Contract
24 marzo 2018
B.I.M. - LA PARTE GIURIDICA
NORME, CONTRATTI E XXXXX
Xxxxxx Xxxx
Avvocato
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Avvocato
Studio Legale Versolato
Come e dove regoliamo …. ?
✓ Quale è il livello di informazione richiesto per il modello ?
✓ Chi modifica il modello e come informa gli altri soggetti
75% | 25% | ||||
Capitolato d'appalto | |||||
50% | 50% | ||||
Elaborazione grafica | |||||
25% | 75% | ||||
Assicurazioni | |||||
75% | 25% |
coinvolti ?
✓ Dove è custodito il modello (hosted and stored) ?
✓ Quali hardware e software si utilizzano ?
✓ Chi li mette a disposizione ?
✓ Come si verifica l’avanzamento nello sviluppo del modello ed il rispetto dei tempi di consegna ?
✓ Prevale il modello o il documento cartaceo ?
✓ Chi ha la proprietà ed il copyright del modello e dei diversi elementi che lo compongono ?
✓ Chi è responsabile in caso di perdita dei dati ?
✓ …………
Operation & maintenance Manager
Legal
Committente
Owner Representative
- RUP
Architetto
… Strutturista
Subappaltatore
Impiantista
Project Manager
Appaltatore
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Tipologia di servizi di ingegneria e progettazione nei bandi 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Importi dei servizi di progettazione e ingegneria nei bandi 2017
La maggioranza dei bandi BIM
è sottosoglia
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Importi dei servizi di progettazione e ingegneria nei bandi 2017
La parte normativa
La maggioranza dei bandi BIM
è sottosoglia
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
SEMPLIFICAZIONE
REGOLA GENERALE
A PARTIRE DAI BANDI …
… VERSO MISURE PIU’ AVANZATE
I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere
l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto.
… dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto …
… l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e .. di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione
… l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica ..
Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate..
NON DISCRIMINAZIONE
INTEROPERABILITA’
SICUREZZA
Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione..
Formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare
l’interoperabilità non solo all’interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri…
Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un’identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l’integrità del contenuto di quest’ultima e, dall’altro, il rischio di problemi …
INFORMAZIONI SENSIBILI
DEROGHE ECCEZIONALI
Si possono presentare casi eccezionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere autorizzate a non usare mezzi di comunicazione elettronici qualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni.
… qualora l’uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse
offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati.
Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l’uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso
Articolo 22 - Regole applicabili alle comunicazioni
STRUMENTI GENERALMENTE DISPONIBILI …
Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC [Tecnologie dell’informazione e della comunicazione] generalmente in uso e non limitano
l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
Articolo 22 - Regole applicabili alle comunicazioni
Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, purché le stesse offrano modalità alternative di accesso.
Articolo 22 - Regole applicabili alle comunicazioni
For public works contracts and design contests, Member States may require the use of specific electronic tools, such as of building information electronic modelling tools or similar…
Para contratos xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxxx podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, como herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares...
Pur les marchés publics de travaux et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 1
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
…
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 13
Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).
L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.
✓ CONSENTE L’USO DEL BIM - ANCHE DA SUBITO …
✓ STABILISCE LE CONDIZIONI D’USO: PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO …
Art. 31. c. 9
ANAC – Linee
Guida n. 3 - RUP
… nell’ambito della formazione obbligatoria, [la Stazione Appaltante] organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al
conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
… organizzare “interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici”.
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 13
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
✓ DECLINAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI
- NON DISCRIMINAZIONE
- INTEROPERABILITA’
Art. 113. c. 4
Il restante 20 per cento del fondo risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 … è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture ….
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 13
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016
… sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.
[Requisiti premianti nell’ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tramite riduzione delle soglie di accesso ad alcuni livelli – oggetto di DPCM – bozza trasmessa dal MIT al Consiglio dei Ministri il 7.2018]
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
Il 29.07.2016 si è INSEDIATA, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, la Commissione prevista all’articolo 23, comma 13 del Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016), istituita con decreto n. 242 del 15 luglio 2016 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Xxxxxxxx Xxxxxx.
Detta struttura aveva il compito DI INDIVIDUARE, presso le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici, MODALITÀ E TEMPI per la progressiva introduzione dei “metodi e strumenti elettronici specifici”.
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
La Commissione, coordinata dall’ingegner Xxxxxx Xxxxxxxx, Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Xxxxxx Xxxxxxx, e composta da esperti del MIT, dell’ANAC, della Presidenza del Consiglio e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nonché delle Università attive sul tema, ha operato con il coinvolgimento delle Grandi Stazioni Appaltanti vigilate, delle Associazioni maggiormente rappresentative, e delle Istituzioni locali.
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
SULLA BASE DEL PRESUPPOSTO contenuto nell'articolo 23, comma 13 del D.Lgs. 50 del 2016, che investe le stazioni appaltanti della progressiva introduzione della obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici per la modellazione e per la gestione informativa, in data 12.01.2018 è stato PUBBLICATO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, d’attuazione del medesimo articolo.
ll decreto ministeriale 560 È ENTRATO IN VIGORE ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del medesimo in data 28.01.2018.
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50
DEL 2016 – aspetti principali
Il DM rappresenta, a tutti gli effetti
UN ATTO DI POLITICA INDUSTRIALE
che mira a rafforzare la reputazione del Settore della Costruzione innanzi ai decisori economico-finanziari e CHE CERCA DI AVVIARE LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL COMPARTO, in analogia a quanto avviene, per altre vie, nei settori della Manifattura e del Servizio con Impresa 4.0
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50
DEL 2016 – aspetti principali
Il DM 560:
⮚ investe direttamente le amministrazioni pubbliche, sottintendendo che la loro maturità digitale inciderà profondamente sull'efficacia del provvedimento, agendo dal versante della Domanda su quello dell'Offerta;
⮚ si pone all’interno del generale PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE del comparto delle costruzioni, di cui la modellazione e la gestione informativa rivestono ruolo di assoluta centralità;
IL DECRETO ATTUATIVO DELL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
⮚ non detta una disciplina puntuale e generale della materia in esame, risultando gli aspetti di dettaglio probabilmente oggetto di un’apposita linea guida;
⮚ non ha carattere manualistico di regolazione puntuale e universale
⮚ un provvedimento innovativo non solo per il panorama nazionale ma altresì un precedente a livello europeo, in termini DI ESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ dei metodi e degli strumenti citati;
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
⮚ uno degli interventi finalizzati al raggiungimento di una migliore qualità dei progetti e delle opere - criterio ispiratore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
⮚ mira attraverso la digitalizzazione dei processi, ad una sempre maggiore trasparenza ed efficienza dell’intero comparto con tutti i benefici alla riduzione della spesa pubblica ed ai prodotti immobiliari o infrastrutturali che ne conseguono;
Relazione di Accompagnamento
La chiave interpretative:
«sta essenzialmente NEL PROPORRE AL SETTORE la digitalizzazione (qui nella fattispecie della modellazione e della gestione informativa) come fattore di ACCRESCIMENTO del sistema delle convenienze, sia pure sotto profili differenti da quelli attuali, tanto attraverso una gradualità temporale di implementazione quanto tramite una progressiva maturazione culturale derivante dalla formalizzazione dei processi digitali nelle organizzazioni e dal monitoraggio delle esperienze conseguite, in modo da lasciare comunque impregiudicato il ruolo delle PMI.
Le premesse iniziali, infatti, evocano implicitamente il fatto che la digitalizzazione del settore delle costruzioni possa apportare tanto benefici alla spesa pubblica e ai relativi prodotti immobiliari o infrastrutturali quanto sia in grado di efficientare l'operato degli attori del versante dell'offerta e la loro corrispondente redditività.”
ART. 1 FINALITA’
Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
ART. 1 FINALITA’
I metodi e strumenti non vengono specificatamente definiti se non rifacendosi al successivo art. 3 comma 1 lettera b) (strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi).
ART. 1 FINALITA’
estensione ai metodi dei termini della progressiva introduzione dell’obbligatorietà per gli operatori economici
risulterà necessario fare anche riferimento alla normativa tecnica, rispetto
all’acquisizione di strumentazione software ed hardware
ART. 1 FINALITA’
Con l’art. 1 si definisce l’ambito di applicazione dei metodi e degli strumenti
elettronici per la modellazione e per la gestione informativa.
L’utilizzo dei medesimi si estende A TUTTE LE FASI DI UN’OPERA dalla programmazione alla gestione, ivi comprese le attività di verifica.
ART. 2 DEFINIZIONI – L’ACDAT
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di de-finizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
ART. 2 DEFINIZIONI - L’ACDAT
• La definizione di “ambiente di condivisione dei dati” risulta analoga a quella prevista dalla Norma UNI 11337-1.
• Un ecosistema digitale in cui i dati STRUTTURATI in primis per mezzo del modello informativo sono, prodotti, raccolti e condivisi in base ad espresse previsioni contrattuali;
• Le amministrazioni pubbliche dovranno decidere liberamente se imporlo o se
delegarne la scelta alle controparti
ART. 2 DEFINIZIONI - L’ACDAT
L’ambiente di condivisione dei dati non è solo uno strumento di raccolta e
caricamento dei dati ma anche d’elaborazione dei contenuti.
La condivisione dell’infrastruttura informatica sulla quale è basato l’ambiente di condivisione deve essere regolata attraverso LA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ NELL'ELABORAZIONE dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale
ART. 2 DEFINIZIONI - L’ACDAT
Caratteristiche:
✓ Infrastruttura informatica con condivisione regolamentata da precisi sistemi di sicurezza;
✓ Tracciabilità;
✓ Successione storica delle operazioni;
✓ Conservazione temporale;
✓ Definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti e di tutela della
proprietà intellettuale.
ART. 2 DEFINIZIONI – Lavori complessi
e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e la sicurezza dei lavora-tori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale;
ART. 2 DEFINIZIONI – Lavori complessi
Il comma 1 lettera e) amplia la definizione di lavori complessi fornita dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici per
contestualizzare
la definizione all’applicazione del decreto, non limitandosi agli aspetti legati alla natura dell'opera, ma anche a quelli relativi all’articolazione del procedimento ed alla eterogeneità delle discipline coinvolte
ART. 2 DEFINIZIONI – Lavori complessi
• ad elevato contenuto tecnologico;
• con significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecno-logici,
ovvero con rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico;
• con un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o superamento dei costi previsti, oltre alla tutela della salute dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera;
• con esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra le diverse discipline
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
1. L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei
conflitti.
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
L’articolo 3 del Decreto ha come destinatari le stazioni appaltanti e detta LE CONDIZIONI CHE DEVONO SUSSISTERE affinché le stesse possano LEGITTIMAMENTE UTILIZZARE i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.
Dal tenore letterale emerge che:
• L’utilizzo “è subordinato” alle condizioni;
• le stesse devono sussistere contemporaneamente.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
1. Il piano di formazione del personale:
Il BIM ha carattere innovativo
Consegue necessariamente che il personale della Pubblica Amministrazione deve avere e quindi acquisire, una adeguata conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti in questione, per poterne fare un uso consapevole e proficuo
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
• le stazioni appaltanti dovranno individuare sul mercato i soggetti cui ricorrere per lo sviluppo dei piani di formazione nella maggioranza di casi l’Amministrazione non disporrà, almeno nelle prime fasi, di personale interno già “formato” ed in grado a sua volta di erogare un piano di formazione;
• massima attenzione ai contenuti dell’offerta formativa;
• Contenuto: Ambito tecnico e di “gestione informativa” (utilizzo complessivo, coordinato, consapevole di modelli e dati, secondo logiche strutturate ed efficaci) e sui profili legali e amministrativi.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
✓ il piano di formazione del personale deve essere “in relazione al ruolo ricoperto”, pertanto in funzione del ruolo e delle funzioni dei destinatari all’interno dell’Amministrazione;
✓ Sui tempi della formazione la «Relazione di accompagnamento» fa riferimento ad un programma formativo “possibilmente annuale e pluriennale”.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software:
• Il requisito risulta complementare a quello relativo all’adozione del piano di formazione;
• Un collegamento tra la prescrizione ministeriale e la normativa primaria del Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare con l’articolo 113, comma 4;
• Il piano deve essere anche di manutenzione volto ad assicurare la funzionalità
nel tempo della strumentazione, attraverso la manutenzione
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
La tipologia e le caratteristiche degli strumenti oggetto del piano di acquisizione o del piano di manutenzione saranno da definire caso per caso, in funzione delle:
• effettive esigenze dell’Amministrazione e dei progetti che la stessa è chiamata
a porre in essere;
• “alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati”.
Variabilità, caso per caso, del piano di acquisizione o manutenzione, in relazione ai fabbisogni operativi (dalla maturità digitale della committenza) e alle disponibilità finanziarie della amministrazione
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Atto organizzativo: ulteriore condizione richiesta è
costituita dall’adozione di un atto organizzativo che ESPLICITI IL PROCESSO DI CONTROLLO E DI GESTIONE,
i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
La norma non chiarisce se la portata dell’atto sia generale anche se:
• la collocazione sistematica del requisito nell’ambito del Decreto,
• la sua qualificazione come adempimento preliminare insieme ad ulteriori
requisiti di carattere generale (piano di formazione e piano di acquisizione);
• la stessa natura organizzativa dell’atto, che sembrerebbe appunto richiamare una strutturazione dei processi e dei gestori non limitata alla singola opera e/o procedimento
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Il comma 2 stabilisce le tempistiche entro le quali le stazioni appaltanti devono porre in essere gli adempimenti descritti:
il termine ultimo viene fatto coincidere con le date fissate all’art. 6 del Decreto in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti di cui all’art. 23, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà prevista all’art. 5 del Decreto di utilizzare detti metodi e strumenti già a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, dovranno in ogni caso preventivamente adempiere agli obblighi in questione
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
• Non è prevista una sanzione espressa in caso di ritardo nell’adozione dei descritti adempimenti.
• Costituendo le condizioni in questione adempimenti preliminari all’uso degli strumenti BIM il ritardo impedirà alla stazione appaltante l’utilizzo di tali strumenti.
ART. 4 - Interoperabilità
COMMA 1
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti se-condo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, co-struzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indi-pendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
ART. 4 - Interoperabilità
COMMA 1
In ottemperanza, ai principi di:
• libera concorrenza;
• non discriminazione;
• trasparenza e proporzionalità
l’intendimento del legislatore è rappresentato dal non condizionare la modellazione e la gestione informativa AL RICORSO A PREDETERMINATI FORMATI PROPRIETARI, per evitare l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
ART. 4 - Interoperabilità
COMMA 1
L’art. 68, c. 5 lett. b) prevede che le specifiche tecniche vengano formulate secondo tra le altre le
modalità seguenti:
mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza:
• alle norme che recepiscono norme europee;
• alle valutazioni tecniche europee;
• alle specifiche tecniche comuni;
• alle norme internazionali;
• ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione;
• o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture.
ART. 4 - Interoperabilità
COMMA 2
I flussi di dati, espressi in formati neutri e non proprietari, devono avvenire all’interno dell'ambiente di condivisione dei dati, dovendo essere utilizzabili e condivisibili, al fine di migliora-re i processi decisionali
Risulta necessario regolamentare a livello contrattuale i ruoli e le responsabilità degli attori convolti durante tutto il ciclo di vita dell’opera, ma anche la sicurezza informatica dei medesimi
ART. 4 - Interoperabilità
COMMA 3
Viene richiamato il contenuto dell’art.58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del codice dei contratti pubblici ed in particolare il comma 10 del medesimo il quale prevede che: “L'Agenzia per l'Italia Digi-tale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”.
ART. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, possono richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti
ART. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
⮚ Le regole per le stazioni appaltanti che volessero anticipare l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione rispetto alle date di cui all’articolo 6, date a partire dalle quali detto utilizzo diventerà obbligatorio.
⮚ L’esercizio di tale facoltà è in ogni caso soggetta agli stessi condizionamenti di cui all’art. 3.
⮚ il testo di Decreto sottoposto a consultazione indicava come prioritario l’utilizzo facoltativo del BIM per i lavori complessi. Tale indicazione non è stata confermata
⮚ Il Decreto ha conservato la facoltà, specificando che l’utilizzo di sistemi BIM è condizionato all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3
ART. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti
elettronici di modella-zione per l’edilizia e le infrastrutture.
1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumen-ti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:
a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 10
gennaio 2019;
b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 10 gennaio 2020;
c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 10 gennaio 2021;
d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a
decorrere dal 10 gennaio 2022;
e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a l milione di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2023;
f) per le opere di importo a base di gara inferiore a l milione di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2025.
ART. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti
elettronici di modella-zione per l’edilizia e le infrastrutture.
Entrata in vigore dal… | Importo base di gara [Euro] |
1° gennaio 2019 | 100 milioni |
1° gennaio 2020 | 50 milioni |
1° gennaio 2021 | 15 milioni |
1° gennaio 2022 | Superiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici |
1° gennaio 2023 | 1 milione |
1° gennaio 2025 | inferiore a 1 milione |
ART. 8 - Commissione di monitoraggio
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissio-ne, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del pre-sente decreto, nonché di individuare misure preventive o correttive per il loro supera-mento, anche al fine di consentire l’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.
ART. 8 - Commissione di monitoraggio
✓ Per i compiti e le funzioni è necessario attendere il contenuto del decreto istitutivo della Commissione;
✓ Attività consultiva;
✓ tenere sotto osservazione quale sia il livello di attuazione e implementazione dei metodi e degli strumenti specifici ed eventualmente di intervenire, a carattere preventivo e correttivo;
ART. 8 - Commissione di monitoraggio
✓ In forza dei compiti di monitoraggio specifici della commissione (attraverso verifiche e acquisizioni di informazioni presso le amministrazioni pubbliche) risulterà necessario porre attenzione alla composizione della medesima evitando possibili conflitti d’interesse;
✓ i compiti affidati alla Commissione coincidano con quelli di competenza della Cabina di Regia ex art. 212 rubricato “Indirizzo e coordinamento” del Codice dei contratti Pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ART. 9 – Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore. E' facoltà delle stazioni appaltanti utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua
pubblica-zione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ART. 9 – Entrata in vigore
Viene stabilito:
❑l’ambito oggettivo (a quali opere si applica);
❑ l’ambito temporale di applicazione del Decreto (quando entra in vigore)
ART. 9 – Entrata in vigore
Possibili interpretazioni
1. Si dovrebbe far riferimento al momento della pubblicazione del bando per l’affidamento della progettazione, ovverossia il momento in cui ha inizio (si attiva, appunto) l’iter che porterà alla approvazione del progetto da porre poi a base della gara.
ART. 9 – Entrata in vigore
2. Il testo di DM oggetto di consultazione prevedeva che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
L’eliminazione del testo finale del DM dal riferimento alla pubblicazione del bando può lasciare intendere che l’attivazione della progettazione andrebbe ricondotta ad un momento antecedente al bando e quindi al primo atto amministrativo di programmazione che dà inizio al procedimento per addivenire alla acquisizione della progettazione.
La parte contrattuale
Quale è il livello di informazione richiesto per il modello ?
Chi modifica il modello e come informa gli altri soggetti coinvolti ?
75% | 25% | ||||
Capitolato d'appalto | |||||
50% | 50% | ||||
Elaborazione grafica | |||||
25% | 75% | ||||
Assicurazioni | |||||
75% | 25% |
Dove è custodito il modello (hosted and stored) ?
Quali hardware e software si utilizzano ?
Chi li mette a disposizione ?
Come si verifica l’avanzamento nello sviluppo del modello ed
il rispetto dei tempi di consegna ?
Prevale il modello o il documento cartaceo ?
Chi ha la proprietà ed il copyright del modello e dei diversi elementi che lo compongono ?
Chi è responsabile in caso di perdita dei dati ?
Nuovi documenti contrattuali
NORME UNI 11335-5
Flussi informativi nei processi digitalizzati
COMMITTENTE
CAPITOLATO INFORMATIVO (CI)
Individuazione da parte del Committente dei requisiti di produzione, gestione (verifica, validazione, archiviazione, …) e trasmissione di dati, informazioni e contenuti informativi
[EIR – Employer Information Requirement]
OFFERENTE
OFFERTA PER LA GESTIONE INFORMATIVA (OGI)
esplicitazione e specificazione della gestione informativa nell’offerta dell’affidatario in risposta alle esigenze ed ai requisiti richiesti dal Committente [BIM execution Plan pre-contract award]
COMMITTENTE AGGIUDICATARIO
PIANO PER LA GESTIONE INFORMATIVA (PGI)
pianificazione operativa della gestione informativa mediante approfondimento o revisione, d’intesa con il
Committente della OGI
[BEP - BIM executin plan-BEP]
Committente
Capitolato
Informativo
Richiesta di
offerta
Operatore A
Offerta per la Gestione Informativa A
Operatore B
Offerta per la Gestione Informativa B
Operatore C
Offerta per la Gestione Informativa B
Operatore scelto
dal Committente
Piano Gestione Informativa
Accettazione PGI da parte del Committente
Contrattualizzazione
Operatore scelto dal Committente
Esecuzione
1
Operatore scelto
dal Committente
Contrattualizzazione
Piano Gestione Informativa
Accettazione PGI da parte del Committente
Esecuzione
2
COMMITTENTE
Capitolato informativo
Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere: … requisiti informativi ….
OFFERENTE
Offerta gestione informativa
piano di gestione informativa: il documento redatto dal candidato
o dall'appaltatore ovvero dal concessionario al momento
COMMITTENTE AFFIDATARIO
Piano gestione informativa
dell’offerta e dell’esecuzione del contratto che, in risposta ai requisiti informativi del Capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti.
Parte Tecnica
Parte Gestionale
✓ Caratteristiche tecniche e prestazionali di
hardware e software (lato committente e lato operatore)
✓ Formato dei dati messi a disposizione dal committente
✓ Formato di fornitura e scambio dei dati
✓ Specifiche di classificazione di oggetti
✓ Specifiche per l’inserimento di oggetti
✓ Competenza
dell’operatore
…
di
gestione
informativa
✓ Ruoli e responsabilità ai fini informativi
✓ Modalità di condivisione dei dati
✓ Disposizioni per la tutela e la sicurezza del
contenuto informativo
✓ Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi da parte di eventuali subaffidatari
✓ Modalità di archiviazione
✓ Modalità di consegna finale dei modelli, oggetti e/
elaborati informativi
✓ …
11335-5
Flussi informativi nei processi digitalizzati
Il capitolato allegato alla documentazione di gara deve contenere
✓ i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi,
tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
✓ tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali.
✓ il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
✓ Capitolato Informativo come condizione necessaria per le gare BIM
✓ Stimolo per la digitalizzazione dell’anagrafica del patrimonio esistente
Stazione Appaltante
Capitolato di gara
(Informativo)
Bando
Offerta economicamente più vantaggiosa
Concorrente B
Offerta B
(OGI)
Concorrente C
Offerta C
(OGI)
Concorrente A
Offerta A
(OGi)
Aggiudicatario
Contratto
(PGI)
✓ Regole del gioco
✓ Norma di principi generali
Capitolato informativo
✓ Si doveva effettuare un richiamo alle norme UNI ?
✓ In ogni caso ineludibile necessità di chiarezza
✓ TAR Lombardia 1210/2017: «Il Comune non dispone di proprie linee guida (Bim Guides) né di proprie specifiche informative … elementi di incertezza»
✓ Rapporto Capitolato Informativo/OGI: - coerenza con CI/varianti dove ammesse
COMMITTENTE
Capitolato informativo
Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
✓ Regolamentazione in vista della gara dei rapporti con subappaltatori e subfornitori
✓ In particolare regolamentazione degli apporti dei subappaltatori, tra l’altro in termini di:
▪ Proprietà
▪ Utilizzo dei contenuti (in caso di gara con esito negativo …)
▪ Costi
Stazione Appaltante
AGENZIA DEL DEMANIO-ABRUZZO-MOLISE
Oggetto
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, STRUTTURALE TECNOLOGICO E IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN BIM
- CASERMA INFELISI (CHIETI) -
Importo
EURO 152.551,00
Criterio di aggiudicazione
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data
1 FEBBRAIO 2018
Modalità di messa a disposizione dei documenti
DM 560/2017
▪ fase “a regime”
La documentazione di gara viene resa disponibile su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato informativo
▪ fase “transitoria”
La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale
▪ fase “a regime”:
La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente (art. 7, c. 5).
▪ fase “transitoria”:
La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici (art. 7, c. 4).
Il Codice prevede l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Il BIM consente ed al contempo richiede modalità di lavoro collaborativo tra gli attori
coinvolti
Gli strumenti elettronici specifici utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari
Privacy
Adeguamento dei
profili assicurativi
Proprietà
intellettuale e diritto d’autore
Sicurezza
Formazione per le Stazioni Appaltanti, per i professionisti e per le imprese
Predisporre nuovi documenti contrattuali
Emendare i contratti in uso
La collaborazione
Ciò che meglio caratterizza la nuova metodologia BIM ed al contempo richiede un ripensamento degli attuali strumenti di regolamentazione, è la nozione di collaborazione.
❖ Il BIM incentiva e incoraggia collaborazioni trasversali tra tutti i diversi soggetti coinvolti nella filiera del comparto delle costruzioni;
❖ Risulta necessario un ripensamento delle tradizionali modalità di allocazione delle responsabilità e della gestione dei rischi;
❖ Il BIM è un approccio lavorativo innovativo dal quale discende la necessità di nuove figure professionali (BIM Mana-ger, BIM Coordinator, BIM Specialist, etc)
La collaborazione
«Chiunque, o qualunque entità accetti di agire entro un ecosistema digitale genera grandi moli di dati e di informazioni che permettono di comprendere e di prevedere quasi in tempo reale i fenomeni e che, al contempo, ne consentono il monitoraggio o l'indirizzo: ragion per cui tutela della proprietà intellettuale, sicurezza del dato e garanzia di riservatezza delle informazioni diverranno sempre più sensibili.»
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, DICATAM, Università degli Studi di Brescia
L’interoperabilità
La metodologia BIM è un approccio fondato:
▪ sulla collaborazione tra le diverse figure coinvolte
▪ sulla gestione delle informazioni in un ambito di condivisione.
Il tema dell’interoperabilità è quindi centrale in quanto per la metodologia in questione L’INTEGRAZIONE delle informazioni è l’essenza stessa dell’innovazione
L’interoperabilità
L'interoperabilità da un punto di vista “informatico”, è la capacità di un sistema o di un’applicazione di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o applicazioni, consentendo di uniformare i flussi di lavoro e facilitando l’automazione.
Obiettivo dell'interoperabilità è permettere L'INTERAZIONE fra sistemi differenti
ed il riutilizzo delle informazioni anche fra applicativi non omogenei.
La piattaforma interoperabile
• Il D.Lgs 50 all’art. 23 comma 13 prevede che gli strumenti elettronici specifici devono utilizzare piattaforme interoperabili.
• Art. 4 (Interoperabilità) del DM 516 le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
La piattaforma interoperabile - Definizioni
Norma UNI
piattaforma collaborativa (digitale): raccolta di modelli, oggetti ed elaborati informativi riferiti ad una pluralità di oggetti, opere o complessi di opere, loro prodotti e processi;
Insieme di applicativi informativi interoperabili, ma, anche ecosistema digitale in cui tutti i dati in esso presenti siano effettivamente
«leggibili», cioè computabili.
La piattaforma interoperabile
⮚ la piattaforma di collaborazione è normalmente un tipo di software concepito come un servizio “cloud” fruibile attraverso un normale browser di navigazione in internet.
⮚ a questa soluzione si affiancano versioni desktop da installare e versioni per dispositivi mobili.
Piattaforma interoperabile
LE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE E INTEGRAZIONE PROGETTUALE
propriamente dette: sono strumenti di visualizzazione e condivisione di modelli informativi, evoluti anche nella gestione di contenuti informativi non direttamente riconducibili ai modelli
LE
PIATTAFORME
DI
GESTIONE
DOCUMENTALE:
tradizione
partono da
una
di
gestione,
movimentazione e organizzazione di
contenuti informativi attraverso procedure automatizzate e tracciabili
La piattaforma interoperabile
Né il DLgs 50 del 2016 né il DM 516 danno una definizione di
«piattaforma interoperabile» ma solo, quest’ultimo di ACDAT.
Risulta necessario un chiarimento da parte del legislatore.
ACDAT - L’ambiente di condivisione dei dati - Proprietà
Ambiente di condivisione di dati, informazioni e modelli
caratterizzato dal fatto che ogni attore interagire con gli altri in ogni singola fase
risulta necessario definire a chi spetti la titolarità nonché la gestione del
medesimo.
L’ambiente di condivisione dei dati – La proprietà
La norma UNI 11337-5 prevede che:
«la gestione dell’ACDat sia posta preferibilmente in capo alla committenza; viene specificato tuttavia come la stazione appaltante possa in alternativa alla gestione diretta, affidarla esternamente ad un operatore economico qualificato».
Compete alla committenza la disciplina del flusso di gestione delle informazioni DA E VERSO l’ACDat attraverso al redazione del capitolato Informativo.