DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
Posiz. .......................................
Roma....................................................................................
Alle Direzioni generali VICO e PREF Agli Uffici territoriali e Laboratori ICQRF
p.c. Al Gabinetto del Ministro
Ai Dipartimenti DIPEISR e DIPQAI
All’Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
Loro Sedi
OGGETTO: Legge n.238/16 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”.
./.
Nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 28.12.2016 è stata pubblicata la Legge 12
dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”. La legge entra in vigore il 12 gennaio 2017.
Conosciuta come “testo unico del vino”, la legge n.238 ha rivisto e aggiornato la normativa nazionale vigente nel settore introducendo non poche novità. Con la presente nota si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di competenza dell’ICQRF.
TITOLO II - NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
CAPO I - NORME GENERALI
Articolo 4 (Norme generali).
L’art. 4 prevede che “Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni nazionali della presente legge e dei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge.”.
Cosi come negli articoli 58, comma 1, e 61, comma 1, viene sancita l’applicabilità dei decreti ministeriali che saranno adottati in attuazione della legge n. 238 decreti che riguardano le materie della produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, delle dichiarazioni, dei documenti e dei registri nonché dei controlli e della vigilanza.
Ai sensi dell’art. 90, comunque, in attesa dell’adozione dei predetti decreti attuativi, continuano ad applicarsi, se non in contrasto e qualora non espressamente abrogati, i decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione europea.
ICQRF - Segreteria ICQRF - Prot. Uscita N.0001522 del 30/12/2016
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CAPO III - PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE
Articolo 9 (Planimetria dei locali).
Questo articolo innova alcune disposizioni già contenute nell’art. 15 della L. n. 82/2006. In particolare:
− viene precisata la portata della definizione di cantina/stabilimento enologico (già contenuta nel comma 4 dell’articolo 15 della L. n. 82/2006); la cantina o lo stabilimento enologico (da intendersi come sinonimi), adesso ricomprendono non solo i locali e le relative pertinenze ove sono detenuti i prodotti vitivinicoli,1 ma anche quelli ove si svolge la produzione degli stessi nonché quelli ove è effettuata la detenzione e la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati2;
− nel contempo, è chiarito che non sono cantine/stabilimenti enologici le distillerie, gli acetifici3, gli stabilimenti in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari ed i depositi di soli prodotti vitivinicoli confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati (comma 1);
− è stabilito l’obbligo della presentazione4 agli uffici territoriali5 della planimetria delle cantine/stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, così ripristinando la fascia di esonero già prevista dall’art. 40, comma 4, del DPR n. 162/65, poi abrogato dalla L. n. 82/2006 (comma 2);
− l’obbligo non sussiste nel caso in cui, per tali cantine/stabilimenti, sia stata presentata ai competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la planimetria prevista ai sensi delle vigenti norme in materia di accise6, a seguito dell’attivazione di un deposito fiscale; in proposito, non sono soggetti all’obbligo di presentare planimetria dei locali, al competente ufficio doganale, i piccoli produttori che producono in media meno di 1.000 hl di vino all’anno, riferendosi alla media dell’ultimo quinquennio7;
− sono esclusi dall’obbligo della denuncia di esercizio agli uffici doganali anche gli esercenti il deposito di vino che non effettuano cessioni intracomunitarie in regime sospensivo8: in questi casi, pertanto, i titolari di cantine/stabilimenti enologici sono tenuti alla presentazione della planimetria al competente ufficio territoriale (sempre ricorrendo la circostanza che la capacità complessiva sia superiore a 100 ettolitri);
− nel caso della presentazione agli uffici doganali, è previsto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli Uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche: in tal senso, si fa riserva di comunicare i termini e le modalità degli accordi intercorsi con la richiamata Agenzia (comma 4).
1 I prodotti vitivinicoli sono quelli elencati nell’Allegato I, Parte XII, del Reg. (UE) n. 1308/2013.
2 I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono quelli definiti dall’art. 3 del Reg. (UE) n. 251/2014.
3 Si veda il commento all’art. 50. Si veda anche il commento all’articolo 13: non sono cantine/stabilimenti enologici nemmeno i centri di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione.
4 Per le modalità di presentazione si rinvia all’articolo 88.
5 Ai sensi dell’art. 3 (Definizioni), comma 1, lettera l), per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato.
6 artt. 1, 5, 27, 28, 36 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e art. 1, comma 2, del DM 27 marzo 2001, n. 153.
7 art. 37, comma 1, del citato D. Lgs. n. 504/1995 e art. 1, comma 5, lettera b),del citato DM n. 153/2001.
8 art. 29, comma 3, lettera e), del citato X.Xxx. n. 504/1995.
Fatte salve le esenzioni sopra menzionate, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni obbligatorie a carico dei titolari di cantine/stabilimenti, da presentare agli uffici territoriali, si evidenzia che, ai sensi dei commi 2, 3, 5 e 6 dell’art. 9:
− deve essere sia fornita la planimetria dei locali della cantina/stabilimento e delle relative pertinenze, sia dichiarata la capacità complessiva (cioè la somma delle capacità dei recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri); inoltre, nella predetta rappresentazione, deve essere specificata l’ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, per i quali un’apposita legenda riporterà il codice alfanumerico identificativo e la capacità; tali disposizioni innovano quelle dell’art. 15, comma 1, della L. n. 82/2006, in quanto non è più fatto riferimento ai recipienti “fissi” e che, pertanto, l’ubicazione e l’identificazione riguarderanno tutti i recipienti presenti nella cantina/stabilimento di capacità superiore a 10 ettolitri, in quanto destinati alla detenzione/produzione di prodotti vitivinicoli, anche aromatizzati;
− deve essere comunicata qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata, come l’installazione o l’eliminazione di vasi vinari o i cambi di destinazione d’uso;
− deve essere comunicato l’eventuale spostamento dei recipienti solo qualora esso venga effettuato tra fabbricati diversi ancorché appartenenti allo stesso stabilimento.
Inoltre, la planimetria deve indicare anche i locali adibiti esclusivamente alla detenzione delle sostanze consentite nella elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui al Xxx. (XX) x. 000/0000 (xxx. 14, comma 2).
Le planimetrie già in possesso degli Uffici ICQRF, se conformi alle predette disposizioni, devono ritenersi tuttora valide, non rendendosi necessari ulteriori adempimenti a carico degli operatori.
Articolo 10 (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento).
Questo articolo innova talune disposizioni già presenti nell’art. 9 della L. n. 82/2006. Al comma 1, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e rifermentazioni dei
prodotti vitivinicoli.
Derogano da questa previsione e, quindi, ai sensi dei commi 3 e 4, possono svolgersi in un periodo diverso da quello sopra menzionato, le fermentazioni e rifermentazioni che sono:
− consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l’effettuazione della fermentazione/rifermentazione è subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all’ufficio territoriale;
− effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
− poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate.
A quest’ultimo proposito, l’ICQRF è dell’avviso che, in considerazione della ratio dell’art. 90, comma 3, purché non in contrasto con le previsioni dell’articolo 10, per la corrente campagna 2016/2017 possano continuare ad applicarsi le determinazioni emanate dalle Regioni e dalle Province autonome in applicazione delle abrogate norme di cui all’art. 9, commi 1 e 4 della L. n. 82/2006, al fine di consentire la
produzione dei vini tradizionali, per i quali sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni in un periodo diverso da quello del comma 1.
Resta immutata la disciplina delle autorizzazioni delle operazioni di arricchimento, la cui effettuazione permane subordinata, ai sensi del comma 2, allo specifico provvedimento di ciascuna Regione o Provincia autonoma: ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2 del DM prot. n. 278 del 9 ottobre 2012.
Articolo 11 (Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti).
Le definizioni di mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto ed enocianina riprendono quelle già recate dall’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della L. n. 82/2006.
Articolo 12 (Produzione di mosto cotto).
Questo articolo innova talune disposizioni già recate dall’art. 3 della L. n. 82/2006. In particolare:
− il comma 1 prevede la possibilità di preparare mosto cotto negli stabilimenti enologici, senza che si renda necessaria una preventiva comunicazione, solo se questo sia destinato alla produzione sia dei prodotti registrati ai sensi del Reg. (UE) n. 1152/2012, sia di quelli che figurano nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali; in proposito, tenuto conto della ratio della disposizione, specie in relazione alle analogie fra i sistemi di controllo dei prodotti a DOP, si è dell’avviso che rientri in tale fattispecie anche la preparazione di mosto cotto destinato alla produzione delle particolari tipologie del vino DOC “Marsala” per le quali il relativo disciplinare ne consente l’impiego;
− il comma 2 disciplina gli stabilimenti diversi da quelli menzionati al comma 1, nei quali la preparazione del mosto cotto si intende consentita a condizione che sia presentata un’apposita comunicazione all’ufficio territoriale, da effettuarsi una tantum almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività.
Articolo 13 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello).
Questo articolo innova talune disposizioni già recate dall’art. 14 della L. n. 82/2006.
In particolare:
− sono precisati i termini a decorrere dai quali è vietato detenere in cantina i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, che si riassumono nella tabella sotto riportata (comma 1);
Tipologia di produttore | < 1.000 ettolitri | > 1.000 ettolitri |
Vinaccia ottenuta fino al 31/12 | 90° giorno successivo al 31/12 | 30° giorno successivo al 31/12 |
Vinaccia ottenuta dopo il 31/12 | 90° giorno successivo a quello dell’ottenimento | 30° giorno successivo a quello dell’ottenimento |
Fecce di vino non denaturate | 90° giorno successivo a quello dell’ottenimento | 30° giorno successivo a quello dell’ottenimento |
− viene ribadito l’obbligo del diretto avvio alla distillazione dei sottoprodotti alle distillerie riconosciute, ad eccezione dei casi di esonero dalla consegna, dei sottoprodotti destinati al ritiro sotto controllo e delle vinacce destinate ad usi
alternativi9 (comma 2): in proposito, ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi, se non in contrasto, le disposizioni di cui al DM n. 5396 del 27 novembre 2008, così come modificato, da ultimo, dal DM 4 agosto 2010 nonché quelle del DM 23 aprile 2001 per quanto riguarda il riconoscimento dei distillatori; in deroga al diretto avvio, è consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico ai sensi (secondo periodo del comma 3);
− viene ribadita la possibilità di istituire centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione per le distillerie, possibilità che viene estesa anche a coloro che utilizzano i citati sottoprodotti a scopo energetico, previa comunicazione da inviare all’ufficio territoriale (comma 3); Si evidenzia che il richiamato centro di raccolta non può in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazione;
− è confermato l’obbligo, per i responsabili degli stabilimenti industriali che detengono le vinacce per usi diversi dalla distillazione, di presentare un’apposita comunicazione all’ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola (comma 4);
− è confermato l’obbligo di denaturazione delle fecce di vino, prima dell’estrazione dalla cantina: in proposito, ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM prot. n. 1032 del 31 luglio 2006, così come modificato dal DM 26 novembre 2010 (comma 5);
− in applicazione dell’Allegato VIII, Parte II, Sezione D, punto 4., del Reg. (UE) n. 1308/2013, vengono confermate le disposizioni concernenti la preparazione del vinello, in vista delle destinazioni consentite dalle citate norme europee e cioè la distillazione o il consumo familiare del viticoltore (comma 6);
− è introdotto l’obbligo di denaturazione, all’atto dell’ottenimento, dell’acqua e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico: le sostanze rivelatrici e le modalità per l’effettuazione della denaturazione saranno stabilite con apposito decreto ministeriale (comma 7); si ritiene opportuno evidenziare che la detenzione nella cantina/stabilimento enologico dell’acqua di costituzione dei mosti e dei vini e delle altre sostanze sopra menzionate, qualora non denaturate, integra la violazione del divieto di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e).
Articolo 14 (Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva).
Questo articolo innova talune disposizioni già presenti nell’art. 5 della L. n. 82/2006, del quale riprende, al comma 1, con una formulazione più snella (grazie alle definizioni contenute nell’art. 3), il testo dell’analogo comma della L. n. 82/200610.
In sostanza, viene confermata la possibilità di preparare mosti di uve fresche mutizzati con alcol, vini liquorosi, prodotti vitivinicoli aromatizzati, vini spumanti nonché talune bevande spiritose (purché diverse da quelle ottenute a seguito di processi di distillazione o di macerazione) presso le cantine/stabilimenti c.d. “promiscue/i”, cioè
9 Artt. 22 e 23 del Reg. (CE) n. 555/2008.
10 Così come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), del Dl n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014
quelle/i da dove si estraggono anche mosti e vini per la elaborazione dei quali non è consentita né la detenzione11 né, tantomeno, l’impiego dei prodotti che, invece, sono consentiti dal Reg. (UE) n. 251/201412, purché:
• ogni lavorazione sia comunicata all’ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione;
• i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 siano detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell’ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria (comma 2).
Nel particolare caso di cantine/stabilimenti nei quali è preminente la elaborazione di vini spumanti, mediante il solo impiego di saccarosio, ma è effettuata anche la produzione degli altri prodotti elencati al comma 1 e dei vini frizzanti, nell’esigenza di tutelare i vini spumanti dall’eventuale impiego di sostanze non consentite, è stata resa obbligatoria la preventiva comunicazione di lavorazione sopra menzionata solo per l’elaborazione dei prodotti diversi dai vini spumanti (comma 3).
Articolo 15 (Sostanze vietate).
Questo articolo innova talune disposizioni già recate dall’art. 6 della L. n. 82/200613 e, in particolare:
− come anticipato nel commento all’ultimo comma dell’art. 13, è stato codificato l’espresso divieto di detenzione nelle cantine/stabilimenti enologici dell’acqua di costituzione dei mosti e dei vini e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico (comma 1, lettera e));
− è stato precisato che, nei locali di un’impresa agricola che produce mosti o vini, la deroga al divieto di detenzione14 fissato dal comma 1:
• riguarda la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b),
c) e d), e la detenzione e l’impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti;
• è subordinata alla condizione che le attività di produzione sopra menzionate e quelle implicate dalla detenzione e dall’impiego dei citati alimenti e bevande si configurino come attività comunque connesse ai sensi dell’art. 2135 del codice civile; in proposito, si evidenzia che la deroga a favore delle imprese agricole in parola opera automaticamente, non essendo soggetta ad alcuna comunicazione all’ufficio territoriale.
Articolo 16 (Comunicazione per la detenzione e il confezionamento)
Questo articolo innova le disposizioni già contenute nell’art. 7 della L. n. 82/2006 e, in particolare:
− prevede la deroga al divieto stabilito dall’art. 15, comma 1, lettere a) e c), consentendo nelle cantine/stabilimenti, in via esclusiva, la detenzione ed il successivo confezionamento di taluni prodotti, espressamente elencati, contraddistinti dall’essere già atti al consumo umano diretto (comma 1, lettere da a)
11 Si veda il commento all’art. 15.
12 Si veda l’Allegato I del Reg. (UE) n. 251/2014
13 Così come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera c), del Dl n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014
14 Già recata dall’art. 6, comma 3-bis della L. n. 82/2006, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera c), del Dl
n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014)
ad e)); si evidenzia che la deroga non si applica ai prodotti originati, in tutto o in parte, dall’impiego delle uve da tavola;
− l’obbligatoria comunicazione preventiva delle operazioni di detenzione e successivo confezionamento all’ufficio territoriale, il quale potrà definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni (comma 2).
Articolo 17 (Succhi d’uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento).
Questo articolo ricalca le disposizioni già recate dall’art. 8 della L. n. 82/2006. Ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il regime di detenzione nelle cantine/stabilimenti, le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 1031 del 31 luglio 2006 e, per quanto riguarda la denaturazione dei mosti, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, l’art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 4 aprile 2007.
Articolo 18 (Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto).
Questo articolo innova disposizioni già presenti nell’art. 4 della L. n. 82/2006. In particolare:
− per quanto riguarda gli stabilimenti ed i locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, in cui si producono i vini spumanti ed i vini frizzanti (diversi dagli analoghi prodotti gassificati), sono disposte le pratiche ed i trattamenti consentiti mediante l’uso dell’anidride carbonica, dell’argo e dell’azoto, ai sensi delle vigenti norme dell’Unione europea, senza che sia specificata alcuna limitazione, divieto o restrizione rimessi alla facoltà degli Stati membri dall’art. 83, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 (comma 1);
− è confermato l’obbligo di presentare, contestualmente ad ogni introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali citati, un’apposita comunicazione all’ufficio territoriale (comma 2);
− è confermato il divieto di produrre e detenere, nei predetti stabilimenti e locali, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati; viene consentita, invece, la detenzione di tali prodotti purché già confezionati (comma 3).
Articolo 19 (Elaborazione dei vini frizzanti)
Con questo articolo viene introdotta una specifica disciplina per l’elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, riprendendo alcune disposizioni già contenute nel decreto ministeriale 29 luglio 2004, che deve ritenersi non più applicabile.
Inoltre, viene sancito l’utilizzo esclusivo della dicitura “rifermentazione in bottiglia” nella designazione e presentazione dei vini frizzanti a DOP o IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.
Articolo 20 (Prodotti vitivinicoli biologici)
L’articolo contiene il rinvio, per quanto attiene alle disposizioni nazionali, ad un apposito decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2012.
Articolo 21 (Sostanze ammesse)
L'articolo ricalca le disposizioni dell’art. 25 della L. n. 82/2006 così come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera e), del Dl n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014.
Articolo 22 (Detenzione dei prodotti enologici e chimici).
Questo articolo innova talune disposizioni già presenti nell’art. 27 della legge n. 82/2006. In particolare, viene consentita la detenzione nelle cantine/stabilimenti dei prodotti chimici diversi da quelli espressamente ammessi per l’impiego nelle pratiche e trattamenti enologici autorizzati, purché:
− siano richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione;
− siano utilizzati quali reagenti nei locali dei laboratori annessi alla cantina/stabilimento, purché diversi dai dolcificanti sintetici, dagli antifermentativi e dagli antibiotici;
− siano opportunamente tracciati (cioè sia debitamente documentato l’acquisto e l’impiego e, sui contenitori dei reagenti, sia indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile);
− i quantitativi detenuti siano limitati a quelli strettamente necessari;
− sia stata presentata una preventiva comunicazione all’ufficio territoriale.
Quest’ultimo può comunque definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
Articolo 23 (Impiego dei pezzi di legno di quercia).
Per quanto attiene le disposizioni nazionali, l’articolo rinvia ad un apposito decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 2 novembre 2006.
CAPO IV - COMMERCIALIZZAZIONE
Articolo 24 (Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti).
Questo articolo innova talune disposizioni già recate dall’art. 10 e dai primi tre commi dell’art. 12 della L. n. 82/2006.
Sebbene la formulazione del comma 5 appaia non precisa, si ritiene che il legislatore abbia voluto intendere che il divieto di detenzione nelle cantine/stabilimenti enologici, a scopo di commercio, dei mosti e dei vini non è applicabile per i mosti ed i succhi ottenuti da uve da tavola (cioè da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite), purché nelle cantine/stabilimenti nei quali essi sono detenuti e trasformati:
− siano posti in lavorazione esclusivamente mosti e succhi destinati all’alimentazione umana (i quali, per essere tali, non possono certamente derogare dalle definizioni stabilite oppure aver subito trattamenti e aggiunte non consentiti) e, pertanto, non siano introdotti o detenuti prodotti il cui processo produttivo prevede la fermentazione;
− la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministero.
Sono stati inoltre riformulati i limiti per il tenore in alcol metilico dei vini. In particolare, per i vini detenuti a scopo di commercio presso le cantine/stabilimenti dei produttori e dei commercianti, i limiti in questione sono pari a 250 mg/l, nel caso dei vini bianchi e rosati, ed a 350 mg/l per i vini rossi (comma 6, lettera b), punto 4)).
Ai sensi dell’art. 90, comma 3:
− per quanto riguarda le modalità di applicazione del divieto di detenzione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti nel caso di stabilimenti diversi da quelli sopra
menzionati (cioè quelli ove siano posti in lavorazione esclusivamente mosti e succhi destinati all’alimentazione umana), poiché il primo periodo del comma 5 rimanda al decreto di cui al successivo articolo 61, comma 1, si fa presente che sono tuttora applicabili le disposizioni del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000;
− per quanto riguarda la denaturazione dei prodotti per i quali si applica il divieto di detenzione stabilito dai commi 5, 6 e 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 1032 del 31 luglio 2006 e del decreto interministeriale del 4 aprile 2007.
Articolo 25 (Divieto di vendita e di somministrazione)
Questo articolo innova talune disposizioni già contenute nell’art. 11 della L. n. 82/2006. In particolare, il divieto di vendere, porre in vendita, porre altrimenti in commercio nonché comunque somministrare mosti e vini fa oggi riferimento ai nuovi limiti del tenore in cloro, in solfati ed in alcol metilico stabiliti, rispettivamente, dal comma 1, lettere c), d) ed e), i quali, tuttavia, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, al fine di consentire l’adeguamento delle condizioni produttive, si applicano una volta decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Ai sensi dell’art. 90, comma 3:
− per quanto riguarda i limiti di cui ai comma 1, lettera a) e 2, continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1986, fatta eccezione per i limiti concernenti il tenore in piombo, stabiliti ai sensi del Reg. (CE) n. 1881/2006;
− per quanto riguarda la denaturazione dei prodotti per i quali si applica il divieto di detenzione stabilito dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 1032 del 31 luglio 2006.
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TITOLO III - TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI
TRADIZIONALI (articoli da 26 a 42)
TITOLO IV - ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E
PUBBLICITÀ (articoli da 43 a 48)
I Xxxxxx XXX e IV, pur predisposti sulla base delle previgenti norme nazionali di cui al D.Lgs. n. 61/2010 (e relativi decreti applicativi) nonché dell’art. 13 della L. n. 82/2006 e del decreto ministeriale del 13 agosto 2012, recano talune innovazioni.
Si rinvia, pertanto, ad un’attenta lettura del testo normativo, nelle more degli eventuali elementi illustrativi che la competente Direzione generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in indirizzo, riterrà opportuno fornire a riguardo.
TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI ACETI
Articolo 49 (Denominazione degli aceti).
Questo articolo innova talune disposizioni già contenute nell’art. 16 della L. n.
82/2006. In particolare:
− sono specificate le norme per l’indicazione della materia prima, distinguendo il caso degli aceti per i quali la materia prima utilizzata è, necessariamente, un liquido alcolico (ad es. aceto di alcol) o zuccherino, comunque di origine agricola, da quello degli aceti derivati da frutta (... Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario ...) (comma 1, primo e secondo periodo);
− è previsto il limite massimo dell’acidità totale per l’aceto di alcol che non sia destinato al consumo umano, elevato fino a 20 g per 100 ml (comma 1, ultimo periodo);
− è previsto il limite del contenuto in alcol etilico fino al 4 per cento in volume nel caso degli aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno, o anche di materiale diverso per i soli aceti bianchi, di capacità non superiore a 10 ettolitri per un periodo non inferiore a sei mesi, (comma 215); i limiti in parola, tuttavia, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, al fine di consentire l’adeguamento delle condizioni produttive, si applicano una volta decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge.
Ai sensi dell’art. 90, comma 3, per quanto riguarda le caratteristiche di composizione cennate al comma 1, primo periodo, ed al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3 e 4 del decreto ministeriale 27 marzo 1986.
Articolo 50 (Acetifici e depositi di aceto).
Questo articolo innova talune disposizioni già contenute nell’art. 17 della L. n. 82/2006. In particolare è prevista, nel caso di acetifici con produzione annua fino a 20 ettolitri, la deroga dall’obbligo di presentazione della planimetria dei locali, recante la collocazione dei recipienti (si rimanda in proposito al commento all’art. 9.). Al riguardo, tenuto conto dell’orientamento già formulato in materia di termini di registrazione sul registro telematico (termini applicabili, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, ai soggetti che producono quantitativi inferiori o maggiori di 1.000 ettolitri), si deve intendere che la produzione annua è un dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia (eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici), facendo riferimento a qualsiasi quantitativo delle materie prime avviate all’acetificazione (comma 1).
Articolo 51 (Produzione e divieti).
Questo articolo ricalca le disposizioni già contenute nell’art. 18 della L. n. 82/2006.
Articolo 52 (Pratiche e trattamenti consentiti).
Son innovate talune disposizioni già contenute nell’art. 22 della L. n. 82/2006. In particolare è stato previsto che le pratiche ed i trattamenti consentiti sono quelli che, relativamente a ciascuna materia prima, sono menzionati nelle norme dell’Unione europea e sono sottoposti agli stessi vincoli e limiti previsti da tali norme (commi 1 e 4). Così, ad esempio, per i prodotti vitivinicoli sono consentiti le pratiche ed i trattamenti in conformità delle corrispondenti norme contenute nel Reg. (UE) n. 1308/2013 e del Reg. (CE) n. 606/2009. Al riguardo, sebbene la norma non ne faccia esplicita menzione, si è
15 questa disposizione sostituisce, quindi, il comma 3-bis dell’art. 16 della L. n. 82/2006, introdotto con l’art. 2, comma 1, lettera d)-bis, del Dl n. 91/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 116/2014.
dell’avviso che ricadano in tale previsione anche le pratiche e trattamenti stabilite dalle norme nazionali di applicazione delle predette norme europee.
Articolo 53 (Aceti aromatizzati).
Questo articolo ricalca le disposizioni già contenute nell’art. 23 della L. n. 82/2006.
Articolo 54 (Registro).
Questo articolo innova talune disposizioni già contenute nell’art. 19 della L. n. 82/2006. In particolare, in relazione all’obbligo di tenuta del registro negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell’aceto, sono stati previsti:
− l’obbligo di registrare, relativamente ai liquidi zuccherini ed alcolici, il grado zuccherino e il titolo alcolometrico volumico totale (comma 1, lettera b);
− cadenze temporali e modalità semplificate di registrazione per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri; in assenza di altre indicazioni, tali modalità e tempi di registrazione agevolati dovranno essere previsti nel decreto ministeriale citato al comma 4 del medesimo articolo;
− l’obbligo di effettuare registrazioni atte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento, sull’etichetta apposta sulle confezioni poste in commercio, delle indicazioni relative all’impresa che ha operato il riempimento del recipiente e all’acidità totale (comma 3); in proposito, per quanto riguarda:
• l’aceto di vino, ai sensi dell’art. 90, comma 3, trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale prot. n. 293 del 20 marzo 2015 e, in tal senso, si rinvia alle puntuali indicazioni contenute nella Guida rapida alla tenuta del registro di carico e scarico vitivinicolo16;
• gli altri “aceti di ... “, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 e, quindi, della dematerializzazione delle relative registrazioni, si ritiene che l’obbligo in parola può essere, mutatis mutandis, parimenti assolto riferendosi alle predette indicazioni;
− la dematerializzazione del registro e la tenuta dello stesso nell’ambito del SIAN, secondo prescrizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro (comma 4); in proposito, come già appena sopra anticipato, ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi, limitatamente al vino destinato alla produzione di aceto di vino ed alle relative operazioni di trasformazione nonché ai prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di altri “aceti di ... “ e degli aceti balsamici DOP e IGP, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale prot. n. 293 del 20 marzo 2015;
− l’esenzione a favore degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono annualmente un quantitativo inferiore a 10 ettolitri di aceto (comma 5).
Articolo 55 (Immissione in commercio).
Questo articolo innova talune disposizioni già contenute nell’art. 20 della L. n. 82/2006. In particolare, è stato previsto che, sulle confezioni poste in commercio sia indicata l’acidità totale, espressa in acido acetico, riportando, nell’ordine, la parola « acidità », il valore della stessa tramite le unità, le mezze unità o il decimale di
16 Cioè il documento S-MIP-MRGA-K3-15003, pubblicato sul portale mipaaf/sian alla pagina xxxx://xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx?xxxx0000, che costituisce una delle specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l’utilizzo dei servizi connessi adottate con il decreto del Capo dell’Ispettorato prot. n. 421 del 31 marzo 2016
percentuale, ed il simbolo « % » (comma 3). In proposito, è stato specificato che “... Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l’acidità indicata sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all’acidità determinata dall’analisi. La tolleranza sull’acidità indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall’articolo 49, comma 1 (comma 4).
Articolo 56 (Utilizzo delle DOP e IGP).
Questo articolo ricalca sostanzialmente le disposizioni già contenute nell’art. 21 della L. n. 82/2006, fatta eccezione per la specificazione del divieto di utilizzare i termini
« DOC », « DOP », «DOCG » e « IGT » o « IGP » in sigla o per esteso, qualora nella denominazione dell’aceto si faccia riferimento alle denominazioni d’origine protette o alle indicazione geografiche protette dei vini o degli altri prodotti ai quali si applica il Reg. (UE) n. 1152/12.
Articolo 57 (Trasporto di sidri, mosti e aceti).
Questo articolo ricalca le disposizioni già contenute nell’art. 24 della L. n. 82/2006.
TITOLO VI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI
CAPO I - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 58 (Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo).
Per quanto riguarda il comma 1, vale quanto già detto per l’art. 4: viene cioè sancita l’applicabilità dei decreti ministeriali che saranno adottati in attuazione della legge n. 238.
Per quanto riguarda la tenuta dei registri, viene riformulata la deroga dall’obbligo di tenuta del registro telematico a favore dei titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, per i quali l’obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza (comma 2); nel contempo l’art. 91, comma 1, lettera d), abroga la previgente disposizione17; in proposito si ribadisce quanto chiarito a commento dell’art. 50, in merito alla nozione di produzione annua e cioè che la stessa va intesa quale dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia (eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici), facendo riferimento a qualsiasi quantitativo introdotto nello stabilimento ed avviato alla trasformazione. La norma non sembra prevedere ulteriori requisiti per la deroga concessa, ma si fa riserva di ulteriori approfondimenti a seguito del coordinamento interdipartimentale.
Relativamente ai termini di registrazione sul registro telematico, viene introdotto un particolare regime a favore di coloro il cui sistema informativo aziendale dialoga con il SIAN tramite la modalità web service (comma 3); in proposito, si rinvia alle puntuali indicazioni contenute nella Guida rapida alla tenuta del registro di carico e scarico vitivinicolo18.
17 Si tratta dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
18Disponibile alla pagina web xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx?xxxx0000
Articolo 60 (Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine).
Questo articolo conferma l’obbligo della tenuta dei registri delle sostanze zuccherine da parte dei produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori, già previsto dall’art. 28 della legge 82/2006 apportando alcune importanti novità.
Le sostanze zuccherine solide e in soluzione oggetto della registrazione sono:
− il saccarosio
− il glucosio
− le miscele di glucosio e fruttosio
− gli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato.
Pertanto, le miscele di glucosio e fruttosio indipendentemente dall’origine botanica e dalla relativa percentuale sono oggetto di registrazione, così come tutti gli zuccheri provenienti dall’uva (glucosio d’uva, fruttosio d’uva e zucchero d’uva), ad eccezione del mosto concentrato rettificato che soggiace agli adempimenti previsti dalla specifica normativa del settore vitivinicolo.
E’ escluso dalla registrazione lo zucchero a velo nonché la commercializzazione di saccarosio in bustine.
I grossisti che effettuano vendita al minuto non hanno più l’obbligo di annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione con la precisazione del nominativo e del recapito dell'acquirente.
Tra gli utilizzatori sono esclusi dalla tenuta del registro:
− le industrie farmaceutiche19,
− i commercianti al dettaglio,
− quelli che somministrano al pubblico,
− i laboratori artigiani,
− i laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione.
Al fine di evitare una doppia contabilità, è stata confermata l’esclusione dalla tenuta dello specifico registro delle sostanze zuccherine degli utilizzatori già in possesso di un registro di carico e scarico vitivinicolo telematico o dell’apposito registro vidimato dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In tali registri verranno registrate le utilizzazione delle sostanze zuccherine previste dal presente articolo.
Il registro è dematerializzato in ambito SIAN ed è tenuto secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more di emanazione del suddetto decreto si applicano, ai sensi dell’art. 90, comma 3, le modalità di tenuta del registro dematerializzato delle sostanze zuccherine previste nel decreto ministeriale prot. n. 11 dell’8 gennaio 2015 concernente le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
19 Categoria in precedenza non esentata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 82/2006.
CAPO II – CONTROLLI e VIGILANZA
Articolo 63 (Coordinamento e programmazione dei controlli).
L’art. 63 prevede che nel Registro unico dei controlli ispettivi - RUCI20 confluiscano tutti i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo, a prescindere se siano o no imprese agricole..
Il RUCI è un repository contenente i dati identificativi e salienti dei controlli ispettivi effettuati sulle imprese agricole e, dall’entrata in vigore della norma in esame, sulle imprese vitivinicole.
Al momento, nell’archivio informatico fluiscono direttamente dai sistemi informativi dell’ICQRF (ICRF e Banca Dati Vigilanza) i dati dei controlli svolti dall’ICQRF e dagli Organismi di controllo.
La consultazione immediata del RUCI è consentita al personale di tutte le amministrazioni, organi e organismi che effettuano i controlli sulle imprese agricole e sulle imprese vitivinicole.
In sede di preparazione delle singole ispezioni è pertanto necessario verificare se sul soggetto da ispezionare siano state già operate ispezioni da parte di altri organismi di controllo.
Articolo 64 (Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG).
L’art. 64 introduce rilevanti novità nel sistema di controllo e vigilanza dei prodotti vitivinicoli, che si riassumono di seguito:
− è stato semplificato il procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari;
− per l’iscrizione nell’«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012, le autorità pubbliche devono essere conformi ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN 17065/2012. Le Autorità pubbliche hanno sei mesi di tempo per adeguare la loro documentazione (comma 2);
− al momento dell’autorizzazione al controllo, la cui durata è triennale, sono valutati, ai fini dell’approvazione solo il piano di controllo e il tariffario, per ogni singola denominazione, realizzando così una semplificazione della procedura (comma 5 e 6).
− sono stati disciplinati gli istituiti della revoca e sospensione dell’autorizzazione, prevedendone i presupposti e le conseguenze (commi 7, 8 e 9);
− alla semplificazione del procedimento consegue una vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati limitata alla verifica della corretta applicazione del piano di controllo e del tariffario e affidata, specularmente all’autorizzazione, all’ICQRF (comma 17);
− permane il principio che ogni produzione riconosciuta è soggetta o al controllo di un solo organismo di controllo. Tuttavia, in talune circostanze, è ammessa
20 Il RUCI è istituito con decreto del 22 luglio 2015 e realizzato nell’ambito dei servizi del SIAN.
l’individuazione di un solo organismo tra quelli autorizzati per svolgere le funzioni di controllo o di controllo e certificazione.
− nell’ipotesi, infatti, in cui l’utilizzatore della DO o dell’IG sia immesso nel sistema di controllo di più organismi al fine di “assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP”, di comune accordo è scelto tra quelli interessati, l’organismo che assume il ruolo di “responsabile unico” dei controlli, ferma restando la responsabilità della certificazione in capo all’Organismo di controllo autorizzato dall’ICQRF. In caso di mancato accordo, la scelta è operata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni o lo stabilimento di imbottigliamento, nel caso di imbottigliamento fuori zona, (comma 14 lett.a). In tal caso si realizza una separazione tra Organismi di controllo autorizzati a certificare, con decreto ad hoc emesso dalla DG VICO, e Organismo di controllo deputato allo svolgimento dell’attività di controllo (controlli documentali, visite ispettive e prelievo dei campioni). Solo dopo la realizzazione delle specifiche funzionalità in ambito SIAN (comma 14 lett.b), si avrà la coincidenza delle funzioni di controllo e certificazione in un unico Organismo che verrà individuato secondo le modalità descritte in precedenza. In ambedue le ipotesi sopra indicate, l’esecuzione degli esami chimico-fisici ed organolettici deve, comunque, essere svolta dall’organismo di controllo autorizzato per la singola DOP o IGP (comma 15).
− con decreto saranno definite le ulteriori specifiche per l’individuazione dell’Organismo unico e i relativi rapporti tra lo stesso e gli Organismi autorizzati.
− un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della norma, fisserà le norme riguardanti il sistema di controllo delineato nell’art. 64.
Articolo 65 (Analisi chimico-fisica e organolettica).
L’art. 65 ricalca sostanzialmente l’art. 15 dell’abrogato D. lgs. 61/2010, con l’eccezione del comma 5 che, nel rinviare ad un decreto ministeriale, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni unificata, stabilisce, tra gli altri, i seguenti criteri per le procedure e le modalità di esecuzione delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche:
− esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;
− esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
− esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT;
− le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici.
TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO
La legge 238 abroga (articolo 91) i tre provvedimenti normativi contenenti le misure sanzionatorie finora vigenti nel comparto vitivinicolo:
- Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione degli artt. 11 e 16, comma 3;
- Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Al fine di rendere più agevole l’applicazione della nuova normativa, la tabella allegata fornisce il quadro di raffronto tra le nuove sanzioni e quelle precedentemente vigenti.
E’ utile focalizzare l’attenzione su alcune rilevanti novità introdotte dalla legge 238 in materia sanzionatoria.
All’articolo 80 è stata modificata la norma in tema di inadempienze delle strutture di controllo (art. 80 del T.U. – ex art. 25 del D. Lgs. n. 61/2010). In luogo della precedente formulazione che prevedeva la responsabilità della struttura/persona giuridica, è stata introdotta una norma maggiormente in linea con le disposizioni generali in tema di responsabilità per fatto illecito, che prevede la responsabilità dei soggetti/persone fisiche che rivestano all’interno della struttura funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di singole unità operative dotate di autonomia funzionale. La struttura di controllo – in persona del legale rappresentante pro-tempore – sarà chiamata a rispondere in via solidale della violazione. Particolare attenzione, pertanto, dovrà essere prestata in sede di accertamento e contestazione di tali fattispecie illecite, verificando volta per volta l’esistenza all’interno della struttura interessata di eventuali deleghe di poteri o procure generali/speciali rilasciate a soggetti diversi dal Presidente/legale rappresentante/amministratore unico della medesima.
Lo stesso art. 80 prevede anche una modifica dell’importo delle sanzioni pecuniarie a carico delle strutture di controllo inadempienti, ridotto sia nel minimo (da € 5.000,00 ad € 3.000,00) che nel massimo (da € 50.000,00 ad € 30.000,00). E’ stata altresì ridotta (cfr. comma 3) sia nel minimo (da € 6.000,00 ad € 5.000,00) che nel massimo edittale (da € 60.000,00 ad € 50.000,00) la sanzione pecuniaria prevista per le strutture di controllo che discriminino tra i soggetti da immettere nel sistema dei controlli, ovvero ostacolino l’esercizio del diritto a tale accesso; in tali ipotesi, è stato espressamente previsto che la struttura di controllo risponda in solido con l’autore della violazione commessa.
E’ inoltre stata prevista una riduzione (da un importo pari al doppio di quanto dovuto ad un importo corrispondente a quanto dovuto) della sanzione a carico dei soggetti immessi nel sistema di certificazione delle DOP ed IGP per il mancato versamento delle quote dovute alle strutture di controllo ed ai Consorzi di tutela (cfr. rispettivamente articolo 79, comma 3 ed articolo 81, comma 2), fermo restando l’obbligo di versare anche la quota dovuta.
In tal caso, restano ferme le disposizioni a suo tempo già impartite in sede di delega ai Direttori degli Uffici territoriali della potestà di irrogare sanzioni amministrative in materia.
L’articolo 85 ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso per alcune fattispecie riguardanti le comunicazioni e le dichiarazioni da effettuarsi da parte degli operatori del settore. E’ questa una delle novità più rilevanti della legge 238; la ratio dell’istituto, finora applicato limitatamente al settore tributario, è quella di determinare effetti deflattivi del contenzioso in materia, consentendo agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori/omissioni, prima che venga avviata l’attività di accertamento degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale.
Trattandosi di istituto di nuova introduzione va prestata particolare attenzione nella concreta gestione del medesimo.
Il ravvedimento operoso implica sostanzialmente la sussistenza di due presupposti fondamentali:
- deve trattarsi esclusivamente di una delle violazioni previste dalle disposizioni indicate dal comma 1 dell’art. 85 del T.U. (comunicazioni e/o dichiarazioni che gli operatori devono effettuare);
- non deve essere stata iniziata, da parte degli organi di controllo, alcuna attività di verifica/accertamento/ispezione/accesso a carico dell’operatore interessato, né deve esser stato redatto verbale di accertamento di irregolarità/contestazione nei suoi confronti.
Con il Ravvedimento operoso il legislatore ha inteso sostanzialmente venire incontro a quegli operatori che, una volta accortisi di aver commesso errori o omissioni relativi all’applicazione delle norme indicate dall’art. 8521, possono spontaneamente effettuare il pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a quella prevista dalla norma di riferimento, purché il versamento dell’importo avvenga entro il primo giorno lavorativo successivo all’avvenuta regolarizzazione e sia poi comunicato all’Ufficio ICQRF territorialmente competente – a mezzo di PEC o di altri strumenti legalmente riconosciuti – entro ulteriori 3 giorni lavorativi.
Si evidenzia che il Ravvedimento operoso è istituto differente dalla diffida ex
art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014, conv. dalla legge n. 116/2014.
Sebbene la ratio ed i presupposti per l’applicabilità dei due istituti possano sembrare a prima vista simili, soprattutto con riferimento alla “sanabilità” degli errori o omissioni commessi, in realtà si tratta di due disposizioni diverse.
Mentre il ravvedimento operoso, infatti, implica una condotta del tutto spontanea da parte dell’operatore interessato, che provvede in maniera autonoma a regolarizzare l’errore od omissione in cui è incorso ed al successivo pagamento della sanzione, la diffida presuppone invece che vi sia stata comunque un’attività ispettiva da parte dell’organo di controllo, sfociata nell’accertamento di un’irregolarità: poiché si tratta di un’irregolarità sanabile, l’organo accertatore diffida il trasgressore a porre in essere gli adempimenti necessari a regolarizzare la situazione entro i termini fissati dalla legge.
Nel primo caso, quindi, si tratta di un comportamento posto in essere d’iniziativa dal trasgressore, senza che alcuna attività ispettiva e/o di indagine sia stata avviata; nel secondo, invece, la condotta del trasgressore scaturisce comunque da un preventivo accertamento di irregolarità da parte degli organi preposti, a cui segue una formale diffida.
La disciplina sanzionatoria della legge 238 entra in vigore il 12 gennaio 2017.
A decorrere da tale data, come detto, sono abrogati il D. Lgs. n. 260/2000, la legge n. 82/2006 ed il D. Lgs. n. 61/2010.
L’articolo 83, comma 1 dispone che la potestà di irrogare le sanzioni previste dal
T.U. è attribuita all’ICQRF, eccezion fatta per le sanzioni previste dall’art. 69, commi da 1 a 6 e comma 8, di competenza delle Regioni.
Poiché l’articolo in parola dispone che la potestà sanzionatoria concerne le sanzioni amministrative “…..previste dalla presente legge….”, tutti i procedimenti amministrativi
21 Si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c),
d) e g), 76, comma 5, e 78 della legge 238/16.
sanzionatori scaturiti da contestazioni elevate ai sensi del D. Lgs. n. 260/2000, della legge
n. 82/2006 e del D. Lgs. n. 61/2010 continuano ad essere definiti dalle autorità competenti in base alla normativa previgente fino al loro definitivo esaurimento.
Analogamente si procederà per tutte le violazioni che, seppur accertate e contestate dopo l’entrata in vigore del T.U., siano state in realtà commesse quando era in vigore la precedente normativa.
Per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati dal T.U., trova applicazione la disciplina generale contenuta nella legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’articolo 1, comma 4 del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014.
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 88 (Norme transitorie).
Si richiama l’attenzione su quanto disposto dai commi 1, 2 e 4, che specificano il contenuto minimo, le modalità di presentazione delle istanze, dichiarazioni e comunicazioni comunque denominate, da presentare agli uffici territoriali, così come fin qui illustrato, nonché le regole concernenti il rispetto dei termini di presentazione.
Inoltre, il comma 6 ha previsto la disciplina per l’esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, i quali non soddisfino i requisiti prescritti dalla legge: in proposito, si evidenzia che tali prodotti possono essere commercializzati purché siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili.
Gli Uffici delle Direzioni VICO e PREF sono comunque a disposizione per gli approfondimenti puntuali che si rendessero necessari.
Il Capo dell’Ispettorato
Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
FATTISPECIE NORMATIVA | DISCIPLINA SANZIONATORIA D. Lgs. 260/00 e Legge 82/06 | DISCIPLINA SANZIONATORIA TESTO UNICO VINO |
Impianto vigneti con varietà di uve da vino in violazione all’art. 62 par. 1 Reg. UE 1308/13. | Art. 2 comma 2: da 2.582,00 euro a 5.164,00 euro | Art. 69 comma 1: da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superfice vitata o |
Mancato avvio alla distillazione di vino ottenuto da vigneti impiantati in violazione | da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici vitate | |
Obbligo di estirpazione vigneti | Art. 69 comma 2: | |
impiantati senza | sanzioni stabilite | |
autorizzazione | dall’art. 5 del Reg. Ue 560/2015: | |
euro 6.000 per ha, se il | ||
produttore procede | ||
all'estirpazione della | ||
totalità dell'impianto | ||
non autorizzato entro | ||
quattro mesi dalla data | ||
di notifica | ||
dell'irregolarità, come | ||
previsto all'articolo 71; | ||
euro 12.000 per ha, se | ||
il produttore procede | ||
all'estirpazione della | ||
totalità dell'impianto | ||
non autorizzato entro | ||
il primo anno | ||
successivo alla | ||
scadenza del termine | ||
di quattro mesi; | ||
euro 20.000 per ha, se | ||
il produttore procede | ||
all'estirpazione della | ||
totalità dell'impianto | ||
non autorizzato dopo | ||
il primo anno | ||
successivo alla | ||
scadenza del termine | ||
di quattro mesi. |
Mancato rispetto dei limiti temporali delle autorizzazioni per nuovi impianti art 62 comma 3 del Reg. UE 1308/2013. | Art. 69 comma 3: a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’ organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione; b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inf. o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione; c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione. | |
Rinuncia del produttore dell’autorizzazione concessa di impianto vigneti superiore al 50% di quella richiesta (Reg. UE 561/2015) | Art. 69 comma 5: euro 500,00 per ogni ha o frazione di ha di superficie autorizzata e l’esclusione delle misure di sostegno previste per l’OCM vitivinicola per due anni |
Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nella preparazione dei mosti e vini e prodotti vitivinicoli non | art. 1 comma 1 : da 309,00 euro a 3.098 euro | art. 70 comma 1: euro 300,00 a euro 3.000,00 |
Divieto di introduzione di uve da tavola all’interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino | Art. 1 comma 2: da euro 516,00 a euro 5.164,00 - chiusura impianto da 2 mesi a 4 mesi in caso di reiterazione sanzione da euro 2.582,00 a euro 30.987,00 e chiusura impianto da 6 mesi a 1 anno | Art. 70 comma 2: da 1.000 euro a 10.000 euro chiusura impianto da 2 mesi a 1 anno in caso di reiterazione sanzione da euro 5.000,00 a euro 40.000,00 e chiusura impianto da 6 mesi a 3 anni |
Vinificazione di uve non appartenenti a varietà classificate come uve da vino per la provincia in cui sono state raccolte | Art. 1 comma 3: da euro 258,00 a euro 2.582,00 | Art. 70 comma 3: da 250 euro a 2.500,00 euro In caso di reiterazione dell’illecito si applica da euro 1.500,00 a euro 15.000,00; per infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri la sanzione pari a euro 150,00 |
Divieto di detenere, porre in vendita o somministrare mosti o vini elaborati utilizzando uve difformi da quelle che figurano classificate come uve da vino | Art. 1 comma 4: da 38,00 euro a 50.000 euro per hl o frazione di hl, ma comunque inferiore a euro 258,00 | Art. 70 comma 4: euro 50 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 1.000,00 |
Violazione al divieto di sovrapressione delle uve, di pressatura delle fecce e violazione dell’obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione Violazione del divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione | Art. 1 comma 5 primo periodo: da euro 15,00 a euro 77 per ogni 100 chilogrammi di prodotto Art. 1 comma 5 secondo periodo: da euro 46,00 ad euro 232,00 per 100 chilogrammi di prodotto e comunque non inferiore a euro 258,00 | Art. 70 comma 5 primo periodo : da euro 15,00 a euro 75,00 per 100 chilogrammi Art. 70 comma 5 secondo periodo: da euro 45,00 a euro 250,00 per 100 chilogrammi di prodotto e comunque |
Violazione dell’obbligo di consegna ai distillatori del vino e dell’alcol contenuto nei sottoprodotti nel rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa nazionale Mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi della normativa nazionale | non inferiore a euro 250,00 – reiterazione si raddoppia e si applica la chiusura dell’impianto da art. 70 comma 5 terzo periodo: euro 50,00 per hl o frazione di hl E’ sempre disposto l’invio alla distilleria o all’acetificio del vino non consegnato. Art. 70 comma 5 quarto periodo: euro 150,00 | |
Violazione all’obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate a decorrere dal 1° settembre 1998 con uve classificate come uve da vino Violazione del divieto di rifermentazione delle vinacce derivanti da superfici abusivamente piantate a decorrere dal 1° settembre 1998 per scopi diversi dalla distillazione | Art. 1 comma 6: da euro 51,00 per hl o frazione di hl | Art. 70 comma 6: euro 50 per hl o frazione di hl Art. 70 comma 6 secondo periodo: euro 50 per hl o frazione di hl |
Trasgressione alle condizioni prescrizioni divieti e limiti in materia di pratiche e trattamenti enologici stabiliti da Reg. UE e dalla normativa nazionale | Art. 1 comma 7 primo periodo: da euro 7.746,00 a euro 46.481,00 | Art. 70 comma 7 primo periodo: da 7.500,00 euro a euro 45.000,00 |
Violazione al divieto di immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo | Art. 1 comma 7 secondo periodo: da euro 7.746,00 a euro 46.481,00 Qualora il fatto si riferisca a variazioni non sup. al 10% dei limiti previsti, all’inosservanza dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni all’autorità competente o l’omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali si applica la sanzione di euro 1.032,00 | Art. 70 comma 7 secondo periodo: da 7.500,00 euro a euro 45.000,00 Qualora il fatto si riferisca a variazioni non sup. al 10% dei limiti previsti, all’inosservanza dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni all’autorità competente o l’omessa annotazione di operazioni nei registri |
di cantina o nei documenti commerciali si applica la sanzione dell’art. 76 comma 4 da euro 600,00 a euro 3.000,00 | ||
Violazione in materia di aggiunta delle sostanze rivelatrici nei vini destinati alla distillazione | Art. 1 comma 10-bis: da euro 100 a euro 5.000,00 | Art. 70 comma 8: da euro 100,00 a euro 5.000,00 in caso di omessa aggiunta la sanzione di euro 5.000,00- |
Violazione prescrizioni in materia di elaborazione e commercializzazione dei vini spumanti e vini frizzanti elaborati o trasformati previste da Reg. UE e dalla normativa nazionale | Art. 1 comma 10 quater: da 300,00 a euro 30.000,00 | Art. 70 comma 9: da euro 500,00 a euro 9.000,00 |
Violazione prescrizioni in materia di elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi previste da Reg. UE e dalla normativa nazionale spumanti e vini frizzanti elaborati o trasformati | Art. 1 comma 10 quinques: da 300,00 a euro 30.000,00 Art. 28 : 20.000 euro | Art. 70 comma 10: da euro 500,00 a euro 10.000. |
Violazione prescrizioni in materia di elaborazione e le prescrizioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché della bevande di fantasia previste dai Reg. UE | Art. 1 comma 10 sexies: da euro 100,00 a euro 10.000 | Art. 70 comma 11: da euro 500,00 a euro 5.000,00. |
Violazioni al divieto di utilizzare nelle operazioni di vinificazione prodotti nocivi o sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla normativa UE e nazionale | Art. 33 comma 1 della legge 82/2006: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato , ma non inferiore a 5.000,00 | Art. 71 comma 1: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 5.000,00 |
Violazione al divieto di utilizzo nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini di alcol zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva da vino | Art. 33 comma 2 della legge 82/2006: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 2.500,00 | Art. 71 comma 2: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato, |
Violazione al divieto di utilizzo di zucchero e sostanze zuccherine relativo a piccole quantità di prodotti vitivinicoli | Art. 33 comma 1 della legge 82/2006: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato , ma non inferiore a | Art. 71 comma 3: euro 75,00 per hl di prodotto |
inf. 10% della produzione vitivinicola e non superiore a 500 hl di prodotto trattato e utilizzato per aumentare il titolo alcol., nel limite di 1,5% vol, senza utilizzo di altre sostanze non consentite | 5.000,00 Art. 33 comma 2 della legge 82/2006: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 2.500,00 | |
Responsabilità del tecnico di cantina in materia di operazioni e manipolazioni vietate di cui all’art. 71 comma 1 e 2 del T.U. | Art. 33 comma 1 della legge 82/2006: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato , ma non inferiore a 5.000,00 Art. 33 comma 2 della legge 82/2006: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 2.500,00 | Art. 71 comma 4: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 5.000,00 Art. 71 comma 2: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato |
Divieto di detenzione prodotti vitivinicoli non giustificati | Art. 34 comma 1 primo periodo della legge 82/2006: euro 25,00 per q.le eccedente In caso di reiterazione specifica chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi | Art. 72 comma 1: sanzione da euro 90,00 per hl o frazione di hl eccedente |
Divieto di detenzione prodotti vitivinicoli non giustificati IGT DOC DOCG detenzione prodotti vitivinicoli non giustificati commesso entro il periodo delle fermentazioni e riguarda prodotti ottenuti dalla stessa azienda | Art. 34 comma 1 secondo periodo della legge 82/2006: IGT euro 50,00 per q.le ecc. DOC euro 100 per q.le ecced. DOCG euro 250 per q.le ecc In caso di reiterazione specifica chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi Art. 34 comma 2 della legge 82/2006: euro 12,50 per q.le o frazione di q.le eccedente | Art. 72 comma 2: IGT euro 135, X hl o fraz.di hl ecced. DOC euro 180 X hl o fraz di hl ecced. DOCG euro 270 X hl o fraz.di hl ecced. Se il quantitativo è inferiore a 10 hl la sanzione è di euro 45,00 x hl o frazione di hl eccedente obbligo di distillazione o altra destinazione previa denaturazione di un quantitativo corrispondente per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate Art. 72 comma 3: euro 45,00 per hl o frazione di hl eccedente |
Divieto di detenzione delle uve da tavola e dei prodotti ottenuti dalle stesse non giustificati negli stabilimenti di produzione | Art. 72 comma 4: sanzione da euro 90,00 per hl o frazione di hl eccedente |
Detenzione anidride carbonica in violazione alle norme vigenti | Art. 35 comma 1 lett. B) della legge 82/2006: da euro 600,00 a euro 15.000,00 | Art. 73 comma 1 lett. A) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro |
Produzione e detenzione vini spumanti, vini spumanti di qualità vini spumanti di qualità di tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione alle norme vigenti | Art. 35 comma 1 lett. C) della legge 82/2006: da euro 600,00 a euro 15.000,00 | Art. 73 comma 1 lett. B) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro |
Produzione e detenzione vini frizzanti in violazione alle norme vigenti | Art. 73 comma 1 lett. C) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro | |
Produzione di mosto cotto in violazione alle norme vigenti | Art. 35 comma 2 lett. A) della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 2 lett. A) :da euro 300,00 euro a 3.000,00 |
Divieto di detenzione nelle cantine di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8% vol e vinificazione di tali mosti | Art. 35 comma 2 lett. B) della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00 euro | Art. 73 comma 2 lett. B) :da euro 300,00 euro a 3.000,00 |
Divieto di effettuazione di fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito | Art. 35 comma 2 lett. C) della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 2 lett C) :da euro 300,00 euro a 3.000,00 |
Divieto di effettuare operazioni di aumento titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione alle norme vigenti | Art. 35 comma 2 lett. D) della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 2 lett D) :da euro 300,00 euro a 3.000,00 |
Detenzione in cantina nonché nei locali annessi e intercomunicanti anche attraverso cortili di sostanze vietate di cui all’art. 15 del T.U. | Art. 35 comma 4 della legge 82/2006: da euro 6.000,00 euro a 60.000,00 | Art. 73 comma 3: da euro 6.000,00 euro a 60.000,00 |
Vendita, somministrazione o commercio di mosti e vini in violazione all’art. 25 comma 3 del T.U. senza procedere alla denaturazione ed alla distillazione | Art. 35 comma 5 della legge 82/2006: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00 | Art. 73 comma 4: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00 |
Detenzione vino di cui all’art. | Art. 35 comma 6 lett. A) e B) | Art. 73 comma 5 lett. |
24 comma 7 ( acidità volatile) del T.U. senza procedere alla denaturazione e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica in stabilimenti diversi degli acetifici o distillerie | della legge 82/2006: da euro 600,00 euro a 3.000,00 | A): da euro 600,00 euro a 3.000,00 |
Adozione di un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri in violazione alle norme vigenti | Art. 35 comma 6 lett. C) della legge 82/2006: da euro 600,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 5 lett. B): da euro 600,00 euro a 3.000,00 |
Detenzione vinacce negli stabilimento enologici al di fuori del periodo vendemmiale stabilito ai sensi dell’art. 13 comma 1 del T.U. | Art. 35 comma 6 lett. D) della legge 82/2006: da euro 600,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 5 lett. C): da euro 600,00 euro a 3.000,00 |
Istituzione di centri di raccolta fuori fabbrica in violazione alle disposizioni di cui all’art. 13 comma 3 primo periodo del T.U. | Art. 35 comma 6 lett. E) della legge 82/2006: da euro 600,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 5 lett. D): da euro 600,00 euro a 3.000,00 |
Elaborazione di vinello in difformità alle disposizioni di cui all’art. 13 comma del T.U. | Art. 35 comma 6 lett. F) della legge 82/2006: da euro 600,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 5 lett. E): da euro 600,00 euro a 3.000,00 |
Commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui al T.U. in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza delle violazione o che le confezioni originale presenti segni di alterazione | Art. 35 comma 7 lett. F) della legge 82/2006: non sanzionabile | Art. 73 comma 6: non sanzionabile |
Obbligo di denaturare le fecce di vino prima che siano estratte dalle cantine con la sostanza rivelatrice e chiunque impiega la sostanza denaturante in difformità delle norme vigenti in materia | Art. 35 comma 9 della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 5.000,00 | Art. 73 comma 7: da euro 100,00 euro a 2.500,00 – sanzione ridotta della metà se trattasi di quantitativi inferiori a 2 tonnellate |
Titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano la competente ufficio ICQRF la planimetria di cui all’art. 9 del T.U. | Art. 35 comma 9 della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 5.000,00 | Art. 73 comma 8: da euro 300,00 euro a 1.500,00 – sanzione ridotta da euro 50,00 a euro 500,00 se la capacità non denunciata è inferiore a 300 hl della metà se trattasi di quantitativi inferiori a 2 tonnellate |
Detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subìto trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste, Il divieto di cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all’alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministero. 6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresì ai mosti e ai vini che: a) all’analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall’articolo 25, comma 3; b) contengono una delle seguenti sostanze: 1) bromo organico; 2) cloro organico; 3) fluoro; 4) alcol metilico in quantità | Art. 35 comma 5 della legge 82/2006: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00 Art. 35 comma 5 della legge 82/2006: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00 | Art. 73 comma 9: da euro 1.500,00 euro a 15.000,00 Art. 73 comma 9: da euro 1.500,00 euro a 15.000,00 |
superiore a 350 mg/litro per i vini rossi e a 250 mg/litro per i vini bianchi e rosati; c) all’analisi chimica risultano conte nere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subìto tale trattamento in violazione | ||
Detenere nelle cantine, negli stabilimenti nei magazzini nonché nei locali intercomunicanti anche attraverso i cortili a qualunque uso destinati prodotti ad uso enologico e nei contenitori di reagenti di laboratorio prodotti non consentiti | Art. 35 comma 13 della legge 82/2006: da euro 5.000,00 euro a 25.000,00 | Art. 73 comma 10: da euro 5.000,00 euro a 10.000,00 |
Proprietario o conduttore di vigneti che non realizza gli interventi per i quali sono stati richiesti i contributi di cui all’art.7 comma 3 del T.U. | Art. 73 comma 11: sanzione pari all’importo dei contributi ricevuti aumentata di un terzo. Al proprietario o conduttore dei vigneti è revocato il contributo concesso | |
omessa comunicazione di cui art. 13 comma 3 del T.U. (utilizzatori di sottoprodotti e distilleria per uso energetico) | Art. 73 comma 12 lett. A): da euro 100,00 euro a 1.000,00 | |
omesse comunicazioni di cui all’art. 14 comma 1 del T.U. (lavorazioni di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande) | Art. 39 comma 1 lett. A) della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 1.000,00 Art. 39 comma 1 lett. A) della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 1.000,00 | Art. 73 comma 12 lett. B): da euro 100,00 euro a 1.000,00 Art. 73 comma 12 lett. B): da euro 100,00 euro a 1.000,00 |
Omessa comunicazione concernente le fermentazioni e rifermentazioni di cui all’art. 10 | Art. 39 comma 1 lett. C) della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 1.000,00 | Art. 73 comma 12 lett. C): da euro 100,00 euro a 1.000,00 |
del T.U. | ||
Omessa comunicazione per la produzione di mosto cotto o “saba” “sapa” | Art. 35 comma 3 della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 12 lett. D): da euro 100,00 euro a 1.000,00 |
Mancata denaturazioni ed alle annotazioni dei prodotti di cui all’art. 24 comma 7 del T.U. | Art. 35 comma 6 lett. A) della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00 | Art. 73 comma 12 lett. E): da euro 100,00 euro a 1.000,00 |
Mancato avvio alla distilleria o ove previsto agli usi alternativi le vinacce e fecce in violazione all’art. 13 comma 2 del T.U. | Art. 39 comma 1 lett. E) della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 1.000,00 | Art. 73 comma 12 lett. F): da euro 100,00 euro a 1.000,00 |
mancata comunicazione relativa alla detenzione di vinacce o la effettua oltre il termine stabilito | Art. 39 comma 1 lett. G) della legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 1.000,00 | Art. 73 comma 12 lett. G): da euro 100,00 euro a 1.000,00 |
Violazione in materia di designazione dell’origine in difformità dell’art. 55 del Reg. CE 607/99 o inserimento in etichetta di segni figure illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine che possono evocare una origine geografica diversa da quella indicata (Vini generici) | Art. 73 comma 13 : da euro 3.000,00 euro a 18.000,00 | |
ACETI | ||
Utilizzo della denominazione “Aceto di…” per i prodotti che non hanno le caratteristiche previste dalla normativa | Art. 36 comma 1 della legge 82/2006: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le riconosciuto, ma non inferiore a euro 250,00 | Art. 76 comma 1: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a euro 250,00 |
Chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che: - all’esame organolettico, chimico o microscopico risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto; - contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici, acido acetico glaciale aggiunto | Art. 36 comma 2 della legge 82/2006: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le riconosciuto, ma non inferiore a euro 250,00 Art. 36 comma 2 della legge 82/2006: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le riconosciuto, ma non inferiore a euro 250,00 | Art. 76 comma 2: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a euro 250,00 Art. 76 comma 2: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a euro 250,00 |
Detenzione negli stabilimenti di elaborazione degli aceti, nei locali annessi e/o comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida | Art. 36 comma 3 della legge 82/2006: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le riconosciuto, ma non inferiore a euro 250,00 | Art. 76 comma 3: da euro 75,00 a euro 100,00 per q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a euro 250,00 |
Utilizzo della denominazione di aceto di vino per prodotti ottenuti mediante acetificazione di vini che hanno un contenuto di a. acetico superiore a quello previsto della normativa vigente | Art. 36 comma 4 lett. A) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 3.000 | Art. 76 comma 3 lett. A): da euro 600 a euro 3.000 |
Detenzione, produzione e imbottigliamento negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti dall’art. 50 comma 2 della T.U. | Art. 36 comma 4 lett. B) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 3.000 | Art. 76 comma 3 lett. B): da euro 600 a euro 3.000 |
Ricorso a pratiche e trattamenti enologici non consentiti nella preparazione degli aceti | Art. 36 comma 4 lett. C) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 3.000 | Art. 76 comma 3 lett. C): da euro 600 a euro 3.000 |
Aggiunta all’aceto di sostanze aromatizzanti in violazione all’art. 53 del T.U. e violazione nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati | Art. 36 comma 4 lett. D) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 3.000 | Art. 76 comma 3 lett. D): da euro 600 a euro 3.000 |
Utilizzo della denominazione “aceto di … di aromatizzato” per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste dall’art. 53 comma 2 del T.U. | Art. 36 comma 4 lett. D) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 3.000 | Art. 76 comma 3 lett. D): da euro 600 a euro 3.000 |
Omessa comunicazione previs ai sensi dell’art. 50 del T.U. | Art. 36 comma 5 della legge 82/2006: da euro 600 a euro 3.000 - se la capacità non denunciata è inferiore a 300 hl la sanzione e da euro 100,00 a euro 1.000,00 | Art. 76 comma 5: da euro 600 a euro 3.000 se la capacità non denunciata è inferiore a 300 hl la sanzione e da euro 100 a euro 1.000 |
Detenzione negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili acido acetico nonché altra sostanza atta sa sofisticare | Art. 36 comma 6 lett. A) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 20.000 - | Art. 76 comma 6 lett. A): da euro 600 a euro 20.000 |
Divieto di effettuare la distillazione dell’aceto | Art. 36 comma 6 lett. B) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 20.000 - | Art. 76 comma 6 lett. B): da euro 600 a euro 20.000 |
Divieto di trasportare o far trasportare e/o detenere , mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica | Art. 36 comma 6 lett. C) della legge 82/2006: da euro 600 a euro 20.000 - | Art. 76 comma 6 lett. C: da euro 600 a euro 20.000 |
Violazioni in materia di denominazione di « aceto di ... », seguita dall’indicazione della materia prima, utilizzata dal prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, con un’acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume. (Art. 49 commi 1 e 2 del T.U.) | Art. 36 comma 7 lett. A) e B) della legge 82/2006: da euro 500 a euro 2.500 | Art. 76 comma 7: da euro 500 a euro 2.500 |
Utilizzo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche nella designazione dell’aceto che non possiede tali caratteristiche | Art. 36 comma 8 della legge 82/2006: da euro 75 per ogni q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a euro 250 | Art. 76 comma 8: da euro 75 per ogni q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a euro 500 |
Divieto di trasportare o far trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione le fecce e le vinacce destinate alla distillazione o alla distruzione senza aver proceduto alla denaturazione | Art. 36 comma 10 della legge 82/2006: da euro 100 a euro 5.000 | Art. 76 comma 9: da euro 100 a euro 5.000 |
Divieto di vendere, trasportare o far trasportare i sidri, mosti e gli altri prodotti di cui all’art. 57 del T.U. | Art. 36 comma 9 della legge 82/2006: da euro 1.500 a euro 6.000 | Art. 76 comma 10: da euro 1.500 a euro 3.000 |
Mancata presentazione o presentazione in modo difforme della dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza | Art. 1 comma 9 del D.Lgs260/00 primo periodo: da euro 309,00 a euro 3.098,00 | Art. 78 comma 1: da euro 300 a euro 3.000 Se trattasi di prodotti a DOP o IGP La sanzione è aumentata nel minimo a euro 500,00 |
Dichiarazioni contenenti errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e e qualificazione del prodotto o al conseguimento di aiuti UE, nonché dichiarazioni riferite a 0,50 ha e per produzioni inferiori a 100 hl o 10 tonn. | Art. 1 comma 9 del D.Lgs260/00 secondo periodo: da euro 51,00 a euro 309,00 | Art. 78 comma 1 secondo periodo: da euro 50 a euro 300 |
Dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola con quantitativi maggiori di quelli effettivamente prodotti (per tutte le tipologie di prodotti dop e non) | Art. 78 comma 2: da euro 2.000 a euro 10.000 se il quantitativo irregolare è superiore a 10 tonn o 100 hl la sanzione è raddoppiata |
FATTISPECIE NORMATIVA | DISCIPLINA SANZIONATORIA D.LGS. 61/2010 | DISCIPLINA SANZIONAT. LEGGE 238 |
Dichiarazioni di vendemmia, produzione vitivinicola e giacenza presentate in ritardo In caso di ritardo non supera i 30 giorni | Art. 1 comma 9 del D.Lgs260/00 primo periodo: da euro 309,00 a euro 3.098,00 Art. 1 comma 9 del D.Lgs260/00 secondo periodo: da euro 51,00 a euro 309,00 se il ritardo non supera i 10 giorni lavorativi | Art. 78 comma 3 primo periodo: 1.000 euro Art. 78 comma 3 second periodo: euro 300 Art. 78 comma 3 ter periodo: aumento di euro 500 se comprende prodotti a DOP e IGP |
Violazioni in materia di documenti di accompagnamento tenuta dei registri e della documentazione ufficiale prevista dalla normativa vigente Chiusura stabilimenti per violazione degli artt. 70 comma 3, 71 commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, 73 comma 10 reiterata nei 5 anni precedenti il prefetto può disporre la chiusura degli stabilimenti da 1 a 18 mesi | Art. 1 comma 10 del D.Lgs260/00 primo periodo: da euro 619,00 a euro 15.493,00 Art. 1 comma 10 del D.Lgs260/00 secondo periodo: da euro 154,00 a euro 3.873,00 se indicazioni inesatte non sono essenziali ai fini della identificazioni del soggetto interessato della quantità e qualità del prodotto e per quantitativi produzioni inferiori a 100 hl o 10 tonn. Per prodotti confezionati a dieci hl Art. 40 della legge 82/2006 | Art. 78 comma 4 primo periodo : da euro 500 a euro 15.000 Art. 78 comma 4 secondo periodo: da euro 150 a euro 4.000 se indicazioni inesatte non sono essenziali ai fini della identificazioni del soggetto interessato della quantità e qualità del prodotto e per quantitativi produzioni inferiori a 100 hl o 10 tonn., per prodotti confezionati a dieci hl Art. 84 del T.U. |
Detenzione o vendita di prodotti vitivinicoli in violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di designazione e presentazione | Art. 74 comma 1: da 250 euro a 5.000 euro | |
Produzione/vendita/distribuzi one vini a Do o IG che non rispettano i requisiti previsti dal disciplinare di produzione | Art. 22 comma 1: da 2.000 euro a 20.000 euro | Art. 74 comma 2: da 2.000 euro a 20.000 euro lievi differenze risultanti dalle analisi rispetto al disciplinare di produzione (da 500 euro a 4.500 euro) |
Produzione/ vendita/distribuzione vini provenienti da vigneti non conformi | Art.22 comma 2: da 1.000 euro a 10.000 euro | Art. 69 comma 7: da 300 euro a 1.000 euro |
Mancata modifica idoneità alla rivendicazione nello schedario viticolo dei vigneti non aventi più i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG | Art.22 comma 3: da 300 euro a 1.000 euro | Art. 69 comma 8: da 300 euro a 1.000 euro |
Dichiarazione di vendemmia su quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto | Art. 22 comma 4: da 1.000 euro a 5.000 euro importo raddoppiato in caso di quantitativo di prodotto superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri | Art. 78 comma 2: da 2.000 euro a 10.000 euro importo raddoppiato in caso di quantitativo di prodotto superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri |
Xxxxxxx nella presentazione della dichiarazione di vendemmia | Art. 22 comma 5: da 500 euro a 3.000 euro - da 200 euro a 1.000 euro ( ritardo non superiore a 10 g. lavorativi) - da 300 euro a 1.500 euro ( ritardo non superiore a 30 g. lavorativi) | Art. 78 comma 3: 1.000 euro (ritardo) 300 euro ( ritardo non superiore a 30 g. lavorativi) 500 euro (vini a DOP e IGP) |
Irregolarità nella dichiarazione di vendemmia | Art. 22 comma 6: sanzioni di cui all’art. 22 commi 4 e 5 | Art. 78 comma 1: da 300 euro a 3.000 euro da 500 euro a 3.000 euro (vini a DOP e IGP) da 50 euro a 300 euro (errori non rilevanti ai fini della quantificazione, qualificazione del prodotto o conseguimento aiuti UE ovvero produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate) |
Violazioni delle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei vini a IGP o DOP designati con la qualificazione “novello”. | Art. 74 comma 6: da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro. | |
Alterazione/contraffazione ovvero acquisto/detenzione/cessione o utilizzo di contrassegni alterati o contraffatti | Art. 23 comma 1: da 30.000 euro a 100.000 euro | Art. 74 comma 7: da 30.000 euro a 100.000 euro in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale Ampliamento fattispecie e aggravamento trattamento sanzionatorio: - contraffazione/alteraz ione codici identificazione alternativi ai contrassegni; -utilizzo su più recipienti medesimo codice di identificazione di cui all’articolo 48, comma 8; -utilizzo codici di identificazione di cui all’articolo 48, |
comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato; (sanzione da 30.000 euro a 100.000 euro, reclusione da uno a cinque anni e multa da 200 euro a 2.000 euro). | ||
Omessa o irregolare | Art. 23 comma 2: da10.000 euro | Art. 74 comma 8: |
apposizione sui recipienti dei | a 50.000 euro | da10.000 euro a 50.000 |
prescritti contrassegni | euro anche in caso di | |
omessa apposizione | ||
dei codici di | ||
identificazione di cui | ||
all’art. 48 comma 8, | ||
secondo periodo. | ||
Riduzione sanzione a | ||
1.000 euro (numero | ||
pari o inferiore a 50 | ||
confezioni per | ||
ciascun lotto). |
Usurpazione/imitazione/evoc azione della Dop/segno distintivo/marchio o utilizzo di indicazioni ingannevoli ovvero utilizzo denominazioni usurpative evocative o mendaci su imballaggi involucri o documenti commerciali | Art. 23 commi 3 e 4 :da 2.000 euro a 13.000 euro | Art. 74 commi 3 e 4: da 2.000 euro a 13.000 euro - da 500 euro a 4.500 euro (inosservanza modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall’articolo 27, comma 3) - da 200 euro a 1.000 euro (errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori). |
Adozione di una DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale o in aggiunta ai termini “cantina” “ fattoria…” | Art. 23 comma 5: da 1.000 euro a 10.000 euro | Art.74 comma 9: da 1.000 euro a 10.000 euro |
Utilizzo indicazioni false o ingannevoli sulla confezione, sull’imballaggio, nella pubblicità, nell’informazione ai consumatori o sui documenti ovvero utilizzo contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione oche possono indurre in errore sull’origine | Art. 23 comma 6:da 2.000 euro a 13.000 euro | Art. 74 comma 5: da 1.000 euro a 10.000 euro -anche in ipotesi di menzione nell’etichettatura di medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli non aventi i requisiti; - da 100 euro a 500 euro (errori formali etichettatura per difformità di posizione, di dimensione aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori). |
Comportamento idoneo a indurre in errore sulla vera origine dei prodotti | Art. 23 comma 7: |
Deroga applicazione sanzioni sulle violazioni in materia di designazione e presentazione | Art. 23 comma 8: commerciante che vende, pone in vendita o distribuisce vini a DOP o a IGP in confezioni originali,non sanzionabile, salvo ipotesi di concorso.) | Art. 74 comma 10: commerciante che vende, pone in vendita o distribuisce vini a DOP o a IGP in confezioni originali, non sanzionabile, salvo ipotesi di concorso.) |
Utilizzo riferimento DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati in assenza di autorizzazione del Consorzio/Ministero | Art. 23 comma 9: da 3.000 euro a 20.000 euro | Art. 74 comma 11: da 3.000 euro a 20.000 euro |
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o IGP e riguardanti esclusivamente forma e dimensioni del carattere | Art. 74 comma 13: da 500 euro a 4.500 euro. | |
Vendita in contenitori di cui all’art. 47 del T.U.(pulcianella, bottiglia marsala e fiasco toscano) di vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati | Art. 74 comma 14: da 150 euro a 1.500 euro. | |
Vendita di bevande diverse da quelle indicate dall’articolo 43, comma 2 del T.U.(sciroppo, succo di uve...) utilizzando nell’etichettatura,designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino | Art. 74 comma 15 da 1.500 euro a 15.000 euro. | |
Organizzazione concorsi enologici in assenza di autorizzazione ministeriale | Art. 28 : 20.000 euro | Art. 75: 2.000 euro. |
Comportamento diretto a ritardare, ostacolare o impedire il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza ovvero a impedire il prelevamento di campioni o mancata esibizione della documentazione ufficiale e dei registri | Art. 77 comma 1: da 1.000 euro a 10.000 euro. | |
Non conformità grave accertata dalla struttura di controllo | Art. 24 comma 1: da 2.000 euro a 13.000 euro | Art. 79 comma 1: da 2.000 euro a 13.000 euro Riduzione alla metà (differenze all’interno di una soglia di |
tolleranza dell’1,5 % ovvero superfici o quantità di prodotti o materie prime non superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti) | ||
Comportamento diretto a ostacolare l’esercizio dell’attività di controllo (inottemperanza alla specifica intimazione ad adempiere entro 15 giorni formulata da ICQRF) | Art. 24 comma 3: 1.000 euro + sanzione accessoria sospensione diritto utilizzo denominazione protetta | Art. 79 comma 5: sanzione pari a 1.000 euro No sanzione accessoria |
Inadempimento obblighi soggetto immesso nel sistema di controllo nei confronti del consorzio di tutela | Art. 24 comma 3 bis: triplo importo accertato + sanzione accessoria sospensione diritto utilizzo denominazione protetta (art. 24 comma 5) | Art. 81 comma 2: sanzione pari a importo non corrisposto + sanzione accessoria sospensione diritto utilizzo denominazione protetta (art. 81 comma 3) |
Inadempimento soggetto immesso nel sistema di controllo obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell’attività di controllo | Art. 24 comma 4: doppio importo pecuniario + sanzione accessoria sospensione diritto utilizzo denominazione protetta (art. 24 comma 5) | Art. 79 comma 3: sanzione pari a importo non corrisposto + sanzione accessoria sospensione diritto utilizzo denominazione protetta (art. 79 comma 4) |
Inadempimento della struttura di controllo alle prescrizioni o agli obblighi delle autorità pubbliche ovvero svolgimento di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, (inottemperanza alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero entro 15 giorni) | Art. 25 comma 1:da 5.000 euro a 50.000 euro | Art. 80 commi 1 e 2: da 3.000 euro a 30.000 euro Responsabilità solidale con la struttura di controllo del soggetto con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione |
Comportamento della struttura di controllo diretto a discriminare ovvero ostacolare l’esercizio del diritto di accesso al sistema | Art. 25 comma 2: da 6.000 a 60.000 euro | Art. 80 comma 3: da 5.000 euro a 50.000 euro |
Uso della DO nella ragione o nella denominazione sociale di organizzazione diversa dal consorzio di tutela | Art. 26 comma 1: 20.000 euro + sanzione accessoria inibizione uso ragione o denominazione sociale | Art. 74 comma 16: 20.000 euro + sanzione accessoria inibizione uso ragione o denominazione sociale |
Svolgimento da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di attività attribuibili al consorzio di tutela senza il preventivo consenso dello stesso. | Art. 26 comma 2: 10.000 euro | Art. 81 comma 1: 20.000 euro |
Inadempimento del consorzio di tutela alle prescrizioni o obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o eventuali disposizioni del MIPAAF ovvero attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, (inottemperanza alla specifica intimazione ad adempiere entro 15 giorni) | Art. 27 comma 1: da 5000 euro a 50.000 euro | Art. 82 comma 1:da 5.000 euro a 50.000 euro |
Comportamento del consorzio di tutela diretto a discriminare o ostacolare l’esercizio del diritto di accesso al consorzio | Art. 27 comma 2: da 6.000 euro a 60.000 euro | Art. 82 comma 2:da 6.000 euro a 60.000 euro |