PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA DEL LAVORO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA DEL LAVORO
CONCERNENTE LA REGOLAZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA PROVINCIALE INFORMATIVO DEL LAVORO DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE AL FINE DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 19, COMMA 1, DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015
N. 150 E S.M.I. E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CITTADINI SVOLTE DA TALI ISTITUTI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNI STATALI E PROVINCIALI, AGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO E AD ALTRE MISURE AVENTI FINALITÀ SOCIALI/SANITARIE.
L’Agenzia del Lavoro, C.F. 00337460224, rappresentata da Xxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Rovereto (TN) il 18 ottobre 1967, domiciliato per la carica in Trento, xxx Xxxxxxxx 00, in qualità di Dirigente del Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese di Agenzia del lavoro, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26.11.1998, n. 35-107/Leg.
e il Patronato Inapa, CF/P.Iva 80082070584 nella persona della Responsabile provinciale, Dell’Orco Xxxxx Xxxxx, delegata dal Legale Rappresentante dell’Istituto, nata a Cles (TN) il 27/08/1968, domiciliata per la carica in Xxxxxx, Xxx. 00000, xxx Xxx Xxxxxxxx, 000,
premesso che:
- l’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 152 prevede che i Patronati svolgano attività di consulenza, di assistenza e di tutela a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati e dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato per il conseguimento, tra l’altro, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, di carattere previdenziale e socio-assistenziale, erogate da amministrazioni ed enti pubblici;
- la medesima Legge n. 152/2001 prevede che i Patronati, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possano presentare
domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 152/2001, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con le Istituzioni Pubbliche e Private non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre 2009, n. 10/L è adottato il “Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e s.m.i., che regola la concessione di contributi al finanziamento dei Patronati;
- l’art. 7 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e s.m.i. individua nell’Agenzia il soggetto competente per la gestione delle attività amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, mediante propri uffici territoriali, denominati “Centri per l’impiego”;
- l’articolo 1 ter della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e s.m.i. prevede in capo all’Agenzia l’erogazione ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito, secondo quanto previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro;
- il rilascio della dichiarazione prevista dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 e s.m.i. risulta un atto necessario al fine di consentire al cittadino di richiedere l’accesso a prestazioni economiche statali e provinciali, ai servizi erogati dall’Agenzia del lavoro e ad altre misure aventi finalità sociali/sanitarie;
- il Documento degli interventi di politica del lavoro approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 447 del 21.01.2020 e sm., prevede l’intervento 3.3.d (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli)
- l’Agenzia, al fine di agevolare l’accesso ai sostegni al reddito in caso di disoccupazione, previsto dalle norme statali e provinciali, e ad ulteriori servizi erogati dall’Agenzia del lavoro, è disponibile ad attivare collaborazioni con i Patronati, allo scopo di consentire ai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione di fruire presso i medesimi Istituti dei servizi ed attività funzionali;
tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della presente convenzione
le parti stipulano quanto segue:
Art. 1 - Finalità e oggetto della convenzione
1. La presente convenzione disciplina i rapporti in ordine ai servizi per il lavoro affidati da Agenzia del lavoro ai Patronati con la finalità di agevolare l’utenza, rendendo più facili gli accessi ai servizi erogati dall’Agenzia del lavoro e più efficienti le procedure per la presentazione delle istanze di sostegno al reddito in favore delle persone disoccupate, previste dalle norme nazionali e provinciali in materia.
Essa ha ad oggetto:
a. la messa a disposizione del Patronato, da parte dell’Agenzia, del software per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
b. lo svolgimento, da parte del Patronato, delle attività specificate all’articolo 2;
2. L’attivazione di ulteriori funzioni, che risultassero possibili e utili per migliorare l’accesso dei cittadini alle prestazioni erogate dall’Agenzia e i rapporti di collaborazione tra l’Agenzia e Patronato, potrà essere autorizzata e comunicata, nel rispetto delle condizioni generali del presente accordo, a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 2 - Impegni del Patronato
1. Il Patronato si impegna a svolgere le seguenti attività:
x. xxxxxxxxxx la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (did) di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. e compilazione di questionari di profilazione ai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, che siano richiedenti o non richiedenti ammortizzatori sociali, sostegni statali o provinciali e relativa certificazione, con l’utilizzo del software appositamente fornito dall’Agenzia, facendo sottoscrivere al cittadino gli impegni generali a cui si vincola;
b. verificare e aggiornare la scheda anagrafico professionale (SAP) di ciascun lavoratore;
c. gestire le esclusioni e gli esoneri alla stipula del Patto di servizio personalizzato secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del lavoro;
d. far sottoscrivere al cittadino gli impegni generali a cui si vincola a seguito del rilascio della did;
e. fissare l’appuntamento presso il Centro per l’impiego per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato;
f. raccogliere le domande di iscrizione alle liste per accedere a lavori socialmente utili finanziati da Agenzia del lavoro, previa verifica del
possesso dei requisiti, consegnando la relativa nota informativa e ricevuta;
x. xxxxxxxx della documentazione relativa allo stato di disoccupazione (ad es. attestato stato di disoccupazione e percorso del lavoratore);
h. comunicazione all’Agenzia del responsabile della gestione delle attività, della localizzazione delle sedi nelle quali sarà attivato il servizio e dei nominativi del personale abilitato all’utilizzo delle procedure informatizzate e ogni variazione intervenuta.
2. Il Patronato si impegna inoltre a dotarsi del materiale hardware necessario per il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto delle indicazioni di Agenzia del lavoro.
Art. 3 - Sanzioni per inadempimento e segnalazioni
1. In caso di mancata o parziale erogazione del servizio per cause imputabili al Patronato, o l’erogazione del servizio con modalità diverse da quelle indicate da Agenzia del lavoro, il servizio non sarà riconosciuto al fine del finanziamento regionale dell’attività dei Patronati.
Art. 4 - Impegni dell’Agenzia del Lavoro
1. L’Agenzia si impegna a fornire l’accesso ai programmi informatici necessari per lo svolgimento dei servizi descritti all’articolo 2 e a formare il personale coinvolto nelle attività elencate nonché a programmare successivi corsi di aggiornamento.
2. Dato atto che le attività previste all’art. 2 rientrano nella disciplina del finanziamento regionale dei Patronati, le parti convengono che per le attività previste da questa convenzione non è previsto alcun compenso ai Patronati da parte dell’Agenzia.
Art. 5 - Disposizioni anticorruzione
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Patronato attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonomia di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Patronato, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, il Patronato s’impegna – ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento – ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Copia telematica del Codice è reperibile all’interno del sito della P.A.T.: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, nella sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. Il Patronato s’impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. Verificata l’eventuale violazione, l’Amministrazione contesta per iscritto il fatto al Patronato, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 6- Trattamento dei dati personali
1. Il Patronato si obbliga ad osservare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati, si precisa che, ove ne sussistano i presupposti, con separato atto, il Patronato verrà nominato responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione e sottoscrizione dell’incarico, comporterà la risoluzione della convenzione.
Art. 7 - Foro competente
Per qualsiasi controversia concernente l’esecuzione e interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, ove l’Agenzia del Lavoro
sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Trento con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
Art. 8 - Durata della convenzione
1. La presente Convenzione ha la durata di ventiquattro mesi, rinnovabili per ulteriori ventiquattro mesi se non perviene disdetta da una delle parti entro 3 mesi dalla scadenza, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e da inviare alla controparte con lettera firmata alla casella istituzionale di posta elettronica certificata. Eventuale disdetta prima della scadenza è da inviare alla controparte con lettera firmata alla casella istituzionale di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Art.9– Clausola di risoluzione
1. Si conviene espressamente che la convenzione si risolva qualora l’espletamento del servizio da parte del patronato non corrisponda alle condizioni stabilite nella Convenzione medesima, il servizio sia svolto in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità o negligenze in genere ed in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della presente Convenzione.
Art.10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e oneri fiscali
1. Il Patronato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese e le imposte di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Art.11 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per il Patronato LA DELEGATA
- Xxxxx Xxxxx Xxxx’Xxxx -
Per il Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese
IL DIRIGENTE
- Xxxx Xxxxxxxxxxx -
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)