Schema Contratto di assicurazione
Schema Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia Lotto 6 - D&O I Layer – CIG 66477210EA
INDICE Pagina
DEFINIZIONI GENERALI | 3 |
DEFINIZIONI DI SETTORE | 6 |
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI | 8 |
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione | 8 |
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 8 |
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 8 |
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio | 8 |
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio | 8 |
Art. 1.6 – Buona fede | 8 |
Art. 1.7 – Durata del Contratto | 9 |
Art. 1.8 – Oneri fiscali | 9 |
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente | 9 |
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori | 9 |
Art. 1.11 – Clausola Broker | 9 |
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | 9 |
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società | 10 |
Art. 1.14 - Disciplina della responsabilità | 10 |
Art. 1.15 - Dipendenti distaccati o comandati | 10 |
Art. 1.16 – Disposizione finale | 10 |
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE | 11 |
Art. 2.1 – Altre assicurazioni | 11 |
Art. 2.2 – Estensione territoriale | 11 |
Art. 2.3 - Efficacia temporale della garanzia (Claims Made) | 11 |
Art. 2.4 – Massimale assicurato | 11 |
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE D&O | 12 |
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione | 12 |
Art. 3.2 – Estensioni indagini | 12 |
Art. 3.3 – Periodo di osservazione | 13 |
Art. 3.4 – Richiesta di risarcimento inerente a Rapporti di lavoro subordinato | 13 |
Art. 3.5 – Amministratori e Dirigenti cessati | 13 |
Art. 3.6 – Eredi, patrimonio e rappresentanti legali | 13 |
Art. 3.7 – Responsabilità civile per beni comuni | 14 |
Art. 3.8 - Esclusioni | 14 |
Art. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI | 16 |
Art. 4.1 – Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento | 16 |
Art. 4.2 – Anticipo dei costi di difesa | 16 |
Art. 4.3 – Modalità di conduzione della difesa | 17 |
Art. 4.4 – Ripartizione del danno | 17 |
Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI | 19 |
Art. 5.1 – Estensione Spese di pubblicità | 19 |
Art. 5.2 – Estensione Corporate Manslaughter | 19 |
Art. 5.3 – Estensione Spese di emergenza | 19 |
Art. 5.4 – Esclusioni Paesi Extraeuropei | 19 |
Art. 5.5 – Procedimenti Penali | 19 |
Art. 5.6 – Qualifica di Terzo | 19 |
Art. 5.7 – Amministratori indipendenti | 19 |
DICHIARAZIONE | 20 |
Contratto | 21 |
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO:
I soggetti che esercitano, eserciteranno o hanno esercitato le funzioni di:
Amministratore, Dirigente e Dipendente.
Per Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, si intendono le seguenti figure:
- Amministratore,
- Sindaco
Per Amministratore o Sindaco si intende la persona fisica debitamente nominata o eletta quale Direttore Generale, membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale delle società del gruppo Equitalia ;
- Dirigente
- I Componenti dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001)
- La persona designata come responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
- La persona designata come responsabile della redazione dei documenti contabili (Legge 262/2005)
- La persona designata come responsabile della privacy (D.Lgs. 196/2003)
- La persona responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (Art. 10 del D.Lgs 163/2006)
- La persona responsabile del procedimento in cartelle esattoriali (Art. 7 della Legge 212/2000)
- La persona designata quale Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- La persona responsabile della Conservazione (D.P.C.M. 3 dicembre 2013);
- La persona responsabile della Gestione Documentale (D.P.C.M. 3 dicembre 2013);
- Tutte le persone designate, a norma di legge, per l’assolvimento di incarichi di gestione, controllo e supervisione
- I componenti di commissioni di gara anche esterni nominati dalla Contraente
- I dipendenti membri dei comitati di “Internal Audit” aziendali.
- Tutti i dipendenti, relativamente alla estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora siano riconosciuti quali amministratori di fatto o qualora convenuti con un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente.
- Il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di un Assicurato per qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa ad un Atto Illecito di detto Assicurato
- Gli eredi, il tutore o il curatore di un Assicurato deceduto, interdetto, inabilitato, insolvente o fallito, per qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa ad un Atto Illecito di detto Assicurato;
- Qualsiasi dipendente che abbia specifica procura.
- Estensione valida solo se indicata nell’Offerta tecnica di gara:
inclusione nel novero degli assicurati di tutti i soggetti attualmente dipendenti del gruppo Equitalia, che in qualità di dipendenti di altri Enti (anche se non azionisti di Equitalia SpA) hanno operato prima della costituzione di Equitalia SpA per finalità collegate e inerenti alla costituzione stessa o alla corretta esecuzione delle attività istituzionali attualmente in carico a Equitalia SpA, pertanto anche prima del 31/10/2005.
CAPITOLATO DI POLIZZA:
Il documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente e dalle sue Società controllate.
BROKER
La società Sapri Broker Srl
CONTRAENTE
Equitalia SpA anche in nome e per conto delle Società del Gruppo, che si devono intendere assicurate a tutti gli effetti
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’assicuratore a seguito della sottoscrizione del contratto di assicurazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
EQUITALIA:
Equitalia S.p.A., nella qualità di soggetto che sottoscrive il Contratto di assicurazione con la Società anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Equitalia.
PARTE O PARTI :
Equitalia S.p.A. anche in nome e per conte di tutte le società del Gruppo Equitalia e la Società assicuratrice, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA:
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PREMIO:
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa
RISCHIO:
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO:
Il verificarsi di un evento che impegna la Società al pagamento della prestazione convenuta.
SOCIETA’:
L’impresa assicuratrice (partecipante in forma singola o associata – R.T.I/ Consorzio) aggiudicataria della presente gara.
DEFINIZIONI DI SETTORE
ATTO ILLECITO:
Qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, od altri atti commessi ovvero che si presume siano stati commessi dall’Assicurato, nell’esercizio delle funzioni svolte, che determini nei loro confronti una richiesta di risarcimento.
CORPORATE MANSLAUGHTER
Il procedimento penale nei confronti di un Amministratore, Dirigente o Dipendente per omicidio colposo o preterintenzionale compreso un presunto omicidio colposo o preterintenzionale, in relazione all’attività della Società.
COSTI DI DIFESA:
Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, le spese legali (in qualsiasi grado di giudizio), tecniche o giudiziarie, ragionevolmente sostenute dall’ Assicurato per la difesa, la resistenza, la valutazione o la transazione di un sinistro.
Le spese legali sostenute per resistere alla azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
OPERAZIONE:
Per operazione si intende:
✓ quando la Contraente si fonde o si incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi;
✓ quando qualsiasi persona od entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50% dei voti validi per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Contraente del Certificato applicativo o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.
PERDITE PATRIMONIALI:
Le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale o ad altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell’Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Le perdite patrimoniali non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte dovute dagli assicurati nella loro qualità di contribuenti e qualsiasi somma per la quale l’Assicurato non sia responsabile legalmente, nonché i rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale il presente Capitolato di polizza deve essere interpretato.
Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l’Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un’unica perdita.
PERIODO DI OSSERVAZIONE:
Si intende quel periodo di tempo decorrente dalla data di scadenza del Contratto assicurativo, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all’Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l’Assicurato, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso in corso di validità del Capitolato di polizza o nel periodo di retroattività e comunque coperto dal Contratto assicurativo.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
Per richiesta di risarcimento si intende:
✓ qualsiasi richiesta scritta formulata nei confronti dell’Assicurato per uno specifico atto illecito in cui si chiedono danni o vengono avanzate altre pretese che potrebbero essere fatte valere in procedimento giudiziale;
✓ qualsiasi procedimento civile o arbitrale nei confronti dell’Assicurato;
✓ qualsiasi procedimento penale che possa avere una rilevanza civile;
✓ qualsiasi procedimento amministrativo o di una autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell’Assicurato per uno specifico atto illecito.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO INERENTE RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATI:
Per Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della Società ed emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole deprivazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.
SOCIETA’ COLLEGATE:
Si intende qualsiasi società di cui la Contraente possegga, alla data di decorrenza di validità del Contratto assicurativo, direttamente o indirettamente, attraverso una o più Società Controllate, più del 20% ma non più del 50% delle azioni o quote con diritto di voto emesse e circolanti; si precisa, tuttavia, che questa definizione non comprenderà nessuna società che sia quotata su qualsiasi mercato azionario. L’Assicurato avrà il diritto di sottoporre queste società alla valutazione dell’Assicuratore. Tali società potranno essere aggiunte mediante appendice a questa definizione. Tale aggiunta sarà subordinata a ricezione, valutazione ed accettazione di queste società.
SOCIETA’ CONTROLLATE:
Si intendono le Società nelle quali la Contraente, alla data di decorrenza del Contratto assicurativo – direttamente o indirettamente - cioè tramite una o più delle sue Società controllate possegga almeno uno dei seguenti requisiti:
✓ abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione;
✓ abbia il controllo di più della metà dei voti;
✓ detenga più della metà del capitale azionario emesso.
TITOLO:
Si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito, ecc. relativo ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.
Art. 1 . CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Assicuratore che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
1. entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto assicurativo, il premio di prima rata convenuto;
2. entro 30 (trenta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
✓ il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
✓ il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
L‘Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi (in contraddittorio con la Contraente) la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto ed il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di
dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione stipulato a seguito dell’aggiudicazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1/11/2016, data di effetto delle coperture assicurative, ferma la facoltà della Contraente di recedere dallo stesso, con preavviso di almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. La Società ha la facoltà di recedere dal Contratto, in occasione di ciascuna scadenza annuale con preavviso di almeno 180 giorni .
Art. 1.8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole alla Contraente, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente la Società in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 1.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice.
Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione
- una breve descrizione del sinistro
La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire di norma per il tramite del Broker. Tali comunicazioni dovranno essere inviate dalle Parti al Broker a mezzo fax o PEC, ai seguenti indirizzi fax: n. / PEC:. 00.0000000 , PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 1.14- Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti della Contraente/Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.15 - Dipendenti distaccati o comandati
Le garanzie si intendono operanti anche per i dipendenti distaccati o comandati che prestano la propria attività, su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.16 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente capitolato.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2 . CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza, opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
In caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale - per qualsiasi motivo
- di preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente o l’Assicurato.
Art. 2.2 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa all’Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art. 2.3 – Efficacia temporale della garanzia (Claims Made)
La garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto.
Si precisa, inoltre, che le garanzie si intendono valide anche per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di durata del contratto per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività che si intende illimitato.
Art. 2.4 – Massimale assicurato
Il massimale annuo è pari ad Euro 20.000.000,00 per perdite pecuniarie; esso costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture del presente Capitolato di polizza.
Il massimale per il periodo di osservazione sarà parte del massimale totale per il periodo di durata del Contratto assicurativo, non in aggiunta ad esso.
I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Capitolato di polizza e sono da intendersi in eccesso a tale massimale.
Art. 3 . CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE D&O
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne:
a) l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge;
b) la Contraente dalle perdite patrimoniali che la stessa fosse obbligata o autorizzata a pagare agli assicurati per perdite non dolosamente cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge e/o dei poteri loro attribuiti dallo statuto della Contraente o con delibere degli organi sociali della medesima.
La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante alla Contraente anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali la Contraente debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità della Contraente stessa.
Sono comprese nella garanzia le somme che la Contraente sia tenuta a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato o di altra pubblica Autorità.
Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori della Contraente, la presente assicurazione terrà indenne la Contraente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’amministrazione finanziaria.
Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni del presente Capitolato di polizza, l’Assicuratore anticiperà i costi di difesa derivanti dalle richieste di risarcimento prima della loro definizione conclusiva.
Art. 3.2 – Estensioni indagini
La garanzia si intende estesa alle parcelle e spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore, derivanti dall’obbligo per legge, per qualsiasi soggetto assicurato, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Contraente.
Se l’Assicurato, ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento.
Qualora l'Assicurato ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'Assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte.
Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato all’Art.
2.4. Tale sottolimite è compreso e non aggiunto al massimale nell’Art. 2.4 e in nessun caso servirà
ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore.
Si conviene, inoltre, che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America.
Art. 3.3 – Periodo di osservazione
Se alla scadenza del Contratto non si attivasse analoga copertura assicurativa, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione pagando il premio di seguito indicato:
- 12 mesi pagando il 30 per cento del premio annuale intero; oppure
- 24 mesi pagando il 60 per cento del premio annuale intero; oppure
- 36 mesi pagando il 90 per cento del premio annuale intero; oppure
- 48 mesi pagando il 120 per cento del premio annuale intero; oppure
- 60 mesi pagando il 150 per cento del premio annuale intero; oppure
- 72 mesi pagando il 180 per cento del premio annuale intero.
Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni precedenti la data di scadenza del Contratto assicurativo, e deve versare il premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato.
Se ha luogo una Operazione, che non è stata oggetto di valutazione da parte della Società relativamente al livello di rischio, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni precedenti la fine del periodo di durata del Contratto, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
Art. 3.4 – Richiesta di risarcimento inerente a Rapporti di lavoro subordinato
La garanzia si intende estesa al pagamento delle perdite pecuniarie degli Assicurati che derivino da una qualsivoglia richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato, avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di durata del Contratto assicurativo per atti illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni del presente Capitolato di polizza.
Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i dipendenti del Gruppo Equitalia.
Art. 3.5 – Amministratori e Dirigenti cessati
Nel caso in cui il Capitolato di polizza non fosse rinnovata o sostituita con qualunque altra polizza di Responsabilità Civile di Amministratori, la copertura assicurativa fornita si intenderà operativa nei confronti di qualunque Assicurato che per qualunque ragione ha cessato dal proprio incarico prima della data del predetto non rinnovo o sostituzione in relazione a richieste di risarcimento notificate nei confronti delle predette persone nei 5 anni immediatamente successivi alla data di non rinnovo o sostituzione. Per amministratori e dirigenti ritirati o cessati si intendono le persone assicurate che prima della data di mancato rinnovo o sostituzione della polizza abbiano cessato di agire nella loro funzione assicurata per motivi diversi da:
a) interdizione, a causa di mancanza di idoneità o adeguatezza, dai pubblici uffici o dal rivestire cariche direttive in società;
b) Acquisizione o Liquidazione della Contraente;
Art. 3.6 – Eredi, patrimonio e rappresentanti legali
Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la copertura assicurativa di cui al presente Capitolato di polizza viene estesa alle perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato.
Art. 3.7 – Responsabilità civile per beni comuni
L'assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un Assicurato durante il periodo di validità del Capitolato di polizza e notificata all'Assicuratore durante il periodo di validità del medesimo Capitolato di polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento:
(a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; e
(b) sarebbe coperta dal Capitolato di polizza, qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; e
(c) chieda il risarcimento di danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell’Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall’Assicurato al coniuge legittimo.
Art. 3.8 – Esclusioni
L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati:
1. derivino da:
- l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
- utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli della Società nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d’America;
- azioni dolose o fraudolente.
Al fine di determinare l’applicabilità delle esclusioni suindicate, gli atti illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso una sentenza definitiva relativa ad un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti summenzionati sia/siano realmente avvenuto/i;
2. derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all’Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui il Capitolato di polizza costituisca una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dal Capitolato di polizza;
3. derivino da qualsiasi controversia legale, in corso o antecedente alla data di decorrenza del Capitolato di polizza ovvero siano riferibili a fatti dedotti in controversia in corso;
4. derivino da qualsiasi atto od omissione posti in essere dagli Assicurati nelle rispettive funzioni di Amministratori, Sindaci di Società od enti diversi della Contraente salvo il caso in cui siano stati espressamente designati dalla Contraente o agiscano in sua rappresentanza;
5. derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di
risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato;
6. siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;
7. siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi Assicurato oppure dalla Contraente o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
- una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato;
- un'azione promossa o mantenuta per conto della Contraente da parte degli azionisti senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato;
- una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della Contraente contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della Contraente di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l’assistenza, l’intervento, l’incoraggiamento o l’attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
8. siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Contraente o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.
La presente esclusione non si applica alla richieste di risarcimento avanzate da un Socio o un azionista della società che denunci la mancata supervisione o controllo degli Assicurati su coloro che forniscono Servizi Professionali;
9. derivino da, o coinvolgano in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso che la presente esclusione non si applica a: costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli e a richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA;
10. derivino da liti, ispezioni, controversie, circostanze note, indagini o pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza del Capitolato di polizza;
11. derivino da responsabilità Amministrativa e Contabile
Art. 4 . CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 – Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento
La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma e/o e-mail, per il tramite del Broker, all’Assicuratore.
Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
L’Assicurato comunicherà alla Società il nome del proprio Legale di fiducia. La Società non potrà rifiutare il legale nominato, salvo che non dimostri validi motivi a supporto del rifiuto.
Qualora sia stata concessa l’estensione in sede di offerta tecnica di gara, l’Assicurato, in caso di rinvio a giudizio, avrà facoltà di nominare un secondo legale per costituire il collegio di difesa. Anche in questo caso, il legale dovrà essere accettato dalla Società, salvo dimostrazione di validi motivi per il rifiuto.
L'Assicurato dovrà, come condizione per l’insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base al presente Capitolato di polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato:
- in qualsiasi momento durante il periodo di durata del Capitolato di polizza o durante il periodo di osservazione;
oppure:
- entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata del Capitolato di polizza o del periodo di osservazione, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
Se, durante il periodo di durata del Capitolato di polizza o il periodo di osservazione, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini ed alle condizioni di questo Capitolato di polizza- una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
Se, durante il periodo di durata del Capitolato di polizza o il periodo di osservazione, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi atto illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.
Art. 4.2 – Anticipo dei costi di difesa
L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Contraente i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dal presente Capitolato di polizza prima della definizione conclusiva della richiesta di risarcimento.
Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Contraente o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui
- la Contraente e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento di tali somme in base ai termini e alle condizioni di questo Capitolato di polizza.
Art. 4.3 – Modalità di conduzione della difesa
L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.
E’ condizione per l’insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L’approvazione da parte dell’Assicuratore non potrà essere negata senza ragione.
La Contraente e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente. Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Contraente né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro nominato su richiesta delle parti dal tribunale del luogo dove ha sede la Contraente. I costi dell’arbitro saranno equamente ripartiti tra le parti.
Art. 4.4 – Ripartizione del danno
Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dal Capitolato di polizza,
la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’Art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso.
Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Indagini allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese per presenziare ad Indagini che sono state attribuite al Danno coperto.
Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione cosi’ come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) Xxxxx restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la risoluzione della controversia potrà essere risolta tramite arbitrato. Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà secondo diritto e sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede la Contraente. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà nella Città ove ha sede la Contraente e si svolgerà in lingua italiana.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese per presenziare ad Xxxxxxxx venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese per presenziare ad Indagini connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.
La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese per presenziare ad Indagini rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
Art. 5 . CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 5.1 – Estensione Spese di pubblicità
La copertura si intende estesa alle spese di pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una richiesta di risarcimento non esclusa dalle condizioni del presente Capitolato di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata del Capitolato di polizza.
Per le finalità della presente copertura, si conviene che:
per "Spese di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Contraente) e ritenuti opportuni per l’ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria e\o di comunicazione, con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento, o per il recupero d’immagine in caso di assoluzione.
Tale estensione è prevista con un limite di Euro 400.000 per sinistro/anno.
Art. 5.2 – Estensione Corporate Manslaugther
a) Soggetta al punto b) sottostante, la copertura assicurativa della presente polizza è estesa (ferme restando le condizioni ed i termini della presente polizza) alle Spese Legali relative ad una Richiesta di Risarcimento od una indagine penale per “Corporate Manslaughter” (o fattispecie equivalente in altre giurisdizioni).
b) Nel caso in cui quanto previsto dal presente articolo fosse coperto da qualunque altra polizza di assicurazione, allora questa polizza si applicherà solo in eccesso ad una qualunque altra valida ed efficace assicurazione.
Tale estensione è prevista con un limite di Euro 250.000 per sinistro/anno.
Art. 5.3 – Estensione Spese di emergenza
Se in considerazione dell’urgenza non risulta possibile per gli Assicurati o la Società ottenere tempestivamente il previo consenso scritto dell’Assicuratore con riguardo alle Spese legali sostenute in conseguenza di una qualsiasi Richiesta di Risarcimento in garanzia, l’Assicuratore si impegna ad approvare retroattivamente le spese sopraindicate fino ad un massimo di € 250.000,00.
Art. 5.4 – Esclusioni Paesi Extraeuropei
L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l’azione legale o la controversia:
a) sia avanzata in una corte costituita in Paesi Extraeuropei
b) derivi dalle attività della Contraente in Paesi Extraeuropei
c) sia relativa a società controllate o collegate in Paesi Extraeuropei
Art. 5.5 – Procedimenti penali
La Contraente non ha l’obbligo di comunicare la pendenza di procedimenti penali, fermo restando l’obbligatorietà delle comunicazioni che potrebbero comunque avere rilevanza civile e rilevanza ai fini dell’estensione di cui all’Art. 5.2.
Art. 5.6 – Qualifica di Terzo
Ai fini della garanzie prestate dal presente Capitolato di polizza è considerato Terzo qualunque Socio od azionista della Contraente.
Art. 5.7 Amministratori indipendenti
Nel caso in cui questa polizza fosse annullata dall’origine o dal momento in cui venissero accertate variazioni di rischio per atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno da parte della Contraente o da parte di uno o più Assicurati, l’Assicuratore manterrà la copertura assicurativa in essere a favore di ciascun amministratore indipendente che è considerato Assicurato ai fini della presente polizza fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione a meno che l’Assicuratore sia in
grado di dimostrare che il predetto amministratore indipendente era implicato o consapevole di ciascuno dei predetti atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno.
La Società EQUITALIA S.p.A.
DICHIARAZIONE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, Equitalia e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Art. 2.3 – Efficacia temporale delle garanzia (claims made)
La Società EQUITALIA S.p.A.
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA CIG 66477210EA
tra
Equitalia S.p.A. in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Equitalia (di seguito brevemente “Equitalia” o “Contraente”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Società” o “Società assicuratrice”) con xxxx xxxxxx xx , xxx x. , X.X. , X.X. ,
matricola INPS (sede territoriale Inps ), codice INAIL
, C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di
mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
Premesso
composto da
- che con Disposizione del (legale rappresentante) n. del , Equitalia
S.p.A. ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia, pubblicata su ;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , Equitalia S.p.A. ha disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al Disciplinare di gara.
con le modalità indicate nel
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
• Allegato “B” (Offerta economica della Società);
• Allegato “C” (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto;
• Capitolato di polizza;
• Offerta tecnica ed economica del Fornitore;
• Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il contratto di assicurazione Equitalia S.p.A., ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società assicuratrice, che accetta, i servizi assicurativi oggetto del Capitolato di polizza, secondo quanto stabilito nel medesimo Contratto di assicurazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società si obbliga a prestare i servizi assicurativi di cui al capitolato di polizza nei confronti di tutte le società del Gruppo Equitalia assicurate ai sensi del contratto di assicurazione, anche eventualmente fuse e/o incorporate e/o trasformate.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato di polizza.
4. La Società prende atto che al momento della pubblicazione della procedura di affidamento indicata in premessa, il Gruppo Equitalia è composto dalle seguenti società assicurate:
o Equitalia S.p.A.
o Equitalia Nord S.p.A.
o Equitalia Centro S.p.A.
o Equitalia Sud S.p.A.
o Equitalia Giustizia S.p.A.
o Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Nella definizione di “Contraente” di cui al Capitolato di polizza deve pertanto intendersi Equitalia
S.p.A. e le società del Gruppo Equitalia, in nome e per conto delle quali è sottoscritto il contratto di assicurazione.
La Società prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del contratto, possono avvenire operazioni di fusione/trasformazione delle società assicurate del Gruppo Equitalia. In tal caso le condizioni operanti per le società del Gruppo assicurate saranno ugualmente operanti per la/e Assicurata/e risultanti operative dopo l’operazione effettuata. Parimenti, qualora durante l’effetto della copertura assicurativa avvengano acquisizioni di nuove società all’interno del Gruppo Equitalia, la/e nuova/e società dovranno intendersi assicurate alle stesse condizioni in corso.
Si specifica, in particolare, che al momento della pubblicazione della presente procedura di affidamento è in corso un’operazione di fusione per incorporazione delle tre società Agenti della Riscossione -Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.- in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione, la cui denominazione è Equitalia Servizi di riscossione
S.p.A. La data di decorrenza di operatività del nuovo soggetto giuridico è prevista per il 1 luglio 2016. Conseguentemente i concorrenti prendono atto ed accettano che nella definizione di “Assicurato” deve intendersi compresa la nuova società.
Articolo 3
Durata
1. Il contratto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere, ad ogni effetto, dalla data indicata nel Capitolato di polizza, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 304 DPR 207/2010.
2. E’ facoltà della Contraente, per qualsiasi causa, richiedere alla Società, prima della scadenza del contratto di assicurazione, una proroga temporanea del medesimo contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio determinato sulla base dei tassi e parametri in corso al momento della richiesta della proroga, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il moltiplicatore/premio è pari a , sulla base del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica.
2. Il premio annuo lordo, (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pertanto pari ad Euro
, (Euro /00) di cui € ,00 (euro /00) per oneri della sicurezza.
L’importo triennale lordo è pari ad Euro ,00 ( /00), salvo conguaglio annuale derivante dalla regolazione del premio stesso, così come indicato nel Capitolato di polizza.
Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione dei servizi affidati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla Società.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi espressamente previsti dal relativo Capitolato di polizza.
4. Il corrispettivo sarà adeguato ai sensi della normativa vigente in materia, anche in conformità a quanto previsto nel Capitolato di polizza.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. La Società assicuratrice si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società assicuratrice con la sottoscrizione del Contratto.
3. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere richieste da Equitalia in conformità a quanto previsto nel capitolato di polizza, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Società si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. La Società non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, ad eccezione dei periti eventualmente nominati per la valutazione del danno, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
9. La Società si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Società dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società dipenderà solo ed esclusivamente dalla Società medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardo della Società nella liquidazione del sinistro o nella trasmissione dei dati dell’andamento del rischio, rispetto ai relativi termini indicati nel Capitolato di polizza, Equitalia potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’importo del contratto.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dal successivo premio dovuto oppure, ove non sia possibile, facendo ricorso alle garanzie prestate, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Il pagamento dei premi assicurativi alla Società viene effettuato dalla Contraente al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di
xxxxxxx, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” alla Società, la quale potrà emettere la richiesta di pagamento.
2. La Contraente verserà al Broker i suddetti premi richiesti dalla Società (con indicazione del relativo CIG), sul conto corrente separato - di cui all’art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente IBAN n. , intestato al Broker medesimo ed acceso presso
. Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:
• ;
• .
Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare.
3. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 codice civile e libera Equitalia e le Contraenti da ogni responsabilità dei confronti della Società.
4. Anche in deroga all’art. 1901 c.c. si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
6. Al fine di procedere al pagamento del premio, sulle richieste di pagamento dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto di assicurazione e il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo ai servizi di cui si richiede il pagamento, comunicato dalla Contraente. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Società per le necessarie integrazioni.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, Equitalia procederà al pagamento del dovuto ed allo svincolo della cauzione prestata dalla Società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, anche secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
8. Le richieste di pagamento dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA , Via , Roma (001 ), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima e spedite al Broker il quale provvederà ad inoltrarle alla stessa Equitalia a mezzo di posta elettronica certificata. Il Broker verserà i premi corrisposti dalla Contraente - al netto delle competenze spettanti al Broker medesimo pari al % del premio assicurativo offerto, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al loro relativo incasso.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Società ed acceso presso _ , Via , IBAN . La Società dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• , nato a il ;
• , nato a il .
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
La Società assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del Contratto, dalla Società stessa, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, la Contraente verificherà prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dalla Società, la sussistenza o meno in capo alla medesima di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Contraente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
14. La Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del citato D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Articolo 9 Recesso
1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato di Polizza.
Articolo 10 Recesso per giusta causa
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione alla Società, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo alla Società di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della Società;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, la Società non avrà diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno. In ogni caso, inoltre, è fatta salva la restituzione ad Equitalia del premio eventualmente non goduto, al netto delle imposte di assicurazione.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora
l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 Cauzione definitiva
1. La Società terrà indenne Equitalia e le società del Gruppo Equitalia assicurate di qualsiasi danno possa derivare alle società medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avviene mediante restituzione del documento originariamente rilasciato oppure a mezzo lettera di autorizzazione allo svincolo rilasciata da Equitalia.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. Si applica l’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
Articolo 16 Riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subcontraenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. Equitalia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all’esecuzione delle prestazioni
affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell’Atto dovranno essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per la Società.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento del presente contratto Xxxxxx Xxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 19
Responsabile di contratto per la Società assicuratrice
1. La Società designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Fax
⮚ Indirizzo di posta elettronica ;
⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata .
La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima.
5. Il responsabile di contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 20 Codice etico
1. La Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
, lì
La Società assicuratrice | Equitalia S.p.A. |
La Società assicuratrice dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza).
, lì
La Società assicuratrice