Condizioni generali
Condizioni generali
Condizioni generali di contratto, fornitura e pagamento
I. Note generali
1. Forniture, servizi e offerte, nonché servizi aggiuntivi vengono prestati uni- camente in virtù delle suddette condizioni di contratto che valgono per qualsiasi relazione commerciale futura, anche se non esplicitamente ricon- cordate. Le condizioni sono da considerarsi valide al momento dell'accetta- zione della merce o dello sfruttamento del servizio. Si contestano eventuali controconferme da parte dell'acquirente rimandanti alle sue condizioni di contratto e di acquisto.
2. Accordi, intese accessorie, modifiche, completamenti e garanzie prese prima e al momento della commessa sono da considerarsi vincolanti solo se concordati per iscritto.
3. Disegni, figure, misure, pesi o altri dati prestazionali sono da intendersi vin- colanti solo se esplicitamente concordati per iscritto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e differenze lievemente divergenti dalla ver- sione ordinata.
II. Prezzi e condizioni di pagamento
1. I prezzi riportati nelle liste non sono vincolanti e si intendono al netto franco stabilimento, senza imballaggio L’IVA viene conteggiata separatamente, a meno che i listini prezzi non riportino esplicitamente prezzi lordi.
2. Per quanto riguarda gli sconti, si rimanda alle singole fatture.
3. I dipendenti dell'azienda non sono autorizzati ad accettare i pagamenti. I pagamenti con effetto liberatorio possono essere effettuati solo su un conto corrente indicato dall'azienda oppure all'amministratore.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati senza alcuna ulteriore prova ad applicare interessi corrispondenti a 4 punti percentuali del tasso di base della Banca centrale Federale. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni di mora.
5. Assegni o cambiali vengono accettati solo a titolo di pagamento. Nel caso di pagamento a mezzo cambiali o assegni, che vengono accettati con riserva, il pagamento si intende effettuato soltanto buon fine.
III. Termini di consegna e tempi di servizio
1. I termini di consegna e i tempi di servizio concordabili senza impegno o in modo vincolante devo essere indicati per iscritto.
2. I termini di consegna e tempi di servizio decorrono a partire dalla data della conferma d'ordine, ma non prima di aver completamente chiarito i dettagli contrattuali.
3. Il committente può esortare per iscritto il commissionario a consegnare puntualmente se il termine di consegna concordato o un servizio non vin- colante superano quattro settimane.
4. Qualsiasi termine di consegna vincolante interrotto o reso difficoltoso per cause di forza maggiore o non attribuibili al commissionario (per esempio scioperi, provvedimenti statali eccetera - anche se dovessero riguardare i subfornitori commissionario) esonerano il commissionario da qualsiasi res- ponsabilità. Il commissionario è in questo caso autorizzato a prorogare i termini di consegna per l'intera durata dell'impedimento che lo ha cau- sato aggiungendo un periodo d'avviamento oppure a rescindere completa- mente o parzialmente il contratto.
5. Se l'impedimento dovesse persistere per oltre tre mesi, il committente potrà rescindere la parte del contratto pendente dopo un adeguato termine di preavviso. Se il termine di consegna si prolunga oppure se il commissio- nario si libera dal suo obbligo, l'acquirente potrà far valere il diritto al risar- cimento danni. Il commissionario potrà appellarsi alle predette circostanze solo dopo aver informato tempestivamente il committente.
6. In caso di mancato rispetto del termine, il committente potrà rescindere il contratto dopo aver posto un termine di preavviso di sei settimane decor- renti a partire dalla data di notifica della proroga.
7. Se i termini vincolanti di consegna non vengono rispettati per cause attri- buibili al commissionario, il committente potrà esigere un risarcimento danni pari a ½% per ogni settimana compiuta di ritardo, tuttavia non più del 5% del valore dell'ordine riguardante le consegne e i servizi oggetti del ritardo. Sono esclusi ulteriori rivendicazioni, a meno che il ritardo non sia da attri- buire a negligenza colposa del commissionario.
8. Il commissionario è in qualsiasi momento autorizzato a eseguire forniture e servizi parziali.
IV. Trasferimento del rischio
Il rischio passa al committente nel momento in cui la merce viene consegnata alla persona addetta al trasporto oppure quando ha abbandonato il magaz- zino del commissionario allo scopo di essere consegnata al cliente. Se non fosse possibile consegnare la merce per colpe non attribuibili al commissio- nario, il rischio sarà trasmesso al committente una volta ricevuta la notifica di pronto per la spedizione.
V. Diritto di recesso
1. Se le condizioni economiche del committente dovessero peggiorare (per esempio apertura di un procedimento fallimentare o di un procedimento concordatario oppure esecuzione di un accomodamento extragiudiziale o provvedimenti esecutivi infruttuosi ossia per cambiali o assegni andati in protesto o casi simili) il commissionario sarà autorizzato a rescindere tutti i contratti non ancora evasi.
2. Nei suddetti casi il commissionario è autorizzato a riprendere la merce in virtù del patto di riservato dominio concordato alla voce VI. finché il com- mittente non avrà saldato i crediti pendenti.
VI. Patto di riservato dominio
1. Il venditore/committente rimane proprietario della merce fornita (merce con riserva di proprietà) fino al completo pagamento di tutti i crediti dovuti dall'acquirente/committente al venditore/commissionario (inclusi tutti i cre- diti esigibili in conto corrente).
2. Il venditore/commissionario in qualità di produttore potrà trasformare o cambiare la merce, senza tuttavia assumere un obbligo. Se la comproprietà
del venditore viene annullata, viene concordato fin d'ora che la comproprie- tà del venditore/commissionario sarà trasmessa al venditore/commissiona- rio (valore della fattura). L’acquirente/committente mantiene gratuitamente la comproprietà con il venditore/committente.
3. L’acquirente/committente è autorizzato a lavorare e a rivendere la merce con riserva di proprietà. Non vengono ammessi pignoramenti o cessioni ai titoli di garanzia. L’acquirente/committente cede all'acquirente/commit- tente tutti i crediti risultanti dalla vendita o da qualsiasi altro motivo giuridico (assicurazione, azioni illecite) riguardo alla merce con riserva di proprietà. L'acquirente/committente viene irrevocabilmente autorizzato a riscuotere i crediti ceduti al venditore/commissionario per saldare la sua fattura. La delega di riscossione può essere revocata solo se l'acquirente/committente non soddisfa i suoi obblighi di pagamento.
4. L’acquirente/committente è autorizzato a cedere i crediti – inclusa la vendita dei crediti alle banche di factoring - solo dietro previo consenso scritto del venditore/commissionario. Su richiesta e in caso di pagamento ritardato, l’acquirente/committente è obbligato a comunicare il nome degli acquirenti terzi ossia dei destinatari della cessione, come pure a impartire le informa- zioni e a fornire la necessaria documentazione.
5. In caso di accesso di terzi alla merce con riserva di proprietà, l’acquirente/ committente dovrà segnalare che la merce è di proprietà del venditore/ commissionario e informarlo immediatamente.
6. In caso di comportamento non conforme al contratto da parte dell’ac- quirente/committente - soprattutto in caso di pagamento ritardato – il ven- ditore/commissionario è autorizzato a riprendere la merce con riserva di proprietà o a obbligare l’acquirente/committente a farsi restituire la merce venduta a terzi. L'accettazione o il pignoramento della merce con riserva di proprietà da parte del venditore/commissionario - fintanto che non venga applicata la legge della vendita rateale - non è da considerarsi come revoca contrattuale.
7. Finché valore delle garanzie concesse non supera il valore dei crediti da assicurare di oltre il 10%, il venditore/commissionario potrà richiesta svin- colare a propria discrezione le garanzie.
VI. Garanzia
1. I difetti evidenti devono essere segnalati immediatamente per iscritto, al più tardi comunque entro una settimana dal ricevimento della merce.
2. La garanzia si limita sostanzialmente all'eliminazione dei difetti. Al posto della riparazione, il venditore/commissionario può anche esigere una forni- tura sostitutiva.
3. Se non fosse possibile eliminare l'errore o ricevere una fornitura sostitutiva, oppure se la riparazione viene eseguita erratamente o rifiutata, sarà possi- bile far valere il diritto di redibizione o di riduzione.
4. Sono esclusi ulteriori diritti. Rimane salvo il diritto al risarcimento danni per la mancanza di caratteristiche garantite.
VII. Limitazione di responsabilità
Il diritto al risarcimento dei danni risultanti dall'impossibilità di fornire la presta- zione o per violazione degli obblighi contrattuali secondari e per motivi illeciti nei confronti del venditore/commissionario e dei suoi ausiliari viene escluso fin tanto che non venga comprovata una violazione negligente o intenzio- nale. Il termine di prescrizione per questi diritti è di ½ anno.
VIII. Contratti di fornitura
1. I contratti d'opera riguardanti questioni non sostenibili (produzioni speciali) possono essere disdette da entrambe le parti solo in caso di motivi impor- tanti.
2. Se la revoca avviene per un motivo non attribuibile al commissionario, egli avrà diritto a ricevere un compenso per i servizi forniti fino al momento della revoca.
3. In tutti gli altri casi il commissionario avrà diritto a ricevere compenso concordato, detraendo tuttavia i costi risparmiati. Il commissionario può esigere il 20% del compenso concordato o il risarcimento dei danni subiti senza dover presentare ulteriori prove, a meno che il committente presenti in modo con probabile il contrario.
IX. Xxxxxxxx, ritenzione
1. L'addebito è escluso, a meno che il credito opposto in compensazione sia incontestato o passato in giudicato.
2. Vengono esclusi diritti di ritenzione fondati su altre rapporti contrattuali.
X. Legge applicabile, foro competente e altro
1. Le presenti condizioni di contratto e qualsiasi rapporto giuridico tra il ven- ditore/commissionario e l’acquirente/committente sono soggetti al diritto della Repubblica Federale Tedesca. Sono escluse le normative sul commer- cio dell'Aia.
2. Se l’acquirente/committente è un imprenditore commerciale, una persona giuridica secondo diritto pubblico o titolare di un patrimonio speciale pub- blico, sarà Neumarkt il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia tra le parti.
3. Se una o più disposizioni di questo accordo diventano inefficaci oppure interamente o solo parzialmente elemento del contratto, rimangono intatte l'efficacia e l'obbligatorietà delle distanti disposizioni. In questo caso le parti si impegnano a trovare un'altra disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo previsto dalla disposizione divenuta inattuabile o inefficace.