COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI TRIESTE
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 nella seduta del 4 ottobre 2004, modificato con deliberazioni consiliari
n. 74 del 27.07.2009, n. 67 del 19.09.2016 e n. 5 del 30.01.2017.
Testo aggiornato al 30.01.2017
AVVERTENZE
1) Al fine dell’applicabilità del presente Regolamento ai singoli casi concreti, si precisa che gli importi indicati nel Regolamento stesso, qualora non diversamente ed espressamente indicato, si intendono sempre al netto dell’I.V.A., nella misura di legge.
2) I richiami normativi, riportati generalmente in nota, indicano solo gli estremi del provvedimento di riferimento, in vigore all’atto della stesura del presente Regolamento. Pertanto, considerata la costante evoluzione normativa, si raccomanda di verificarne la vigenza e il perdurare dell’applicabilità ai singoli casi.
3) A far tempo dal 01.01.2002 la valuta corrente in Italia è l’Euro. Pertanto tutti gli importi che, nei vari provvedimenti normativi richiamati nel presente Regolamento, fossero indicati in Lire devono intendersi richiamati con i corrispondenti controvalori in Euro (al cambio fissato di 1 Euro = 1936,27 Lire).
SOMMARIO
AVVERTENZE 2
PARTE I 9
PRINCIPI GENERALI E
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 9
TITOLO I 10
PRINCIPI GENERALI 10
Capo I 11
Principi generali 11
ART. 1 12
I principi 12
ART. 2 12
Le finalità 12
ART. 3 12
La capacità contrattuale del Comune 12
ART. 4 13
Definizione di contratto, convenzione e accordo di programma 13
ART. 5 13
Pattuizioni generali 13
ART. 6 14
Attività escluse 14
ART. 7 14
Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali 14
ART. 8 15
Trasparenza dell’attività amministrativa e diritto di accesso 15
Capo II 17
Forme, efficacia e procedure 17
ART. 9 18
Forma scritta 18
ART. 10 18
Integrità del contratto 18
ART. 11 18
Contratto condizionato 18
ART. 12 19
Contrattazione in caso di urgenza 19
ART. 13 19
Modalità procedurali 19
TITOLO II 20
DISPOSIZIONI PROPEDEUTICHE 20
Capo I 21
Requisiti 21
ART. 14 22
Profili essenziali delle diverse capacità dei concorrenti
per l’ammissione alla gara d’appalto 22
ART. 15 22
Requisiti generali d’ammissione 22
ART. 16 26
Casi di esclusione 26
ART. 17 27
Osservanza dei contratti di lavoro 27
Capo II 29
Competenze in materia contrattuale 29
ART. 18 30
Consiglio comunale 30
ART. 19 30
Giunta comunale 30
ART. 20 31
Dirigenti 31
Capo III 33
Lotta alla delinquenza di stampo mafioso 33
ART. 21 34
Osservanza della normativa antimafia 34
ART. 22 34
Comunicazioni ed informazioni antimafia 34
PARTE II 36
FASE PREPARATORIA
DEI CONTRATTI 36
TITOLO I 37
XXXXXXXX' PRECONTRATTUALE 37
Capo I 38
Attività precontrattuale in generale
e compiti dell'Ufficio Contratti 38
ART. 23 39
Fasi del procedimento contrattuale 39
ART. 24 39
Fase preparatoria e provvedimenti a contrattare 39
ART. 25 40
Schemi contrattuali 40
ART. 26 40
L'Ufficio Contratti 40
ART. 27 41
Attività di gestione dei contratti 41
Capo II 42
Ricerca e individuazione del contraente 42
ART. 28 43
Definizioni preliminari e tipologie d’appalto con disciplina speciale 43
ART. 29 43
Sistemi per la ricerca dei concorrenti 43
ART. 30 44
Sistemi di individuazione del contraente 44
ART. 31 44
Sistemi di gara 44
ART. 32 45
Commissione di gara
...........................................................................................................................................................................................................................45
ART. 33 46
Nomina, composizione ed attribuzioni delle Commissioni di gara
nel sistema di tipo negoziato 46
ART. 34 46
Commissioni di gara - Compensi per i componenti 46
ART. 35 46
Incarichi professionali 46
ART. 36 47
Disciplina generale degli incarichi 47
ART. 37 47
Incarichi esterni per progettazioni speciali 47
TITOLO II 48
LE PROCEDURE DI GARA:
ASTA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) E
LICITAZIONE PRIVATA
(PROCEDURA RISTRETTA) 48
Capo I 49
Disposizioni procedurali 49
ART. 38 50
Pubblicità delle ipotesi contrattuali 50
ART. 39 50
Spese di pubblicità 50
ART. 40 50
Individuazione di Ditte ed Imprese da invitare alle gare 50
Capo II 52
Bando di gara e lettera d'invito.
Offerte: modalità di formulazione e presentazione 52
ART. 41 53
Bando di gara e lettera di invito – Principi generali 53
ART. 42 53
Bando e avviso di gara 53
ART. 43 53
Lettera d'invito 53
ART. 44 54
Modalità di formulazione delle offerte: inoltro e presentazione 54
ART. 45 54
Esame della documentazione per l'ammissione alla gara 54
ART. 46 55
Presentazione delle offerte - Termini 55
ART. 47 55
Offerte uguali 55
ART. 48 56
Modifica ed integrazione delle offerte 56
Capo III 57
Espletamento della gara e adempimenti correlati 57
ART. 49 58
Modalità della gara 58
ART. 50 58
Offerte anomale 58
ART. 51 59
Verbale di gara 59
ART. 52 59
Attribuzioni della Commissione di gara 59
TITOLO III 61
LE PROCEDURE DI GARA 61
Capo I 62
Appalto-concorso, concorso di progettazione e concorso di idee 62
ART. 53 63
Ricorso al sistema dell'appalto-concorso 63
ART. 54 63
Pervenimento delle offerte - Modalità procedurali 63
ART. 55 64
Commissione giudicatrice: costituzione 64
ART. 56 65
Attribuzioni della Commissione giudicatrice 65
ART. 57 65
Disposizioni operative 65
ART. 58 67
Sottocommissioni 67
ART. 59 67
L'aggiudicazione 67
ART. 60 68
Concorso di idee 68
ART. 61 68
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 00
Xxxx XX 00
Trattativa privata 70
ART. 62 71
Casi previsti per il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata) 71
ART. 63 73
Procedura ristretta semplificata 73
ART. 64 74
Modalità procedurali 74
ART. 65 74
Inoltro e presentazione offerte 74
Capo III 75
Altre fattispecie contrattuali 75
ART. 66 76
Project financing 76
ART. 67 76
Concessione di costruzione e gestione 76
ART. 68 77
Appalto integrato 77
ART. 69 77
Le gare telematiche 77
ART. 70 77
Le sponsorizzazioni 77
ART. 71 78
Le commercializzazioni 78
ART. 72 78
Gli atti di liberalità 78
PARTE III 79
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO:
LA STIPULAZIONE 79
TITOLO I 80
L'ATTIVITA' PRELIMINARE
ALLA STIPULAZIONE 80
Capo I 81
Adempimenti propedeutici alla stipulazione 81
ART. 73 82
Pubblicazione dei risultati di gara 82
ART. 74 82
Deposito cauzionale provvisorio 82
ART. 75 83
Deposito cauzionale definitivo 83
ART. 76 84
Svincolo del deposito cauzionale definitivo 84
ART. 77 84
Compensazione 84
ART. 78 84
Spese contrattuali 84
ART. 79 85
Carenza o insufficienza del deposito 85
ART. 80 85
Conformità del contratto con l'atto deliberativo/dirigenziale 85
TITOLO II 86
LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 86
Capo I 87
Forme di stipulazione 87
ART. 81 88
Forme dei contratti 88
ART. 81 bis 88
Forme dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 88
ART. 82 88
Individuazione del soggetto competente alla stipulazione 88
ART. 83 89
La forma pubblico-amministrativa. Ruolo dell'Ufficiale rogante 89
Capo II 90
Adempimenti successivi alla stipulazione 90
ART. 84 91
Responsabilità per inadempimenti fiscali 91
ART. 85 91
Rilascio di copie e di estratti dei contratti 91
ART. 86 91
I diritti di segreteria e di rogito 91
ART. 87 91
L'interpretazione dei contratti 91
Art. 88 92
Rinnovo del contratto 92
ART. 89 92
Caducazione del contratto 92
ART. 90 92
Norme di garanzia 92
ART. 91 92
Competenza in caso di controversie 92
PARTE IV 93
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 93
ART. 92 94
Norme di rinvio 94
ART. 93 94
Abrogazione di disposizioni incompatibili 94
ART. 94 94
Entrata in vigore 94
Tabella A 95
Tabella B 96
Tabella C 97
Tabella D 98
Tabella E 99
Tabella F/1 100
Tabella F/2 101
Tabella F/3 102
Tabella G 103
Tabella H 104
Appendice 105
PARTE I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PRELIMINARI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Capo I Principi generali
ART. 1
I principi
1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto legislativo1.
2. L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
b)realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici, anche promuovendo lo sviluppo e l’innovazione delle procedure telematiche informatizzate;
c) armonizzazione del principio di economicità con quello dell’obiettività delle scelte; d)osservanza della massima obiettività nella scelta dei paradigmi contrattuali in funzione
dell'interesse della collettività;
e)conseguimento della massima speditezza dell’attività amministrativa nel pieno rispetto degli interessi pubblici in gioco e delle posizioni soggettive dei terzi;
f) garanzia della massima trasparenza, nell’espletamento delle procedure concorsuali, nel rispetto delle norme vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili;
g) perseguimento del principio della più ampia partecipazione dei terzi alle procedure concorsuali, in armonia con la tutela delle esigenze concrete dell’Ente.
3. Le condizioni, le clausole generali e particolari, così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti e concessioni per la realizzazione di opere pubbliche, all'affidamento di forniture e servizi, agli incarichi, alle alienazioni, alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di diritti reali, e, in generale, ad ogni altra attività posta in essere dal Comune che implichi l'attuazione di un rapporto contrattuale.
ART. 2
Le finalità
1. Il presente regolamento si pone come fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione delle risorse della comunità ai fini pubblici alle migliori condizioni.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione, secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
ART. 3
La capacità contrattuale del Comune
1. Il Comune è tenuto ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica2.
2. Per il perseguimento degli scopi propri dell’ente il Comune si avvale di tutti i contratti di diritto privato (comprese indicativamente le nuove fattispecie contrattuali della
1 v. art. 89, c. 1 D. Lgs. 18.09.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
2 v. art. 11 cod. civ.
commercializzazione e della sponsorizzazione) e può determinarne il contenuto nei limiti imposti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Comune può, altresì, concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, a condizione che siano volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico3.
ART. 4
Definizione di contratto, convenzione e accordo di programma
1. Il contratto è “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”4.
2. Le convenzioni sono accordi stipulati tra enti pubblici o tra enti pubblici e privati per la regolazione di rapporti giuridici, non solo patrimoniali, afferenti beni o servizi di natura pubblicistica.
3. L’accordo di programma5 è uno strumento pattizio, privo di contenuto patrimoniale diretto, di natura programmatoria, sottoscritto da due o più soggetti pubblici e volto a regolare opere o interventi di interesse pubblico che richiedono l’azione coordinata delle amministrazioni interessate.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti e alle convenzioni in cui è parte il Comune.
5. L’accordo di programma, stante la sua natura eminentemente programmatoria e d’indirizzo, viene sottoscritto dal rappresentante dell’amministrazione, Xxxxxxx o suo delegato.
ART. 5
Pattuizioni generali
1. L'iniziativa presa dal Comune per la conclusione di un contratto, in ogni caso, ha valore di invito ad offrire, ma non di proposta.
2. La deliberazione/determinazione dell’organo competente di concludere un contratto, costituisce un atto interno, revocabile "ad nutum" ed inidoneo a dar luogo all'incontro dei consensi.
3. Il consenso deve essere manifestato ad opera del soggetto munito del potere di rappresentanza.
4. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di tacito rinnovo. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori o imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa ed espressa preventiva pattuizione.
5. È vietato6 introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una
3 v. art. 1322, c. 2 cod. civ.
4 v. art. 1321 cod. civ.
5 v. art. 19 L.R. 20.03.2000 n. 7
6 v. art. 7, c. 3 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres
produzione determinata. È ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente” allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
6. Il subappalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
7. E' vietata la cessione del contratto.
8. In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato dovrà eleggere domicilio nel Comune di Trieste.
9. Le informazioni alla controparte possono assumere la forma della comunicazione, notificazione o intimazione; le comunicazioni, di regola, vanno effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, è ammesso l’uso del fax; le notificazioni e le intimazioni possono essere consegnate anche a mezzo messo comunale. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.
ART. 6
Attività escluse
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
⮚ Gli incarichi conferiti a notai;
⮚ Gli incarichi a legali in ordine a processi;
2. Sono altresì esclusi i servizi, le forniture ed i lavori da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta o con il sistema del cottimo fiduciario, per i quali vanno applicate le norme del relativo Regolamento.
ART. 7
Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali
1. In rapporto all'entità e alla specificità dell'oggetto, i singoli contratti sono disciplinati, oltre che dalle norme di legge e dal presente regolamento, da norme integrative, quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
2. In particolare si considerano integrativi della presente regolamentazione:
a) Nel caso di esecuzione di opere pubbliche:
⮚ La direttiva comunitaria7;
⮚ il capitolato speciale d'appalto;
⮚ il capitolato generale d'appalto del Comune.
⮚ la Legge Regionale in materia di lavori pubblici8;
⮚ il Regolamento di attuazione della suddetta L.R.9;
⮚ il capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale10;
⮚ tutte le altre leggi statali e regionali, i relativi regolamenti e circolari esplicative vigenti, inerenti la materia dell'appalto e della concessione ed, in genere, dell'esecuzione di opere
7 v. “Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori” n. 93/37/CEE del 14.06.1993
8 v. L.R. 31.05.2002 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni
9 v. D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres
10 v. D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0166/Pres
pubbliche che l'appaltatore o il concessionario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
⮚ la Legge quadro in materia di lavori pubblici11, il relativo Regolamento di attuazione12 nonché il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici13, in quanto applicabili;
b) Nel caso di forniture di beni o servizi:
⮚ Le direttive comunitarie e relative norme di recepimento14;
⮚ i capitolati speciali o foglio condizioni predisposti dall'Amministrazione per il singolo affidamento;
⮚ il capitolato generale del Comune15;
⮚ la legge regionale in tema di “semplificazione dei procedimento in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato”16;
⮚ il Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi17;
⮚ le Disposizioni collegate alla finanziaria regionale18;
⮚ tutte le leggi statali e regionali, i relativi regolamenti e le circolari esplicative vigenti, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.
c) In tutti i casi:
⮚ le disposizioni sulla lotta contro la delinquenza di stampo mafioso19;
⮚ le disposizioni di cui alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”20.
ART. 8
Trasparenza dell’attività amministrativa e diritto di accesso21
1. Ferme restando le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali”22, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa nelle fasi del procedimento per la conclusione dei contratti, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del procedimento stesso, con le limitazioni23 in materia di procedimento amministrativo e di
11 v. L. 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni
12 v. D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto applicabile
13 v. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, in quanto applicabile
14 v. per le forniture: direttive 93/36/CEE e 97/52/XXX xxxxxxx con D. Lgs. 24.07.1992 n. 358, modificato ed integrato con D. Lgs. 20.10.1998 n. 402; per i servizi direttiva 92/50/CEE attuata con D. Lgs. 17.03.1995 n. 157, modificato dal D. Lgs. 25.02.2000 n. 65
15 in mancanza di specifico capitolato generale riferito ai “Servizi”, vengono applicate, in quanto compatibili, le norme del vigente “Capitolato generale per le opere del Comune di Trieste”
16 v. art. 2 L.R. 15.11.1999 n. 28
17 v. D.P.R. 04.04.2002 n. 101
18 v. art. 4 L.R. 30.04.2003 n. 12 (in attesa di adozione di specifica normativa regionale)
19 v. legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e Regolamento approvato con D.P.R. 03.06.1998 n. 252
20 v. legge 12.03.1999 n. 68
21 x. X. 00.00.0000 n. 241
22 v. D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
23 v. art. 24 L. 07.08.1990 n. 241 con le limitazioni di cui agli artt. 22 L. 11.02.1994 n. 109 e 10 D.P.R. 21.12.1999 n. 554; art. 1 “Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di informazione ed accesso“, approvato con deliberazione consiliare 18.07.1996 n. 64
diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.
2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’Amministrazione comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività contrattuale.
3. Non è rilasciabile copia dei contratti stipulati, se non alle parti contraenti o nei casi previsti dalla legge.
4. Quando, anche nel corso di una gara, si è fatto luogo all’acquisizione di elaborati progettuali costituenti elementi dell’offerta tecnico-economica, presentati dai concorrenti e gli stessi siano espressione di know how (prodotto, cioè, dell’organizzazione imprenditoriale che è frutto di scelte, di studi, di esperienza professionale), il diritto di accesso trova un limite nel diritto alla riservatezza dell’Impresa. Pertanto, in ottemperanza alla regola del bilanciamento degli interessi, il diritto di accesso sarà consentito nella mera forma della visione degli atti, facendosi divieto al rilascio di copia o di estratto in qualsiasi forma richiesta.
5. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni è fatto tassativo divieto alla Stazione appaltante, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere noto, in qualsiasi altro modo, prima dell’espletamento della gara:
• L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti;
• L’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata;
• L’elenco dei soggetti invitati.
6. In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente punto 5, sono applicabili le disposizioni penali in materia24.
24 v. art. 326 cod. pen.
Capo II
Forme, efficacia e procedure
ART. 9
Forma scritta
1. I contratti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere redatti in forma scritta, pertanto anche per tutti i contratti del Comune la forma scritta è richiesta "ad substantiam".
2. Come più dettagliatamente specificato al successivo art. 81, il contratto può essere redatto nella forma dell’atto pubblico (a mezzo notaio), dell’atto pubblico-amministrativo (a mezzo pubblico ufficiale rogante), della scrittura privata con o senza firme autenticate.
3. Nelle procedure di aggiudicazione a mezzo pubblici incanti o licitazioni private, il verbale di aggiudicazione è l’atto conclusivo del procedimento e, pertanto, equivale per ogni effetto al contratto, qualora non diversamente statuito negli atti di gara; l’eventuale successiva stipulazione del contratto configura una mera formalità ulteriore, che nulla aggiunge all’esistenza ed alla perfezione del vincolo negoziale.
4. Ferma restando la necessità inderogabile della forma scritta, gli atti aggiuntivi o integrativi di un precedente contratto possono essere redatti anche in forma diversa rispetto al contratto principale.
ART. 10
Integrità del contratto
1. Non è consentito che siano date disposizioni da Amministratori, Segretario Generale, Dirigenti, Direttori di lavori o altri soggetti, intese a modificare o integrare il contenuto del contratto già stipulato o, se date, gli effetti non sono imputabili all'ente.
2. Eventuali variazioni o aggiunte contrattuali resesi indispensabili non possono essere eseguite se non quando autorizzate in esecuzione di apposita deliberazione/determinazione dell'organo che ha adottato il provvedimento originario e disciplinate, di norma, con apposito atto integrativo o modificativo del contratto già stipulato.
3. Per le variazioni ed aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione e formalizzazione, è responsabile la persona che le abbia illegittimamente ordinate.
ART. 11
Contratto condizionato
1. L'efficacia dei contratti, di cui è parte il Comune, è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
2. L'Amministrazione comunale può subordinare l'efficacia o la risoluzione di un contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.
3. L'Amministrazione comunale avrà cura di convenire con la controparte il termine preciso entro il quale la condizione deve avverarsi.
4. Il mancato avveramento della condizione nel termine previsto importa la definitiva inefficacia del contratto e la liberazione delle parti dalle obbligazioni corrispettive.
ART. 12
Contrattazione in caso di urgenza
1. Per la disciplina della contrattazione nei casi di urgenza si rimanda all’art. 21 del Regolamento per le spese in economia.
2. In circostanze di somma urgenza25, che non consentono alcun indugio, deve essere redatto apposito verbale e contemporaneamente è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori deve essere redatta la perizia giustificativa degli stessi, la quale, unitamente al verbale di somma urgenza, deve essere trasmessa alla stazione appaltante al fine della copertura della relativa spesa ed all’approvazione dei lavori.
4. In mancanza di specifica normativa, quanto sopra disciplinato per i lavori pubblici viene applicato anche agli appalti di servizi e forniture.
5. Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa quanto prima all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto.
ART. 13
Modalità procedurali
1. La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto e le condizioni generali o particolari del medesimo, vengono stabilite dagli organi dell'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le rispettive competenze, tenuto conto del fine primario di assicurare l'economicità e l'efficienza delle prestazioni nonché l'imparzialità e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.
2. I contratti dai quali derivi una spesa per il Comune devono - di regola - essere preceduti da gare nella forma - discrezionalmente scelta - del pubblico incanto o della licitazione privata.
3. I contratti dai quali derivi un'entrata per il Comune debbono essere preceduti da pubblici incanti. In presenza di particolari ragioni, le quali dovranno essere menzionate nel provvedimento deliberativo/determinazione dirigenziale, si può ricorrere alla licitazione privata, in alternativa all'asta pubblica.
4. Il ricorso a sistemi negoziali, quali la trattativa privata, può essere consentito sia nel caso di contratti attivi che passivi, nelle ipotesi e secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
25 V. art. 92, c. 3 D.P.R. 05.06.2003 n. 165/Pres
TITOLO II
DISPOSIZIONI PROPEDEUTICHE
Capo I Requisiti
ART. 14
Profili essenziali delle diverse capacità dei concorrenti per l’ammissione alla gara d’appalto
1. Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, si richiede ai concorrenti, oltre all’insussistenza delle cause interdittive “antimafia”, la seguente triplice capacità:
a) la capacità “giuridica” che si determina nell’inesistenza in capo al soggetto di situazioni interdittive previste come “cause di esclusione” dalla normativa sia comunitaria che nazionale;
b) la capacità “tecnica”, ovvero la presenza nell’impresa di mezzi materiali, risorse umane, struttura organizzativa ed esperienza consolidata, in grado di consentire un’esecuzione “a regola d’arte” della prestazione richiesta;
c) la capacità “economico – finanziaria”, comprovante la solidità e l’affidabilità dell’impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nel ciclo realizzativo dell’opera o nell’esecuzione del servizio o della fornitura (manodopera, fornitori di materiali, manutenzione dei mezzi, ecc), e ciò al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con l’Amministrazione.
2. Il possesso delle capacità sopra dettagliate viene portato a conoscenza della stazione appaltante a mezzo di apposite dichiarazioni autenticate26, sostitutive di certificazioni o atti di notorietà.
3. L’Amministrazione che riceve le dichiarazioni di cui al precedente comma, può effettuare idonei controlli sulla veridicità delle stesse.
4. Devono essere accertati d’ufficio tutti i fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione o che la stessa è tenuta a certificare27.
ART. 15
Requisiti generali d’ammissione
1. In dettaglio e per singola tipologia d’appalto, si evidenziano i requisiti per ogni fattispecie, previsti dalla normativa comunitaria:
A) Capacità “giuridica” (inesistenza in capo al soggetto di situazioni interdittive previste come “cause di esclusione”dalla normativa sia comunitaria che nazionale), dimostrata da:
Appalti di lavori28
a) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali29;
b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione30 o di cause ostative31;
26 v. artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
27 v. art. 18 L. 07.08.1990 n. 241
28 v. artt. 1 e 17– 1° x. xx xxxx. x) x xxxx. x), X.X.X. 00.00.0000 x. 00; art. 17 Legge 12.03.1999 n. 68
29 v. art. 17, c. 1 lett. a) del D.P.R. 25.01.2000 n. 34
30 v. art.3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423
31 v. art.10 legge 31 maggio 1965 n. 575
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta32 a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, con indicazione della specifica attività d’impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
k) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione;
l) l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili33.
Appalti di servizi e forniture34
a) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente35;
b) insussistenza di sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) insussistenza, nell’esercizio dell’attività professionale, di errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste dall’amministrazione aggiudicatrice in ordine all’assenza di cause di esclusione, all’iscrizione nei registri professionali o in elenchi ufficiali, al possesso della capacità finanziaria,economica e tecnica;
g) l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili36.
32 v. art. 444 cod. proc. pen.
33 v. art. 17 Legge 12.03.1999 n. 68
34 x. xxx. 00, x.0 X. Xxx. 00.00.0000 x. 000; art. 11 D. Lgs. n. 24.07.1992 n. 358 (richiamato dall’art.5, c. 1 D.P.R.
18.04.1994 n. 573 per le forniture di beni e servizi sotto soglia); art. 17 L. 12.03.1999 n. 68
35 per i servizi v. art. 11 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157; per le forniture v. art. 12 del D. Lgs. 24.07.1992 n. 358
36 v. art. 17 L. 12.03.1999 n. 68
B) Capacità “tecnica” (presenza nell’impresa di mezzi materiali, risorse umane, organizzazione e esperienza consolidata, in grado di consentire un’esecuzione “a regola d’arte”della prestazione richiesta), dimostrata da:
Appalti di lavori37
a) possesso di idonea qualificazione secondo il sistema unico di qualificazione (attestazione SOA) per appalti di importo superiore a Euro 150.000,00;
b) presenza di idonea direzione tecnica38;
c) esecuzione dei lavori secondo normativa vigente39;
d) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, secondo normativa vigente40;
e) nei casi previsti dalla legge, presenza di un adeguato staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo determinato;
f) adeguata attrezzatura tecnica secondo normativa vigente41;
g) adeguato organico medio annuo dimostrato secondo normativa vigente42.
Appalti di servizi43
a) principali servizi prestati negli ultimi tre anni44;
b) titoli di studio o professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;
c) tecnici e organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e) attrezzature tecniche, materiali, strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire al qualità;
f) controllo sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente, effettuato dall’amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il concorrente, secondo la normativa vigente 45;
g) quota d’appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
37 v. art. 18 D.P.R. n. 25.01.2000 n. 34
38 v. art. 26 D.P.R. 25.01.2000 n. 34
39 v. art. 18 c. 5 lett. b) e art. 22 del D.P.R. 25.01.2000 n. 34
40 v. art. 18 c. 5 lett. c) e art. 22 del D.P.R. 25.01.2000 n. 34
41 v. art. 18 c. 8 D.P.R. 25.01.2000 n. 34
42 v. art. 18 c. 10 D.P.R. 25.01.2000 n. 34
43 v. art.14 del D. Lgs. 17.03.1995 n. 157
44 con le modalità di cui all’art. 14 lett. a) D. Lgs. 17.03.1995 n. 157 “…indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;“
45 v. art. 14 lett. f) D. Lgs. 17.03.1995 n. 157
h) negli appalti di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: l’iscrizione46 nell’apposito Registro delle Imprese di pulizia o Albo Provinciale Imprese artigiane, presso le Camere di Commercio;
i) negli appalti di vigilanza, il possesso della licenza47 rilasciata dal Prefetto competente per territorio;
j) negli appalti di tesoreria, istituti bancari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e del credito alle opere pubbliche48 e, in caso di gare comunitarie, persone giuridiche che in base alla legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea in cui sono stabilite, sono autorizzate all’esercizio delle attività suddette.
Appalti di forniture49
a) principali forniture effettuate negli ultimi tre anni50;
b) attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell’impresa;
c) tecnici e organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa e in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell’amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall’amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi, o, in via eccezionale,devono rispondere a uno scopo determinato.
C) Capacità “economica-finanziaria” (a comprova della solidità e affidabilità dell’impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nel ciclo realizzativo dell’opera o nell’esecuzione del servizio o della fornitura51 e ciò al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con l’Amministrazione), dimostrata:
Appalti di lavori52
a) da idonee referenze bancarie;
46 v. L. 25.01.1994 n. 82 (con l’avvertenza che per le imprese o ditte stabilite in uno stato membro dell’Unione europea non avente nessuna sede o unità locale sul territorio nazionale non sono soggette all’iscrizione – v. art. 1 D.M. 12.07.2000); D.M. 07.07.1997 n. 274 “ Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25.01.1994 n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”; art. 7 D.P.R. 14.12.1999 n. 558
47 v. art. 134 R.D. 18.06.1931 n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
48 v. artt. 10 e 42 D.Lgs. 01.09.1993 n. 385
49 v.art.14 D. Lgs. 24.07.1992 n. 358
50 con le modalità di cui all’art. 14 lett. a) D. Lgs. n. 24.08.1992 n. 358 “…con l’indicazione del rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall’acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente”
51 ad esempio: manodopera, fornitori di materiali, manutenzione dei mezzi, ecc
52 v. art. 18 D.P.R. 25.01.2000 n. 34
b) dalla cifra d’affari, determinata ai sensi di legge53, con le modalità di realizzazione previste dalla legge 54;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lett. a) del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
Appalti di servizi55
a) da idonee dichiarazioni bancarie;
b) da bilanci o estratti dei bilanci delle imprese;
c) da fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
Appalti di forniture56
a) da idonee dichiarazioni bancarie;
b) da bilanci o estratti dei bilanci d’impresa;
c) da fatturato globale d’impresa e da importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Per gli appalti sotto soglia comunitaria è comunque richiesto, a prescindere dal valore dell’appalto, il possesso dei requisiti elencati al precedente punto 1.A) “capacità giuridica”.
3. Per l’affidamento di lavori57 di importo complessivo pari o inferiore(attualmente Euro 150.000,00) a quello per cui la normativa statale non prevede l’obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da Organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con la procedura ristretta semplificata, con la procedura negoziata o in economia58, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
ART. 16
Casi di esclusione
1. Sono esclusi59 dalle gare e dagli affidamenti a trattativa privata i soggetti che si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nei confronti dell’Amministrazione.
2. Si considerano comportamenti indice di inaffidabilità, tali da incrinare il rapporto fiduciario, i casi di seguito indicati:
a) essere stati destinatari di un provvedimento di risoluzione in danno;
b) essere stati destinatari di un provvedimento di esecuzione d’ufficio;
c) essersi resi colpevoli di gravi inadempienze, eventualmente accompagnate da atti di sollecitazione (es.: diffide) nell’esecuzione degli obblighi contrattuali che abbiano pregiudicato l’esito finale del contratto e che siano gravi da poter affermare che, nella sostanza, non è stata adempiuta la prestazione oggetto del contratto;
53 v. art. 22, c. 1 D.P.R. 25.01.2000 n. 34
54 v. art. 18, c. 2 lett. b) D.P.R. 25.01.2000 n. 34 “ realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie”
55 v. art. 13 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157
56 v. art. 13 D. Lgs. n. 24.07.1992 n. 358
57 v. art. 14, c. 1 L.R. 31.05.2002 n. 14
58 v. rispettivamente artt. 21, 22 e 23 L.R. 31.05.2002 n. 14
59 v. art. 68 R.D. 23.5.1924 n. 827
d) essersi resi colpevoli di ripetute inadempienze causa di disservizi comportanti anche l’applicazione fino a tre penalità complessive (sanzioni pecuniarie). In particolare:
⮚ ritardi nell’adempimento delle prestazioni;
⮚ interruzione non motivata del servizio o dell’appalto;
⮚ mancato rispetto dei tempi in fase di esecuzione del contratto;
⮚ insufficiente adempimento delle prestazioni contrattuali;
e) essersi resi colpevoli di:
⮚ mancato o tardivo collaudo di un’opera pubblica, mancata o tardiva verifica di un servizio, mancato o tardivo collaudo di una fornitura;
⮚ gravi vizi del servizio realizzato, dell’opera o fornitura eseguita successivamente alla loro esecuzione o realizzazione;
⮚ inosservanza del divieto di cessione del contratto;
⮚ inosservanza, se previsto, del divieto di subappalto.
3. Il periodo di esclusione di cui al comma 1 in conseguenza dei comportamenti sopra indicati si quantifica in cinque anni nei casi considerati ai punti a) e b); in quattro anni nel caso di cui al punto c) ed in tre anni nei casi di cui ai punti d) ed e).
4. L’esclusione dalle gare si può avere soltanto in presenza di un accertamento del comportamento negligente, in sede amministrativa o giurisdizionale.
5. L’esclusione va comunicata60 all’interessato al momento del verificarsi dell’evento, fornendo a tale soggetto un termine per eventuali controdeduzioni, che debbono essere esaminate dall’Amministrazione anche ai fini di una eventuale riammissione, che spetterà al Dirigente del Servizio competente per materia.
6. L’ufficio Contratti terrà evidenza interna dei casi che hanno dato luogo a comportamenti caratterizzati da inaffidabilità. A tal fine, è fatto obbligo ai diversi Servizi ed Uffici comunali di trasmettere all’Ufficio in parola copia degli atti che attestino l’inadempienza, dei provvedimenti sanzionatori emessi e delle penalità comminate.
7. L’esclusione verrà accertata dal Presidente in sede di gara nelle procedure aperte o in fase di prequalifica nelle procedure ristrette.
8. Sono, inoltre, esclusi da gare, affidamenti a trattativa privata ed incarichi professionali, i Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori (come da D. Lgs. n. 267/2000). L’esclusione vale anche per le Imprese nelle quali esistono interessi diretti (ad esempio: proprietà, partecipazioni o attività lavorativa) di Consiglieri comunali, Sindaco ed Assessori. Sono parimenti esclusi il Segretario Generale ed il Direttore Generale (come da D. Lgs. n. 165/2001) – testo modificato con emendamento
ART. 17
Osservanza dei contratti di lavoro
1. Nella predisposizione delle gare d’appalto la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico dello stesso sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in
60 v. art. 8 L. 07.08.1990 n. 241
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali61.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
2. Nell’ambito degli appalti affidati dal Comune, le Ditte appaltatrici devono assumere l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e nei relativi accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente relativamente alla sicurezza fisica dei lavoratori.
3. In particolare per gli appalti di lavori, si rimanda alla normativa regionale in materia62.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1, l’individuazione del contratto di lavoro di riferimento applicabile ad ogni appalto deve essere chiaramente individuato nei singoli capitolati speciali o d’oneri.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle società cooperative63, le quali devono impegnarsi nei confronti dei propri soci lavoratori a corrispondere loro un trattamento economico, non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti ed ad assicurare ai medesimi soci lavoratori il trattamento normativo, previdenziale e assicurativo, previsto per i lavoratori dipendenti ai sensi di legge e dei contratti locali in vigore.
61 v. L. 07.11.2000 n. 327
62 x. xxx. 00, x. 0 xxxx. x), x) x x) L.R. 31.05.2002 n. 14
63 v. D. Lgs. 06.11.2001 n. 423 “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell’art. 4, c. 3 L. 03.04.2001 n. 142 – Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”
Capo II
Competenze in materia contrattuale
ART. 18
Consiglio comunale
1. Al Consiglio Comunale spetta approvare gli atti fondamentali indicati dalla legge64, fra i quali, ai fini del presente regolamento, hanno particolare rilievo:
a) l’adozione dei regolamenti;
b) il programma triennale delle opere pubbliche ed i relativi aggiornamenti annuali;
c) l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno;
d) le convenzioni tra comuni e quelle tra Comune e Provincia;
e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l’assunzione di mutui non già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
g) i contratti dai quali derivino spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
ART. 19
Giunta comunale
1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze (previste dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento) del Sindaco, del Segretario e dei dirigenti.
2. Spetta in particolare alla Giunta, ai fini del presente regolamento:
a) l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e i termini previsti nelle norme di contabilità;
b) l’approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici, fatta salva la competenza di cui al successivo art. 20, comma 2 lettera a);
c) l’approvazione delle perizie di variante e nuovi prezzi relativi a opere e lavori pubblici che comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e/o che alterino la sostanza del progetto;
d) l’approvazione di proroghe relative a opere e lavori pubblici fatta salva la competenza di cui al successivo art. 20, comma 2 lettera r);
e) l’approvazione del certificato di collaudo relativo a opere e lavori pubblici quando quest’ultimo comprenda anche l’esame delle riserve dell’appaltatore o comunque comporti maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel quadro economico del progetto approvato;
f) l’approvazione dei contratti di sponsorizzazione65, non previsti nel PEG;
64 v. art. 42 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
65 v. art. 119 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
g) l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
h) l’approvazione di direttive contenenti criteri generali per le concessioni e le locazioni, attive e passive.
ART. 20
Dirigenti
1. I dirigenti, nell’ambito dell’attività contrattuale dell’Ente, compiono gli atti gestionali ed esecutivi, anche a rilevanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore, dallo Statuto e dal presente regolamento:
2. Ai fini del presente regolamento spettano ai dirigenti:
a) l’approvazione dei progetti esecutivi di opere e lavori pubblici che non apportino variazioni sostanziali, anche solo in termini economici, ai progetti definitivi;
b) l’approvazione dei progetti da realizzarsi in economia ovvero rientranti nella manutenzione ordinaria;
c) l’approvazione di progetti di forniture e servizi nell’ambito del PEG assegnato;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) l’assunzione di mutui e la contrazione di prestiti obbligazionari già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
f) la determinazione a contrattare;
g) la nomina e costituzione delle Commissioni d’appalto-concorso e concorso di idee e di progettazione;
h) la presidenza e la partecipazione alle Commissioni di gare d’appalto;
i) la responsabilità delle procedure d’appalto;
j) la predisposizione dell’elenco delle ditte da invitare alle gare d’appalto, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 40;
k) la predisposizione e la firma delle lettere d’invito alle gare, secondo quanto disciplinato dagli artt. 43, 2° comma e 64, 2° comma;
l) il provvedimento di aggiudicazione definitiva nel caso di trattative private;
m) l’approvazione dei lavori delle Commissioni d’appalto-concorso e concorso di idee e l’aggiudicazione dell’appalto;
n) la stipulazione dei contratti secondo quanto previsto al successivo art. 82, 1° comma;
o) il rinnovo di contratti di forniture e/o di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, secondo le regole previste nel contratto originario;
p) i provvedimenti di autorizzazione al subappalto;
q) l’approvazione di xxxxxxx e nuovi prezzi relativi a opere e lavori pubblici che non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e/o che non alterino la sostanza del progetto;
r) l’approvazione di proroghe relative a opere e lavori pubblici, proporzionali alle perizie di cui al punto precedente o cagionate da cause non imputabili all’appaltatore;
s) l’ordinazione di lavori di somma urgenza;
t) l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo relativi a opere e lavori pubblici fatta salva la competenza di cui al precedente art. 19, comma 2 lettera e);
u) lo svincolo delle cauzioni definitive;
v) i provvedimenti di liquidazione e di pagamento in acconto e saldo;
w) i provvedimenti di autorizzazione e concessione o analoghi, fatte salve le riserve di leggi statali o regionali;
x) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
y) i nulla osta e i permessi in genere;
z) gli aggiornamenti dei canoni di locazione e concessione attiva e passiva, in base agli indici ISTAT o altri criteri previsti da contratti o norme di legge o regolamento;
aa) in materia di lavori pubblici, l’autorizzazione della spesa controfirmando i provvedimenti adottati dal Responsabile Unico del Procedimento nei casi in cui quest’ultimo non coincida con il dirigente responsabile della spesa;
bb) l’affidamento diretto di incarichi professionali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dal presente regolamento e dal regolamento per le spese in economia;
cc) l’approvazione dei contratti di sponsorizzazione66, previsti nel PEG;
dd) l’approvazione dei contratti di commercializzazione di cui al successivo art. 71, nell’ambito dei criteri disciplinati dalla Giunta.
66 v. art. 119 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Capo III
Lotta alla delinquenza di stampo mafioso
ART. 21
Osservanza della normativa antimafia
1. Nello svolgimento dell'attività contrattuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i funzionari responsabili del procedimento ed i revisori dei conti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono personalmente responsabili della rigorosa osservanza delle leggi dirette a combattere infiltrazioni di carattere mafioso nell'apparato comunale.
2. Ferma restando l'acquisizione della necessaria documentazione67, l'Amministrazione comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti morali dei contraenti, richiesti dalla normativa vigente68, richiedendo a questo fine e per particolari situazioni la collaborazione degli organi di Polizia.
ART. 22
Comunicazioni ed informazioni antimafia
1. Per la stipulazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, di valore superiore ad Euro 154.937,07 ed inferiore alla soglia stabilita dalle norme comunitarie di riferimento (con le eccezioni previste dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252), l’amministrazione comunale è tenuta ad acquisire le comunicazioni prefettizie antimafia, attestanti l’inesistenza di cause di decadenza, divieto, o sospensione previste dalla legge69, ovvero la certificazione camerale munita della dicitura “Nulla Osta ai fini della L. 31.05.1965 n. 575”.
2. In alternativa alla comunicazione prefettizia, per i soli contratti e subcontratti relativi a lavori e forniture dichiarati urgenti, e per i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, può essere prodotta dalla controparte una autocertificazione, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione70.
3. L’amministrazione comunale è tenuta ad acquisire le informazioni prefettizie71 prima di stipulare i contratti e i subcontratti, ovvero di rilasciare o consentire le erogazioni indicate dal testo normativo 72, il cui valore sia:
⮚ pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
⮚ superiore ad Euro 154.937,07 per le concessioni di acque pubbliche o beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni su mutui e altre erogazioni simili, comunque denominate, inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriali;
⮚ superiore ad Euro 154.937,07 per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere e lavori pubblici e le prestazioni di servizi o forniture.
67 v. art. 10 L. 31.05.1965 n. 575
68 v. art. 11 R.D. 18.06.1931 n. 773 “T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”
69 v. art. 10 L. 31.05.1965 n. 575
70 v. art. 10 L. 31.05.1965 n. 575
71 v. art. 10 D.P.R. 03.06.1998 n. 252
72 v. art. 10 L. 31.05.1965 n. 575
4. In caso d’urgenza73, l’amministrazione può procedere immediatamente dopo la richiesta al Prefetto anche in assenza delle informazioni di cui al comma 3 del presente articolo; in tal caso il contratto è risolutivamente condizionato ove emergessero infiltrazioni mafiose a carico del contraente.
73 v. art. 11, c. 2 D.P.R .03.06.1998 n. 252
PARTE II
FASE PREPARATORIA DEI CONTRATTI
TITOLO I
XXXXXXXX' PRECONTRATTUALE
Capo I
Attività precontrattuale in generale e compiti dell'Ufficio Contratti
ART. 23
Fasi del procedimento contrattuale
1. Il procedimento della formazione dei contratti di cui è parte il Comune si svolge attraverso le fasi della preparazione, della conclusione e dell'esecuzione.
2. Ai fini del presente regolamento la prima fase comprende la preparazione, la ricerca e scelta del contraente e l'aggiudicazione; la seconda fase comprende la stipulazione ed il rogito, con i connessi eventuali adempimenti fiscali e di altra natura; la terza fase comprende l'esecuzione e gestione del contratto con, ad esempio, le attività di verifica del puntuale rispetto delle condizioni contrattuali, l’eventuale applicazione delle penali, il collaudo, etc..
ART. 24
Fase preparatoria e provvedimenti a contrattare
1. L’attività contrattuale del Comune trae il suo fondamento dai seguenti atti:
a) il bilancio annuale di previsione;
b) il bilancio pluriennale e il programma delle opere pubbliche;
c) la relazione previsionale e programmatica;
d) il piano esecutivo di gestione (in sigla P.E.G.).
2. La Giunta comunale e i Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti di amministrazione attuativi dei programmi e degli indirizzi del Consiglio comunale, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell’attività negoziale del Comune.
3. In particolare la Giunta comunale, al fine di assicurare i principi dell’uniformità e della trasparenza dell’azione amministrativa, adotta, ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, le deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare74 del Dirigente responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
5. I Dirigenti provvedono nella materia di propria competenza75 all’istruttoria ed all’emanazione di tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle procedure di gare ad evidenza pubblica e di gare informali per gli appalti e le concessioni, per l’attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso assegnati con il piano esecutivo di gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Spetta a ciascun Dirigente, nell’ambito delle proprie competenze76 e salvo quanto disciplinato al successivo art. 33, la presidenza delle Commissioni di gara da espletare per l’attuazione dei programmi e dei progetti loro assegnati con il P.E.G., nonché la responsabilità delle relative procedure di appalto.
74 v. art. 192 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
75 v. art. 107, c. 3 e art. 192 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
76 v. art. 107, c. 3 lettere a) e b) D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
7. Costituisce presupposto per l’adozione della determinazione77 e per l’avvio del procedimento di scelta del contraente o del concessionario che il contratto e/o la concessione – contratto siano stati previsti nei programmi e nei progetti previamente approvati dall’organo comunale competente e che siano conformi agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica78.
8. Per i lavori pubblici, costituisce presupposto per l’adozione della determinazione dirigenziale79, l’approvazione del progetto nonché l’acquisizione sullo stesso dei pareri, autorizzazioni, approvazioni e quant’altro previsto dalle vigenti norme di leggi statali e regionali.
ART. 25
Schemi contrattuali
1. Di regola tutti i contratti del Comune, o di cui il Comune è parte, si uniformano agli schemi contrattuali formalmente adottati dall’ente, nonché ad eventuali capitolati speciali e disciplinari particolari.
2. Eventuali scostamenti dai predetti schemi dovranno essere motivati.
ART. 26
L'Ufficio Contratti
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Generale si avvale, ad ogni effetto, dell'Ufficio Contratti. Presso tale Ufficio, oltre al Repertorio ed all'originale di ogni contratto stipulato dal Comune in forma pubblica amministrativa ovvero a mezzo scrittura privata, viene conservata copia dei contratti rogati dai notai o da altri pubblici ufficiali in cui è parte il Comune stesso.
2. L'Ufficio Contratti coordina e sovrintende agli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, fornendo adeguato supporto consulenziale e disponendo, ove necessario, circolari esplicative, indirizzi operativi o interpretativi in ordine alle procedure di scelta del contraente o su ogni altro aspetto dell’attività precontrattuale, contrattuale e postcontrattuale del Comune.
3. In particolare spetta all’Ufficio Contratti impartire indicazioni e linee di indirizzo per l’adozione, da parte dei responsabili dei diversi procedimenti, delle procedure per le gare d’appalto e degli altri procedimenti per l’individuazione dei soggetti contraenti.
4. Al fine di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora le procedure contrattuali interessino più Servizi, il Dirigente preposto all’Ufficio Contratti promuove apposite riunioni con i dirigenti e funzionari degli altri servizi interessati, al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.
5. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
6. Nell’ambito dell’Ufficio Contratti può essere costituita, mediante l’assegnazione di idonee risorse, una struttura di alta sorveglianza e qualificato supporto giuridico ed amministrativo per l’impostazione, la trattazione e la risoluzione di specifiche e complesse questioni contrattuali.
77 v: art. 192, 1° c. D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
78 v. art. 170 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
79 v. art. 192 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
ART. 27
Attività di gestione dei contratti
1. Una volta stipulato il contratto si provvede alla sua repertoriazione, dando corso ad eventuali adempimenti successivi; l'originale dell’atto viene depositato presso l'Ufficio Contratti, che provvede a trasmetterne copia sia al Servizio che lo ha proposto, affinché ne curi la gestione, sia ai Servizi amministrativi e contabili interessati dalla natura dello stesso, per l'evidenza delle scadenze di pertinenza.
2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico Ufficio o del Servizio che ha proposto/adottato il relativo provvedimento a contrattare. Tale gestione dinamica comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo, per il responsabile del Servizio o dell’Ufficio, di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne verifichino i presupposti.
3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (Direzione dei lavori, collaudo e similari), provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi80 che generino interessi passivi a carico dell'Ente, riferendo tempestivamente al Direttore Generale e/o Segretario Generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
4. In ogni fase del procedimento il Dirigente potrà avvalersi dell’attività di supporto giuridico- amministrativo prestata dalla struttura costituita presso l’Ufficio contratti.
80 v. art. 14 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0166/Pres.
Capo II
Ricerca e individuazione del contraente
ART. 28
Definizioni preliminari e tipologie d’appalto con disciplina speciale
1. La procedura per giungere all’affidamento di un’opera/lavoro pubblico, un servizio od una fornitura o, in genere, all’instaurazione del rapporto contrattuale, si articola in due distinte fasi: quella della ricerca dei concorrenti, consistente nelle operazioni volte a determinare i soggetti idonei e legittimati a presentare offerta, e quella dell’individuazione del contraente, consistente in operazioni volte ad individuare l’affidatario.
2. In caso di affidamento di servizi attinenti alle persone (ad esempio: servizi socio-assistenziali, educativi), proprio in considerazione della delicatezza del servizio che è rivolto ad una particolare tipologia di utenza, la scelta del criterio di aggiudicazione dell’appalto deve essere indirizzata all’asta pubblica/licitazione privata, con la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora l’Amministrazione abbia già raggiunto in analoghi precedenti appalti un ottimo rapporto tra qualità del servizio e costo dello stesso e salvo i casi in cui la particolare fattispecie richieda il ricorso alla trattativa privata. L’appalto-concorso deve essere motivato e va individuato come sistema di gara solo nei casi in cui sussista la necessità di migliorare il servizio, in vista di un’ottimizzazione dello stesso81.
3. In caso di affidamento di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, al fine di tutelare al meglio il bene- salute (soprattutto degli utenti delle case di riposo e asili nido – scuole materne), garantendo elevati standard di pulizia ed igiene, il criterio di aggiudicazione dovrà essere preferibilmente basato sulla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa82.
4. In caso di affidamento del servizio di ristorazione (ad esempio mense scolastiche), tenendo presente che deve essere primariamente tutelata la salute delle persone83, il criterio di aggiudicazione dovrà essere basato sulla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa84.
ART. 29
Sistemi per la ricerca dei concorrenti
1. I sistemi per la ricerca dei concorrenti possono essere dei seguenti tipi:
a) procedura aperta, nella quale, a seguito di un pubblico bando, possono concorrere per l’aggiudicazione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti;
81 Con la previsione del suddetto comma viene parzialmente integrato e modificato il disposto di cui al punto 3 a) della deliberazione consiliare n. 11 del 30.07.1993 “Affidamento servizi, in particolare attinenti le persone .- appalti – direttive e criteri”
82 v. Direttiva 92/50/CEE; L. 25.01.1994 n. 82; D.P.C.M. 13.03.1999 n. 117
83 concetto ribadito da recenti pronunce giurisprudenziali: x. xxxxxxxx x. 0000 del 25.03.2002 – Consiglio di Stato – Sez. V “per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere le utilizzazioni di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 17.03.1995 n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all’elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti”
84 v. art. 59, c. 4 L. 23.12.1999 n. 488
b) procedura ristretta, nella quale, a differenza della procedura aperta, sono ammessi a presentare offerta i soggetti previamente selezionati da parte dell’amministrazione o comunque da questa prescelti.
2. Si rimanda ai successivi articoli per le modalità proprie di ogni specifica tipologia di gara.
ART. 30
Sistemi di individuazione del contraente
1. Una volta individuati i soggetti ammessi a concorrere, la scelta del contraente può essere operata a mezzo dei sistemi sotto indicati:
a) sistema di individuazione meccanico, nel quale la scelta del contraente avviene attraverso un meccanismo predefinito e del tutto automatico, sottratto cioè ad ogni elemento discrezionale dell’amministrazione in ordine alla valutazione delle offerte;
b) sistema di individuazione negoziato, nel quale l’amministrazione individua il concorrente aggiudicatario sulla base di una valutazione discrezionale dell’offerta, eventualmente commista anche a criteri automatici predefiniti.
2. Il Dirigente competente, a seconda delle specifiche esigenze concrete, è tenuto a scegliere tanto il sistema di ricerca del concorrente quanto quello di individuazione del contraente che risultino di volta in volta i più opportuni.
3. Pertanto vi potranno essere, a seconda dei casi, procedure aperte e meccaniche, procedure aperte e negoziate, procedure ristrette e meccaniche, procedure ristrette e negoziate.
ART. 31
Sistemi di gara
1. I sistemi di gara sono i seguenti:
a) l'asta pubblica o pubblico incanto (procedura aperta), nelle sue diverse articolazioni, come prevista e disciplinata dal Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato85, con preferenza al sistema delle offerte segrete;
b) la licitazione privata (procedura ristretta), nelle forme previste dal suddetto Regolamento86;
c) l'appalto-concorso87, quale strumento da utilizzare nel caso in cui si debba provvedere alla realizzazione di opere pubbliche di carattere speciale o all'acquisizione di beni o servizi di particolare complessità, ovvero si debbano risolvere problemi complessi che ammettono più di una soluzione, e si ritenga di avvalersi dell'esperienza e dell'organizzazione tecnica di soggetti qualificati;
d) il concorso di idee88;
e) il concorso di progettazione89;
f) La trattativa privata (procedura ristretta), quale strumento eccezionale nelle forme della:
⮚ gara ufficiosa, nel corso della quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la licitazione privata. Di regola il numero delle Ditte o dei Professionisti
85 v. artt. 73 e xx. X.X. 00.0.0000 n. 827
86 x. xxxx. 00 x xx. X.X. 00.0.0000 n. 827
87 v. art. 4 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e artt. 40 e 91 del R.D. 23.05.1924 n. 827
88 x. X.X.X. XXX 00.00.0000 x. 0000/Xxxx. e D.P.R. 21.12.1999 n. 554 per quanto applicabile
89 v. D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. e D.P.R. 21.12.1999 n. 554 per quanto applicabile
invitati alla gara ufficiosa non deve essere inferiore a 5 per servizi e forniture e 10 per lavori pubblici di importo superiore a Euro 100.000,00 e di 5 per lavori di importo inferiore a Euro 100.000,00; il numero sopra indicato per ogni tipologia è elevabile in relazione all'importanza dell'appalto;
⮚ procedura ristretta semplificata, per l’affidamento di lavori d’importo non superiore ad euro 1.500.000,00 con le modalità riportate nella legge90;
⮚ della trattativa diretta, eventualmente preceduta da una gara esplorativa ovvero da un'indagine di mercato, al fine di acquisire utili indicazioni sulle condizioni tecniche ed economiche applicabili.
2. Qualora gli importi degli appalti superino i limiti indicati in sede comunitaria e cioè:
⮚ Lavori: controvalore in Euro di 5.000.000,00 DSP;
⮚ Servizi e forniture: controvalore in Euro di 200.000,00 DSP, si applicano le disposizioni comunitarie in materia91.
ART. 32
Commissione di gara92
1. L'espletamento delle gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture nel sistema di tipo meccanico è riservata ad una commissione costituita dal Dirigente preposto al servizio / ufficio che tratta la materia cui la gara si riferisce, che la presiede e da due dipendenti dell'ufficio contratti con mansioni anche di verbalizzazione, di cui almeno uno dei due appartenente alla categoria D.
2. In assenza del Dirigente competente per materia, il Direttore di Area ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione con altro Dirigente.
3. La commissione è competente a svolgere anche tutte le attività di spoglio e valutazione della documentazione amministrativa richiesta per la qualificazione ed ammissione dei concorrenti sia nelle procedure ristrette sia nei procedimenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il presidente nei casi previsti dal bando o invito alla gara provvede altresì all'esclusione dei concorrenti per irregolarità della documentazione ed esamina e decide sulle eccezioni mosse in sede di gara alla dichiarata esclusione.
5. Tutte le operazioni della procedura di gara vengono trascritte in apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione, nel quale si dichiara altresì l'esito positivo (proposta di aggiudicazione) o negativo (gara deserta).
90 v. L.R. 31.05.2002 n. 14 e D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres
91 v. D. Lgs. 19.12.1991 n. 406 (come modificato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554); D. Lgs. 24.07.1992 n. 358; D. Lgs.
17.03.1995 n. 157
92 Articolo modificato con D.C. n. 67/2016
ART. 33
Nomina, composizione ed attribuzioni delle Commissioni di gara
nel sistema di tipo negoziato
1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione di appalto-concorso o concorso d'idee e di progettazione è attribuito alla relativa commissione giudicatrice.
2. La composizione e la nomina della Commissione è di competenza del Dirigente del Servizio/Ufficio che tratta la materia cui si riferisce il concorso.
3. La Commissione è presieduta da un Dirigente dell’Amministrazione, che in analogia a quanto previsto per i Commissari, non deve aver svolto né può svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura.
4. Negli appalti di lavori i componenti della Commissione giudicatrice di appalto-concorso, nonché di affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, sono scelti tenendo conto delle specifiche indicazioni93.
5. Nel caso di gara ufficiosa per affidamento a trattativa privata le operazioni vengono svolte dagli uffici competenti e la relativa "commissione informale" è presieduta dal dirigente di Area o di Servizio. Tale compito può essere svolto anche da altri funzionari di livello non inferiore alla categoria D, indicati con delega del Dirigente competente o individuati secondo un ordine gerarchico.
6. In particolare per l’appalto-concorso si rinvia a quanto indicato dagli artt. 55, 56 e 57.
ART. 34
Commissioni di gara - Compensi per i componenti
1. Per la partecipazione alle attività svolte dalle commissioni di cui all’art. 32, viene corrisposto ai componenti ed ai testimoni - con esclusione dei Dirigenti - un compenso pari ad un terzo dell’indennità di presenza stabilita per i consiglieri comunali, con divieto di cumulo in caso di più gare svolte nello stesso giorno.
2. Per i componenti chiamati a far parte delle Commissioni di appalto-concorso, concorso di idee, di progettazione ovvero per i componenti esterni di cui al comma 6 del precedente art. 32, la quantificazione del compenso va determinata con il provvedimento di formale costituzione sulla base delle norme vigenti.
ART. 35
Incarichi professionali
1. Il Comune, per tutte le attività istituzionalmente demandate ad esso, utilizza di regola le proprie strutture tecniche ed amministrative.
2. Esclusivamente per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’appalto, ovvero in caso di carenza in organico di personale specialistico, il Comune può affidare incarichi a professionisti esterni.
3. Spetta al Dirigente, di volta involta competente, secondo le procedure stabilite94, provvedere con propria determinazione ad affidare l’incarico ed approvare il relativo schema
93 v. art. 17 L.R. 31.05.2002 n. 14 e art. 71 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres
94 v. Tabelle B, C e D in calce al presente Regolamento
contrattuale, preventivamente sottoscritto per accettazione dal professionista, nonché ad impegnare la spesa necessaria; in materia di appalti di lavori pubblici, fanno eccezione alla disciplina di cui sopra gli incarichi fiduciari dell’amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante95 e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)96.
ART. 36
Disciplina generale degli incarichi
1. Gli incarichi costituiscono prestazioni d’opera intellettuale, ai sensi del codice civile97.
2. Lo schema di contratto deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione professionale richiesta;
b) l’indicazione se trattasi di incarico conferito a libero professionista o di incarico di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa;
c) gli elaborati tecnici e quant’altro necessario per l’assolvimento dell’incarico;
d) l’importo complessivo presunto della prestazione e le modalità di pagamento
e) i termini per lo svolgimento della prestazione e le eventuali penalità conseguenti all’inosservanza degli stessi;
f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
g) il divieto all’incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato;
h) la proprietà e l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Amministrazione dei progetti e degli elaborati consegnati, nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico dell’Amministrazione;
i) l’acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
j) le cause di risoluzione per inadempimento e la competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Trieste per la risoluzione di eventuali controversie.
ART. 37
Incarichi esterni per progettazioni speciali
1. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.
95 v. art. 48 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres; tabella B allegata la presente Regolamento 96 v. art. 47 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres; tabella C allegata la presente Regolamento 97 v. Libro V - capo II del titolo III
TITOLO II
LE PROCEDURE DI GARA: ASTA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA)
E LICITAZIONE PRIVATA
(PROCEDURA RISTRETTA)
Capo I Disposizioni procedurali
ART. 38
Pubblicità delle ipotesi contrattuali
1. Le metodologie da seguire per la ricerca e la scelta del contraente, ove non espressamente disciplinate dalla vigente normativa, sono ispirate alla maggior pubblicizzazione98 possibile dell'ipotesi contrattuale - in rapporto all'entità della prestazione richiesta - al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di interessati e, quindi, la maggior concorrenzialità delle offerte e conseguente economicità della prestazione.
È, quindi, facoltà dell’Amministrazione ricorrere ad altre forma aggiuntive di pubblicità oltre a quelle minime legali obbligatorie.
2. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalla normativa di recepimento delle direttive C.E.E. per gli appalti assoggettati a tali discipline, nonché dalle altre disposizioni nazionali e/o regionali vigenti99.
3. Nelle procedure che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore e appalti di opere e servizi di consistente importo nella deliberazione/determinazione a contrattare si individuano le forme di pubblicità facoltativa che l'Ufficio Contratti provvede ad attuare insieme a quelle obbligatorie. Le attestazioni di avvenuta pubblicazione sono fatte pervenire al Presidente di gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.
4. La pubblicazione dell'avviso di gara e, se previsto, dell’esito con la modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, è effettuata dall'Ufficio Contratti, a cura del Dirigente preposto allo stesso.
ART. 39
Spese di pubblicità
1. Le spese di pubblicità sono a carico dell'Ente appaltante, in conformità a quanto stabilito dalla legge100. La Giunta comunale autorizza annualmente la costituzione di un apposito fondo per le pubblicazioni suddette sul quale vengono impegnate e liquidate dall'Ufficio Contratti le spese relative alla pubblicazione.
ART. 40
Individuazione di Ditte ed Imprese da invitare alle gare
1. Per quanto specificatamente attiene all'individuazione delle Imprese da invitare alle gare per l'affidamento dei pubblici appalti, si rinvia alla normativa citata nelle rispettive note:
⮚ opere e lavori pubblici101;
98 v. art. 6, c. 3 L. 25.02.1987 n. 67
99 v.; art. 37, c. 2 L.R. 31.05.2002 n. 14, come modificata dall’art. 4, c. 102 della L.R. 26.01.2004 n. 1; artt. 54 e 61
D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres; art. 80 D.P.R. 21.12.1999 n. 554; art. 8 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157; art. 5 D. Lgs.
24.07.1992 n. 358; artt. 5 e 6 D.P.R. 18.04.1994 n. 573
100 v. art. 5, c. 9 D. Lgs. 24.07.1992 n. 358
101 v. L.R. n. 14/2002, come modificata ed integrata; D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres.; nonché D.P.R. n. 34/2000; L 11.02.1994 n. 109; D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, in quanto applicabili
⮚ servizi102;
⮚ forniture103;
2. Le Imprese da invitare alla singola gara formano l'elenco delle Ditte che è sottoscritto dal Dirigente responsabile del Servizio competente.
3. Per ciascun tipo di appalto, qualora il numero delle Ditte interessate alla gara fosse ritenuto insufficiente a garantire un margine di congruità, l'elenco di cui al comma precedente deve essere integrato con altre Ditte individuate dai competenti Uffici comunali.
4. La mancata estensione dell'invito ad Imprese o categorie di Imprese che, rispondendo all’avviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.
102 v. D. Lgs. 17.03.1995 n. 157; L.R. 30.04.2003 n. 12
103 v. D. Lgs. 24.07.1992 n. 358; D.P.R. 18.04.1994 n. 573; L.R. 30.04.2003 n. 12
Capo II
Bando di gara e lettera d' invito.
Offerte: modalità di formulazione e presentazione.
ART. 41
Bando di gara e lettera di invito – Principi generali
1. Il bando e la lettera di invito alla gara rappresentano la richiesta dell'Amministrazione a presentare offerte alle condizioni ivi previste e devono, pertanto, essere redatti in forma scritta a pena di nullità.
2. Rappresentando la "lex specialis" della gara, il bando e la lettera d'invito debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti per l'ammissione, quanto le modalità da seguire per la partecipazione.
3. In particolare vanno evidenziati gli elementi da considerare essenziali e che, come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione del concorrente.
4. Nel bando e nella lettera d'invito deve essere, inoltre, precisato se il verbale di aggiudicazione abbia o meno valore contrattuale e, quindi, se sia prevista o meno la stipulazione formale del contratto a seguito dell'aggiudicazione stessa.
ART. 42
Bando e avviso di gara
1. Il bando/avviso di gara, redatto dall'Ufficio Contratti in esecuzione alla determinazione a contrattare e provvedimenti in essa richiamati e/o allegati, è l’atto con il quale si porta a conoscenza l’intendimento dell’Amministrazione di indire una gara.
2. L’avviso di gara è l’atto con cui l’Amministrazione rende noto l’intendimento di affidare un appalto con il sistema della licitazione privata, invitando i soggetti idonei a concorrere manifestando il loro interesse a partecipare alla gara.
3. I bandi e gli avvisi di gara104 devono essere redatti in conformità ai modelli approvati dalla normativa vigente.
4. Il bando di gara è firmato dal Dirigente dell'Ufficio Contratti e non necessita di apposita approvazione.
ART. 43
Lettera d'invito
1. Le lettere d'invito a presentare offerte per le licitazioni private, per le procedure ristrette semplificate e per le trattative private precedute da gara ufficiosa sono inviate simultaneamente dal Comune a tutte le Imprese ammesse a partecipare alla gara; il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito alla gara, salvo termini più brevi, congruamente motivati, per particolari situazioni.
2. L’invio viene effettuato di norma mediante il servizio postale.
3. La lettera d'invito specifica i documenti, da presentare unitamente all'offerta, per partecipare alla gara.
104 v. D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55
4. Con esplicito avviso contenuto nella lettera viene, altresì, precisato l'Ufficio presso il quale i soggetti invitati possono prendere visione degli elaborati tecnici relativi all’appalto di cui trattasi.
5. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture da aggiudicare con procedura ristretta semplificata o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa la lettera d’invito può essere inviata anche successivamente ad altre Imprese che ne facciano richiesta.
6. Le lettere d'invito per le licitazioni private sono sottoscritte dal Dirigente dell'Ufficio Contratti, come, altresì, quelle relative a gare ufficiose d’importo superiore ad euro 40.000,00.
ART. 44
Modalità di formulazione delle offerte: inoltro e presentazione
1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Le offerte sono segrete e formulate per iscritto in lingua italiana; qualora siano corredate da documenti in lingua straniera è richiesta la traduzione asseverata degli stessi.
3. Le offerte devono essere sottoscritte in calce ad ogni foglio, compresi eventuali allegati alle stesse. Sono redatte nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento. In ogni caso, le indicazioni dei bandi e delle lettere d’invito, se contrastanti od integrative, s’intendono prevalenti rispetto ai contenuti dei Capitolati di gara e degli schemi di contratto.
4. La presentazione delle offerte deve essere effettuata - a pena di esclusione - nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dal bando di gara o dalla lettera di invito.
5. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato anche con solo nastro adesivo e firmato sui lembi di chiusura a conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
6. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della Ditta concorrente, nonché la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
7. Fino al momento della gara, deve essere mantenuto riservato il numero ed i nominativi di coloro che hanno presentato offerta.
ART. 45
Esame della documentazione per l'ammissione alla gara
1. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione alla gara, la stessa deve essere inclusa nel plico separatamente dall'offerta che sarà chiusa in apposita busta.
2. La busta contenente l'offerta viene aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti all’esclusione dalla gara.
ART. 46
Presentazione delle offerte - Termini105
1. I termini previsti per la presentazione delle offerte s'intendono perentori.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di ricezione del Protocollo Generale del Comune con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo apposta dal funzionario a ciò abilitato.
3. L'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
4. Al fine di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuto conto della natura e dell'importanza della relativa gara, in assenza di specifica previsione di legge, il termine utile per partecipare alla gara è determinato di volta in volta a giudizio discrezionale del Comune.
5. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture da aggiudicare con asta pubblica, il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni per gli appalti comunitari e a 26 giorni per gli appalti sotto il limite della soglia comunitaria, decorrenti dalla data rispettivamente di spedizione o di pubblicazione del bando di gara, fatti salvi i termini più brevi chiaramente e motivatamente esplicitati nell'apposito provvedimento dirigenziale.
6. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture da aggiudicare con licitazione privata, il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni per gli appalti comunitari ed a 20 giorni per gli appalti sotto il limite della soglia comunitaria, decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito alla gara, fatti salvi i termini più brevi chiaramente e motivatamente esplicitati nell'apposito provvedimento dirigenziale.
7. Il termine per la presentazione delle offerte nelle procedure ristrette semplificate e nelle trattative private precedute da gara ufficiosa di norma non può essere inferiore a 15 giorni, fatti salvi i termini più brevi chiaramente e motivatamente esplicitati nell'apposito provvedimento dirigenziale.
8. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per il proponente.
9. Nel bando o nell'invito alla gara deve essere indicato il termine di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
ART. 47
Offerte uguali
1. Nel caso due o più concorrenti abbiano presentato le migliori offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, chiedendo di migliorare la loro offerta con il metodo che riterrà più opportuno; esperita questa nuova gara, aggiudica l'appalto al migliore offerente.
2. Qualora sia presente uno solo dei pari offerenti questi può migliorare la propria offerta aggiudicandosi la gara.
3. Ne caso in cui i concorrenti non siano presenti o rifiutino entrambi la seconda gara, si procede alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
000 x. Xxxxxxx X in calce al presente Regolamento
ART. 48
Modifica ed integrazione delle offerte.
1. Possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
⮚ che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
⮚ che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
2. In caso di eventuale, contemporanea, presentazione di più offerte da uno stesso soggetto, queste verranno escluse dalla gara.
Capo III
Espletamento della gara e adempimenti correlati
ART. 49
Modalità della gara
1. La pubblica gara si svolge nel giorno, ora e luogo previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito; viene espletata in un locale aperto al pubblico, il quale vi accede liberamente ed assiste compostamente alle relative operazioni.
2. All'ora stabilita il Presidente dichiara aperta la gara e deposita sul tavolo, a disposizione dei presenti, copia degli atti tecnici relativi a quanto oggetto di aggiudicazione. Dà quindi notizia delle offerte eventualmente pervenute fuori termine, le quali, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, dandone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi, che vengono affidati all'Ufficio Contratti, perché provveda alla restituzione ai richiedenti dopo aver acquisito agli atti fotocopia dei prospetti esterni, recanti le date di ricezione.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei plichi e verifica la regolarità dei documenti e la loro corrispondenza a quanto richiesto. Concluso favorevolmente tale esame, il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta. Per le Ditte ammesse la documentazione viene affidata all'Ufficio Xxxxxxxxx. Qualora sia stata richiesta la presentazione dell'offerta in busta sigillata distinta da quella contenente i documenti per l'ammissione, le buste recanti le offerte dei concorrenti ammessi verranno aperte solo dopo il completo esame della documentazione di ammissione prodotta da tutti i concorrenti.
4. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
5. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
ART. 50
Offerte anomale
1. Negli appalti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, esperiti con procedure aperte e ristrette e con il criterio del prezzo più basso, trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale stabilito dalla legge106.
2. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l’amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L’amministrazione procede all’esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.
3. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
4. Negli appalti di servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale107, secondo la procedura di cui ai successivi commi.
106 x. xxx. 00 X.X. 00.00.0000 x. 00; art. 68 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres
107 v. art. 2 L.R. 15.11.1999 n. 28
5. L’amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell’offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentano il ribasso percentualmente maggiore e che quindi non vengono conteggiate ai fini della media stessa.
6. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.
7. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, per la determinazione delle offerte anomale, trovano applicazione le procedure previste dalla normativa di riferimento108.
8. L’eventuale anomalia non comporta l’automatica esclusione dell’offerta, ma la richiesta per iscritto di precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima ritenuti pertinenti. L’offerta viene esclusa solamente nel caso le giustificazioni non siano accolte.
ART. 51
Verbale di gara
1. Tutte le operazioni della procedura di gara vengono trascritte in apposito verbale nel quale si dichiara, altresì, l'esito positivo (aggiudicazione) o negativo (gara deserta) della gara; il suddetto verbale viene quindi sottoscritto, nell'originale, dai componenti della Commissione suddetta.
2. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
3. Il verbale deve indicare quali elementi essenziali:
a) la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
b) gli estremi degli atti con cui si è autorizzata la gara stessa;
c) le norme che regolano il particolare procedimento;
d) l'elenco delle Ditte invitate, se si è in presenza di procedure ristrette;
e) l'elenco delle Ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
f) la declaratoria circa l' aggiudicazione;
g) la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivo nel caso che ciò sia consentito;
h) (lettera abrogata con DC n. 67/2016).
i) (lettera abrogata con DC n. 67/2016).
4. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
5. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
ART. 52
Attribuzioni della Commissione di gara
1. Il Presidente della Commissione di gara procede alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e del possesso dei requisiti richiesti per la
108 v. Art. 25, c. 1 L.R. 31.05.2002 n. 14; art. 68, c. 2 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres; art. 21, c. 1-bis L. 11.02.1994
n. 109; art. 25 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157; art. 19 D. Lgs. 24.07.1992 n. 358, come successivamente modificati ed integrati; L. 07.11.2000 n. 327 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”
partecipazione; una volta accertata la regolarità dell'offerta stessa, provvede alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.
2. In particolare il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento. Egli deve quindi:
a) accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione dei bandi, avvisi od inviti;
b) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
c) rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dal bando, avviso od invito per l'espletamento della gara e, quindi:
I. disporre che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando od invito;
II. procedere formalmente alla sua apertura avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto della gara;
III. sovrintendere all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione o la dichiarazione della diserzione;
d) accettare, se del caso, e far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle Ditte concorrenti;
e) (lettera abrogata con DC n. 67/2016).
3. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
4. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
TITOLO III
LE PROCEDURE DI GARA
Capo I
Appalto-concorso, concorso di progettazione e
concorso di idee
ART. 53
Ricorso al sistema dell'appalto-concorso
1. L’appalto-concorso è il sistema di scelta del contraente mediante il quale l’Amministrazione si rivolge ai soggetti interessati, invitandoli a presentare:
⮚ nel caso di lavori pubblici (nel rispetto dalle condizioni previste dal Bando, dal Capitolato speciale d’appalto-concorso e dal progetto guida o progetto preliminare) un progetto esecutivo ed il prezzo richiesto per l’esecuzione;
⮚ nel caso di forniture (in base alla richiesta formulata dall’amministrazione aggiudicatrice), il progetto della fornitura con l’indicazione delle condizioni e dei prezzi richiesti per l’esecuzione;
⮚ nel caso di servizi (in base alla richiesta formulata dall’amministrazione aggiudicatrice) il progetto del servizio con l’indicazione delle condizioni e dei prezzi richiesti per l’esecuzione.
2. Tale forma di contrattazione si riferisce all’esecuzione di quei lavori, servizi e forniture che implicano una peculiarità e complessità tecnica, scientifica o artistica tale da richiedere una profonda competenza ed esperienza nella materia.
3. In particolare, l’affidamento di appalti di lavori mediante il ricorso ad appalto-concorso109 è consentito ai soggetti appaltanti a seguito di motivata decisione, previo parere del Dirigente della struttura regionale nella materia dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
4. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha per oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
5. Fermo ed impregiudicato quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni del presente Regolamento, il procedimento di appalto-concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione ed approvazione del piano di massima dell'opera oppure del progetto-guida nel quale sono contenute tutte le indicazioni necessarie per l'appalto-concorso;
b) pubblicazione e diffusione delle modalità dell'appalto-concorso e del relativo bando;
c) invio ai soggetti ritenuti idonei ad essere invitati al concorso;
d) pervenimento delle offerte;
e) costituzione della Commissione giudicatrice;
f) esame e valutazione comparativa delle singole proposte e scelta del progetto che risulta preferibile sotto il profilo tecnico ed economico.
109 v. art. 18, c. 3 L.R. 31.05.2002 n. 14
ART. 54
Pervenimento delle offerte - Modalità procedurali
1. La Commissione, composta secondo quanto previsto al precedente art. 32, in seduta pubblica, in uno dei giorni immediatamente successivi al termine stabilito per il pervenimento delle offerte, prende cognizione dei plichi pervenuti provvedendo a siglarli. In questa fase i plichi non vengono aperti, ma se ne dispone l'invio all'Ufficio competente, per l’esame di quelli pervenuti in tempo utile da parte della Commissione giudicatrice.
2. Delle operazioni effettuate viene redatto un verbale per il contenuto del quale si fa rinvio al precedente art. 51.
3. I plichi pervenuti in ritardo vengono messi a disposizione degli offerenti con apposita comunicazione che precisa, altresì, il termine ultimo per il ritiro dei medesimi.
ART. 55
Commissione giudicatrice: costituzione110
1. La costituzione della Commissione giudicatrice di appalto-concorso è effettuata dopo il pervenimento delle offerte.
2. La Commissione giudicatrice111, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l’appalto. Tale disciplina, in mancanza di espressa diversa previsione, va applicata anche agli appalti di servizi e forniture.
3. La funzione di presidente della Commissione è attribuita ad un Dirigente dell’Amministrazione appaltante; gli altri commissari sono scelti mediante sorteggio pubblico a cura del Responsabile del Procedimento, tra i seguenti soggetti:
a) Professionisti indicati dagli ordini professionali;
b) Professori universitari indicati dalle Facoltà universitarie;
c) Funzionari indicati dall’Amministrazione appaltante.
4. Il componente di Commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara112.
5. I Commissari113 non debbono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza e di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso questa Amministrazione non possono essere nominati Commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dal Comune; non possono essere nominati Commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in Enti del medesimo territorio provinciale, ove è affidato l’appalto o la concessione. Sono esclusi da
110 v. Art. 71 D.P.R. FVG 050.06.2003 n. 165/Pres
111 v. art. 17, c. 6 L.R. n. 31.05.2002 n. 14
112 x. xxx. 00, x.0 X.X.X. XXX 00.00.0000 x. 000/Xxxx
113 x. xxx. 00, x. 0 X.X. 00.00.0000 x. 00 e art. 21, c. 5 L. 11.02.1994 n. 109
successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. Tale disciplina, in mancanza di espressa, diversa previsione, va applicata anche agli appalti di servizi e forniture.
ART. 56
Attribuzioni della Commissione giudicatrice
1. Per la sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica, la Commissione giudicatrice d'appalto-concorso è da considerarsi l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
2. L'attività della Commissione deve essere, quindi, improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.
3. La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:
a) determinazione o fissazione di eventuali criteri di valutazione delle offerte in relazione anche alle eventuali ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte, fatte salve le indicazioni già formulate dall'Amministrazione;
b) presa d'atto delle offerte trasmesse attraverso una verifica con il verbale di pervenimento degli elaborati;
c) esame preliminare, propedeutico alle successive operazioni, della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione dei soggetti al concorso;
d) esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso, al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici, economici e gestionali. In tale veste la Commissione può esercitare le seguenti attribuzioni:
I. chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, specifiche al progetto o eventuali modifiche, purché parimenti richieste a tutti i concorrenti;
II. proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
III. tenere presenti e segnalare all’Amministrazione soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
IV. proporre l'aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida;
V. suggerire l'adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto, all'offerta ritenuta migliore o all'unica offerta valida. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale proposta di esclusione, debbono essere congruamente motivate;
e) trasmissione degli atti al Dirigente competente per l'adozione delle definitive determinazioni.
ART. 57
Disposizioni operative
1. Il bando di gara ed i Capitolati (Speciale o d’Oneri) dell’appalto-concorso devono indicare i diversi elementi di valutazione in ordine di importanza.
2. L’offerta deve avere per oggetto, per i lavori, il progetto esecutivo ed il prezzo e per i servizi e le forniture, il progetto del servizio o fornitura ed il prezzo e le condizioni di esecuzione.
3. L’aggiudicazione degli appalti a mezzo appalto-concorso avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi in base ai quali viene fatta la valutazione sono da individuare tra quelli elencati dal dettato normativo e di seguito indicati:
a) per i lavori114: corrispettivo e sua corresponsione, qualità e pregio tecnico dell’opera progettata, caratteristiche estetiche e funzionali, caratteristiche ambientali, costo di utilizzazione e rendimento, tempo di esecuzione dei lavori, economicità, durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza nell’ipotesi di concessione, ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) per i servizi115, merito tecnico, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, termini di consegna o esecuzione, prezzo;
c) per le forniture116: prezzo, termine di esecuzione o di consegna, costo di utilizzazione, rendimento, qualità, carattere estetico e funzionale, valore tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica.
L’Amministrazione può individuare ulteriori criteri oltre a quelli sopra indicati, a condizione che siano attinenti alla specificità della singola gara.
In ogni caso gli elementi di valutazione devono essere indicati nel bando o negli atti di gara in ordine di importanza.
4. I “pesi” o i “punteggi” da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra, devono essere globalmente pari a 100 e devono essere preventivamente indicati nel capitolato speciale o nel capitolato d’oneri d’appalto-concorso e nel bando di gara. Per tutti gli elementi di valutazione qualitativa, il capitolato speciale di appalto-concorso o il capitolato d’oneri ed il bando di gara prevedono i sub-elementi ed i sub-pesi o i sub-punteggi in base ai quali è determinata la valutazione, La Commissione può individuare nell’ambito dei sub-elementi, sub-pesi o sub-punteggi ulteriori indicatori di valutazione più puntuali.
5. Nel corso della valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice può richiedere elementi integrativi ed esplicativi.
6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti o delle offerte presentate siano meritevoli di accoglimento.
7. Sulla base della proposta della Commissione giudicatrice, il Dirigente del servizio proponente adotta un provvedimento con cui aggiudica l’appalto oppure, qualora non ritenga conveniente per l’Amministrazione l’esito dell’appalto, si pronuncia per la non aggiudicazione, dandone comunicazione ai soggetti partecipanti; le offerte e tutta la documentazione allegata rimangono comunque in possesso dell’Amministrazione, senza compenso alle ditte concorrenti, salvo che il bando stabilisca diversamente.
114 v. art. 17, c. 3 L.R. 31.05.2002 n. 14
115 v. art. 23 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157, come modificato con L. 01.03.2002 n. 39
116 v. art. 19 D. Lgs. 24.07.1992 n. 358, come sostituito con art. 16 D. Lgs. 20.10.1998 n. 402
8. Sotto il profilo procedurale, la Commissione opera117 nel seguente modo:
a) In seduta pubblica provvede all’apertura dei plichi in cui sono racchiusi i documenti ed esamina i documenti stessi, dopo averne siglato ogni foglio;
b) Nel corso di una o più sedute riservate, dopo avere valutato le offerte tecniche (il progetto esecutivo ed eventualmente altri elementi tecnici, di cui dovranno essere siglati tutti gli elaborati), la Commissione procede ad attribuire a queste i relativi punteggi; le votazioni della Commissione devono essere palesi e motivate; non è consentita l’astensione dal voto;
c) In seduta pubblica118 (della quale si deve preventivamente dare avviso a tutti i concorrenti), dà lettura dei punteggi attribuiti ai progetti ed agli altri elementi tecnici, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (che devono essere contrassegnate dai componenti la Commissione) ed all’attribuzione automatica alle stesse dei punteggi secondo le prescrizioni del bando. Infine, somma i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed alla offerta economica di ciascun concorrente e determina la graduatoria, dandone lettura ai presenti; formula la proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione ha luogo con l’approvazione dei risultati della gara.
9. Xxxxxxx commissario non può far parte contemporaneamente di più Commissioni giudicatrici nominate dall’Amministrazione119.
10. Tutte le operazioni della Commissione, riunita sia in seduta pubblica che in seduta riservata, devono risultare da apposito verbale.
ART. 58
Sottocommissioni
1. La Commissione può devolvere a sottocommissioni interne l'espletamento dell'attività meramente preliminare, consistente nella ricognizione obiettiva dei dati di fatto emergenti dai progetti-offerta presentati, limitandosi a descriverne gli elementi in cui si articolano, da esaminarsi successivamente, ai fini valutativi, dalla Commissione nel suo plenum.
ART. 59
L'aggiudicazione
1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare attuazione nella determinazione di competenza del Dirigente.
2. La determinazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
3. Occorre invece una puntuale motivazione nel caso in cui si adotti un provvedimento di non aggiudicazione ovvero si disattendano le proposte della Commissione.
4. In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare l'aggiudicazione stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.
117 v. Art. 16, c. 6 L.R. 31.05.2002 n. 14 e art. 71 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres
118 v. art. 70, c. 3 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres
119 v. art. 71, c.6 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres
5. E' comunque riservata all'Impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.
ART. 60
Concorso di idee
1. Qualora l’Amministrazione abbia necessità di disporre di una pluralità di soluzioni rispetto ad una esigenza non perfettamente delineata, ovvero definita ma particolarmente innovativa o inconsueta, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico120, può bandire un concorso di idee con il sistema del pubblico incanto.
2. Oggetto del “Concorso di idee” è la predisposizione di una idea progettuale, in cui la proposta ideativa si concretizzi con elaborati di livello inferiore a quello di un progetto preliminare.
3. Funzione del “Concorso di idee” è quella di ottenere la migliore impostazione possibile per la problematica cui il progetto è chiamato a dare risposta.
4. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, al fine di acquisire la migliore proposta ideativa; l’Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha elaborato l’idea ritenuta migliore.
5. Possono partecipare al concorso di idee soggetti in possesso dei requisiti di legge121, nonché i lavoratori subordinati ed i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni iscritte agli albi professionali.
Non possono partecipare al concorso di idee i dipendenti della Amministrazione che bandisce il concorso.
6. I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno diritto ad alcun compenso.
Tuttavia l’Amministrazione può riconoscere agli stessi o a parte di essi, nel caso di pregevolezza dell’elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.
7. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
ART. 61
Concorso di progettazione
1. Qualora l’Amministrazione intenda dotarsi di un progetto necessario per realizzare un intervento rilevante sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico122 ovvero di un piano o progetto nel settore della pianificazione territoriale,
120 v. art. 9, c. 10 L.R. 31.05.2002 n. 14
121 v. art. 17, c. 1 lettere d) e) f) g) g-bis) L. 19.02.1994 n. 109; artt. 49 e 50 D.P.R. FVG 05.062003 n. 0165/Pres, nonché
artt. 57 e 58 D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto applicabili
122 v. Art. 9, c. 10 L.R. 31.05.2002 n. 14
dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria civile nonché in quello dell’elaborazione dati123 può ricorrere al concorso di progettazione
2. Nel concorso di progettazione124, che per interventi di particolare rilevanza e complessità può essere articolato in due fasi125, sono richiesti esclusivamente progetti o piani con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare.
3. La procedura concorsuale viene espletata con le modalità del pubblico incanto ovvero della licitazione privata. Nel relativo bando viene stabilito se al vincitore è affidato l’incarico della progettazione definitiva e/o esecutiva. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. Con il pagamento del premio l’Amministrazione appaltante acquista la proprietà del progetto vincitore.
5. L’Amministrazione può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi126 secondo le modalità procedurali sono puntualmente dettagliate127.
123 v. Art. 26 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157
124 x. xxx. 00, x. 0 X.X.X. XXX 00.00.0000 x. 0000/Xxxx
125 x. xxx. 00, x. 0 X.X.X. XXX 00.00.0000 x. 0000/Xxxx “ In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a 90 giorni per il primo grado e a 120 giorni per il secondo grado.”
126 v. art. 51, c. 7 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres “Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.”
127 v. artt. da 51 a 54 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. nonché, in quanto applicabili, artt. da 59 a 61 D.P.R. 21.12.1999 n. 554
Capo II Trattativa privata
ART. 62
Casi previsti per il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata)
1. La trattativa privata è il sistema eccezionale di scelta del contraente, adottabile solo in presenza di determinati presupposti e previa congrua motivazione; tale procedura si caratterizza per la libertà delle forma dell’eventuale gara ufficiosa, per l’assenza di pubblicità di un bando di gara (salvo l’eccezione prevista dalle direttive comunitarie) e, quindi, da minori garanzie d trasparenza.
2. Si possono individuare due tipologie di trattativa privata (procedura negoziata):
⮚ quella a soggetto vincolato, nella quale, cioè, la ragione che legittima il ricorso alla trattativa privata risiede nella particolare posizione ricoperta da un imprenditore, che perciò risulta come l’unico soggetto con cui esperire appunto la trattativa;
⮚ quella cosiddetta “plurima” nella quale l’amministrazione tratta con una pluralità di soggetti;
3. Si può procedere mediante trattativa privata (procedura negoziata), sia in presenza di contratti attivi che di contratti passivi.
4. Per l’aggiudicazione di appalti di lavori128, servizi129 o forniture130 d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si ricorre alla suddetta procedura dopo aver pubblicato un bando di gara ed aver selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei seguenti casi:
⮚ nel caso di offerte irregolari e inaccettabili purché le condizioni iniziali dell’appalto (lavori, servizi, forniture) non siano sostanzialmente modificate;
⮚ in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o dei lavori e i rischi e/o imprevisti connessi non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
⮚ per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
⮚ per i servizi, specie se di natura intellettuale, quando è impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l’offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
5. Si ricorre per l’aggiudicazione di appalti di lavori131, servizi132 o forniture133 alla suddetta procedura, senza la pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
⮚ quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto (lavori, servizi, forniture) non siano sostanzialmente modificate;
⮚ negli appalti di forniture, per prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova,di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
⮚ negli appalti di lavori e servizi, quando per ragioni di natura tecnica, artistica o inerente la tutela dei diritti d’esclusiva sia affidabile unicamente ad un determinato imprenditore/
128 v. art. 7, c. 2 dir. 93/37 /CEE “Direttiva Consiglio delle Comunità Europee di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori”
129 v. art. 7, c. 1 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157
130 v. art. 9, c. 3 D. Lgs. 24.07.1992 n. 358
131 x. xxx. 0, x. 0 xxx. 00/00/XXX
000 v. art. 7, c. 2 D. Lgs. 17.03.1995 n. 157
133 v. art. 9, c. 4 D. Lgs. 24.07.1992 n. 358
prestatore di servizi; analogamente per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti d’esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
⮚ negli appalti di servizi, quando l’appalto fa seguito a un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
⮚ nel caso di lavori, servizi o forniture, nella misura strettamente necessaria, quando l’urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici e non imputabili alle stesse, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate;
⮚ per i lavori e/o servizi complementari, che non figurano nel progetto inizialmente preso in considerazione o aggiudicato, ma che a seguito di circostanze impreviste, siano diventati necessari per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché siano attribuiti all’imprenditore che esegue l’opera o al prestatore che esegue il servizio, a condizione che:
♦ si tratti di lavori o servizi complementari che non possono essere tecnicamente o
economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
♦ il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari
non può tuttavia superare il 50% dell’importo dell’appalto principale;
♦ si tratti di nuovi lavori/servizi consistenti nella ripetizione di opere o servizi similari affidati allo stesso imprenditore o prestatore di servizi a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure previste dalla legge, con il limite temporale di tre anni dalla conclusione dell’appalto iniziale;
⮚ per forniture complementari, effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d’uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l’Amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente, l’impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, con il limite temporale di tre anni per la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili.
6. Si ricorre alla procedura negoziata in caso di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria quando ricorrono le circostanze previste dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato134.
134 v. art.41 R.D. 23.05.1924 n. 827, che recita: “Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1. Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
2. Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3. Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
4. Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
5. Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
6. E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.
Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso”
7. Negli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, oltre ai casi previsti al precedente comma 6, si ricorre a procedura negoziata esclusivamente qualora non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette, per cause non imputabili alla stazione appaltante e in presenza dei seguenti casi135:
⮚ lavori relativi a lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari, affidate all’impresa titolare del primo appalto136;
⮚ lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate137;
8. Negli appalti sotto soglia comunitaria di servizi e di forniture, oltre ai casi previsti al precedente comma 6, si può ricorrere a procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa nel limite di Euro 200.000,00 tra un numero di imprese non inferiori a cinque138.
9. Possono essere affidati a trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria139 nonché gli incarichi relativi a tutte le attività tecniche e/o amministrative diverse dalla progettazione, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici140.
10. Sono oggetto di trattativa diretta con il richiedente, le concessioni di suolo pubblico assoggettate esclusivamente al canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP), secondo il relativo Regolamento.
11. Possono, altresì, essere oggetto di trattativa privata la locazione e vendita di terreni di proprietà comunale141, nei limiti e secondo le procedure di cui al relativo Regolamento.
ART. 63
Procedura ristretta semplificata
1. L’Amministrazione può affidare, mediante la procedura denominata ristretta semplificata, lavori d’importo non superiore a Euro 1.500.000,00 secondo le modalità stabilite dalla legge142.
2. Alla gara devono essere invitati almeno 10 concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto, tranne che per affidamenti di lavori inferiori a Euro 100.000,00, in cui devono essere invitati almeno 5 concorrenti qualificati.
3. Qualora, avviata una procedura ristretta semplificata, pervenissero meno di tre offerte143, non sarà possibile procedere all’espletamento della gara, che dovrà essere dichiarata deserta. In tale caso la stazione appaltante potrà optare per una procedura negoziata, alla quale non potranno partecipare i soggetti già invitati alla procedura ristretta semplificata che non avessero presentato offerta.
135 v. art. 22, c. 2 L.R. 31.05.2002 n. 14
136 v. art. 22, c. 2 lett. b) L.R. 31.05.2002 n. 14
137 v. D. Lgs. 29.10.1999 n.490 (in vigore fino al 01.05.2004, successivamente v. D. Lgs. 22.01.2004 n. 30 e D. Lgs. 22.01.2004 n. 41)
138 v. art.4, c. 2 lett. c) L.R. 30.04.2003 n. 12
139 x. xxx. 0, x. 0 lett.b L.R. 31.05.2002 n. 14
140 v. Tabelle B, C, D allegate al presente Regolamento
141 v. Regolamento per la locazione e vendita dei terreni di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 08.01.2001
142 v. art. 21 L.R. 31.05.2002 n. 14 e art. 57 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres
143 v. art. 57 D.P.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres
4. L’espletamento delle procedure per l’affidamento di lavori mediante procedura ristretta semplificata, è riservata ad apposita Commissione costituita ai sensi del precedente art. 32. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 52 del presente Regolamento.
ART. 64
Modalità procedurali
1. Salvo situazioni eccezionali di urgenza o di specificità dell’appalto, la trattativa privata (procedura negoziata) deve essere preceduta da una gara ufficiosa secondo le modalità previste per la licitazione privata, se ed in quanto compatibili, con esclusione di quelle relative alle strette formalità in essa contemplate.
2. L’espletamento degli atti relativi alla trattativa privata per l’affidamento di lavori, servizi o forniture di importo a base d’appalto inferiore ad Euro 40.000,00 è di competenza del Dirigente dell’Area o Servizio/Ufficio interessato, secondo quanto specificato ai successivi commi 3, 4 e 5.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2 le relative operazioni vengono svolte negli uffici competenti e la Commissione è presieduta dal Dirigente dell’Area o del Servizio/Ufficio medesimo.
4. Detto compito può essere svolto anche da altri funzionari almeno di categoria D. L’individuazione del funzionario avviene a mezzo delega del Dirigente o secondo criteri gerarchici. Il Dirigente può essere sostituito, con le modalità di cui sopra, sia in caso di assenza che di impedimento.
5. L’attività svolta deve in ogni caso risultare da un verbale che va allegato al relativo provvedimento di aggiudicazione.
6. L’espletamento delle procedure per l’affidamento a trattativa privata di forniture, lavori o servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 è riservato ad apposita Commissione costituita ai sensi del precedente art. 32.
7. Si applicano alle procedure previste al comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 43, 46, 49, 50, 51 e 52 del presente Regolamento.
ART. 65
Inoltro e presentazione offerte
1. In caso di gara ufficiosa propedeutica alla trattativa privata, per l'inoltro e la presentazione delle offerte si seguono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la licitazione privata.
2. In caso di opere o forniture di modesto importo, nonché in caso di offerte di prezzi su elenchi di opere o forniture predisposti dagli uffici comunali e sottoposti alle Ditte per l'indicazione dei prezzi relativi, le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia a mezzo di offerta scritta in carta semplice, sia a mezzo di comunicazione via telefax. In questi casi, qualora l'urgenza lo imponga, l'offerta può essere acquisita anche a mezzo telefono. In quest'ultimo caso il funzionario responsabile sottoscrive una attestazione che documenta l'offerta.
Capo III
Altre fattispecie contrattuali
ART. 66
Project financing
1. Alla realizzazione di opere e servizi mediante lo strumento del project financing144 - non inquadrabile in una fattispecie contrattuale tipica, ma costituente un insieme di contratti singolarmente individuabili nelle loro distinte tipologie (fornitura, appalto, finanziamento, mutuo, garanzia, società, concessione di costruzione e gestione), concretizzantesi come “tecnica di finanziamento” alternativa rispetto alle tradizionali forme di copertura finanziaria, che prevede una operazione di finanziamento, da parte di soggetti esterni all’Amministrazione, di opere e attività specifiche, individuate all’interno del piano triennale delle opere, in grado di creare soddisfacenti flussi di cassa e produrre, quindi, ritorni economici e finanziari attraverso lo strumento della concessione - si applicano per quanto non espressamente previsto e dettagliato nelle specifiche norme di riferimento145 i principi e le norme indicate nel presente regolamento per la ricerca e l’individuazione del contraente.
2. L’Amministrazione può procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari146 .
ART. 67
Concessione di costruzione e gestione
1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e l’Amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica147.
2. L’affidamento delle concessioni di cui al presente articolo, avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare, corredato dagli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche148.
3. L’aggiudicazione delle concessioni di cui sopra avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa149.
144 v. art. 7, L. 17.05.1999 n. 144 con cui è stata istituita nell’ambito del CIPE l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (U.T.F.P.), organo di estrazione preminentemente tecnica, creato allo scopo di promuovere all’interno della P.A. l’utilizzo di tecniche di finanziamento con il ricorso a capitali privati e che fornisce eventualmente anche attività di assistenza e supporto alla P.A. (v. anche il sito xxx.xxxx.xx)
145 L’istituto, introdotto dalla normativa nazionale (v. art. 37-bis e ss, L. 11.02.1994 n. 109; art. 99, D.P.R. 21.12.1999 n. 554), è stato specificamente disciplinato a livello regionale (v. L.R. 06.07.1999 n. 20; art. 6, c.74 L.R. 25.01.2002 n. 3;
D.P.G.R. 19.09.2002 0282/Pres.) stabilendo tra l’altro, con un principio di portata molto rilevante, che la disciplina regionale “…si applica anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale purché direttamente o indirettamente al servizio dell’utenza regionale” (v. art. 2, c. 3 L.R. 06.07.1999 n. 20)
146 x. xxx. 0, x. 0 X.X. 00.00.0000 x. 00
147 v. art. 16, c.4 L.R. 31.05.2002 n. 14
148 v. art. 4, c.5 L.R. 06.07.1999 n. 20
149 v. art. 4, c.6 lett. da a) ad h) L.R. 06.07.1999 n. 20
ART. 68
Appalto integrato
1. L’appalto integrato è caratterizzato dall’avere come oggetto del relativo contratto, oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, sempre che la componente tecnologico-impiantistica dell’opera “presenti particolari complessità in relazione alla tipologia ed al valore dell’opera”150.
2. Il riferimento a componenti tecnologiche di cui al precedente comma, è relativo a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo e che motivano l’apporto di esperienza ed organizzazione con riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio.
ART. 69
Le gare telematiche
1. Lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto151 consente all’Amministrazione di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può decidere di effettuare l’acquisizione di beni e servizi attraverso l’espletamento di gare telematiche, applicando le relative procedure152.
ART. 70
Le sponsorizzazioni
1. Il Comune, per conseguire risparmi di spesa e offrire al tempo stesso servizi qualitativamente migliori, può ricorrere a forme di sponsorizzazione.
2. Le attività che, indicativamente, possono essere oggetto di sponsorizzazione sono quelle socio-assistenziali, sportive, turistiche, di valorizzazione del patrimonio culturale e dell’assetto urbano o altre di rilevante interesse pubblico.
3. In relazione a particolari manifestazioni, al fine di promuovere la città e le sue istituzioni (“ritorno di immagine”) è l’Amministrazione stessa che può assumere anche la veste di sponsor.
4. La Giunta comunale delibera i criteri generali per la disciplina delle sponsorizzazioni in attuazione del presente Regolamento.
5. Il contratto di sponsorizzazione può avere origine sia da iniziative dell’Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, che dall’iniziativa di soggetti privati.
6. Le sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o di regolamento e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
150 v. art. 16, c. 1 lett. b-1) L.R. 31.05.2002 n. 14; art. 89, D.P.R.G. FVG 05.06.2003 n. 165/Pres
151 x. xxx. 00, x. 0 X 00.00.0000 x. 000, D.P.R. 04.04.2002 n. 101 nonché L.R. 30.04.2003 n. 12
152 v. D.P.R. 04.04.2002 n. 101
7. In ogni caso devono almeno essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefit, di modalità di utilizzo del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
ART. 71
Le commercializzazioni
1. Il Comune può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative, o know – how, di proprietà dell’Amministrazione Comunale o dell’altro contraente.
2. In attesa di specifica regolamentazione della fattispecie in oggetto, la Giunta comunale delibera i criteri generali per la disciplina delle commercializzazioni, in attuazione del presente Regolamento.
3. Gli strumenti di attuazione delle commercializzazioni devono adeguarsi a modalità e procedure riferite ad altre tipologie contrattuali all’interno del presente Regolamento.
ART. 72
Gli atti di liberalità
1. Qualora il Comune sia destinatario di atti di liberalità (disposizioni testamentarie, nelle forme sia dell’eredità153 che del legato154; donazioni155), le procedure di acquisizione sono:
⮚ affidate in ogni caso all’Ufficio Contratti, qualora l’oggetto dell’atto di liberalità sia un bene immobile o un bene mobile registrato;
⮚ affidate all’Ufficio Contratti o in alternativa ad altro Servizio/Ufficio del Ente, direttamente individuato dal donante o dal testatore (ad esempio: lasciti culturali/scientifici per i Musei cittadini), qualora l’oggetto sia un bene mobile non registrato.
2. Le procedure per l’acquisizione comportano: la valutazione preventiva del valore del lascito, la predisposizione del provvedimento di accettazione (con beneficio d’inventario156 nel caso di eredità), il pagamento delle eventuali tasse ed imposte e la trascrizione, intavolazione e volturazione catastale/tavolare del bene a nome del Comune (qualora si tratti di un bene immobile), ovvero la trascrizione nei pubblici Registri per i beni mobili registrati.
3. La gestione dinamica del bene acquisito al patrimonio dell’Ente a seguito di atti di liberalità è demandata al competente Servizio/Ufficio comunale.
153 v. art. 456 e ss. cod. civ. 154 v. art. 649 e ss. cod. civ. 155 v. art. 769 e ss. cod. civ. 156 v. artt. 473 e 484 cod. civ.
PARTE III
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO:
LA STIPULAZIONE
TITOLO I
L'ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA STIPULAZIONE
Capo I
Adempimenti propedeutici alla stipulazione
ART. 73
Pubblicazione dei risultati di gara
1. In presenza di appalti di lavori pubblici, affidati con asta pubblica o licitazione privata, prima di stipulare il contratto, si dovrà provvedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge157.
2. (Comma abrogato con DC n. 67/2016).
ART. 74
Deposito cauzionale provvisorio
1. Per la partecipazione alle pubbliche gare viene richiesta garanzia mediante un deposito cauzionale provvisorio, secondo quanto indicato nei commi seguenti. Tale deposito assolve alla funzione di garantire l’Ente in caso di mancata sottoscrizione del contatto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. Per la partecipazione alle gare concernenti l’affidamento di appalti di lavori, l’entità del deposito cauzionale provvisorio è determinata nella misura del 2%158.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione provvisoria159.
3. Il deposito cauzionale provvisorio viene costituito, sulla base delle indicazioni previste nel Capitolato o nella lettera d’invito.
4. Per la partecipazione alle gare concernenti l’affidamento di forniture o di appalti di servizi, in mancanza di specifica previsione normativa, l’entità del deposito cauzionale viene determinata nella misura prevista dalle norme di legge di cui al comma precedente.
5. Nelle ipotesi di cui al quarto comma, in relazione a particolari contratti e categorie di contraenti, l’Amministrazione può aumentare l’entità del deposito cauzionale provvisorio fino ad un massimo del 10% dell’importo netto a base di gara. Tale entità dovrà essere indicata chiaramente nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel Bando o Avviso di gara.
157 v. art. 20 L. 19.03.1990 n. 55, come modificata ed integrata
158 v. art. 30, c. 1 L.R. 31.05.2002 n. 14 “L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a 150.000,00 euro è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione .”; Art. 30, c. 3 L.R. 31.05.2002 n. 14 “La fidejussione bancaria o assicurativa ...deve preveder espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.”
159 X. Xxx. 0, c. 11-quater L. 11.02.1994 n. 109
6. La cauzione provvisoria deve contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; deve prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta160. La presente disciplina, in mancanza di specifica previsione normativa, si applica anche agli appalti di forniture o servizi.
7. Non appena espletata la gara ed intervenuta l’aggiudicazione vengono svincolate le garanzie prestate provvisoriamente dalle Ditte non risultate aggiudicatarie.
ART. 75
Deposito cauzionale definitivo
1. Coloro che contraggono obbligazioni con l’Amministrazione, secondo la qualità e l’importanza dei contratti, sono tenuti a prestare cauzione in numerario o in titoli dello Stato, al corso del giorno di deposito, o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria rilasciate da Imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi di legge161. L’elenco delle Società di assicurazione abilitate a rilasciare la polizza di cui sopra, è predisposto dal Ministero dell’Industria162.
2. Con la cauzione definitiva viene garantito l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; anche la cauzione definitiva, come previsto per la provvisoria, deve contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; deve prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La cauzione definitiva deve coprire l’intera durata dell’appalto; per i contratti di durata pluriennale, può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, finché non intervenga il formale svincolo da parte dell’Amministrazione.
4. L’entità del deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione di appalti di lavori è determinata secondo quanto riportato in nota163.
5. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione definitiva164
160 v. art. 30, c. 3 L.R. 31.05.2002 n. 14
161 v. L. 10.06.1982 n. 348 e successive modificazioni
162 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento v. Comunicato ISVAP 06.02.2003 (G.U. 06.02.2003 n. 30)
163 x. xxx. 00, x. 0 X.X. 00.00.0000 x. 00 “L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio” nonché art. 30 L. 11.02.1994 n. 109 come modificato dalla L. 24.12.2003 n. 350 per quanto applicabile.
164 v. art. 8, c. 11 quater L. 11.02.1994 n. 109
6. Per la partecipazione alle gare concernenti l’affidamento di forniture o di appalti di servizi, in mancanza di apposita previsione normativa, l’entità del deposito cauzionale viene determinata nella misura prevista dalle norme di legge di cui al comma precedente.
7. Nelle ipotesi di cui al sesto comma, in relazione a particolari contratti e categorie di contraenti, l’Amministrazione può aumentare l’entità del deposito cauzionale definitivo. Tale entità dovrà essere indicata chiaramente nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel Bando o avviso di gara.
8. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere Comunale, secondo le norme del Regolamento di contabilità.
ART. 76
Svincolo del deposito cauzionale definitivo
1. Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto dal Dirigente del Servizio/Ufficio competente dopo l'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, ovvero di avvenuta fornitura o di puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dalla specifica normativa in materia di lavori pubblici165.
ART. 77
Compensazione
1. Nel caso di contratti ripetitivi, posti in essere con il medesimo contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di mantenere il deposito cauzionale precedente e riferirlo ad altro contratto.
2. Qualora il deposito cauzionale di cui al precedente punto 1 sia costituito a mezzo fidejussione bancaria/assicurativa, è necessario l’assenso scritto del soggetto che ha prestato la garanzia.
ART. 78
Spese contrattuali
1. Tutte le spese contrattuali, comprese le spese di copia e bollo, i diritti di segreteria, le imposte e tasse relative agli adempimenti conseguenti alla stipulazione (registrazione, voltura
165 v. art. 30, c. 2 L.R. 31.05.2002 n. 14 “…La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d’appalto.” e art. 150, c. 1 D.P.R. FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres “La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile.” nonché art. 30, c. 2- ter L. 11.02.1994 n. 109 come modificato dalla L. 24.12.2003 n. 350 per quanto applicabile.
catastale, trascrizione ecc.) sono poste a carico del privato contraente salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso di appalto di lavori pubblici166 sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente:
questi è invitato a versare, presso il Servizio Programmazione Acquisti dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie o presso la Tesoreria comunale, il relativo importo entro otto giorni dalla richiesta, contestuale alla comunicazione dell’aggiudicazione nelle procedure di gara e comunque prima della sottoscrizione del contratto in tutti gli altri casi. Qualora non fosse versato, l’importo delle spese contrattuali, maggiorato del 10%, verrà prelevato dalla prima fatturazione a favore del contraente oppure dal deposito cauzionale definitivo che dovrà poi essere reintegrato.
b) se poste a carico del Comune:
le somme necessarie saranno prelevate dal conto in essere presso il Servizio Programmazione Acquisti dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie.
ART. 79
Carenza o insufficienza del deposito
1. Nel caso che, in carenza od insufficienza del deposito cauzionale, il Comune, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l’altra parte contraente, dovesse essere costretto ad anticipare le somme dovute a qualsiasi titolo, procederà al recupero dell’importo medesimo, applicando peraltro sullo stesso una maggiorazione del 10% (dieci per cento).
ART. 80
Conformità del contratto con l'atto deliberativo/dirigenziale
1. Il contenuto del contratto deve essere aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo/dirigenziale e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.
166 v. art. 10 D.P.R. 05.06.2003 n. 166/Pres “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi in territorio regionale di cui all’art. 34 della L.R. n. 14/2002”
TITOLO II
LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
Capo I
Forme di stipulazione
ART. 81
Forme dei contratti
1. La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire:
a) in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
b) in forma pubblico-amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
c) per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali;
d) per scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, dal Segretario Generale o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. (Comma abrogato con DC n. 5/2017).
ART. 81 bis167
Forme dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016
1. La stipulazione dei contratti di appalto e concessione del Comune può avvenire:
a) per i contratti il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, nonché per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro:
• con atto pubblico notarile informatico;
• in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
b) per i contratti il cui importo è pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, nonché per gli appalti pubblici di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, in modalità elettronica mediante scrittura privata;
c) per i contratti il cui importo è non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.
2. I contratti stipulati in seguito a procedure sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) seguono le forme ivi prescritte (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-procurement).
3. Il rinvio operato dal comma 1 alle soglie previste dal D.Lgs 50/2016 si intende dinamicamente effettuato alle diverse soglie nel tempo previste.
ART. 82168
Individuazione del soggetto competente alla stipulazione
1. I contratti sono stipulati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dal Dirigente competente per materia e/o che ha emanato il relativo provvedimento.
167 Articolo inserito con D.C. n. 5/2017.
168 Articolo modificano con D.C. n. 67/2016.
2. In assenza del Dirigente competente per materia, il Direttore di Area ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione con altro Dirigente.
ART. 83
La forma pubblico-amministrativa. Ruolo dell'Ufficiale rogante
1. I contratti conseguenti a pubbliche gare nonché tutti gli atti ai quali si debba169 o si intenda conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblico- amministrativa170 e, quindi, ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opera nel rispetto - per quanto applicabili - delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile171.
2. Il Segretario Generale può, altresì, autenticare contratti redatti in forma di scrittura privata ed atti unilaterali nell’interesse del Comune.
3. Al Segretario Generale, nella sua veste di Ufficiale rogante, compete:
⮚ la conservazione, a mezzo dell'Ufficio Contratti, del Repertorio in cui vengono iscritti, oltre agli atti rogati in forma pubblico-amministrativa, anche quelli stipulati a mezzo di scrittura privata;
⮚ tutti gli ulteriori adempimenti previsti per la validità o l'efficacia del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.
4. Nel caso in cui - a norma di legge - sia esclusa la competenza rogatoria del Segretario Generale, il contratto viene stipulato, di regola, in forma pubblica spettando l'indicazione del notaio rogante alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali.
5. Il privato contraente a cui carico siano poste dette spese può richiedere altresì la stipulazione, in forma pubblica, a mezzo di notaio di fiducia anche in presenza di competenza rogatoria del Segretario Generale.
6. L'eventuale adesione a tale richiesta è subordinata al parere positivo del Segretario Generale.
169 v. art. 1350 cod. civ.
170 v. art. 2699 cod. civ.
171 v. L. 16.02.1913 n. 89 e relativo Regolamento R.D. 10.09.1914 n. 1326
Capo II
Adempimenti successivi alla stipulazione
ART. 84
Responsabilità per inadempimenti fiscali
1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, è responsabile dell'inosservanza delle norme di carattere fiscale e degli inadempimenti o dei ritardi nelle prestazioni delle obbligazioni tributarie.
ART. 85
Rilascio di copie e di estratti dei contratti
1. Il Segretario Generale, che custodisce i contratti a mezzo dell'apposito Xxxxxxx, ne rilascia copie ed estratti, riscuotendo i diritti stabiliti ed uniformandosi, in tale attività, a quanto a riguardo espressamente stabilito172.
2. Per la quantificazione dei diritti da porre a carico degli utenti per il rilascio di copie si fa riferimento all'art. 16 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 64 dd. 18.07.1996 e alla tariffa approvata con deliberazione giuntale n. 1123 dd. 27.12.2001.
ART. 86173
I diritti di segreteria e di rogito
1. Ai contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata dal Segretario Generale, o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce, si applicano i diritti di segreteria ( diritto fisso di originale, diritto di scritturazione, diritto proporzionale di segreteria sul valore economico dell'atto) secondo le modalità ed i limiti di valore stabiliti dalla legge174.
2. Detti diritti debbono essere esigiti sia nel caso in cui le spese contrattuali sono fatte gravare sul privato contraente, sia che gravino sul Comune stesso.
3. I diritti vengono contabilizzati al momento dell'iscrizione dell'atto a repertorio ed il loro provento annuale è attribuito integralmente al Comune.
ART. 87
L'interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate di legge175, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi della disciplina civilistica.
172 v. L. 16.02.1913 n. 89 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”
173 Articolo modificato con D.C. n. 5/2017.
174 v. L. 08.06.1962 n. 604, come modificata ed integrata
175 v. art. 1362 e ss. cod. civ.
Art. 88
Rinnovo del contratto
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti.
2. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
3. I singoli contratti e relativi capitolati possono prevedere una clausola di rinnovo dei contratti per una o più volte.
4. In presenza della clausola di cui al precedente punto, tre mesi prima nei contratti annuali e sei mesi prima nei contratti pluriennali, il Dirigente competente può, se sussistono ragioni di convenienza e di pubblico interesse, e effettuate le verifiche di tale sussistenza, adottare apposito provvedimento e comunicare al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione del contratto.
5. Il rinnovo, relativamente ai contratti di durata superiore all’anno, avviene alle stesse condizioni del precedente contratto, salvo per il prezzo che verrà adeguato sulla base dei prezzi di mercato elaborati dall’ISTAT.
ART. 89
Caducazione del contratto
1. Nel caso in cui gli atti propedeutici al contratto vengano caducati a seguito di annullamento d’ufficio, revoca o annullamento da parte dell’autorità giurisdizionale amministrativa, le obbligazioni sorte con la fattispecie contrattuale si estinguono, fatti salvi gli eventuali effetti risarcitori conseguenti.
ART. 90
Norme di garanzia
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente Regolamento, dal capitolato e dal bando di gara o dalla lettera di invito alla gara stessa, non sono derogabili in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara stessa.
2. In particolare è motivo di nullità l’inosservanza delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
3. E', altresì, motivo di nullità l'inosservanza delle norme la cui disapplicazione e violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.
ART. 91
Competenza in caso di controversie
1. Eventuali controversie inerenti o conseguenti a contratti stipulati dall'Amministrazione, non risolvibili in via amministrativa, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.
2. Il ricorso all'arbitrato176 è prassi da ritenersi eccezionale, da valutare caso per caso in presenza di particolari circostanze.
176 v. art. 36, c. 2 L.R. 31.05.2002 n. 14
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 92
Norme di rinvio
1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e la disciplina sostanziale del medesimo quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabili.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia, qualora non implichino ulteriori provvedimenti di recepimento da parte dell'Amministrazione, determinano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.
ART. 93
Abrogazione di disposizioni incompatibili
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli altri atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
ART. 94
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.
2. Al fine di assicurare la massima diffusione del presente testo, si ritiene di applicare la disciplina normativa in tema di pubblicizzazione prevista per il “manuale di gestione del protocollo informatico”177, per cui si rende accessibile il presente Regolamento anche nelle seguenti forme:
⮚ per il personale del Comune di Trieste, mediante pubblicazione sul sito INTRANET dell’Ente;
⮚ per il pubblico, mediante pubblicazione sul portale della Rete Civica del Comune di Trieste.
177 v. art. 5, c. 3 D.P.C.M. 31.10.2000
Tabella A
Ripartizione delle competenze in materia di Lavori Pubblici
TIPOLOGIA | SPECIFICHE | ATTO | OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI |
approvazione progetti | preliminari e definitivi | deliberazione giuntale | art. 75 c. 5 lettera a) Statuto |
Esecutivi | determinazione dirigenziale | che non apportino variazioni sostanziali, anche solo in termini economici, ai progetti definitivi, altrimenti deliberazione giuntale | |
affidamento lavori | procedure di scelta del contraente | determinazione dirigenziale* | art. 192 D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 art. 4 c. 2 lettera f) DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. |
approvazione perizie | nel quadro economico | determinazione dirigenziale* | art. 83 c. 9 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. |
extra quadro economico e/o che alterano la sostanza del progetto | deliberazione giuntale | ||
approvazione nuovi prezzi | nel quadro economico | determinazione dirigenziale* | art. 85 c. 3 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. |
extra quadro economico | deliberazione giuntale | ||
approvazione proroghe | proporzionali in % ai lavori di perizia o per altre cause non imputabili all’appaltatore | determinazione dirigenziale* | art. 24 c. 3 Capitolato Generale L.P. DPR FVG 05.06.2003 n. 0166/Pres. |
altre proroghe | deliberazione giuntale | ||
approvazione certificato di regolare esecuzione | per lavori di importo contrattuale < 1.500.000,00 euro | determinazione dirigenziale | art. 29 c. 2 L.R. n. 14/2002 art. 152 c. 1 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. |
approvazione certificato di collaudo | senza riserve | determinazione dirigenziale | art. 152 c. 1 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. |
con riserve o comunque maggiori oneri | deliberazione giuntale | ||
*se il Responsabile Unico del Procedimento è diverso dal dirigente responsabile della spesa: determinazione dirigenziale a firma congiunta |
Tabella B
Incarichi professionali di progettazione relativi ai Lavori Pubblici di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (200.000,00 DSP).
TIPOLOGIA INCARICO | SISTEMA DI AFFIDAMENTO | IMPORTI STIMATI | ATTO | RIFERIMENTI NORMATIVI |
progettazione | incarico fiduciario del RUP | < 100.000,00 euro | determinazione dirigenziale* | art. 9 c. 9 L.R. 31.05.2002 n. 14; artt. 39-48 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. |
incarico fiduciario del legale rappresentante | < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) | atto del Sindaco per individuare il professionista, determinazione dirigenziale per approvare i contenuti della prestazione | ||
procedura negoziata con gara tra almeno 5 candidati | < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) | determinazione dirigenziale* | ||
gara ad evidenza pubblica | > 40.000,00 euro e < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) | determinazione dirigenziale* | ||
*se il Responsabile Unico del Procedimento è diverso dal dirigente responsabile della spesa: determinazione dirigenziale a firma congiunta |
Tabella C
Incarichi professionali diversi dalla progettazione relativi ai Lavori Pubblici di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (200.000,00 DSP).
TIPOLOGIA INCARICO | SISTEMA DI AFFIDAMENTO | IMPORTI STIMATI | ATTO | RIFERIMENTI NORMATIVI |
tutte le attività tecniche e/o amministrative diverse dalla progettazione finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, ad esempio: RUP, direzione lavori, coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva, collaudo, incarichi vari di supporto; sono esclusi gli incarichi di Responsabile dei Lavori ex art. 3 D.lg. 494/1996. | incarico fiduciario diretto | < 20.000,00 euro elevato a < 40.000,00 euro per impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico | determina dirigenziale* | art. 7 lett. A) Reg. spese in economia |
indagine di mercato e/o interpello tra almeno 5 candidati | > 20.000,00 euro e < 40.000,00 euro | determina dirigenziale* | art. 7 lett. B) Reg. spese in economia | |
procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati | > 40.000,00 euro e < 130.000,00 euro | determina dirigenziale* | art. 7 lett. C) Reg. spese in economia | |
procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati | > 40.000,00 euro e < 200.000,00 euro | determina dirigenziale* | art. 4 c. 2 lett. c) L.R. 30.04.2003 n. 12 | |
procedura aperta, oppure se ricorrono i presupposti di legge, procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 3 candidati | < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) | determina dirigenziale* | art. 4 c. 2 e 3 L.R. 30.04.2003 n. 12 | |
*se il Responsabile Unico del Procedimento è diverso dal dirigente responsabile della spesa: determinazione dirigenziale a firma congiunta |
Tabella D
Incarichi professionali in materie diverse dai Lavori Pubblici di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (200.000,00 DSP).
TIPOLOGIA INCARICO | SISTEMA DI AFFIDAMENTO | IMPORTI STIMATI | ATTO | RIFERIMENTI NORMATIVI |
Incarichi per servizi previsti all’art. 4 lett. C) del Regolamento per le spese in economia e nel limite di importo di 130.000,00 euro | diretto | < 20.000,00 euro elevato a < 40.000,00 euro per impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico | determinazione dirigenziale | art. 7 lett. A) Reg. spese in economia |
indagine di mercato e/o interpello tra non meno di 5 candidati | > 20.000,00 euro e < 40.000,00 euro | art. 7 lett. B) Reg. spese in economia | ||
procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati | > 40.000,00 euro e < 130.000,00 euro | art. 7 lett. C) Reg. spese in economia | ||
altri incarichi | procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati | < 200.000,00 euro | determinazione dirigenziale | art. 4 c. 2 lett. c) L.R. 30.04.2003 n. 12 |
procedura aperta, oppure se ricorrono i presupposti di legge, procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 3 candidati | < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) | art. 4 c. 2 e 3 L.R. 30.04.2003 n. 12 |
Tabella E
FORME DI PUBBLICITÀ NEI PUBBLICI APPALTI
Lavori pubblici
> al controvalore in euro di 5.000.000,00 DSP (attuali Euro 5.923.624,00) | > Euro 1.500.000,00 e < al controvalore in euro di 5.000.000,00 DSP (attuali Euro 5.923.624,00) | < Euro 1.500.000,00 | |
Pubblicità gara | Preinformazione: GUCE; bandi ed avvisi integrali su GUCE, GURI, estratto su due quotidiani a diffusione nazionale ed almeno due a diffusione regionale (v. art. 80 DPR 554/1999) | Sito informatico della Regione; Estratto su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 2 a diffusione regionale (v. art. 37, c. 2 LR n. 14/2002, modificato da art. 4, c. 102 LR n. 1/2004) | Sito informatico della Regione; Albo Pretorio (v. art. 37, c. 2 LR n. 14/2002) |
Esito gara | GUCE (v. artt. 80, c. 8 DPR 554/1999 e 29, c. 1 lett. f L. 109/1994); Xxxx Xxxxxxxx; tutti i partecipanti alla gara* | Albo Pretorio; tutti i partecipanti alla gara* | Albo Pretorio; tutti i partecipanti alla gara* |
Servizi
> al controvalore in euro di 200.000,00 DSP (attuali euro 236.945,00) | < al controvalore in euro di 200.000,00 DSP (attuali euro 236.945,00) | |
Pubblicità gara | Preinformazione: GUCE; bandi ed avvisi integrali su GUCE, GURI, estratto su due quotidiani a diffusione nazionale ed almeno uno a diffusione regionale (v. art. 8 D. Lgs n. 157/1995) | Preinformazione: GURI ed estratto su due quotidiani a diffusione regionale |
Esito gara | GUCE (applicazione dell’art. 80, c. 8 DPR n. 554/1999 ed art. 29, c. 1 lett. f L. n. 109/1994, come previsto dall’art. 6, c. 3 L. n. 67/1987); Xxxx Xxxxxxxx; tutti i partecipanti alla gara* | Xxxx Xxxxxxxx; tutti i partecipanti alla gara* |
Forniture
> al controvalore in euro di 200.000,00 DSP(attuali euro 236.945,00) | < al controvalore in euro di 200.000,00 DSP(attuali euro 236.945,00) | |
Pubblicità gara | Preinformazione: GUCE; bandi ed avvisi integrali su GUCE, GURI, estratto su due quotidiani a diffusione nazionale ed almeno uno a diffusione regionale (v. art. 5 D. Lgs. N. 358/1992) | Bandi indicativi di gara e avvisi di aggiudicazione GURI, due quotidiani a diffusione nazionale (v. artt. 5 e 6 DPR n. 573/1994) |
Esito gara | Entro 48 giorni GUCE (v. artt. 80, c. 8 DPR 554/1999 e 29, c. 1 lett. f L. 109/1994, come previsto dall’art. 6, c. 3 L. n. 67/1987); Xxxx Xxxxxxxx; tutti i partecipanti alla gara* | Xxxx Xxxxxxxx; tutti i partecipanti alla gara* |
*v. Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.03.2003 n. B1/2107