Accordo temporaneo
Accordo temporaneo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi
Concluso il 14 dicembre 2020
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 20221
La Confederazione Svizzera («Svizzera») e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»),
congiuntamente denominati «Parti»;
riconoscendo che l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comu- nità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone2 («ALC») cessa di essere applicabile alla Svizzera e al Regno Unito a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea;
desiderando mantenere, nella misura del possibile, i diritti e gli obblighi vigenti tra di esse per quanto riguarda la circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio;
desiderando facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali in aggiunta alle norme esistenti;
riaffermando l’intento comune di continuare a lavorare sullo sviluppo del riconosci- mento delle qualifiche professionali in vista di un futuro accordo o intesa globale non- ché il loro impegno a perseguire questo intento nell’ambito dell’attuale gruppo di la- voro sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
riaffermando i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio3 («Accordo OMC»), dall’Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), dall’Accordo tra la Confe- derazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, fatto a Berna il 25 febbraio 20194 («Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini»), e dall’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 20195 («Accordo commerciale»); e
RU 2020 6675
1 RU 2022 621
2 RS 0.142.112.681
3 RS 0.632.20
4 RS 0.142.113.672
5 RS 0.946.293.671
riaffermando gli obblighi delle Parti, statuiti all’articolo 8 dell’Accordo commerciale, di avviare colloqui esplorativi allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare l’Accordo commerciale, prendendo in considerazione, tra l’altro, settori supplemen- tari come quello degli scambi di servizi,
hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo («presente Accordo»):
Capitolo 1: Disposizioni Generali
Art. 1 Obiettivi
1. L’obiettivo del presente Accordo è di mitigare per un periodo di tempo limitato l’impatto sulle imprese e sui professionisti della Svizzera e del Regno Unito, relativa- mente alla circolazione delle persone fisiche in qualità di prestatori di servizi, dopo che l’ALC non sarà più applicabile tra le Parti.
2. Il presente Accordo ha inoltre l’obiettivo di:
(a) confermare l’intenzione delle Parti di fornire maggiore certezza e chiarezza ai professionisti qualificati contemplati dal presente Accordo; e
(b) confermare l’impegno delle Parti a proseguire i lavori congiunti per un ac- cordo o un’intesa globale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 2 Campo di applicazione territoriale
Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera.
Art. 3 Rapporto con altri accordi internazionali
1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, dall’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e dall’Accordo commerciale e da ogni altro accordo internazionale rilevante di cui sono firmatarie.
2. Il presente Accordo è concluso al fine di integrare i diritti e gli obblighi delle Parti relativamente alle persone fisiche che prestano servizi secondo l’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e non fa riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 23 dell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.
Art. 4 Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna Parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte provvede affinché i suoi governi e autorità centrali, regionali e lo- cali nonché gli organismi non governativi, nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obbli- ghi e impegni derivanti dal presente Accordo.
Art. 5 Trasparenza
1. Ciascuna Parte pubblica o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, regolamentazioni, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione ge- nerale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funziona- mento del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte risponde prontamente a domande specifiche dell’altra Parte e, su richiesta, le Parti si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a rivelare informa- zioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge, es- sere contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.
4. In caso di incongruenza tra il presente articolo e l’articolo 11, quest’ultimo prevale limitatamente all’incongruenza.
Art. 6 Consultazioni
1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.
2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indi- cazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene pre- sentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento.
3. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tec- nologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svol- gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
6. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consul- tazioni rimangono confidenziali.
7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie per attuare l’accordo raggiunto.
Art. 7 Eccezioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le lettere (a), (b) e (c) dell’articolo XIV del GATS, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, muta- tis mutandis.
Art. 8 Eccezioni in materia di sicurezza
Ai fini del presente Accordo si applica il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Capitolo 2:
Circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio
Art. 9 Obiettivo, campo di applicazione e disposizioni generali
1. Il presente capitolo riflette le strette relazioni commerciali tra le Parti e il desiderio di queste ultime di continuare ad agevolare l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio e di garantire la trasparenza del processo.
2. Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sull’ingresso e sul soggiorno temporaneo nel territorio di una Parte dei prestatori di servizi dell’altra Parte.
3. Il presente capitolo non si applica:
(a) alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte; o
(b) alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l’occu- pazione a titolo permanente.
4. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capitolo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di una Parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, comprese quelle sulla durata del soggiorno.
5. In deroga alle disposizioni del presente capitolo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di una Parte concernenti le misure in materia previdenza sociale e lavoro, comprese quelle sulle condizioni salariali, nonché le pre- scrizioni delle leggi e regolamentazioni in materia di salari minimi e i contratti collet- tivi di lavoro6.
6 Per la Svizzera le misure in materia di lavoro si riferiscono alle misure prevalenti nei set- tori e nei luoghi d’attività previsti dalle leggi, dalle regolamentazioni e dai contratti collettivi (relativamente a remunerazione, orari di lavoro, ecc.).
6. Il presente capitolo non impedisce ad una Parte di applicare misure per regolamen- tare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garan- tirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti per l’altra Parte dalle disposizioni del presente xxxxxxxx0.
7. Ogni Parte applica le proprie misure relative alle disposizioni del presente capitolo in conformità con il desiderio delle Parti espresso al paragrafo 1 e, in particolare, ap- plica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi con- templati dal presente Accordo.
Art. 10 Definizioni
Ai fini del presente capitolo e degli allegati 1 e 2:
(a) per «stabilimento» si intende la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l’apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente in Svizzera o nel Regno Unito, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli;
(b) per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o altrimenti organizzato secondo la legislazione applicabile di una Parte, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
(c) per «prestatore di servizi» si intende un prestatore di servizi della Svizzera o del Regno Unito, come definiti, rispettivamente, negli allegati 1 e 2.
Art. 11 Trasparenza
1. Una Parte rende pubblicamente accessibili le informazioni sull’ingresso, sul sog- giorno temporaneo e sugli altri requisiti in materia di immigrazione inerenti alla pre- stazione di un servizio ad opera dei prestatori di servizi dell’altra Parte e tiene aggior- nate tali informazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, i seguenti ele- menti:
(a) le categorie di visti, di permessi di lavoro o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga riguardante l’ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro delle per- sone fisiche contemplate dal presente capitolo;
(b) la documentazione richiesta e le condizioni da soddisfare;
(c) la modalità di presentazione di una domanda;
(d) le spese di dossier e i tempi indicativi di evasione delle domande;
7 Il solo fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di un determinato Paese, e non per quelle di altri Paesi, non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente capitolo.
(e) la durata massima del soggiorno prevista per ogni tipo di autorizzazione di cui alla lettera (a);
(f) le condizioni per qualsiasi possibile proroga o rinnovo;
(g) le regole riguardanti le persone a carico che accompagnano il richiedente;
(h) le procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
(i) le pertinenti leggi di applicazione generale concernenti l’ingresso dei presta- tori di servizi.
3. Relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte fornisce all’altra Parte dettagli riguardanti le pubblicazioni pertinenti o i siti web dove sono rese accessibili tali informazioni e si impegna a informare l’altra Parte di qualsiasi cambiamento dei requisiti o delle procedure suscettibile di incidere sulla fruizione dei benefici derivanti dal presente capitolo per i prestatori di servizi.
Art. 12 Accesso per prestatori di servizi
1. La Svizzera accorda ai prestatori di servizi del Regno Unito l’ingresso e il sog- giorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 1.
2. Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi della Svizzera l’ingresso e il sog- giorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 2.
3. Salvo diversamente disposto dall’allegato 2, il Regno Unito non adotta né mantiene limitazioni al numero totale di prestatori di servizi della Svizzera a cui viene accordato l’ingresso, né sotto forma di contingenti numerici né esigendo una verifica della ne- cessità economica.
4. Per il Regno Unito gli impegni riguardanti l’ingresso di persone fisiche per motivi professionali non si applicano qualora la finalità o la conseguenza di tale ingresso sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell’occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l’esito.
Art. 13 Punti di contatto
Ciascuna Parte designa un punto di contatto per l’attuazione e il funzionamento effet- tivi del presente capitolo e comunica all’altra Parte i relativi recapiti. Le Parti si infor- mano reciprocamente e prontamente su ogni cambiamento di questi recapiti.
Capitolo 3:
Riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi professionali
Art. 14 Definizioni Ai fini del presente capitolo:
(a) per «attività professionale» si intende un’attività facente parte di una profes- sione regolamentata;
(b) per «professione regolamentata» si intende un’attività economica il cui eser- cizio, unitamente all’uso del titolo o della designazione, è subordinato al pos- sesso di qualifiche professionali specifiche acquisite in virtù di una misura;
c) per «autorità competente» si intende un’autorità o un organismo designato, in virtù di una misura, a riconoscere le qualifiche e ad autorizzare l’esercizio di una professione in una giurisdizione; e
d) per «prestatore di servizi professionale» si intende il cittadino di una Parte le cui qualifiche professionali sono state conseguite nella giurisdizione di tale Parte.
Art. 15 Norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi professionale
Le Parti riaffermano che:
(a) nel riconoscere le qualifiche professionali le autorità competenti sono vinco- late dalla legislazione applicabile all’autorità competente; e
(b) le autorità competenti possono concludere intese che prevedono norme più favorevoli per il riconoscimento delle qualifiche professionali o possono de- finire unilateralmente o continuare ad applicare norme più favorevoli per i prestatori di servizi professionali.
Art. 16 Gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali
1. A sostegno del lavoro delle autorità competenti, le Parti continuano, se opportuno, a lavorare conformemente all’articolo 15 nell’ambito di un gruppo di lavoro sul rico- noscimento delle qualifiche professionali istituito dalle Parti. Per garantire l’ulteriore sviluppo a lungo termine del riconoscimento delle qualifiche professionali in generale, tale gruppo prosegue inoltre le discussioni volte a negoziare un accordo o un’intesa globale tra le Parti per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli regolari a orari stabiliti di comune accordo.
2. Le Parti possono convenire che qualsiasi accordo o intesa di cui al paragrafo 1 sostituirà il presente capitolo.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17 Allegati
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 18 Modifiche
Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Gli emen- damenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima no- tifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un’altra data concordata dalle Parti.
Art. 19 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e durata
1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte l’espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui l’ALC cessa di essere applica- bile al Regno Unito, purché entro tale data le Parti abbiano effettuato le reciproche notifiche secondo il paragrafo 1. Altrimenti, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti secondo il paragrafo 1.
3. In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti possono applicarlo in via provvisoria, conformemente ai rispettivi requisiti e procedure interne. Se una Parte intende applicare il presente Accordo in via provvisoria notifica all’altra Parte l’esple- tamento dei propri requisiti e procedure interne. Tale applicazione provvisoria ha ef- fetto a partire dall’ultima delle seguenti date:
(a) dalla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito; e
(b) dalla data in cui l’ultima Parte notifica all’altra Parte l’espletamento dei propri requisiti e procedure interne in vista dell’applicazione provvisoria.
4. Una Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo me- diante notifica scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l’applicazione provvisoria del pre- sente Accordo l’espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende rife- xxxx alla data a partire dalla quale l’applicazione provvisoria ha effetto.
5. Una Parte può denunciare il presente Accordo notificando per scritto all’altra Parte questa sua intenzione. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
6. Il presente Accordo scade dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo diversa- mente convenuto dalle Parti.8
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Londra il 14 dicembre 2020 in due esemplari originali in inglese.
Per il Governo della Confederazione Svizzera: Xxx Xxxxxxxx | Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Xxxxxxxxx Xxxxx |
8 Mediante scambio di note del 14 e 17 nov. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022, le parti hanno convenuto di prorogare l’Acc. fino al 31 dic, 2025, a meno che queste non convengano altrimenti (RU 2022 717).
Di cui al paragrafo 1 dell’articolo 12
Accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito
Art. 1
Ai fini del presente allegato, per «prestatore di servizi del Regno Unito» si intende:
(a) un cittadino del Regno Unito che è stabilito nel territorio del Regno Unito e che intende prestare un servizio nel territorio della Svizzera; e
(b) un lavoratore dipendente che, a prescindere dalla sua nazionalità, è integrato nel regolare mercato del lavoro del Regno Unito ed è distaccato dal suo datore di lavoro, stabilito nel territorio del Regno Unito, per prestare un servizio nel territorio della Svizzera.
Art. 2
1. Fatti salvi altri accordi specifici tra le Parti riguardanti in particolare la prestazione di servizi, i prestatori di servizi del Regno Unito hanno il diritto di prestare servizi in Svizzera per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2. Relativamente alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 1, la Svizzera non li- mita il diritto d’ingresso e di soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi del Regno Unito.
Art. 3
Le disposizioni dell’articolo 2 del presente allegato si applicano alle persone giuridi- che costituite conformemente alla legislazione del Regno Unito e aventi la sede so- ciale, l’amministrazione centrale o il principale centro d’attività nel Regno Unito.
Art. 4
1. I prestatori di servizi del Regno Unito di cui all’articolo 2 del presente allegato che hanno il diritto di prestare servizi non necessitano di richiedere un permesso di sog- giorno di breve durata.
2. La Svizzera può esigere dai prestatori di servizi del Regno Unito di cui all’articolo 2 del presente allegato di notificare la loro presenza nel suo territorio come previsto dalle sue leggi e regolamentazioni nazionali pertinenti.
Art. 5
1. La prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato può svolgersi ininterrottamente o in periodi successivi.
2. La durata massima di 90 giorni, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato, non pregiudica né l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di ser- vizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.
Art. 6
1. Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato non si appli- xxxx alle attività legate, anche solo occasionalmente, all’esercizio della pubblica au- torità in Svizzera.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari della Svizzera concernenti le misure in materia di previdenza sociale e lavoro, comprese le condi- zioni salariali e le leggi e regolamentazioni riguardanti i salari minimi e i contratti collettivi di lavoro. Le autorità competenti controlleranno tali requisiti e li faranno applicare. Per «misure in materia di lavoro» si intendono le misure prevalenti nel set- tore e luogo d’attività definite nelle leggi, nelle regolamentazioni e nei contratti col- lettivi (relativamente a remunerazione, orari di lavoro, ecc.).
3. Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato non pregiudi- xxxx l’applicabilità delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative vi- genti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, relativa- mente:
(a) alle attività delle agenzie di collocamento e di fornitura di personale;
(b) ai servizi finanziari la cui prestazione in Svizzera esige un’autorizzazione pre- liminare e il cui prestatore è soggetto alla vigilanza prudenziale da parte delle autorità svizzere.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato non pregiudi- xxxx l’applicabilità delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative vi- genti in Svizzera per quanto riguarda la prestazione di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni lavorativi effettivi giustificata da seri motivi d’interesse pubblico o la sicurezza e l’ordine pubblici relativamente ai singoli prestatori di servizi.
Di cui al paragrafo 2 dell’articolo 12
Accesso per i prestatori di servizi della Svizzera
1. Il Regno Unito consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o di professionisti indipendenti della Svizzera tramite la presenza di persone fisiche, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo, per i set- tori elencati nel presente allegato, fatte salve le limitazioni rilevanti elencate al para- grafo 15 del presente allegato.
2. Ai fini del presente allegato:
(a) per «prestatore di servizi contrattuale» si intende una persona fisica alle di- pendenze di una persona giuridica della Svizzera, la quale:
(i) non è un’agenzia di collocamento e di fornitura di personale e non opera per il tramite di una tale agenzia,
(ii) non è stabilita nel territorio del Regno Unito, e
(iii) ha stipulato un contratto in buona fede per la prestazione di un servizio a un consumatore finale del Regno Unito, che richiede la presenza tempo- ranea dei suoi dipendenti nel territorio del Regno Unito ai fini dell’ese- cuzione del contratto di prestazione di servizi in questione9;
(b) per «professionisti indipendenti» si intendono le persone fisiche che :
(i) prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio della Svizzera,
(ii) non sono stabilite nel territorio del Regno Unito, e
(iii) hanno stipulato un contratto in buona fede (senza avvalersi di un’agenzia di collocamento e di fornitura di personale) per la prestazione di un ser- vizio a un consumatore finale del Regno Unito, che richiede la loro pre- senza temporanea nel territorio del Regno Unito ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi in questione10;
(c) per «persona giuridica della Svizzera» si intende una persona giuridica che svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio della Svizzera; il con- cetto di «attività commerciale sostanziale nel territorio della Svizzera» pre- suppone che la persona giuridica abbia un legame reale con l’economia della Svizzera;
(d) per «persona fisica della Svizzera» si intende un cittadino svizzero o un resi- dente permanente della Svizzera, conformemente alle sue leggi e regolamen- tazioni applicabili; e
9 Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera a) punto iii) deve essere conforme alle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili nel luogo in cui il contratto viene eseguito.
10 Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera b) punto iii) deve essere conforme alle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili nel luogo in cui il contratto viene eseguito.
(e) per «prestatore di servizi della Svizzera» si intende una persona fisica della Svizzera che è un prestatore di servizi contrattuale o un professionista indi- pendente.
3. L’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15 del presente allegato è composto dai seguenti elementi:
(a) la prima colonna, in cui è indicato il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali o dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
(b) la seconda colonna, in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
4. In aggiunta a tale elenco delle riserve del presente allegato, il Regno Unito può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni in materia di qualifi- che, alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni in materia di licenze o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo. Tali misure, tra cui l’obbligo di ot- tenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamen- tati o di superare esami specifici, si applicano in ogni caso ai prestatori di servizi con- trattuali o ai professionisti indipendenti della Svizzera, anche se non elencate nel presente allegato.
5. Il Regno Unito non si assume alcun impegno per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti impegnati in attività economiche che non figurano nell’elenco.
6. Gli impegni assunti per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipen- denti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire o incidere in altro modo sull’esito di una controversia o di una trattativa in materia di lavoro o di gestione.
7. Le misure di attuazione degli impegni del Regno Unito di cui al paragrafo 1 non esigono dai prestatori di servizi della Svizzera di soddisfare requisiti di lingua inglese come condizione per l’ingresso temporaneo.
8. Nell’elenco sottostante sono usate le seguenti abbreviazioni: PSC: prestatori di servizi contrattuali
PI: professionisti indipendenti
Prestatori di servizi contrattuali
9. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 e l’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15 del presente allegato, il Regno Unito assume impegni secondo l’articolo 12 dell’Accordo relativamente alla categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei seguenti settori o sottosettori:
(a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e di- ritto estero;
(b) servizi di contabilità e di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili;
(c) servizi di consulenza fiscale;
(d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
(e) servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati;
(f) servizi informatici e affini;
(g) servizi di ricerca e sviluppo;
(h) servizi pubblicitari;
(i) servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
(j) servizi di consulenza gestionale;
(k) servizi connessi alla consulenza gestionale;
(l) servizi tecnici di prova e di analisi;
(m) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;
(n) estrazione mineraria;
(o) manutenzione e riparazione di navi;
(p) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
(q) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
(r) manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti;
(s) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse da quelle per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
(t) servizi di traduzione e interpretariato;
(u) servizi di telecomunicazione;
(v) servizi postali e di corriere;
(w) servizi di ricognizione sul campo;
(x) servizi ambientali;
(y) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
(z) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari; (aa) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
(bb) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; (cc) servizi delle guide turistiche; e
(dd) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
10. I prestatori di servizi contrattuali devono rispettare le seguenti condizioni:
(a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di dipen- denti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
(b) le persone fisiche che entrano nel Regno Unito hanno offerto tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che fornisce i servizi almeno per
l’intero anno immediatamente precedente la data di presentazione della do- manda di ingresso nel Regno Unito ed hanno maturato, alla data di presenta- zione della domanda d’ingresso, almeno tre anni di esperienza professionale11 nel settore di attività oggetto del contratto;
(c) le persone fisiche che entrano nel Regno Unito devono possedere:
(i) un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di cono- scenze di livello equivalente12, e
(ii) la qualifica professionale per esercitare l’attività, se così richiesto dalle leggi, dalle regolamentazioni o dalle prescrizioni giuridiche del Regno Unito;
(d) per la prestazione dei servizi nel territorio del Regno Unito la persona fisica non riceve altra remunerazione che quella corrisposta dall’impresa che im- piega la persona fisica;
(e) l’accesso accordato riguarda unicamente l’attività del servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di avvalersi del titolo professionale del Regno Unito, dove il servizio è fornito; e
(f) il numero delle persone contemplato dal contratto di servizi non deve superare quello necessario per l’adempimento del contratto, come può essere richiesto dalle leggi, dalle regolamentazioni o da altre prescrizioni giuridiche del Regno Unito.
11. Per i prestatori di servizi contrattuali la durata del soggiorno è ammessa per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nell’arco di 24 mesi oppure per la durata del contratto, se tale periodo è più breve.
Professionisti indipendenti
12. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 13 e 14 e l’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15, il Regno Unito assume impegni secondo l’articolo 12 dell’Accordo relativamente alla categoria dei professionisti indipendenti nei seguenti settori o sot- tosettori:
(a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e di- ritto estero;
(b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
(c) servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati;
(d) servizi informatici e affini;
(e) servizi di ricerca e sviluppo;
(f) servizi di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione;
(g) servizi di consulenza gestionale;
(h) servizi connessi alla consulenza gestionale;
11 L’esperienza professionale deve essere stata acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età.
12 Se i titoli o le qualifiche non sono stati conseguiti nel Regno Unito, il Regno Unito può va- lutare se sono equivalenti a un titolo universitario richiesto nel proprio territorio.
(i) estrazione mineraria;
(j) servizi di traduzione e interpretariato;
(k) servizi di telecomunicazione;
(l) servizi postali e di corriere;
(m) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
(n) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
(o) servizi di consulenza relativi ai trasporti; e
(p) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
13. I professionisti indipendenti devono rispettare le seguenti condizioni:
(a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti in Svizzera e devono aver ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
(b) le persone fisiche che entrano nel territorio del Regno Unito devono aver ma- turato, alla data di presentazione della domanda d’ingresso, almeno sei anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;
(c) le persone fisiche che entrano nel Regno Unito devono possedere:
(i) un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di cono- scenze di livello equivalente13, e
(ii) la qualifica professionale per esercitare l’attività, se così richiesto dalle leggi, dalle regolamentazioni o da altre prescrizioni giuridiche del Regno Unito; e
(d) l’accesso accordato riguarda unicamente l’attività del servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di avvalersi del titolo professionale del Regno Unito.
14. Per i professionisti indipendenti la durata del soggiorno è ammessa per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nell’arco di 24 mesi oppure per la durata del contratto, se tale durata è più breve.
15. Il Regno Unito elenca le seguenti riserve di cui al paragrafo 1:
Settore o sottosettore14 | Descrizione delle riserve |
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero (parte di CPC 861) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi di contabilità e di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili (CPC 86211, 86212, 86213, 86219 e 86220) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
13 Se i titoli o le qualifiche non sono stati conseguiti nel Regno Unito, il Regno Unito può valutare se sono equivalenti a un titolo universitario richiesto nel proprio territorio.
14 «CPC» significa «Provisional Central Product Classification» (Statistical Papers Series M No. 77, Department of International Economic and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991).
Settore o sottosettore | Descrizione delle riserve |
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)15 | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati (CPC 8672 e 8673) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi informatici e affini (CPC 84) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, esclusi i servizi psi- cologici16, e 853) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi pubblicitari (CPC 871) | PSC: Nessuna PI: Nessun impegno. |
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676) | PSC: Xxxxxxx. PI: Nessun impegno. |
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Estrazione mineraria (CPC 883, solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
15 I servizi di consulenza fiscale non comprendono i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero.
16 Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.
Settore o sottosettore | Descrizione delle riserve |
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse da quelle per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa17 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Servizi di traduzione e interpretariato (CPC 87905, escluse le atti- vità ufficiali e certificate) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori18, CPC 7471) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) | PSC: Nessuna. PI: Nessun impegno. |
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza) | PSC: Nessuna. PI: Nessuna. |
Xxx Xxxxxxxx Consigliere federale, Confederazione Svizzera Berna | 14 dicembre 2020 |
17 I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
18 Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno dieci persone fisiche, senza fungere da guide in luoghi specifici.
Rt Hon Xxxxxxxxx Xxxxx MP Secretary of State for Interna- tional Trade and President of the Board of Trade
Onorevole Ministra,
Mi pregio di comunicarle di avere ricevuto la Sua lettera del 14 dicembre 2020, del seguente tenore:
«Signor Consigliere federale,
Mi pregio di fare riferimento all’Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») sulla mobilità dei prestatori di servizi, firmato a Londra il 14 dicembre («SMA»).
Mi pregio di proporre che il Regno Unito:
(a) provveda a garantire che il National Recognition Information Centre («NARIC») del Regno Unito stabilisca se le qualifiche della formazione pro- fessionale svizzera siano qualifiche che attestano conoscenze di livello equi- valente a quello di un diploma universitario;
(b) provveda a garantire che le attività del NARIC di cui al paragrafo (a) si con- centrino sulle qualifiche richieste per prestare servizi nei settori in cui il Regno Unito assume degli impegni nello SMA;
(c) inviti il NARIC a tenere conto della classificazione delle qualifiche svizzere definita dal Governo svizzero nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
(d) provveda a garantire che venga mantenuto un dialogo tra le organizzazioni competenti presenti nel Regno Unito e in Svizzera, in modo da supportare le attività di cui al paragrafo (a); e
(e) provveda a garantire che il gruppo di lavoro di cui all’articolo 3 del capitolo 3 dello SMA venga informato delle attività di cui al paragrafo (a).
Se la Svizzera dovesse accettare la suddetta proposta, mi pregio di proporre che la presente lettera, insieme alla Sua risposta in merito, costituisca un accordo tra i nostri due Governi, che entri in vigore alla stessa data in cui lo SMA sarà applicato in via provvisoria o in cui entrerà in vigore tra la Svizzera e il Regno Unito, a seconda di quale data è precedente, e che si applichi finché lo SMA sarà applicabile tra la Sviz- zera e il Regno Unito.
Colgo l’occasione, signor Xxxxxxxxxxx federale, per rinnovarle l’espressione della mia più alta considerazione.»
In risposta, mi pregio di informarla, Xxxxxxxxx Ministra, che la Svizzera accetta la suddetta proposta. La Sua lettera e la presente risposta saranno pertanto ritenute co- stituire un accordo tra la Svizzera e il Regno Unito, che entri in vigore alla stessa data in cui lo SMA sarà applicato in via provvisoria o in cui entrerà in vigore tra la Svizzera e il Regno Unito, a seconda di quale data è precedente, e che si applichi finché lo SMA sarà applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito.
Colgo l’occasione, Onorevole Ministra, per rinnovarle l’espressione della mia più alta considerazione.