COMUNE DI CALASETTA
COMUNE DI CALASETTA
Provincia di Carbonia-Iglesias
CAPITOLATO D’APPALTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ INTEGRATA PER ANZIANI “XXXXXXX XXXXXXXXX” ( EX CASA PROTETTA ) DI CALASETTA
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della procedura di appalto si applicano le seguenti definizioni:
Concedente o Comune: Comune di Calasetta (Carbonia Iglesias)
Concessionario: Soggetto aggiudicatario del servizio, costituito in una delle forme imprenditoriali di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
“Comunità”: Comunita’ integrata per anziani “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” ( ex Casa protetta ) di Calasetta.
Articolo 2 – Oggetto e procedura di affidamento Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della gestione globale della Comunità integrata per anziani “ Xxxxxxx Xxxxxxxxx ” ( ex Casa Protetta ) di Calasetta, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio e che necessitano di assistenza continuativa.
La Comunità potrà accogliere, anche con carattere di temporaneità, soggetti bisognosi di prima accoglienza e di pronto intervento per fronteggiare emergenze personali e familiari.
La scelta del concessionario avviene mediante gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs n.163/2006.
Trattandosi di servizi alla persona di cui all’Allegato II B del D. lgs 163/2006 la procedura è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati dall’art. 20 del D.Lgs. 163/2006. Si applicheranno altri articoli del Codice dei Contratti Pubblici solo in quanto espressamente richiamati dagli atti di gara.
Articolo 3 - Finalità del servizio e capacità ricettiva La concessione viene consentita allo scopo di favorire, con priorità di accesso ai residenti, prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni mediche ed infermieristiche programmate per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere degli anziani o soggetti ospitati.
La capacità ricettiva massima è di 30 posti letto.
Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione.
Articolo 4 - Descrizione dell’immobile Il Comune di Calasetta per lo svolgimento del servizio cede in comodato la struttura di proprietà, sita in Xxx Xxxxxxx Xxxxx - 00, nello stato di fatto e diritto in cui si trova.
La struttura, priva di barriere architettoniche, è ubicata nel centro abitato ed è composta come da planimetria allegata (all. “A”), riportante le destinazioni d’uso dei singoli locali.
La struttura oltre ad esser dotata degli arredi e attrezzature di cui all’allegato “B” é dotata dei seguenti impianti:
⮚ impianto di climatizzazione centralizzato;
⮚ cucina attrezzata;
⮚ impianto elettrico;
⮚ centrale idrica /boiler e impianto idraulico;
⮚ collegamento ai collettori fognari.
Si porta a conoscenza dei partecipanti alla procedura che sono in essere lavori di adeguamento strutturale idonei all’ottenimento della certificazione prevenzione incendi che si presume acquisibile entro il mese di maggio 2012.
Articolo 5 - Durata contrattuale
La concessione ha durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla stipula del contratto.
La gestione dovrà essere attivata entro 180 giorni dalla data di effettiva consegna della struttura. Tale termine potrà essere prorogato, previa esplicita e motivata richiesta, dall’Amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, sia a favore del Concessionario sia a favore di eventuali altri soggetti in rapporto con il Concessionario stesso.
Articolo 6 - Soggetti utilizzatori e modalità di ammissione
L’accesso alla struttura residenziale è di competenza del Comune di Calasetta che provvederà in base a specifica graduatoria.
La modulistica utile all’accesso verrà definita di comune accordo fra Concedente e Concessionario. L'esito delle domande utili all’ingresso in struttura verrà immediatamente comunicato al Concessionario.
I posti letto devono essere organizzati in modo tale da soddisfare tutti gli standard previsti dalla vigente normativa regionale.
Articolo 7 - Tariffe
Le rette di ricovero a carico dell’utenza, adeguate all’offerta migliorativa risultante dalla gara ad evidenza pubblica, non potranno essere superiori ad un importo giornaliero massimo di € 74,00 (comprensivo di IVA 4%).
Per i fruitori del contributo sanitario regionale di cui al DPCM 14/2/2001 (quota sanitaria) o di contributi da parte di terzi (Comune, Provincia, Enti vari ecc.. quota sociale), il Concessionario dovrà riscuotere direttamente dall’utente o dai familiari soltanto la differenza tra la retta di aggiudicazione, la quota sanitaria giornaliera per ospite determinata dalla Regione con propria deliberazione n. 6/27 del 30/1/2008 ed il contributo sociale assunto in proprio da terzi (Comune, Provincia, Enti vari). La quota sanitaria regionale e la quota sociale verranno erogati direttamente al Concessionario dall’ASL di Carbonia e dai terzi.
Gli ospiti non fruitori dei predetti contributi sono tenuti ad erogare al Concessionario l’intero importo della retta.
La predetta retta, su richiesta del concessionario e previa approvazione da parte del Comune, potrà subire modifiche a decorrere dal 2 ° anno successivo alla gestione con le seguenti modalità:
❑ adeguamento della retta per la parte di natura alberghiera e dei costi generali (esclusi i soli costi relativi al personale) in base al 100% delle variazioni ISTAT-FOI. Il valore percentuale della quota parte della predetta retta è determinato, per l’intera durata contrattuale, nella misura del 25,24% della retta complessiva.
❑ adeguamento della retta per la parte di natura socio assistenziale in base agli aumenti del costo del lavoro (previsto dal CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale e di inserimento lavorativo) superiori all’indice ISTAT; in tale ultimo caso la revisione verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi del Comune, anche avvalendosi dei dati di cui all’art 7, comma 4 lett. c) e commi 5 e 5 bis del D. Lgs 163/2006.
In nessun caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli ospiti della struttura residenziale.
Articolo 8 - Regolamento interno e carta dei servizi
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la struttura in modo corretto e nel rispetto del Regolamento interno di funzionamento da predisporre ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. H) del D.P.Reg. 22/7/2008, n. 4 e da presentare in sede di gara.
E’ facoltà del Concedente richiedere, in qualsiasi momento ed in presenza di motivate necessità, una revisione di tale regolamento.
Il Concessionario dovrà inoltre adottare la carta dei servizi in conformità alle disposizioni fissate dall’art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23.
Articolo 9 - Base di appalto della concessione
Il corrispettivo del Concessionario è costituito dalla riscossione delle rette di degenza e dagli introiti per le attività economiche ed i servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 13.
Non costituisce alcun impegno per il Concedente la presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima. Ipotizzando la piena operatività della struttura, la base d’appalto della concessione del servizio è pari all’ammontare delle rette giornaliere per 30 ospiti calcolate per un periodo di anni nove (€. 7.297.140,00), incrementato del canone di concessione per l’intera durata della stessa (€. 27.000,00) e pertanto pari ad Euro 7.324.140,00 come da dettaglio riportato nelle tabelle che seguono:
RETTE | ||||
utenti giorno | anni | presenze | ammontare retta base | base appalto |
30 | 9 | 98.610 (0) | 00 | 0.000.000,00 |
(1) (gg. 365 x 9 anni + gg.2 anni bisestili) x 30 utenti
CANONE CONCESSORIO | |||
Canone annuo | anni | Base appalto | |
3.000,00 | 9 | 27.000,00 |
Articolo 10 - Attività del Concessionario Le attività richieste al Concessionario, che dovranno essere svolte mediante la propria organizzazione, con oneri a suo carico, con propri capitali, personale e ulteriori mezzi, sono le seguenti:
a) gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della residenza per anziani, cosi come dettagliata al successivo art. 11;
c) gestione tecnico-manuntentiva e implementazione arredi e suppellettili;
d) gestione di servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
Articolo 11 - Gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della struttura Il Concessionario deve avere una struttura aziendale tale da garantire i requisiti organizzativi minimi sottoelencati ed erogare all’utenza, con continuità nell’arco delle 24 ore e per l’intera settimana e per tutto l’anno, i servizi e le prestazioni appresso indicate, implementabili in sede di offerta con proprio progetto tecnico organizzativo da redigere in modo dettagliato ed esaustivo con riferimento a:
• piano delle attività giornaliere dei vari servizi;
• sistema di programmazione delle attività periodiche di pertinenza assistenziale e dei servizi alberghieri;
• circolarità delle informazioni;
• obiettivi e risultati da raggiungere e relativi indicatori e strumenti di controllo;
• strumenti proposti per la gestione del servizio.
Il Concessionario è tenuto a redigere, per ogni anziano inserito nella struttura, il Piano di Assistenza Individuale.
I piani assistenziali individualizzati (PAI) relativi agli ospiti della “Comunità” devono prevedere tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle capacità specifiche di ogni singola persona e all'integrazione della predetta “Comunità” nella vita sociale del territorio in cui è ubicata.
La struttura deve altresì tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all’utenza ed ai vari servizi. In particolare deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato.
Devono inoltre essere tenute cartelle personali contenenti dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti; deve infine essere garantita la tenuta di eventuali registri di terapia individuale.
11.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI
Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione della struttura assicurando, con la piena occupazione dei posti letto, la presenza delle seguenti figure professionali:
❑ 1 coordinatore per minimo 24 ore settimanali, con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e in possesso di esperienza in attività di coordinamento, organizzazione delle attività socio assistenziali e nei Piani assistenziali individuali;
❑ 1 impiegato amministrativo;
❑ 1 infermiere, in rapporto di uno ogni quindici ospiti, con presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti;
❑ operatori socio sanitari per 48 ore giornaliere;
❑ 1 tecnico della riabilitazione per minimo 16 ore settimanali e presenza nella fascia oraria diurna per quattro giorni alla settimana;
❑ 1 animatore per minimo 12 ore settimanali e presenza nella fascia oraria diurna per tre giorni alla settimana;
❑ deve essere garantita la presenza programmata di uno psicologo;
❑ personale addetto ai servizi generali.
Il personale addetto all’assistenza di base dovrà essere costituito da operatori in possesso dell’Attestato di qualifica O.S.S.
E’ possibile utilizzare soggetti non ancora in possesso del titolo sopra indicato purchè iscritti ad un corso di qualificazione o riqualificazione professionale ovvero in possesso dei requisiti per accedere ai corsi di riqualificazione . Tali requisiti devono essere maturati alla data di partecipazione alla gara per l’affidamento della concessione.
Personale senza attestato potrà essere adibito esclusivamente al servizio di pulizia o altra attività per cui non è richiesto attestato specifico.
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore socio sanitario in rapporto di uno ogni quindici ospiti e deve essere comunque garantito l’intervento dell’infermiere per eventuali emergenze.
Possono, inoltre, essere utilizzati altre risorse quali volontari e tirocinanti, che però non possono operare in sostituzione del personale della Comunità integrata per anziani.
11.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica dovrà essere garantita attraverso i medici di base e i servizi di assistenza specialistica delle ASL.
11.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE
Il Concessionario deve avere una struttura tale da garantire con continuità i servizi e le prestazioni di seguito esemplificate a titolo non esaustivo:
• coordinamento generale della “Comunità”;
• interventi socio-assistenziali (igiene della persona, vestizione, mobilizzazione, alimentazione appropriata, vigilanza etc);
• assistenza tutelare, anche notturna e per tutte le attività quotidiane;
• attività di socializzazione ed animazione;
• interventi di tipo alberghiero (vitto, alloggio, pulizia, lavanderia, rammendo etc. ) ;
• accesso degli utenti alla struttura (disbrigo pratiche amministrative e quant’altro possa rendersi necessario);
• organizzazione di ricoveri di sollievo;
• servizio di barberia e parruccheria per gli ospiti;
• trasporto e accompagnamento degli ospiti presso le strutture dislocate nel territorio (es. visite mediche, piccole commissioni, presidi ospedalieri ed altro);
• attività amministrative legate alla gestione del servizio.
In ordine all’assolvimento dei compiti sopra elencati, si sottolineano i criteri ai quali dovrà improntarsi il servizio:
• l’igiene personale e la vestizione devono comprendere cura e attenzione anche all’aspetto esteriore e all’estetica;
• l’abbigliamento dovrà essere costituito da indumenti personali, con cambi frequenti e secondo necessità;
• il momento della consumazione dei pasti dovrà favorire la socializzazione degli ospiti;
• le attività tutelari nei confronti degli ospiti, ivi compresi l’igiene personale e l’accompagnamento al bagno devono essere effettuate secondo necessità;
• xxxxx completo secondo necessità e comunque una volta alla settimana;
• cambio della biancheria del letto, secondo necessità e comunque una volta alla settimana;
• cura dell’ambiente di vita dell’anziano, ivi compreso il rifacimento parziale o totale del letto, pulizia e disinfezione della unità abitativa e di tutti i presidi e/o ausili in uso all’ospite o al personale di assistenza;
• l’intervento, in caso di bisogno, deve essere tempestivo e immediato, rispettando i protocolli operativi interni
in uso per ogni tipologia di criticità;
• organizzazione di momenti di animazione all’interno della struttura, tendenti a recuperare situazioni di emarginazione;
• eventuale collaborazione con gruppi di volontariato.
11.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Il servizio di assistenza infermieristica dovrà essere fornito con Infermieri e comprende le attività e responsabilità disposte dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) per la specifica professione sanitaria. Il personale impiegato, iscritto all’apposito Albo professionale, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di Infermiere o Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche. L’organico degli infermieri dovrà essere di un infermiere ogni quindici ospiti, nell’intesa che la presenza di detti operatori sarà rapportata
proporzionalmente al numero degli ospiti presenti. Il servizio infermieristico dovrà essere attivo nella fascia oraria diurna, per un totale di 12 ore giornaliere in presenza di completa copertura dei posti letto.
Nelle ore notturne deve essere comunque garantito l’intervento dell’infermiere per eventuali emergenze.
11.5. SERVIZIO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA
L’ assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista che elabora programmi di riabilitazione ed esegue attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle diverse disabilità, il tutto nel rispetto del D.M. 14.09.1994 n.741.
Il servizio di fisioterapia deve esser svolto da personale in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa Regionale e Nazionale.
L’attività dovrà essere articolata su 4 giorni fissi la settimana per complessive 16 ore. Nell’articolazione dell’orario è da tenere presente la partecipazione del fisioterapista alla stesura dei Progetti di Assistenza Individualizzati. Il Fisioterapista dovrà lavorare mediante progetti fisioterapici; rientra nei compiti del fisioterapista dare indicazioni al personale addetto alla assistenza tutelare per quanto concerne le posture e la mobilizzazione dell’ospite. In presenza di un numero di presenze inferiore ai trenta ospiti l’attività di tale figura professionale potrà essere ridotta proporzionalmente.
11.6. SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE E ANIMAZIONE
I programmi potranno essere collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività proposte devono costituire una opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:
❑ bisogno di sicurezza (conoscenza, protezione, ordine e stabilità dell’ambiente);
❑ bisogno associativo (appartenenza al gruppo, accettazione e instaurazione di relazioni significative);
❑ bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, percezione del rispetto della propria identità).
L’attività dovrà essere articolata su 3 giorni fissi la settimana per complessive 12 ore. In presenza di un numero di presenze inferiore ai trenta ospiti l’attività di tale figura professionale potrà essere ridotta proporzionalmente.
11.7. SERVIZIO PODOLOGO, BARBIERE/PARRUCCHIERE
Secondo necessità e comunque con frequenza settimanale, all’interno della struttura deve essere assicurato il servizio di cura alle patologie del piede degli ospiti (allettati e non), dei relativi trattamenti nonché della riabilitazione ritenuta necessaria, servizio che in particolare dovrà prevenire e medicare ulcerazioni e verruche del piede, intervenire sulle ipercheratosi (calli) e sulle unghie incarnite.
La programmazione degli interventi di pedicure sarà curata dal coordinatore in accordo col personale sanitario. Sempre all’interno della struttura dovrà essere assicurato il servizio di parrucchiere/barbiere da svolgere come
segue:
- il servizio di barbiere per uomo comprende, secondo necessità, lavaggio, taglio, asciugatura capelli e taglio
barba e baffi.
- il servizio di parrucchiere per signora comprende, secondo necessità, lavaggio, taglio, asciugatura e messa in piega, tinta e permanente.
Il servizio deve assicurare un intervento al mese per ogni donna ed un intervento giornaliero, 3 volte alla settimana, per gli uomini.
11.8. SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il servizio comprende:
- preparazione e cottura dei pasti nella cucina interna o consegna in asporto da centri di produzione pasti esterni. La distribuzione dovrà essere effettuata nella sala da pranzo della struttura o nelle camere dell’ospite (colazione, pranzo, merenda e cena) per gli allettati;
- predisposizione di menù plurisettimanali con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le tradizioni gastronomiche locali;
- riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo;
- lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande.
Il menù e le tabelle dietetiche dovranno essere approvati dal SIAN dell’A.S.L. di Carbonia (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) ed uniformarsi alle abitudini alimentari dell’Utenza, nel rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti) aggiornati all’ultima revisione. In particolare dovrà essere garantito un apposito menù per gli ospiti in regime dietetico. I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità e freschi. In nessun caso quindi dovrà essere fatto uso di cibi precotti. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva
competenza e responsabilità del Concessionario, al quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse. Nella eventualità di divieto, da parte del Comune, all’impiego di merci acquistate dal Concessionario e ritenute inidonee, quest’ultimo dovrà provvedere all’immediato ritiro e sostituzione delle stesse. Tutte le attività del servizio di ristorazione dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 155/97 e s.m.i.
I menù dei pranzi e delle cene proposti devono prevedere giornalmente più di una scelta, da dettagliare nel progetto tecnico organizzativo da presentare in sede di gara.
Gli orari della somministrazione dei pasti sono i seguenti:
Colazione: 8.30 Pranzo: 12.00/12.30 Merenda: 16.00 Cena: 18.30/19.00
Con la finalità di garantire una gestione a misura di “persona”, i predetti orari e l’organizzazione che ne consegue sono indicativi e suscettibili di tutte le modificazioni necessarie in base alle esigenze degli ospiti.
Il Concessionario dovrà garantire idonea supervisione periodica mediante proprio specialista della ristorazione e consulenza dietologica.
11.9. SERVIZIO DI LAVANDERIA
Il servizio consiste nel lavaggio e nella stiratura dei capi di vestiario degli ospiti e di tutta la biancheria piana (lenzuola, traverse, asciugamani, tovaglie, tovaglioli ecc.) utilizzata nella struttura residenziale, da effettuarsi negli appositi locali attrezzati della stessa.
11.10. SERVIZIO DI PULIZIA
Il servizio richiesto dovrà essere articolato avendo presenti le seguenti linee guide da ritenersi meramente indicative e non esaustive:
a) operazioni a frequenza giornaliera, da effettuarsi in tutti i locali del piano terra, del primo piano, nelle stanze da letto e relativi servizi ubicati nel sottotetto e nei bagni e docce del seminterrato (vedasi allegate planimetrie):
- spolveratura a umido di mobili, arredi e suppellettili;
- pulizia ed eliminazione delle macchie o impronte su entrambe le facce di porte, vetrate, specchi, interruttori, ecc.;
- scopatura a umido e successivo lavaggio di tutte le pavimentazioni;
- pulizia di xxxxxxx, passatoie, ecc;
- scopatura a umido e lavaggio delle scale piano primo e sottotetto;
- deragnatura ove occorra;
- lavatura e successiva disinfezione di pavimenti dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
- pulizia e disinfezione dei sanitari e rubinetterie dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
- spazzatura dell’ingresso esterno;
- spolveratura ed eventuale lavaggio corrimano e ringhiere.
b) operazioni a frequenza settimanale:
- spazzatura dei balconi;
- pulizia delle dispense;
- spazzatura corridoio e scale del seminterrato
c) operazioni a frequenza mensile:
- detersione degli apparecchi telefonici;
- detersione delle superfici vetrate su tutte le facciate;
- disincrostazione dei sanitari con opportuni prodotti;
d) operazioni a frequenza semestrale:
- spazzatura e pulizia dei locali adibiti a deposito e sede degli impianti di natura tecnica;
- lavaggio di tutti gli apparecchi fissi di illuminazione, cassonetti, tapparelle, tende alla veneziana;
- lavaggio di tutti gli infissi e davanzali interni ed esterni;
- trattamento a fondo di tutti i pavimenti;
- lavaggio di tutte le superfici lavabili previo spostamento di tutti i mobili e le suppellettili.
La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in ore tali da non arrecare disturbo agli ospiti della struttura ed armonizzarsi con le attività degli operatori.
Il Concessionario è tenuto a fornire l’elenco dei materiali di consumo usati al fine di adempiere alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008.
11.11. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Il servizio dovrà essere eseguito nei locali interni e nelle aree esterne con una programmazione degli interventi da articolare in sede di gara.
11.12. RACCOLTA RIFIUTI
Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e al loro conferimento negli appositi cassonetti situati all’esterno della struttura residenziale, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo smaltimento dei rifiuti sanitari e degli olii esausti, tramite ditte specializzate nel settore.
11.13. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto.
Nella manutenzione ordinaria, da effettuarsi secondo le procedure e modalità previste dalla vigente normativa e comunque in modo tale da assicurare la regolare funzionalità della struttura rientrano:
• manutenzione dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto elettrico, etc.;
• manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura;
• tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura. La tinteggiatura dovrà essere effettuata in corso di contratto due volte, una all’inizio del quinto anno contrattuale e la seconda prima del termine finale del contratto di concessione. La scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il Responsabile di struttura del Comune;
• effettuazione dei controlli e manutenzione dei dispositivi antincendio;
• manutenzione degli arredi e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà (ed eventuale sostituzione in caso di usura);
Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 ed a darne comunicazione al Concedente, nonchè a richiedere per gli stessi le visite periodiche di legge all’Ente di competenza;
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate.
Per garantire la corretta gestione della struttura, il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria, ad esclusione di tutti gli oneri derivanti da danni conseguenti a negligenza, nonché a un uso improprio dei locali e delle attrezzature da parte del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria) finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente con il Comune, che si farà carico, per quelli richiesti per legge, direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario assumendone il relativo onere.
Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell’immobile, da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al Comune.
Al fine di assicurare all’interno dei locali condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del DPR 412/93.
11.14. SERVIZIO RELIGIOSO
Nella struttura residenziale dovrà essere assicurato il rispetto di ogni credo religioso. In particolare dovranno essere garantite funzioni di religione cattolica, in accordo con la locale Chiesa parrocchiale.
11.15. SERVIZIO VOLONTARIATO E TIROCINANTI
E’ ammesso l’utilizzo all’interno della struttura residenziale di volontari e tirocinanti.
La collaborazione dei volontari, di ambo i sessi, è autorizzata previa:
- loro informazione sui compiti specifici a cui possono essere destinati
- sottoscrizione di apposita convenzione
- adozione di una assicurazione specifica inerente la loro attività interna alla struttura residenziale.
E’ altresì autorizzato l’inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti pubblici, per le figure professionali di qualifica corrispondente a quelle operanti nel servizio stesso.
Articolo 12 - Manutenzione ed implementazione attrezzature, arredi e suppellettili All’atto della consegna della struttura il Concessionario prende in carico a titolo gratuito tutte le dotazioni presenti nella stessa e tutte le attrezzature come elencate nell’allegato al presente capitolato.
In tale sede verrà redatto in contradditorio un inventario-verbale di ricognizione nel quale dovrà essere precisato lo stato d’uso delle attrezzature e degli impianti. Qualora qualche attrezzatura o impianto riportati nell’allegato siano ritenuti non più utilizzabili, per vetustà o cattive condizioni di funzionamento, gli stessi dovranno essere sostituiti con oneri a carico del Concessionario.
Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, nonché alla sostituzione di quelle non più a norma in base alla vigente normativa, non più riparabili e/o funzionali all’utilizzo.
Il Concessionario ha l’obbligo di dare al referente del Comune comunicazione preventiva alla dismissione dei beni ricevuti, per la loro alienazione/smaltimento.
Il Concessionario ha l’obbligo di dotarsi delle ulteriori attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività previste dal capitolato qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti.
Al termine della concessione le attrezzature acquistate dal Concessionario saranno cedute gratuitamente al Comune e diverranno di proprietà dello stesso.
Articolo 13 - Servizi aggiuntivi E’ data facoltà al Concessionario di svolgere all’interno della struttura attività economiche e servizi aggiuntivi da prevedere e dettagliare nel progetto offerto, compatibili con la gestione della “Comunità” e di interesse per il territorio.
I prezzi che il Concessionario intende applicare sulle attività economiche e sui servizi aggiuntivi proposti, dovranno essere indicati in sede di offerta.
Articolo 14 - Canone di concessione
Il canone di concessione da corrispondere al Comune è stabilito in Euro 3.000,00 annui , oltre Iva se dovuta .
Tale canone è soggetto a miglioramento in sede di gara e dovrà essere versato al Comune decorsi 180 giorni dalla data di effettiva consegna della struttura.
Il Concessionario, ogni anno, è tenuto alla corresponsione del canone in due rate semestrali posticipate .
Il canone di concessione è soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dal secondo anno contrattuale in base al 100% delle variazioni ISTAT-FOI.
Articolo 15 - Permessi e autorizzazioni del Concessionario E’ obbligo del Concessionario attivare tutte le procedure per l’autorizzazione al funzionamento della struttura, cosi come previsto dal Regolamento di attuazione dell’art. 43 della Legge Regionale n. 23.12.2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, e, quando il procedimento sarà implementato, quelle per l’accreditamento.
E’ inoltre compito del Concessionario ottenere le necessarie autorizzazioni da parte della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia e quanto altro necessario al regolare funzionamento della struttura.
L’immobile sarà consegnato munito del certificato di agibilità e del Certificato Prevenzione Incendi.
Articolo 16 - Consegna e restituzione della struttura e relative dotazioni La consegna della struttura e delle dotazioni di proprietà del Comune è formalizzata mediante apposito verbale di ricognizione sottoscritto tra le parti.
Il verbale costituisce la consegna in carico al Concessionario di quanto sopra; l’atto farà prova dello stato dell’immobile al momento della consegna, con relative pertinenze e dotazioni.
Il Concessionario, entro dieci giorni dal verbale di consegna dei locali è tenuto a presentare al Referente comunale copia delle richieste di intestazione a proprio nome di tutte le utenze.
Al temine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dal Concessionario al Comune in perfetta efficienza, come da apposito verbale di inventario, salvo il normale deterioramento per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte del Concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti.
Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato.
Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti sull’ammontare del danno, la quantificazione può essere demandata al giudizio insindacabile di un perito nominato dal Tribunale di Cagliari con onere a carico di ambo le parti in ugual misura.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al referente comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento delle proprie attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Comune.
Il Concessionario deve rimuovere, a propria cura e spese, le opere non autorizzate, con le modalità stabilite dal Comune, ripristinando lo status quo ante.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione con addebito della spesa al Concessionario.
Articolo 17 - Obblighi e responsabilità del Concessionario Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e relative pertinenze, attività che contrastino con le prescrizioni del presente capitolato.
Per quanto concerne la conduzione della struttura, il Concessionario gestisce la stessa in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio–sanitaria, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dal presente capitolato e del progetto offerta presentato in sede di gara.
Per l’esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti tecnologici il Concessionario deve dotarsi di personale proprio con adeguate abilitazioni oppure avvalersi delle prestazioni di terzi abilitati.
Il Concedente si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti del Concessionario, sia nel caso di rapporti tra il Concessionario e terzi fornitori o prestatori d’opera.
Il Concessionario manleva, di conseguenza, il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta da parte di terzi, tra essi compresi i frequentatori, in conseguenza del pregiudizio derivante dall’inosservanza, da parte del Concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari, indispensabili all’agibilità, all’esercizio e gestione della struttura.
A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario deve garantire:
a) per lo svolgimento dell’attività di manutenzione impianti tecnologici e di natura edile: l’utilizzo di personale specializzato e abilitato in base alla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare sull’impiantistica;
b) l’organico minimo per le attività socio-assistenziali e di organizzazione generale previsto dal presente capitolato.
Articolo 18 - Personale Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con personale fornito di idonea preparazione culturale e professionale. Detto personale, per essere adibito ai servizi di assistenza alla persona, dovrà, pertanto, essere in possesso dei titoli di studio/attestati richiesti per lo svolgimento della specifica professione (Operatore Socio Sanitario, Infermiere, Fisioterapista).
Tutto il personale dovrà essere dotato di divisa, decorosa, tenuta in buono stato di conservazione, ordine e pulizia. Sulla divisa dovrà essere apposto apposito cartellino indicante le generalità e la qualifica dell’operatore. Il Concessionario è tenuto a fornire ai dipendenti della struttura apposite calzature le cui caratteristiche dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Il Concessionario dovrà assicurare il perfetto e scrupoloso svolgimento del servizio, indipendentemente dalle esigenze e dai diritti del personale stesso: ferie, congedi per malattia, ecc.
Il Concessionario dovrà garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria ed ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Dovrà essere altresì garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia fiscale e sanitaria, nei confronti dei dipendenti che incaricherà dei servizi, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Dal contratto pertanto non potrà derivare alcun obbligo al Comune verso il personale addetto, restando esclusa l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera con il Comune stesso.
Il Concessionario ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, attuare le misure di prevenzione e protezione individuale, provvedere all’informazione e formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia.
Il Concessionario dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredandolo della seguente documentazione:
o Certificazione medica attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;
o Documentazione attestante il possesso dei titoli di studio, gli attestati di qualifica e l’iscrizione agli appositi Albi professionali per le figure di OSS, Infermiere Professionale, Fisioterapista;
Pari documentazione dovrà essere prodotta ogni qualvolta i nominativi indicati saranno sostituiti, anche temporaneamente.
Nei confronti dei terzi il Concessionario è responsabile unico ed esclusivo dell’operato del proprio personale.
Il Concessionario dovrà organizzare periodicamente corsi di aggiornamento del proprio personale. Le modalità e il contenuto dei corsi da tenersi nell’intero periodo contrattuale dovranno essere evidenziati nel progetto gestionale della struttura presentato in sede di gara.
Articolo 19 - Doveri del personale impiegato
Tutto il personale deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti degli ospiti che dei loro familiari.
In particolare, il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto con gli utenti; le problematiche individuali dovranno eventualmente essere discusse unicamente con il Coordinatore, che informerà a sua volta, in presenza di gravi segnalazioni, in modo puntuale e tempestivo il Responsabile del Comune.
Al personale dovrà essere fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
Gli addetti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
In caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni, il Concessionario si impegna a richiamare, e se del caso, a sostituire il personale. In ogni caso, è facoltà del Concedente richiedere l’allontanamento del personale specificandone le motivazioni.
Articolo 20 - Segreto d’ufficio Il Concessionario e gli addetti ai servizi dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione, l’andamento della struttura e la situazione socio-sanitaria degli ospiti, dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio.
Articolo 21 - Disposizioni in materia di sicurezza Il Concessionario s’impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 22 - Misure igienico - sanitarie Il Concessionario è tenuto ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico - sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
Il Concessionario dovrà, altresì, adottare tutte le misure necessarie per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali previste dalla vigente normativa in materia.
Articolo 23 - Oneri del Concessionario
Sono a totale carico del soggetto aggiudicatario della concessione:
1) le spese di organizzazione e di gestione del personale;
2) l’acquisto di generi alimentari e quant’altro necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merenda e cena agli ospiti della “Comunità”;
3) le attrezzature e suppellettili necessarie per la somministrazione dei pasti, oltre a quelle fornite dal Comune e risultanti dall’inventario di consegna;
4) le spese di lavanderia, stireria e guardaroba;
5) l’acquisto di biancheria, lenzuola, federe, copri materasso, coprirete, coperte, strofinacci, camici, divise e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio ( guanti, spugne, forbici etc..) ;
6) la fornitura di tutte le attrezzature igienico-sanitarie, sia per l’igiene personale che per la pulizia dei locali;
7) l’acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali ;
8) le spese per la fornitura del gas, spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, spese per lo smaltimento dei rifiuti, combustibile per il riscaldamento etc ;
9) le spese per gli approvvigionamenti di qualsiasi genere ;
10) il servizio di barberia e parrucchiera per gli ospiti ;
11) i costi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature e degli arredi;
12) spese per i materiali di consumo di qualsiasi genere e/o pezzi di ricambio;
13) ogni altra spese accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e del servizio.
Articolo 24 - Oneri a carico del Comune Sono a carico dell’Amministrazione comunale esclusivamente le spese che in base al codice civile e agli usi vengono definite straordinarie, purché non siano state causate da incuria del Concessionario.
Il Concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi straordinari entro due giorni dall’avvenuta conoscenza.
Articolo 25 - Controlli sull’esecuzione del contratto Il Comune, tramite propri incaricati, si riserva in qualunque momento di verificare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario. A tal fine, il Concessionario si impegna a consentire l’accesso alla struttura a tali soggetti, che assumeranno le opportune iniziative qualora venissero riscontrati comportamenti non conformi.
A tal fine, il Comune effettuerà periodicamente controlli, tendenti ad accertare l’adempimento puntuale dei servizi affidati in concessione, il rispetto delle modalità di svolgimento degli stessi e i risultati conseguiti. Il Concessionario dovrà provvedere alla massima collaborazione affinché gli incaricati del Comune possano effettuare validi e completi controlli, fornendo la documentazione ed i chiarimenti necessari.
In caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto nel presente C.S.A. o nel progetto presentato in sede di gara, accertate dagli incaricati del Comune, questi ultimi ne faranno contestazione scritta al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per eliminare le difformità riscontrate. E’ fatta salva la facoltà per il Concessionario di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.
Qualora le motivazioni presentate dal Concessionario, a giudizio insindacabile del Comune, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all’applicazione di una penale a carico del Concessionario nella misura fissata all’art. 30.
Tali penali non escludono le altre conseguenze previste dal C.S.A. e potranno essere inflitte sia una volta tanto per ciascun inadempimento, sia ripetutamente per ogni giorno, finché durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze ad esso impartite.
In ogni caso l’ammontare delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto; in caso contrario, il Concedente si riserva di dar corso alla risoluzione del medesimo.
Con cadenza semestrale il concessionario dovrà presentare un resoconto della gestione delle attività della Comunità, articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Concedente. Tale rendiconto dovrà contenere la chiara dimostrazione che il concessionario ha promosso le sinergie e le collaborazioni tra le realtà del territorio e la struttura residenziale.
Articolo 26 - Cessione del contratto e subappalto E’ fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi o di subappaltare, in tutto o in parte, il contratto, stante la particolarità dei servizi inerenti la cura della persona, pena l’immediata risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno.
E’ consentito il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, esclusivamente per i servizi, elencati all’art. 11 del presente C.S.A., relativi a:
- ristorazione;
- lavanderia;
- pulizie locali;
- derattizzazione e disinfestazione;
- raccolta rifiuti;
- manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature.
Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della natura giuridica del Concessionario, deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni al Comune.
Articolo 27 - Abbandono o sospensione del servizio Al servizio oggetto di concessione viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso e/o abbandonato, salvo cause di forza maggiore.
Il Concessionario si impegna a garantire l’espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti della L. 146/90 e ssmmii . Qualora il Concessionario dovesse abbandonare, anche parzialmente, l’esecuzione del servizio in concessione o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune può sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese del Concessionario stesso.
Il Concedente tratterrà la cauzione definitiva a titolo di penale.
Articola 28 - Garanzie assicurative Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito di irregolarità o carenza di prestazioni.
Il soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale .
In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata contrattuale, le seguenti polizze assicurative:
❖ contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati in comodato viene determinato in Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);
❖ contratto assicurativo RCT inerente la conduzione e gestione completa della “Comunità”, con copertura da rischi per la conduzione di impianti e per intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio e copertura di eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi, con massimale catastrofico minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
❖ contratto assicurativo RCO verso il personale dipendente, con massimale adeguato alle retribuzioni del personale stesso;
❖ contratto assicurativo per guasti alle macchine ed eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero ad uso improprio da parte del personale dipendente del Concessionario, ovvero derivanti da eventuali atti di sabotaggio o atti vandalici del suddetto personale, per un valore non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Si precisa che ai fini delle predette assicurazioni nella definizione di "terzi" sono compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura.
Le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le assicurazioni dovranno prevedere la copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con il Concessionario.
Tutti i documenti relativi alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia al Comune.
Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primario istituto di assicurazione.
Articolo 29 - Cauzione provvisoria e definitiva
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono prestare una cauzione provvisoria pari ad €.50.000,00.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10 % dell’ammontare delle rette annuali e calcolata per un periodo di anni tre, con piena operatività della struttura .
Le cauzioni, ad eccezione dei valori, dovranno esser prestate con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del D. Lgs 163/2006.
Articolo 30 - Penalità Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione.
Le non conformità elevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminato un semplice richiamo.
Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:
Infrazioni di tipo "A"
❑ mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato - Euro 1.000,00 per ciascun servizio;
❑ mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nella struttura residenziale – Euro 1.000,00 per ciascun rilievo;
❑ mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del concessionario entro due mesi come previsto all'art. 28 del presente capitolato - Euro 1.000,00 per ciascun rilievo;
❑ mancata trasmissione bimestrale al Comune di:
a) delle ricevute mensili degli stipendi pagati
b) delle dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.), entro e non oltre il termine del mese successivo al bimestre di riferimento - Euro 500,00 per ciascuna mancanza;
❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto - Euro 500,00 per ciascuna unità di personale;
❑ mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- e di inserimento lavorativo o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa Concessionaria) - Euro 750,00 per ciascuna mancanza;
❑ reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 500,00 ad Euro 1.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
❑ mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al Concessionario e offerti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato delle verifiche - Euro 500,00 per ciascuna unità di personale;
Infrazioni di tipo "B"
❑ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo - Euro 250,00 per ciascuna mancanza
❑ mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione, mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso, mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 - Euro 250,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo;
❑ mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente - Euro 250,00 per ciascuna mancanza;
❑ non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - Euro 250,00 per ciascun rilievo;
Infrazioni di tipo "C"
❑ mancata compilazione del diario giornaliero (consegne) - Euro 150,00 per ciascun giorno;
❑ mancata manutenzione ordinaria - Euro 150,00 per ciascuna mancanza;
❑ pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - Euro 150,00 per ciascun rilievo;
❑ abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, rilevato dal personale comunale incaricato - Euro 150,00 per ciascuna unità di personale;
Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 2.580,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.
Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via.
Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, il Comune procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.
Articolo 31 - Risoluzione contrattuale Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso al verificarsi delle seguenti fattispecie:
(1) mancata presa in consegna della struttura nei termini prescritti;
(2) mancato inizio attività nei termini prescritti ;
(3) mancato utilizzo di personale munito delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato;
(4) esecuzione di attività e/o interventi sulla struttura non autorizzati dal Comune;
(5) presenza nella struttura di personale “non in regola” in base alla vigente normativa in materia di assunzioni;
(6) inadempienze degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nella struttura;
(7) gravi inadempienze di servizio quali l’insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
(8) mancata revisione degli impianti tecnologici secondo la vigente normativa;
(9) inadempienze in materia di sicurezza in generale;
(10) applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria in generale;
(11) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
(12) violazione del divieto di subconcessione;
(13) interruzioni e/o abbandono del servizio;
(14) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono etc);
(15) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
( 16) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute ; ( 17) mancato pagamento del canone di concessione ;
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Nei suddetti casi, il Comune comunicherà al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni. Qualora il Concessionario non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili è facoltà del Concedente risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
In caso di risoluzione, il Comune provvederà all’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 32 - Facoltà di recesso
Il Comune si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
(a) giusta causa;
(b) reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
(2) il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
(3) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Concedente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.
Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente.
In caso di recesso il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Articolo 33 - Clausola di salvaguardia In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione o altro sarà facoltà del Comune chiedere la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo gestore.
Articolo 34 - Controversie La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e inerenti l’esecuzione del presente contratto può essere definita dal Comune ed il Concessionario, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 239 del Codice dei contratti pubblici di cui a D. Lgs. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
a) dal Concessionario, per essere presentata all’esame del Comune;
b) dal dirigente competente, per essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo; La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa pieno e esplicito riferimento alle norme vigenti in materia di concessione di pubblici servizi nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento in materia.
Articolo 35 - Foro competente Ogni controversia non risolvibile mediante transazione sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari. E’ comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’articolo 244 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 36 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente C.S.A., si rinvia al Bando di gara e al Disciplinare di gara. L’organizzazione dei servizi oggetto d’appalto dovrà essere resa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale ed in particolare dalla L.R. Sardegna del 23/12/2005, n. 23 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 22/7/2008, dalle successive delibere regionali che interverranno in materia, nonché dalla normativa nazionale (con particolare riferimento alla Legge n. 328/2000).
Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx