CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione SIC, manutenzione parco hardware e rete telematica del Comune di Nettuno.
Articolo 1 Durata del servizio
1. La durata contrattuale è fissata in anni tre dalla data di stipulazione del contratto d’appalto.
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal D.lgs. 50/2016;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal X.X. 000/0000 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle Legge 123/2007 e ss.mm.ii.;
- dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3 Descrizione del servizio
1. Premessa
1.1. Il Comune di Nettuno possiede un Sistema Informativo Comunale (SIC) articolato e complesso; il SIC è composto da programmi software, da un parco hardware (server, desktop, stampanti) e da una rete telematica per la trasmissione dei dati e della fonia che compongono il sistema.
1.2. Il SIC riveste una cruciale rilevanza per le la maggior parte delle attività operative e decisionali ed è pertanto fondamentale provvedere alla sua costante efficienza; è necessario, quindi, che lo stesso sia oggetto di un accurato e diligente servizio di manutenzione ed assistenza tecnica. L’ufficio CED, delegato della responsabilità tecnica del SIC, si occupa di:
• Mantenere in efficienza il SIC
• Ottimizzarlo con eventuali implementazioni migliorative
• Svilupparlo in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione e con gli sviluppi tecnologici e normativi
• Provvedere al salvataggio di tutti gli archivi del SIC
• Monitorare il parco hardware
• Monitorare le componenti di networking
• Gestire l’implementazione e l’amministrazione degli applicativi server e gestionali
• Gestire i rapporti con i fornitori hardware e software sia per quanto riguarda l’approvvigionamento che i rapporti inerenti all’assistenza tecnica sui singoli prodotti
• Gestire gli interventi di manutenzione sul parco hardware
• Gestire gli interventi sulle componenti di networking in collaborazione con i fornitori laddove presenti
• Garantire l’Help desk per gli utenti
1.3. L’ufficio CED è composto dal responsabile del CED che dovrebbe far fronte da solo a tutte le specifiche attività operative di ordinaria e straordinaria gestione. Non essendo per ovvi motivi la suddetta ipotesi materialmente praticabile, è necessario che lo stesso venga affiancato da figure professionali specializzate.
1.4. L’Amministrazione Comunale di Nettuno intende procedere all’affidamento della gestione del SIC in “outsourcing” nonché all’affidamento della manutenzione del parco hardware, della rete telematica e di alcune attività di data-entry.
1.5. Allo scopo, è necessario far ricorso ad organizzazioni esterne in grado di mettere a disposizione risorse qualificate.
2. Terminologia
Nell’ambito del presente capitolato sono utilizzate le seguenti definizioni:
2.1. per Amministrazione si intende il Comune di Nettuno
2.2. per appaltatore si intende l’aggiudicatario del presente appalto
2.3. per server Windows, Linux, data base Oracle, MySQL ed MS ACCESS si intende l’insieme:
• dei server impiegati dall’Amministrazione con il sistema operativo Linux e Windows
• dei dispositivi hardware connessi a tali server e dei prodotti software correlati
• del RDBMS Oracle
• del RDBMS MySQL
• del RDBMS MS ACCESS
• dei prodotti software di gestione utilizzati da tali server
• dei servizi informatici erogati con tali server
• delle eventuali evoluzioni o integrazioni tecnologiche di tali server
2.4. per rete telematica si intende un insieme:
• di componenti attive (HUB, SWITCH, ROUTER, e così via)
• di componenti passive (permutatori, patch panel, patch cord, armadi, cavi, prese, e così via)
• delle eventuali evoluzioni o integrazioni tecnologiche di tali apparati
• di server più o meno specializzati (SERVER DATI, DB SERVER, PROXY SERVER, GATEWAY, SERVER LAN, SERVER WAN, e così via) attestati sulla rete per mezzo di schede e software di rete
• di stazioni di lavoro attestate sulla rete per mezzo di schede e software di rete
• di software di comunicazione installato sulle stazioni di lavoro e sui server
• di software per il monitoraggio della Rete
• di quanto altro necessario per mantenere la piena efficacia della rete
2.5. per applicativo si intende un programma di software applicativo, comprendente sia la base dati sia l’interfaccia utente o sito web.
2.6. per sistema si intendono tutte le componenti sopra indicate che garantiscono l’interscambio di dati tra le componenti del SIC e le connessioni del SIC verso l’esterno.
2.7. per referente per l’Amministrazione si intende un dipendente del Comune di Nettuno, responsabile della corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto ed al quale l’Amministrazione attribuisce i compiti espressamente previsti nel presente capitolato. Il referente potrà avvalersi di collaboratori a ciò designati. L’Amministrazione si riserva la facoltà
di sostituire in qualsiasi momento il proprio referente, dandone semplice comunicazione scritta all’appaltatore.
2.8. per responsabile del servizio si intende il rappresentante dell’appaltatore agli effetti dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; tutte le comunicazioni a lui rivolte dal referente per l’Amministrazione s’intenderanno date all’appaltatore.
3. Oggetto del servizio
3.1. L’Amministrazione, alle condizioni riportate negli articoli del presente capitolato, si vuole dotare dei seguenti servizi:
• la conduzione sistemistica del “sistema”
• la manutenzione hardware del “sistema”
• la gestione di data-entry del “sistema”
3.2. Al fine di assicurare la qualità del servizio e l’efficacia della manutenzione l’appaltatore dichiara di aver assunto la piena e dettagliata conoscenza tecnica dell’intero SIC così come riassunto negli allegati al presente Capitolato. Il concorrente è obbligato ad eseguire un SOPRALLUOGO dei locali CED e delle attrezzature presso la sede di Matteotti e di almeno una delle principali sedi decentrate in cui deve svolgersi il servizio. Durante il sopralluogo saranno consegnati gli allegati A, B, C e D citati in questo capitolato e contenenti le informazioni riservate e di riferimento della struttura del sistema.
3.3. Conduzione sistemistica del sistema
3.3.1. Il servizio consisterà nel supportare il responsabile dell’ufficio CED nella gestione tecnica ed operativa del SIC. In particolare l’intervento dell’appaltatore si dovrà configurare come un “Full Outsourcing”, ossia dovrà:
• erogare l’assistenza tecnica e sistemistica a supporto delle attività comunali
• assicurare la gestione ed il presidio sistemistico del SIC
• garantire il corretto funzionamento e sviluppo del SIC attraverso l’erogazione delle attività descritte in premessa e di seguito elencate nel dettaglio al punto 3.3.3
3.3.2. In tale ottica l’appaltatore dovrà tenere conto della struttura del SIC, della sua tipologia, della configurazione del parco hardware, dei software di base, dei software di ambiente e dei software intermedi utilizzati.
3.3.3. Il personale dell’appaltatore, nell’ambito dell’erogazione del servizio di gestione e presidio sistemistico del SIC, dovrà svolgere le seguenti attività:
• installare, configurare, personalizzare, mantenere in efficienza e collaborare alla corretta gestione del sistema nelle sue componenti hardware e software, anche attraverso l’ottimizzazione delle prestazioni (tuning) e la pianificazione delle capacità (capacity planning)
• sovrintendere all’efficienza della rete telematica dell’Amministrazione affinché venga mantenuto in condizioni di buon funzionamento ciascuna componente della rete telematica stessa, intervenendo e/o interagendo con il fornitore/manutentore dell’infrastruttura laddove presente
• monitorare il sistema
• individuare i malfunzionamenti e i rallentamenti del sistema e dei prodotti software e collaborare, se necessario, alla loro eliminazione
• eseguire i necessari ripristini dei dati e delle configurazioni
• gestire tutte le problematiche inerenti al software di base ed agli ambienti operativi
• eseguire gli aggiornamenti del sistema operativo relativo alla sicurezza di ogni workstation
• eseguire gli aggiornamenti di applicativi standard di mercato se risolutivi di problemi conosciuti
• eseguire gli aggiornamenti antivirus e scansione del sistema
• eseguire la rimozione di malware, spyware, ecc.
• Eseguire e gestire i backup dei sistemi previsti
• Garantire l’Help desk per gli utenti
• produrre ed aggiornare la documentazione tecnica di riferimento, nell’ambito delle indicazioni ricevute dal referente per l’Amministrazione e secondo gli standard di documentazione dell’Amministrazione, relativamente alla configurazione del sistema, alle procedure operative ed alla soluzione dei problemi
• amministrare gli applicativi utilizzati dall’Amministrazione (quali a titolo d’esempio “la gestione dell’anagrafe” e la “gestione della contabilità”) nelle loro funzioni di base (inserimento utenti, abilitazione ai singoli moduli) ecc. In questi casi ci si avvarrà del supporto dei fornitori degli applicativi, se necessario, unici erogatori del servizio di assistenza e manutenzione sugli specifici software
• a seguito della progressiva introduzione della dematerializzazione ricadranno necessariamente sul CED la gestione pratica dei processi di configurazione dell’applicativo che per la propria natura richiederanno un impegno quotidiano. Tale attività non può essere fornita a titolo gratuito dal fornitore dell’applicativo; l’ipotesi di decentrarla presso i reali uffici di competenza è stata scartata per questioni di attitudini tecniche del personale. Tale attività non è considerata “amministrazione degli applicativi” come previsto al punto precedente in quanto non riguarda i sistemi operativi ma richiede un forte “skill” sull’applicativo stesso utilizzato presso l’Ente. Per ottemperare alla necessità il personale dell’appaltatore sarà tenuto a partecipare ad eventuali corsi di formazione sul software sopra citato per operare a supporto degli uffici.
• collaborare con il personale dell’Amministrazione:
a) ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della gestione di ciascun sistema
b) al fine di garantire la sicurezza informatica dei sistemi e dei dati, più in generale, dell’intero sistema, adottando idonee e preventive misure di sicurezza e gestendo gli specifici strumenti hardware e software
c) al fine di assistere il personale dell’Amministrazione incaricato dello sviluppo delle applicazioni informatiche, per gli aspetti sistemistici delle fasi di progettazione, d’installazione, di test e di gestione delle applicazioni
d) al fine di predisporre le procedure di gestione operativa del sistema
3.4. Manutenzione hardware del sistema
3.4.1. Il servizio riguarderà la manutenzione del parco hardware che compone il sistema dell’Amministrazione, riassunto negli allegati “A” e “D” al presente Capitolato, che non è coperto da appositi contratti di assistenza e che si può sintetizzare in:
• Server
• Componenti server (SAN, NAS, Librerie di storage, ecc.)
• Apparati di rete (router, switch, hub, modem, firewall, ecc.)
• Cablaggio di rete (fibra ottica e UTP Cat. 5 e successivi, ecc.)
• Workstation
• Stampanti
Il servizio richiederà competenze in:
• Manutenzione hardware server, desktop e stampanti
• Windows 2000/2003/2008/2012/2016/Linux Red Hat, Centos ed Ubuntu
• Suite di Microsoft Office e Suite Open Office
• Configurazione PC in LAN
3.4.2. Il servizio consisterà nella riparazione o sostituzione delle parti difettose per consentire di mantenere in stato di efficienza i singoli apparati del sistema e verrà effettuata in conformità delle specifiche tecniche delle singole apparecchiature.
3.4.3. Le componenti non esplicitamente indicate ma necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi devono intendersi parte integrante dei sistemi stessi e sono ivi comprese.
3.4.4. L’appaltatore dovrà fornire in loco tutta la dotazione necessaria per l’esecuzione delle attività dei propri tecnici.
3.4.5. Rimane esclusa dal presente contratto l’eventuale sostituzione di parti di ricambio per le quali l’appaltatore farà pervenire immediato preventivo di spesa che dovrà essere opportunamente vagliato ed approvato dall’Amministrazione.
3.4.6. L’appaltatore si farà carico di rendere disponibile on line o presentare su supporto cartaceo, almeno trimestralmente, un listino di parti di ricambio che l’Amministrazione approverà se riterrà conveniente.
3.4.7. Ogni componente da fornire non incluso nel listino verrà approvato di volta in volta tramite formale offerta all’Amministrazione.
3.4.8. Il personale dell’appaltatore sarà impiegato anche in nuove realizzazioni ad estensione di quanto esistente. Le singole componenti saranno dettagliate dall’appaltatore in una proposta tecnica la cui quotazione economica sarà valutata ed eventualmente ritenuta congrua dall’Amministrazione di volta in volta.
3.4.9. Sono esclusi dal servizio i materiali di consumo.
3.5. Gestione di data-entry del “sistema”
3.5.1. Il servizio consisterà nel supportare il personale dell’Amministrazione al fine di realizzare attività di “data-entry” esclusivamente per fini istituzionali come ad esempio l’aggiornamento dei portali web dell’Ente, delle pagine di social network, data-entry per le procedure applicative dell’Ente, ecc.,
4. Modalità d’intervento
4.1. Per quanto premesso al precedente punto 3, l’appaltatore fornirà almeno tre unità a tempo pieno, due per il presidio del sistema di cui al punto 3.3 ed una per la gestione del data- entry di cui al punto 3.5, secondo i profili indicati al successivo punto 5, operanti negli orari e nei giorni delle attività dell’Amministrazione che sono:
• Lunedì – mercoledì – venerdì dalle 08.00 alle 14.00,
• martedì – giovedì - dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
4.2. Nel caso in cui l’Amministrazione possa variare i propri orari e giornate lavorative e comunque entro le 36 ore settimanali, l’appaltatore ha l’obbligo di adeguarsi senza nulla pretendere.
4.3. L’Amministrazione ha facoltà di controllare la presenza in servizio tramite propri sistemi di rilevamento in aggiunta a quelli eventualmente preposti dall’appaltatore per i propri controlli.
4.4. L’appaltatore dovrà garantire sempre la presenza di almeno una unità a presidio del sistema durante l’assenza del proprio personale per malattia o ferie anche attraverso la sostituzione dello stesso.
4.5 L’appaltatore, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto ad erogare il servizio anche in giorni festivi o comunque al di fuori dagli orari di attività dell’Amministrazione, durante i periodi elettorali, per manifestazioni, ecc. Tale impegno economico sarà oggetto di affidamenti separati che saranno a carico dei dipartimenti richiedenti. Il preventivo che l’appaltatore presenterà dovrà tenere conto dei costi orari del personale, per il profilo richiesto (sistemista, data- entry, tecnico hardware), presentati in fase di gara e retribuiti secondo il C.C.N.L. di lavoro applicato secondo le leggi vigenti.
4.6. Tutto il personale dell’appaltatore sarà coordinato dal responsabile del CED e sarà tenuto ad operare in conformità agli indirizzi, agli obiettivi ed alle direttive impartite dallo stesso.
4.7. L’appaltatore dovrà garantire il ripristino dell’efficienza operativa specificando le cause dei danni riscontrati e delle manchevolezze eliminate, attraverso rapporto di servizio sull’intervento effettuato.
4.8. L’appaltatore, salvo diverse disposizioni, è tenuto a tenere memoria degli interventi di manutenzione effettuati per mezzo di uno specifico applicativo messo a disposizione o indicato dall’Amministrazione.
4.9. L’appaltatore utilizza di norma l’hardware ed il software dell’Amministrazione ma, se autorizzato, può anche fruire di proprio software e hardware per la gestione.
4.10. Attesa l’esigenza inderogabile di garantire la continuità del servizio l’appaltatore, in caso di agitazione sindacale comunque incidente sul perfetto espletamento del servizio oggetto del contratto, dovrà far pervenire per iscritto, entro 48 ore prima dell’inizio dell’agitazione, specifico avviso al referente per l’Amministrazione. In tali casi, l’appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a ridurre o ad eliminare gli inconvenienti o i disservizi originati dalle astensioni dal lavoro del proprio personale.
5. Profilo dei tecnici
5.1. Per la natura, la qualità del servizio e della tipologia di presidio i profili professionali corrispondono all’esigenza quotidiana della conduzione del sistema. I tecnici dovranno quindi essere in grado di potere scalare gli interventi che non riusciranno a risolvere, per la mancanza di conoscenze approfondite, fino alla loro completa risoluzione.
5.2. Per quanto indicato al comma precedente l’appaltatore deve mettere in condizione i propri tecnici di accedere alle risorse con conoscenze superiori (esempio: telefono, email, collegamenti remoti, presenza in sede dei tecnici specializzati, ecc.) al fine del rispetto delle tempistiche del presente contratto, per non incorrere in penalità, per non creare un disservizio alla pubblica utilità. Nulla è dovuto dall’Amministrazione all’appaltatore che ne deve considerare i costi in sede di offerta.
5.3. L’appaltatore dovrà essere partner o possedere a livello aziendale o tramite il proprio personale le competenze sui seguenti prodotti:
5.3.1. Vmware
5.3.2. Firewall Checkpoint o Fortinet
5.3.3. veeam
5.3.4. Microsoft windows server
5.3.5. Cisco o HP Switch e router
5.4. I tecnici nominati dall’appaltatore e destinati al presidio del sistema devono essere almeno in possesso dei seguenti profili professionali:
5.4.1. Per la conduzione sistemistica del sistema (SIC)
• N.2 Sistemista Junior con competenze/esperienze di seguito specificate:
• Windows 2000/2003/2008/2012/2016 server in modalità stand alone e cluster
• Linux Red Hat 9, Centos 7, Ubuntu 8 e successive in modalità stand alone e cluster
• Installazione e configurazione di apparati di rete (router, firewall, switch, ecc.)
• RDBMS Oracle 9i/10R2, MYSQL/MARIADB, MS ACCESS
• Siti web e web application
• Architetture e configurazioni SAN e NAS
• Manutenzione di sistemi three-tier con database Oracle e Mysql/MariaDB
• Conoscenza dei sistemi proxy, mail e antivirus in ambito Windows e Linux
• Vmware Vsphere 5.0 e seguenti
• Veeam enterprise backup&replication 9 e seguenti
• Cloud computing (AWS, Azure, Oracle, Google, ecc.)
5.4.2. Per la attività di Data-Entry
• N.1 Addetto junior con conoscenza di windows 10, suite micorosoft Office/Open office, utilizzo cms web
5.5. L’appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione, prima della stipula della contratto, i curricula vitae degli incaricati al servizio al fine di valutarne la congruità.
5.6. L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere di effettuare un colloquio preliminare con gli stessi e nel caso di non gradimento, di opporre un rifiuto nominativo insindacabile.
5.7. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di ricusare, con un preavviso minimo di 30 giorni, i tecnici o il referente incaricati dall’appaltatore in esecuzione di contratto per gravi motivi di ordine tecnico e/o disciplinare.
5.8. In caso di ricusa l’appaltatore dovrà nominare, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione, un sostituto pena la rescissione contrattuale. Durante questo periodo la società fornirà comunque personale di supporto all’attività del SIC.
6. Luogo delle Prestazioni
6.1. Le prestazioni saranno erogate presso tutti gli uffici dell’Amministrazione dislocati sul territorio del Comune di Nettuno, con riferimento operativo presso l’Ufficio CED, salvo circostanze di carattere eccezionale per le quali saranno stabilite di volta in volta le modalità.
Articolo 4
Oneri ed obblighi dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a indicare la sede operativa cui l’Amministrazione possa fare riferimento per tutte le esigenze correlate all’esecuzione dell’appalto ed è tenuto a comunicare, entro venti giorni naturali e continuativi dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione, l’ubicazione ed i recapiti telefonici di tale sede. Nell’ipotesi di mancato rispetto del termine previsto per tale comunicazione, l’Amministrazione si riserva di revocare l’aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
2. L’appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di questa ultima dal personale dell’appaltatore stesso o da terzi per danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, esistenziali o morali, arrecati a persone o cose dai beni oggetto dell’appalto o dall’esecuzione dello stesso, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa o azione a titolo di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
3. L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni previste dai contratti collettivi di categoria stipulati dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con espresso riguardo a trattamento economico, normativo, contributivo, di previdenza e di assistenza, anche qualora l’appaltatore non aderisca ad alcun sindacato.
4. L’appaltatore, si impegna ad incontrare il referente per l’Amministrazione e gli altri appaltatori operanti nell’Ente, nei locali dell’Amministrazione al fine di coordinare le rispettive attività.
Si impegna altresì ad osservare, ferma restando l’esclusione di ogni ingerenza da parte dell’Amministrazione nell’esecuzione del servizio, eventuali prescrizioni di questa ultima impartite per realizzare il coordinamento e la cooperazione di tutti i fornitori.
5. L’appaltatore dovrà assicurare che il proprio personale tenga un contegno consono all’ambiente in cui opera e rispetti le norme di comportamento dettate dall’Amministrazione. In particolare, su richiesta dell’Amministrazione, l’appaltatore dovrà esigere dai propri addetti il rispetto di norme quali il “divieto di accesso” in aree determinate, se non accompagnati da personale dipendente dell’Amministrazione.
6. L’appaltatore dovrà osservare e far osservare ai propri addetti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall’Amministrazione, nonché tutte le misure di sicurezza predisposte dall’Amministrazione, ivi comprese quelle relative ai luoghi, alle informazioni e alla tutela del patrimonio dell’Amministrazione.
7. Resta comunque escluso che, per effetto del presente appalto, si realizzi alcun elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato tra gli addetti all’esecuzione dello stesso e l’Amministrazione.
Articolo 5
Obblighi di riservatezza e relativi al trattamento dei dati
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto dell’appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività medesime.
2. Dette informazioni, notizie e dati non debbono essere in alcun modo e forma comunicate o divulgate a terzi, ivi compresi soggetti comunque estranei all’Amministrazione, né debbono essere utilizzate dall’appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione del contratto di appalto.
3. Inoltre, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, nessuna informazione, notizia o dato relativi alla stipula, al contenuto o all’esecuzione del contratto, potranno essere comunicati o divulgati neppure a titolo di referenza commerciale.
4. La preventiva autorizzazione di cui sopra non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche e nei soli limiti di quanto previsto a tale fine dalla vigente normativa.
5. Gli obblighi e i divieti non sono soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto.
6. L’appaltatore assume ogni responsabilità per la violazione di norme o per l’eventuale danno arrecato all’Amministrazione o a terzi a causa della comunicazione o della diffusione da parte del personale dell’appaltatore di dati, documenti o notizie di carattere riservato.
Articolo 6
Attività di chiusura del contratto
1. L’appaltatore dovrà garantire, al termine del periodo contrattuale, il corretto trasferimento delle competenze al personale dell’Amministrazione e/o ad un soggetto terzo indicato dalla stessa Amministrazione, in modo da garantire la piena continuità nell’erogazione del servizio di gestione sistemistica.
2. L’appaltatore si obbliga ad impiegare le proprie risorse, durante lo svolgimento del servizio, anche per favorire l’eventuale subentro, nelle prestazioni in cui si esplica l’appalto, di strutture o servizi dell’Amministrazione o di terzi e ciò senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
3. Nel corso di incontri da svolgersi nell’ultimo trimestre di durata dell’appalto e di cui sarà redatto verbale, l’appaltatore dovrà consegnare al referente per l’Amministrazione i documenti aggiornati degli allegati B, C e D, la documentazione relativa a:
• configurazione dei sistemi, procedure operative,
• soluzione di problemi,
• il data base contenente le registrazioni delle attività svolte, con le relative interfacce di gestione.
4. Dopo il passaggio di consegne, all’appaltatore non dovrà rimanere alcuna copia di quanto consegnato all’Amministrazione o acquisito in occasione delle attività connesse all’erogazione del servizio, in considerazione del fatto che in tale materiale possono essere compresi dati e/o informazioni di natura riservata.
Articolo 7
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 8
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 9 Clausole penali
1.È prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
4. Le fattispecie, le modalità di applicazione e gli importi delle presenti penali, sono come di seguito definite:
L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 60 gg dalla presa di servizio la seguente documentazione tecnica:
• il documento relativo alle modalità di backup dei dati del SIC (Allegato “B”)
• il documento di configurazione della rete telematica (Allegato “C”)
In caso di non osservanza delle suddette scadenze sarà applicata una penale pari a € 200 per ogni giorno di ritardo fino al 90’ giorno. Successivamente l’Amministrazione si riserva di revocare l’aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Conduzione sistemistica
Relativamente alla gestione dei server e della rete telematica la risoluzione delle problematiche deve avvenire entro le 8 ore lavorative; è stabilita una penale di € 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Relativamente alla messa in esercizio di nuovi server e di nuovi apparati della rete telematica la risoluzione delle attività deve avvenire entro tre giorni lavorativi; è stabilita una penale di € 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Relativamente alla gestione delle workstation la risoluzione delle problematiche deve avvenire entro tre giorni lavorativi; è stabilita una penale di € 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Nel caso l’appaltatore non prenda in carico gli applicativi entro i termini indicati dal piano dei lavori concordato con il referente per l’Amministrazione, è stabilita una penale di € 50 al giorno. La penale è applicabile per ogni giorno lavorativo sino alla data di ricezione da parte dell’Amministrazione della comunicazione formale dell’appaltatore di presa in carico dell’applicativo.
Qualora la documentazione tecnica di cui al paragrafo 4.3.3 non sia fornita in modo adeguato ai livelli di qualità previsti e concordati con l’Amministrazione, questa provvederà ad inviare una prima lettera formale di richiamo all’appaltatore con l’indicazione delle carenze rilevate. L’appaltatore avrà 30 giorni lavorativi per provvedere a fornire una nuova versione della documentazione che risponda alla critiche avanzate. Qualora si venissero a verificare ulteriori problemi di qualità o di rispetto della tempistica, l’Amministrazione applicherà una penale di € 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla produzione della documentazione nel formato richiesto.
Manutenzione del parco hardware
Per i componenti del sistema identificati nell’allegato A, ad eccezione delle componenti della sezione “periferia”, non coperte da contratti con altri fornitori e su cui l’appaltatore deve garantirne la manutenzione, si applicano le seguenti penalità:
• per le componenti di rete, oltre il terzo giorno di interruzione, una penale di € 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
• per le componenti dei server, oltre il secondo giorno di interruzione, una penale di € 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Per i restanti componenti di cui al precedente art.3 punto 3.4.1 oltre il quarto giorno di interruzione, una penale di € 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. Si precisa che le succitate penali si intendono riferite a ritardi nello svolgimento delle attività e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Non possono invece riferirsi a periodi di inattività dell’operatore per attesa di informazioni, incontri o quanto altro necessario, con altri fornitori o con l’Amministrazione stessa che devono partecipare al raggiungimento della risoluzione delle problematiche.
3. Per mancato rispetto delle condizioni, s’intende quello non giustificato e non sanato con sospensioni o proroghe accordate dall’Amministrazione ed esclusivamente imputabili a cause dovute al soggetto appaltatore o da esso provocate.
4. Tutti gli interventi per la conduzione del sistema e la manutenzione hardware del sistema sono coordinati dal responsabile del CED, documentati e soggetti all’approvazione del responsabile del CED o dal referente per l’Amministrazione. Il responsabile del CED è l’unico deputato a giudicare il rapporto “personale appaltatore/interventi da effettuare” al fine di evitare che eventi eccezionali producano penalità dovute al sottodimensionamento del personale rispetto al servizio.
5. Le penali applicate saranno scalate dalle fatture in pagamento per il trimestre successivo alla loro irrogazione.
Articolo 10
Tentativo di bonario componimento
1. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di appalto, l’appaltatore è tenuto, a pena di decadenza dalle posizioni giuridiche fatte valere, ad indicare, entro 5 giorni dall’insorgere del fatto che ha dato luogo alla contestazione e per iscritto, i fatti e le ragioni posti a base della contestazione e ad allegare una quantificazione delle misure oggetto del contrasto, al fine di dar luogo ad un tentativo di accordo bonario.
Articolo 11
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.lgs. 50/2016).
Articolo 12 Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, l’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art. 106 D.lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.lgs. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108, cit., commi 3 e ss.
Articolo 13
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 14 Proroga
1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016).
Articolo 15 Cessione dei crediti
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 16
Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 13 del presente Capitolato.
2. Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente.
Articolo 17 Clausola sociale
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/16, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente (Allegato “Costo del personale”) ai medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel
C.C.N.L. applicato.
Articolo 18 Foro competente
0.Xx SUA cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e l’Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Foro competente è quello di Roma.
2. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Nettuno.
Articolo 19 Tutela dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l’ammissione del concorrente alla stessa.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:
a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X – 00000 Xxxx;
d. il responsabile del trattamento è il il Direttore dell’U.C. Appalti e Contratti, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx.
Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo il Modello a corredo dell’offerta allegato agli atti di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate
Articolo 20 Protocollo di legalità
1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 21 Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Articolo 22 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO