ARTICOLATO
Agenzia per la Coesione Territoriale Art. 10, comma 10, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, conv. dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 | Agenzia per l’Italia Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri | Regione Autònoma de Sardigna Regione Autonoma della Sardegna |
Accordo di programma quadro “Trasformazione digitale della Regione Autonoma della Sardegna“
ARTICOLATO
R o m a, xx yy . 201 8
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;
VISTO, in particolare, l’art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse e comma 2-bis recante l’obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che prevede l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”;
VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 2014 al n.3106, con il quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell’amministrazione digitale e s.m.i.;
VISTA la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata «Un’agenda digitale europea» COM (2010) 245;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 47 Agenda digitale italiana;
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai sensi del quale DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO, in particolare, l’articolo 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale) e l’articolo 20 (Funzioni) del medesimo decreto legge 22 giugno 2012, n.83, ai sensi del quale l’Agenzia per l’Italia Digitale svolge le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009,
n. 177, nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che l'Agenzia per l’Italia Digitale assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e che, tra l’altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);
VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;
VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015, la cui AdG, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTA la Convenzione del 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del Capo Dipartimento, è stato designato, ai sensi dell’art.123 comma 6 del Regolamento n. 1303/2013, quale Organismo Intermedio (nel prosieguo anche OI) per lo svolgimento di determinati compiti dell’AdG ai sensi all’articolo 125 del Regolamento n. 1303/2013, nell’ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” relativamente all’Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all’Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni
2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2) e all’Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5);
VISTO che il PON prevede negli Assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione e, in particolare, nel quadro dell’Asse 2, dedicato a supportare l'Agenda digitale e l'e-governement, l’obiettivo specifico 2.2, in piena integrazione e complementarità con l’obiettivo specifico 1.3, mira alla diffusione di servizi digitali della PA pienamente interoperabili con una specifica Azione, la 2.2.1, incentrata sulla realizzazione di una piattaforma unica per l'erogazione dei servizi online, accessibile attraverso identità digitale e di interventi e programmi abilitanti (già avviati in ambito Agenda Digitale) su: anagrafe nazionale; identità digitale; pagamenti elettronici; fatturazione elettronica;
TENUTO CONTO della Convenzione stipulata dal Dipartimento della funzione pubblica e da AgID il 2 agosto 2016 avente ad oggetto la realizzazione del Progetto “ITALIA LOGIN- la casa del cittadino”,
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
TENUTO CONTO dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale in data 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 per la programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all’Italia per la programmazione 2014-2020;
VISTI i documenti “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020” e “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga”, approvati il 3 marzo 2015 dal Consiglio dei Ministri, finalizzati al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e nazionale, nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Circolare del 24 giugno 2016, n. 2, emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale che definisce le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute a procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e che, tra l’altro, definisce il Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA al quale le amministrazioni sono tenute ad attenersi nelle more dell’approvazione del medesimo Piano;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) ed in particolare, l’art. 513 ai sensi del quale l’Agenzia per l’Italia Digitale predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione alle cui disposizioni le pubbliche amministrazioni sono richiamate ad attenersi;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2017 che approva il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 (Visto di regolarità amministrativo-contabile Prot. 1444/2017 del 6 giugno 2017;
VISTA la Circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015)”;
VISTA la Circolare AgID 30 novembre 2017, n. 5, recante “Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali” che nell’ambito delle “Disposizioni transitorie e finali” dispone: i progetti di Regioni o Comuni che prevedono adeguamenti dei Data center in uso già valutati da Agid e
inseriti nei protocolli di intesa per l’accompagnamento dell’esecuzione del Piano triennale dell’Amministrazione, sono da ritenersi approvati e non devono pertanto essere sottoposti all’iter descritto;
CONSIDERATO che l’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese e che la stessa collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso la stipula di accordi specifici, promuovendo l’alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese, creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo. A tal fine la medesima coordina le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione; adotta infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese; definisce linee guida, regolamenti e standard; svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per un’efficace erogazione di servizi online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici;
CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato 2014 – 2020 Italia” individua l’AgID quale soggetto di riferimento nazionale per l’elaborazione ed attuazione della “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020” (Condizionalità ex ante 2.1) nonché per il coordinamento dell’attuazione dell’Obiettivo Tematico 2 (Agenda digitale) a livello nazionale e locale;
CONSIDERATO che la “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020” prevede che l’AgID svolga attività di monitoraggio con periodicità annuale delle iniziative progettuali ivi previste e attuate dalle Regioni ed Enti locali;
TENUTO CONTO che il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione prevede che “per ciascun progetto di trasformazione digitale realizzato in attuazione delle linee di azione, sarà individuato, presso l’amministrazione owner del progetto, un referente con il compito di gestire le fasi della realizzazione delle attività di concerto con gli stakeholder coinvolti e che detto referente può avvalersi del supporto di AgID per gli aspetti di natura tecnologica e riporta al Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale istituito dal CAD”;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 ottobre 2017 da AgID e l’Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attivazione di un programma di collaborazione per il perseguimento delle politiche nazionali e comunitarie in materia di Agenda digitale e più in generale di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla coesione economica sociale e territoriale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Strategia Europa 2020 nell'ambito di quanto previsto dall'Agenda digitale europea, dalla Strategia per la Crescita digitale 2014 2020 e dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga
VISTO l’Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 sottoscritto il 16 febbraio 2018 da AgID e dalle Regioni e le Province autonome - rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome;
VISTO il Protocollo di Intesa stipulato tra Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati e la Regione Autonoma della Sardegna in data 27 maggio 2014 ed avente ad oggetto il supporto al dispiegamento di servizi informatici in materia di giustizia civile e penale per i cittadini e le imprese tramite infrastrutture e strumenti messi a disposizione dei soggetti firmatari funzionali alla riduzione dei tempi di gestione dei processi ed al miglioramento della qualità del servizio;
VISTA la nota del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati trasmessa in data 3 marzo 2017 alla Regione Autonoma della Sardegna con la quale si prorogano i termini del suddetto Protocollo di Intesa;
VISTA la D.G.R. n. 49/3 del 06/10/2015 con la quale è stata approvata l’Agenda Digitale della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 14 luglio 2015 C (2015) 4926;
VISTA la D.G.R. n. 44/18 del 08/09/2015 di presa d’atto dell’adozione da parte della Commissione Europea;
CONSIDERATO che con successiva DGR n. 28/20 del 5.06.2018 è stata modificata l’articolazione finanziaria dell’Asse Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC nonché l’impiego e la qualità delle medesime” - POR FESR Sardegna 2014-2020 prevedendo per l’Asse II “Agenda Digitale”, come azioni afferenti all’obiettivo specifico 2, l’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e- government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities” con una dotazione finanziaria pari a € 98.856.509,00 e l’azione 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali” con una dotazione finanziaria pari a € 7.800.000,00, per una dotazione complessiva peri ad €. 106.656.509,00;
TENUTO CONTO che, in riferimento alla citata Azione 2.2.2 del POR nonché a risorse ordinarie del Bilancio Regionale è stata avviata la realizzazione dei seguenti interventi:
▪ H.S. Cloud-Evoluzione razionalizzazione in ottica cloud delle infrastrutture del Data center della Regione Autonoma della Sardegna per un costo pari a € 9.100.000,00;
▪ CYBER-security e CERT Locale per un costo pari a € 1.037.000,00
▪ SPID per un costo pari a € 126.270,00
▪ PAGOPA Sistema dei Pagamenti, per un costo pari a € 334.554,50;
▪ SUS, realizzazione dello Sportello unico dei servizi e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line per un costo pari a € 4.000.000,00;
▪ SIS-COM per un costo pari a € 800.000,00;
▪ FSE per un costo pari a € 4.653.314,35;
▪ Giustizia digitale 2 per un costo pari a € 1.500.000,00;
CONSIDERATO che gli interventi programmati nel presente Accordo contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA e rispondono alle specifiche esigenze di sviluppo locale e che l’articolazione progettuale degli interventi elencati nell’Allegato 1 al presente Accordo è stata condivisa con AgID;
VISTO il Decreto Assessorile n. 1102/1 del 26.04.2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha nominato l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx quale Responsabile della transizione digitale, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
TENUTO CONTO che SardegnaIT, società in house partecipata dalla Regione Autonoma della Sardegna, può supportare la Regione nella definizione e realizzazione del Sistema Digitale Regionale attraverso: la gestione di banche dati e sistemi informativi a valenza strategica regionale, la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo regionale e la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche ICT;
VISTA la D.G.R. n. 34/16 del 03.07.2018 che approva lo schema del presente Accordo di Programma Quadro;
TENUTO CONTO dell’esito positivo delle istruttorie tecniche svolte dagli Uffici AgID sugli interventi di cui al presente Accordo;
l’Agenzia per la Coesione Territoriale
l’Agenzia per l’Italia Digitale
e
la Regione Autonoma della Sardegna stipulano il seguente
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro “APQ Trasformazione digitale della Regione Autonoma della Sardegna”;
b) per “Agenzia”, l’Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell’art.
10 del decreto legge 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n. 125;
c) “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
d) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
e) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
f) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” l’applicativo informatico di monitoraggio nazionale dell’attuazione degli interventi;
g) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
h) per “Scheda”, la scheda, allegata al presente accordo che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’ attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
i) per “Responsabile Unico dell’Accordo” (RUA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo; per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro”(RUAA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato nel Direttore Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione;
j) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 0000 x 000;
k) per “Tavolo dei RUA”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo, integrato dall’AdG del FESR della Regione Sardegna e dal Responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Sardegna;
l) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
m) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.
Articolo 2
Recepimento delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
Allegato 1- Programma degli interventi cantierabili corredato di:
1.a Relazione tecnica (completa di cronoprogrammi e programma di accompagnamento AgID);
1.b Schede riferite agli interventi;
1.c Piano finanziario per annualità;
3. Gli interventi di cui all’Allegato 1 sono inseriti all’interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il MEF IGRUE (Banca Dati Unitaria).
Articolo 3 Contenuto degli allegati
1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
2. Nell’allegato 1.a “Relazione tecnica” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi, cronoprogramma e descrizione delle azioni di accompagnamento e degli asset assicurati da AgID in funzione della realizzazione degli interventi programmati nel presente Accordo.
3. Nell’allegato 1.b “Schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato BDU.
4. Nell’allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
Articolo 4 Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, dell’Agenda Digitale Italiana e dell’Agenda Digitale della Regione Autonoma della Sardegna nonché della strategia per la Crescita digitale 2014-2020, mira all’attuazione delle linee di azione del Piano Triennale per l’informatica nella PA anche mediante il potenziamento e l’evoluzione delle infrastrutture materiali, l’integrazione a piattaforme abilitanti, l’adeguamento alle misure per la cybersecurity, l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
2. Il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra le Parti al fine di garantire l’attuazione degli interventi programmati e il conseguimento degli obiettivi comuni.
3. Tali azioni sono perseguite attraverso la realizzazione di un programma di interventi di cui all’art. 2, comma 2 del presente Accordo.
Articolo 5
Elenco interventi e Copertura finanziaria
1. Gli interventi oggetto del presente Accordo e la relativa copertura finanziaria sono illustrati nella seguente tabella 1
Tabella 1 Denominazione interventi e copertura finanziaria
Denominazione intervento | Risorse finanziarie | Fonti di copertura |
H.S. Cloud-Evoluzione razionalizzazione in ottica cloud delle infrastrutture del Data center della Regione Autonoma della Sardegna | €. 9.100.000,00 | POR-FESR RAS 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 |
Cyber security e CERT Locale | €. 1.037.000,00 | Fondi Ordinari Regione Autonoma della Sardegna |
SPID | €. 126.270,00 | Fondi Ordinari Regione Autonoma della Sardegna |
Sistema dei Pagamenti - SDP | €. 334.554,50 | POR-FESR RAS 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2per €. 178.461,60 e Fondi Ordinari Regione Autonoma della Sardegna per €. 156.092,90 |
SUS – Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line | €. 4.000.000,00 | POR-FESR RAS 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 |
SIS-COM - Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo modello e sistema di comunicazione per l’implementazione del nuovo Sito istituzionale RAS e per il suo riuso | €. 800.000,00 | Fondi Ordinari Regione Autonoma della Sardegna |
Servizi al cittadino: Strumenti ICT finalizzati alla | €. 4.653.314,35 | POR-FESR RAS 2014-2020 Asse |
semplificazione del rapporto tra cittadino e SSR (evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, nuovi servizi on line, nuovi canali per il pagamento ticket, per la prenotazione sanitaria, per il ritiro dei referti, teleconsulto, ecc.) | II Azione 2.2.2 | |
Giustizia Digitale 2 | € 1.500.000,00 | POR-FESR RAS 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 |
2. La complessiva copertura finanziaria degli interventi sopra illustrati ammonta a
€ 21.551.138,85 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
a. POR FESR Regione Autonoma della Sardegna 2014-2020 per un importo di
€ 19.431.775,95;
b. Fondi ordinari Regione Autonoma della Sardegna per un importo di € 2.119.362,90.
3. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:
• la copertura di eventuali maggiori costi degli interventi;
• la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
• la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
Articolo 6 Obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti convengono che il rispetto della tempistica di cui ai cronoprogrammi riportati agli allegati di ciascun intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
a) L’Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l’esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all’art. 4, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
b) l’AgID garantisce l’esecuzione delle attività, le istruttorie tecniche di propria competenza, e la realizzazione delle attività progettuali e di accompagnamento secondo quanto indicato nell’Allegato 1. L’AgID garantisce il necessario supporto nelle fasi di pianificazione e di realizzazione degli interventi ed assolve
a compiti di proposta e verifica tecnica dei risultati dell’attività dei progetti per assicurarne l’eccellenza e la compatibilità con gli indirizzi strategici. Per tali attività l’AgID si avvarrà delle risorse alla stessa assegnate anche dal PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020” che saranno rendicontate secondo le modalità previste dal medesimo Programma.
c) la Regione Autonoma della Sardegna garantisce l’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli Allegati; l’aggiornamento dei dati di monitoraggio nel proprio sistema locale (SMEC) per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale anche in funzione del ruolo di Soggetto aggregatore territoriale che la Regione si impegna a svolgere, assicurando tutte le attività necessarie a garantire affiancamento, disseminazione, supporto e accompagnamento tecnico alle amministrazioni territoriali come declinato nella Relazione tecnica per ciascuna scheda progetto di cui all’Allegato 1 del presente Accordo. Inoltre, garantisce l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l’autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all’avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. Con riferimento alla normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione dovrà valutare la compatibilità dell’intervento infrastrutturale, oggetto dell’Accordo con la normativa citata e curare, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei RUA l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione dei progetti , all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo;
c. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
d. eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
Articolo 7 Riprogrammazione delle economie
1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Atto sono riprogrammabili dal Tavolo dei RUA nel rispetto delle regole delle singole fonti finanziarie, anche tramite la stipula di successivi Atti Integrativi, esclusivamente per la realizzazione di interventi in ambito digitale coerenti con gli obiettivi della strategia per la Crescita digitale e del Piano Triennale per l’informatica nella PA.
Articolo 8
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo
n) Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei RUA, composto dai firmatari, o da loro delegati, integrato dall’AdG del FESR della Regione Sardegna e dal Responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Sardegna,con il compito di esprimere pareri in materia di:
a. riattivazione o annullamento degli interventi;
b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d. promozione di atti integrativi;
e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da
parte delle stazioni appaltanti.
1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei RUA;
d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite da MEF - IGRUE e definiti nel vademecum di monitoraggio 2014-2020.
2. All’Agenzia per la Coesione Territoriale competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del Tavolo dei RUA, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.
Articolo 9 Responsabile Unico delle Parti
1. Ciascun RUA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 7.
Articolo 10
Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUAA)
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUAA), il Direttore Generale della Regione Autonoma della Sardegna, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, responsabile degli Affari Generali e della Società dell'informazione
2. Al RUAA viene conferito specificatamente il compito di:
a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei RUA;
b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Economia e Finanze – IGRUE;
e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SMEC;
f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema nazionale di Monitoraggio del MEF-IGRUE;
g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui risultanze confluiranno all’ interno del rapporto Annuale di Attuazione (RAA) e redatto in coerenza con lo stesso;
h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei RUA;
i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.
Articolo 11
Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi
1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUAA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
e. trasmettere al RUA e al RUAA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo 12
Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato
1. Per ciascun intervento sono individuati indicatori di realizzazione e di risultato coerenti con i programmi di finanziamento e con le rispettive linee di azione della Strategia per la crescita digitale.
Articolo 13 Valutazione in itinere ed ex post
1. In sede di Rapporto annuale di attuazione (RAA) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale e ne costituisce Allegato.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma1 e lo trasmette all’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Articolo 14 Modalità di monitoraggio
1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure del Sistema Nazionale di Monitoraggio Unitario 2014/2020, presso IGRUE.
2. Sarà necessario aver sempre cura di trasferire al sistema nazionale di Monitoraggio IGRUE le informazioni dei progetti marcate (nella struttura AP05 del protocollo unitario di colloquio) con il codice dello Strumento Attuativo assegnato al presente Accordo
3. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l’applicazione delle penalità previste nel presente accordo.
4. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUAA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.
5. La Regione si impegna a collaborare alle attività di monitoraggio che AgID svolge al fine di garantire la coerenza degli interventi rispetto alla Strategia per la Crescita digitale 2014-2020 e al Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Tale collaborazione si sostanzia nella redazione di apposita relazione con aggiornamento almeno semestrale sull’avanzamento dei progetti sia in forma descrittiva sia con specifico riferimento all’aggiornamento degli indicatori di realizzazione dei singoli progetti. Nell’ambito di tale collaborazione, inoltre, la Regione fornirà anche altri dati di rilievo per il calcolo di indicatori di interesse nazionale con la periodicità da essi richiesta.
Articolo 15 Attivazione ed esiti delle verifiche
1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUAA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da
parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all’importo del progetto preliminare;
c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell’indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L’attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contradditorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
a. rimuovere le criticità intervenute;
b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
c. l’impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell’intervento e riprogrammazione delle risorse.
Articolo 16
Sistema di gestione e controllo (SIGECO)
1. Le Parti convengono di adottare il SIGECO previsto per le fonti di finanziamento degli interventi.
2. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell’allegata scheda 1.d, sottoposta a validazione da parte dell’UVER. Essa contiene:
• i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
• i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
• l’individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
• le procedure e l’autorità regionale preposte alla dichiarazione dell’ammissibilità della spesa.
Articolo 17
Interventi in allegato 1 - Sanzioni
1. Le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l’applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei RUA, salvo giustificati motivi, assume l’iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell’intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi comportano l’applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore.). A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
Articolo 18
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento
1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri medesimi.
Articolo 19
Xxxxxxx e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei RUA
1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei RUA per l’adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
Articolo 20
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese
1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
3.Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.
Articolo 21
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 22 Informazione e pubblicità
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “OpenCoesione”.
Articolo 23 Ulteriori interventi
1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.
Articolo 24
Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal presente Atto. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di Programma Quadro” e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 101/2013, citata in premessa si intende automaticamente recepita.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo, che non trovino risoluzione nell’ambito del Comitato di cui all’art. 5, è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.
Firmato digitalmente
Agenzia per la Coesione Territoriale
Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx XXXXXXXXX
Agenzia per l’Italia Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx XXXXXX
Regione Autonoma della Sardegna
Il Direttore Generale
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX