Contratto d’opera professionale relativo all’incarico del servizio di podologia in favore degli ospiti della A.P.S.P. di Casa di Riposo “Giovanelli” dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Allegato a determina n. 235/2017 del 30/12/2017
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Contratto d’opera professionale relativo all’incarico del servizio di podologia in favore degli ospiti della A.P.S.P. di Casa di Riposo “Giovanelli” dal 01/01/2018 al 31/12/2018
In base alla determinazione del Direttore nr. 235 del 30/12/2017 ed alle norme in essa richiamate, il giorno del mese dell’anno duemiladiciotto
tra il Sig. Xxxxx Xxxxx, Presidente pro tempore della Casa di Riposo “Giovanelli” nato a …………. il …… nell’esclusivo interesse, in nome e per conto della APSP Casa di Riposo “Giovanelli”, di seguito denominata per brevità “APSP” o “Ente”
e
la dott.ssa XXXXXXX XXXXXXXX, podologa, nata a Cavalese (TN) il 02.05.1984 e residente a Xxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx 00/X, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X P.I. 02102120223, in seguito individuata per brevità anche come "professionista" o “podologa” o “collaboratrice”;
Premesso che la dott.ssa Creazzi è in possesso della laurea in podologia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data 20.11.2008, è titolare di partita IVA e si è resa disponibile per l’assunzione dell’incarico in oggetto;
Tutto questo premesso si stipula il seguente:
C O N T R A T T O
Articolo 1 – Oggetto del contratto e normativa di riferimento.
La APSP incarica la dott.ssa Creazzi delle prestazioni d’opera professionali di podologia in favore degli ospiti della APSP Xxxxxx.
Il presente contratto d’opera o di lavoro autonomo per prestazioni professionali ai sensi degli artt. 2222 e ss del C.C. instaura tra le parti un rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, ai sensi artt. 53 e 54 D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
L’affidamento, da parte dell’A.P.S.P. di Tesero
, di incarichi per prestazioni specialistiche in regime di libera professione e per svolgere determinate attività alle quali l’Ente non può far fronte col suo personale di ruolo è consentito dall’art. 41 del D.P.G.R. 19.5.1999, nr. 3/L sull’ordinamento del personale degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, nonché dall’art. 7, 6° comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; si precisa anche che il 2° comma dell’art. 1 del D. Lgs. 10/09/2003, n. 276 esclude l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in esso contenute. Articolo 2 – Luogo, modalità ed orari di svolgimento dell’incarico.
La dott.ssa Creazzi svolgerà l’attività e le prestazioni professionali che sono richieste nella sede della A.P.S.P. a Tesero in Xxx Xxxxxx x. 0, con l’utilizzo di mezzi propri. Si concorda che il servizio verrà espletato con, di norma, un accesso mensile in orario compatibile con le esigenze degli ospiti e dell’organizzazione della APSP. Per ogni accesso in struttura verranno effettuati in media dagli otto ai dieci trattamenti.
Articolo 3 – Corrispettivo spettante
La A.P.S.P. committente corrisponderà alla dott.ssa Creazzi, un corrispettivo pari a 60,00 euro/ora (Euro sessanta) non soggetto ad IVA a cui andrà aggiunto il contributo di legge per la cassa pensionistica 4%;
Le parti precisano che:
a) il compenso così pattuito è forfetario e onnicomprensivo, nel senso che assorbe ogni e qualsiasi emolumento od indennità, compresi quelli per gli accessi alla A.P.S.P. di Tesero.
b) il compenso sopra indicato è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge;
c) il compenso anzidetto è esente IVA. ai sensi dell’art. 10, punti 18) e 27-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., Il compenso pattuito con la dott.ssa Creazzi verrà corrisposto a cadenza di norma mensile dietro presentazione, da parte della professionista, di regolare documentazione ai fini contabili e fiscali (fattura, parcella o altro) che dovrà contenere, esposte in maniera analitica, le prestazioni professionali rese ed il numero dei trattamenti effettuati nel periodo di riferimento. L’Amministrazione della A.P.S.P. verificherà la regolarità e la completezza dei documenti, accertando l’esattezza delle prestazioni esposte e disponendo la liquidazione ed il pagamento.
Le parti indicano in € 2.160,00 a cui va aggiunta il contributo di legge per la cassa pensionistica, il compenso massimo
Articolo 4 – Adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali.
La A.P.S.P. applicherà sui compensi corrisposti alla dott.ssa Creazzi incaricata il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per i rapporti di lavoro autonomo.
La A.P.S.P. non si assume, tuttavia, alcun obbligo in materia di indennità di preavviso o di anzianità, né per quanto riguarda il trattamento assicurativo per eventuali malattie, incidenti od infortuni che dovessero occorrere alla collaboratrice professionale durante lo svolgimento o in conseguenza della sua attività di lavoro autonomo in favore della APSP Casa di Riposo “Giovanelli” di Tesero; il committente declina ogni responsabilità al riguardo, così come quella per eventuali danni a terzi provocati dalla professionista incaricata nello svolgimento della sua attività professionale.
Pertanto sono a carico della prestatrice d’opera incaricata dott.ssa Creazzi tutti gli oneri relativi alla stipulazione di contratti di assicurazione per incidenti od infortuni che dovessero succedere durante il periodo di durata dell’incarico e per la sua responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento in forma autonoma delle attività professionali di cui è incaricata. La professionista è tenuta a dare comunicazione alla A.P.S.P. degli estremi di tale polizza.
Articolo 5 – Durata dell’incarico.
L’incarico di collaborazione professionale viene conferito dalla A.P.S.P. alla dott.ssa Creazzi per il periodo che va dal 1
Gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
A meno che il rapporto professionale non venga concluso prima del termine per uno dei casi previsti dall’articolo seguente, il rapporto di collaborazione si concluderà automaticamente alla scadenza prevista del 30.04.2018 senza che le parti debbano comunicarsi alcuna disdetta.
Eventuali periodi di sospensione del rapporto di collaborazione dovuti ad assenze, quali malattia o ad infortunio od altro, della professionista incaricata non comportano proroghe della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla scadenza prevista.
Articolo 6 – Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto.
L’apposizione del termine anzidetto al presente contratto non costituisce espressa rinuncia, da parte della APSP committente, a recedere anticipatamente dal contratto stesso in qualsiasi momento e senza l’obbligo di darne alcuna motivazione, come consente il 1° comma dell’art. 2237 del codice civile; la APSP deve tuttavia comunicare per iscritto alla prestatrice d’opera il recesso unilaterale con un preavviso di almeno 1 (un) mese.
La professionista incaricata può recedere dal contratto ai sensi del 2° comma dell’art. 2237 del codice civile, oppure anche per altri motivi. In questo caso dovrà darne comunicazione scritta alla APSP committente con un preavviso di almeno 3 mesi, ma sarà comunque tenuta a proseguire nella sua attività professionale fino alla scadenza del periodo di preavviso in maniera da evitare pregiudizio alla regolare gestione della APSP.
In tutti i casi contemplati dai tre comma precedenti la professionista avrà diritto al solo compenso pattuito fino al momento dell’effettiva cessazione della sua attività, esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.
La APSP committente può chiedere inoltre la risoluzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile qualora riscontrasse che la professionista incaricata non presti le attività che sono richieste secondo i precedenti articoli 1 e 2 o secondo i programmi e gli obiettivi concordati, o anche quando esegua i suoi compiti in maniera negligente ed insoddisfacente, provocando con ciò nocumento morale, materiale ed economico alla APSP Casa di Riposo “Giovanelli”. In questi casi,l’Ente deve contestare per iscritto gli addebiti alla prestatrice d’opera ed assegnarle un termine di almeno 15 (quindici) giorni per adempiere o per porre rimedio alle inadempienze contestate, con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto.
Si prevedono, come clausola risolutiva espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
l’accertata responsabilità della professionista per danni di carattere civile, amministrativo e contabile arrecati alla APSP ;
la violazione degli obblighi di correttezza, di riservatezza e di segretezza sulle attività dell’Istituzione che fanno carico alla professionista incaricata.
In questi casi, il contratto si risolve di diritto non appena la APSP committente comunica alla dott.ssa Creazzi la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Nei casi contemplati dai precedenti commi resta fermo l’obbligo per la professionista di risarcire alla APSP committente i danni provocati dal suo comportamento inadempiente.
Ogni comunicazione fra le parti relativa ai fatti contemplati dal presente articolo dovrà essere inviata per raccomandata al domicilio di ciascuna di esse indicato nel successivo articolo 9.
Articolo 7 – Compatibilità del rapporto di prestazione d’opera professionale.
La professionista dott.ssa Creazzi dichiara, sotto la sua responsabilità, di non avere ragioni ostative a svolgere l’incarico che le viene così conferito e di non trovarsi, rispetto a questo, in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
Considerata la natura autonoma e con impegno limitato nel tempo del rapporto di prestazione d’opera professionale così instaurato, la professionista incaricata potrà svolgere contemporaneamente anche altre attività professionali, assicurando comunque l’impegno quantitativo e qualitativo pattuito nei precedenti articoli 1, 2 e 5.
Articolo 8 – Sostituzione temporanea della professionista.
Qualora la dott.ssa Creazzi dovesse assentarsi per un periodo superiore a 1 mese, dovrà essere sostituita da altro professionista idoneo, che dovrà essere individuato d’intesa con il Direttore della A.P.S.P. La stessa dovrà concordare preventivamente con quest’ultimo le modalità per la propria sostituzione e, in questi casi, la APSP corrisponderà direttamente al sostituto lo stesso compenso pattuito con la sig.ra Creazzi.
Articolo 9 – Domicilio delle parti.
Ai fini del presente contratto, il domicilio della APSP committente coincide con la sua sede in Xxx Xxxxxx x. 0 in Tesero ; la professionista incaricata, dott.ssa Creazzi , conferma invece di essere residente in Xxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx 00/X. Articolo 10 – Modificazioni del contratto.
Le parti convengono che il presente contratto potrà essere modificato solamente col loro reciproco accordo ed in forma scritta, e che perciò la pratica disapplicazione, anche se reiterata, di una o più clausole del contratto non comporta la loro tacita abrogazione.
Articolo 11 – Foro competente.
Le parti concordano che le controversie che dovessero derivare dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto dovranno essere definite possibilmente in via consensuale fra di loro, e che se l’accordo non venisse raggiunto vengano devolute al foro di Trento.
Articolo 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A pena di nullità assoluta del presente atto, le Parti assumono, con la sottoscrizione del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e del D. L. n. 187/2010.
Il contratto verrà immediatamente risolto nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di Banche o di società di Poste Italiane.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali.
La A.P.S.P. Casa di Riposo “Giovanelli” è titolare del trattamento dei dati personali e il Direttore è responsabile del trattamento dei dati personali che la dott.ssa Creazzi ha fornito in relazione all’incarico di prestazione d’opera e di
collaborazione professionale disciplinato dal presente contratto, nonché di quelli che andrà ad acquisire anche in seguito nel corso del rapporto contrattuale: dati la cui acquisizione è necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti al presente contratto (in materia fiscale, di sicurezza del lavoro, corresponsione dei compensi, tutela giudiziaria, etc.). L’Ente si obbliga a conservare, custodire e trattare i dati personali della dott.ssa Creazzi nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” contenuto nel Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 196/2003; in particolare, si dà atto che, essendo la APSP di Tesero un soggetto pubblico, in base all’art. 18 del Codice:
- dovrà trattare i dati personali della professionista incaricata soltanto per i suoi fini istituzionali, come previsti dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, nonché dalle norme di legge e di regolamento vigenti;
- non deve richiedere né acquisire il consenso dell’interessata per il trattamento dei suoi dati personali, a meno che non lo esigano specifiche disposizioni normative.
Con la firma del presente contratto, la collaboratrice professionale incaricata dichiara di aver avuto le informazioni previste dall’art. 13 del Codice e di avere quindi piena conoscenza dei diritti che le spettano in base agli artt. 7 e seguenti del Codice stesso in ordine ai suoi dati personali acquisiti, custoditi e trattati dalla A.P.S.P. committente in relazione al rapporto di prestazione d’opera così instaurato.
Articolo 14 – Rinvio alle norme generali per l’interpretazione e l’attuazione.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto, nonché per interpretarlo e per attuarlo nella maniera più corretta, le parti rinviano espressamente alle norme di legge e di regolamento citate nel precedente articolo 1, in quanto applicabili.
Articolo 15 – Spese di contratto e sua registrazione.
Le spese necessarie alla stipulazione del contratto sono a carico della professionista.
Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e dovrà essere registrato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. poiché le prestazioni professionali che esso prevede, pur essendo esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, punti 18) e 27-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., si considerano comunque soggette a tale imposta dal momento che rientrano fra quelle indicate dal 6° comma dell’art. 21 del medesimo D.P.R. 633/1972. Qualora venga chiesta la registrazione del presente contratto in caso d’uso, le spese conseguenti saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.
Stipulato, letto, confermato e sottoscritto in Tesero il giorno
per la A.P.S.P. (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo “Giovanelli” )
Il Presidente - sig.Xxxxx Xxxxx
La professionista incaricata come “Podologa” - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto è stata oggetto di specifica trattativa e di espressa pattuizione fra loro; nondimeno, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole contenute in particolare negli articoli 6 (Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto), 10 (Modificazioni del contratto), 11 (Foro competente) e 15 (Spese di contratto e sua registrazione).
Tesero,
per la A.P.S.P. (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo “Giovanelli”)
Il Presidente - sig.Xxxxx Xxxxx
La professionista incaricata come “Podologa” - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx