COMUNE DI CELANO (AQ)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
La presente polizza è stipulata a favore del
COMUNE DI CELANO (AQ)
Decorrenza ore 24.00 del 30/04/2018 |
Scadenza ore 24.00 del 30/04/2021 |
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
» Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
» Assicurazione: il contratto di assicurazione
» Broker: Il professionista iscritto al Registro Unico Intermediari presso l’IVASS a cui sono affidate la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione
» Comunicazioni: per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono pacificati telex, telegrammi, facsimile o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
» Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
» Cose Speciali: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia, schede, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili, pietre e metalli preziosi in genere.
» ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇: danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione
» Danni Consequenziali: danni non direttamente provocati dall'evento (ad es.: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
» Fenomeno Elettrico: danni materiali diretti e consequenziali causati alle macchine, impianti, apparecchiatura elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche
» Franchigia: l’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato
» Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
» Limite di indennizzo/risarcimento: il massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa
» Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale
» Polizza: il documento che prova l'assicurazione
» Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
» Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
» Scoperto: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
» Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
» Società: l'impresa assicuratrice
» Spese Straordinarie: (dette anche maggiori spese) sono le spese che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse (essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
» Patrimonio Immobiliare: s’intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.
Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
E’ escluso il valore dell’area.
Sono sempre compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi dei fabbricati, i locali interrati, le opere di fondazione e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche a costruzioni civili, gli impianti idrici, termici, elettrici ordinari e straordinari, di condizionamento, di distribuzione di fluidi, di segnalazione e comunicazione facenti parte dei “fabbricati” quali successivamente descritti
» Patrimonio Mobiliare: s’intendono tutte le macchine, apparecchiature, attrezzature comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento, compresi gli elaboratori di processo o di automazione al servizio degli stessi.
Impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche; impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici, di distribuzione, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni; impianti per sollevamento, trasporto, peso e misura; impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali,
complementari ed accessorie, nonché l’attività in genere dell’Assicurato, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature oltre ai pezzi di ricambio.
Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell’Assicurato, mobili, attrezzi, arredi, prodotti necessari per l’attività dell’Assicurato, cancelleria, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo all’attività istituzionale del Comune, il tutto ovunque nell’ambito del territorio comunale, all’aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.
S’intendono convenzionalmente compresi anche :
» Apparecchiature elettroniche: per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d’uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo, Personal Computer, inclusi P.C. ad impiego mobile, server, apparati di rete attivi (switch, hub, router, ecc.);
» Supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico,) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi;
» Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in appositi armadi ignifughi;
» Archivi cartacei e informatici: per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati contenuti in data base centrali o locali (server, PC, CD, cassette, ecc.);
» Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
» Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
» Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Ad integrazione di quanto definito alla voce “Patrimonio Immobiliare” e “Patrimonio Mobiliare” si inseriscono anche le definizioni “Fabbricati” e “Macchinari” per una migliore interpretazione di tali definizioni ovunque appaiono successivamente sia nelle condizioni generali che particolari, e comunque nel testo di polizza.
Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Classificazione dei fabbricati: il fabbricato può essere classificato a seconda delle caratteristiche costruttive come segue:
Classe 1 - fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno. (N.B. E’ considerato piano a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).
Classe 2 – fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura dei tetto comunque costruiti;
Classe 3 - fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
Classe 4 - fabbricato comunque costruito
Macchinari: a titolo esemplificativo e non limitativo:
macchine, meccanismi, apparecchi, (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;
apparecchiatura elettroniche, intendendo per tali i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, impianti di riproduzione audiofonovisivi, impianti antintrusione, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti
hardware. Si intende ricompreso anche il software, programmi in licenza d'uso, con esclusione dei programmi di utenza;
mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
attrezzi, mobilio ad arredi, quadri, opere ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant’altro relativo alla gestione del Comune, il tutto ovunque, sia all'aperto sia al coperto, anche su mezzi di trasporto e quant’altro.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e reticenti dei Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dei Contraente di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo quinquennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o
venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati e risarciti dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art.1910 C.C.).
Si esonera l'Assicurato dal comunicare preventivamente alla Società le eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi enti oggetto del presente contratto; l'Assicurato deve altresì comunicarlo in caso di sinistro, se ne e a conoscenza,
ART.1.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DEL CONTRATTO
Dalle ore 24 del 30/04/2018
Alle ore 24 del 30/04/2021
E' data facoltà alle Parti di disdire ad ogni scadenza annuale, fissata al 30 Aprile, l’assicurazione mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da detta scadenza.
In mancanza di tale disdetta l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alla scadenza del 30/04/2021.
Resta sin d’ora concordato tra le Parti che l’eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l’intero Lotto di polizze aggiudicate nella Trattativa Privata, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.
Alla scadenza del 30/04/2021 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità di seguito previste, successivamente al termine del periodo di proroga.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere, entro i 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo dell’assicurazione ai sensi di Legge.
ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del trentesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 30° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza riprendendo vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
I premi devono essere pagati al Broker o alla Compagnia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 1.5 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dei diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C..
Tuttavia, l'omissione, l'incompleta o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, relativa ad una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento dei premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità e/o in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Nel caso di diminuzione dei rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
ART. 1.6 - DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI RELATIVI
In caso dì sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente, darne avviso scritto alla Società ed al Broker;
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare a perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Inoltre:
» deve fare nei 15 giorni successivi e solo per i sinistri da incendio o di origine presumibilmente dolosa, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta sinistro e l'entità approssimativa dei danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società e al Broker;
» dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
» trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure dei caso;
» conservare le tracce ed i residui dei sinistro fino a liquidazione dei danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia dei sinistro;
» predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento dei sinistro.
ART. 1.7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che
non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 1.8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con persona da Esso disegnata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo ▇▇▇▇▇▇ interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun ▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina dei proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina dei terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente dei Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 1.9 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità dei sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.6 delle Condizioni di Garanzia;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento dei sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 1.10 delle Condizioni di Garanzia;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.8 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 1.10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza,
l’attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I) FABBRICATI - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
II) CONTENUTO - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, od equivalenti per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III) MERCI – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che, in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovato al momento dei sinistro e dagli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
Per i FABBRICATI - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% dei valore dei fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
Per i MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MERCI (PUNTI II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiato nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dei successivo articolo.
ART. 1.11 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese
ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art, 1.10 e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20 % di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccellenza del predetto 20%.
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ART. 1.12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo li caso previsto dall'art. 1914 dei C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma
maggiore di quella assicurata.
ART. 1.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. In caso di apertura di un procedimento penale, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari si evidenzi uno dei casi previsti al comma D) 11 dell'art. 2.2 "Esclusioni”, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi nell'articolo previsti.
ART. 1.14 - RINUNCIA ALLA SURROGA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi
responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
ART. 1.15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il
Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso di recesso da parte della Società, lo stesso s’intenderà valido anche per l’intero Lotto di polizze aggiudicate nella Trattativa Privata, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più dei suddetti contratti, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.
ART. 1.16 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico dei Contraente.
ART. 1.17 - ARBITRATO IRRITUALE
Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa
l'interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati dei luogo ove si svolgerà l'arbitrato. Tale luogo è quello della sede legale del Contraente.
Sarà pure compito degli Arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni.
La decisione dei Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Gli arbitri sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 1.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto
contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.
ART. 1.19 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
ART. 1.20 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
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ART. 1.21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
ART. 1.22 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il
ruolo di Delegataria.
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale;
2. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto devono trasmettersi dall'una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.
ART. 1.23 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti
l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
ART. 1.24 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 1.25 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 1.26 – VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
ART. 1.27 – GESTIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a EUROPEAN BROKERS SRL e BP
BROKERS SRL. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal broker.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento sarà effettuato dal Contraente al broker che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice ovvero direttamente alla Compagnia.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.
Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.
P R E M E S S A
La Compagnia assicura beni mobili, ed immobili in quanto:
» di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
» di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.
I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell’attività che il Contraente gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi a quant'altro inerente l'espletamento delle attività proprie, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato.
I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda classe" o “terza classe”. Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurati si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Tutto quanto sopra premesso si assicurano:
PARTITA | Somma Assicurata | Tasso Lordo | Premio Lordo Annuo |
1) Fabbricati (come sopra specificati) | € 12.000.000 | ||
2) Contenuto | € 60.000 | ||
3) Ricorso Terzi | € 2.000.000 | ||
4) Spese Demolizione e Sgombero (oltre quanto previsto all’art.3.21) | € 500.000 | ||
5) Maggiori Spese | € 500.000 |
Con le seguenti somme assicurate alle garanzie:
PARTITA | Somma Assicurata | Tasso Lordo | Premio Lordo Annuo |
1) Furto e Rapina con sotto limite per la partita “Valori” di | € 60.000 € 10.000 | ||
2) Ricostruzione Archivi e Programmi in Licenza d’Uso | € 25.000 |
TOTALE PREMIO LORDO | € |
CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti, nel periodo di validità della
▇▇▇▇▇▇▇, da tutti i beni mobili e immobili, anche di proprietà dì terzi, di cui alla “Premessa” e come riportato nelle “Definizioni”, causati da qualsiasi evento, salvo quelli espressamente esclusi. Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
ART. 2.2 - ESCLUSIONI
A) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
1. errori di progettazione, di calcolo, processi di lavorazione, normale uso o funzionamento, vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale;
2. impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio dei prodotto;
3. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
4. lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, o di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione dei macchinari e degli impianti sempreché detti eventi non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
B) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da Eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:
5. assestamento, contrazioni o espansioni dei fabbricati e delle relative fondamenta;
6. crollo e cedimento strutturale;
7. logorio, usura, deterioramento, corrosione, arrugginimento, deperimento, effetti graduali degli eventi atmosferici, sempreché detti eventi non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.
C) Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
8. guerre civili, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
9. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. mareggiate, penetrazioni di acque marine, maremoto;
11. bradisismo ed eruzioni vulcaniche a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
D) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
12. dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
13. smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti;
14. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
15. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
16. danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o di godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
17. guasti meccanici e/o anomalo funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
ART. 2.3 - BENI ESCLUSI
1) elaboratori elettronici, supporti dati e simili, se e in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la
▇▇▇▇▇▇▇▇ verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali;
2) macchinari in leasing, se ed in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la garanzia verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali;
3) valore dell'area;
4) veicoli iscritti al PRA, quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata;
5) veicoli di terzi, inclusi i ciclomotori, fatta eccezione per quelli sottoposti a rimozione forzata ed in temporanea custodia all'interno di aree recintate;
6) aeromobili, natanti;
7) merci:
a) all'aperto non per loro naturale destinazione, quando danneggiate da eventi atmosferici
b) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
8) strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
9) tubazioni e cavi interrati, a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
10) piante, boschi, coltivazioni e animali in genere, con la sola eccezione di quanto eventualmente assicurato alle partite di polizza;
11) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
12) enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
13) beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
14) baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
ART. 2.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA
1) Relativamente ai danni materiali, diretti e consequenziali, causati da terremoto (intendendosi per tale
un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto dello stesso e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
2) Relativamente ai danni materiali diretti e consequenziali causati da inondazioni, alluvioni, e allagamenti, si intendono esclusi i danni:
» da frana, cedimento e smottamento dei terreno;
» da traboccamento o rigurgito di fogne, a meno che siano conseguenza diretta dell'inondazione;
» a merci poste in locali interrati o seminterrati;
» alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
3) Relativamente ai danni da furto, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni, che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali e che ogni apertura verso l'esterno (situata a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno) sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili dall'interno, inferriate fisse al muro (sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva). Inoltre, è necessario che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere (purché sottratte fraudolentemente al detentore e precedentemente denunciate alle Autorità), e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
Tali condizioni essenziali per l'indennizzabilità, si intendono operanti solo se nei locali che contengono le cose assicurate, non vi sia al momento del furto presenza di addetti alla sicurezza e/o vigilanza.
La garanzia è comunque operante, anche quando non si verifichi nessuna delle condizioni descritte al presente punto 3), ed il pagamento dell’indennizzo, sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 20 % dell'importo indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione comprende la rapina e/o l'estorsione avvenute nei locali del Contraente, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Si precisa che, ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno dei recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici per operazioni di manipolazione.
Relativamente ai “valori”, sono indennizzabili anche i danni avvenuti in occasione di:
» furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
» furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
» furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
» rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica ltaliana, della Repubblica di ▇. ▇▇▇▇▇▇ e dello Stato della Città dei Vaticano, detengono i valori stessi.
Ai fini del suddetto punto 3) si intendono esclusi dalla garanzia i danni commessi o agevolati con dolo dalle persone del fatto delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere, compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
4) Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalismo o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
5) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
6) Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
» le insegne;
» le merci poste all'aperto e i macchinari non fissi per destinazione se posti all'aperto;
» i danni causati da pioggia, grandine e neve che, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, s’intendono invece compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.
Si intendono comunque coperti i danni da infiltrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti.
7) Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
» i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
» i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
8) Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati:
» da valanghe e slavine;
» ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
ART. 2.5 - LIMITI DI INDENNIZZO
Si conviene che la Società non corrisponderà somme superiori ai seguenti limiti di indennizzo:
» con riguardo alla delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto l. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore a Euro 15.000.000 (quindicimilioni), con un limite pari al 50% del capitale assicurato su ogni fabbricato e relativo contenuto;
» con riguardo alla delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 2. Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti
-, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma superiore ad Euro 1.000.000 (unmilione), con il limite pari al 50% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza;
» con riguardo alla delimitazione di garanzia di cui all’art. 2.4, punto 3. Furto – Rapina – ecc. -, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore a Euro 25.000,00;
» con riguardo alla delimitazione di garanzia di cui altari. 2.4, punto 3. e relativamente ai soli "Valori", in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore a Euro 10.000,00;
» per i danni causati da persone che prendono parte a Tumulti popolari - Scioperi e Sommosse - o che compiano, individualmente od in associazione, Atti Vandalici o dolosi, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore al 50% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza;
» con riguardo ai danni dovuti a:
ATTI DI TERRORISMO - intendendosi per tali, degli atti, inclusivi ma non limitati all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrati a scopi politici, religiosi, ideologici a similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma superiore ad Euro 1.500.000 (unmilione), con il limite pari al 30% del capitale assicurato per ogni fabbricato e relativo contenuto;
ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO - intendendosi per tali, degli atti compiuti da chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni),con un limite pari al 30% del capitale assicurato su ogni fabbricato e relativo contenuto;
Si prende inoltre atto tra le parti che, la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, la Compagnia rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.
» per i danni causati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, in nessuri caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore al 50% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza;
» per i danni causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione), con un limite pari al 50% del capitale assicurato su ogni fabbricato e relativo contenuto;
» per i danni causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti alla rete metanifera interrata, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con l’applicazione di una franchigia per singolo sinistro di
€ 20.000,00 (ventimila/00);
» per i danni diretti di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini della presente polizza, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avverranno nel corso del periodo di un anno assicurativo, somma maggiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila);
» per i danni derivanti da sovraccarico neve, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore al 50% dei capitale assicurato per ogni singola partita di polizza. Qualora il fabbricato non sia conforme alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 12/2/82, successive modifiche ed eventuali disposizioni locali), la Società non corrisponderà alcun indennizzo;
» per ciascun bene ascrivibile alle “Cose Speciali” di cui alle Definizioni della presente polizza, la Società non rimborserà una somma superiore a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), indipendentemente dall'effettivo valore del bene stesso;
ART. 2.6 - FRANCHIGIE E SCOPERTI
Si conviene che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società previa detrazione per sinistro delle
seguenti franchigie e/o scoperti:
» per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto l. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni fabbricato e relativo contenuto;
» per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 2. Inondazioni - Alluvioni - Allagamenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10% minimo Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni fabbricato e relativo contenuto;
» per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 6. Uragani, Bufere e Tempeste, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di una franchigia pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni fabbricato e relativo contenuto;
» per i danni causati da persone che prendono parte a Tumulti Popolari, Scioperi e Sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, Atti Vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
» per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 8. Sovraccarico Neve, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo Euro 1.000,00 (mille/00). In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 50% del valore di ogni singola ubicazione assicurata.
» per tutti gli altri danni il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia pari a Euro 200,00 (duecento/00).
ESTENSIONI DI GARANZIA
(sempre operanti ad estensione, deroga o parziale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Normative e di Garanzia)
ART. 3.1 - TERREMOTO E TUMULTI POPOLARI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art.1912 C.C., devono intendersi compresi in garanzia i sinistri
cagionati da movimenti tellurici e da tumulti popolari.
ART. 3.2 - MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI
Si da atto che nell'ambito dei fabbricati nei quali l'Ente svolge la sua attività possono essere eseguite nuove
costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.
ART. 3.3 - AUMENTI DELLE SOMME ASSICURATE
Sugli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati alla Società
assicuratrice in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio specificatamente indicati in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto dell'aumento alla scadenza annuale successiva.
ART. 3.4 - ALIENAZIONE O DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI
In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti
da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta, escluse le imposte.
ART. 3.5 - REINTEGRO AUTOMATICO
Limitatamente a quanto indicato all'Art.2.4 punto 3), la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire
automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza dei capitali previsti dal succitato articolo. L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il corrispettivo pro-rata di premio, sulla base dei relativi tassi stabiliti nella presente polizza.
ART.3.6 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
ART. 3.7 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.
ART. 3.8 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE
Se la somma assicurata con la singola partita, al momnento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che
costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art.1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio e per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.
ART. 3.9 - PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DI ISTRUTTORIA
A parziale deroga delle Condizioni di Garanzia, il Contraente/Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento
dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
ART. 3.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 1.13 "Pagamento dell'indennizzo"
delle Condizioni di Garanzia sarà applicato, dietro richiesta dell'Ente assicurato, a ciascuna partita dì polizza sìngolarmente considerata, come se, ai soli effettì di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione dei danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Tale articolo non troverà applicazione nel caso in cui il Contraente/Assicurato dovesse richiedere l'operatività dei successivo Art. 3.11 “Anticipo degli lndennizzi” della presente polizza.
ART. 3.11 - ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI
Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a Euro 70.000,00
(settantamila), l'Assicurato avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta - con o senza prestima del danno - e per il quale non vi siano contestazioni, partita per partita, circa l'efficacia della garanzia, con il limite massimo corrispondente al valore che gli enti danneggiati avevano al momento dei sinistro e con esclusione pertanto dell'importo corrispondente alla maggiore indennità per valore a nuovo.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 70.000,00 (settantamila).
La corresponsione di detto acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia dei sinistro e decorsi 30 giorni dalla citata in cui la richiesta d'acconto è stata avanzata alla Società.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione) qualunque sia l'ammontare stimato dei sinistro.
ART. 3.12 - ACCETTAZIONE DELLE CARATTERISTIICHE DEL RISCHIO
La Società dichiara di avere preso visione dei rischio e che al momento della stipulazione del contratto le
erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta. Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento di rischio, secondo quanto disposto dall’art.1.5 "Variazioni del Rischio” della presente polizza.
ART. 3.13 - COLPA GRAVE
A parziale deroga a quanto disposto dall'art. 1900 del C.C. devono intendersi compresi in garanzia i sinistri
cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario.
ART. 3.14 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari
accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
ART. 3.15 - ONORARI PERITI E CONSULENTI
La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso
di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.
In deroga all'ultimo comma dell'art. 1.8 delle Condizioni Normative la Società rimborserà, altresì, all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenuti per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% dell'indennizzo corrisposto, con un limite per sinistro pari a Euro 10.000,00 (diecimila) e un limite per anno assicurativo pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila).
ART. 3.16 - ONERI DI RICOSTRUZIONE A ENTI E/O AUTORITA’ PUBBLICHE
A parziale deroga dell'Art.2.2 ESCLUSIONI, si dà atto che nella somma per la voce “Fabbricati” sono compresi
anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dei 10
% dei valore dei fabbricato.
ART. 3.17 - ASSICURAZIONE DEL COSTO Di RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE NUOVO)
Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:
» per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
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» per il contenuto (compreso le attrezzature, arredamenti, macchinari ed impianti), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2) agli effetti dell'articolo relativo all'assicurazione parziale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" é dato dall'intero ammontare medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro,
per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento dei sinistro diventa nullo.
3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento d'indennità é eseguito entro 30 giorni da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area n(alla quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione e se il Contraente ha assicurato il valore corrispondente alla ricostruzione nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi;
5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" non riguarda enti in stato di inattività definitiva;
6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
A parziale deroga di quanto indicato al punto 4) della presente estensione, é in facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle precedenti e/o su altra area del territorio nazionale sempreché da ciò non derivi aggravio per l'Assicuratore. Inoltre, si conviene che la stima delle voci che seguono sarà:
a) per i “Valori” il loro valore al momento del sinistro;
b) per le “Cose Speciali” il loro valore al momento del sinistro, tranne per:
• documenti d'archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici: si stima il rimpiazzo del materiale più il costo di ricostruzione dei dati;
• documentazione fotografica varia: si stima il rimpiazzo con materiale in bianco;
ad entrambi i punti a) e b) verrà sottratto il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
ART. 3.18 – SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO BENI MOBILI
La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinari e
merci assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino a concorrenza di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) per evento.
ART. 3.19 - RICORSO DEI TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle
somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza dei 10% del massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
» a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
» di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e dei suolo.
Sono comunque considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 7/6/1974 n. 216, le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promossegli contro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.
ART. 3.20 - PARIFICAZIONE A DANNI MATERIALI DIRETTI
Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti
dall'Assicurato o da Terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altro danno.
ART. 3.21 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società risarcisce le spese e/o i costi necessariamente sostenuti per:
» demolire, sgomberare e trasportare i residuati dei sinistro al più vicino scarico autorizzato e disponibile a ricevere le macerie o quel tipo di macerie;
» la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei macchinari e delle merci non danneggiati, quando queste operazioni sono indispensabili per ripristinare i locali danneggiati, oppure per l’esecuzione delle riparazioni;
» la garanzia vale anche per le spese sostenute per la bonifica del terreno, sul quale insiste il fabbricato, inquinato dalle acque di spegnimento e dalle macerie stesse;
» per lo smaltimento delle macerie, anche se costituenti a norma di legge rifiuti "tossici o nocivi” o, 'rifiuti speciali".
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 10% per sinistro, dell'indennizzo pagabile. Se risulta assicurata una specifica partita, tale capitale sarà considerato in eccesso al suddetto 10%.
ART. 3.22 - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
La Società, in caso di danno arrecato a seguito di rottura degli impianti idrici, di condizioriamento, di
riscaldamento e di estinzione posti a servizio dei fabbricati e risarcibile in base alla presente polizza, si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca dei guasto interessato.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro e per anno.
ART. 3.23 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Per i danni derivanti da:
» FENOMENO ELETTRICO;
» FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E PORTAVALORI
e per i danni ascrivibili:
» AI BENI SPECIFICATI NELLA DEFINIZIONE “VALORI” ;
» ALLE “MAGGIORI SPESE";
» ALLA “RICOSTRUZIONE ARCHIVI"
la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C..
ART. 3.24 - PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE E CONGRESSI
Si prende atto che il “Contenuto”, si intende assicurato anche presso mostre, fiere e congressi, negli stands
dell'Assicurato, con un massimale di garanzia pari a Euro 200.000,00 (duecentomila) per ogni manifestazione. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l’entità degli enti assicurati nelle varie località.
ART. 3.25 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, dei costo dei materiale e
delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi
dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
per "Programmi di utente" si intendono sequenze di informazioni - che costituiscano istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
E’ facoltà dell’Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per evento.
ART. 3.26 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO
Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni
eseguibile dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi con licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Per valore assicuratile si intende il costo di riacquisto a nuovo del programmi in Licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
ART. 3.27 - MAGGIORI SPESE
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale
dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
b) difficoltà di reperimento di merci o di macchine impianti, imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 C.C. “Assicurazione parziale”.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Ai sensi dell'Art.1.1 delle Condizioni Normative, l'Assicurato/Contraente dichiara che in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza:
a) non si sono verificati sinistri negli ultimi 5 anni;
b) non ha avuto polizze annullate per sinistri da altre Società;
c) non sono in corso con altre Società le polizze indicate nelle Condizioni Particolari per ogni Sezione.
IL CONTRAENTE
La presente polizza è stata emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il a . Formano parte integrante della polizza n. 19 fogli dattiloscritti.
LA COMPAGNIA IL CONTRAENTE
Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro , è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in .......................................
