CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
Allegato A
CITTA’ DI CORNATE D’ADDA
Provincia di MONZA E BRIANZA
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Periodo 01/01/2020 - 31/12/2024
INDICE GENERALE
ARTICOLO | DESCRIZIONE |
1 | Affidamento del servizio – funzioni |
2 | Organizzazione del servizio |
3 | Oggetto e limiti della convenzione |
4 | Gestione informatizzata del servizio di tesoreria |
5 | Soggetti abilitati |
6 | Riscossioni |
7 | Pagamenti |
8 | Valute di riscossione e pagamento |
9 | Esercizio finanziario |
10 | Trasmissione atti e documenti |
11 | Obblighi gestionali assunti dal tesoriere |
12 | Obbligazioni speciali del tesoriere |
13 | Resa del conto |
14 | Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti |
15 | Anticipazioni di tesoreria |
16 | Utilizzo di somme a specifica destinazione |
17 | Verifiche ed ispezioni |
18 | Tassi di interesse ed altre condizioni |
19 | Corrispettivo e spese di gestione |
20 | Amministrazione titoli e valori i deposito |
21 | Personale della tesoreria |
22 | Cauzione e garanzie per la regolare gestione del servizio |
23 | Garanzie fideiussorie |
24 | Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento |
25 | Spese effettuate attraverso il servizio economato |
26 | Durata della convenzione |
27 | Inadempienze – penali - risoluzione del contratto - scorrimento graduatoria |
28 | Subappalto e cessione del contratto |
29 | Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare |
30 | Spese stipula e di registrazione della convenzione |
31 | Tracciabilità |
32 | Informativa e trattamento dati personali |
33 | Obblighi in materia di anticorruzione |
34 | Domicilio delle parti |
35 | Rinvio |
L’anno , il giorno del mese di alle ore in Cornate d’Adda nella casa comunale,
TRA
Il Comune di Cornate d’Adda, Via A. Volta n. 29, C.F. 02846660153, in seguito denominato “Ente”, rappresentato da , in qualità di Responsabile del settore Finanziario del Comune di Cornate d’Adda, in base al decreto sindacale n. del
E
, con sede in Via ,
C.F. o P.IVA in seguito denominato/a “Tesoriere”, rappresentato da
nella qualità di
PREMESSO che:
• il Comune di Cornate d’Adda è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 e sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
• il Comune di Cornate d’Adda è incluso nella tabella “A” annessa alla Legge n. 720/84 ed è, pertanto sottoposto al regime di “Tesoreria Unica mista” di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 279/1997 così come modificato dall'art. 77 quater della L. n. 133/2008;
Ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (Legge n. 27/2012) e s.m.i., il regime di tesoreria previsto dall'art. 7 del D. Lgs. N. 279/1997 è sospeso fino al 31/12/2021 e, fino a tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della L.
n. 720/1984 e relative norme amministrative in tema di Tesoreria Unica.
A motivo di tale sospensione, fino al 31/12/2021, salvo ulteriori periodi di sospensione a seguito di nuove disposizioni normative, la gestione della Tesoreria deve necessariamente avvenire nel rispetto delle regole di Tesoreria Unica tradizionale di cui all'art. 1 della Legge
n. 720 del 29/10/1984 nel rispetto della normativa.
Ciò comporta lo svuotamento quotidiano del conto entrate proprie di tesoreria del Comune per il riversamento in Banca d'Italia, ad eccezione del/i conto/i relativo alle somme provenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da alcun contributo in c/capitale o in c/interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. Sono altresì escluse dal riversamento in Banca d'Italia i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente.
Il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell'Ente giacenti in Tesoreria Unica, deve effettuare le operazioni di incasso e pagamento, disposte dall'Ente medesimo, a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
• In base alla normativa vigente, salvo ulteriori proroghe del periodo di sospensione, l'Ente sarà nuovamente sottoposto al regime di Tesoreria Mista di cui all'art. 7 del DLgs 279/1997 e successive modificazioni, dal 01/01/2022.
In base alla normativa sulla "Tesoreria Unica mista", le disponibilità dell'ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell'ente presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'ente.
Ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del Dlgs n. 279/1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'ente, fatto salvo quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento all'utilizzo di entrate a specifica destinazione.
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del , resa immediatamente eseguibile,
il Comune di Cornate d’Adda ha disposto di affidare mediante procedura di gara ad evidenza pubblica il Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio;
• con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. del si è disposto l’affidamento del servizio di cui sopra a risultata aggiudicataria a seguito della procedura sopraindicata, giusti corrispondenti verbali del
, agli atti dell’Ente;
• l’affidamento del servizio avviene sotto l’osservanza piena ed incondizionata anche dell’offerta
(tecnica ed economica) del
- prot. n.
del
, del Bando di Gara, del disciplinare d’appalto ed eventuali relativi allegati e della presente Convenzione approvata dal Consiglio Comunale;
Precisato che la suddetta premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
1 - art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – FUNZIONI
1. Il Comune di Cornate d’Adda affida a , che nel prosieguo della presente convenzione sarà indicato come “Tesoriere”, la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024.
2. Il servizio di Tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. Il Tesoriere prende atto che l’Ente è assoggettato alla disciplina della Tesoreria Unica mista, ex D. Lgs. n. 279 del 07/08/1997 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (Legge n. 27/2012) e s.m.i., il regime di tesoreria previsto dall'art. 7 del D. Lgs. N. 279/1997 è sospeso fino al 31/12/2021 e, fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della L. n. 720/1984 e relative norme amministrative in tema di Tesoreria Unica.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e nel rispetto della vigente normativa in materia, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni non peggiorative per l’Ente. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procede con scambio di lettere tramite PEC.
art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di Tesoreria é svolto dal Tesoriere in locali ubicati nel territorio del Comune di Cornate d’Adda a non più di 1000 metri in linea d’aria da Xxx X. Xxxxx x. 00, attuale sede municipale. Nel corso del periodo di affidamento, il servizio potrà essere dislocato in altro luogo, nel raggio di 10 km (come da google maps) in caso di motivate ristrutturazione o riorganizzazione aziendali del Tesoriere, previo accordi con l’Ente.
2. Il servizio dovrà essere svolto nei giorni dal lunedì al venerdì, con l’orario previsto dal CCNL delle banche per i servizi di tesoreria.
3. Il personale addetto al servizio di Tesoreria dovrà essere in numero sufficiente e possedere un’adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento del servizio stesso.
4. Il Tesoriere si impegna ad individuare referenti del servizio professionalmente qualificati, tra i propri addetti, per risolvere tutte le problematiche che dovessero insorgere durante la gestione del servizio; il loro nominativo dovrà essere formalmente comunicato dal Tesoriere all’Ente. A tali referenti il Comune potrà inoltrare contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario in merito alla gestione del servizio di tesoreria e cassa comunale.
5. L'organizzazione del servizio di tesoreria dovrà essere impostato ai fini della massima efficacia, efficienza ed economicità.
art. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare:
⮚ la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono;
⮚ la custodia di titoli e valori di cui al successivo art. 20;
⮚ gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dalla Statuto, dai Regolamenti Comunali o da norme pattizie.
2. L’esazione è pura e semplice; si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Esula dall’ambito della presente convenzione l’esecuzione degli incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di Tesoreria con immediatezza e riscosse dal Tesoriere con le modalità ordinarie di cui all’articolo 6 della presente convenzione.
4. L'Ente ha la facoltà di riscuotere i proventi dei servizi ed entrate diverse, mediante:
- versamenti eseguiti dagli utenti in appositi conti correnti postali, con l'obbligo da parte dell'Ente stesso di riversare le somme riscosse presso la Tesoreria;
- versamenti eseguiti dagli utenti in conti correnti specifici per le suddette entrate eventualmente tenuti presso la banca tesoriera, ai quali saranno applicate le medesime condizioni offerte in sede di gara.
Il Tesoriere si impegna alla riscossione di nuove entrate tributarie e patrimoniali a seguito di intervenuti adeguamenti normativi o di modifiche regolamentari.
5. Il servizio comprende inoltre le prestazioni di seguito elencate e meglio descritte in successivi articoli della presente convenzione:
• servizio POS presso sportelli e uffici comunali, POS mobili GPRS, POS virtuali collegati al sito comunale, incluso la gestione del codice IUV, ove presenti;
• gestione incassi on-line tramite carte di credito e/o altri strumenti forniti dal sistema bancario;
• servizio home banking per le funzionalità bancarie e per la trasmissione reciproca dati Tesoriere-Comune;
• gestione MAV e SDD se previsti o richiesti;
• emissione di polizze fidejussorie;
• apertura di un apposito conto corrente a servizio dell’Economo Comunale, al quale non saranno applicate spese di alcun tipo;
• gestione di servizi PAGO PA eventualmente richiesti dall’Amministrazione comunale ad integrazione di quelli già in uso.
6. Tutte le attività dovranno essere effettuate conformemente alle disposizioni normative vigenti e future in materia, al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e relative norme attuative in materia di Armonizzazione Contabile per gli Enti Locali, alle disposizioni SEPA, alle disposizioni in materia di ordinativi informatici, alle disposizioni relative alla piattaforma SIOPE+ (plus), alle disposizioni relative al PAGO PA, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 218/2017 relativo al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento ed alle commissioni interbancarie. I rapporti tra il Comune e il proprio Tesoriere sono disciplinati, oltre che dalla citata normativa anche dalle norme contenute nel regolamento di contabilità del Comune e dalla presente convenzione.
art. 4 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento
diretto tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio medesimo.
2. Il Tesoriere si impegna, con oneri a proprio carico, ad avviare le attività proprie del servizio di cui alla presente convenzione con modalità già automatizzate. Deve, in particolare, essere assicurata l’interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l’ente, uniformandosi alle specifiche tecniche fornite dall’Ente; tutte le transazioni devono essere effettuate con modalità idonee a garantire la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni.
3. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home – banking con possibilità di collegamento on line da postazioni diverse in contemporanea per la visualizzazione e gestione in tempo reale dei documenti, dati e operazioni necessari allo svolgimento del servizio di tesoreria, fornendo agli addetti comunicati dall’Ente i necessari dispositivi di autenticazione. Il tesoriere deve inoltre impegnarsi a consentire all’ente l’accesso telematico previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza.
4. Attraverso tale collegamento telematico dovranno essere resi disponibili, in tempo reale, tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell’ente, compreso eventuali conti di transito, i conti relativi all’economo, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione. Con il servizio “on line”, il tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell’ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti e dalla valuta applicata. Analogamente, il tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all’ente.
5. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
6. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
7. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
8. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 7.
9. I flussi inviati dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali
flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
10. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’Operazione di Pagamento.
11. A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
12. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
13. Il tesoriere deve inoltre ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche come indicate dall’Ente, i mandati estinti e le reversali incassate.
14. Per la conservazione sostitutiva degli ordinativi (reversali e mandati) informatici, il Comune si avvarrà di una società Terza ed il Tesoriere dovrà operare nel rispetto delle disposizioni normative via via vigenti fornendo al Comune di Cornate d’Adda tutto quanto necessario in proposito.
15. Al fine di semplificare la realizzazione delle operazioni di integrazione informatica di cui ai precedenti punti, il Tesoriere nomina, prima dell’inizio del servizio, un Responsabile delle tecnologie informatiche, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all’Ente.
16. Il Tesoriere oltre alla consueta riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in contanti, nei limiti di legge, presso gli sportelli di Tesoreria effettuerà tali operazioni anche con le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari (R.N.I.) di incasso e di pagamento.
17. Il tesoriere si impegna a comunicare con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, all’Ente qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione, ecc.
18. Successivamente alla fase di avvio di cui al precedente comma 2, ciascuna delle parti sosterrà, per la parte di rispettiva competenza, gli oneri connessi all’aggiornamento dei suddetti software, così come tutti i connessi costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (ad esempio costi hardware, di collegamento, di gestione, ecc.).
19. Il Tesoriere provvederà a garantire e mantenere a proprio carico per tutta la durata della convenzione la compatibilità dei propri tracciati record con gli analoghi tracciati record dei sistemi informativi comunali.
art. 5 - SOGGETTI ABILITATI
1. L'Ente, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento informatici, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti e trasmette al Tesoriere, in luogo e in vece delle firme autografe, i relativi certificati di firma ovvero gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
2. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
3. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
art. 6 – RISCOSSIONI
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere esclusivamente mediante ordinativi di incasso informatici (reversali) aventi le specifiche tecniche di cui alla normativa vigente in materia, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del settore finanziario o dalle persone abilitate a sostituirlo, ai sensi del precedente art. 5.
2. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in via telematica e devono almeno contenere quanto segue e comunque le codifiche meccanografiche previste dalle vigenti norme di legge:
• la denominazione dell’Ente;
• l’indicazione del debitore;
• la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
• il numero progressivo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
• l’esercizio finanziario e la data di emissione;
• le indicazioni per l’assoggettamento o meno dell’imposta di bollo di quietanza;
• gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• la codifica prevista nella struttura del piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 118/2011;
• ogni altra indicazione prevista dalla legge.
3. A fronte di ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà, in nome e per conto dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
4. L’Ente provvede all’annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
5. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Il Tesoriere si impegna ad apporre una descrizione più completa possibile
del versamento in modo da rendere facilmente identificabile la causale da parte dell’Ente. Tali incassi sono immediatamente segnalati all’Ente stesso per l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione entro i termini di legge e comunque entro fine esercizio finanziario, e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, fatte salve situazioni determinate da cause esterne indipendenti dal tesoriere o dal Comune. Detti ordinativi devono recare l’indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L'accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l’Ente emette i corrispondenti ordinativi a regolarizzazione.
7. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. Il predetto accredito al conto di Tesoreria sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
8. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali sono incassate contro rilascio di normale ricevuta, che l’Ente provvederà a regolarizzare mediante emissione di reversale di incasso. Lo svincolo avverrà tramite emissione di mandato di pagamento.
9. Non è ammesso il versamento al Tesoriere di somme a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.
10. Il tesoriere è invece tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune. Per quanto riguarda gli incassi dei pagamenti effettuati da utenti che aderiscono alla domiciliazione bancaria, mediante la procedura interbancaria Servizio Addebito Diretto SEPA SDD e per gli incassi effettuati tramite MAV, ove richiesto dall’Ente, terminali POS (sia ubicati presso le sedi comunali, sia virtuali collegati al sito comunale, sia mobili GPRS), con carte di credito e con altri sistemi di incasso, che si affermino come standard di mercato, il Tesoriere procederà direttamente, senza alcuna richiesta da parte dell’Ente, al trasferimento delle somme sul conto di Tesoreria, trasmettendo all’ente in forma telematica i dati necessari all’incasso attraverso il servizio di Home Banking.
11. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l’attività di riscossione dell’Ente mettendo a disposizione dei debitori dell’Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA.
12. Relativamente al servizio MAV, ove richiesto dall’Ente in relazione a specifiche entrate, le commissioni per il servizio sarà quello risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
13. Il Tesoriere deve fornire, per gli avvisi di pagamento commissionati dall’Ente tramite bollettini MAV, la rendicontazione analitica delle somme pagate dal debitore e riversate all’Ente, contenente le disposizioni pagate, la segnalazione degli insoluti in modalità telematica e con periodicità stabilità dall’Ente. La rendicontazione dovrà comprendere anche le posizioni non pagate.
14. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato che provvederà a richiedere alla competente Sezione di Tesoreria Territoriale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. In relazione a ciò l’Ente trasmette i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione.
15. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.
art. 7 – PAGAMENTI
1. I pagamenti verranno disposti dall'Ente ed effettuati dal Tesoriere esclusivamente mediante ordini di pagamento informatici (mandati) individuali o collettivi aventi le caratteristiche tecniche di cui alla normativa vigente in materia, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del settore finanziario o dalle persone abilitate a sostituirlo, ai sensi del precedente art. 5.
2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Nessun mandato può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica prevista dalla normativa vigente. E' vietato il pagamento di mandati annuali complessivi.
3. I mandati di pagamento devono contenere almeno quanto segue e comunque le codifiche meccanografiche previste dalle vigenti norme di legge:
• la denominazione dell’Ente;
• l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo e, ove richiesto, codice fiscale o partita I.V.A.;
• l’ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e della somma netta da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio (indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa), nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento distintamente per residui o competenza e cassa;
• il codice CIG o CUP, ove richiesti;
• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario, senza distinzione tra conto competenza e conto residui;
• l’esercizio finanziario e la data di emissione;
• l’eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;
• la data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso in cui la scadenza sia prevista da obblighi legislativi o contrattuali, o sia stata concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
• l’eventuale annotazione di vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; in ogni caso il Tesoriere deve tenere la gestione delle somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili del Comune è tenuto;
• l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” o l’indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL;
• l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, del TUEL, in caso di esercizio provvisorio;
• la codifica prevista nella struttura del piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 118/2011;
• ogni altra indicazione prevista dalla legge.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri connessi - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. La medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite o dal cui mancato pagamento possa derivare all’Ente l’addebito di interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, sulla base di documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l’ordine da parte dell’Ente di soddisfare il debito alle relative scadenze. A tal fine provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel più breve tempo possibile e comunque entro i
15 (quindici) giorni consecutivi alla richiesta del Tesoriere e sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce la spesa. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà con l’osservanza del successivo articolo 14, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle relative scadenze, di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni obbligatori per legge. Il Tesoriere, in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto comunque a versare agli enti creditori l’importo oggetto della delegazione, alle prescritte scadenze con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato versamento.
5. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali con valuta fissa per il beneficiario senza applicazione da parte del Tesoriere di alcuna commissione né per l’Ente né per il beneficiario.
6. Ai fini degli accrediti degli emolumenti del personale, l’Ente invierà al Tesoriere apposito flusso telematico. L’Ente si obbliga inoltre, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. n. 359/1987, come modificato dalla L. di conversione n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai documenti di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali. Il Tesoriere, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. Il Tesoriere in ogni caso procederà al pagamento degli stipendi del personale e dei contributi previdenziali anche in assenza di emissione dei relativi mandati all’ordinaria scadenza, provvedendo contestualmente alla richiesta di copertura degli stessi da parte dell’Ente.
7. Ad eccezione di quanto avviene nei periodi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere esegue i pagamenti
• per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ed eventuali sue variazioni, documenti approvati e resi esecutivi nelle forme di legge,
• per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente
ed inoltre, in conformità al D. Lgs. 267/2000 e X.Xxx. 118/2011 vigenti, entro i limiti degli stanziamenti di cassa fatta eccezione per i pagamenti riguardanti il rimborso delle
anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro per i quali lo stanziamento di cassa non costituisce limite inderogabile.
8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio (di competenza, a residui e di cassa), non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione.
9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 15 deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, o non conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI tempo per tempo vigenti.
11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. I mandati sono pagabili allo sportello del Tesoriere contro il ritiro di regolare quietanza, nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla normativa per i pagamenti eseguiti per cassa; per tale modalità di estinzione non viene addebitato alcun costo né ai beneficiari né all’Ente.
12. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell’importo entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dei mandati. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI) contenenti l’indicazione dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari per il rispetto di quanto indicato nel periodo precedente. Qualora il pagamento, ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al tesoriere entro il terzo giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza, ed a indicare sui medesimi l’annotazione “Pagamento a mezzo girofondi contabilità speciale Banca d’Italia” o similare. L'addebito al conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale come previsto dall’art. 219 del D.Lgs. n. 267/2000, con tasse e spese a carico del beneficiario.
14. L’Ente si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre (o primo giorno non festivo immediatamente successivo) ad eccezione di quelli indicati al comma 4 del presente articolo aventi scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli che non determinano effettivo movimento di denaro o relativi al pagamento delle competenze al personale o ad altri casi eccezionali definiti dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune.
15. Resta ferma e inderogabile l’esenzione dalle spese di bonifico per i pagamenti fino a € 500,00 e altresì dei pagamenti relativi all’erogazione di contributi a scuole (di ogni ordine e grado, pubbliche e private), contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale, utenze, mutui, canoni di locazione, retribuzioni del personale dipendente ed amministratori, premi assicurativi, spese di soccombenza ex art. 91 cpc, contributi/rimborsi/corrispettivi/trasferimenti comunque denominati a favore delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e degli altri Enti inseriti nell’Elenco annuale ISTAT predisposto ai fini dell’individuazione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009. In tutti gli altri casi, le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dell'Ente stesso secondo quanto previsto nella presente convenzione.
Nel rispetto del D. Lgs. n. 218/2017 nessuna commissione potrà essere addebitata ai beneficiari. In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni e codifiche di bilancio diversi, le spese di cui sopra si applicano una sola volta.
16. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il tesoriere raccoglie, ove del caso, la quietanza del creditore su foglio separato da trattenere ai propri atti e provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato sulla pertinente documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente in allegato al proprio rendiconto.
17. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
18. Il Tesoriere, stante il rispetto da parte dell’Ente di quanto previsto a suo carico, risponde qualora vengano effettuati tardivi versamenti di imposte e contributi. Di conseguenza, saranno a carico del Tesoriere sanzioni ed interessi comminati dagli enti impositori a seguito delle predette violazioni.
19. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero, non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
20. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare, si considera accertato l’effettivo pagamento alla data di ricevimento del relativo avviso spedito al percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere s’impegna a richiesta dell’Ente a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi.
Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere ad eccezione dei pagamenti richiesti dall’Ente mediante versamento sul conto corrente postale intestato allo stesso; nel qual caso sarà considerata valida come quietanza la relativa ricevuta postale.
21. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire a richiesta degli interessati dei titoli, da inoltrarsi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
22. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non risulti apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo.
23. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del Conto Consuntivo e del discarico di cassa.
24. Nessun tipo di onere potrà essere addebitato dal Tesoriere all’Ente attraverso la creazione di provvisori di uscita se non su richiesta dell’Ente e nei casi previsti dalla presente convenzione, pena l’applicazione delle penali previste all’articolo 27.
25. Il tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, nei limiti di legge, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, secondo le modalità che l’Ente riterrà più opportune anche in relazione alle istruzioni fornite dal Ministero dell'Interno o dalla Regione.
art. 8 – VALUTE DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO
1. L’accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. Il tesoriere non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’ente o di terzi e, pertanto, la valuta coincide con la data dell’operazione.
2. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nella presente convenzione con riferimento a particolari fattispecie di pagamenti, la valuta a carico del Comune sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione.
3. Per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello del Tesoriere i tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari vengono stabiliti in massimo n. 1 (uno) giorno lavorativo, in conformità alla normativa vigente, ad esclusione di quanto precedentemente previsto in merito alla valuta per il pagamento degli stipendi.
art. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario del Comune inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi incassi e pagamenti sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente.
2. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE, e quelle di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario, da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo.
art. 10 - TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
1. Gli ordinativi d’incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, per via telematica secondo le regole di SIOPE+. La ricevuta da parte del Tesoriere degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento verrà fornita all'Ente per via telematica tramite il SIOPE + nel rispetto della normativa vigente. Le modalità specifiche sono previste in altri articoli della presente convenzione.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
3. Di norma all’inizio di ciascun esercizio, o quando è disponibile, l’Ente trasmette al Tesoriere:
• copia del bilancio di previsione finanziario con gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività;
• l’elenco dei residui attivi e passivi.
3. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 4/2, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
• l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
• gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:
a) l’importo degli impegni già assunti;
b) l’importo del fondo pluriennale vincolato;
• le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011.
3. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
4. I residui attivi e passivi definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.
art. 11 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
1. Il Tesoriere deve tenere e fornire al Comune tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche e informatiche vigenti e loro aggiornamenti:
• Giornale di cassa riportante le registrazioni delle operazioni di esazioni e pagamento;
• Situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere con il dettaglio dei vincoli;
• Situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli;
• Elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare con indicazione di causale di versamento e tipologia;
• Elenco giornaliero dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
• Elenco giornaliero dei mandati con causale vincolata;
• Bollettario delle riscossioni;
• Elenco aggiornato dei titoli depositati ai sensi dell’art. 20;
• Tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione, prescritti dalla legge o regolamenti speciali.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con periodicità mensile, l’estratto conto.
3. Il Tesoriere è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa ed a procedere, periodicamente o su richiesta del Comune, al raccordo della propria contabilità con quella dell’Ente stesso.
4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della
situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
5. La contabilità del Tesoriere deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità, divise tra fondi a destinazione vincolata e fondi con vincoli di destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti. Deve permettere, inoltre, di rilevare i movimenti dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute o prestate in qualsiasi forma.
6. Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli Enti pubblici.
art. 12 – OBBLIGAZIONI SPECIALI DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere si impegna ad installare presso gli uffici e le postazioni indicati dall’Amministrazione Comunale, su semplice richiesta dell’Ente, almeno n. 7 (sette) postazioni di sistemi di pagamento tramite circuiti elettronici, senza oneri di installazione, noleggio, gestione e manutenzione, ad eccezione delle commissioni. Tale numero è comprensivo delle postazioni già presenti presso il Comune, delle quali il Tesoriere dovrà farsi carico.
2. Il Tesoriere dovrà garantire, su richiesta, il rilascio e la gestione di n. 3 (tre) carte di credito o di debito aziendale, ai nominativi individuati dall’Ente. La carta di credito o di debito aziendale dovrà essere utilizzabile almeno nel circuito VISA o MASTERCARD per il pagamento di particolari tipologie di spese e per l'effettuazione di acquisti sui vari siti elettronici (es. Infocamere). Il rilascio e la gestione della predetta carta non dovrà comportare oneri di alcun tipo a carico dell'Ente, ad eccezione di quelli previsti dai circuiti interbancari.
3. Il Tesoriere si impegna a concedere il prestito d’onore, a condizioni da concordare con l’Ente, previa insindacabile valutazione ad opera del tesoriere medesimo circa l’accoglibilità delle singole istanze, agli studenti residenti nel Comune di Cornate d’Adda indicati dall’Amministrazione Comunale e selezionati dalla stessa in base a criteri di merito e reddituali.
4. Il tesoriere dovrà essere disponibile a garantire adeguata consulenza finanziaria ed assistenza al Comune, in particolare per il finanziamento di investimenti, nella predisposizione di piani finanziari, nella cura delle procedure per accedere a finanziamenti europei o nazionali, nella realizzazione di finanziamento misto pubblico/privato.
5. Il Tesoriere si impegna inoltre a:
• sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di pagamento e riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti (ad esempio CBILL e PAGO PA);
• garantire un costante aggiornamento di tutti gli strumenti e di tutte le procedure suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con il Comune.
Ciascuna delle parti sosterrà, per la parte di rispettiva competenza, gli oneri connessi alla realizzazione, installazione e aggiornamento di quanto sopra, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti dai relativi software (ad esempio costi hardware, di collegamento, di gestione, ecc.).
art. 13 - RESA DEL CONTO
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente il “conto del Tesoriere” su modello conforme alla normativa vigente, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento dalle relative quietanze, dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, ovvero dovrà fornire all’Ente tutta la documentazione (ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze), in formato digitale su supporto non modificabile, seguendo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e s.m.i. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, entro i termini previsti dalla legge e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.
art.14 – CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, in regime di tesoreria unica le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.
2. Nel caso in cui l’Ente dovesse essere assoggettato nel corso della presente convenzione al regime di tesoreria mista, le somme giacenti presso il tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti. A tal fine, l’Ente ed il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
• l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite sempre che l’Ente assolva all’impegno di assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità investite;
• in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’ente;
• l’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere e nelle contabilità speciali, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 16.
art. 00 - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente. L’utilizzo effettivo dell’anticipazione può essere effettuato dal Tesoriere solamente dopo autorizzazione scritta del Responsabile dei Servizi Finanziari ed ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione dello stesso Responsabile dei servizi finanziari dell’Ente. Più specificatamente l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:
• assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria;
• contemporanea incapienza dei fondi sulle contabilità speciali;
• assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 16.
2. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita decorrenti dal momento dell’effettivo utilizzo delle somme.
3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti art. 6 e art. 7, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. La movimentazione dovrà essere giornaliera in conformità alla normativa vigente.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
5. Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
6. Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
art. 16 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’Organo esecutivo da adottarsi, di norma, ad inizio esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo, in termini di cassa, delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, comprese quelle provenienti da mutui, per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile di cui al precedente articolo 15 della presente convenzione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
2. Il Comune, qualora sia stato dichiarato lo stato di dissesto, non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere, in caso di tesoreria unica mista.
5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011, ed è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza” comprensiva dell’intero “monte vincoli”.
art. 17 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente hanno diritto di procedere a verifiche di casse ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del
D. Lgs. n. 267/2000 e comunque ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte i documenti contabili relative alla gestione del servizio.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs.
n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dove si svolge il Servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Settore Finanziario o dal suo sostituto.
3. Il Responsabile del Settore Finanziario del Comune o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria e cassa.
art. 18 – TASSI DI INTERESSE ED ALTRE CONDIZIONI
1. Sulle anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente art. 15, il tasso di interesse debitore da corrispondere al tesoriere è definito nella misura di ……………………… rispetto a Xxxxxxx
3 mesi (tasso 360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferito al mese precedente l’inizio dell’anticipazione, misura risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
2. Gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione degli interessi annuale o secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scalare. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati.
4. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.
5. Su ogni giacenza di cassa dell’Ente presso il Tesoriere, incluse le somme depositate provenienti dall’attivazione di mutui e prestiti obbligazionari, secondo le norme previste dal regime di Tesoreria vigente, viene applicato un tasso di interesse attivo nella misura di
…………………..rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, misura indicata nell’offerta in sede di
gara. La liquidazione ed accredito degli interessi a credito è annuale o secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, ed il Tesoriere procede d’iniziativa alla loro contabilizzazione sul conto di tesoreria trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente emette al più presto le relative Reversali.
6. Tale tasso di interesse attivo è riconosciuto a favore dell’Ente anche per le giacenze presso il Tesoriere, nei casi di reintroduzione del sistema di Tesoreria Unica Mista e di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica.
7. Per i movimenti conseguenti a “giri contabili”, nonché tra i diversi conti aperti a nome dell’Ente, la valuta è compensata.
art. 19 – CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente corrispettivo annuo forfettario comprensivo delle spese di tenuta conto, e
come offerto in sede di gara.
Il pagamento del corrispettivo forfettario avviene su base annuale, a fronte di emissione di fattura da parte del Tesoriere, da emettere nel mese di giugno di ogni esercizio oggetto di convenzione.
2. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l’Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni, come da offerta presentata in sede di gara:
• bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:
………………………………;
• bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro:
………………………………;
• bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere
……………………………….
3. Per le operazioni effettuate tramite POS, su ogni pagamento effettuato l’Ente riconosce al Tesoriere le seguenti somme, secondo quanto offerto in sede di gara:
• percentuale sulle somme incassate tramite bancomat;
• percentuale sulle somme incassate tramite carte di credito.
4. Il Tesoriere rende disponibile, se richiesto dall’Ente, la modalità di riscossione tramite MAV secondo le seguenti condizioni:
• Stampa, imbustamento e spedizione dei MAV richiesti;
• Rimborso delle spese di spedizione secondo le tariffe postali;
• € ……………… per ciascun MAV riscosso e rendicontato, secondo quanto offerto in sede di gara.
5. Compete al Tesoriere il rimborso delle eventuali spese postali e per stampati, nonché degli oneri fiscali effettivamente sostenuti.
6. Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti dalla presente convenzione l’Ente si impegna a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni previste per la migliore clientela, su presentazione di distinta documentata per ogni singola voce.
7. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria delle spese di cui ai precedenti commi da 2 a 6, con periodicità trimestrale, trasmettendo apposita nota spese. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 7.
art. 20 – AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell’Ente
3. Per i prelievi e per le restituzioni dei depositi cauzionali si eseguono le procedure indicate nel Regolamento di Contabilità dell’Ente o in altra normativa.
4. Il Comune potrà altresì avvalersi del Tesoriere al fine di ottimizzare la gestione della propria liquidità e dell’indebitamento, attraverso il ricorso agli opportuni strumenti finanziari, che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
5. L’Amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà di porre in essere operazioni di reimpiego delle disponibilità non soggette al versamento in Banca d’Italia, franco spese e commissioni di qualunque natura, anche con soggetti diversi dal Tesoriere purché sia aperto un dossier di deposito titoli presso il medesimo.
art. 21 – PERSONALE DELLA TESORERIA
1. Il Tesoriere dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. La società dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
3. Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
4. Non viene predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell’appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all’attuazione delle misure per garantire la sicurezza sul lavoro dettate dalla vigente normativa in materia.
5. Il Tesoriere è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E’ altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale
durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
6. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i sui dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione Comunale.
art. 22 – CAUZIONE E GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il Tesoriere, per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi.
2. Il Tesoriere è, in ogni caso, responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.
3. Per quanto disposto dai commi precedenti, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
art. 23 – GARANZIE FIDEIUSSORIE
1. Il tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dall'ente dovrà, a richiesta del Comune, rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori.
2. Le eventuali commissioni richieste dal tesoriere per il rilascio di tali garanzie, sono quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
3. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 15.
4. Rientrano nelle garanzie del presente articolo anche quelle previste dall'articolo 207 del D. Lgs n. 267/2000.
art. 24 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
1. Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti della predetta normativa, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita deliberazione semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori medesimi.
4. Nell’ambito delle procedure esecutive che coinvolgono l’Ente in qualità di terzo pignorato, qualora i relativi provvedimenti siano notificati direttamente al Tesoriere, è obbligo dello stesso informare tempestivamente l’Ente dell’avvenuta notifica del provvedimento ed attendere l’emissione del relativo mandato di pagamento. Ciò anche con riguardo ai pagamenti da effettuarsi a seguito di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice.
art. 25 - SPESE EFFETTUATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ECONOMATO
1. Il Tesoriere assicura l’erogazione del servizio di tesoreria all’ente anche per le spese effettuate attraverso l’economo ai sensi dei vigenti regolamenti comunali di contabilità e di economato, se esistente.
2. A tal fine, il Tesoriere mette a disposizione dell’Economo Comunale un conto corrente denominato “Conto corrente economale”, su cui l’Economo verserà in tutto o in parte il fondo economale. Su tale conto può operare l’Economo comunale formalmente incaricato e il suo vice, se nominato.
3. Il conto corrente suddetto viene utilizzato per effettuare qualsiasi tipo di operazione bancaria prevista per i normali conti correnti bancari, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• effettuare pagamenti e prelievi,
• emettere ordini di bonifico nazionali e internazionali,
• incassare mandati di pagamento emessi dall’ente, che dovranno essere accreditati con valuta del giorno stesso dell’operazione,
• effettuare operazioni tramite procedure cosiddette di home banking.
4. Sulle disponibilità giacenti presso tali conti verrà corrisposto il tasso creditore nella misura di cui al precedente articolo 18, comma 5, indicato nell'offerta in sede di gara, con liquidazione ed accredito degli interessi annuale o secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, d’iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria e contestuale trasmissione all’Ente dell’apposito riassunto a scalare.
5. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione del conto del presente articolo e per le operazioni poste in essere.
art. 26 - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio oggetto della presente convenzione avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto (decorrenza presunta 01/01/2020).
2. Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Tesoriere Aggiudicatario. Il Tesoriere subentrante provvederà, a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Ente, a collegare la situazione finanziaria chiusa il 31 dicembre 2019 con quella iniziale del 1° gennaio 2020, senza soluzione di continuità e garantendo sempre all’Ente la piena operatività.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
• previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx;
• avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del servizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. Il Tesoriere si impegna a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni della presente convenzione o a condizioni migliorative sino al subentro del nuovo aggiudicatario.
4. Qualora ne ricorrano le condizioni, e se previsto nel bando di gara, il Comune potrà procedere al rinnovo del contratto di tesoreria, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 50 /2016, per una sola volta.
5. E’ vietata qualsiasi forma di tacito rinnovo. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria; il Tesoriere si impegna affinché il passaggio avvenga nella massima efficienza e senza alcun pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
6. Il Tesoriere, alla cessazione della gestione del servizio, per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all'Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e trasferisce ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere affidatario della gestione del servizio. All’atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è, altresì, tenuto a depositare presso l’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente la gestione del servizio medesimo, comprese le registrazioni informatiche, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica. Il Tesoriere uscente, su disposizione dell’Ente, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo aggiudicatario con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all’Ente medesimo eventualmente accreditate mediante bonifico o giacenti nei conti correnti intestati all’Ente.
art. 27 – INADEMPIENZE – PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SCORRIMENTO GRADUATORIA
1. In sede di esecuzione del contratto il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.
2. Fermo restando la facoltà di risoluzione contrattuale, in caso di infrazione degli obblighi contrattualmente assunti, concernenti la corretta applicazione della presente convenzione e delle obbligazioni assunte attraverso l’offerta, ove il Tesoriere non adempia, anche parzialmente, può essere assoggettato a penale di importo compreso fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 5.000,00, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato a mezzo PEC cause di forza maggiore, opportunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il servizio, non dipendenti da aspetti organizzativi e/o gestionali interni al tesoriere.
2. L’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi è commisurata alla gravità del fatto od omissione contestati ed all’eventuale recidiva, e deve avvenire previa contestazione, tramite PEC, degli addebiti al Tesoriere, il quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi.
3. Il provvedimento finale è assunto dall’Ente entro trenta giorni dal termine fissato per le eventuali controdeduzioni. L’ammontare delle penalità deve essere versato entro dieci giorni dalla data di comunicazione di tale provvedimento.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri (ad es. per l’esecuzione in danno) sostenuti dall’Ente a causa dei ritardi o degli inadempimenti del Tesoriere.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali possono essere applicate nei seguenti casi:
• prelevamento dai c/ c postale oltre il termine stabilito;
• addebito di spese direttamente sul conto di tesoreria non autorizzate;
• ritardata od omessa esecuzione, esecuzione parziale o difforme, di ordinativi di incasso o di pagamento e disservizi relativi all’ordinativo informatico;
• mancate risposte alle richieste dell’Ente;
• violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti.
6. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali ed in particolare nell’ipotesi di violazione delle disposizioni della legge
n. 720/1984, del D. Lgs. n. 279/1997, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al presente articolo;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
d) in caso di violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
e) negli altri casi previsti nella presente Convenzione, con le modalità di volta in volta specificate.
6. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire via PEC, a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
7. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c) e d) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
8. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina del D. Lgs n. 50/2016.
9. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo e sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
10. A seguito di eventuale esclusione del Tesoriere determinata da risoluzione anticipata del contratto o per qualsiasi altra causa, l’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria in base all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
art. 28 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di Tesoreria oggetto della presente convenzione, con eccezione dei servizi accessori alla riscossione e rendicontazione delle entrate ed alla eventuale conservazione dell’ordinativo informatico nel rispetto della normativa vigente.
2. É vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
3. Si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
art. 29 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
1. Il fallimento del Tesoriere comporta lo scioglimento ope legis della presente convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall’articolo 48, commi 17 e 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori.
art. 30 - SPESE STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione ed ogni altra accessoria e conseguente saranno a carico del Tesoriere senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione comunale. Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
3. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti all’Ente per la stipula della presente convenzione, si tiene conto del valore del corrispettivo di cui al precedente articolo 19 ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi liquidati al Tesoriere dall’Amministrazione nel precedente quinquennio e risultanti dai relativi rendiconti.
Art. 31 - TRACCIABILITA’
1. Relativamente al Servizio di Tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dai regolamenti dell’Ente e dalla presente convenzione, si precisa che ai sensi dell’art. 3.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, essendo il Tesoriere qualificato come “organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”.
2. Il Tesoriere, con esclusione delle operazioni strettamente rientranti nella definizione del “Servizio di Tesoreria” sopra delineato, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa da AVCP, e successive modifiche e integrazioni, a pena di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata Xxxxx. A tal fine, si impegna a comunicare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione, il numero di conto corrente dedicato acceso presso la sede del Tesoriere stesso, ed ogni successiva modifica.
art. 32 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Il Comune di Cornate d’Adda, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali, attribuirà il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) al Tesoriere per le attività
inerenti la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE e della normativa vigente.
3. I dati forniti dall’aggiudicatario del servizio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse al presente affidamento secondo le indicazioni previste al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di dati, in vigore a partire dal 25 maggio 2018, come da informativa privacy riportata in calce al presente capitolato.
art. 33 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
1. Il Tesoriere, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell’ ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, il Tesoriere e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
3. Il Comune verifica l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non potessero essere accolte, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.
art. 34 - DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono proprio domicilio presso le rispettive sedi. Le comunicazioni tra le parti hanno luogo con l’utilizzo della PEC.
2. Al domicilio eletto dall’Amministrazione, il Tesoriere potrà far eseguire le notificazioni di ogni specie di atti, anche esecutivi, e ciò per tutti gli effetti di legge.
3. Per le controversie giudiziarie dipendenti dalla presente convenzione sarà competente esclusivamente il foro di Monza.
art. 35 – RINVIO
1. Il contenuto della presente convenzione e degli atti ad esso collegati o in esso richiamati è integrato dalle norme dello Statuto Comunale, del Regolamento Comunale di contabilità, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, dalle norme sulla contabilità generale dello Stato nonché dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia, e dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità de l contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: istituzionale xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.