ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI (RCT), PRESTATORI DI LAVORO (RCO) E PRODOTTI (RCP)
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI (RCT), PRESTATORI DI LAVORO (RCO) E PRODOTTI (RCP)
Documento informativo relativo al prodotto denominato
"AIG Casualty Guard"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Casualty Guard " copre i danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza; infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e - nella forma "claim made" - danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti
descritti in polizza.
Che cosa è assicurato?
✓attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza
✓attività relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati
✓attività relative alla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza
✓attività relative all’allestimento e montaggio di stands e relativi impianti
✓committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.
✓danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
✓danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute
✓danni da prodotti fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome
✓infortuni sofferti da prestatori di lavoro (coperture principali)
Che cosa non è assicurato?
Assicurazione RCT ed RCO:
🗶 i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005
🗶 i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
🗶 i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
🗶 i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
🗶 i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
🗶 i danni cagionati da opere o installazioni
🗶 i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
🗶 i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
🗶 i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali.
Assicurazione RCP:
🗶 i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati;
🗶 i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l‘importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;
🗶 i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco.
Assicurazione RCT, RCO ed RCP:
🗶 gli eventuali danni dei quali l’Assicurato si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni
🗶 le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
🗶 i danni da furto;
🗶 i danni da inquinamento
Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
I danni/le richieste di risarcimento verificatisi/avanzate prima o dopo il periodo di polizza e (quanto alla responsabilità civile per danno da prodotto) per fatti verificatisi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
Dove vale la copertura?
✓ Assicurazione RCT ed RCO:
L’assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.
Relativamente ai territori di USA e Canada l‘assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.
✓ Assicurazione RCP
L’assicurazione è valida per i prodotti descritti in polizza consegnati a terzi nei territori di qualsiasi paese esclusi USA e Canada e per danni ovunque verificatisi.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia secondo i termini previsti nella scheda di polizza.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Come posso disdire la polizza?
La polizza si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta inviata con raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e della Responsabilità Civile Prodotti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "AIG Casualty Guard"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Sede secondaria in Italia: Xxxxxx Xxxxx, x. 00, cap: 00000, Xxxxxx; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 0000000; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: xxx.xxx.xx.xx; e- mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); |
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? L'Assicurazione opera secondo il principio "claims made" relativamente alle coperture di responsabilità civile | |
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) | Danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato o da persone delle quali questi debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella Condizioni di Xxxxxxx. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, all’allestimento e montaggio di stands e relativi impianti; l’assicurazione vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. E’ compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. ma tale garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. L'assicurazione comprende: - i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; - i danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute. |
Responsabilità Civile verso Prestatori di Xxxxxx (R.C.O.) | Infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione (i) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; (ii) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. |
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni. | |
Responsabilità Civile Prodotti | Xxxxx involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L‘assicurazione comprende i danni derivanti da errata esecuzione dei lavori di installazione dei prodotti descritti in polizza sempreché tali operazioni vengano eseguite direttamente dall’Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro. L'assicurazione comprende: - i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; - i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza; - i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti. |
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico | Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi. |
Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro | Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. La presente condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale. |
Cose in consegna e custodia | Xxxxx alle cose che l’Assicurato ha in consegna e/o custodia fermo restando che sono esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. |
Sono esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria. | |
Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori | Danni cagionati alle cose che si trovano nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse. Restano esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. |
Danni alle cose dei dipendenti | Sono considerati “terzi” i Prestatori di lavoro dell’Assicurato per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell’ambito delle attività aziendali |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Inquinamento accidentale | Lesioni personali e danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l’attività assicurata. L’assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. L’assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili. La presente Condizione Particolare non comprende i danni: 1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento; 2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; 3) conseguenti ad alterazioni di carattere genetico; 4) cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo. |
Malattie professionali | Malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che |
le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data riportata nella Scheda di Polizza (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente polizza). Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale: 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per i lavoratori interinali. | |
Lavori eseguiti | Xxxxx involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall’Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per: • riparazione o manutenzione; • installazione di prodotti per i quali l’Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d’installazione. La presente condizione particolare vale per: - i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione; - i danni verificatisi in vigenza di contratto entro 12 mesi dalla data di consegna dei lavori, denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto. La presente Condizione Particolare non comprende: - i danni a cose o opere che sono state oggetto di lavori di installazione, riparazione e/o manutenzione; - le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore; - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti. |
Appalto - Subappalto | Responsabilità civile che ricade sull’Assicurato per lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro |
mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso. I prestatori di lavoro degli appaltatori/subappaltatori sono considerati terzi ai sensi di legge, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro e comunque limitatamente ai casi di morte e lesioni personali. | |
Committenza lavori straordinari e committenza lavori | Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi. Qualora tali lavori rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto Legislativo n. 81/2008, l’assicurazione vale a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto, nonché abbia adottato il piano di sicurezza e coordinamento, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto. La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale. |
Esportazione diretta in U.S.A. E Canada | Prodotti consegnati a terzi in tutto il mondo, compresi i territori di U.S.A. e Canada. Resta espressamente convenuto che l’assicurazione non è operante a favore di eventuali aziende collegate, consociate o partecipate dell’Assicurato ubicate nei territori di Usa e Canada. |
Vendor’s liability (responsabilità del venditore) | L’assicurazione Responsabilità Civile Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante alle aziende specificate nell’allegato alla presente polizza, nella loro qualità di venditori e/o distributori nei territori di USA e Canada dei prodotti fabbricati dall‘Assicurato descritti in polizza in base alle condizioni in lingua inglese riportate nell’allegato stesso. |
Ritiro prodotti dell’assicurato | Spese sostenute dall'Assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a terzi, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato. Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle: a) di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione; b) di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati; c) per la distruzione dei prodotti difettosi; d) per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti; e) relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato alle |
operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti; f) per la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo. L'assicurazione vale - per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della polizza esclusi i territori di USA e Canada; - per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella di decorrenza della polizza. | |
Che cosa non è assicurato? | |
Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi: a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante; b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate; d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ; e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili; h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere; i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili; j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici. Dall'Assicurazione R.C. Prodotti sono esclusi: k) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati; l) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l‘importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti; m) i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco. Sono inoltre escluse dall'Assicurazione R.C.T./O. e R.C. Prodotti: n) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute; o) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente |
autorizzate dalla Società; p) i danni da furto; q) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; r) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione; s) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; t) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi u) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena; v) Sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America; w) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali; x) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR); y) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo; z) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il contrente/Assicurato non abbia dotato i propri prestatori di lavoro di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008; aa) i danni derivanti da e le richieste di risarcimento relative a Cyber Liability. | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel Certificato di Assicurazione. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri (i) che abbiano causato morte o per i quali venga superata una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o (ii) per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o (iii) per i quali gli pervengano richieste di risarcimento. In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims |
Xxxxxx Xxxxx x. 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx. | |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di |
disdetta da una della Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. | |
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione della polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'Assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto a coloro che siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un danno accidentale in relazione all'attività descritta nelle Condizioni di Polizza, nonché per danni involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione: la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari a 13,90 %. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in |
Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Il presente contratto non prevede una procedura arbitrale per dirimere le controversie che possano eventualmente insorgere. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
8 - Rata di premio alla firma fino al xx/xx/xxxx e rate successive annue | |
PREMIO MINIMO ANTICIPATO NETTO: | EUR ===== |
IMPOSTE: (pari al 22,25 % del premio anticipato annuo) | EUR ===== |
PREMIO ANTICIPATO LORDO: | EUR ===== |
PREMIO MINIMO NETTO RATE SUCCESSIVE ANNUE: | EUR ===== |
IMPOSTE: (pari al 22,25 % del premio anticipato annuo) | EUR ===== |
PREMIO LORDO RATE SUCCESSIVE ANNUE: | EUR ===== |
La polizza è costituita dalla presente Scheda di Polizza, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Particolari richiamate e dai seguenti Allegati: ===.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: Agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Polizze in corso per gli stessi rischi: nessuna Polizze annullate negli ultimi cinque anni: nessuna Sinistri negli ultimi cinque anni: nessuno
IL CONTRAENTE AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni
degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 1) comma 2 Validità temporale dell‘assicurazione Responsabilità Civile Prodotti; Art. 12) Regolazione del premio;
Art. 13) Recesso in caso di sinistro; Art. 14) Proroga dell’assicurazione;
Art. 15) Perdita del diritto all’indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini per l’avviso di sinistro;
Art. 19) Oneri fiscali;
Art. 21) Foro competente;
e delle seguenti Condizioni Particolari:
9) Clausola arbitrale per operazioni di Ritiro Prodotti dell’Assicurato.
IL CONTRAENTE
Polizza emessa in Milano il xx.xx.xxxx
/xx
La rata di premio alla firma è stata pagata a mie mani oggi Milano,
Il Broker
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione il contratto di assicurazione;
Polizza il documento che prova l'assicurazione;
Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato il soggetto/i i cui interessi sono protetti dall'assicurazione;
Società l'impresa assicuratrice;
Broker l’intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza;
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio la probabilità che si verifichi un sinistro;
Sinistro Per la assicurazione R.C.T./O.
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Per la assicurazione R.C. Prodotti
la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, o dai suoi aventi causa;
Sinistro in serie tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti ed in momenti diversi, sono considerati come la conseguenza di un unico sinistro;
Massimale la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate.
Per l’assicurazione R.C. Prodotti tale massima esposizione si intende per sinistro/sinistro in serie e per periodo assicurativo;
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Retribuzioni l’ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;
Prodotto i beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili), specificati nella descrizione dell’attività dell’Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto o per legge:
• autorizzazione all’immissione in commercio da parte di organi, enti, istituti o autorità competenti;
• certificato di avvenuto collaudo;
I recipienti, i contenitori, gli imballaggi dei beni di cui al punto precedente nonché le relative istruzioni d’uso.
Fatturato l’importo del volume d’affari annuo conseguito da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizza al netto di quello intercompany e di IVA o equivalenti imposte locali
Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni a cose alterazione fisica o chimica di cose;
Terrorismo Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società
Scoperto la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia l’importo che viene detratto dal danno e che rimane a carico dell’Assicurato;
Committente colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori;
Appaltatore /
Subappaltatore colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall’appaltatore parte o la totalità dei lavori.
Consegna a terzi Trasferimento del potere di fatto su una cosa che si verifica nel momento in cui il possesso della stessa risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo
Nel caso in cui prodotti o cose in genere vengano installati o poste in opera presso terzi a cura dell’Assicurato la consegna si verifica nel momento in cui l‘installazione risulta ultimata.
L’installazione si considera ultimata al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
1. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2. consegna anche provvisoria o parziale dell’ installazione o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
3. uso anche parziale o temporaneo dell‘ installazione secondo destinazione.
Ai fini della presenta polizza il termine messa in circolazione equivale a quello di consegna a terzi.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, all’allestimento e montaggio di stands e relativi impianti; l’assicurazione vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. E’ compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. ma tale garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx.
L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
L'assicurazione comprende:
- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza;
- i danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute.
Qualora l’Assicurato abbia in corso polizza Incendio estesa al rischio accessorio “Ricorso Terzi“ la presente garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
La presente garanzia è prestata con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza.
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione:
- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
PRECISAZIONE
L’assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni
C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo
nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi , per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L‘assicurazione comprende i danni derivanti da errata esecuzione dei lavori di installazione dei prodotti descritti in polizza sempreché tali operazioni vengano eseguite direttamente dall’Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro.
Il massimale previsto per la presente assicurazione opera per l’eccedenza rispetto al massimale previsto da eventuali coperture preesistenti a favore dell’Assicurato e valide nei confronti delle stesse richieste di risarcimento.
L'assicurazione comprende:
- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza;
- i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza.
- i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza.
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1) VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
Assicurazione R.C.T./O.
L’assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.
Assicurazione R.C. Prodotti
L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza relative a fatti verificatisi dopo la data riportata nella Scheda di Polizza (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente polizza).
Limitatamente ai danni verificatisi in Usa/Canada l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza relative a fatti verificatisi dopo la data di decorrenza della presente polizza, salvo quanto previsto in caso di attivazione della Condizione Particolare 7) ESPORTAZIONE DIRETTA IN USA E CANADA.
L’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note all’Assicurato prima della data di effetto della presente polizza.
In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione, purchè pervenute all’Assicurato entro due anni dalla cessazione stessa.
Art. 2) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Assicurazione R.C.T./O.
L’assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.
Relativamente ai territori di USA e Canada l‘assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.
Assicurazione R.C. Prodotti
L’assicurazione è valida per i prodotti descritti in polizza consegnati a terzi nei territori di qualsiasi paese esclusi USA e Canada e per danni ovunque verificatisi.
Art. 3) NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati “terzi”:
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per i quali si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
Art. 4) ESCLUSIONI
Danni esclusi dall’assicurazione:
Assicurazione R.C.T./ O.
a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.
Assicurazione R.C. Prodotti
k) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati;
l) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l‘importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;
m) i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco.
Assicurazione R.C.T./ O. e R.C. Prodotti
n) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
o) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
p) i danni da furto;
q) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione
o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
r) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
s) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
t) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi
u) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
v) Sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
w) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali.
x) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR)
y) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo
z) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il contrente/Assicurato non abbia dotato i propri prestatori di lavoro di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 ;
aa) i danni derivanti da e le richieste di risarcimento relative a Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iiii) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Art. 5) FRANCHIGIA / SCOPERTO
Assicurazione R.C.T.
L’assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia prevista nella Scheda di Polizza, salvo per i casi in cui sia previsto uno scoperto e/o una franchigia superiore.
Assicurazione R.C.O.
L’assicurazione viene prestata con l’applicazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.
Assicurazione R.C. Prodotti
L’assicurazione viene prestata con l’applicazione delle franchigie e/o degli scoperti previsti nella Scheda di Polizza rispettivamente per :
• danni verificatisi in tutto il mondo esclusi i territori di USA e Canada;
• danni verificatisi nei territori di USA e Canada.
Art. 6) MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Art. 7) RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.
Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.
Art. 8) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
L'assicurazione comprende i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia fermo restando che sono esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
Sono esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.
Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza.
Art. 9) COSE TROVANTESI NELL‘AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L‘assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.
Restano esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza.
Art. 10) DANNI ALLE COSE DEI DIPENDENTI
A parziale deroga dell’articolo 3) NOVERO DEI TERZI, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro dell’Assicurato per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell’ambito delle attività aziendali. Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere; i danni derivanti da incendio, furto, da mancato uso.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 11) PAGAMENTO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati al Broker, cui è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 12) REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio indicato in scheda di polizza al punto 8 ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l’indicazione dell’ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio, quali:
- retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro;
- fatturato, escluso I.V.A.;
- altri elementi variabili descritti in polizza.
Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Nel caso tali differenze siano inferiori ad Euro 300,00 escluse le imposte, si conviene tuttavia tra le parti che il relativo pagamento non sarà dovuto.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o non effettua il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall’art. 20 del DPR n° 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 35% o più rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest’ultimo con effetto dell’annualità successiva, portandolo ad un importo non
inferiore al 75% dell’ultimo premio consuntivo.
Art. 13) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dall’Assicurato, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il 50% della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sempreché il premio non sia stato fissato anche quale premio minimo. In tal caso nessun rimborso di premio sarà infatti dovuto.
Ai fini della applicabilità del presente articolo valgono anche i sinistri denunciati sulle polizze emesse all’estero disciplinate dal paragrafo “CONDIZIONI PARTICOLARI PROGRAMMA INTERNAZIONALE”.
Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.
Art. 14) PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta da una della Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata del contratto.
Art. 15) DENUNCIA DEI SINISTRI
Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il
Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri:
• che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
• per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o
• per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.
In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne abbia avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 16) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Qualora al momento del sinistro esistano anche altre assicurazioni stipulate con altre società per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre assicurazioni.
Art. 18) PLURALITA‘ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità Assicurati il massimale / limite stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.
Art. 21) FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o presso il Broker cui è assegnata la polizza o dove ha sede il Contraente.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Xxxxxxx)
1) QUALIFICA DI ASSICURATO
D'accordo tra le Parti si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alle aziende indicate nella Scheda di Polizza in corrispondenza della presente Condizione Particolare, le quali beneficeranno di tutte le garanzie prestate con la presente polizza.
Si precisa inoltre che gli Assicurati s’intendono, a tutti gli effetti, terzi tra di loro; tuttavia si conviene che, qualora venissero arrecate lesioni personali ai prestatori di lavoro delle predette aziende assicurate si intenderanno applicabili le condizioni, i limiti e le franchigie dell’assicurazione R.C.O. accordata rispettivamente a ciascuna delle aziende assicurate.
Le aziende con qualifica di Assicurato non sono considerate terze tra di loro limitatamente alla Responsabilità Civile Prodotti.
Relativamente alla RC Prodotti i prestatori di lavoro delle aziende assicurate sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori dei prodotti assicurati.
In caso la qualifica di Assicurato venga attribuita successivamente alla data di effetto della presente polizza, l’assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note a tale Assicurato prima della data di effetto della garanzia a suo favore.
2) INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’Art. 4) Esclusioni lettera q), l‘assicurazione si intende estesa alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l’attività assicurata.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
L’assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella Scheda di Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L’assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende i danni:
1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
3) conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
4) cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
L’assicurazione di cui alla presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza e vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
3) MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lettera B) R.C.O., l’assicurazione si intende estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto.
La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data riportata nella Scheda di Polizza (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente polizza).
La presente condizione particolare è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. e con i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.
I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per i lavoratori interinali;
4) LAVORI ESEGUITI
A parziale deroga dell’Art. 4) Esclusioni lettera f) l'assicurazione si intende estesa ai danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall’Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per:
• riparazione o manutenzione;
• installazione di prodotti per i quali l’Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d’installazione,
La presente condizione particolare vale per:
- i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione;
- i danni verificatisi in vigenza di contratto entro 12 mesi dalla data di consegna dei lavori, denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende:
- i danni a cose o opere che sono state oggetto di lavori di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori
eseguiti.
La presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite e lo scoperto per ogni sinistro riportati nella Scheda di Polizza.
5) APPALTO - SUBAPPALTO
L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso.
I prestatori di lavoro degli appaltatori/subappaltatori sono considerati terzi ai sensi di legge, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro e comunque limitatamente ai casi di morte e lesioni personali.
6) COMMITTENZA LAVORI STRAORDINARI E COMMITTENZA LAVORI
L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi.
Qualora tali lavori rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto Legislativo 81/2008, l’assicurazione vale a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto, nonché abbia adottato il piano di sicurezza e coordinamento, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto.
La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
7) ESPORTAZIONE DIRETTA IN USA E CANADA
A parziale deroga dell’art. 2) delle Delimitazioni dell’Assicurazione, la validità territoriale si intende estesa ai prodotti consegnati a terzi in tutto il mondo, compresi i territori di USA e Canada.
Per i territori di USA e Canada, resta convenuto fra le Parti che l’assicurazione opera per i prodotti descritti in polizza consegnati a terzi dopo la data di decorrenza della presente polizza con la franchigia e/o lo scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
Resta espressamente convenuto che l’assicurazione non è operante a favore di eventuali aziende collegate, consociate o partecipate dell’Assicurato ubicate nei territori di Usa e Canada.
8) VENDOR’S LIABILITY (RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE)
L’assicurazione Responsabilità Civile Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante alle aziende specificate nell’allegato alla presente polizza, nella loro qualità di venditori e/o distributori nei territori di USA e Canada dei prodotti fabbricati dall‘Assicurato descritti in polizza in base alle condizioni in lingua inglese riportate nell’allegato stesso.
9) RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO
A parziale deroga dell’Art. 4) Esclusioni lettera l), la Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a terzi, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
a) tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose
b) sia dimostrata la possibilità che possano causarne
c) le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle:
a) di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione;
b) di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati;
c) per la distruzione dei prodotti difettosi;
d) per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
e) relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
f) per la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo.
In caso di divergenza sull’opportunità di effettuare le operazioni di cui trattasi e/o sull’ammontare delle spese sostenute, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Questo ha sede, a scelta della parte attrice, presso la direzione della Società o presso la sede del Broker al quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende:
a) le spese sostenute per revisionare o modificare o riparare i prodotti difettosi onde renderli idonei, salvo quanto previsto alla lettera f) di cui alle spese rimborsabili di cui sopra;
b) il ritiro dei prodotti di terzi nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
c) le spese per il ritiro, trasporto ed eventuale distruzione dei prodotti descritti in polizza fabbricati in manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza, salute ed igiene dei consumatori;
d) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della Clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
e) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente;
f) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque;
g) il controvalore dei prodotti da ritirare;
h) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
i) multe, ammende e penalità in genere;
j) le spese di smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi da ritirare.
L'assicurazione vale
- per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della polizza esclusi i territori di USA e Canada;
- per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella di decorrenza della polizza.
La presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del massimale R.C. Prodotti con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicati nella Scheda di Polizza.
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