CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ON-LINE CONTO TWIST
Conto Corrente numero: Coordinate IBAN:
Valuta: EURO
Tra il sottoscritto cliente
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ON-LINE CONTO TWIST
Intestazione/i: | |
Indirizzo: N. Telefono Cellulare: Email: PEC: Telefono: | |
di seguito “Cliente” (in caso di pluralità di intestatari, tutte le definizioni si intendono riferite al plurale) |
e Banca Valsabbina S.C.P.A. (di seguito “Banca”)
Con riferimento alle intese intercorse, in data odierna viene aperto presso la Banca un conto corrente intestato al Cliente, contraddistinto dal numero sopraindicato e nella valuta parimenti sopraindicata (di seguito “Conto Corrente”) e disciplinato dalle norme riportate in calce che il Cliente dichiara di approvare, nonchè dalle norme di legge in materia (in particolare dagli articoli 1469 bis e ss., dagli articoli 1852 e ss. Codice Civile e dal D. Lgs. 1/9/93 n. 385, Testo Unico Bancario (di seguito “TUB”).
DOCUMENTO DI SINTESI
Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese per l’apertura del conto | € 0,00 | |||
SPESE FISSE | Tenuta del conto | Canone annuo per la tenuta del conto | € 0,00 (a trimestre) | |
Imposta di bollo (pro tempore vigente e prevista per legge) Consumatore - Addebito mensile: € 2,85 - Totale addebito annuo: € 34,20 | ||||
Numero di operazioni incluse nel canone annuo (1) | ILLIMITATO | |||
Gestione liquidità | Gestione liquidità | Spese annue per conteggio interessi e competenze | ZERO | |
Servizi di Pagamento | Rilascio di una carta di debito | L'emissione di una carta di debito è soggetta ad approvazione della Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA. Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda agli specifici Fogli Informativi del relativo contratto. | ||
Rilascio di una carta di credito | L'emissione di una carta di credito è soggetta ad approvazione della Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA. Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda agli specifici Fogli Informativi del relativo contratto. | |||
Rilascio moduli assegni | Rilascio carnet assegni NON trasferibili (n. 10 assegni) | NON PREVISTO | ||
Rilascio carnet assegni liberi (n. 10 assegni) | NON PREVISTO | |||
Home Banking | Canone annuo per Internet Banking e Phone Banking | Internet Banking | € 0,00* | |
Sistema di sicurezza | € 0,00* | |||
Phone Banking | NON PREVISTO | |||
SMS ALERT - Attivazione | € 0,00 | |||
SMS ALERT Informativo (Il servizio di SMS Alert Informativo si riferisce alle operazioni di accredito in conto corrente e la spesa indicata è da intendersi per singolo SMS inoltrato) | € 0,10* |
SPESE VARIABILI | Gestione liquidità | Invio estratto conto | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | € 1,00 |
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | € 0,00 | |||
Domiciliazione in filiale (a documento) | NON PREVISTO | |||
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | NON PREVISTO | |||
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili nella sezione "Trasparenza" del sito internet. | ||||
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | ||||
Raccomandata | € 6,50 | |||
Raccomandata A.R. | € 8,00 | |||
Documentazione relativa a singole operazioni e altre comunicazioni | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | € 1,00 | ||
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | € 0,00 | |||
Domiciliazione in filiale (a documento) | NON PREVISTO | |||
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | € 0,00 | |||
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet. | ||||
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | ||||
Raccomandata | € 6,50 | |||
Raccomandata A.R. | € 8,00 | |||
Servizi di Pagamento | Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia | Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici di Banca Valsabbina | € 0,00* | |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/Intermediario in Italia | Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici aderenti al circuito WE CASH | € 0,00* | ||
Costo per prelievo in Euro | € 0,00* | |||
Numero di operazioni gratuite annue | ILLIMITATO | |||
Costo per prelievo non in Euro | € 0,00* | |||
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/Intermediario all'estero | Costo per prelievo in Euro (2) | € 0,00* | ||
Costo per prelievo non in Euro (2) | € 0,00* | |||
Bonifico SEPA | Disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina | NON PREVISTO | ||
Disposto in filiale a favore di conto su altra banca | NON PREVISTO | |||
Disposto da canale telematico a favore di conto su Banca Valsabbina | € 0,00* | |||
Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | € 0,00* | |||
Disposto in filiale a favore di conto su altra banca in modalità "urgente" | NON PREVISTO | |||
Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca in modalità "urgente" | € 5,00* | |||
Bonifico EXTRA SEPA | Bonifici in partenza (NO SCT) | |||
Disposto in filiale | ||||
Spesa per lettera o assegno | NON XXXXXXXX | |||
Spesa per swift | NON XXXXXXXX | |||
Cambio | NON XXXXXXXX | |||
Commissioni di intervento | NON PREVISTO | |||
Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | ||||
Spesa per lettera o assegno | NON XXXXXXXX | |||
Spesa per swift | NON XXXXXXXX | |||
Cambio | NON XXXXXXXX | |||
Commissioni di intervento | NON PREVISTO |
SPESE VARIABILI | Servizi di Pagamento | Bonifico EXTRA SEPA | Bonifici in arrivo (NO SCT) | |
Spese per bonifici domiciliati su nostro istituto | € 7,00* | |||
Spese per bonifici domiciliati su altro istituto | € 25,00* | |||
Cambio | Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters/Bloomberg) rilevato al momento dell’esecuzione dell’operazione aumentato di uno spread nella misura del 1,00% | |||
Commissioni di intervento | 0,20% minimo € 4,00* | |||
Ordine permanente di bonifico | Disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina | NON PREVISTO | ||
Disposto in filiale a favore di conto su altra banca | NON PREVISTO | |||
Addebito diretto | SDD ONLUS | € 0,00 | ||
SDD CORE | € 0,00 | |||
SDD B2B | € 0,00 | |||
Commissione storno incasso (SDD Core/B2B) | € 15,00* | |||
Ricarica carta prepagata | Disposta in filiale | NON PREVISTO | ||
Disposta da sportello automatico della Banca | NON PREVISTO | |||
Disposta da canale telematico | NON PREVISTO | |||
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | Interessi creditori | Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta 0,000% fiscale pro tempore vigente) Indicizzazione NO | ||
FIDI E SCONFINAMENTI | Fidi | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | Importo fido in convenzione | NON PREVISTO |
Tasso del fido (a revoca, a rientro e a scadenza) nei limiti sopra indicati | NON PREVISTO | |||
Indicizzazione | NON PREVISTO | |||
Tasso del fido a revoca o a rientro oltre l'importo sopra indicato o senza convenzione | NON PREVISTO | |||
Indicizzazione | NON PREVISTO | |||
Tasso del fido a scadenza oltre l'importo sopra indicato o senza convenzione | NON PREVISTO | |||
Indicizzazione | NON PREVISTO | |||
Salvo buon fine | NON PREVISTO | |||
Indicizzazione | NON PREVISTO | |||
Commissione omnicomprensiva (CMDF) | Importo fido esente da Commissione omnicomprensiva (CMDF) | NON PREVISTO | ||
Tasso applicato (annuo) | NON PREVISTO | |||
Sconfinamenti | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido | Tasso applicato (annuo) | NON PREVISTO | |
Indicizzazione | NON PREVISTO | |||
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido (CIV) | Commissione giornaliera | NON PREVISTO | ||
Per dettagli e franchigie applicate si rimanda all'allegato sui criteri applicativi. | ||||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | Tasso applicato (annuo) | 17,250% | ||
Indicizzazione | NO | |||
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido (CIV) | Commissione giornaliera | € 17,00 | ||
Per dettagli e franchigie applicate si rimanda all'allegato sui criteri applicativi. |
DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE (3) | Contanti | Valuta | NON PREVISTO |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni Bancari stessa Filiale | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni Bancari di altre Filiali della stessa Banca | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni Bancari di altre Banche | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni Circolari stessa Banca | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni Circolari di altre banche | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni di traenza stessa Banca | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni di traenza di altre banche | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Assegni Postali | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
Vaglia | Valuta | NON PREVISTO | |
Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO | ||
ALTRO | Contante allo sportello di filiale | Versamento contante | NON PREVISTO |
Prelievo contante | NON PREVISTO | ||
*Costo di registrazione di ogni operazione | Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) disposta in Filiale | NON PREVISTO | |
Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) disposta in modalità accentrata | € 0,00 | ||
Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) disposta da canale telematico | € 0,00 | ||
Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) di versamento e rilascio carnet assegni | NON PREVISTO | ||
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza | Contratti sottoscritti in modalità telematica | € 0,00 |
(1) Per “operazioni incluse” si intende il costo di scritturazione contabile di ciascuna operazione ed è escluso il costo di esecuzione dell’operazione.
(2) A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal circuito internazionale della carta, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici - ATM (Automatic Teller Machine) aderenti al circuito internazionale, possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
(3) Per “giorni lavorativi” si intendono i giorni lavorativi successivi al giorno di versamento.
Conteggio e addebito degli interessi dare/avere | Annuale |
Conteggio e addebito del canone annuo per la tenuta del conto | Trimestrale |
Conteggio e addebito del costo per scrittura contabile non inclusa nel canone annuo | Trimestrale |
Conteggio e addebito della commissione omnicomprensiva (CMDF) | Trimestrale |
Conteggio e addebito della commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido (CIV) | Trimestrale |
Conteggio e addebito canone annuo per Internet Banking e Phone Banking | Mensile |
Invio Estratto Conto | Annuale |
Invio Documento di Sintesi | Annuale |
Invio Riepilogo sulle Spese (SOF) | Annuale |
La misura del tasso di interesse non potrà mai essere superiore al limite fissato dall'art. 2, comma quattro, della legge 108/1996, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che il tasso di interesse sia sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla predetta legge.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet della banca xxx.xxxxxxxxxx.xx.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo): Euro 0,00
Remunerazione delle giacenze
(Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario -TUB - e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative).
Divisore annuo per il calcolo degli interessi: 365/366 anno civile Aliquota ritenuta fiscale: 26%
Interessi debitori
Periodicità di conteggio degli interessi: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti. Esigibilità interessi debitori: 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto.
Valuta addebito interessi: 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto
Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre la data di esigibilità: 14,250%
Interessi creditori
Periodicità di conteggio degli interessi: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti. Xxxxxx accredito interessi: 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto.
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico: a nessuna scrittura contabile corrisponde un onere economico.
MASSIMALI
Massimale dispositivo giornaliero: 5.000 €*
Massimale dispositivo mensile: 20.000 €*
*Detti limiti possono essere modificati su richiesta del cliente titolare del rapporto previa autorizzazione della Banca
ALTRI SERVIZI
App Mobile: 0,00 €
DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO (TIME DEPOSIT)
Tasso nominale annuo: tempo per tempo vigente ed in base alle durate dei vincoli disponibili come pubblicizzato sul relativo foglio informativo e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx
Ritenuta fiscale: 26%
Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 0,00 Periodicità di capitalizzazione e liquidazione:
- Per i time deposit con liquidazione degli interessi alla scadenza:
alla scadenza dell’operazione. Computo effettuato considerando l’anno civile (365/366)
- Per i time deposit con liquidazione degli interessi tramite cedola periodica:
liquidazione degli interessi maturati tramite cedola periodica secondo la periodicità pattuita. Computo effettuato considerando l’anno civile (365/366)
Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata: tempo per tempo vigente ed in base alle durate dei vincoli disponibili come pubblicizzato sul relativo foglio informativo e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx
Alcuni prodotti NON prevedono l’estinzione anticipata e NON hanno la possibilità di svincolo prima della scadenza; alcuni prodotti prevedono il rinnovo automatico alla scadenza. Tali condizioni sono tutte indicate al momento della sottoscrizione del prodotto.
Recupero imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge
SERVIZI DI PAGAMENTO
Utenze
- Commissione per il pagamento canone Rai disposto da canale telematico: € 1,00 a pezzo
- Commissione per il pagamenti di Bollettini Postali da canale telematico (in aggiunta alle commissioni reclamate da BancoPosta, per ulteriori informazioni consultare i Fogli Informativi di Poste Italiane Spa): € 0,50 a pezzo
- Commissione per il pagamento di Bollo ACI da canale telematico (in aggiunta all’applicazione di un costo di esazione pari a Euro 1,87 – D.P. C.M. del 12/11/2009 nr. 186); € 0,00
Pagamenti ricorrenti:
- Addebito deleghe fiscali: gratuito
- Xxxxxxxx Xxxxxxx: gratuito
- Addebito MAV: gratuito
- Addebito rata mutuo: gratuito
Altre spese bonifici SCT
- Recall: € 15,00 (più spese reclamate)
- Reject: € 3,00
- Return: € 3,00
Altri pagamenti
Commissione per ogni certificato di proprietà/conformità pagato: € 3,00
VALUTE E DISPONIBILITA’
BONIFICI DISPOSTI
Bonifici SEPA
Valuta di addebito all'ordinante DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento bonifici su stessa Banca DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento bonifici su altra Banca 1 GIORNO LAVORATIVO DALLA DATA DI ACCETTAZIONE
BONIFICI RICEVUTI
Bonifici SEPA
Valuta di accredito DATA REGOLAMENTO
Bonifici extra SEPA
Valuta di accredito 2 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI REGOLAMENTO
Prelievi
Valuta prelevamento a mezzo ATM DATA PRELIEVO
DEPOSITI BANCARI VINCOLATI (TIME DEPOSIT)
Valuta accredito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma vincolata e degli interessi netti maturati alla scadenza
dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata: DATA SCADENZA OPERAZIONE / DATA ESTINZIONE OPERAZIONE
Valuta addebito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della
somma da vincolare: DATA ADDEBITO C/C DI REGOLAMENTO
ALTRO
- Spese per recupero imposta bollo mensile per invio estratto conto: la banca applica l’imposta di bollo pro tempore vigente in confomità alle
casistiche di applicazione e di esenzione previste dalla normativa
NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
SEZIONE A - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente contratto (di seguito “Contratto”) disciplina la fornitura del servizio di conto corrente e dei servizi ad esso connessi (di seguito complessivamente “Servizi”).
2. Le presenti norme si articolano nelle seguenti sezioni: Sezione A) Disposizioni preliminari; Sezione B) Disposizioni generali; Sezione C) Deposito Bancario Vincolato (Time Deposit); Sezione D) Operazioni e conto corrente in valuta diversa dall’euro; Sezione E) Servizi di pagamento; Sezione F) Servizio Home Banking e Mobile App.
3. Al Contratto si applicano le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi sopra riportato, che ne è parte integrante.
4. Il Cliente prende atto ed accetta, con la sottoscrizione del Contratto, che la fruizione dei servizi offerti dalla Banca possa subire limitazioni, sia parziali sia totali, attuate in conseguenza a provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria finalizzati a porre in essere vincoli sull’operatività dei rapporti accesi con la Banca.
5. Cataloghi, offerte, pubblicità o qualsiasi altro documento promozionale sia cartaceo sia elettronico hanno valore puramente indicativo e non possono costituire in alcun modo parte integrante o deroghe del Contratto.
SEZIONE B – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Trasparenza
1. La Banca nei rapporti con il Cliente, rispetta le regole ed i principi di trasparenza e correttezza contenuti nelle disposizioni del TUB e nei relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia.
Art. 2 - Dichiarazione sulla qualifica del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a dichiarare alla Banca, in fase di sottoscrizione del Contratto, la propria veste di consumatore o di microimpresa, ovvero di non consumatore e ad informare tempestivamente la Banca nel caso in cui vi siano variazioni di tale veste; è definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; microimpresa è l’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, cioè un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato non supera 2 milioni di euro).
Art. 3 – Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità da quanto previsto dall’art. 1176 del Codice Civile.
2. La Banca, nello svolgimento della propria attività, opera nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali anche in materia di misure restrittive per entità ed individui e per il commercio con taluni Stati, e della normativa antiterrorismo ed antiriciclaggio.
Art. 4 - Conclusione del contratto e deposito firme
1. Il Contratto è concluso con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ossia tecniche di contatto che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente.
2. Il Cliente procederà alla sottoscrizione del contratto tramite firma digitale.
3. La Banca acquisisce dalla copia del documento di riconoscimento fornito dal Cliente in fase di richiesta di apertura del Conto Corrente, la firma autografa valida ai fini comparativi, ai sensi del seguente comma.
4. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa solo se consentito contrattualmente e dalle procedure della Banca; in tutti gli altri casi il Cliente dovrà utilizzare le altre modalità di firma (es. firma elettronica o digitale) o l’inoltro di disposizioni attraverso la propria area riservata nel sito internet della Banca, in conformità al Contratto.
Art. 5 - Cointestazione
1. Il Contratto, quando è intestato a più persone, si intende perfezionato con operatività a firma disgiunta, con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente; pertanto le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri intestatari; la facoltà di disposizione disgiunta comprende quella di impartire ordini e istruzioni anche relativi ad altro cointestatario, per i quali si intende pertanto conferito, in forza della presente xxxxxxxx, apposito mandato e autorizzazione da ciascun cointestatario a favore degli altri.
2. Gli intestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni assunte, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
3. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
4. In caso di opposizione formulata per iscritto a mezzo raccomandata a.r o trasmessa a mezzo PEC da uno degli intestatari, la Banca potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti gli intestatari nelle stesse forme; l'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e sia in grado di provvedervi.
5. Il Contratto concluso con più persone è disciplinato con operatività in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti e se tale operatività è consentita dai sistemi di gestione del conto utilizzati dalla Banca; in tal caso tutte le disposizioni effettuate in relazione al Conto Corrente devono essere necessariamente approvate e sottoscritte da tutti i cointestatari.
Art. 6 – Decesso o sopravvenuta incapacità del Cliente
1. Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi; in tal momento, tutte le eventuali autorizzazioni e/o deleghe ad operare rilasciate a soggetti terzi verranno meno.
2. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente, il rapporto verrà bloccato dalla Banca alla notizia dell’evento di cui al precedente comma 6.1 del presente articolo, con applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 1298 c.c. che stabilisce che nei rapporti interni “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”; la presunzione opererà solo con riguardo ai saldi cointestati, restando in ogni caso esclusa per quelli intestati unicamente al Cliente defunto.
3. Nel caso di morte del Cliente o di uno dei cointestatari, il blocco di cui al precedente comma 6.2 del presente articolo riguarderà l’intero rapporto (compreso ogni mezzo di pagamento collegato al Conto Corrente) e potrà essere riconosciuta dalla Banca ai cointestatari in vita la quota dei saldi cointestati che si presume di loro spettanza, mentre per il trasferimento/liquidazione dei saldi di pertinenza degli eredi dovranno essere adempiute le formalità previste dalla legge vigente, a seguito delle quali, con il concorso e consenso di tutti gli eredi, la Banca procederà al trasferimento/liquidazione e chiusura del Conto Corrente; resta inteso che eventuali spese ed oneri inerenti al rapporto, compresi i debiti rappresentati da saldi passivi, saranno in carico solidalmente a ciascun cointestatario e/o agli eredi del Cliente defunto, in deroga all’art. 752 c.c.
4. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente, il blocco di cui al precedente comma 6.2 riguarderà tutto il Contratto e per l’eventuale ripristino dell’operatività la Banca seguirà le indicazioni fornite dall’autorità competente sino all’avvenuta estinzione del rapporto; gli ordini già impartiti dal Cliente saranno revocati dalla Banca al momento della ricezione della documentazione legalmente idonea a comprovare l’incapacità di agire del Cliente.
5. Nel caso di morte del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente, la Banca, ai sensi dell’art. 1270 c.c. potrà, nei limiti della disponibilità del saldo del Conto Corrente, dare corso all’esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente defunto o dal cointestatario defunto se non espressamente revocati in tempo utile da tutti gli eredi compresi gli addebiti automatici ed eventuali ordini continuativi per i quali la Banca potrà autorizzare l'esecuzione; gli ordini già impartiti dal Cliente saranno revocati dalla Banca al momento della ricezione della documentazione legalmente idonea a comprovare l’incapacità di agire del Cliente.
Art. 7 - Comunicazioni
1. L’utilizzo di una specifica modalità di invio delle comunicazioni contrattuali destinate al Cliente da parte della Banca, ai sensi del presente articolo, si estende a tutte le comunicazioni (salvo specifiche modalità stabilite dalla legge o dai singoli accordi) relative a tutti i contratti in essere con il Cliente; sono fatti salvi i rapporti oggetto di cointestazione che rimangono disciplinati secondo i recapiti e gli indirizzi indicati nei relativi contratti o successivamente fatti conoscere dai cointestatari.
2. Ogni comunicazione destinata al Cliente (compresi rendiconti, documenti e contabili), anche ai sensi di legge, relativa al Contratto, se non è stabilito in quest’ultimo o dalla normativa vigente che debba essere effettuata in una specifica modalità, è inviata su supporto durevole non cartaceo nell’area riservata al Cliente sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e verrà così resa disponibile a quest’ultimo; nel caso in cui l’area riservata sia non ancora attiva o chiusa, la Banca invierà le comunicazioni all’indirizzo PEC o e-mail del Cliente se è in possesso della Banca o in subordine a mezzo posta ordinaria (anche nel caso di indirizzi PEC o e-mail inattivi o a seguito di ricezione di messaggi automatici di mancato recapito).
3. In deroga a quando disposto dal secondo comma del presente articolo, il Cliente può richiedere la personalizzazione delle modalità di ricezione delle comunicazioni relative a tutti i contratti in essere; in tal caso la modalità di ricezione scelta si sostituisce e prevale rispetto alle modalità di invio di cui al secondo comma del presente articolo.
4. L’invio delle comunicazioni, di cui al presente articolo, comporta l’applicazione a carico del Cliente dei costi indicati nel Documento di Sintesi parte integrante del presente contratto.
5. Ai fini della determinazione delle modalità utilizzabili per l’invio delle comunicazioni, ai sensi del presente articolo, i recapiti e gli indirizzi forniti dal Cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto prevalgono su quelli rilasciati in precedenza.
6. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi variazione ai dati anagrafici ed ai recapiti indicati in intestazione e/o qualsiasi malfunzionamento del sistema di ricezione indicato.
7. Ogni comunicazione indirizzata alla Banca deve essere effettuata dal Cliente in forma scritta ai recapiti indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
8. La Banca ed il Cliente concordano che la ricezione da parte del Cliente, in modalità telematica, di documentazione inviata dalla Banca in formato “file” costituisce, ai fini contrattuali, utilizzo di valido “supporto durevole” con rispetto della forma scritta, così come il testo di messaggi/comunicazioni inviati dalla Banca a mezzo e-mail o PEC.
9. La Banca si riserva di non inoltrare al Cliente in modalità cartacea le comunicazioni, il cui invio non è previsto per legge, se il relativo addebito delle spese non può essere effettuato su un rapporto di conto corrente acceso presso la Banca e se non è stata preventivamente concordata con il Cliente una
diversa modalità di regolamento dei costi.
10. Il Cliente dichiara e garantisce che gli strumenti informatici che utilizza per accedere al servizio permettono la stampa e/o il salvataggio su supporto durevole dei documenti messagli a disposizione dalla Banca.
11. Ai fini del rispetto da parte della Banca degli obblighi di comunicazione, non è rilevante la circostanza che il Cliente non abbia effettuato per un dato periodo l’accesso alla propria area riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o che, pur avendo effettuato l’accesso, non abbia preso visione, mediante apertura a video, di tutte o parte delle comunicazioni ivi contenute; il Cliente pertanto accetta e riconosce che tale condotta non può essere invocata per rivendicare il mancato rispetto dei predetti obblighi di informazione in carico alla Banca e si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare regolarmente l’accesso alla sua area riservata.
12. Il contratto è redatto in lingua italiana e le comunicazioni tra Banca e Cliente sono effettuate in lingua italiana anche qualora una delle parti non abbia cittadinanza italiana e/o residenza o domicilio in Italia.
Art. 8 - Autorizzazione delle operazioni di pagamento
1. Nel caso di operazioni di pagamento previste dalla Sezione E la Banca esegue tali operazioni in presenza, oltre che di fondi disponibili, dell'autorizzazione del Cliente che, a tal fine, deve esprimere il suo consenso, prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, nei modi seguenti:
- mediante le carte di pagamento, nel rispetto delle istruzioni della Banca relative alle modalità di utilizzazione della singola carta;
- attraverso gli strumenti di pagamento, previsti dall'art. 5 della Sezione E;
- mediante l’inoltro delle disposizioni nell’area riservata al Cliente del sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx; in mancanza del consenso l'operazione è considerata non autorizzata.
2. Gli strumenti di pagamento di cui al precedente comma sono dispositivi personalizzati, che sono costituiti da carte di credito, da carte di debito, carte prepagate e/o da un insieme di procedure (codici di sicurezza) concordate tra il Cliente e la Banca e utilizzate dal Cliente per autorizzare operazioni di pagamento; gli strumenti di pagamento devono essere utilizzati secondo le modalità indicate dalla Banca nella Sezione E “Servizi di pagamento”.
3. Nel caso di operazioni SDD di cui alla Sezione E da addebitare nel Conto Corrente, il Cliente deve esprimere il suo consenso con le modalità previste dai relativi contratti.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione E circa l'uso degli strumenti di pagamento di cui al comma 8.1 del presente articolo e le responsabilità gravanti sul Cliente e sulla Banca, le operazioni di pagamento non comprese fra quelle previste dall'art. 1.1 e 1.2, della Sezione E devono essere autorizzate con le modalità indicate al comma 8.1 del presente articolo e si ritengono eseguite correttamente quando sono eseguite dalla Banca in conformità alle istruzioni ricevute dal Cliente.
Art. 9 - Incarichi ed altre operazioni di pagamento - revoca
1. La Banca, in presenza di fondi disponibili, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente e le operazioni di pagamento non disciplinate dalla Sezione E in conformità alle istruzioni ricevute e nei limiti e secondo le previsioni contenuti nella presente Sezione B; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Cliente via telefono, in subordine a mezzo PEC o e-mail.
2. Le modalità di esecuzione degli incarichi assunti saranno determinate dalla Banca tenendo conto degli interessi del Cliente, della natura degli incarichi stessi, delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione e delle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano l'attività bancaria.
3. In relazione agli incarichi ricevuti dal Cliente la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c., è autorizzata a sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente avrà facoltà di revocare, a sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico o l'operazione di pagamento di cui al precedente comma 9.1 finché l'incarico o l'operazione non abbia avuto un principio d'esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione; nel caso di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 10 - Accreditamento in Conto Corrente di bonifici e rimesse disposti da terzi. Pagamenti alla Banca in qualità di incaricato alla riscossione.
1. Salvo espressa istruzione contraria, rimane tra le parti convenuto che tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente gli saranno accreditati in Conto Corrente, applicando le condizioni di valuta e di disponibilità previste nel Documento di Sintesi.
2. Sul Conto Corrente è possibile addebitare il pagamento di tasse, tributi, imposte o altri pagamenti esclusi dalla normativa di cui alla Sezione E, inclusi i pagamenti per i quali la Banca riveste la qualifica di incaricato alla riscossione in nome e per conto del creditore con effetto solutorio dell’obbligazione.
Art. 11 - Annotazioni nel conto - Imputazione dei pagamenti - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di credito e di debito tra il Cliente e la Banca - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni nel Conto Corrente, restando inteso che in presenza di saldo debitore del Conto Corrente, la Banca respingerà legittimamente ogni richiesta di esecuzione di operazioni in addebito.
2. Il Cliente ha diritto di dichiarare, nel momento del pagamento, quale debito della medesima specie nei confronti della Banca intenda soddisfare; tale imputazione di pagamento non opera ed è inefficace nel periodo di tempo nel quale si verifichi l'esigibilità degli interessi debitori, ipotesi per la quale si rimanda a quanto disposto in calce al Contratto, e fino all'integrale pagamento degli stessi; in mancanza della dichiarazione, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a decurtazione di una specifica o più obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.
3. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 12 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque credito verso il Cliente, presente o futuro, rappresentato da saldo passivo di Conto Corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi: aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.
2. Il diritto di pegno e ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e, comunque, non superiore a 1,5 volte il predetto credito. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore ogni altro credito, in qualunque momento sorto, della Banca verso la stessa persona.
Art. 13 - Diritto di compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, ad ogni suo effetto.
2. A fronte di debiti liquidi ed esigibili del Cliente in forza del presente contratto, la Banca può compensare tali crediti con altri eventuali propri debiti liquidi ed esigibili dovuti dal Cliente in relazione ad altri rapporti eventualmente intercorrenti tra la Banca e il Cliente stesso e medesima facoltà ha anche il Cliente con riferimento a debiti liquidi ed esigibili della Banca nei suoi confronti in forza del presente contratto; in presenza di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c. c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca può valersi della
compensazione volontaria, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità; resta inteso che dell'intervenuta compensazione, per qualsiasi causa, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
3. La compensazione di cui al comma precedente, opererà anche nei confronti del Cliente in conseguenza alle obbligazioni contratte dalla società, nei confronti della Banca, nella quale il Cliente riveste la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
4. Se il Conto Corrente è intestato a più persone la Banca avrà facoltà di avvalersi della compensazione sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di rapporti di pertinenza dei cointestatari o di alcuni di essi, così pure nel caso di rapporto intestato ad una sola persona fisica o giuridica, la compensazione potrà avvenire con rapporti x xxxxx cointestati dei quali il debitore sia uno degli intestatari.
5. Nel caso di Cliente Xxxxxxxxxxx, questi, con la sottoscrizione del Contratto, esprime il suo consenso affinché la Banca possa avvalersi della compensazione volontaria di cui al precedente comma 13.2 del presente articolo.
Art. 14 – Interessi
1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita, unitamente a tutte le altre condizioni economiche applicate al Conto Corrente; i rapporti di dare e avere relativi al Conto Corrente, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con pari periodicità; gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo ai sensi dell'art. 120 del TUB e successive modificazioni nel rispetto delle delibere attuative del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio); gli interessi creditori sono regolati in Conto Corrente con valuta 31 dicembre di ogni anno o all'atto dell'estinzione del rapporto.
2. Il Cliente ha la facoltà di autorizzare preventivamente l'addebito in Conto Corrente degli interessi debitori di cui al precedente comma 14.1 del presente articolo; per effetto dell'autorizzazione le somme vengono addebitate nel rispetto della data di esigibilità divenendo ad ogni effetto sorte capitale e l'autorizzazione avrà efficacia per ogni successivo conteggio; in caso di mancata autorizzazione gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione eventualmente rilasciata mediante l'invio alla Banca di una comunicazione redatta in forma scritta e inviata per mezzo posta raccomandata a.r., posta elettronica certificata (PEC); la revoca avrà effetto con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della comunicazione di revoca da parte della Banca.
4. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 14.3 del presente articolo, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori nel momento in cui gli stessi divengono esigibili nei termini indicati al precedente comma 14.1 del presente articolo e dalla data di esigibilità, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi, matureranno interessi di mora nella misura prevista dal Documento di sintesi; resta inteso che sia i fondi accreditati sul conto corrente della Banca e destinati ad affluire sul Conto Corrente e sia quelli direttamente accreditati sul Conto Corrente, a qualsiasi titolo, saranno impiegati dalla Banca in primo luogo per estinguere il debito da interessi di mora ed in secondo luogo per estinguere il debito da interessi esigibili.
5. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del Conto Corrente, a seguito di estinzione, produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è effettuata alcuna capitalizzazione periodica e gli stessi divengono immediatamente esigibili da parte della Banca.
6. Le operazioni di accredito e di addebito verranno regolate secondo i criteri e con le valute indicate nel Documento di Sintesi; sugli interessi creditori sono applicate le trattenute fiscali nei tempi e con le modalità di legge.
7. In caso di ritardo nel pagamento del debito da interessi, anche relativi ad una sola annualità, la Banca potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c. c. e la Banca applicherà (anche nel caso di chiusura del Conto Corrente) gli interessi di mora come indicato nel Documento di Sintesi.
8. La misura del tasso di interesse debitore non potrà mai essere superiore al limite fissato dall’art. 2, comma quattro, della legge 108/1996, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che il tasso di interesse debitore sia sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla predetta legge; se l’interesse è indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente, derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
9. Le modalità di conteggio e regolamento degli interessi creditori derivanti dall’accensione di depositi bancari vincolati (Time Deposit), sono disciplinate nella successiva Sezione C del Contratto e nelle condizioni economiche di ogni singola operazione da intendersi parte integrante del Contratto.
10. Qualora l’eventuale parametro di riferimento contrattualmente previsto per la determinazione di uno o più tassi di interesse dare o avere indicati nel Documento di Sintesi non fosse più rilevato, pubblicato o cessasse per qualsiasi ragione, a tali tassi di interesse si applicherà il parametro di riferimento sostitutivo introdotto dalle disposizioni di legge e/o normative eventualmente emanate; solo nell'ipotesi in cui non fosse indicato dalle competenti istituzioni e/o autorità alcun parametro sostitutivo o in attesa di tali disposizioni, a tali tassi di interesse si applicherà, quale parametro di indicizzazione sostitutivo, rispettivamente in via definitiva o temporanea, il parametro di riferimento “Ester” (Euro Short Term Rate – in forma abbreviata “€str”), pubblicato da BCE (Banca Centrale Europea) la cui serie storica è consultabile sul sito internet della Banca; è in ogni caso fatta salva l’applicazione dello spread contrattualmente previsto che, unitamente al parametro di riferimento originario o subentrato, concorre alla determinazione dei tassi di interesse interessati dalla sostituzione del parametro di riferimento.
11. Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base zero", i tassi di interesse dare o avere che prevedano un parametro di riferimento per la loro determinazione, nell’eventualità in cui quest’ultimo dovesse assumere valori negativi, non potranno comunque essere inferiori allo spread contrattualmente previsto; tale disposizione mantiene validità ed efficacia anche in caso di eventuale sostituzione del parametro di riferimento originario ai sensi del precedente comma.
Art. 15 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e recepimento normativa
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) e successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, compresi tassi, prezzi e disposizioni economiche e normative, qualora sussista un giustificato motivo, comunicandolo al Cliente con comunicazione che contenga la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di due mesi.
2. Le comunicazioni di modifica di cui al comma precedente saranno validamente effettuate dalla Banca in forma scritta e trasmesse mediante lettera semplice o su altro supporto durevole che il Cliente dichiara di accettare (tra cui comunicazione a mezzo PEC, e-mail ordinaria, file nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, o comunicazione inserita in estratto conto inviato o reso disponibile al Cliente nelle predette modalità) in conformità alle disposizioni sulle comunicazioni trasmesse dalla Banca, con preavviso minimo di due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
3. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del presente articolo, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate; qualora non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione; resta fermo l’obbligo in capo al Cliente, in caso di recesso di quest’ultimo, di corrispondere l’eventuale debito residuo entro 15 giorni dal momento in cui il recesso diviene operante.
4. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate.
5. Alle modifiche contrattuali di cui ai precedenti commi, si applica quanto previsto dall’art. 118 del TUB ed eventuali successive modifiche e integrazioni, restando inteso che in ogni caso la Banca utilizzerà le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti nel momento in cui intenderà procedere ad una modifica.
6. Si intenderanno inoltre immediatamente recepite ed applicate nel Contratto tutte le disposizioni normative determinate da successivi interventi legislativi e regolamentari senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto, così come le modifiche contrattuali ritenute favorevoli al Cliente.
Art. 16 - Addebito spese
1. Le spese, i canoni, le commissioni e gli oneri fiscali inerenti al Contratto e ad ogni altro servizio ad esso connesso sono a carico del Cliente.
2. Sono a carico del Cliente le spese ed i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche e per l'accesso alla rete internet a società terze.
Art. 17 - Obbligo di rendiconto – impugnazioni – richiesta documentazione
1. La Banca invia le comunicazioni periodiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi, entro la fine del mese successivo al termine del periodo al quale si riferiscono; le parti convengono che la comunicazione periodica prescritta dall'art. 119 del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione verrà effettuata dalla Banca mediante l'invio o la consegna al Cliente, del Documento di Sintesi una volta l'anno; se le condizioni economiche riportate sul Documento di Sintesi non sono oggetto di variazione, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l’invio di tale documento a condizione alternativamente che: a) in qualsiasi momento il Cliente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure b) il Cliente possa accedere al Documento di Sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
2. La Banca provvede ad inviare o a mettere a disposizione l’estratto conto scalare con periodicità annuale.
3. Il Cliente è tenuto a dare comunicazione alla Banca della mancata ricezione degli estratti conto o degli estratti conto scalari entro 60 giorni dalla data della chiusura del periodo di riferimento; in mancanza di tale comunicazione gli estratti conto si intenderanno senz'altro ricevuti dal Cliente.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 17.5 del presente articolo, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento, o della messa a disposizione degli estratti conto di cui al precedente comma 17.1 del presente articolo e degli estratti conto scalari di cui al precedente comma 17.2 del presente articolo senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo in forma specifica e relativo a singole voci, gli estratti conto e gli scalari si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo alle risultanze del Conto Corrente.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori, omissioni o duplicazioni, nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro 6 mesi dall'invio o dalla messa a disposizione degli estratti conto; la rettifica o l'accreditamento sono fatti senza spese per il Cliente. La Banca può ripetere quanto dovutole per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro lo stesso termine di 6 mesi.
6. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno prova nei confronti del Cliente e ciò anche nel caso di prelievi a mezzo di carte di debito o altre operazioni effettuate con altri mezzi elettronici o telematici, fino a prova contraria da fornirsi da parte del Cliente.
7. Ai sensi dell’art. 119 TUB, il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta per iscritto, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni; la Banca indica, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese, riservandosi di indicare il definitivo costo prima del rilascio della documentazione richiesta.
Art. 18 - Conto non movimentato
1. Qualora il Conto Corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 2.500,00, la Banca potrà cessare di inviare la comunicazione periodica di cui all’art. 119 TUB; nel caso in cui il saldo creditore non sia superiore a euro 258,23, la Banca potrà cessare anche di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del precedente comma 18.1 del presente articolo non si considerano movimenti, ancorché verificatisi nel corso dell'anno di riferimento, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o regolamentari.
Art. 19 - Durata del contratto, condizione sospensiva e recesso
1. Il Contratto è concluso a tempo indeterminato.
2. Per il perfezionamento del Contratto, è posta una condizione sospensiva di efficacia che è costituita dall’esito positivo della seguente doppia verifica preliminare da parte della Banca, per l’accettazione della richiesta di apertura proveniente dal Cliente:
A) conformità della documentazione inviata dal Cliente e dei dati da esso forniti nella procedura di richiesta di apertura del Conto Corrente per la corretta identificazione dello stesso;
B) ricezione sul Conto Corrente, entro 20 giorni dalla richiesta di apertura, di un bonifico in accredito, disposto dal Cliente e proveniente da un proprio conto corrente ordinario aperto di persona presso altra banca e non in modalità on-line;
in caso di mancato rispetto di tali doppi requisiti entro 20 giorni dalla richiesta di apertura del Conto Corrente, quest’ultimo non diviene operativo e il contratto non sarà perfezionato, così come tutti i Servizi ad esso connessi e/o i contratti collegati allo stesso; di tale circostanza la Banca darà comunicazione al Cliente, fermo restando l’obbligo a carico della Banca di restituire tempestivamente al Cliente, con bonifico indirizzato alla banca di provenienza del pagamento, l’intero importo eventualmente ricevuto sia perché quest’ultimo non rispetti i requisiti sopra indicati e sia in caso di mancato rispetto della conformità della documentazione.
3. In qualsiasi momento la Banca e il Cliente hanno diritto di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta nelle modalità indicate al successivo comma 19.8; il Cliente può recedere senza preavviso, mentre la Banca è tenuta a concedere un preavviso di almeno 60 giorni, salvo il caso in cui ricorra un giustificato motivo, per cui il recesso è immediato.
4. In tutti i casi di recesso sono fatti salvi i termini di chiusura del Conto Corrente di cui all’art. 20 della presente Sezione B, nonché il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, sia prima dell’estinzione e sia anche in caso di chiusura del rapporto contrattuale.
5. Se il Conto Corrente è il conto di regolamento di un conto titoli, il recesso del Cliente non potrà aver efficacia fino a che il conto titoli non sia estinto; in particolare, l’estinzione di tale conto titoli contenente strumenti finanziari non potrà aver luogo fino a che tali strumenti finanziari siano liquidati con accredito sul Conto Corrente e/o trasferiti su altro conto titoli; per tali ragioni il Cliente accetta tale condizione sospensiva applicata al recesso dal Contratto.
6. Dal momento della ricezione o dell’invio della comunicazione di recesso, il Cliente non potrà più usufruire dei Servizi non compatibili con l’esercizio ed i tempi di chiusura del Conto Corrente e dovrà restituire alla Banca eventuali relativi strumenti in suo possesso e funzionali all'estinzione del Contratto.
7. Il recesso non comporta per il Cliente alcuna penalità ed alcuna spesa; resta inteso che il Cliente deve adempiere al rimborso delle obbligazioni sorte relative a spese ed oneri dovuti, contabilizzati e da contabilizzare, in forza del presente rapporto e dei contratti collegati (es. apertura di credito in conto corrente); le spese per i servizi di pagamento contabilizzate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
8. La comunicazione di recesso è inviata dalla Banca al Cliente in forma scritta tramite lettera raccomandata a.r., e-mail ordinaria o a mezzo PEC ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri; la comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC o e-mail ordinaria (trasmettendo, mediante file sottoscritto con firma digitale, le indicazioni sul pagamento dell’eventuale saldo disponibile) ai recapiti riportati e aggiornati sul sito Internet della Banca.
9. In caso di cointestazione sia a firma congiunta sia a firma disgiunta, il recesso può essere esercitato anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri; per la liquidazione del saldo ai Clienti in caso di Conto Corrente con operatività a firma congiunta, opererà la presunzione di cui all’art. 1298, secondo comma, c.c., solo in mancanza di specifiche indicazioni fornite da tutti gli intestatari; sull’importo non riscosso opera la disciplina di cui al seguente comma 19.12.
10. Il Cliente può comunicare il recesso per iscritto alla Banca indicando un termine di preavviso, ovvero indicare gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso diventi operante ed eseguibili entro tale data; l'esecuzione degli ordini viene effettuata dalla Banca entro i limiti di disponibilità del conto, a secondo l’ordine cronologico delle disposizioni.
11. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura definitiva del Conto Corrente e dei Servizi e la Banca non sarà più tenuta all’invio dell’estratto conto, fatta
eccezione per quello relativo all'estinzione del Conto Corrente.
12. Qualora, al momento dell’estinzione del Contratto, per qualsiasi causa, residui un saldo creditore a favore del Cliente, senza che questi abbia fornito alla Banca istruzioni per il relativo accredito su un conto di pagamento, il Conto verrà comunque chiuso ed il relativo saldo rimarrà a disposizione del Cliente presso la Banca e potrà essere riscosso a richiesta di quest’ultimo, in ogni momento; su tale credito, dal momento dell’estinzione del Conto Corrente e fino a quello della riscossione, non matureranno interessi di sorta, nemmeno nella misura legale.
13. Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 67 terdecies del Codice del Consumo; il recesso dovrà essere comunicato alla Banca nelle modalità indicate al precedente comma 19.8.
14. Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento di cui la precedente comma 19.13, comporta la prosecuzione del contratto, ed il Cliente potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. “ordinario”, che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo “Diritto di recesso” sopra indicato.
15. La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso.
Art. 20 - Termini di chiusura del conto, esecuzione ordini e obbligazioni di pagamento
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 19.5 della presente sezione, la Banca effettua la chiusura effettiva del Conto Corrente entro 20 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione a credito (bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e/o a debito (pagamenti di utenze, movimenti e/o regolamenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.) e provvede ad estinguere gli eventuali altri rapporti collegati; il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso, come carte di pagamento e ad ottemperare a tutte le richieste della Banca strumentali all’estinzione del Conto Corrente; la restituzione di tali strumenti i pagamento dovrà avvenire tramite raccomandata a.r. all’indirizzo fornito dalla Banca.
2. Se è la Banca a recedere dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini e a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
3. Se il Conto Corrente è chiuso per iniziativa del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ed a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 19.12 della presente Sezione B, a seguito della cessazione del Contratto, la Banca deve provvedere al pagamento al Cliente dell’eventuale saldo creditore residuo del Conto Corrente, nei termini indicati nel presente articolo, e, viceversa il Cliente deve provvedere al tempestivo pagamento alla Banca del debito derivante dal saldo debitore residuo del Conto Corrente come risultante al momento dell’effettiva chiusura; il pagamento deve essere eseguito entro 5 giorni dalla chiusura del Conto Corrente o nel minor tempo specificamente stabilito da particolari disposizioni del Contratto o in altri contratti che utilizzano il Conto Corrente quale conto di regolamento.
Art. 21 - Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio
1. Il Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al Contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni anagrafiche e finanziarie aggiornate necessarie a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Cliente medesimo, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo; in caso di inadempimento del Cliente a tale obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare gli adempimenti di adeguata verifica imposti dalla normativa, saranno applicate le disposizioni previste da quest'ultima, con conseguente risoluzione del Contratto.
2. Il Cliente deve comunicare alla Banca, in via autonoma e sotto la propria responsabilità, eventuali variazioni intercorse successivamente all’ultima dichiarazione di adeguata verifica di cui al precedente comma 21.1 del presente articolo, in modo da consentirne alla Banca il tempestivo aggiornamento.
3. La Banca non è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del mancato aggiornamento delle stesse dovute alla mancata comunicazione dello stesso.
4. Il Cliente è responsabile delle conseguenze che possono derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte e non tempestive e si obbliga a tenere indenne la Banca da eventuali conseguenze derivanti dal non rispetto degli obblighi a suo carico.
5. Per acquisire dal Cliente tutte le informazioni di cui al presente articolo, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazioni a distanza.
6. Il Cliente garantisce, a mezzo dichiarazione in calce al Contratto, che il conto corrente da cui verrà eseguito il primo bonifico con accredito sul Conto Corrente, di cui al precedente art. 19, comma 2, della presente Sezione B, sia stato aperto di persona con riconoscimento de visu e non sia un conto corrente “on-line”.
Art. 22 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
-15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
-60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
-60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d’investimento.
-45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DALL’INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca;
A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;
A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l’arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
A6 In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca;
B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l’arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L’INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito xxx.xxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell’IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell’ACF di cui al paragrafo precedente;
C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;
C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.
C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
Art. 23 – Caso fortuito e forza maggiore
1. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente e non risponde di danni dallo stesso subiti e/o effettua risarcimenti a qualsiasi titolo, nei casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) e di caso fortuito che possano verificarsi presso la Banca o presso suoi corrispondenti, anche non bancari, e in tutti i casi in cui abbia agito in conformità a obblighi di legge o da disposizioni cogenti di autorità pubbliche alle quali essa deve adempiere.
Art. 24 - Foro competente
1. In caso di controversie che potrebbero sorgere tra le parti, la competenza è riservata al foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio eletto del Cliente Consumatore. In caso di Cliente non consumatore il foro competente è quello di Brescia.
Art. 25 - Legge applicabile
1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
2. Il Cliente prende atto che la Banca, nello svolgimento dei Servizi, è tenuta ad osservare le norme di legge, regolamentari e le prescrizioni della Banca d’Italia ad essi applicabili come di tempo in tempo vigenti anche se non espressamente richiamate nel Contratto o se eventualmente in contrasto con clausole dello stesso.
SEZIONE C - DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO (TIME DEPOSIT)
Art. 1 - Caratteristiche del servizio di Time Deposit.
1. Il Cliente, attraverso un’apposita funzionalità di adesione disponibile nella propria area riservata presente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, può vincolare per finalità di risparmio delle somme depositate e disponibili in Conto Corrente tramite la sottoscrizione di operazioni di Time Deposit; l'operazione di Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed ad un tasso prestabilito, regolata contabilmente sul Conto Corrente, con la quale la Banca restituirà alla scadenza il capitale e gli interessi pattuiti; l'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito; è ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del Conto Corrente; l'estinzione del Conto Corrente comporta l'automatica estinzione della partita vincolata, salvo il caso in cui l’estinzione anticipata non sia prevista dallo specifico deposito vincolato in essere al momento della richiesta di estinzione: per tale ipotesi il Conto Corrente dovrà rimanere in essere almeno fino alla scadenza del vincolo, essendo previsto, per tali prodotti non svincolabili, unicamente il recesso per giusta causa da parte della Banca, la quale garantisce il riconoscimento, anche in questo caso, il tasso di interesse fino al momento dell’estinzione del contratto.
2. Il Cliente, con la sottoscrizione del Servizio di Time Deposit e con le successive disposizioni Time Deposit vincolate, autorizza la Banca ad attivare sul Conto Corrente un'autorizzazione di addebito, pari all'importo pattuito oggetto del vincolo temporale di indisponibilità.
3. Nella tabella delle condizioni economiche pubblicate nelle modalità indicate al seguente comma 1.5, è specificato se l’operazione di Time Deposit sia soggetta o meno al rinnovo automatico, alle medesime condizioni economiche, di importo e di durata indicate in tale tabella, con facoltà del Cliente di inviare comunicazione di disdetta ai sensi del successivo art. 6 della presente Sezione C.
4. La Banca si riserva di definire le diverse caratteristiche delle singole operazioni di Time Deposit proposte alla clientela; la remunerazione indicata da ciascuna operazione di Time Deposit può pertanto essere differente dalle altre, fermo restando che il tasso di interesse di ciascuna operazione di Time Deposit sottoscritta dal Cliente non può essere modificato sino alla scadenza naturale del vincolo.
5. Le condizioni delle operazioni di Time Deposit sono consultabili, prima della sottoscrizione, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nonché nell’apposita funzione presente sul sito del Conto Corrente nell’area riservata al Cliente e sui fogli informativi resi disponibili dalla Banca; successivamente alla sottoscrizione, le condizioni applicate possono essere verificate nella comunicazione di conferma dell’avvenuta sottoscrizione del prodotto.
6. Le somme oggetto dell’operazione di Time Deposit, vengono annotate sul Conto Corrente al momento della sottoscrizione dell’operazione e dell’accettazione da parte della Banca; da tale momento le somme sono soggette a vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza prefissata o sino all’esercizio della facoltà del Cliente di svincolo anticipato, solo nel caso in cui il prodotto preveda tale facoltà; in quest’ultimo caso, il Cliente è consapevole che l’operazione di Time Deposit sarà assoggettata all’applicazione di un tasso di interesse penalizzato come indicato in fase di sottoscrizione dell’operazione.
Art. 2 - Rischi connessi all'attivazione del servizio di Time Deposit.
1. L'importo oggetto dell’operazione di Time Deposit è indisponibile per tutta la durata del vincolo, essendo la Banca tenuta a restituirlo nella disponibilità del Cliente soltanto alla scadenza dell’operazione o in fase di estinzione totale anticipata laddove sia prevista tale facoltà e nel rispetto del termine di disponibilità dei fondi indicato nel Documento di Sintesi, con accredito sul Conto Corrente e contestuale estinzione della partita vincolata.
2. Il Cliente è consapevole che l’operazione di Time Deposit prevede l'impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo quanto previsto dai successivi art. 5 (valevole solo per i prodotti in cui è prevista l’estinzione anticipata) e 6 della presente Sezione C.
Art. 3 - Modalità di deposito. Divieto di versamenti e prelevamenti.
1. Le somme oggetto delle operazioni di Time Deposit dovranno essere disponibili sul Conto Corrente al momento della richiesta dell'operazione da parte del Cliente e saranno successivamente vincolate mediante deposito tecnico indisponibile denominato “Time Deposit” ed avente la medesima intestazione del Conto Corrente.
2. Salvo il caso di estinzione anticipata di cui al seguente art. 5 della presente sezione (valevole solo per i prodotti in cui è prevista tale facoltà), non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale per la medesima operazione di Time Deposit e sono esclusi, prima della scadenza del vincolo, i prelevamenti parziali della somma depositata per la singola operazione di Time Deposit; sarà facoltà del Cliente, in ogni caso, disporre nuove operazioni di Time Deposit.
3. Il Cliente non può cedere o trasferire a terzi ad alcun titolo singoli diritti o obblighi derivanti dal servizio Time Deposit.
Art. 4 - Rimborso e pagamento degli interessi.
1. Il tasso di interesse, riferito ad ogni singola operazione di Time Deposit ed accettato dal Cliente, rimane fisso per tutta la durata della singola operazione di Time Deposit.
2. Gli interessi creditori, computati al tasso convenuto per tutto il periodo di vincolo, saranno corrisposti alla scadenza del vincolo o delle cedole eventualmente prestabilite ed accreditati sul Conto Corrente.
3. Gli interessi maturati saranno assoggettati alla ritenuta fiscale vigente all'atto della sottoscrizione della singola operazione di Time Deposit; eventuali variazioni dell'imposta sostitutiva, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione, verranno recepite determinando un ricalcolo degli interessi netti liquidati.
4. Qualora l’eventuale parametro di riferimento contrattualmente previsto per la determinazione del tasso di interesse dell’operazione di Time Deposit non fosse più rilevato, pubblicato o cessasse per qualsiasi ragione, a quest’ultima si applicherà il parametro di riferimento sostitutivo introdotto dalle disposizioni di legge\normative eventualmente emanate; solo nell'ipotesi in cui non fosse indicato dalle competenti istituzioni\autorità alcun parametro sostitutivo o in attesa di tali disposizioni, al Contratto si applicherà, quale parametro di indicizzazione sostitutivo, rispettivamente in via definitiva o temporanea, il parametro di riferimento “Ester” (Euro Short Term Rate – in forma abbreviata “€str”), pubblicato da BCE (Banca Centrale Europea) la cui serie storica è consultabile sul sito internet della Banca; è in ogni caso fatta salva l’applicazione dello spread contrattualmente previsto che, unitamente al parametro di riferimento originario o subentrato, concorre alla determinazione del tasso di interesse applicato all’operazione di Time Deposit.
5. Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base zero", il tasso di interesse applicato all’operazione di Time Deposit, nell’eventualità in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valori negativi, non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto; tale disposizione mantiene validità ed efficacia anche in caso di eventuale sostituzione del parametro di riferimento originario ai sensi del precedente comma 4.3.
Art. 5 - Estinzione anticipata prima della scadenza del vincolo.
1. Non è consentita la rinegoziazione della durata e del tasso del vincolo, né l'estinzione anticipata parziale del Time Deposit.
2. I Time Deposit che non prevedono la facoltà di estinzione totale anticipata resteranno in essere sino alla scadenza contrattualmente pattuita, senza possibilità di svincolo anticipato delle somme vincolate.
3. Per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita, la richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, comporterà da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto come indicato nella tabella delle condizioni economiche (alla voce “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata del Time Deposit”) all’interno della procedura di sottoscrizione e consegnate al Cliente che sottoscrive l’operazione e la messa a disposizione della somma nei termini temporali ivi indicati; il tasso creditore annuo ridotto si applicherà dal momento della sottoscrizione del Contratto.
4. In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata del Time Deposit” (nel caso in cui sia prevista contrattualmente questa facoltà) verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul Conto Corrente al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata” prima di essere nuovamente accreditate in Conto Corrente contestualmente al rimborso della quota capitale.
5. Nel caso in cui il Cliente si voglia avvalere della facoltà di estinzione totale anticipata, laddove contrattualmente ammessa, dovrà comunicare la propria volontà alla Banca a mezzo PEC o e-mail ordinaria o raccomandata a.r.; la Banca svincolerà la somma depositata trascorso il termine dello svincolo indicato nella tabella delle condizioni economiche all’interno della procedura di sottoscrizione e consegnate al Cliente che sottoscrive l’operazione, decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione di estinzione; la Banca, in caso di estinzione anticipata, corrisponderà al Cliente, oltre alla somma depositata, anche la quota interessi maturata ricalcolata al “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata del Time Deposit”.
6. Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del Contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con le modalità di comunicazione indicate al comma precedente, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo quanto previsto dall’articolo 67 terdecies dello stesso Xxxxxx; la richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 terdecies, primo comma, del Codice; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente
in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso e resta altresì inteso che il diritto di recesso disciplinato nel presente comma potrà essere esercitato anche nel caso di Time Deposit non preveda la possibilità di estinzione anticipata totale.
Art. 6 - Scadenza del contratto e disdetta
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma seguente 6.2, alla scadenza prevista l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale ed eventuali commissioni, verrà accreditata sul Conto Corrente con le modalità ed i termini stabiliti nel Documento di Sintesi della relativa operazione di Time Deposit.
2. Per le operazioni di Time Deposit che prevedono il rinnovo automatico, il Cliente ha facoltà di interrompere il rinnovo, senza penalità e senza spese, facendo pervenire alla Banca la comunicazione di disdetta entro 15 giorni antecedenti al rinnovo, mediante modulo inoltrato dall’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx o invio a mezzo PEC (dall’indirizzo rilasciato dal Cliente alla Banca) o a mezzo posta ordinaria; il mancato rispetto del termine di preavviso di disdetta comporterà il rinnovo automatico dell’operazione alle stesse condizioni già in essere, di importo, durata e tasso di interesse della specifica operazione di Time Deposit oggetto di rinnovo.
Art. 7 - Cointestazione del rapporto
1. Il Time Deposit può essere intestato anche a più persone purché il Conto Corrente abbia la medesima cointestazione.
2. Quando il Conto Corrente è intestato a più persone con facoltà di operatività a firme disgiunte, le relative operazioni di Time Deposit (comprese la sottoscrizione, la richiesta di estinzione anticipata e la disdetta, per le operazioni a rinnovo automatico) possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari; nel caso di Conto Corrente con operatività a firme congiunte, tutte le operazioni di Time Deposit (comprese la sottoscrizione, la richiesta di estinzione anticipata e la disdetta, per le operazioni a rinnovo automatico) devono essere effettuate da tutti i cointestatari con firma di ciascuno.
3. I cointestatari rispondono in via solidale ed indivisibile fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Per quanto non diversamente disposto, restano valide le disposizioni del contratto di Conto Corrente.
Art. 8 - Decesso del Cliente/cointestatario
1. Il decesso del Cliente, o di uno dei cointestatari, non è opponibile alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tale evento.
2. Il Time Deposit verrà estinto dalla Banca contestualmente ai restanti rapporti contrattuali relativi alla successione, una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria alla chiusura della successione, salvo nel frattempo non subentri la naturale scadenza; l’importo vincolato, calcolato secondo i criteri di cui al successivo comma, verrà accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx.
3. La somma liquidata sarà composta dal capitale e dagli interessi, applicati come di seguito, e sarà corrisposta al netto di eventuali imposte: a) qualora sia contrattualmente prevista la facoltà di estinzione anticipata, come stabilito dal precedente art. 5 della presente Sezione C, verrà applicato il “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata del Time Deposit” indicato all’interno delle condizioni economiche della comunicazione di accettazione della Banca, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto; b) qualora non sia contrattualmente prevista la facoltà di estinzione anticipata, verrà applicato un tasso pari allo 0,00%, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto.
Art. 9 - Spese e oneri fiscali
1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti le operazioni di Time Deposit sono a carico del Cliente.
2. L’imposta di bollo viene applicata nella misura prevista dalla legge con addebito alla scadenza del vincolo, all'atto dell’estinzione anticipata (per i prodotti in cui è prevista) o al 31 dicembre di ogni anno per le operazioni con durata pluriennale.
Art. 10 - Rinvio
1 . Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione, si rimanda alla Sezione A e B del Contratto.
SEZIONE D - OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO
Art. 1 – Operazioni in valuta diversa dall’Euro
1. Nei rapporti tra la Banca ed il Cliente, le perdite dipendenti da disposizioni di autorità italiane o estere sono a carico del Cliente, così come ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita, dipendente da forza maggiore o caso fortuito o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
2. Tutti i movimenti a debito e/o credito qualora disposti in valuta diversa da quella del Conto Corrente si intendono effettuati al corso dei cambi rilevati al momento dell’esecuzione dell’operazione, ai sensi ed alle condizioni di cui al Documento di Sintesi.
3. Il Cliente può eseguire operazioni anche in valuta diversa dall’Euro ed il relativo controvalore viene contabilizzato in Conto Corrente, previa conversione in Euro, al corso dei cambi rilevati al momento dell’esecuzione dell’operazione, ai sensi ed alle condizioni di cui al Documento di Sintesi, con applicazione delle relative commissioni di negoziazione e spese.
SEZIONE E - SERVIZI DI PAGAMENTO
Art.1 - Oggetto della Sezione
1. La presente Sezione disciplina la fornitura da parte della Banca dei servizi di pagamento, previsti e disciplinati dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11 (aggiornato al Decreto Legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento e adeguamento al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), che consentono al Cliente di disporre le seguenti operazioni:
a) operazioni di iniziativa del Cliente:
- bonifici;
- giroconti.
- F23/F24
- ricarica telefonica
- pagamento utenze, bollo auto
- operazioni di pagamento effettuate utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta.
b) operazioni disposte su iniziativa di creditori del Cliente:
b.1) addebiti diretti.
-· RID (Rapporti Interbancari Diretti) finanziario;
- Sepa Direct Debit (Addebito diretto SEPA) - SDD
b.2) altre operazioni disposte su iniziativa di creditori del Cliente:
- Xx.Xx. (Ricevuta Bancaria);
- MAV (Incasso Mediante Avviso)
- Bollettino freccia
2. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano:
a) ai servizi di pagamento indicati nel precedente comma 1.1 in Euro o nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione Europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea;
b) ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate;
c) ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3. La presente Sezione non si applica con riguardo a tutte le ipotesi di operazioni indicate nell’elenco di cui all’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
4. Con riferimento ai contratti collegati al presente Contratto (tra cui a titolo esemplificativo contratto carta di debito, contratto Banca Virtuale, etc.) si applicano, per le operazioni di pagamento, le disposizioni della presente Sezione E che, ove incompatibili con le disposizioni di cui ai contratti collegati, prevalgono su queste ultime.
Art. 2 - Rinvio alla Sezione B
1. La fornitura dei servizi di pagamento indicati al precedente art. 1 è anche disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni della Sezione B, alla quale le parti fanno espresso rinvio; in caso di incompatibilità prevalgono le disposizioni della presente Sezione E.
2. Fatta salva diversa disposizione del Cliente, tutte le operazioni di addebito e di accredito derivanti dalla esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al precedente art. 1, nonché l'applicazione delle spese, delle commissioni e dei tassi d'interesse e di cambio, ove previsti, sono contabilizzate nel Conto Corrente.
Art. 3 - Informazioni da fornire al Cliente
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17 della Sezione B, la Banca fornisce tempestivamente al Cliente, mediante informativa periodica e/o con ricevuta fornita all’atto di esecuzione di ogni operazione, le informazioni relative alla singola operazione di pagamento elencate ai seguenti commi 3.3 (Cliente pagatore) e 3.4 (Cliente beneficiario); l’invio verrà effettuato nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 7 della Sezione B.
2. In deroga al precedente comma 3.1, la Banca può, previa richiesta del Cliente, concordare con quest’ultimo che, in luogo della ricevuta, venga resa l’informativa periodica con frequenza diversa ed almeno una volta al mese, da inviarsi al Cliente secondo le modalità indicate all’art. 7 della Sezione B.
3. Dopo che l’importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul Conto Corrente la Banca fornisce al Cliente, che rivesta la qualifica di soggetto pagatore, senza indugio tutte le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al Cliente di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul Conto Corrente o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il Cliente deve corrispondere;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
e) la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
4. Successivamente all’esecuzione di una operazione di pagamento singola, la Banca fornisce al Cliente, che rivesta la qualifica di soggetto beneficiario, senza indugio tutte le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al Cliente di individuare l’operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul Conto Corrente;
c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il Cliente deve corrispondere;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
e) la data valuta dell’accredito.
Art. 4 - Autorizzazione e revoca delle operazioni di pagamento
1. La Banca procederà all'esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al precedente art. 1 alla condizione che tali operazioni siano state preventivamente autorizzate dal Cliente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Sezione B.
2. Nel caso di addebiti diretti il Cliente deve esprimere preventivamente il suo consenso affinché la Banca sia autorizzata ad addebitare nel Conto Corrente gli importi recati dai singoli addebiti diretti.
3. In relazione a particolari circostanze ed in base ad apposito accordo, il Cliente può esprimere il consenso, con le modalità indicate nel precedente comma 4.1, anche successivamente all'esecuzione dell'operazione di pagamento.
4. Il consenso già espresso ai sensi dell'art. 8 della Sezione B può essere revocato dal Cliente purché entro il termine di irrevocabilità previsto dal successivo art. 14.
5. Ove il consenso sia stato prestato per una serie di operazioni continuative di pagamento, la revoca del consenso comporta che le eventuali successive operazioni di pagamento non possano essere considerate autorizzate; nel caso di addebiti diretti, per una serie di operazioni si intende una serie di operazioni disposte su iniziativa di un determinato creditore che agisce sulla base di un determinato rapporto contrattuale con il Cliente.
6. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 4.3 e 4.4, nel caso di addebiti diretti il consenso già espresso dal Cliente alla Banca, direttamente ovvero tramite il beneficiario o la banca del beneficiario, per le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento mantiene la sua validità anche con riferimento ai servizi di addebito diretto previsti dagli schemi definiti per l'area unica dei servizi di pagamento (SDD).
7. Nel caso di operazioni di pagamento che non siano destinate ad essere regolate in Conto Corrente, il Cliente dovrà autorizzarle utilizzando i moduli predisposti dalla Banca in relazione alle diverse operazioni richieste.
8. Nel caso di Cliente Non Consumatore i precedenti commi 4.4 e 4.5 non si applicano, dovendosi applicare il seguente art. 14.8.
9. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a rispondere a richieste di conferma provenienti da prestatori di servizi di pagamento emittenti di una o più carte di debito o credito intestate al Cliente, circa la disponibilità sul Conto Corrente dei fondi necessari per dare seguito ad una operazione di pagamento basata su carta; in tale ipotesi, la Banca potrà, su richiesta del Cliente, comunicare a quest’ultimo quali siano il prestatore dei servizi di pagamento che abbia richiesto la conferma e la risposta che è stata fornita dalla Banca; il presente comma non si applica ad operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
10. La Banca può rifiutare l’accesso al Conto Corrente da parte di prestatori di servizi di informazione sui conti ovvero di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto Corrente da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati; nelle predette ipotesi, la Banca ne darà pronta comunicazione al Cliente, prima che l’accesso sia stato rifiutato o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere resa in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento; la Banca rifiuterà inoltre qualsiasi accesso al Conto Corrente da parte dei predetti prestatori di servizi di pagamento dopo aver ricevuto dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi.
Art. 5 - Obblighi a carico della Banca in relazione agli strumenti di pagamento
1. La Banca, per l’esecuzione del Contratto, fornisce al Cliente strumenti di pagamento inteso come “qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento”.
2. In relazione agli strumenti di pagamento, la Banca ha l'obbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del seguente art. 7 della presente sezione;
b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente che usufruisce dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 8.3 della presente sezione, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto; ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d) fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;
e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
3. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico della Banca.
4. La Banca deve informare il Cliente delle eventuali spese applicate dalla Banca stessa in relazione all'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento; ogni soggetto terzo che abbia il diritto di applicare spese in relazione all'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento deve informarne il Cliente al momento della richiesta di pagamento.
Art. 6 - Limiti di spesa degli strumenti di pagamento
1. A ciascun strumento di pagamento si applicano i limiti di spesa previsti dal relativo contratto.
Art. 7 - Utilizzo degli strumenti di pagamento – Obblighi del Cliente
1. Il Cliente si impegna:
a) a custodire lo strumento di pagamento, che è strettamente personale, a mantenere segreti i relativi codici di sicurezza e ad utilizzarlo secondo quanto previsto nel Contratto o dal relativo contratto in relazione alla sua emissione ed al suo utilizzo;
b) a comunicare immediatamente alla Banca, o al soggetto da questa indicato, non appena ne viene a conoscenza, lo smarrimento, la sottrazione, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.
2. La comunicazione degli eventi di cui al comma precedente, lett. b), deve essere effettuata utilizzando i recapiti indicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, o mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. Il Cliente, fin dal momento della ricezione dello strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personali.
4. Il Cliente, a propria cura e spese, dovrà dotarsi di apparecchiature telefoniche e/o di strumenti hardware e software, nonché di collegamenti informatici, idonei all'utilizzo degli strumenti di pagamento, che si impegna a mantenere a tal fine costantemente affidabili e sicuri.
5. La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza degli strumenti di pagamento, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità dei servizi di cui alla presente sezione.
Art. 8 - Blocco degli strumenti di pagamento
1. La Banca si riserva la facoltà di bloccare l'utilizzo del singolo strumento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti casistiche:
a) rischio/violazione della sicurezza dello strumento;
b) sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. La Banca informa il Cliente del blocco, via telefono, in subordine a mezzo PEC o e-mail, indicandone le motivazioni; l'informazione del blocco viene resa, di norma, prima che il blocco stesso sia operativo, ovvero, in relazione alle circostanze concrete, immediatamente dopo, salvo che l'informazione non possa essere resa in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, qualora ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ovvero in presenza di disposizioni di legge o regolamento o dell'autorità giudiziaria.
3. Nel caso in cui vengano meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento di pagamento ovvero lo sostituisce con uno nuovo.
Art. 9 - Identificativo unico e ulteriori requisiti per l’esecuzione delle operazioni di pagamento
1. La Banca attribuisce al Cliente l’"identificativo unico" inteso come la combinazione di lettere, numeri o simboli (tra cui il codice IBAN – International Bank Account Number) che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare con chiarezza il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento.
2. L'ordine di pagamento disposto dal Cliente si ritiene eseguito correttamente, per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico, quando è eseguito in conformità all'identificativo unico indicato dal Cliente ove tale identificativo sia richiesto per l’esecuzione dell’ordine di pagamento; negli altri casi il Cliente dovrà fornire le specifiche informazioni parimenti richieste dalla Banca e necessarie per l’esecuzione dell’ordine di pagamento.
3. Il Cliente è responsabile della completezza ed esattezza del codice identificativo e delle informazioni che indica ai sensi del precedente comma 9.1.
Art. 10 - Identificativo unico e responsabilità
1. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ove il Cliente abbia indicato un identificativo unico errato; in questo caso la Banca collaborerà per il recupero delle somme oggetto dell'operazione e potrà applicare le spese sostenute per tale recupero; qualora non sia possibile il recupero dei fondi, il Cliente potrà richiedere per iscritto alla Banca di fornire le informazioni utili, a quest’ultima disponibili, ai fini di un’azione di tutela.
2. La Banca resta esente da responsabilità anche nel caso in cui il Cliente abbia fornito altre informazioni inesatte fatto salvo il seguente comma 10.5.
3. Nel caso di ordini di pagamento contenenti identificativi unici errati, la Banca, ove ne sia consapevole e previa autorizzazione del Cliente, può apportare le necessarie correzioni; in questo caso la Banca non risponde di eventuali ritardi nell'esecuzione dell'ordine di pagamento.
4. La Banca rifiuta l'esecuzione di ordini di pagamento privi di identificativo unico del beneficiario o del suo conto; nel caso in cui sia già in possesso dell'identificativo unico mancante, la Banca può eseguire l'ordine dandone preventiva comunicazione al Cliente.
5. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Art. 11 - Responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
1. Fatto salvo il caso di comportamento fraudolento, il Cliente non subisce le perdite conseguenti ad indebiti utilizzi:
a) successivi alla comunicazione, prevista dal precedente art.7, di smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o indebito utilizzo di uno strumento di pagamento;
b) di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o indebitamente utilizzato nel caso in cui la Banca non abbia provveduto a garantire al Cliente la possibilità di effettuare le comunicazioni previste dal precedente art. 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente, quando assume la qualifica di pagatore, non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'autenticazione forte del Cliente.
3. Il Cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
4. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il Cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
5. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.
Art. 12 - Ricezione degli ordini di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Cliente o indirettamente dal suo beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca; prima di tale momento, il Conto Corrente non può essere addebitato.
2. Gli ordini di pagamento disposti dal Cliente si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui viene:
a) messo a disposizione del Cliente, da parte della Banca, il messaggio di conferma della ricezione del messaggio, inviato dal Cliente, che contiene l'ordine;
b) messo a disposizione del sistema informativo della Banca il messaggio inviato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario contenente l'ordine di pagamento disposto dal medesimo beneficiario.
3. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto; ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
4. Se la ricezione degli ordini di cui al precedente comma 12.1 avviene successivamente agli orari indicati nella tabella “Orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)”, consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o nell’area riservata, l’ordine si intende ricevuto, a tutti gli effetti, la giornata lavorativa successiva.
5. Nel caso di operazioni di pagamento disposte mediante i servizi relativi al contratto Banca Virtuale, la prova del momento di ricezione è data dalla Banca attraverso le registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione degli ordini.
Art. 13 - Rifiuto degli ordini di pagamento
1. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente, via telefono, in subordine a mezzo PEC o e-mail, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. La Banca effettua la comunicazione di cui al precedente comma 13.1 con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
3. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese per la comunicazione al Cliente previste nel Documento di Sintesi.
4. Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal suo beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.
5. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art. 14 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi, il Cliente non può revocare un ordine di pagamento dal momento in cui tale ordine è stato ricevuto dalla Banca, secondo quanto previsto dal precedente art. 12.
2. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento diverso dalla Banca o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.
3. Nel caso di addebiti diretti e fatto salvo il diritto al rimborso di cui al seguente art. 19, il Cliente, nella sua veste di debitore, può revocare l'autorizzazione all'addebito non oltre la fine della giornata lavorativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi, ovvero, nel caso di ordini di pagamento disposti ai sensi del precedente art. 12, comma 4, non oltre i tempi indicati nella tabella “Orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)”, consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o nell’area riservata, l’ordine si intende ricevuto, a tutti gli effetti, la giornata lavorativa successiva.
4. La revoca di un ordine di pagamento deve essere disposta con le stesse modalità con cui è stato disposto l'ordine revocato o se non è possibile, in forma scritta tramite supporto durevole tracciato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, un ordine di pagamento, o un'autorizzazione all'addebito nel caso di addebiti diretti, può essere revocato dal Cliente solo in base a specifico accordo con la Banca; nel caso di cui ai precedenti commi 14.2 e 14.3 per la revoca dell'autorizzazione all'addebito è necessario anche il consenso del beneficiario.
6. La Banca si riserva il diritto di applicare le spese conseguenti alla revoca dell'autorizzazione di pagamento.
7. L'irrevocabilità dell'ordine di pagamento prevista dal presente articolo non pregiudica il diritto al rimborso che il Cliente possa vantare nei confronti del beneficiario.
8. Nel caso di Cliente non consumatore la revoca dell'ordine di pagamento deve essere, in ogni caso, concordata con la banca.
9. Nel caso di Cliente Microimpresa, il precedente comma 14.3 non si applica.
Art. 15 - Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto e rettifica
1. Allo scopo di ottenere la rettifica di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente deve segnalarla alla Banca senza indugio, appena ne viene a conoscenza, e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito nel caso di Cliente che rivesta la qualifica di pagatore o, di accredito, nel caso di Cliente che rivesta la qualifica di beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi di cui al precedente comma 15.1 non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente le informazioni, relative all'operazione di pagamento segnalata.
3. Un'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando la sua esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
4. La segnalazione di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto deve essere effettuata utilizzando i recapiti indicati sul sito internet www. xxxxxxxxxx.xx, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).
5. Nel caso di Cliente non consumatore il termine per segnalare un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto è di 30 giorni dalla data dell'addebito.
Art. 16 - Prova dell'esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Nel caso in cui il Cliente affermi di non aver autorizzato un'operazione di pagamento, o che essa sia stata eseguita in modo non corretto, la Banca deve provare che l'operazione è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subìto le conseguenze di malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti ovvero di eventi, verificatisi presso la Banca o gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento, che, ai sensi del successivo art. 20, costituiscono casi fortuiti o di forza maggiore.
2. Nel caso di cui al precedente comma 16.1, l'eventuale utilizzo da parte del Cliente di uno strumento di pagamento rilasciato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente stesso, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso di Cliente Non Consumatore l'utilizzo di uno strumento di pagamento rilasciato dalla Banca costituisce dimostrazione che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente, o che è stata correttamente eseguita dalla Banca, fatta salva la prova contraria da parte del medesimo Cliente.
Art. 17 - Modalità di rimborso di operazioni non autorizzate
1. Fatto salvo l’articolo 15 della presente Sezione, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione e riceve una comunicazione in merito allegando copia della denuncia alle competenti autorità di polizia giudiziaria; ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto Corrente, la Banca riporta tale conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 17.1 dando immediata comunicazione per iscritto sia al Cliente, nelle modalità indicate all’art. 52 della Sezione E, e sia alla Banca d'Italia.
3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei precedenti commi 17.1 e 17.2.
Art. 18 - Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Fatti salvi gli articoli 10,15 e 20 della presente Sezione quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione; in tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del Cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere sul Conto Corrente, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo; la data valuta dell'accredito sul Conto Corrente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 18.1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo; la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli articoli 10,15 e 20 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario del Cliente o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio; in caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario del Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
5. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto corrente, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a rimborsare al Cliente senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto; ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto Corrente, la Banca riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo; la data valuta dell'accredito sul Conto Corrente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo..
7. L'obbligo di cui al comma 18.6 non si applica se la Banca dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo; in questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 18.1 a 18.6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca ed i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi clienti, a rintracciare l'operazione di pagamento, li informano del risultato e sono inoltre responsabili nei loro confronti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.
9. Nel caso di Cliente Non Consumatore, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 18.1, la Banca è responsabile solo del corretto invio dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Art. 19 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario del Cliente o per il suo tramite
1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento disposta su iniziativa dal beneficiario del Cliente o per il suo tramite sia stata già addebitata nel Conto Corrente, il Cliente può chiedere alla Banca, entro otto settimane dalla data dell'addebito, l'accredito dell'intero importo addebitato ove ricorra la duplice condizione che l'autorizzazione non abbia specificato l'importo esatto dell'operazione e che l'importo addebitato superi l'importo che il debitore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto; la Banca si riserva la facoltà di chiedere al Cliente, di indicare e/o esibire documenti e ogni altro elemento che possano provare l'esistenza delle condizioni sopra indicate.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 19.1, la Banca rimborsa entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta l'intero importo dell'operazione di pagamento e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
3. Ai fini del diritto al riaccredito di cui al precedente comma 19.2, il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 19.5, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al comma 19.1.
5. Il diritto al rimborso di cui al comma 19.1 è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Cliente è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente dalla Banca o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
6. Nel caso di Cliente Non Consumatore il presente art. 19 non si applica.
Art. 20 - Esclusione della responsabilità
1. La Banca non è responsabile nei casi di caso fortuito e di forza maggiore nonché nei casi in cui la Banca abbia dovuto agire in conformità con i vincoli derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, direttive o altre disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali.
2. Sono da includere tra i casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, calamità naturali, guerre, sommosse.
Art. 21 – Spese
1. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario (quando il Cliente ne rivesta alternativamente la qualifica) sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
2. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento.
3. La Banca si riserva il diritto di applicare le spese effettivamente sostenute, in relazione a:
a) formazione delle prove relative alla esecuzione o alla corretta esecuzione di operazioni che il Cliente afferma di non aver autorizzato o che non sono state correttamente eseguite;
b) collaborazione della Banca nel caso di recupero dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento eseguita sulla base di un codice identificativo unico erroneamente indicato dal Cliente;
c) collaborazione, su richiesta del Cliente, per rintracciare operazioni non eseguite o inesattamente eseguite.
Art. 22 - Trasferimento degli importi degli ordini di pagamento
1. La Banca trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito.
2. La Banca può trattenere le proprie spese prima di accreditare l’importo dell’operazione di pagamento sul Conto Corrente del Cliente che riveste la qualifica di beneficiario in deroga al comma precedente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano di cui al comma precedente, la Banca garantisce che il beneficiario designato dal Cliente riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal Cliente; quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario del Cliente o per il suo tramite, la banca di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.
Art. 23 – Tempi di esecuzione e data valuta
1. Il presente articolo si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
2. Il presente articolo è applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 23.1; resta comunque ferma l'applicazione dei seguenti commi del presente articolo 23.7, 23.8 e 23.9; per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, se le parti convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 23.3, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.
3. La Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente entro la fine della giornata operativa successiva.
4. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo 23.7, 23.8 e 23.9.
5. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario del Cliente o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine alla Banca entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento; nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
6. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi del seguente comma 23.8.
7. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
8. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
9. La data valuta dell'addebito sul Conto Corrente del Cliente che riveste la qualifica di pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto.
Art. 24 – Comunicazioni urgenti indirizzate al Cliente
1. Le comunicazioni urgenti relative alle operazioni di pagamento previste dalla presente Sezione E, fatte salve diverse e specifiche previsioni contenute in tale presente Sezione, verranno effettuate tramite messaggio SMS al numero telefonico specificato dal Cliente; nel caso in cui il Cliente non avesse comunicato il suo numero di telefono cellulare, la Banca potrà effettuare le comunicazioni urgenti mediante PEC o e-mail oppure con messa a disposizione all'interno dell’area riservata al Cliente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 25 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
1. Se un'operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto Corrente solo se quest'ultimo ha acconsentito che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.
Art. 26 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento ai sensi dell'art. 126-sexies TUB
1. Con riferimento ai soli servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 126 sexies del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ed in qualsiasi momento le condizioni economiche e normative previste dal Contratto, compreso il Documento di Sintesi che ne costituisce il frontespizio, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della loro applicazione; le modifiche si intendono accettate ove il Cliente non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione, il proprio recesso dal Contratto; il Cliente può recedere senza spese e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; se il Cliente è un Consumatore, le condizioni relative ai servizi di pagamento possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
2. La facoltà di modifica avviene mezzo comunicazione scritta inviata al Cliente che contenga la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con un preavviso minimo di 2 mesi (due). Le comunicazioni di modifica saranno validamente effettuate qualora trasmesse mediante lettera semplice o su altro supporto durevole pattuito con il Cliente (tra cui comunicazione a mezzo PEC, e-mail ordinaria, file nell'area riservata al Cliente del sito www. xxxxxxxxxx.xx) ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
3. La Banca applica con effetto immediato e senza preavviso le modifiche dei tassi di interesse e di cambio, anche se sfavorevoli al Cliente, che siano conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento previsti dal Contratto e ne informa quanto prima il Cliente nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dall'art. 7 della Sezione B.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 26.1, nel caso di Cliente Non Consumatore o Microimpresa il periodo di preavviso è di 30 giorni e le modifiche si intenderanno accettate ove il Cliente non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'entrata in vigore delle stesse modifiche, il proprio recesso dal Contratto.
Art. 27 - Implicazioni derivanti dal recesso del contratto
1. Il recesso dal Contratto del Cliente e della Banca, previsto dall'art. 19 della Sezione B, nell’ipotesi di giustificato motivo o nel rispetto dei termini di preavviso, comporta automaticamente anche il recesso dai servizi di pagamento previsti dalla presente Sezione E.
2. In ogni caso di recesso, la Banca applica le spese previste dal Contratto, per Servizi erogati periodicamente in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; nel caso in cui tali spese siano state anticipate, esse sono rimborsate in misura proporzionale.
SOTTOSEZIONE E.1 – TERZE PARTI
Art. 28 – Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sottosezione si applicano nel caso in cui il Cliente si avvalga di un intermediario, diverso dalla Banca (Third Party Provider – TPP, di seguito “Terza Parte”), per la fruizione di uno o più dei seguenti servizi, in relazione al Conto Corrente:
a) PISP (Payment Initiation Service Providers - Prestatori di Servizi di disposizione di Ordine di Pagamento): sono prestatori di servizi di pagamento (PSP) che, su espressa autorizzazione del Cliente, offrono la possibilità di avviare un’operazione di pagamento direttamente dal proprio conto corrente senza l’utilizzo di una carta di credito (ad esempio per l’acquisto di beni o servizi tramite internet);
b) AISP (Account Information Services Providers - Prestatori di Servizi di Informazione sui conti di pagamento): sono operatori che, su espressa autorizzazione del Cliente, offrono la possibilità di aggregare le informazioni dei propri conti in un unico strumento;
c) CISP (Card Issuer Service Providers - Fornitore di servizi di emissione di carte): sono soggetti che, su espressa autorizzazione del Cliente, offrono servizi di pagamento basati su Carta e che permettono di scegliere, di volta in volta, il Conto Corrente di addebito (anche in essere presso una banca diversa da quella che ha emesso la carta); i CISP non detengono direttamente fondi dei clienti, ma possono interrogare preventivamente la Banca presso cui il conto è attivo, per verificare la disponibilità dei fondi oggetto della transazione disposta dall’utente.
2. È libera facoltà del Cliente avvalersi delle Terze Parti; non sussistono infatti vincoli per il Cliente di fruirne; in qualsiasi momento il Cliente può decidere se mantenere o revocare l’autorizzazione concessa alle Terze Parti.
3. La Banca mette a disposizione delle Terze Parti le proprie API (Application Programming Interface) e la documentazione sulle specifiche tecniche per l’utilizzo delle funzionalità di accesso ai conti on-line.
Art. 29 – Consenso del Cliente
1. Per la fruizione dei servizi della presente sottosezione E.1, è necessario che il Cliente rilasci lo specifico consenso autorizzativo alla Banca e/o alla Terza Parte a compiere le operazioni di cui al precedente articolo 28, nel quale siano correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
2. Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; il consenso può essere dato anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto Corrente;
- tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.
3. In caso di Conto Corrente cointestato al Cliente e ad altri soggetti, regolato con operatività a firme congiunte, il consenso di cui ai precedenti due commi
29.1 e 29.2, deve essere dato da tutti i cointestatari; se l’operatività è a firme disgiunte, è sufficiente il consenso di uno solo dei cointestatari.
4. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare il consenso; la comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste dal precedente comma 29.2 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro la seconda giornata operativa alla sua ricezione da parte della Banca.
5. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli, tramite l'area riservata o con altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
Art. 30 – Ordine di pagamento tramite Terza Parte
1. Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Conto Corrente è attivo ed il Cliente ha già effettuato il primo accesso al Conto Corrente presso l’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx;
b) ogni qualvolta sia disposto un pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca, in conformità alla normativa applicabile.
2. Gli ordini di pagamento che possono essere disposti tramite una Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare alla Terza Parte l’accesso al Conto Corrente per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati; in tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine, il Cliente deve comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica; la Banca consente l’accesso al Conto Corrente alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte, relativi ai servizi di disposizione di ordini di pagamento prestati da quest’ultima; il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 31 – Ricezione dell’ordine
1. Anche quando l’ordine di pagamento sia disposto tramite Terza Parte, si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione, tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari, riportati nella tabella “orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)”, consultabile nelle filiali della Banca, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx o nell’area riservata del servizio Banca Virtuale, l’ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.
2. Per alcuni tipi di pagamento, quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte, nel caso in cui l’ordinante abbia indicato nell’ordine che il pagamento deve essere accreditato all’intermediario del beneficiario in una determinata data futura, l’ordine si considera ricevuto la giornata operativa precedente la data indicata dall’ordinante per l’accredito all’intermediario del beneficiario.
Art. 32 – Revoca dell’ordine
1. L’ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro la giornata operativa precedente alla data di ricezione come definita all’art. 12 della presente sezione.
Art. 33 – Tempi di esecuzione dell’ordine
1. L’ordine di pagamento impartito tramite Terza Parte è eseguito mediante accredito del relativo importo all’intermediario del beneficiario, entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione come definita all’art. 12 della presente sezione.
Art. 34 – Ricevuta dell’operazione di pagamento
1. In caso di operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP), subito dopo la disposizione dell’ordine di pagamento, è la Terza Parte, quale intermediario che presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento, che deve consegnare al Cliente e, se del caso, al beneficiario una ricevuta contenente le seguenti informazioni:
a) la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata alla Banca, quale intermediario di radicamento del conto del Cliente pagatore;
b) un riferimento che consenta al Cliente e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il Cliente pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
c) l’importo dell’operazione di pagamento;
d) tutte le spese dovute alla Terza Parte per l’operazione e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci.
2. La Banca non è responsabile della mancata consegna della ricevuta di cui al comma precedente al Cliente, ad opera della Terza Parte.
Art. 35 - Servizi di informazione sui conti tramite Terza Parte
1. Il Cliente può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte, in relazione al Conto Corrente, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Conto Corrente è attivo ed il Cliente ha già effettuato il primo accesso al Conto Corrente presso l’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca, in conformità alla normativa applicabile.
2. Le informazioni sul Conto Corrente che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l’accesso al Conto Corrente alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato; in tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine, il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica; la Banca consente l’accesso al Conto Corrente alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti; il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 36 – Conferma della disponibilità di fondi tramite Terza Parte
1. Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto Corrente dell’importo corrispondente ad una determinata operazione basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto Corrente, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Conto Corrente è attivo ed il Cliente ha già effettuato il primo accesso al Conto Corrente presso l’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx;
b) il Cliente ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma;
c) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca, in conformità alla normativa applicabile.
2. La Banca non blocca sul Conto Corrente l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità dei fondi.
Art. 37 – Obblighi della Banca in veste di prestatore di servizi di informazione sui conti e di prestatore di servizi di pagamento di radicamento del Conto Corrente
1. La Banca, quando agisce in veste di prestatore di servizi di informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente;
b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con il Cliente in maniera sicura, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa, ne' conserva dati, ne' vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
2. In relazione ai conti di pagamento, la Banca, quando agisce in veste di prestatore di servizi di pagamento di radicamento del Conto Corrente:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.
SOTTOSEZIONE E.2 – ALTRE INFORMAZIONI SUGLI SPECIFICI SERVIZI DI PAGAMENTO
Bonifici SEPA ed extra SEPA
Art. 38 – Oggetto del servizio
1. Con il servizio di bonifico:
a) il Cliente (se pagatore) impartisce alla Banca un ordine di pagamento disponendo il trasferimento di fondi dal Conto Corrente a favore di un beneficiario;
b) il Cliente (se beneficiario) riceve, tramite un ordine di pagamento disposto da terzi, una somma a suo favore, da accreditare sul Conto Corrente, salvo espressa istruzione contraria.
2. La Banca esegue i bonifici secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 39 – Bonifico SEPA - Sepa Credit Transfer
1. Il SEPA Credit Transfer (di seguito “SCT”) è un servizio di pagamento disciplinato dalle regole stabilite a livello interbancario europeo, per effettuare bonifici in euro all’interno dell’area unica dei pagamenti in euro (c.d. Single Euro Payment Area – di seguito “Sepa”), conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012.
2. L’ordine di bonifico disposto dal Cliente viene identificato come SCT e correttamente eseguito dalla Banca secondo le volontà del Cliente, se quest’ultimo rispetta le seguenti condizioni:
a) compili in modo accurato e completo tutti i campi relativi a: nome dell’ordinante, importo del bonifico espresso in euro, data di esecuzione richiesta (anche futura), nome del beneficiario, codice IBAN (International Bank Account Number) del conto del beneficiario, da considerarsi quale identificativo unico);
b) disponga che l’ordine sia addebitato sul Conto Corrente e che sullo stesso siano presenti disponibilità sufficienti per l’esecuzione dell’ordine medesimo;
c) disponga che l’ordine sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario, che sia detenuto all’interno dell’area SEPA e presso una banca o un prestatore di servizi di pagamento aderente al sistema dei pagamenti SEPA;
d) prende atto ed accetta che la ripartizione delle spese sia di tipologia “share”.
3. Gli ordini di bonifico che non rispettino anche una sola delle condizioni indicate nel comma precedente verranno trattati, in quanto compatibili, con procedure diverse da quelle previste per il SCT.
4. Prima di eseguire un ordine di SCT, la Banca ha l’obbligo di verificare la congruità formale del codice IBAN del beneficiario: se dall’esito di tale verifica emergono incongruenze il Cliente non può correttamente impartire l’ordine; nel caso in cui l’ordine sia comunque impartito ma la Banca non possa eseguire l’ordine per le predette incongruenze, essa resta esonerata da qualunque responsabilità in merito, fermo restando l’obbligo di comunicare al Cliente, in tutti i casi di mancata esecuzione, che l’ordine non è stato eseguito, ai sensi dell’art. 13.1 della Sezione E.
5. Se il Cliente dispone ordini di SCT con coordinate IBAN errate e/o incomplete, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, nei soli casi in cui la Banca può comunque eseguire l’ordine, ne dà comunicazione al Cliente, ai sensi dell’art. 13.1 della Sezione E.
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 14 della Sezione E, il bonifico disposto tramite gli strumenti di pagamento di cui all’art. 5 della Sezione E è irrevocabile dal momento in cui è stato impartito.
7. Il Cliente, mediante l’utilizzo di appositi moduli o, ove previsto, dell’operatività prevista dagli strumenti di pagamento di cui all’art. 5 della Sezione E, può impartire particolari ordini di SCT, di cui ai commi che seguono.
8. Nel caso di bonifico multiplo (ordine di pagamento per trasferire somme determinate a favore di più beneficiari contemporaneamente), le richieste di variazione dei dati dell’operazione possono essere effettuate solo nel rispetto degli orari indicati all’art. 12 della Sezione E.
9. Nel caso di ordine permanente di bonifico (trasferimento periodico di una somma di denaro dal Conto Corrente):
a) le richieste di conferimento, variazione o sospensione dell’ordine debbono essere comunicate alla Banca con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi;
b) qualora la data di esecuzione dell’ordine così come richiesta dal Cliente, cada in una giornata non operativa della Banca, si considera come data di esecuzione dell’ordine la prima giornata operativa precedente la data richiesta.
10. In caso di bonifico non eseguibile, per qualsiasi motivo, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della Sezione E, la Banca rimborsa senza indugio il Cliente e comunque il tempo massimo per la restituzione dei relativi fondi è fissato in 5 giorni lavorativi successivi alla data di regolamento dell’operazione originaria.
11. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui alla Sezione E, in quanto compatibili.
Art. 40 – Ulteriori tipologie di bonifico a valere su schemi di pagamento diversi dal SCT
1. Il Cliente può chiedere, indipendentemente dall’importo del bonifico, di disporre ordini di richiesta di accredito urgente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, alle condizioni previste nel Documento di Sintesi per i bonifici urgenti (BUR).
2. Nel caso di bonifici diretti verso l’estero, diversi da quelli eseguiti come SCT, vanno in ogni caso fornite, salve diverse pattuizioni previste nei singoli moduli utilizzati per impartire l’ordine, le seguenti informazioni: nome dell’ordinante, importo del bonifico, divisa, nome del beneficiario, identificativo unico del conto del beneficiario e codice SWIFT.
3. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si rimanda, in quanto compatibile, ai precedenti articoli sulla disciplina del bonifico.
Art. 41 – Bonifici extra SEPA da eseguire negli Stati Uniti d’America
1. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto del beneficiario rispetto alla denominazione di quest’ultimo, pertanto qualsiasi inconveniente o danno derivante dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. La Banca potrà addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
Pagamento bollettini MAV, Xx.xx. e Freccia – Pagamenti vari Art. 42 – Oggetto del servizio
1. Mediante il servizio di pagamento dei bollettini MAV, Xx.xx. e Freccia (di seguito “Bollettini” o al singolare “Bollettino”) il Cliente può pagare una
determinata somma a favore di un beneficiario (mediante MAV, Xx.xx. e Freccia), nonché pagare imposte iscritte al ruolo con la procedura di riscossione con avviso (mediante RAV); il pagamento avviene attraverso l’ordine, impartito dal Cliente alla Banca, di pagare il relativo Bollettino tramite addebito sul Conto Corrente.
Art. 43 – Esecuzione del pagamento dei Bollettini
1. Affinchè la Banca possa eseguire correttamente il pagamento dei Bollettini disposti dal Cliente, questi deve compilare l’apposito modulo elettronico presente nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, ove tale funzione sia disponibile, in ogni parte compreso, ove previsto, il codice identificativo del Bollettino (da considerarsi quale “identificativo unico”), indicando altresì, la data di esecuzione del pagamento e l’importo.
2. Il codice identificativo unico, di cui al comma precedente, è utilizzabile per il pagamento del Bollettino, ove previsto, tramite gli strumenti di pagamento di cui all’art. 5 della sezione E.
Art. 44 – Estensione ai servizi di pagamenti vari
1. La disciplina di cui ai precedenti articoli 41 e 42 si applica, in quanto compatibile, anche per disporre ordini di pagamento relativi a pagamenti vari quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento di tasse scolastiche, di bollette telefoniche o relative al consumo di acqua, gas, luce ecc., escludendosi in ogni caso il pagamento di effetti cambiari o titoli assimilati.
Art. 45 – Regole particolari per il pagamento delle Xx.xx. (Ricevute bancarie)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della Sezione E, la data di scadenza della Xx.xx. sarà intesa quale data di ricezione dell’ordine di pagamento della stessa.
2. Una volta che sia spirata la data di scadenza della Xx.xx., la Banca non può più procedere al pagamento della stessa, in quanto inibito dalle procedure interbancarie: il Cliente, pertanto, deve scrupolosamente presentare alla Banca gli ordini di pagamento delle Xx.xx. al più tardi nel giorno stesso della loro scadenza, restando sollevata la Banca da qualsiasi responsabilità in merito.
Sepa Direct Debit (SDD)
Art. 46 – Oggetto del servizio
1. Il SEPA Direct Debit (c.d. SDD) è il servizio di addebito diretto che consente di disporre pagamenti in euro all'interno della Single Euro Payment Area – di seguito “Sepa” sulla base di un accordo preliminare (mandato) con cui il Cliente autorizza il suo creditore a disporre addebiti sul Conto Corrente.
2. Il rilascio del mandato SDD e tutte le successive variazioni (compresa la cancellazione) sono concordate direttamente tra il Cliente e il suo creditore senza il coinvolgimento delle rispettive banche.
3. Nel mandato SDD il Cliente può autorizzare il proprio creditore a disporre operazioni singole (c.d. one-off) o ricorrenti (c.d. recurrent).
4. Il creditore del Cliente ha l’obbligo di conservare il mandato e tutte le successive variazioni (compresa la cancellazione) secondo i termini previsti per legge.
Art. 47 – Requisiti per l’esecuzione dei pagamenti
1. La Banca esegue le operazioni di pagamento al ricorrere di entrambi i seguenti requisiti:
a) ricezione di apposita autorizzazione da parte del Cliente, quale conferma del mandato, al ricorrere della prima richiesta di pagamento pervenuta dal creditore del Cliente;
b) presenza sul Conto Corrente dei fondi disponibili per eseguire il pagamento richiesto.
2. Il mandato deve essere confermato dal Cliente una sola volta, pertanto l’autorizzazione di cui al primo comma viene ritenuta valida (fino a revoca) anche per le eventuali operazioni di pagamento successive.
Carte di pagamento
Art. 48 – Oggetto del servizio carta di xxxxxx e carta di credito
1. La carta di debito consente al Cliente di utilizzare i fondi disponibili nel Conto Corrente attraverso prelievi presso sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine) contraddistinti dal marchio del circuito di pagamento indicato sulla carta e pagamenti presso gli esercenti che dispongono di terminali POS (Point Of Sale) contraddistinti dal medesimo marchio; il Cliente, con la carta di debito, può inoltre pagare i pedaggi autostradali ai caselli abilitati al servizio Fast Pay, se tale circuito di pagamento è indicato sulla carta; l’addebito avviene in pari data a quello del pagamento, con l’utilizzo dei fondi disponibili del Conto Corrente.
2. La carta di credito è uno strumento di pagamento che consente al Cliente, nei limiti del plafond disponibile, di compiere operazioni tramite il circuito internazionale il cui marchio è riportato sulla carta e più precisamente consente: di acquistare beni e/o servizi presso gli esercenti aderenti al circuito internazionale, anche attraverso internet o altri canali virtuali, senza contestuale pagamento in contanti; di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle banche aderenti al circuito internazionale, in Italia e all'estero, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM); alla carta è assegnato un limite di utilizzo mensile.
3. Il rimborso delle somme dovute per l'utilizzo della carta di credito e indicato nell'estratto conto mensile inviato al Cliente dal soggetto emittente la carta, avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta ed è effettuato sul Conto Corrente, in funzione della tipologia della carta, secondo le seguenti modalità:
a) per le carte a saldo: in un'unica soluzione e senza interessi;
b) per le carte revolving: in forma rateale.
Art. 49 – Diritti del Cliente per le carte di pagamento multimarchio in co-badging
1. Sono vietate le regole dello schema di carte di pagamento (inteso come “insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l’esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta”) e le clausole dei contratti di licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di carte di pagamento di riunire in co-badging uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso.
2. Il Cliente può chiedere di avere due o più marchi di pagamento diversi sullo strumento di pagamento basato su carta, purché la Banca o il soggetto emittente esterno offra un siffatto servizio; prima della firma del relativo contratto, la Banca fornisce in tempo utile al Cliente Consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di strumenti di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.
3. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole dello schema e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging diversi marchi di strumenti di pagamento o diverse applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.
4. Gli schemi di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo schema non è utilizzato.
5. I princìpi di indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di pagamento e applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.
6. Gli schemi di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging; i beneficiari dei fondi dell’operazione di pagamento si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento, ma i beneficiari non impediscono al pagatore di modificare una tale automatica selezione prioritaria per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario.
Art. 50 - Modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica delle carte di debito
1. Nel caso in cui un'operazione eseguita mediante l’utilizzo di carta di debito non sia stata autorizzata, il Cliente, appena ne viene a conoscenza, deve segnalarla alla Banca senza indugio e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito e la Banca accredita sul Conto Corrente, immediatamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di segnalazione, l'importo dell'operazione medesima, nonché gli interessi e le eventuali spese applicate, come se l’operazione non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere l'accredito di cui al primo comma del presente articolo, applicando la procedura di avviso al Cliente disciplinata dall’art. 53 della Sezione E.
3. L'accredito di cui al primo comma non impedisce alla Banca di dimostrare anche successivamente che l'operazione era stata autorizzata; in questo caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente la restituzione della somma accreditata e, a tal fine, ripristina la situazione del Conto Corrente come se l'operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
SOTTOSEZIONE E.3 – ALTRE INFORMAZIONI INERENTI I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 51 – Limiti di spesa e massimali di importo
1. I limiti di spesa ed i massimali di importo che riguardano gli specifici Servizi, sono indicati nei relativi contratti.
Art. 52 - Mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina – Requisiti tecnici
1. La Banca fornisce le informazioni ai sensi della presente disciplina nella sezione “Trasparenza e PSD2” del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx; eventuali avvisi su specifiche tematiche possono essere pubblicati nell’area pubblica del sito internet o nell’area riservata al Cliente.
2. I requisiti tecnici dei dispositivi ed i software mediante i quali il Cliente può utilizzare il Conto Corrente, effettuare e ricevere comunicazioni contrattuali sono indicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella pagina “Consigli sulla sicurezza”.
Art. 53 - Procedura sicura applicabile dall’intermediario per comunicare al Cliente i rischi di frode nei pagamenti o di altri abusi.
1. La Banca, in caso riscontri rischi di frode nei pagamenti o di altri abusi connessi ai servizi di pagamento, nel momento in cui ne ha notizia o sospetto, comunica tempestivamente al Cliente i rischi riscontrati al fine di assumere da quest’ultimo le informazioni necessarie per valutare la correttezza dell’operazione coinvolta e, se ricorrono i presupposti indicati all’art. 8 e/o all’art. 15 della Sezione E, poterla bloccare di propria iniziativa o dar seguito ad eventuali disposizioni di blocco impartite dal Cliente; in tale secondo caso, la comunicazione del blocco dell’operazione è effettuata ai sensi dell’art. 7 della Sezione B.
2. La comunicazione di cui al comma precedente sull’avviso dei rischi di frode verrà effettuata via telefono, in subordine a mezzo PEC o e-mail invitando il Cliente a mettersi in contatto telefonico con la Banca; per tale comunicazione possono essere utilizzati unicamente recapiti rilasciati dal Cliente o ricavati presso pubblici registri dalla Banca, la quale, al fine di verificare l’identità del Cliente, potrà chiedere all’interlocutore telefonico conferma delle generalità anagrafiche e/o delle informazioni relative ai rapporti contrattuali in essere con la Banca e alle operazioni eseguite, escludendo in ogni caso di richiedere codici o dati di accesso/attivazione dei sistemi di pagamento utilizzati per le operazioni di pagamento.
Art. 54 - Informazioni sulle sanzioni amministrative
1. Per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa sui servizi di pagamento, sono applicabili sanzioni amministrative, i cui dettagli sono indicati agli articoli 32 (Sanzioni), 32-bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale), 32-ter (Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria) del D. Lgs. 11/2010; ai sensi dell’art. 146 del TUB la Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza (tra cui la Banca) nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA MODALITA’ ON-LINE E LA MOBILE APP
Art. 1 - Premesse
1. Il Conto Corrente ed i Servizi ad esso collegati è offerto dalla Banca al Cliente nella sola modalità “on-line”, mediante l’utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e della Mobile App (ValsabbinApp).
2. La Banca è esonerata dalla stampa e dall'invio delle contabili per tutte le operazioni disposte dal Cliente in esecuzione del Contratto.
3. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Sezione si rimanda alle precedenti Sezioni.
Art. 2 – Limite di valore per le operazioni oggetto dei Servizi.
1. Le disposizioni per le operazioni oggetto dei Servizi possono essere richieste dal Cliente, mediante le funzioni preposte, nel rispetto dei massimali giornalieri e mensili indicati nel Documento di Sintesi.
2. In relazione alle operazioni di carattere dispositivo il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti fissati dalla Banca di cui al precedente comma
2.1 del presente articolo e in relazione al saldo disponibile sul Conto Corrente; tali limiti sono stabiliti dalla Banca per ragioni di sicurezza e possono essere modificati su richiesta scritta del Cliente, previo accordo con la Banca.
3. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le funzionalità informative e dispositive tempo per tempo disponibili in base agli standard tecnologici di riferimento, in relazione sia ai tempi ed alle modalità di attivazione degli stessi che ad ogni altro elemento di valutazione in suo possesso.
4. La Banca, in accordo con il Cliente, si riserva la facoltà di integrare e/o rettificare le funzionalità informatiche offerte con il Contratto dandone tempestiva informazione al Cliente.
Art. 3 – Sospensione o interruzione dei Servizi
0.Xx Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere i Servizi, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare il corretto funzionamento e/o la sicurezza; la Banca potrà inoltre sospendere i Servizi e/o l’accesso al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e/o alla Mobile App purché sussista un giustificato motivo, nonché per mancato rispetto, da parte del Cliente, delle disposizioni di cui al presente Contratto; è esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi causati al Cliente da dette sospensioni e/o interruzioni.
2. Nei casi di cui al precedente comma 3.1 del presente articolo, la Banca darà comunicazione della sospensione e/o dell’interruzione al Cliente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo; la comunicazione sarà effettuata, ove possibile, in via anticipata rispetto alla sospensione all'interruzione del Servizio o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale comunicazione risulti contraria per ragioni di sicurezza o per disposizioni di legge.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3.1, la Banca risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti e indisponibilità dei Servizi solo nel caso in cui tali eventi siano imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa; sono escluse pertanto, a titolo meramente esemplificativo, cause quali eventi bellici o rivoluzionari, terremoti, alluvioni, scioperi, anche del proprio personale, interruzioni di energia elettrica, interruzioni/guasti ai sistemi tecnologici ed informatici, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti di natura giudiziaria o fatti di terzi, caso fortuito o fatti di terzi.
4. I Servizi, una volta sospesi o interrotti, possono essere riattivati o disattivati definitivamente ad insindacabile giudizio della Banca, la quale deve darne le relative comunicazioni al Cliente.
5. La Banca si riserva inoltre la facoltà di sospendere e/o non eseguire le istruzioni del Cliente per motivi di sicurezza, ovvero quando vi fossero fondati motivi per ritenere che le disposizioni possano essere frutto di attività fraudolenta; sono fatte salve le modalità di comunicazione indicate nella Sezione E del presente Contratto.
Art. 4 – Predisposizione dei sistemi informatici per l’erogazione dei Servizi
1. La Banca predispone ed utilizza i necessari strumenti tecnici per consentire al Cliente l'accesso alle reti informatiche utilizzate dalla Banca per la fornitura dei Servizi.
2. La Banca attua tutte le più opportune precauzioni, costantemente adeguate rispetto agli standard tecnologici tempo per tempo disponibili, per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito dei Servizi, mediante l'adozione, ove necessario anche d'intesa con il Cliente, di misure di sicurezza e di protezione da accessi non autorizzati.
3. Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei Servizi, il Cliente autorizza la Banca ad avvalersi, ove necessario, di società esterne per il servizio di assistenza tecnica e operativa, del cui operato resta responsabile la Banca stessa, ed a fornire a tali società, anche ai sensi della normativa vigente i “dati personali” necessari per lo svolgimento dei Servizi, autorizzando con la sottoscrizione del Contratto il correlato trattamento da parte delle società medesime.
Art. 5 - Modalità di accesso al Conto Corrente - Codici di sicurezza - Autenticazioni e modalità di inserimento ordini dispositivi
1. Per l'accesso ai Servizi e per il loro utilizzo, la Banca fornisce al Cliente i seguenti codici di sicurezza:
- Codice Utente o Codice Postazione;
- Password;
il Cliente dovrà utilizzare - ove richiesto dal sistema – un metodo di autenticazione forte (di seguito “Strong Authentication”) per autorizzare le disposizioni oggetto dei Servizi e per le seguenti finalità:
- a fini di riconoscimento dell’identità del Cliente medesimo;
- per l’utilizzo delle funzioni informative;
- a fini dispositivi per l’esecuzione delle disposizioni richieste;
- per l’attivazione di nuovi prodotti;
- per l’approvazione di clausole contrattuali nuove o modificate;
2. Il Contratto prevede come sistema di autorizzazione Strong Authentication (che la Banca rende disponibili a seconda delle proprie esigenze tecniche) la Secure Call; per Secure Call si intende il sistema di sicurezza che permette l'accesso alla propria area riservata e l'autorizzazione delle operazioni grazie ad una telefonata: contattando il numero verde esclusivamente dal proprio telefono cellulare, debitamente censito all'interno del servizio telematico, si potrà accedere all'area riservata e completare la disposizione di pagamento; il Cliente, seguendo le istruzioni fornite dall'albero vocale, dovrà digitare tramite il proprio telefono cellulare i codici esposti a video, univoci per ogni disposizione e solo dopo il completamento della procedura, la disposizione risulterà regolarmente inviata all'Istituto; il Cliente ha un tempo limitato a disposizione per completare l'iter autorizzativo.
3. La mancata comunicazione dei codici di sicurezza e delle informazioni richieste dalla Banca e l’inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai Servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca, comporta l’impossibilità di accedere ai Servizi stessi.
4. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti di Strong Authentication o di uno o più codici di sicurezza, il Cliente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca nelle modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx per il blocco immediato; entro 48 ore dalla comunicazione, il Cliente è comunque tenuto a confermare il blocco con comunicazione scritta a mezzo posta raccomandata a.r. oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla denuncia di smarrimento/sottrazione presso l’autorità competente.
5. Eventuali richieste di ripristino dei codici di sicurezza, potranno essere inoltrate per iscritto ai recapiti presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
6. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi, la Banca osserva la normativa tempo per tempo vigente in materia di criteri e requisiti di sicurezza necessari per l’accesso alla piattaforma informatica di erogazione dei Servizi e per l’autenticazione ed inserimento ordini dispositivi.
7. La Banca, in conformità a quanto indicato ai commi precedenti del presente articolo, ha facoltà di aggiornare e variare in tutto o in parte, secondo l’evoluzione tecnologica, le modalità di accesso ai sistemi, di autenticazione e di inserimento ordini dispositivi e le relative apparecchiature, senza dover ottenere alcuna autorizzazione dal Cliente; a tale riguardo la Banca si impegna a comunicare a quest’ultimo, con congruo preavviso, gli aggiornamenti e le variazioni suddette, indicando le nuove modalità operative e gli eventuali adempimenti che il Cliente deve eventualmente porre in essere per continuare a beneficiare della fruizione del Conto Corrente e dei Servizi.
8. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione dei propri dati (tra cui a titolo meramente esemplificativo il numero del proprio telefono cellulare e l’indirizzo e-mail) richiesti dalla Banca per l’accesso ai sistemi, l’autenticazione, l’inserimento di ordini dispositivi e, in generale, per la fruizione del Conto Corrente e dei Servizi; il Cliente è consapevole che la mancata comunicazione di tali variazioni può comportare l’inibizione del Conto e dei Servizi stessi e a tale riguardo solleva la Banca da ogni responsabilità derivante da tale inibizione e da eventuali danni subìti dalle Parti in conseguenza dell’omessa comunicazione di variazione.
9. Il Cliente si impegna altresì, a farsi parte diligente rispetto alle richieste di aggiornamento e implementazione di propri dati provenienti dalla Banca e funzionali all’introduzione e al mantenimento dei migliori standard di sicurezza.
10. Il Cliente si impegna a rispettare le modalità di conservazione e utilizzo di apparecchiature eventualmente fornite dalla Banca, secondo le indicazioni rese dalla stessa e a non divulgare/conservare congiuntamente codici e/o strumentazioni che possano consentire l’accesso ai sistemi e l’utilizzo del Conto Corrente e dei Servizi da parte di terzi non autorizzati; il Cliente esonera la Banca da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di tale impegno.
11. La presenza delle sopra descritte misure di sicurezza costituisce elemento di esclusione di ogni responsabilità imputabile alla Banca, dal momento che la responsabilità per la custodia e per il corretto utilizzo dei codici, nonché per il loro eventuale illecito o indebito uso da parte di terzi, in qualsiasi modo avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto (anche riconducibili ad una acquisizione illegittima dei suddetti codici), è da imputarsi esclusivamente al Cliente; in relazione al presente comma restano ferme le modalità di blocco e rimborso nonchè gli esoneri di responsabilità sull’utilizzo dei servizi di pagamento, indicati nella Sezione E del contratto.
12. Il Cliente si impegna a prendere visione dei consigli di sicurezza che la Banca metterà a disposizione, nella versione tempo per tempo aggiornata, sul proprio sito internet.
Art. 6 - Dotazione tecnica del Cliente
1. Il Cliente, a propria cura e spese, deve dotarsi di apparecchiature telefoniche e/o di strumenti hardware e software, nonché di collegamenti informatici, idonei all'utilizzo del Conto Corrente, e si impegna a mantenerli costantemente aggiornati, affidabili e sicuri.
2. La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza dei Servizi, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del servizio offerto; nel caso in cui le modifiche comportino interventi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva allo stesso, in tempo utile per consentirgli di porre in essere i necessari interventi atti a garantire la continuità di servizio.
Art. 7 - Disponibilità ed utilizzo dei Servizi
1. I Servizi sono attivi dal momento in cui il Cliente inserisce i codici di sicurezza forniti dalla Banca ed utilizza la Strong Authentication.
2. I Servizi sono disponibili, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 3 del Contratto, ogni giorno e senza limitazione di orari; per quanto concerne le funzioni dispositive, per gli orari di disponibilità degli specifici Servizi si deve fare riferimento alla tabella “Orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)”, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. nella sezione “Trasparenza”.
3. Il Cliente è tenuto ad utilizzare i Servizi usando la normale diligenza, adottando tutte le ragionevoli misure idonee a salvaguardare la sicurezza ed il funzionamento dei Servizi stessi.
4. La Banca consentirà l'accesso ai Servizi e darà corso alle richieste e/o alle disposizioni del Cliente solo dopo aver compiuto le verifiche dei codici di sicurezza e del corretto utilizzo della Strong Authentication, restando esonerata da qualsiasi ulteriore o diverso onere di accertamento in merito all'identità e/o alla legittimazione del soggetto che accede ai Rapporti Collegati e/o dispone l'esecuzione delle Operazioni tramite i Servizi.
Art. 8 - Esecuzione degli ordini
1. Gli ordini di pagamento si considerano inviati dal Cliente e ricevuti dalla Banca, secondo quanto previsto dalla Sezione E, all'atto della disposizione.
2. L'esecuzione delle operazioni di pagamento e la loro eventuale revoca da parte del Cliente, avviene nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla Sezione E.
3. La Banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalla Sezione E del Contratto, le richieste e/o le istruzioni ricevute dal Cliente in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nelle stesse richieste e/o istruzioni.
4. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle richieste e/o istruzioni così come ad essa pervenute.
5. La Banca fornisce al Cliente, secondo modalità tecniche proprie, l'informazione necessaria per identificare la data e l'ora in cui la stessa ha completato la ricezione dei flussi dispositivi.
6. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire le istruzioni del Cliente quando vengono superati i limiti di valore stabiliti nel Contratto ovvero quando vi siano fondati motivi per ritenere che i codici di sicurezza siano conosciuti da terzi o in relazione ad altro giustificato motivo.
7. La Banca non darà corso ad alcuna operazione la cui esecuzione sia stata richiesta mediante posta e ciò senza dover fornire al Cliente alcuna comunicazione a riguardo, restando esonerata da responsabilità per danni e/o pregiudizi che al Cliente dovessero derivare dalla mancata accettazione ed esecuzione delle operazioni in questione.
8. Nel caso delle operazioni di pagamento previste dalla Sezione E, i codici di sicurezza di cui al precedente art. 5 della presente Sezione F costituiscono gli strumenti di pagamento di cui alla Sezione E; a tali strumenti ed alla loro utilizzazione si applicano le previsioni contenute nella stessa Sezione E.
Art. 9 - Responsabilità della Banca
1. La Banca è responsabile verso il Cliente del corretto e tempestivo funzionamento dei Servizi in modalità “on-line”; a tal fine, solo dopo che le disposizioni del Cliente sono state da questo inserite nel sistema informativo della Banca, quest'ultima prende in carico le richieste e/o le istruzioni in esse contenute e, nei tempi e nei modi previsti dal Contratto, esegue le istruzioni impartite nel rispetto dei tempi e delle modalità definite nella Sezione E, assumendo la responsabilità della corretta esecuzione delle istruzioni impartite dal Cliente.
2. Gli impedimenti dovuti a caso fortuito o di forza maggiore verificatisi presso la Banca o presso gli altri soggetti di cui la Banca si avvale per la fornitura dei servizi telematici, che determinino l'impossibilità di ricevere e di elaborare le richieste e/o le istruzioni inviate dal Cliente, possono comportare la mancata esecuzione delle disposizioni impartite; di tali eventi la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca è tenuta a dare, appena possibile comunicazione della mancata esecuzione delle istruzioni con le modalità previste dal Contratto.
4. La Banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni conseguente a cause imputabili a terzi o, in ogni caso, ad essa non imputabili.
5. La Banca non è responsabile per gli eventuali danni che potessero derivare al Cliente da parte di terzi, non conseguenti ad inadempimento delle obbligazioni poste dal Contratto a carico della Banca.
6. Nel caso di operazioni di pagamento diverse da quelle previste dalla Sezione E, la Banca, ad eccezione dei casi dovuti a comprovato dolo o colpa grave, non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse dal Cliente che siano ascrivibili a difetti di funzionamento di sistemi e/o apparecchiature e/o ad eventi ad essa non imputabili.
7. Per quanto non sopra espressamente trattato si rimanda alle previsioni dell’art. 5 della Sezione E.
Art. 10 - Obblighi di riservatezza
1. La Banca si impegna ad adottare tutte le opportune cautele e precauzioni al fine di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute dal Cliente.
2. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione e/o la diffusione delle informazioni di cui al comma 10.1 del presente articolo, conseguenti a utilizzi abusivi dei codici di accesso, a difetti di funzionamento dei sistemi informatici non imputabili alla Banca medesima, o a eventi al di fuori del controllo della Banca stessa, così come nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e ogni qual volta la Banca abbia agito in conformità a vincoli derivanti da obblighi di legge.
Art. 11 - Responsabilità del Cliente
1. Il Cliente è responsabile dell'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni contenute nelle richieste e/o istruzioni impartite alla Banca e si impegna ad operare, in ogni caso, entro i limiti di valore previsti dal Contratto e, nel contempo, entro i limiti di disponibilità del Conto Corrente.
2. Il Cliente è responsabile di tutti i danni che fossero arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca a seguito di comprovata
inadempienza a quanto previsto dal precedente art. 5 della presente Sezione F.
3. Il Cliente è altresì responsabile della cessione dei codici di sicurezza a terzi, anche nell’ipotesi di utilizzo dei Servizi da parte di terzi e delle relative operazioni compiute da questi ultimi e degli eventuali danni arrecati; nonché della divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi.
4. Il Cliente dichiara di conoscere le caratteristiche ed i potenziali rischi connessi con l'uso della rete internet quale sistema di comunicazione e trasmissione dati, nonché di possedere un'adeguata esperienza a tale proposito ed assume a proprio carico i rischi derivanti dall'accesso e/o dall'utilizzo del proprio Conto Corrente da parte di terzi che siano stati in grado di interferire nell'area di colloquio telematico estranea al controllo della Banca.
5. Il Cliente assicura che i dati e le informazioni comunicati alla Banca sono veri e reali, nella sua legittima disponibilità e non in contrasto con disposizioni di legge; il Cliente, pertanto, si obbliga a tenere indenne e manlevata la Banca da tutte le perdite, oneri, responsabilità e spese, ivi comprese quelle legali, che dovessero essere subite o sostenute dalla Banca quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni previste dal presente comma.
6. Per quanto non sopra espressamente trattato si rimanda alle previsioni dell’art. 7 e 11 della Sezione E.
Art. 12 - Prova dell'utilizzo dei Servizi
1. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione, senza ulteriore preavviso, delle telefonate e/o dei messaggi scambiati tra le parti per via telematica, accettando che le registrazioni effettuate possano essere utilizzate dalla Banca come prova dell'esistenza e del contenuto delle richieste e/o delle istruzioni del Cliente e delle comunicazioni della Banca in esecuzione di tali richieste e/o istruzioni.
2. In caso di controversia in ordine alle richieste e/o istruzioni impartite tramite i servizi telematici faranno prova nei confronti del Cliente i libri e le scritture contabili della Banca insieme alle registrazioni di cui al comma precedente.
Art. 13 - Disposizioni particolari relative al servizio di Trading On Line
1. Il Cliente prende atto che il presente servizio sarà regolato, oltre che dalle condizioni generali del Contratto, dalle norme contrattuali ed economiche presenti nel “Contratto di conto titoli e servizi di investimento” e relativi allegati ai quali espressamente si rimanda.
Il Cliente dichiara di conoscere, aver compreso e di approvare tutte le condizioni contrattuali (compresi gli allegati) e le condizioni economiche sopra riportate.
Luogo , data
Firma del Cliente
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE
Dichiaro/iamo altresì, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. dell’art. 118 TUB e dell’art. 126 sexies TUB (Testo Unico Bancario, D. LGS. 358/1993) di aver ben compreso, di approvare e pertanto sottoscrivere per adesione, le seguenti condizioni:
Sezione B – Disposizioni Generali
Art. 5 – Cointestazione
5.1 Operatività disgiunta a valere per tutti i cointestatari
5.3 Deroga all’art. 190 c.c. su regime patrimoniale dei coniugi in comunione
Art. 6 – Decesso o sopravvenuta incapacità del cliente
6.2 Blocco del Conto Corrente in caso di morte
6.3 Disposizioni sulla chiusura del conto bloccato e presunzione di spettanza
6.4 Blocco del Conto Corrente in caso di sopravvenuta incapacità del Cliente
Art. 7 – Comunicazioni
7.1 Estensione modalità di invio comunicazioni a tutti i contratti
7.2 Modalità standard di invio comunicazioni
7.9 Esenzione di invio comunicazioni
Art. 9 –Incarichi ed altre operazioni di pagamento – revoca
9.4 Effetti della revoca su operazioni già eseguite o in corso di esecuzione
Art. 11 - Annotazioni in conto - imputazione dei pagamenti - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte
11.2 Imputazione di pagamento in mancanza di dichiarazione del Cliente
11.3 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni anche in caso di cointestazione
Art. 13 – Diritto di compensazione
13.2 Compensazione anche su crediti non liquidi ed esigibili
13.3 Compensazione anche su rapporti del Cliente socio illimitatamente responsabile
13.4 Compensazione su rapporti cointestati
Art. 14 - Interessi
14.4 Mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione del cliente al pagamento interessi: effetti
14.8 Clausola risolutiva in caso di mancato pagamento del debito da interessi
14.10 Sostituzione del paramentro di riferimento
AI SENSI DELL’ART. 118 TUB
Art. 15 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e recepimento normativa
Art. 17 - Obbligo di rendiconto - impugnazioni - richiesta documentazione
17.4 Approvazione degli estratti conto non contestati
17.6 Termine per la segnalazione di errori
Art. 19 - Durata del contratto, condizione sospensiva, recesso
19.2 Condizione sospensiva e perfezionamento del Contratto
19.3 Recesso della Banca e del Cliente
19.5 Chiusura dei contratti collegati al Conto Corrente
19.6 Effetti del recesso - Non fruibilità dei Servizi
19.8 Recesso immediato della Banca per giusta causa
19.10 Chiusura del Conto Corrente anche in caso di mancata disposizione sul pagamento del saldo
Art. 20 - Termini di chiusura del conto, esecuzione ordini e obbligazioni di pagamento
20.1 Termini di chiusura, chiusura di partite in sospeso.
20.2 Esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente
Art. 21 - Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio
21.3 Esonero della responsabilità della Banca per le informazioni ricevute dal Cliente
Art. 23 Caso fortuito e forza maggiore
23.1 Esonero della responsabilità della Banca per caso fortuito e forza maggiore.
Art. 24 - Foro competente
24.1 Deroga a favore della residenza del Cliente
Sezione C – Deposito bancario vincolato (Time Deposit)
Art. 1 – Caratteristiche del servizio di time Deposit
1.1 Deposito vincolato, indisponibilità somme ed estinzione del contratto di Xxxxx Xxxxxxxx
1.6 Svincolo anticipato
Art. 2 - Rischi connessi all'attivazione del servizio di Time Deposit Art. 3 – Modalità di deposito. Divieto di versamenti e prelevamenti Art. 4 – Rimborso e pagamento degli interessi
4.4 Sostituzione del paramentro di riferimento
Art. 5 – Estinzione anticipata prima della scadenza del vincolo
5.3 – Tasso applicato in caso di estinzione anticipata
5.4 - Tasso applicato in caso di estinzione anticipata per i piani cedolari
Art. 7 – Cointestazione del rapporto
7.3 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai cointestatari Art. 8 – Decesso del Cliente/cointestatario
Sezione D – Operazioni in valuta diversa dall’euro
Art. 1 – Operazioni in valuta diversa dall’Euro
1.1 Perdite dipendenti da disposizioni di autorità italiane o estere a carico del Cliente – esonero di responsabilità della Banca
Sezione E – Servizi di pagamento
Art. 4 - Autorizzazione e revoca delle operazioni di pagamento
4.4 Termine di revocabilità delle operazioni
4.5 Revoca delle operazioni di pagamento seriali
Art. 8 - Blocco degli strumenti di pagamento
8.1 Cause che possono determinare il blocco degli strumenti di pagamento
Art. 9 - Identificativo unico e ulteriori requisiti per l'esecuzione delle operazioni di pagamento
9.2 Conformità dell'ordine di pagamento all'identificativo unico indicato dal Cliente
9.3 Responsabilità del Cliente sulla completezza ed esattezza del codice identificativo
Art. 10 - Identificativo unico e Responsabilità
10.1 Esonero di responsabilità della Banca per l'identificativo unico errato
10.2 Esonero di responsabilità della Banca per altre informazioni inesatte fornite dal Cliente
10.3 Esonero di responsabilità della Banca per ritardi dovuti a correzioni
Art. 11 - Responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
11.4 Franchigia sulle perdite determinate a utilizzi dello strumento di pagamento precedenti la comunicazione di smarrimento e/o sottrazione
Art. 13 - Rifiuto degli ordini di pagamento
13.1 Fattispecie che possono determinare il rifiuto degli ordini di pagamento da parte della Banca
Art. 15 -Comunicazioni di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto e rettifica
15.1 Termine per la segnalazione del Cliente alla Banca in caso di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto
Art. 17 - Modalità di rimborso di operazioni non autorizzate
17.2 Sospensione dell'accredito a favore del Cliente in caso di sospetta frode
Art. 23 - Tempi di esecuzione e data valuta AI SENSI DELL’ART. 126 SEXIES TUB
Art. 26 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento
Art. 30 – Ordine di pagamento tramite terza parte
30.1 Condizioni per predisposizioni ordini tramite terza parte
30.3 Rifiuto dell’accesso del Conto Corrente alla terza parte
30.4 Estraneità della Banca ai rapporti tra il Cliente e la terza parte
Art. 31 – Ricezione dell'ordine
31.1 Tempi di ricezione dell'ordine di pagamento disposto tramite terza parte
Art. 35 – Servizi di informazione sui conti tramite Terza Parte
35.1 Condizioni per avvalersi dei servizi di informazione sui conti tramite terza parte
35.3 Rifiuto dell’accesso del Conto Corrente alla terza parte per i servizi di informazione sui conti
35.4 Estraneità della Banca ai rapporti tra il Cliente e la terza parte per i servizi di informazione sui conti
Art. 39 – Bonifico SEPA – Sepa Credit Transfer
39.3 Trattamento dei bonifici che non rispettano i requisiti richiesti per il servizio di SCT
39.4 Verifica dell’ordine impartito dal Cliente da parte della Banca
39.6 Irrevocabilità dell’ordine di bonifico
39.9 Operatività degli ordini permanenti di bonifico
Art. 41 - Bonifici extra SEPA da eseguire negli Stati Uniti d’America
Art. 45 - Regole particolari per il pagamento delle Xx.xx. (Ricevute Bancarie) Art. 47 - Requisiti per l’esecuzione dei pagamenti relativi al servizio SDD
Art. 50 - Modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica delle carte di debito Art. 51 - Limiti di spesa e massimali di importo
Art. 53 – Procedura sicura applicabile dall’intermediario per comunicare al Cliente i rischi di frode nei pagamenti o altri abusi
53.2 Modalità di comunicazione dei rischi di frode nei pagamenti ed implicazioni per il Cliente
Sezione F – Disposizioni particolari riguardanti la modalità on-line e la mobile app
Art. 2 - Limite di valore per le operazioni oggetto sei Servizi
2.1 Massimali giornali e mensili per l'esecuzione di operazioni disposte dal Cliente
Art. 3 - Sospensione o interruzione dei Servizi
3.1 Facoltà della Banca di sospendere o interrompere i Servizi
3.3 Esclusione di responsabilità della Banca nel caso di sospensione o interruzione dei Servizi
3.4 Riattivazione o disattivazione definitiva dei Servizi ad insindacabile giudizio della Banca
Art. 5 - Modalità di accesso ai Servizi - Codici di sicurezza
5.3 Esonero dall'obbligo di verifica da parte della Banca sull'identità di chi accede al Conto Corrente e dispone operazioni
Art. 7 - Disponibilità ed utilizzo dei Servizi
7.2 – Orari limite di accettazione degli ordini di pagamento
Art. 8 - Esecuzione degli ordini
8.4 Esonero di responsabilità della Banca sull'esecuzione delle disposizioni pervenute dal Cliente
8.6 Rifiuto della banca all'esecuzione di disposizioni in caso di sospetto utilizzo di codici da parte di terzi o per giustificato motivo
8.7 Esclusione delle disposizioni pervenute a mezzo posta
Art. 9 - Responsabilità della Banca
9.2 Esonero di responsabilità della Banca per il caso fortuito o forza maggiore riferiti a terzi
9.4 Esonero di responsabilità della Banca per cattiva gestione di informazioni conseguente a cause imputabili a terzi
9.5 Esonero di responsabilità della Banca per danni causati da terzi
9.6 Esonero di responsabilità della Banca per malfunzionamento di sistemi di terzi
Art. 10 - Obblighi di riservatezza
10.2 Esonero di responsabilità della Banca per alterazioni di informazioni conseguenti ad utilizzi abusivi dei codici di accesso
Art. 11 - Responsabilità del Cliente
11.5 Manleva alla Banca per inadempimento del Cliente sull'obbligo di fornire informazioni vere e reali.
Art. 12 - Prova dell'utilizzo dei Servizi
12.1 Autorizzazione alla Banca per la registrazione delle telefonate o dei messaggi scambiati per via telematica
Luogo , data
Firma del Cliente
ISTRUZIONI SPECIFICHE E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
1)QUALIFICA CLIENTE: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile, dichiaro/dichiariamo di agire per scopi non inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta e pertanto di appartenere alla categoria di "CONSUMATORE", come definita all’art. 3 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo);
2) RESIDENZA VALUTARIA: dichiaro/dichiariamo che siamo a conoscenza dell’obbligo per le persone “non residenti”, di comunicare alla Banca ogni variazione della residenza valutaria, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 27/04/1990.
3) COPIA DEL CONTRATTO: dichiaro/dichiariamo di avere ricevuto un esemplare del presente contratto di Xxxxx Xxxxxxxx, comprensivo del Documento di Sintesi e del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti, relativo alle condizioni economiche e delle norme contrattuali, anche ai fini della successiva consultazione e dell'archiviazione
4) INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: Dichiaro/dichiariamo altresì che la Banca, prima della sottoscrizione del contratto mi/ci ha messo a disposizione la guida pratica “Il conto corrente in parole semplici”, la guida pratica sull'Arbitro bancario finanziario, il Foglio Informativo contenente le informazioni sull'offerta eseguita attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il documento contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) e mi/ci ha preventivamente consegnato (anche mediante trasmissione informatica a mezzo posta elettronica e/o in ogni caso su supporto durevole) copia del contratto idonea alla stipula (contenente il Documento di Sintesi, le norme contrattuali e il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti").
5) CONSEGNA FID: dichiaro/dichiariamo inoltre che mi/ci è stata consegnata dalla Banca, prima della sottoscrizione del presente contratto, la copia del “Documento informativo sulle spese” (c.d. FID – Fees Information Document) in data
6) PROTEZIONE DATI PERSONALI: prendo/prendiamo atto che la Banca si obbliga a trattare i dati personali del Cliente acquisiti nell'ambito ed in esecuzione del Contratto esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso in conformità alle modalità ed ai termini della normativa vigente ed ai sensi dell'Informativa Privacy fornita al Cliente e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx; pertanto, con la sottoscrizione del Contratto accetto/ accettiamo, in qualità di interessato/i, espressamente il trattamento dei miei/nostri dati personali (così come definito dall'art. 4 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) da parte della Banca, in qualità di titolare, nel rispetto dell'informativa privacy richiamata al precedente capoverso ed in conformità di quanto da questa prevista ed in piena osservanza dei limiti di legge vigenti.
7) UTILIZZO DI DATI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI AL FINE DEL REGOLARE E CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Dichiaro di essere consapevole ed autorizzo espressamente la Banca - ai fini del regolare e corretto svolgimento dei Servizi - ad avvalersi, ove necessario, di società esterne per la fornitura dei servizi telematici e/o il servizio di assistenza tecnica e operativa, del cui operato resta responsabile la Banca stessa ed a fornire a tali società, anche ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, ove applicabile, i dati personali del Cliente necessari per lo svolgimento dei Servizi, autorizzando con la sottoscrizione del Contratto il correlato trattamento da parte delle società medesime.
8) AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO DEGLI INTERESSI DEBITORI AI SENSI DELL’ART. 120 TUB – IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO: autorizzo/ autorizziamo la Banca, ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b) del Testo Unico Bancario, ad addebitare sul Conto Corrente gli eventuali interessi debitori maturati, al momento in cui essi divengano esigibili. Accetto/accettiamo fin d’ora, in deroga all'art. 1193 del Codice Civile, in conformità all'art. 1194 del Codice Civile ed all'art. 120, comma 2, lettera b) del Testo Unico Bancario, nel caso in cui dovessi/dovessimo esprimere per iscritto la revoca all'autorizzazione di cui sopra, dal momento in cui gli interessi debitori divengono esigibili, che i fondi accreditati sia sul conto della Banca e destinati ad affluire sul Conto Corrente e sia quelli direttamente accreditati sul Conto Corrente, a qualsiasi titolo, siano impiegati dalla Banca, in primo luogo, per estinguere il debito da interessi di mora ed in secondo luogo per estinguere il debito da interessi esigibili.
9) ALTRE DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: dichiaro/dichiariamo
- di aver analizzato attentamente la documentazione informativa messa a disposizione dalla Banca e di ritenere il prodotto oggetto del presente contratto adeguato alle mie/nostre esigenze.
- che il conto corrente da cui verrà eseguito il primo bonifico con accredito sul Conto Corrente, è a me/noi intestato, è stato aperto di persona con riconoscimento de visu e non si tratta di un conto corrente “on-line”.
- di essere consapevole che l'utilizzo del Servizio Trading on line prevede che gli ordini inseriti siano sottoposti ai soli controlli di “appropriatezza” e NON di “adeguatezza” così come previsto nel documento “Estratto della policy di valutazione di adeguatezza e appropriatezza”.
Luogo , data
Firma del Cliente
Firma della Banca
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I Suoi depositi presso Banca Valsabbina S.C.p.A. sono protetti da: | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge |
Limite della protezione | 100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1) |
Se possiede più depositi presso la stessa banca: | Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante |
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone: | Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente |
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca | 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi i 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2) |
Valuta del rimborso | Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito |
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXX (XXXXXX) |
Per maggiori informazioni | |
Contatti della Banca per richieste di informazioni sul rapporto | Banca Valsabbina S.C.p.A. Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxx (XX) Direzione Generale: Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430 xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx |
Conferma ricezione del depositante | - Firma - |
(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.
(2) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.
GLOSSARIO
Xxxxxxxx diretto | Con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario a richiedere alla Banca/Intermediario il trasferimento di una soma di denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/Intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare. |
Bonifico SEPA | Con il bonifico la Banca/Intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente verso paesi SEPA. |
Bonifico extra SEPA | Con il bonifico la Banca/Intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente verso paesi non SEPA. |
Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto. |
Commissione di istruttoria veloce (CIV) | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
Commissione onnicomprensiva | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. |
Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate. |
Documentazione relativa a singole disposizioni | Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente. |
Fido | Contratto in base al quale la Banca/Intermediario si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi. |
Invio estratto conto | Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente |
Ordine permanente di bonifico | Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla Banca/Intermediario secondo le istruzioni del Cliente. |
Prelievo contante | Operazione con la quale il Cliente ritira contante dal proprio conto. |
Ricarica di carta prepagata | Accreditamento di somme su una carta prepagata. |
Rilascio di una carta di credito | Xxxxxxxx, da parte della Banca/Intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Cliente a una data convenuta. Se il Cliente deve pagare degli interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la Banca/Intermediario e il Cliente. |
Rilascio di una carta di xxxxxx | Xxxxxxxx, da parte della Banca/Intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del Cliente. |
Rilascio moduli di assegni | Rilascio di un carnet di assegni. |
Saldo disponibile contabile e per valuta | Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate. Il saldo disponibile si riferisce alla somma che il cliente può effettivamente utilizzare. Il saldo per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta. |
Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extra fido”); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). |
Spesa per singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
SEPA | SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero l'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro diversi dal contante sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea (compresa l'Italia) inclusi i paesi che non hanno adottato l'Euro, i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo-EEA (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e i Paesi extra EEA (Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Guernsay, Jersey, Isola di Man, il Principato di Andorra e la Città del Vaticano). |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati, al netto delle ritenute fiscali. |
Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento, Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
Tenuta del conto | La Banca/Intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente. |
Valute sul prelievo di contante | Numero di giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
Valute sul versamento di contante | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. |
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Per i fini e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" ("GDPR", "Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche, il titolare, come di seguito definito, comunica in questo documento le finalità e modalità del trattamento dei dati personali e dei diritti riconosciuti.
La presente Informativa potrà essere integrata ove eventuali servizi aggiuntivi richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti. Le integrazioni saranno rese disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Per le finalità descritte nell'Art. 24 del Regolamento, il titolare del trattamento dei dati personali attribuibili è Banca Valsabbina S.C.p.A. (di seguito, per brevità, "Banca" o "Il Titolare") con sede in Vestone (BS), via Molino 4.
Per l'esercizio dei diritti sui dati personali, come previsto dal Regolamento Capo III-Diritti dell'interessato, agli Artt.12-23 e nelle modalità prevista dal punto 7 di questa informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi trattamenti e/o alla presente informativa, il Titolare ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato con le seguenti modalità.
Per eventuali informazioni inerenti i trattamenti o la presente informativa:
• inviare una e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Per l'esercizio dei diritti sui dati personali:
• inviare una e-mail all'indirizzo: XXXX@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il Titolare e il DPO, anche tramite strutture appositamente designate, provvederanno a prendere carico della richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo e nei tempi previsti dal Regolamento le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta.
Informiamo che qualora il Titolare e/o il DPO nutrano dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di esercizio dei diritti sui dati personali, la Banca potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare identità e diritto.
2. Quali dati personali trattiamo
2.1. Dati personali
Per le finalità derivanti dall'esecuzione di un contratto sottoscritto tra la Banca ed il Cliente (di seguito "Contratto") o a fronte della richiesta di esecuzione di una operazione non connessa ad un Contratto (di seguito "Operazione"), la Banca può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online), dati economico- patrimoniali (i.e. dati relativi alle Operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare), dati di geolocalizzazione qualora tale servizio sia attivo, oppure dati giudiziari nei casi previsti.
Tali dati sono necessari per eseguire le Operazioni e gestire i rapporti definiti nel Contratto; sono di esclusiva proprietà dell'interessato e verranno considerati riservati, ovvero resteranno all'interno dei trattamenti tempo per tempo richiesti.
2.2 Categorie particolari di dati personali ("dati sensibili")
Può accadere che la Banca debba trattare categorie particolari di dati personali come definito nell'Art.9 del Regolamento: dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco la persona, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale.
Tali dati possono essere necessari per eseguire le Operazioni (per esempio pagamenti a favore di enti religiosi, sindacati, partiti politici, associazioni, operatori sanitari, case di cura, ecc.) e/o per gestire i rapporti definiti nel Contratto o per la definizione del Contratto; sono dati di esclusiva proprietà dell'interessato e verranno considerati riservati, ovvero resteranno all'interno dei trattamenti tempo per tempo richiesti. Per trattamento di questi dati il Regolamento richiede un consenso esplicito necessario per l'istruzione o l'attivazione del Contratto o per l'esecuzione dell'Operazione. In assenza di tale consenso la Banca non potrà istruire o attivare un Contratto o eseguire un'Operazione.
2.3 Origine dei dati.
I dati personali o sensibili trattati dalla Banca sono quelli forniti alla sottoscrizione del Contratto, nelle fasi precedenti alla conclusione del Contratto e/o per l'esecuzione di una Operazione.
Possono avere origine anche presso terze parti come, per esempio, in occasione di Operazioni disposte a credito o debito da altri soggetti, oppure nell'ipotesi in cui la Banca li acquisisca da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. La presente informativa copre i trattamenti di dati personali indipendentemente dalla loro origine. In caso di dati acquisiti da terze parti, la Banca le invia questa informativa ai sensi dell'Art.14 del Regolamento.
3. Finalità dei Trattamenti
3.1. Definizione o sottoscrizione di un Contratto, esecuzione di Operazioni e adempimenti normativi
Il trattamento di dati personali e, ove richiesto, di dati sensibili è necessario per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei Contratti stipulati con la Banca (quali, per esempio, il contratto di conto corrente, di apertura di credito, di credito immobiliare, deposito titoli, ecc.), per l'esecuzione di Operazioni, per il perfezionamento e l'esecuzione dei Contratti sottoscritti, per il monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione in esecuzione dei Contratti perfezionati, e per la loro successiva gestione, anche mediante servizi innovativi e/o mezzi di comunicazione a distanza.
Il trattamento di dati personali e, ove richiesto, di dati sensibili da parte della Banca può essere connesso all'adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio, la normativa fiscale), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da disposizioni di organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.
Inoltre, i dati personali, anche sensibili, saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi di pagamento e alle Operazioni di pagamento autorizzate in qualità di pagatore o di beneficiario ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366, e/o anche nei casi di servizi connessi alla conferma della disponibilità dei fondi, all'accesso in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento e/o di accesso alle informazioni e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti.
Qualora il Cliente sia un "consumatore" ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, informiamo che la Banca, senza necessità di consenso, tratterà, in forza degli articoli 120-undecies e 124-bis del Testo Unico Bancario, i dati personali necessari per valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, se del caso dallo stesso fornite e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
Finalità del trattamento: a) acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei Contratti e valutazione del merito creditizio, b) gestione dei rapporti accesi con la Banca, nonché esecuzione dei Contratti sottoscritti, c) esecuzione di Operazioni, d) monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione.
Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Banca di dare seguito alle richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il Contratto o l'Operazione.
Base giuridica del trattamento: Misure precontrattuali. Contratto. Esecuzione di Operazioni.
Periodo conservazione: I dati saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità descritte. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero per almeno 20 anni.
4. Trattamenti facoltativi
La Banca richiede il consenso per trattare dati personali ed economico-patrimoniali, anche sensibili per le seguenti finalità opzionali, con l'intenzione di poter servire al meglio complementari esigenze.
4.1 Marketing prodotti del Gruppo
La Banca può trattare dati personali al fine di inviare comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della Banca o di società appartenenti al Gruppo Bancario, nonché per procedere alla vendita diretta di tali prodotti e servizi, per il compimento di indagini o ricerche di mercato.
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario di prodotti/servizi della Banca, b) indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali,
c) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego di strumenti quali per esempio telefono, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc.,
d) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego dei risultati dell'attività di indagini o ricerche di mercato.
e) Natura del conferimento dei dati: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati non inciderà sull'esecuzione dei Contratti o delle Operazioni ma comporterà l'impossibilità per la Banca di inviare comunicazioni di marketing e/o di far partecipare ad indagini o ricerche di mercato.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato.
Periodo conservazione: I dati saranno trattati per tale finalità fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Le attività di marketing prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi anche con consenso all'attività di profilazione di cui al punto 4.2 della presente Informativa.
4.2 Profilazione per marketing prodotti del Gruppo
L'elaborazione dei dati personali e di abitudini di consumo, nonché di aspetti relativi alla situazione finanziaria consente alla Banca di proporre le migliori offerte conformi a varie esigenze. Potendo profilare i dati la Banca potrà attivare contatti in modo più mirato e proporre migliori condizioni di servizio. La profilazione non comporta una adesione automatica alla proposta, ma verrà utilizzata dagli addetti commerciali con cui potrà interagire in ogni caso prima della eventuale sottoscrizione del servizio proposto.
Modalità di profilazione: aggregazione ed individuazione di profili omogenei tra cui, per esempio: categorie personali e/o di localizzazione e/o abitudini e propensioni di consumo e/o di servizio e/o di profilo finanziario.
Finalità del trattamento: Elaborazione di dati personali e finanziari, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate ad un profilo.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del consenso, sebbene consentirà allo stesso modo alla Banca di dare esecuzione all'attività richiesta, impedirà alla Banca di individuare preventivamente servizi di marketing più conformi a certi profili.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato.
Periodo conservazione: I dati saranno trattati per tale finalità fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, gli esiti delle attività di profilazione saranno conservati per un massimo di 24 mesi.
4.3 Marketing e profilazione con trasmissione di dati a terzi
La Banca potrà trasmettere dati personali a società partner (i "Terzi Cessionari") per finalità di marketing, ricerche di mercato e consulenza, e per autonomi trattamenti.
Il consenso a questo trattamento può essere revocato in qualunque momento e i diritti nei confronti dei Terzi Cessionari potranno essere esercitati con le modalità da essi comunicate, secondo le disposizioni dell'Art.14 del GDPR.
L'elenco completo e aggiornato dei Terzi Cessionari convenzionati con la Banca, sotto individuati per categorie merceologiche/economiche, è sempre disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Queste società tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi, fornendo le opportune informazioni sul trattamento entro un termine ragionevole dal primo contatto, secondo le disposizioni dell'Art.14 del Regolamento.
L'elaborazione dei dati personali e delle abitudini di consumo, nonché aspetti relativi alla situazione finanziaria consente al Terzo Cessionario di proporre le migliori offerte conformi alle sue esigenze personali. Potendo profilare i dati, i Terzi Cessionari potranno attivare contatti in modo più mirato e proporre migliori condizioni di servizio. La profilazione non comporta una adesione automatica, ma verrà utilizzata da addetti commerciali con cui interagire in ogni caso prima della eventuale sottoscrizione del servizio proposto.
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego di strumenti quali per esempio telefono, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego dei risultati dell'attività di profilazione.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato consenso al conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle richieste e sull'esecuzione dei Contratti sottoscritti o di Operazioni ma comporterà l'impossibilità di ricevere comunicazioni di marketing di prodotti e servizi offerti da soggetti terzi. Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato.
Periodo conservazione: I dati trasferiti per tale finalità saranno trattati fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, i dati trasferiti e gli esiti delle attività di profilazione saranno conservati per un massimo di 24 mesi.
4.4 Controllo della qualità dei servizi
La Banca intende trattare dati personali per condurre attività di controllo sulla qualità dei servizi resi nello svolgimento dei rapporti in corso.
Finalità del trattamento: Attività di controllo sulla qualità dei servizi.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle richieste e sull'esecuzione dei Contratti sottoscritti o di Operazioni ma comporterà l'impossibilità per la Banca di compiere delle verifiche in merito alla qualità dei servizi che le verranno resi.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato.
Periodo conservazione dati personali: I dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento e, in ogni caso, saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero almeno 20 anni.
4.5 Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi
La Banca potrebbe effettuare trattamenti di dati personali tramite società ausiliarie operanti in paesi terzi all'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni definite nel Regolamento al Capo V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali, Artt. 44-50. La Banca sottoscrive con tali società appositi contratti di servizio vincolanti ai sensi dell'Art. 46 e dell'Art. 47 del GDPR.
Finalità del trattamento: Trattamenti di supporto alla Banca.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle richieste e sull'esecuzione dei Contratti sottoscritti o di Operazioni ma comporterà l'impossibilità di accedere ai servizi svolti in paesi terzi all'Unione Europea.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato.
Periodo conservazione dati personali: I dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento e, in ogni caso, saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero almeno 20 anni.
5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'Articolo 32 del Regolamento. La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o canali di remote banking.
6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza
Per il perseguimento delle finalità descritte ai precedenti punti 3 e 4, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori della Banca che opereranno in qualità di addetti ai vari trattamenti.
La Banca, inoltre, può avere la necessità di eseguire trattamenti o fasi dei trattamenti con soggetti terzi, appartenenti o meno al proprio gruppo bancario. La Banca sottoscrive con tali società appositi contratti di servizio vincolanti ai sensi degli Art.26, 27, 28, 29, 40 e 43 del GDPR.
Nel caso in cui tali attività si svolgano al di fuori dell'Unione Europea, la Banca opera nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono e delle disposizioni definite nel Regolamento al Capo V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, Artt. 44-50.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti terzi ai quali dati personali possono essere comunicati è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.
7. Diritti
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, sono garantiti i diritti sanciti dagli Articoli da 15 a 21 del Regolamento (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso ai trattamenti facoltativi).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.
L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, la Banca potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o respingere la soddisfazione della richiesta, come previsto dal foglio informativo "Servizi Diversi".
Inoltre, è sempre possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x. 000, 00000, Xxxx (XX), secondo le modalità e le forme da essa stabilite.
ABI: NDG:
Fil:
C.F.:
CONSENSO AI TRATTAMENTI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI, (UE) 2016/679
Finalità di Marketing
6421 Marketing prodotti del Gruppo (4.1)
Dò il consenso Nego il consenso
6422 Profilazione per marketing prodotti del Gruppo (4.2)
Dò il consenso Nego il consenso
6423 Marketing e profilazione con trasmissione di dati a terzi (4.3)
Dò il consenso Nego il consenso
6426 Trasferimento di dati personali all'estero per finalità di supporto (4.5)
Dò il consenso Nego il consenso
Finalità di Controllo Qualità
6425 Controllo della qualità dei servizi (4.4)
Dò il consenso Nego il consenso
Dichiaro di aver prestato/negato i consensi sopra elencati dopo aver letto e compreso l'Informativa in materia di dai personali precedentemente proposta e visualizzata
, Firma
DATI SENSIBILI
Acconsento esplicitamente al trattamento di dati personali come definito all'Art.9 del "GDPR" ("dati sensibili"), ove necessario per il fine di eseguire Operazioni e/o per gestire i rapporti definiti nel Contratto o per la definizione del Contratto stesso.
, Firma
MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.i.)
Informativa privacy - Le indicazioni che seguono sono fornite al cliente e, per il suo tramite, all’eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (cfr. Regolamento UE 2016/679). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l’identificazione dell’interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, la Banca non potrà procedere ad instaurare o proseguire il rapporto nonché ad eseguire l’operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. I dati dell’interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità: 1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca; 2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. La Banca, qualora rivesta la qualifica di “terzo” ai sensi degli artt. di cui alla Sezione III, Capo I, Titolo II, del D.lgs. n. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i.
Per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e per ogni altra informazione sull’uso dei dati (anche relativamente ai tempi di conservazione) si prega di considerare l'informativa più dettagliata consegnata dalla Banca e disponibile presso tutte le nostre Agenzie.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
[1] Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m. i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta, compresa l’instaurazione di un nuovo rapporto, o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
[1] L’informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.
CAMPO A
Nuovo Cliente Cliente Titolare di rapporto presso la Banca Cliente Occasionale |
Dati identificativi del titolare del rapporto / dell’operazione NDG: Cognome e nome: Codice Fiscale: Sesso M F Luogo e data di nascita: () Stato di nascita ( ) Cittadinanza 1: Cittadinanza 2: |
Informazioni Residenza: Indirizzo: Comune: Prov.: C.A.P.: Paese ( ) |
Informazioni Domicilio (se diverso da Residenza): Indirizzo: Comune: Prov.: C.A.P.: Paese ( ) |
Documento d'identità: N°: Rilasciato da: il: Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): Sì No Altre cariche pubbliche Sì No ID Questionario: |
CAMPO B
Instaurazione rapporto continuativo | ||||||||||||||||||||
Esigenze familiari/personali Esigenze Aziendali/Commerciali/Professionali | ||||||||||||||||||||
Scopo prevalente del Rapporto: Natura del Rapporto: Conto Corrente Provenienza del denaro: | ||||||||||||||||||||
N° Rapporto (a cura della Banca) | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 5 | / |
CAMPO C
Informazioni sul titolare del rapporto / dell'operazione / Apertura Delega / Conto Terzi Eseguita verifica titolarità effettive Persona giuridica: Persona fisica: Qualifica Lavorativa: Professione: Nota Tipologia di Attività: T.A.E.: Reddito Annuo: Patrimonio totale del cliente: Provincia / Stato dell'attività economica prevalente: Primo Paese Relazioni Cliente: Secondo Paese Relazioni Cliente: Terzo Paese Relazioni Cliente: Esercizio Dati Redd/Patr: |
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver preso visione dell’informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. parte integrante del presente questionario, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.
Data Firma del titolare / esecutore
Banca Valsabbina SCPA
1 Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.: 600 Famiglie consumatrici;
773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM;
774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'UM; 775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE
Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato: 757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'UM;
758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'UM; 759 Società non finanziarie di Paesi non UE;
768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'UM 769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i.
Obblighi del cliente
Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazione relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
Obbligo di astensione
Art. 42 - commi 1, 2 e 4 - D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b), c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.
4. E’ fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55 – comma 3 - D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Titolare effettivo
Art. 1 – comma 2 – lettera pp) X.Xxx. 231/2007 e s.m.i.
Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Art. 20 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) Del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) Dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) I fondatori, ove in vita;
b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) I titolari di funzioni di direzione e amministrazione;
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.
Persone politicamente esposte
Art. 1 - comma 2 - lettera dd) D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte costituzionale, magistrato della corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d’affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
Dichiarazione Transfrontaliera
Art. 3 D.Lgs. 195/2008 - Obbligo di dichiarazione
1 .Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, [...] è consegnata a Poste italiane S.p.A. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.A. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni
Art.1 co. 1 lett. c) D.Lgs. 195/2008 – Definizioni
Denaro contante:
1. le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2. gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
Il/i sottoscritto/i:
Nel caso in cui il/la sottoscritto/a sia titolare di convenzione di assegno, o ne divenisse titolare, dichiara di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9 bis della legge 386 del 15/12/1990, introdotto dall'art. 34 del D. Lgs. 507 del 30/12/1999, l'indirizzo di seguito meglio specificato:
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare, con dichiarazione tempestiva presentata direttamente alla Banca, qualsiasi variazione dei dati sopra indicati.
,
Firma
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Gentile cliente,
Adeguamento alle normative FATCA e Common Reporting Standard
la legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico d'informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014, ai fini della normativa FATCA, e con i Paesi aderenti allo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016.
I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata ai fini FATCA potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge.
Gli intermediari finanziari italiani devono comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla clientela fiscalmente residente all'estero, considerata tale anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. La prima segnalazione FATCA è stata effettuata nel 2015. La prima segnalazione relativa allo scambio d'informazioni attraverso il CRS sarà effettuata nel 2017, per l'operatività svolta nel 2016.
L'Agenzia delle entrate provvederà a trasferire le informazioni finanziarie alle autorità del Paese di residenza fiscale del cliente entro il 30 settembre di ciascun anno.
Il conferimento dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.
Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici, e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.
Intestatario
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita: Indirizzo di residenza: Comune:
C.A.P.:
Domicilio (se diverso da residenza): Comune:
C.A.P.:
Documento d'identità: Rilasciato da:
Nazione di cittadinanza:
Codice Fiscale:
NDG:
Località:
Prov.:
Paese:
Località:
Prov.:
Paese:
N°:
il:
Nazione di residenza fiscale:
Indizi rilevati
NDG intestatario
Posizione del soggetto
Il sottoscritto dichiara di:
Essere Non US-PERSON
Essere Fiscalmente resid. solo ITALIA e/o USA
Informazioni acquisite
Documento Aggiuntivo
Numero
Ente di emissione CRS Documento Aggiuntivo
Numero
Ente di emissione
Data decorrenza
Luogo di emissione
Data Scadenza
Data decorrenza
Luogo di emissione
Data Scadenza
Dati di Stampa
Numero pratica Data inserimento
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al X.Xxx. 231 del 21 novembre 2007 e di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.
Data Firma del titolare / esecutore
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Documento informativo sulle spese
Nome della Banca: Banca Valsabbina SCpA
Nome del conto: TWIST (Convenzione n. 02/000/0200) Data: 28/02/2022
- Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
- Possono essere applicate spese anche per l’uso dei servizi collegati al conto che non sono qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi pubblicati nell’area “Trasparenza” dei sito internet della Banca.
- Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente all’interno del foglio informativo del conto di pagamento in oggetto.
Servizio | Spesa | |
Servizi generali del conto | ||
Tenuta del conto | Spese per l'apertura del conto | € 0,00 |
Canone trimestrale | € 0,00 | |
Totale canone annuo | € 0,00 | |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | ILLIMITATO | |
Imposta di bollo (pro tempore vigente e prevista per legge) | ||
Addebito mensile | € 2,85 | |
Totale addebito annuo | € 34,20 | |
Invio estratto conto | Invio cartaceo (posta ordinaria) a documento | € 1,00 |
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo | € 0,00 | |
Domiciliazione in filiale (a documento) | NON PREVISTO |
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):
€ 0,00
Per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet.
Raccomandata € 6,50
Raccomandata a.r. € 8,00
Documentazione relativa Invio cartaceo (posta ordinaria) a documento € 1,00 a singole operazioni
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo
€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento) NON PREVISTO
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato | Per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet. | |
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | ||
Raccomandata | € 6,50 | |
Raccomandata a.r. | € 8,00 | |
Pagamenti (carte escluse) | ||
Bonifico SEPA | Disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina | NON PREVISTO |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | NON PREVISTO | |
Costo complessivo del servizio | NON PREVISTO | |
Disposto in filiale a favore di conto su altra banca | NON PREVISTO | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | NON PREVISTO | |
Costo complessivo del servizio | NON PREVISTO | |
Disposto da canale telematico a favore di conto su Banca Valsabbina | € 0,00 | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | € 0,00 | |
Costo complessivo del servizio | € 0,00 | |
Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | € 0,00 | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | € 0,00 | |
Costo complessivo del servizio | € 0,00 | |
Disposto in filiale a favore di conto su altra banca in modalità "urgente" | NON PREVISTO | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | NON PREVISTO | |
Costo complessivo del servizio | NON PREVISTO | |
Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca in modalità "urgente" | € 5,00 | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | € 0,00 | |
Costo complessivo del servizio | € 5,00 | |
Bonifico EXTRA Sepa | Bonifici in partenza (NO SCT) | |
Disposto in filiale | ||
Spesa per lettera o assegno | NON XXXXXXXX | |
Spesa per swift | NON XXXXXXXX | |
Cambio | NON XXXXXXXX | |
Commissioni di intervento | NON PREVISTO | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | NON PREVISTO | |
Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | ||
Spesa per lettera o assegno | NON XXXXXXXX | |
Spesa per swift | NON XXXXXXXX | |
Cambio | NON XXXXXXXX | |
Commissioni di intervento | NON PREVISTO | |
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone | NON PREVISTO |
Bonifici in arrivo (NO SCT)
Spese per bonifici domiciliati su nostro istituto € 7,00
Spese per bonifici domiciliati su altro istituto € 25,00 Cambio Cambio di riferimento
(quotazione circuito Reuters/Bloomberg) rilevato al momento dell’esecuzione dell’operazione diminuito di uno spread nella misura del 1,00%
Commissioni di intervento 0,20% minimo Euro 4,00 Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Ordine permanente di Disposto in filiale a favore di conto su Banca NON PREVISTO
bonifico
Valsabbina
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO Costo complessivo del servizio NON PREVISTO Disposto in filiale a favore di conto su altra banca NON PREVISTO
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO
Costo complessivo del servizio NON PREVISTO
Addebito diretto | SDD ONLUS € 0,00 Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00 Costo complessivo del servizio € 0,00 SDD CORE € 0,20 Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00 Costo complessivo del servizio € 0,20 SDD B2B € 1,00 Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00 Costo complessivo del servizio € 1,00 Commissione storno incasso (SDD Core/B2B) € 15,00 Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00 Costo complessivo del servizio € 15,00 |
Carte e contante | |
Rilascio di una carta di debito | L'emissione di una carta di debito è soggetta ad approvazione della Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA. Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda agli specifici Fogli Informativi del relativo contratto. |
Rilascio di una carta di L'emissione di una carta di credito è soggetta ad approvazione della
credito
Ricarica Carta Prepagata (commissioni massime per operazioni di
ricarica)
Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA.
Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda agli specifici Fogli Informativi del relativo contratto.
Disposta in filiale NON PREVISTO
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO Costo complessivo del servizio NON PREVISTO Disposta da sportello automatico della Banca NON PREVISTO
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO
Costo complessivo del servizio NON PREVISTO
Disposta da canale telematico NON PREVISTO Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO Costo complessivo del servizio NON PREVISTO
Prelievo di contante allo Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici € 0,00
sportello automatico presso la stessa Banca in Italia
di Banca Valsabbina
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Costo complessivo del servizio € 0,00
Prelievo di contante allo Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici € 0,00
sportello automatico presso altra Banca/ Intermediario in Italia
aderenti al circuito WE CASH
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Costo complessivo del servizio € 0,00
Costo per prelievo in Euro € 0,00
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Costo complessivo del servizio € 0,00 Numero di operazioni gratuite annue ILLIMITATO Costo per prelievo NON in Euro € 0,00
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Costo complessivo del servizio € 0,00
Prelievo di contante allo Costo per prelievo in Euro € 0,00 sportello automatico
presso altra Banca/ Intermediario all' estero
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Costo complessivo del servizio € 0,00
Costo per prelievo NON in Euro € 0,00
Costo scrittura contabile non inclusa nel canone € 0,00
Costo complessivo del servizio € 0,00
Scoperti e servizi collegati | ||
Fidi | ||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione onnicomprensiva (CMDF) | Importo fido in convenzione Tasso del fido (a revoca, a rientro e a scadenza) nei limiti sopra indicati Indicizzazione Tasso del fido a revoca o a rientro oltre l'importo sopra indicato o senza convenzione Indicizzazione Tasso del fido a scadenza oltre l'importo sopra indicato o senza convenzione Indicizzazione Salvo buon fine Indicizzazione Importo fido esente da Commissione onnicomprensiva (CMDF) Tasso applicato (annuo) | NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO |
Sconfinamenti (Consumatore)
Tasso debitore annuo Tasso applicato (annuo) NON PREVISTO nominale sulle somme
utilizzate extra fido Commissione di istruttoria
Indicizzazione NON PREVISTO
veloce per utilizzi extra Commissione giornaliera NON PREVISTO fido (CIV)
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido (CIV) | Tasso applicato (annuo) 17,250% Indicizzazione NO Commissione giornaliera € 17,00 Per le condizioni economiche e le franchigie applicate si rimanda al Foglio Informativo del contratto |
Altri servizi | |
Rilascio moduli assegni | Rilascio carnet assegni NON trasferibili (n. 10 NON PREVISTO assegni) Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO Costo complessivo del servizio NON PREVISTO Rilascio carnet assegni liberi (n. 10 assegni) NON PREVISTO Costo scrittura contabile non inclusa nel canone NON PREVISTO Costo complessivo del servizio NON PREVISTO |
Indicatore dei costi complessivi (ICC) – (Convenzione n. 02/000/0200)
PROFILO | SPORTELLO | ONLINE |
Giovani (164 operazioni) | NON ADATTO | € 0,00 |
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni) | NON ADATTO | € 0,00 |
Famiglie con operatività media (228 operazioni) | NON ADATTO | € 0,00 |
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni) | NON ADATTO | € 0,00 |
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni) | NON ADATTO | € 0,00 |
Pensionati con operatività media (189 operazioni) | NON ADATTO | € 0,00 |
Imposta di bollo annuale (pro tempore vigente e prevista per legge) € 34,20
Il valore esposto per l’imposta di bollo è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Se il Cliente è “CONSUMATORE”, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a Euro 5.000,00.
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le eventuali spese per l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti da Banca d’Italia. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale.
Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro.
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/92/UE, a partire dal 01/01/2020 l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ha sostituito l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
In relazione alle carte di debito e di credito, nel calcolo dell'ICC sono considerate, ove previste, le seguenti spese per il rilascio della carta: costo emissione carta, canone annuo e costo rinnovo per scadenza; nel calcolo dell'ISC era invece considerato il solo canone annuo della carta.