzionalmente riferimento ad essi.
ART.96
Lo stipendio tabellare e le indennità contrattualmente stabilite di cui agli allegati 1/a e 1/b sono corrisposte in 14 mensilità, di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e di dicembre (gratifica natalizia).
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico o con trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste ai precedenti art.9 punto
c) ed art.12, le mensilità aggiuntive competono in proporzione.
Al personale assunto nel corso dell’anno, le mensilità aggiuntive spettano in pro- porzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute o scadenti nel periodo di prova sarà effettuata dopo trascorso il pe- riodo di prova stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, anche se in pe- riodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
La suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente ad esigenze di sem- plificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti. In particolare, laddove istituti, sia del C.C.N.A.L. che delle Disposizioni Integrative Aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.A.L. facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare al 15 dicembre (gratifica natalizia), per il loro calcolo continuerà ad es- sere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal secondo comma dell’art.27 del C.C.N.A.L. 14/05/1995.
SCATTI PER ANZIANITA’ ART.97
Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle contrattualmente in atto (allegati 1/a e 1/b) ed hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
Il computo dell’anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal
1° del mese immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta l’assun- zione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 ed il termine del mese; dal 1° del mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese.
Norma transitoria - La norma di cui al secondo comma dell’art.97 si applica al personale assunto antecedentemente al 30 giugno 1989.
Per detto personale, ai fini dell’anzianità di scatto, restano ferme le scadenze in
essere.
PASSAGGI DI CATEGORIA ART.98
Il passaggio a categoria o qualifica superiore, a qualsiasi causa dovuto, avverrà
con inserimento nella medesima classe stipendiale della categoria di provenienza.
Il passaggio ad un livello retributivo diverso da quello immediatamente superio- re, avverrà previo passaggio alla tabella del livello retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al primo comma e con successivo inserimento nella classe della tabella del livello retributivo di destinazione il cui stipendio risulti immediatamente superiore.
Unicamente agli effetti del prossimo scatto di classe, sarà riconosciuta l’anzianità già maturata nella classe in cui si trovava assegnato il lavoratore precedentemen- te al passaggio di categoria, con il limite massimo di due anni per gli appartenenti all’ultima classe.
AUTOMATISMI ART.99
Il personale inquadrato in 2^ categoria (lettera e) o 3^ categoria (lettera f) dell’art.80), assunto successivamente alla data di stipula del presente contratto, dopo 19 anni di permanenza nella medesima categoria ha diritto, ferme le man- sioni in atto, al trattamento economico previsto nella categoria superiore per la medesima classe stipendiale della categoria di appartenenza con conservazione dell’anzianità di scatto già maturata, con il limite massimo di due anni per gli ap- partenenti all’ultima classe.
Nota a verbale – Il personale inquadrato in 2^ categoria (lettera e) dell’art.80), già in forza alla data del 23/02/2008, dopo 10 anni di permanenza nella medesima categoria ha diritto, ferme le mansioni in atto, al trattamento economico previsto nella categoria superiore.
A tali effetti, la retribuzione sarà pari a quella della classe della 1^ categoria il cui importo sia immediatamente superiore a quello della classe della categoria di appartenenza.
Al lavoratore interessato verrà garantito un aumento pari al valore di due scatti della 1^ categoria.
Qualora, in applicazione di quanto disposto dal 2° comma della presente nota a verbale, l’aumento derivante dovesse essere inferiore all’importo garantito di cui al 3° comma, al lavoratore interessato verrà corrisposto, per la differenza, un assegno personale non assorbibile.
SEZIONE SECONDA: PRODUTTORI CLASSIFICAZIONE ED INQUADRAMENTO
ART.100
La presente Parte Speciale – Sezione Seconda si applica al personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, inquadrato ai sensi del succes- sivo art.101.
PRODUTTORI ART.101
Il personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione
viene suddiviso nei seguenti livelli:
– Ispettori di organizzazione di 4° livello:
personale, comunque denominato, con incarico di organizzazione della pro- duzione, del servizio incassi e della conservazione della produzione per tutta la giurisdizione territoriale dell’Agenzia Generale da cui dipende, ed altresì con il compito di sovrintendere ed assistere l’organizzazione stessa.
– Ispettori di produzione di 3° livello:
personale, comunque denominato, con incarico di produzione di gruppo e/o di organizzazione della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell’Agenzia Ge- nerale da cui dipende ed altresì con il compito di sovrintendere ed assistere l’organizzazione stessa, coordinando l’attività di gruppi produttivi di livello in- feriore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione (consistente nell’attività essenzialmente esterna presso il cliente per la con- ferma dei nuovi contratti, l’incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato), che coordina anche il lavoro di uno o più addetti alla conservazione della produzione.
– Ispettori di produzione di 2° livello:
A) personale, comunque denominato, con incarico di produzione personale e/o di curare l’andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corren-
te e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell’Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione la cui attività si intende essenzialmente esterna presso il cliente per la confer- ma dei nuovi contratti, l’incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato;
B) personale con incarico di produzione (venditori senior), dal 1°/1/2010.
– Ispettori di produzione di 1° livello:
personale da preparare professionalmente per l’acquisizione di produzione personale o in collaborazione con i livelli superiori, e l’espletamento del servi- zio incassi. Detti lavoratori dopo cinque anni dall’assunzione passeranno, pre- vio loro consenso, al 2° livello.
Nota a verbale n. 1 - Per l’Ispettore di Produzione di 1° livello è prevista inoltre l’attività in collaborazione con le persone di cui all’art.116; qualora lo stesso venga incaricato di svolgere detta attività in via sistematica, con apposita appendice alla sua lettera di nomina, il passaggio al 2° livello declaratoria sub A) avverrà dopo 3 mesi dalla data di affidamento dell’incarico, con contestuale riconoscimento di un assegno ad personam di cui all’allegato 2/e.
Le Parti si danno altresì atto che gli Ispettori di Produzione di 2° e 3° livello pos- sono anche essere incaricati dall’Impresa di avvalersi della collaborazione delle persone di cui all’art.116.
Nota a verbale n. 1 bis) - Due mesi prima dello scadere del termine dei 60 mesi di cui al presente articolo e nota a verbale n. 1, l’Azienda segnalerà agli interessati, informandone l’Agenzia Generale, che hanno maturato i requisiti per il passaggio al 2° livello.
Nota a verbale n. 2 - Agli Ispettori di Produzione di 3° livello preposti ad una Cir- coscrizione Organizzativa dell’Agenzia Generale da cui dipendono allorquando fossero loro affidati compiti di coordinamento anche su altri Ispettori di pari livello e/o di livello inferiore, sarà riconosciuta una speciale “indennità di funzione”, di cui all’allegato 2/c, pari alla differenza retributiva tra il 3° ed il 4° livello nella misu- ra del 70% dal 1°.1.2007, 80% dal 1°.1.2008 e 100% dal 1°.11.2009; l’indennità (per tutti) viene assorbita in caso di riconoscimento del livello superiore ovvero di nomina ad Agente Generale.
Nota a verbale n. 3 – Il personale di cui al presente articolo potrà svolgere anche attività di Promotore Finanziario previa autorizzazione della Compagnia.
CAMBIAMENTO DI MANSIONI ART. 102
In caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto in base al precedente art.101 l’inquadramento contrattuale nel 3° livello, l’Impresa esaminerà in via preventiva le eventuali richieste di quei lavoratori/trici inquadrati al 2° livello i quali, ritenendo di avere le attitudini necessarie, intendano essere adibiti alle mansioni superiori.
L’Impresa accoglierà le richieste compatibilmente con le proprie specifiche esi- genze tecniche, organizzative e produttive e con le attitudini e le capacità del lavoratore/trice interessato.
ART. 103
L’Impresa curerà l’aggiornamento professionale di quei lavoratori/trici fra quelli di cui all’art.101 ai quali si intenda affidare compiti di carattere tecnico - commer- ciale.
A tal fine l’Impresa terrà anche conto di eventuali richieste in merito compatibil- mente con le attitudini e le capacità del lavoratore/trice interessato.
PASSAGGI DI LIVELLO ART.104
In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore/trice viene inserito nella clas- se stipendiale il cui importo risulti immediatamente superiore a quello percepito all’atto del passaggio, garantendosi comunque un vantaggio economico pari al valore di due scatti del livello di provenienza.
Unicamente agli effetti del prossimo scatto di tabella sarà riconosciuta l’anzianità già maturata nella classe in cui si trovava inserito il lavoratore/trice precedente- mente al passaggio di livello, con il limite massimo di due anni per gli apparte- nenti all’ultima classe.
Nota a verbale - Per il personale in servizio alla data di stipula del presente con- tratto cui spetti il terzo elemento di cui all’allegato 2/b, lo stesso verrà computato agli effetti di cui al primo comma.
DOVERI ART.105
Il personale deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di diligenza, disciplina e correttezza professionale.
Esso ha il dovere di dare all’Impresa una fattiva collaborazione per la acquisizione di affari e/o per l’organizzazione e/o per la sovrintendenza a tale attività secondo i programmi indicati e le direttive impartite dagli organi responsabili, relazionando
i propri preposti sull’attività giornaliera con le modalità stabilite dall’Impresa.
Deve operare esclusivamente a favore dell’Impresa o delle Imprese facenti parte dello stesso Gruppo finanziario eventualmente indicate nella lettera di nomina; pertanto gli è fatto divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro su- bordinato alle dipendenze di terzi, salvo preventiva autorizzazione dell’Impresa, nonché di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell’Impresa o in- compatibili con i doveri d’ufficio.
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell’Impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Dire- zione oppure per autorizzazione della stessa.
ORARIO DI LAVORO ART.106
L’attività del personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è pro- prio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.
TRATTAMENTO ECONOMICO ART.107
Il trattamento economico é stabilito per accordo diretto tra l’Impresa ed il lavora-
xxxx, con l’osservanza della norma sottoriportata:
- per il personale amministrativo che ha richiesto di essere trasferito alla produ- zione e il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto al momento del trasferi- mento, le competenze globali mensili derivanti dal nuovo incarico nei primi sei mesi e perdurando il rapporto, non potranno essere inferiori a quelle godute al momento del trasferimento.
ART.108
Il trattamento economico é stabilito per accordo diretto tra l’Impresa ed il lavora-
tore, con l’osservanza delle norme sottoriportate:
a) la retribuzione complessiva annua – esclusa la totalità degli importi corrisposti in base alle voci di cui alla successiva lettera b) – è quella di cui agli allegati 2/a, 2/b, 2/c e 2/d;
b) i compensi provvigionali di cui all’art.3, terzo comma punto 3), che saranno considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà attribuita a titolo di rimborso spese, e ciò pure nel caso in cui al
dipendente vengano corrisposte altre somme a titolo di rimborso e/o concor- so spese.
Norma transitoria - Le tabelle aventi decorrenza dal 1/1/2001 (nuove tabelle di trattamento economico omnicomprensive) risultano dal conglobamento degli importi in precedenza corrisposti a titolo di tabella di trattamento economico, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione.
Ciò ha esclusive finalità di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti. In particolare, laddove istituti, sia del C.C.N.A.L. (ad eccezione di quanto disposto dal punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento di previdenza complementare) che delle disposizioni integrative aziendali, già esistenti alla data di entrata in vi- gore del C.C.N.A.L. 22 aprile 2004, facessero riferimento, quale base di calcolo, ad uno o più dei tre elementi sopra indicati, continuerà a farsi convenzionalmente riferimento ad essi.
ART.109
Ogni anno o in caso di modifiche del sistema provvigionale (provvigioni, sovra- provvigioni, interessenze, partecipazioni, rappels o eventuali altri compensi varia- bili) l’Impresa ne informerà preventivamente le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.110
Al personale cui si applica la normativa di cui alla Parte Speciale – Sezione Se- conda, verranno rimborsate a piè di lista le spese incontrate per gli spostamenti necessari allo svolgimento della sua attività entro i limiti e con le modalità discipli- nate nelle D.I.A. relative al personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione.
ART.111
La retribuzione annua di cui agli allegati 2/a e 2/b verrà corrisposta in 14 mensi- lità di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e dicembre (gratifica natalizia).
La due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Alla mensilità aggiuntiva da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia) sarà ag- giunto un dodicesimo della quota retributiva – come stabilita dall’art.107 lett. b)
– dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1° ottobre/30 settembre precedente.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, le men- silità aggiuntive competono in proporzione.
Al personale assunto nel corso dell’anno le mensilità aggiuntive spettano in pro-
porzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute, o scadenti nel periodo di prova, sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, anche se in pe- riodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
Nota a verbale - La suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente ad esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti. In particolare, laddove istituti, sia del C.C.N.A.L. che delle Disposizioni Integrative Aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.A.L. facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare al 15 dicembre (gratifica natalizia), per il loro calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal secondo comma dell’art. 45 del C.C.N.A.L. 14/05/1995.
PROVVIGIONE AGGIUNTIVA ART.112
Al personale di produzione in servizio alla data di stipula del presente CCNAL inquadrato al 1° - 2° - 3° e 4° livello verranno riconosciuti, a titolo di provvigione aggiuntiva da erogarsi in un’unica soluzione, importi da determinare come in appresso:
• per il 2007: una quota percentuale, da erogarsi entro il 31/7/2008 dei “com- pensi provvigionali” percepiti da ciascun interessato nel 2007. La misura del- la percentuale verrà individuata sulla base dell’importo medio dei “compensi provvigionali” liquidati nel 2007 al personale inquadrato nello stesso livello (ricavato dividendo l’ammontare dei “compensi provvigionali” complessivi li- quidati per il numero dei percettori degli stessi) e dovrà essere tale da deter- minare mediamente un importo di € 365,29 per il 1° livello, di € 510,76 per il 2° livello, di € 671,35 per il 3° livello e di € 898,08 per il 4° livello;
• per il 2008: una quota percentuale, da erogarsi entro il 31/7/2009 dei “com- pensi provvigionali” percepiti da ciascun interessato nel 2008, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo di € 371,68 per il 1° livello, di € 519,70 per il 2° livello, di € 683,10 per il 3° livello e di € 913,80 per il 4° livello;
Sarà comunque garantito un importo minimo pari al 50% degli importi sopra indicati.
Nota a verbale n.1: Gli anzidetti importi spetteranno pro rata per l’anno di assun- zione e saranno corrisposti nell’anno successivo; per l’anno di cessazione spet- terà l’importo relativo all’anno precedente se prestato in servizio, nonché tanti
dodicesimi di quello spettante per l’anno in corso quanti sono i mesi di servizio prestati in detto anno di cessazione.
Nota a verbale n. 2: - Per i lavoratori/trici di 4° livello che non svolgessero attività di produzione personale si farà riferimento alle interessenze e comunque a mec- canismi tali da garantire soluzioni corrispondenti alle cifre indicate.
SCATTI PER ANZIANITA’ ART.113
Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle di trattamento economico con- trattualmente in atto (allegato 2/a) ed hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse. Il computo dell’anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal 1° del mese immediatamente suc- cessivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 ed il termine del mese; dal 1° del mese di assun- zione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese.
Norma transitoria - La norma di cui al secondo comma dell’art.113 non si applica al personale assunto antecedentemente al 1° agosto 1983.
Per detto personale, ai fini dell’anzianità di scatto, restano ferme le scadenze in
essere.
Nota a verbale - Gli assegni personali – anche se dichiarati assorbibili – in godi- mento all’atto della stipulazione del presente contratto, non saranno soggetti a compensazione in occasione dei futuri scatti di anzianità.
AUTOMATISMI ART.114
Gli Ispettori di 2° e 3° livello, dopo 19 anni di permanenza nel medesimo livel- lo, hanno diritto, ferme le mansioni in atto, ai minimi di trattamento economico del livello superiore garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di quest’ultimo livello. Ciò a decorrere dal 22/1/1992.
A tale effetto la retribuzione di cui al punto a) dell’art.108 sarà pari a quella della classe del livello superiore il cui importo sia immediatamente superiore a quello della classe del livello di appartenenza.
Norma transitoria - Agli Ispettori di Produzione di 3° livello che alla data di sot- toscrizione del presente contratto siano preposti ad una Circoscrizione Organiz- zativa dell’Agenzia Generale da cui dipendono con compiti di coordinamento anche su altri Ispettori di pari livello e/o di livello inferiore, e che si trovino nel- le condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, resta confermata dal 1° marzo 2008 l’indennità di funzione di importo lordo pari a € 840,00 (€ 1.100,00
dall’1/1/09 e € 1.400,00 dall’1/11/09) da rivalutare negli stessi termini percen- tuali delle tabelle stipendiali.
Nota a verbale - Per gli Ispettori di 2° livello l’eventuale periodo trascorso nella ex 3ª categoria o 1° livello verrà, agli effetti delle disposizioni di cui all’art.114, consi- derato come periodo di permanenza nel 2° livello.
PERSONALE TRASFERITO ALLA PRODUZIONE ART.115
Il personale amministrativo che, prima dell’entrata in vigore del presente con- tratto, fosse stato trasferito alla organizzazione produttiva o alla produzione il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto al momento del trasferimento, ha il trattamento normativo stabilito per il personale amministrativo integrato dalle norme specifiche per il personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione in quanto applicabili.
Per detto personale le competenze annue globali fisse e variabili, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, non potranno essere inferiori a quelle che esso conseguirebbe nel livello di appartenenza per effetto degli scatti tabellari e delle variazioni contrattualmente stabilite.
A detto personale sarà, alla fine di ogni esercizio, comunicato il complesso delle competenze ad esso corrisposte durante l’anno e sarà precisato l’ammontare della parte fissa della retribuzione precisata come sopra.
PRODUZIONE LIBERA Art.116
L’eventuale produzione procurata dal personale non addetto all’organizzazio- ne produttiva ed alla produzione e quella procurata dai produttori occasionali é esclusa da ogni disciplina, non essendo considerata oggetto di particolare rap- porto giuridico con l’Impresa.
Il presente contratto non disciplina il rapporto con persone non addette all’orga- nizzazione produttiva ed alla produzione che, senza svolgere attività lavorativa a carattere subordinato per l’Impresa, procurino produzione ed effettuino incassi.
ART. 117
Per quanto concerne il personale di produzione in servizio alla data del 30 giu- gno 1989 continua ad applicarsi, anche se non più riportate nel presente testo, le disposizioni di cui all’art. 56 (terzo elemento) di cui al C.C.N.A.L. 30 giugno 1989.
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI Art.118
Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, essendo espressamente esclusa, anche per questo motivo, ogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di piazza.
I rapporti tra l’Impresa ed i lavoratori/trici dipendenti sono regolati, per quanto riguarda la materia del presente contratto, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute restando privi di qualsiasi effetto precedenti contratti, accordi o convenzioni, salvo che siano espressamente richiamati.
PRODUTTORI DI 3° GRUPPO Art.119
Ai produttori di 3° gruppo ancora in attività si applicano le disposizioni previste nel verbale aggiuntivo allegato al contratto collettivo nazionale aziendale del 12 febbraio 1976 e successivo aggiornamento del 18 gennaio 1977.
C. NORMATIVA DI SETTORE EX CCNL 17/9/2007
AREA CONTRATTUALE ART.120
Si intendono comprese in un’unica area contrattuale:
a) le Imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e re- golarmente costituite.
Le attività svolte da Società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell’auto- rizzazione da parte del Ministero per le Attività Produttive, (già Ministero dell’In- dustria, del Commercio e dell’Artigianato) all’esercizio dell’assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell’ISVAP.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell’ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle Imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell’area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere con- cordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all’attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d’uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per Imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all’interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussi- stenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l’Azienda.
Nota a verbale n. 1 - È costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all’attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l’esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2 - Per immobili d’uso si intendono gli immobili adibiti unica- mente a sede principale o secondaria dell’Impresa.
Nota a verbale n. 3 - Sul presupposto che la specifica disciplina prevista per le atti- vità dei call center che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative offra livelli di fiessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l’offerta di servizi di outsourcing in tale ambito, le Parti pattuiscono
di far rientrare nell’area contrattuale (art. 1 lett. a)) le attività dei call center di cui alle Sezioni Prima e Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale.
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell’Impresa o di necessità di utilizzare tec- nologie disponibili unicamente all’esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell’area contrattuale determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell’area stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diver- se meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Norma transitoria - Per quanto riguarda i call center istituiti anteriormente o du- rante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del C.C.N.A.L. 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il C.C.N.A.L. del personale dipendente da Imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra Impresa di as- sicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali call center della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del call center medesimo.
DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRATTO ART.121
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
– le Società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, semprechè siano controllate da una o più Imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali Società non svolgano prevalentemente l’attività di cui al punto a) dell’art. 1, il presente C.C.N.L. si applica al personale che svolga l’attività di cui alla lett. a) dell’art.1.
– le Società o Enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la Società, o l’Ente, sia controllata da una o più Imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in preva- lenza a favore dell’Impresa o delle Imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l’impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle con- dizioni di cui al citato 3° alinea al 3.3.1991.
Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente arti- colo vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di Imprese di assicura- zione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell’art. 1.”
PROCEDURA PER CCNL ART.122
Per quanto riguarda il rinnovo del C.C.N.L., sia per la parte normativa ed il primo biennio di quella economica sia per il secondo biennio della parte economica, le XX.XX. si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa almeno due mesi prima della scadenza del C.C.N.L. o della parte economica del primo biennio.
Entro un mese dal ricevimento da parte dell’ANIA della piattaforma della parte normativa e di quella economica per il primo biennio si terrà un incontro per l’illustrazione della stessa e per concordare la data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro un mese dall’incontro di illustrazione.
Durante il suindicato periodo e per il mese successivo alla scadenza del C.C.N.L.
-ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se suc- cessiva alla scadenza del C.C.N.L.- le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Entro quindici giorni dal ricevimento da parte dell’ANIA della piattaforma relativa alla parte economica del secondo biennio si terrà un incontro per l’illustrazione delle richieste e per concordare la data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall’incontro di illustrazione.
Durante il suindicato periodo e per i quindici giorni successivi alla scadenza della parte economica del primo biennio - ovvero per un periodo di un mese dalla presentazione della piattaforma se successiva alla scadenza - le Parti non assu- meranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione dell’impegno delle Parti di non assumere iniziative unilaterali o di non procedere ad azioni dirette comporterà come conseguenza -a seconda del- la Parte che vi avrà dato causa- l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della decorrenza dell’indennità di vacanza contrattuale.
Se la violazione è riferibile ad una o più XX.XX. lo slittamento di cui al comma pre- cedente riguarda esclusivamente gli iscritti alla od alle XX.XX. a cui è imputabile la violazione stessa.
RELAZIONI SINDACALI ART.123
La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l’uni- ficazione del Mercato Europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Con questa consapevolezza le Parti concordano nell’attribuire importanza all’in-
formazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le Parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse se- condo le modalità di seguito indicate.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ART.124
Ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte re- sponsabilità degli imprenditori e delle XX.XX., dei lavoratori/trici, le Parti concor- dano quanto indicato ai successivi artt. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133 e 134.
INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE ART.125
L’ANIA fornirà annualmente, prima dell’assemblea annuale dell’ANIA e comunque entro il 30 novembre, alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all’andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordi- ne alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del Mercato Unico Europeo.
Nel corso dell’incontro l’ANIA informerà altresì le XX.XX.:
– sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto con- cerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa – livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell’ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa – livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
– sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l’ammon- tare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri socia- li, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell’anno corrente, nonché – per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale – l’ammontare com- plessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e
quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
– sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e distinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratori con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;
– sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti i lavoratori a part-time, suddivisi per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato.
ART.126
L’ANIA fornirà biennalmente alle XX.XX firmatarie del presente contratto, i dati, aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le Imprese sono tenute a pre- disporre ex art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006.
Nota a verbale - L’ANIA si attiverà presso le Imprese socie per cercare di ottenere
tali dati al fine di fornirli alle XX.XX con cadenza annuale.
ART.127
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l’ANIA per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove normative di legge relative all’inden- nizzo diretto del danno e del plurimandato, le Parti attiveranno un Osservatorio Nazionale con il compito di monitorare il servizio liquidativo con particolare ri- ferimento alla qualità del servizio, al ruolo ed alla professionalità dei liquidatori e all’attività dei periti esterni di supporto ai liquidatori.
INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE ART.128
Ogni anno la Compagnia, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell’incontro, che si terrà successivamente all’approvazione del bilancio da parte
degli organi societari, l’Impresa:
1) – consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione ed alle riserve ed all’andamento tecnico dei sinistri;
– consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della cer-
tificazione allegata al bilancio ed all’eventuale bilancio consolidato di gruppo;
– informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;
2) – informerà sulle condizioni dell’Impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull’andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condi- zioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l’illustrazione stessa non confiigga con esigenze di riservatezza;
3) informerà altresì:
– sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per po- sizione organizzativa – livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell’ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa – livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
– sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con con- tratto di formazione e lavoro, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell’Impresa. Per i contratti di formazione e lavoro verrà altresì comunicato il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’Azienda fornirà il numero dei lavoratori apprendisti distinti per sede di lavoro e per sesso, nonché il numero dei lavoratori confermati a tempo indetermina- to;
– sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l’ammonta- re complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, de- gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell’anno corrente, nonché – per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale – l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
– sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passag- gi da una posizione organizzativa ad un’altra rientranti nell’area professionale B, l’Impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei pas- saggi da una mansione all’altra;
– sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell’art. 101;
– sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell’area sinistri e dell’area commerciale;
– sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 69, 98, 99, 137 e
138;
– sulle attività eventualmente date in appalto nell’ambito della Legge 23 otto- bre 1960, n. 1369, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell’osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale di- pendente dalle Imprese appaltatrici;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all’art. 66 del C.C.N.L., fornirà:
– previsioni di massima circa i programmi dei corsi per l’anno successivo indi- cando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 98, 99 e 148, i contenuti e le finalità degli stessi;
– informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipanti ai corsi evi- denziando, nell’indicare il numero globale delle movimentazioni verificatesi, la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi;
5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed
alla produzione:
– fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la gene- ralità di detto personale – sulla modulistica relativa all’adempimento di quanto previsto all’art.151. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indica- zioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le XX.XX., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
– informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
– informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) saranno for- nite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.
Le Imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei pas- saggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inqua- dramento avvenuti nell’ambito dell’area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occa- sione, diversa dall’incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali azien- dali.
Le Imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all’art. 9 legge 10 aprile 1991,
n. 125, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico in- contro con gli Organismi sindacali aziendali per l’illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale n. 1 - In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre Imprese assicurative, l’Impresa informerà tempestivamente le XX.XX. aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione
societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale n. 2 - Relativamente alle Imprese di maggiori dimensioni, strut- turate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le Parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.
Nota a verbale n. 3 – Le informazioni sullo stato e le prospettive delle Agenzie Generali, nonché sulle modalità di collocamento dei prodotti e sulle eventuali evoluzioni professionali del personale addetto alla organizzazione produttiva, alla produzione ed agli incassi verificatesi, potranno essere fornite dalla Compagnia in una specifica occasione diversa dall’incontro annuale su richiesta degli Organismi Sindacali Aziendali.
INFORMAZIONE A LIVELLO DI GRUPPO ART.129
Ogni anno la Capogruppo provvederà, di norma entro il mese di giugno, a convo- care le XX.XX. al fine di fornire informazioni relativamente al Gruppo assicurativo proprio (l’insieme delle Imprese assicurative o Società che applicano il presente C.C.N.L.), sulle seguenti materie:
– individuazione delle Imprese che compongono il Gruppo assicurativo;
– andamento economico generale del Gruppo;
– ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative ed agli assetti commerciali;
– prevedibile evoluzione dell’attività del Gruppo;
Inoltre l’informativa fornita dalla Capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all’art.10 che precede; in tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.
La delegazione delle XX.XX. di cui al primo comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per O.S. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.
Nota a verbale - Per i Gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell’UE, le Parti si adopereranno per l’applicazione della Direttiva comunitaria sui C.A.E., così come recepita nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
ART.130
Ogni anno la Compagnia, in quanto quotata in Borsa, successivamente all’ap- provazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione semestrale predisposta per la CONSOB, consegneranno agli Organismi sindacali aziendali la relazione stessa fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche in relazione all’andamento di singoli rami.
Alla scadenza del primo semestre dell’anno, la Compagnia, ove non quotata in Borsa, fornirà agli Organismi Sindacali Aziendali informazioni sull’andamento del semestre stesso.
ART.131
Sempre nell’ottica di relazioni sindacali più moderne, meno confiittuali e più con- sapevoli, le Parti concordano anche sull’opportunità di sperimentare momenti di confronto tra Impresa e Organismi sindacali aziendali. Tali momenti di confronto, che potrebbero anche realizzarsi con un lavoro congiunto attraverso la costitu- zione di commissioni paritetiche, favorendo una migliore comprensione delle reciproche esigenze, dovrebbero contribuire al miglioramento delle relazioni.
Le aree nelle quali le Parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi questi confronti sono quelle relative alla parità uomo-donna/pari opportunità e alla sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
ART.132
In caso di sciopero, le Organizzazioni Sindacali procureranno di informarne l’Azienda il più tempestivamente possibile.
PROCEDURE DI CONFRONTO SINDACALE ART.133
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecno- logiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavo- rativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento
di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l’Impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di re-
alizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professio- nalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e ri- qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (Legge 9/12/1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi an- che di derivazione comunitaria).
In sede di confronto, l’Impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero ri- chieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali rifiessi organizzativi.
Il confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenen- do conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigen- ze dell’Impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro informativo.
L’Impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l’attivazione della procedura di cui all’art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più Imprese assicurative, Società o Consorzi di Imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo.
In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all’art. 11.
In caso di scorporo di attività non comprese nell’area contrattuale di cui all’art. 1, ai lavoratori/trici che – previo loro consenso – dovessero passare alla Società cui venga affidata l’attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamen- to economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.
ART.134
L’Impresa, nel caso in cui si sia verificata un’eccedenza di personale, prima di prendere ogni altra iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono.
In un apposito incontro con le R.S.A., l’Impresa informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti ed alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente.
Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali ad es., forme fiessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part time, distacchi anche temporalmente definiti presso Società di Gruppo, incenti- vazioni all’esodo anticipato volontario, anche accompagnate da offerta di parte- cipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale, finanziamenti agevolati per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa, incentivazione alla ricollocazione presso altre aziende, eventuale ricorso allo strumento previsto all’allegato 10 del C.C.N.A.L., etc..
L’Impresa fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile o non
idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure.
Nel caso si tratti di Impresa assicurativa controllata da altra Impresa assicurativa, il confronto sindacale di cui al presente articolo avverrà con il coinvolgimento della Società controllante.
Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso
accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa.
Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle Parti, verrà atti-
vata una ulteriore fase di verifica con le Parti firmatarie del presente contratto.
Tale fase dovrà esaurirsi nel termine di 30 giorni.
Trascorso tale periodo, o periodo diverso eventualmente concordato tra le Parti, senza che si sia pervenuti ad un accordo, l’Impresa sarà libera di assumere le iniziative del caso.
Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più Imprese assicurative o Società, facenti parte dello stesso Gruppo assi- curativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all’art.11.
D. ALLEGATI
Allegato 1/a TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AGENTI GENERALI
GIA’ IN FORZA AL 23.2.08 | ||||||||
DEC. 1.1.07 | DEC. 1.4.07 | DEC. 1.7.07 | ||||||
GR. | CL. | ANZ. | TABELLA | CARICA | TABELLA | CARICA | TABELLA | CARICA |
4° | 1 | 1-2 | 25.218,77 | 1.049,34 | 26.495,45 | 1.145,04 | 26.892,88 | 1.161,73 |
2 | 3-4 | 25.950,03 | 1.049,34 | 27.263,72 | 1.145,04 | 27.672,68 | 1.161,73 | |
3° | 3 | 5-6 | 26.681,28 | 1.340,51 | 28.031,99 | 1.462,77 | 28.452,47 | 1.484,08 |
4 | 7-8 | 27.412,53 | 1.340,51 | 28.800,27 | 1.462,77 | 29.232,27 | 1.484,08 | |
2° | 5 | 9-10 | 28.143,79 | 1.778,02 | 29.568,54 | 1.940,18 | 30.012,07 | 1.968,45 |
6 | 11-12 | 29.053,39 | 1.778,02 | 30.524,19 | 1.940,18 | 30.982,05 | 1.968,45 | |
1° | 7 | 13-14-15 | 29.962,98 | 2.215,92 | 31.479,83 | 2.418,01 | 31.952,03 | 2.453,25 |
8 | 16-17-18 | 30.872,60 | 2.215,92 | 32.435,50 | 2.418,01 | 32.922,03 | 2.453,25 | |
9 | 19-20-21 | 31.782,19 | 2.215,92 | 33.391,13 | 2.418,01 | 33.892,00 | 2.453,25 |
DEC. 1.1.08 | DEC. 1.1.09 | |||||
GR. | CL. | ANZ. | TABELLA | CARICA | TABELLA | CARICA |
4° | 1 | 1-2 | 27.403,84 | 1.183,24 | 27.883,41 | 1.203,49 |
2 | 3-4 | 28.198,46 | 1.183,24 | 28.691,93 | 1.203,49 | |
3° | 3 | 5-6 | 28.993,07 | 1.511,56 | 29.500,45 | 1.537,44 |
4 | 7-8 | 29.787,68 | 1.511,56 | 30.308,96 | 1.537,44 | |
2° | 5 | 9-10 | 30.582,30 | 2.004,90 | 31.117,49 | 2.039,22 |
6 | 11-12 | 31.570,71 | 2.004,90 | |||
1° | 7 | 13-14-15 | 32.559,12 | 2.498,67 | ||
8 | 16-17-18 | 33.547,55 | 2.498,67 | |||
9 | 19-20-21 | 34.535,95 | 2.498,67 |
NOMINATI POST 23.2.08 | ||||||
DEC. 23.2.08 | DEC. 1.1.09 | |||||
GR. | CL. | ANZ. | TABELLA | CARICA | TABELLA | CARICA |
4° | 1 | 1-2-3-4 | 27.436,80 | 1.183,24 | 27.916,94 | 1.203,49 |
2 | 5-6-7 | 28.264,35 | 1.183,24 | 28.758,98 | 1.203,49 | |
3° | 3 | 8-9-10 | 29.091,89 | 1.511,56 | 29.601,00 | 1.537,44 |
4 | 11-12-13 | 29.919,44 | 1.511,56 | 30.443,03 | 1.537,44 | |
2° | 5 | 14-15-16 | 30.746,99 | 2.004,90 | 31.285,06 | 2.039,22 |
6 | 17-18-19 | 31.574,53 | 2.004,90 | |||
1° | 7 | 20-21-22 | 32.402,09 | 2.498,67 |
Allegato 1/b
TABELLE STIPENDIALI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
GIA’ IN FORZA AL 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 1.1.2007 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANITA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1 - 2 | 24.487,53 | 22.946,97 | 21.649,70 | 19.843,84 | 18.128,60 |
CL 2 | 3 - 4 | 25.218,77 | 23.606,89 | 22.238,27 | 20.393,17 | 18.585,19 |
CL 3 | 5 - 6 | 25.950,03 | 24.266,78 | 22.826,84 | 20.942,50 | 19.041,79 |
CL 4 | 7 - 8 | 26.681,28 | 24.926,69 | 23.415,40 | 21.491,81 | 19.498,36 |
CL 5 | 9 - 10 | 27.412,53 | 25.586,62 | 24.003,96 | 22.041,15 | 19.954,95 |
CL 6 | 11 - 12 | 28.143,79 | 26.246,52 | 24.592,54 | 22.590,49 | 20.411,53 |
CL 7 | 13-14-15 | 29.053,39 | 27.059,81 | 25.330,91 | 23.257,52 | 20.957,29 |
CL 8 | 16-17-18 | 29.962,98 | 27.873,11 | 26.069,30 | 23.924,57 | 21.503,05 |
CL 9 | 19-20-21 | 30.872,60 | 28.686,41 | 26.807,68 | 24.591,60 | 22.048,82 |
CL 00 | 00-00-00 | 31.782,19 | 29.499,69 | 27.546,05 | 25.258,64 | 22.594,58 |
CL 00 | 00-00-00 | 32.691,80 | 30.312,98 | 28.284,46 | 25.925,69 | 23.140,36 |
CL 00 | 00-00-00 | 33.601,40 | 31.126,26 | 29.022,84 | 26.592,74 | 23.686,10 |
CL 13 | oltre | 34.510,99 | 31.939,57 | 29.761,22 | 27.259,76 | 24.231,87 |
GIA’ IN FORZA AL 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 1.4.2007 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANI- TA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1 - 2 | 25.727,19 | 24.108,64 | 22.745,69 | 20.848,41 | 19.046,34 |
CL 2 | 3 - 4 | 26.495,45 | 24.801,97 | 23.364,07 | 21.425,55 | 19.526,04 |
CL 3 | 5 - 6 | 27.263,72 | 25.495,27 | 23.982,43 | 22.002,70 | 20.005,77 |
CL 4 | 7 - 8 | 28.031,99 | 26.188,57 | 24.600,78 | 22.579,81 | 20.485,45 |
CL 5 | 9 - 10 | 28.800,27 | 26.881,91 | 25.219,13 | 23.156,96 | 20.965,15 |
CL 6 | 11 - 12 | 29.568,54 | 27.575,22 | 25.837,52 | 23.734,11 | 21.444,84 |
CL 7 | 13-14-15 | 30.524,19 | 28.429,69 | 26.613,26 | 24.434,91 | 22.018,23 |
CL 8 | 16-17-18 | 31.479,83 | 29.284,16 | 27.389,03 | 25.135,73 | 22.591,62 |
CL 9 | 19-20-21 | 32.435,50 | 30.138,63 | 28.164,79 | 25.836,52 | 23.165,02 |
CL 00 | 00-00-00 | 33.391,13 | 30.993,08 | 28.940,54 | 26.537,33 | 23.738,41 |
CL 00 | 00-00-00 | 34.346,79 | 31.847,55 | 29.716,34 | 27.238,15 | 24.311,82 |
CL 00 | 00-00-00 | 35.302,44 | 32.701,99 | 30.492,09 | 27.938,97 | 24.885,19 |
CL 13 | oltre | 36.258,08 | 33.556,48 | 31.267,85 | 28.639,75 | 25.458,59 |
GIA’ IN FORZA AL 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 1.7.2007 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANITA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1 - 2 | 26.113,10 | 24.470,27 | 23.086,88 | 21.161,14 | 19.332,04 |
CL 2 | 3 - 4 | 26.892,88 | 25.174,00 | 23.714,53 | 21.746,93 | 19.818,93 |
CL 3 | 5 - 6 | 27.672,68 | 25.877,70 | 24.342,17 | 22.332,74 | 20.305,86 |
CL 4 | 7 - 8 | 28.452,47 | 26.581,40 | 24.969,79 | 22.918,51 | 20.792,73 |
CL 5 | 9 - 10 | 29.232,27 | 27.285,14 | 25.597,42 | 23.504,31 | 21.279,63 |
CL 6 | 11 - 12 | 30.012,07 | 27.988,85 | 26.225,08 | 24.090,12 | 21.766,51 |
CL 7 | 13-14-15 | 30.982,05 | 28.856,14 | 27.012,46 | 24.801,43 | 22.348,50 |
CL 8 | 16-17-18 | 31.952,03 | 29.723,42 | 27.799,87 | 25.512,77 | 22.930,49 |
CL 9 | 19-20-21 | 32.922,03 | 30.590,71 | 28.587,26 | 26.224,07 | 23.512,50 |
CL 00 | 00-00-00 | 33.892,00 | 31.457,98 | 29.374,65 | 26.935,39 | 24.094,49 |
CL 00 | 00-00-00 | 34.861,99 | 32.325,26 | 30.162,09 | 27.646,72 | 24.676,50 |
CL 00 | 00-00-00 | 35.831,98 | 33.192,52 | 30.949,47 | 28.358,05 | 25.258,47 |
CL 13 | oltre | 36.801,95 | 34.059,83 | 31.736,87 | 29.069,35 | 25.840,47 |
GIA’ IN FORZA AL 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 1.1.2008 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANITA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1 - 2 | 26.609,25 | 24.935,21 | 23.525,53 | 21.563,20 | 19.699,35 |
CL 2 | 3 - 4 | 27.403,84 | 25.652,31 | 24.165,11 | 22.160,12 | 20.195,49 |
CL 3 | 5 - 6 | 28.198,46 | 26.369,38 | 24.804,67 | 22.757,06 | 20.691,67 |
CL 4 | 7 - 8 | 28.993,07 | 27.086,45 | 25.444,22 | 23.353,96 | 21.187,79 |
CL 5 | 9 - 10 | 29.787,68 | 27.803,56 | 26.083,77 | 23.950,89 | 21.683,94 |
CL 6 | 11 - 12 | 30.582,30 | 28.520,64 | 26.723,36 | 24.547,83 | 22.180,07 |
CL 7 | 13-14-15 | 31.570,71 | 29.404,41 | 27.525,70 | 25.272,66 | 22.773,12 |
CL 8 | 16-17-18 | 32.559,12 | 30.288,16 | 28.328,07 | 25.997,51 | 23.366,17 |
CL 9 | 19-20-21 | 33.547,55 | 31.171,93 | 29.130,42 | 26.722,33 | 23.959,24 |
CL 00 | 00-00-00 | 34.535,95 | 32.055,68 | 29.932,77 | 27.447,16 | 24.552,29 |
CL 00 | 00-00-00 | 35.524,37 | 32.939,44 | 30.735,17 | 28.172,01 | 25.145,35 |
CL 00 | 00-00-00 | 36.512,79 | 33.823,18 | 31.537,51 | 28.896,85 | 25.738,38 |
CL 13 | oltre | 37.501,19 | 34.706,97 | 32.339,87 | 29.621,67 | 26.331,44 |
GIA’ IN FORZA AL 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 1.1.2009 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANITA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1 - 2 | 27.074,91 | 25.371,58 | 23.937,23 | 21.940,56 | 20.044,08 |
CL 2 | 3 - 4 | 27.883,41 | 26.101,23 | 24.588,00 | 22.547,92 | 20.548,92 |
CL 3 | 5 - 6 | 28.691,93 | 26.830,84 | 25.238,75 | 23.155,31 | 21.053,76 |
CL 4 | 7 - 8 | 29.500,45 | 27.560,46 | 25.889,49 | 23.762,65 | 21.558,57 |
CL 5 | 9 - 10 | 30.308,96 | 28.290,12 | 26.540,24 | 24.370,03 | 22.063,41 |
CL 6 | 11 - 12 | 31.117,49 | 29.019,75 | 27.191,02 | 24.977,42 | 22.568,23 |
CL 7 | 13-14-15 | 32.123,20 | 29.918,99 | 28.007,40 | 25.714,93 | 23.171,66 |
CL 8 | 16-17-18 | 33.128,90 | 30.818,20 | 28.823,81 | 26.452,47 | 23.775,08 |
CL 9 | 19-20-21 | 34.134,63 | 31.717,44 | 29.640,20 | 27.189,97 | 24.378,52 |
CL 00 | 00-00-00 | 35.140,33 | 32.616,65 | 30.456,59 | 27.927,49 | 24.981,94 |
CL 00 | 00-00-00 | 36.146,05 | 33.515,88 | 31.273,04 | 28.665,02 | 25.585,39 |
CL 00 | 00-00-00 | 37.151,76 | 34.415,09 | 32.089,42 | 29.402,54 | 26.188,80 |
CL 13 | oltre | 38.157,46 | 35.314,34 | 32.905,82 | 30.140,05 | 26.792,23 |
ASSUNTO POST 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 23.2.2008 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANITA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1-2-3-4 | 26.609,25 | 24.935,21 | 23.525,53 | 21.563,20 | 19.699,35 |
CL 2 | 5-6-7 | 27.436,80 | 25.710,70 | 24.257,18 | 22.233,82 | 20.312,00 |
CL 3 | 8-9-10 | 28.264,35 | 26.486,17 | 24.988,81 | 22.904,43 | 20.924,65 |
CL 4 | 11-12-13 | 29.091,89 | 27.261,67 | 25.720,48 | 23.575,04 | 21.537,32 |
CL 5 | 14-15-16 | 29.919,44 | 28.037,14 | 26.452,12 | 24.245,66 | 22.149,96 |
CL 6 | 17-18-19 | 30.746,99 | 28.812,63 | 27.183,75 | 24.916,28 | 22.762,61 |
CL 7 | 20-21-22 | 31.574,53 | 29.588,11 | 27.915,40 | 25.586,89 | 23.375,26 |
CL 8 | 23-24-25 | 32.402,09 | 30.363,61 | 28.647,05 | 26.257,51 | 23.987,90 |
CL 9 | 26-27-28 | 33.229,62 | 31.139,09 | 29.378,68 | 26.928,13 | 24.600,55 |
CL 00 | 00-00-00 | 34.057,18 | 31.914,58 | 30.110,32 | 27.598,73 | 25.213,21 |
CL 00 | 00-00-00 | 34.884,72 | 32.690,07 | 30.841,96 | 28.269,35 | 25.825,86 |
CL 12 | oltre | 35.712,28 | 33.465,54 | 31.573,63 | 28.939,97 | 26.438,48 |
ASSUNTO POST 23.2.08 | ||||||
DECORRENZA 1.1.2009 | ||||||
Tabella stipendiale omnicomprensiva | ||||||
Importo annuo | ||||||
CLASSE | ANZIANITA’ | CU | VCU | 1^ CAT. | 2^ CAT. | 3^ CAT. |
CL 1 | 1-2-3-4 | 27.074,91 | 25.371,58 | 23.937,23 | 21.940,56 | 20.044,09 |
CL 2 | 5-6-7 | 27.916,94 | 26.160,64 | 24.681,68 | 22.622,91 | 20.667,46 |
CL 3 | 8-9-10 | 28.758,98 | 26.949,68 | 25.426,11 | 23.305,26 | 21.290,83 |
CL 4 | 11-12-13 | 29.601,00 | 27.738,75 | 26.170,59 | 23.987,60 | 21.914,22 |
CL 5 | 14-15-16 | 30.443,03 | 28.527,79 | 26.915,03 | 24.669,96 | 22.537,58 |
CL 6 | 17-18-19 | 31.285,06 | 29.316,85 | 27.659,47 | 25.352,31 | 23.160,96 |
CL 7 | 20-21-22 | 32.127,08 | 30.105,90 | 28.403,92 | 26.034,66 | 23.784,33 |
CL 8 | 23-24-25 | 32.969,13 | 30.894,97 | 29.148,37 | 26.717,02 | 24.407,69 |
CL 9 | 26-27-28 | 33.811,14 | 31.684,02 | 29.892,81 | 27.399,37 | 25.031,06 |
CL 00 | 00-00-00 | 34.653,18 | 32.473,09 | 30.637,25 | 28.081,71 | 25.654,44 |
CL 00 | 00-00-00 | 35.495,20 | 33.262,15 | 31.381,69 | 28.764,06 | 26.277,81 |
CL 12 | oltre | 36.337,24 | 34.051,19 | 32.126,17 | 29.446,42 | 26.901,15 |
Allegato 1/c
INDENNITA’ DI CONTINGENZA
L’importo annuo dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26/2/1986 n. 38
è il seguente:
€ 7.400,72 (528,62 X 14) per l’Agente Generale di 4° grado
€ 7.461,96 (533,00 X 14) per l’Agente Generale di 3° grado
€ 7.523,26 (537,38 X 14) per l’Agente Generale di 2° grado
€ 7.584,45(541,75 X 14) per l’Agente Generale di 1° grado
€ 7.614,92(543,92 X 14) per l’Ispettore Mandatario
€ 7.654,73(546,12 X 14) per il Vice Ispettore Centrale
€ 7.676,37(548,31 X 14) per l’Ispettore Centrale
€ 7.324,33(523,17 X 14) per il Capo Ufficio
€ 7.244,62(517,47 X 14) per il Vice Capo Ufficio
€ 7.193,36(513,81 X 14) per l’impiegato di 1a categoria
€ 7.144,77(510,34 X 14) per l’impiegato di 2a categoria
€ 7.101,36(507,24 X 14) per l’impiegato di 3a categoria
Nota a verbale - Nelle ipotesi in cui nel settore assicurativo dovessero intervenire modifiche all’istituto della contingenza, le Parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per esaminare e definire le modalità di applicazione del nuovo Accordo.
Allegato 1/d
PROSPETTI DI PARIFICAZIONE
ISPETTORI | ||||||
GRADO | CL. | Stipendio | Carica | TOTALE | +4,04% | TOT. |
ISP.MAND. | 8 | 30.090,31 | 2.971,28 | 33.061,59 | 1.335,69 | 34.397,28 |
V. ISP. CENTR. | 9 | 30.854,93 | 3.531,91 | 34.386,84 | 1.389,23 | 35.776,07 |
ISP. CENTR. | 10 | 31.619,29 | 4.092,55 | 35.711,85 | 1.442,76 | 37.154,61 |
11 | 32.291,91 | 4.092,55 | 36.384,46 | 1.469,93 | 37.854,39 | |
12 | 32.962,70 | 4.092,55 | 37.055,25 | 1.497,03 | 38.552,28 | |
13 | 33.635,32 | 4.092,55 | 37.727,88 | 1.524,21 | 39.252,08 |
TAB CCNL 2005 - DEC. 1.1.07 | ||||||
GRADO | CL. | Stipendio | Carica | ADP | TOTALE | |
ISP.MAND. | 8 | 3 | 30.825,44 | 3.028,45 | 543,39 | 34.397,28 |
V. ISP. CENTR. | 9 | 4 | 31.745,75 | 3.679,79 | 350,53 | 35.776,07 |
XXX. XXXXX. | 00 | 0 | 32.666,04 | 4.331,15 | 157,42 | 37.154,61 |
11 | 6 | 33.586,35 | 4.331,15 | 37.917,50 | ||
12 | 7 | 34.613,67 | 4.331,15 | 38.944,82 | ||
13 | 8 | 35.640,98 | 4.331,15 | 39.972,13 |
AGENTI GENERALI | ||||||
GRADO | CL. | Stipendio | Carica | TOTALE | +4,04% | TOT. |
4° | 1 | 24.899,40 | 1.008,60 | 25.908,00 | 1.046,68 | 26.954,68 |
2 | 25.570,20 | 1.008,60 | 26.578,80 | 1.073,78 | 27.652,58 | |
3° | 3 | 26.352,77 | 1.288,46 | 27.641,23 | 1.116,71 | 28.757,94 |
4 | 27.025,39 | 1.288,46 | 28.313,85 | 1.143,88 | 29.457,73 | |
2° | 5 | 27.820,33 | 1.708,98 | 29.529,31 | 1.192,98 | 30.722,29 |
6 | 28.491,13 | 1.708,98 | 30.200,11 | 1.220,08 | 31.420,19 | |
1° | 7 | 29.302,58 | 2.129,87 | 31.432,45 | 1.269,87 | 32.702,32 |
8 | 30.090,31 | 2.129,87 | 32.220,19 | 1.301,70 | 33.521,88 | |
9 | 30.854,93 | 2.129,87 | 32.984,80 | 1.332,59 | 34.317,39 | |
10 | 31.619,29 | 2.129,87 | 33.749,17 | 1.363,47 | 35.112,63 | |
11 | 32.291,91 | 2.129,87 | 34.421,78 | 1.390,64 | 35.812,42 | |
12 | 32.962,70 | 2.129,87 | 35.092,57 | 1.417,74 | 36.510,31 | |
13 | 33.635,32 | 2.129,87 | 35.765,20 | 1.444,91 | 37.210,11 |
TAB CCNL 2005 - DEC. 1.1.07 | ||||||
GRADO | CL. | Stipendio | Carica | ADP | TOTALE | |
4° | 1 | 2 | 25.218,77 | 1.049,34 | 686,56 | 26.954,68 |
2 | 3 | 25.950,03 | 1.049,34 | 653,21 | 27.652,58 | |
3° | 3 | 4 | 26.681,28 | 1.340,51 | 736,14 | 28.757,94 |
4 | 5 | 27.412,53 | 1.340,51 | 704,69 | 29.457,73 | |
2° | 5 | 6 | 28.143,79 | 1.778,02 | 800,48 | 30.722,29 |
6 | 7 | 29.053,39 | 1.778,02 | 588,78 | 31.420,19 | |
1° | 7 | 8 | 29.962,98 | 2.215,92 | 523,42 | 32.702,32 |
8 | 3 | 30.825,44 | 3.028,45 | 33.853,89 | ||
9 | 4 | 31.745,75 | 3.028,45 | 34.774,20 | ||
10 | 5 | 32.666,04 | 3.028,45 | 35.694,49 | ||
11 | 6 | 33.586,35 | 3.028,45 | 36.614,80 | ||
12 | 7 | 34.613,67 | 3.028,45 | 37.642,12 | ||
13 | 8 | 35.640,98 | 3.028,45 | 38.669,43 |
CAPO UFFICIO | |||||||
TABELLE DEC. 1.1.07 | |||||||
CL. | Stipendio | Indennità | TOTALE | CL. nuova | Stipendio | ADP | TOTALE |
1 | 23.147,84 | 1.755,70 | 24.903,54 | 2 | 25.218,77 | 690,87 | 25.909,64 |
2 | 23.771,98 | 1.755,70 | 25.527,68 | 3 | 25.950,03 | 608,97 | 26.559,00 |
3 | 24.398,83 | 1.755,70 | 26.154,53 | 4 | 26.681,28 | 529,89 | 27.211,17 |
4 | 25.022,97 | 1.755,70 | 26.778,67 | 5 | 27.412,53 | 448,00 | 27.860,53 |
5 | 25.646,20 | 1.755,70 | 27.401,90 | 6 | 28.143,79 | 365,15 | 28.508,94 |
6 | 26.270,33 | 1.755,70 | 28.026,03 | 7 | 29.053,39 | 104,89 | 29.158,28 |
7 | 26.908,22 | 1.755,70 | 28.663,92 | 7 | 29.053,39 | 768,55 | 29.821,94 |
8 | 27.535,09 | 1.755,70 | 29.290,79 | 8 | 29.962,98 | 511,16 | 30.474,14 |
9 | 28.159,23 | 1.755,70 | 29.914,93 | 9 | 30.872,60 | 250,89 | 31.123,49 |
10 | 28.784,26 | 1.755,70 | 30.539,96 | 9 | 30.872,60 | 901,17 | 31.773,77 |
11 | 29.408,40 | 1.755,70 | 31.164,10 | 10 | 31.782,19 | 640,94 | 32.423,13 |
12 | 30.032,53 | 1.755,70 | 31.788,23 | 11 | 32.691,80 | 380,67 | 33.072,47 |
13 | 30.658,49 | 1.755,70 | 32.414,19 | 12 | 33.601,40 | 122,32 | 33.723,72 |
VICE CAPO UFFICIO | |||||||
TABELLE DEC. 1.1.07 | |||||||
CL. | Stipendio | Indennità | TOTALE | CL. nuova | Stipendio | ADP | TOTALE |
1 | 21.204,55 | 1.549,14 | 22.753,69 | 2 | 23.606,89 | 66,05 | 23.672,94 |
2 | 21.765,49 | 1.549,14 | 23.314,63 | 2 | 23.606,89 | 649,65 | 24.256,54 |
3 | 22.326,44 | 1.549,14 | 23.875,58 | 3 | 24.266,78 | 573,37 | 24.840,15 |
4 | 22.887,38 | 1.549,14 | 24.436,52 | 4 | 24.926,69 | 497,07 | 25.423,76 |
5 | 23.448,33 | 1.549,14 | 24.997,47 | 5 | 25.586,62 | 420,75 | 26.007,37 |
6 | 24.009,26 | 1.549,14 | 25.558,40 | 6 | 26.246,52 | 344,44 | 26.590,96 |
7 | 24.580,72 | 1.549,14 | 26.129,86 | 7 | 27.059,81 | 125,70 | 27.185,51 |
8 | 25.138,06 | 1.549,14 | 26.687,20 | 7 | 27.059,81 | 705,55 | 27.765,36 |
9 | 25.702,61 | 1.549,14 | 27.251,75 | 8 | 27.873,11 | 479,61 | 28.352,72 |
10 | 26.263,55 | 1.549,14 | 27.812,69 | 9 | 28.686,41 | 249,91 | 28.936,32 |
11 | 26.823,55 | 1.549,14 | 28.372,69 | 10 | 29.499,69 | 19,26 | 29.518,95 |
12 | 27.384,53 | 1.549,14 | 28.933,67 | 10 | 29.499,69 | 602,90 | 30.102,59 |
13 | 27.945,47 | 1.549,14 | 29.494,61 | 11 | 30.312,98 | 373,21 | 30.686,19 |
IMPIEGATI 1^ CATEGORIA - SENZA INDENNITA’ | |||||||
TABELLE DEC. 1.1.07 | |||||||
CL. | Stipendio | Indennità | TOTALE | CL. nuova | Stipendio | ADP | TOTALE |
1 | 20.070,02 | - | 20.070,02 | 1 | 21.649,70 | - | 21.649,70 |
2 | 20.583,34 | - | 20.583,34 | 1 | 21.649,70 | - | 21.649,70 |
3 | 21.096,64 | - | 21.096,64 | 1 | 21.649,70 | 299,24 | 21.948,94 |
4 | 21.609,94 | - | 21.609,94 | 2 | 22.238,27 | 244,71 | 22.482,98 |
5 | 22.123,26 | - | 22.123,26 | 3 | 22.826,84 | 190,20 | 23.017,04 |
6 | 22.636,56 | - | 22.636,56 | 4 | 23.415,40 | 135,68 | 23.551,08 |
7 | 23.159,80 | - | 23.159,80 | 5 | 24.003,96 | 91,50 | 24.095,46 |
8 | 23.673,11 | - | 23.673,11 | 6 | 24.592,54 | 36,96 | 24.629,50 |
9 | 24.186,41 | - | 24.186,41 | 6 | 24.592,54 | 571,00 | 25.163,54 |
10 | 24.699,72 | - | 24.699,72 | 7 | 25.330,91 | 366,68 | 25.697,59 |
11 | 25.213,03 | - | 25.213,03 | 8 | 26.069,30 | 162,34 | 26.231,64 |
12 | 25.726,33 | - | 25.726,33 | 8 | 26.069,30 | 696,37 | 26.765,67 |
13 | 26.239,64 | - | 26.239,64 | 9 | 26.807,68 | 492,04 | 27.299,72 |
IMPIEGATI 1^ CATEGORIA - CON INDENNITA’ | |||||||
TABELLE DEC. 1.1.07 | |||||||
CL. | Stipendio | Indennità | TOTALE | CL. nuova | Stipendio | ADP | TOTALE |
1 | 20.070,02 | 1.394,23 | 21.464,25 | 2 | 22.238,27 | 93,14 | 22.331,41 |
2 | 20.583,34 | 1.394,23 | 21.977,57 | 3 | 22.826,84 | 38,62 | 22.865,46 |
3 | 21.096,64 | 1.394,23 | 22.490,87 | 3 | 22.826,84 | 572,66 | 23.399,50 |
4 | 21.609,94 | 1.394,23 | 23.004,17 | 4 | 23.415,40 | 518,14 | 23.933,54 |
5 | 22.123,26 | 1.394,23 | 23.517,49 | 5 | 24.003,96 | 463,64 | 24.467,60 |
6 | 22.636,56 | 1.394,23 | 24.030,79 | 6 | 24.592,54 | 409,09 | 25.001,63 |
7 | 23.159,80 | 1.394,23 | 24.554,03 | 7 | 25.330,91 | 215,10 | 25.546,01 |
8 | 23.673,11 | 1.394,23 | 25.067,34 | 8 | 26.069,30 | 10,76 | 26.080,06 |
9 | 24.186,41 | 1.394,23 | 25.580,64 | 8 | 26.069,30 | 544,80 | 26.614,10 |
10 | 24.699,72 | 1.394,23 | 26.093,95 | 9 | 26.807,68 | 340,47 | 27.148,15 |
11 | 25.213,03 | 1.394,23 | 26.607,26 | 10 | 27.546,05 | 136,14 | 27.682,19 |
12 | 25.726,33 | 1.394,23 | 27.120,56 | 10 | 27.546,05 | 670,18 | 28.216,23 |
13 | 26.239,64 | 1.394,23 | 27.633,87 | 11 | 28.284,46 | 465,82 | 28.750,28 |