REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. REP.
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/1991 FRA LA PROVINCIA DI MANTOVA E LA/IL COOOPERATIVA/CONSORZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D’OGLIO – CIG 88772022D6
IMPORTO EURO =.
,
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno il giorno ( ) del mese di
sede della Provincia - Via Principe Xxxxxx, 32.
in Mantova nella
davanti a me , Segretario Generale della Provincia di Mantova, sono
personalmente comparsi i Signori:
TRA
1) Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a il e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);
E
, n°
2) , nato a _( ), il ed ivi residente,
Via qualità di
che interviene nel presente atto non in proprio, bensì nella sua espressa legale rappresentante del con sede in
, Via n. , iscritta al Foglio numero progressivo della Sezione dell’Albo Regionale Cooperative Sociali, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata/o “Cooperativa”/“Consorzio”, come da certificato d’iscrizione dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Mantova
(Partita I.V.A. N° ).
1
VISTE
- la Legge n. 381/1991 “Disciplina delle Cooperative sociali” ed in particolare l’art. 5 che prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- la Legge Regionale n. 36 del 06.11.2015 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia” nonché la Legge Regionale n. 1 del 14.02.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
PREMESSO:
- che la Provincia di Mantova deve provvedere alla gestione del Ponte in Barche di Torre d’Oglio;
- che per l’ottimale gestione del ponte è necessario attivare un servizio di custodia e vigilanza con personale da affiancare ai dipendenti provinciali in servizio sull’infrastruttura;
- che l’importo, l’oggetto e le caratteristiche del suddetto servizio di vigilanza e custodia consentono di attivare una convenzione con cooperative di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della
L. 381/1991, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.P. n. 345 del 5/12/2000, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito a promozione dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate mediante il sostegno alla cooperazione”, che espressamente impegna la Provincia “…… nel rispetto della normativa, nell’ambito e per la valorizzazione delle proprie competenze, a rivolgersi alla cooperazione sociale per l’esecuzione di attività lavorative che si presentano confacenti all’inserimento dei cittadini che vivono condizioni di disagio sociale“;
- che la scelta del convenzionamento con una Cooperativa Sociale/ un Consorzio è motivata dal fatto che:
1) le forme associativo-mutualistiche di solidarietà sociale perseguono finalità di promozione e ausilio a favore di categorie di soggetti tradizionalmente svantaggiate sul piano delle opportunità lavorative;
2) con il convenzionamento è possibile ottenere il necessario servizio di custodia e vigilanza a prezzi competitivi, seppur di mercato, stante l’assenza dello scopo lucrativo delle soc. cooperative;
DATO ATTO:
,
- che con determinazione Dirigenziale n. del efficace dal , è stato
approvato il progetto, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento del “SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D’OGLIO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991) - CIG 88772022D6 -
per l’importo stimato di € 176.016,00 (IVA esclusa), di cui € 173.016,00 a base di gara ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;
- che con la medesima determinazione dirigenziale n. del , si è disposto di:
- avviare la procedura aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di vigilanza e custodia del ponte in barche di Torre d’Oglio;
- aggiudicare il servizio medesimo, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” di cui alla L.R. 33/2007 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, disponendone la relativa pubblicazione;
- che con determinazione dirigenziale n. del _ sono stati nominati il Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche ed economiche e lo svolgimento delle operazioni di gara;
- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte tecniche ed economiche
presentate, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore della/del
Cooperativa/Consorzio ,
con sede in
, in quanto miglior offerente avendo conseguito il massimo
punteggio finale, pari a punti ed offerto il prezzo di € all’atto della stipula della convenzione, oltre I.V.A. di legge, pari a € importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di €
verbale di aggiudicazione dal n. al n. delle riunioni della Commissione;
= da tenere
=, per un
=, come da
- che la/il suddetta/o Cooperativa/Consorzio è iscritta/o alla sezione B /sezione C dell’Albo delle Cooperative della Regione di cui all’art. 9 c. 1 della legge citata.
- che la/il suddetta/o Cooperativa/Consorzio ha, tra le proprie finalità statutarie, quella dello svolgimento delle attività previste dall’art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381/1991 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che ha presentato in sede di gara specifico progetto di gestione del servizio, dimostrando di essere dotata di idonea organizzazione tecnica ed aziendale;
- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dall’art. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato esito positivo;
,
- che con determinazione dirigenziale n. del efficace dal sono
stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia, e disposto il provvedimento di aggiudicazione;
,
,
- che la/il Cooperativa/Consorzio ha sottoscritto il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova”;
- che in data
la/il Cooperativa/Consorzio
per mezzo del
legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
1. Con la presente Convenzione vengono affidati alla Cooperativa Sociale / Consorzio
i servizi di vigilanza e custodia del Ponte di Torre d’Oglio di seguito indicati:
A) Servizio di custodia e cura dei beni di proprietà dell’Ente;
B) Servizio di verifica della transitabilità del ponte;
C) Servizio di eventi che possono arrecare danni alle strutture e compromettere la transitabilità del ponte;
D) Servizio di vigilanza e controllo del livello del fiume con allertamento del personale per emergenze;
E) Ulteriori compiti aggiuntivi
come meglio descritti e dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale (CSA) e nel rispetto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara
Art. 3 – Ammontare della convenzione
1. L’importo della Convenzione, a seguito del ribasso del
% offerto in sede di gara, ammonta
ad € (diconsi Euro
/ ),
oltre I.V.A. di legge, pari ad €
,
per l’importo complessivo di € ,
così come risulta da offerta
economica, facente parte della presente Convenzione ma non materialmente allegata ad esso.
2. Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano la/il Cooperativa/Consorzio e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Committente.
Art. 4 – Documenti facenti parte della convenzione
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale (C.S.A.) che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la lett. “a”.
2. Si richiamano a far parte integrante della presente convenzione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, i seguenti documenti che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Disciplinare di Gara
b) Le polizze di garanzia;
c) “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui alla presente convenzione alle condizioni offerte in sede di gara, di cui ai seguenti documenti ed elaborati,
Offerta Tecnica: costituita da:
- Relazione Metodologica ed Organizzativa;
- Progetto di inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio sociale sotto forma di Relazione Illustrativa;
- Relazione illustrativa che descrive le proposte inerenti il livello di sicurezza del personale
%
Offerta Economica: costituita dal ribasso del
risultante dal documento di offerta prodotto su Sintel.
sull’importo posto a base di gara, come
Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente contatto, depositati presso il Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione Circolazione Stradale della Provincia di Mantova.
Art. 5 – Durata e costi e modalità di espletamento del servizio
1. La convenzione ha durata di anni 2 (due) a partire dal e sino al .
2. Qualora il servizio prestato venga ritenuto soddisfacente dalla Provincia, sarà possibile procedere alla proroga della convenzione, alle medesime condizioni pattuite, per l’ulteriore periodo di mesi 4 (quattro) strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti.
3. Il servizio di vigilanza e custodia dovrà essere prestato con personale formato e addestrato per tutte le mansioni assegnate ed idoneo alle attività da espletare, su 7 giorni la settimana, compresi i giorni festivi e ad esclusione di eventuali chiusure, nei giorni feriali (sabato compreso) per x.xx 6 ore (dalle 0,00 alle 6,00) e nelle giornate di domenica e festivi per x.xx 24 ore (dalle 0,00 alle 24,00).
4. L’Ente, per sopravvenute esigenze, può richiedere modifiche della fascia oraria in cui deve essere effettuato il servizio di custodia, da comunicarsi anche via fax con preavviso di almeno 24 ore.
Art. 6 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col
presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. , (conforme allo Schema Tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato
sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16) rilasciata dalla
garantito di €
,
=, (diconsi Euro
emessa in data
, per l'importo
).
2. Si dà atto che la cauzione è ridotta del %
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in quanto la/il Cooperativa/Consorzio è in possesso della/e certificazione/i di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie .
4. La/Il Cooperativa/Consorzio dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del servizio, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla/al Cooperativa/Consorzio.
5. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza della convenzione, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Art. 7 – Danni - Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile.
1. La/Il Cooperativa/Consorzio assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Inoltre, la/il Cooperativa/Consorzio si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Provincia di Mantova da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione della presente convenzione.
2. In particolare la/il Cooperativa/Consorzio risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo
nell’esecuzione del servizio.
3. Si dà atto che la/il Cooperativa/Consorzio ha stipulato, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
n. rilasciata dalla , emessa in data , con
effetto
dal
e termine
, come meglio precisato all’art. 8 del C.S.A. avente i
seguenti massimali:
a) per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT)
RC T | per sinistro | € 3.000.000,00 |
per persona | € 1.550.000,00 | |
per danni a cose | € 500.000,00 |
b) per garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) (inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga)
RCO per sinistro € 3.000.000,00
per persona € 1.550.000,00
4. La/Il Cooperativa/Consorzio si impegna a mantenere la suddetta polizza per tutta la durata dell’appalto.
5. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della/del Cooperativa/Consorzio e eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all’amministrazione committente.
6. A prescindere dal massimale assicurato, l’aggiudicatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.
Art. 8 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo della convenzione verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 9 – Disposizioni inerenti il personale e inserimento persone svantaggiate
1. Si dà atto che la Cooperativa sociale , in quanto cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. b) della L. n. 381/1991, per tutta la durata dell’appalto è tenuta ad avere in organico almeno il 30% (trenta per cento) di persone svantaggiate, di cui all’art. 4 c. 1 della L. n. 381/1991 le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa.
La suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia al numero complessivo dei lavoratori che eseguono le
singole prestazioni oggetto del presente affidamento.
o in alternativa
1. Si dà atto che il Consorzio , in quanto Consorzio di Cooperative Sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381/1991, è costituito come società cooperativa avente una base sociale formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali e che tale caratteristica deve permanere per tutta la durata dell’appalto.
2. La/Il Cooperativa/Consorzio, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire alla Provincia:
- elenco dei dipendenti/soci lavoratori che verranno impiegati per l’esecuzione del servizio fornendo la prova documentale della loro regolare posizione;
- indicazione di quanti tra i dipendenti/soci lavoratori impiegati rivestono la qualità di “soggetti svantaggiati” ai sensi dell’art. 4 della L. 381/1991;
- indicazione della suddivisione della turnazione con specifica del numero ore svolte da ciascun lavoratore;
- il nominativo del coordinatore individuato ed il relativo recapito telefonico (cellulare) che dovrà essere attivo 24/24h;
- i nominativi e recapiti di altri soggetti (compreso il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi), indicati in sede di gara, a supporto dell’esecuzione del servizio e degli inserimenti lavorativi;
- elenco delle posizioni assicurative obbligatorie e delle polizze assicurative stipulate a favore dei lavoratori impiegati nel servizio.
Art. 10 - Pagamento dei lavoratori della/del Cooperativa/Consorzio
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’esecuzione, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Art. 11 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del “Codice di comportamento della Provincia di Mantova”, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 10/05/2018, la/il Cooperativa/Consorzio e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. La/Il Cooperativa/Consorzio si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La/Il Cooperativa/Consorzio è tenuta/o ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli
eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’Appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.
Art. 13 - Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità previste dall’articolo
12) del C.S.A. nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
2. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a favore della/del Cooperativa/Consorzio esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il seguente codice:
CIG 88772022D6
4. Parimenti il suddetto codice dovrà essere riportato in tutte le fatture emesse dalla/dal Cooperativa/Consorzio, subappaltatore e subcontraente.
Art. 14 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per la/il Cooperativa/Consorzio e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.
2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dalla/dal Cooperativa/Consorzio per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto.
3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto della Convenzione in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.
Art. 15 – Provvedimenti per inadempienza agli obblighi contrattuali
1. Le inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ferme restando le responsabilità della/del Cooperativa/Consorzio di rilevanza civile o penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito, nonché l’applicazione di penali o provvedimenti come previsto dall’art. 14 del C.S.A..
2. Resta impregiudicato il diritto della Provincia di Mantova di escutere la garanzia definitiva e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 - Oneri ed obblighi a carico della/del Cooperativa/Consorzio
1. La/Il Cooperativa/Consorzio assume tutti gli obblighi previsti a suo carico, così come indicati nel C.S.A. e nel Disciplinare di Xxxx, nonché gli impegni e gli obblighi assunti nell’offerta tecnica presentata in gara.
Art. 17 – Subappalto
1. La convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.
2. La/Il Cooperativa/Consorzio, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare,
nei limiti di legge, le seguenti prestazioni;
4. Poiché
il presente appalto è riservato ai sensi della L. 381/1991, la quota di servizio
subappaltabile potrà essere affidata solo a operatori economici che siano cooperative sociali iscritte nella sezione B) o consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione C) dell’Albo Regionale delle società Cooperative di cui all’art. 9 della L. n. 381/1991.
5. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 50% dell’importo complessivo della convenzione, ai sensi del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021.
6. La Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La/Il Cooperativa/Consorzio è pertanto obbligata/o a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa/o corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
7. Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto previsto al precedente comma 6, la Provincia provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte della Cooperativa/Consorzio;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tal caso è, pertanto, fatto obbligo alla/al Cooperativa/Consorzio di trasmettere alla Provincia, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
8. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri eventuali subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stesAsirte.s1e8gu-itVeesreicfiocnhdeoeqcuoannttrolplrievisto dal citato art. 105, c.13 del
1. Il Responsabile del Ponte, nonché gli altri eventuali referenti individuati dalla Provincia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del C.S.A. possono, in qualsiasi momento, accertare il buon andamento dei servizi ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli ritenuti necessari, come previsto dal citato art. 9 del C.S.A.
2. I controlli e le verifiche eseguiti nel corso di esecuzione del servizio non escludono la responsabilità della/del Cooperativa/Consorzio in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo alla/al Cooperativa/Consorzio, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
Art. 19 - Risoluzione della convenzione e diritto di recesso
1. Le ipotesi di risoluzione della convenzione sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dagli artt. 15 e 16 del C.S.A.
2. La risoluzione della convenzione troverà applicazione dopo la formale messa in mora della/del Cooperativa/Consorzio con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con la/il Cooperativa/Consorzio stessa/o.
3. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e alla/al Cooperativa/Consorzio sarà dovuto solo il pagamento della parte del servizio regolarmente eseguito, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni alla stazione Appaltante in ordine al completamento dell’appalto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento della/del Cooperativa/Consorzio, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
5. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
6. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le norme contenute nel Codice
Civile.
Art. 20 – Cessione del Corrispettivo d’Appalto
E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte della/del Cooperativa/Consorzio, secondo le modalità previste all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 21 - Definizione delle controversie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione della convenzione.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.
Art. 22 - Spese per la stipula della convenzione, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese relative alla convenzione comprese quelle fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico della/del Cooperativa/Consorzio, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Provincia.
2. Si dà atto che la presente Convenzione è esente da bollo ai sensi di quanto disposto dall’art.82, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 106/2017 (Codice del terzo settore).
3. La/Il Cooperativa/Consorzio dichiara che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Art. 23 – Rimborso spese di pubblicazione
Si dà atto che la/il Cooperativa/Consorzio ha provveduto a rimborsare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le
spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che ammontano a complessivi €
Oppure
Si dà atto che la/il Cooperativa/Consorzio provvederà a rimborsare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) ed entro e non oltre la data del , le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che ammontano a complessivi €
Art. 24 - Norma di rinvio
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza degli elaborati di progetto nonché delle norme del Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale (C.S.A.), le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nella presente convenzione, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Convenzione, nonché della Convenzione stessa.
2. Per quant’altro non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali della/del Cooperativa/Consorzio è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. Alla/Al Cooperativa/Consorzio competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento). Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili esso avverrà, esclusivamente nell’ambito delle finalità di interesse pubblico perseguite con l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità e i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
3. Si dà atto che:
- Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00, Xxxxxxx.
- Responsabile del trattamento dei dati è il RUP Istr. Dir. Tecn. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione Circolazione Stradale della Provincia di Mantova cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell’interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall’art.7del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° pagine a video.