Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.257.4
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 29 novembre 2002
Entrato in vigore con scambio di note il 29 luglio 2004
(Stato 29 luglio 2004)
La Confederazione Svizzera e
la Repubblica del Mozambico,
denominate qui appresso le «Parti Contraenti»,
animate dal desiderio d’intensificare la cooperazione economica nel reciproco inte- resse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
riconoscendo la necessità di incoraggiare e di proteggere gli investimenti stranieri al fine di stimolare i flussi di capitali privati e contribuire, in questo modo, alla prospe- xxxx economica di entrambi gli Stati,
convinte che questi obiettivi possono essere realizzati senza pregiudicare le misure di applicazione generale relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investimento» designa qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi, segnatamente:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto re- ale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) i diritti di proprietà intellettuale, le procedure tecniche, i nomi commerciali, know-how e clientela;
RU 2005 1013
1 Dal testo originale francese.
(e) le concessioni a scopo economico conferite per legge, per decisione ammini- xxxxxxxx o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, sviluppo, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Ogni modifica ulteriore della forma in cui sono investiti o reinvestiti gli averi non tocca la loro caratteristica d’investimento.
(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente,
(a) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di detta Parte contraente;
(b) le persone giuridiche costituite in conformità della legislazione di detta Parte contraente;
(c) le persone giuridiche che non sono costituite in conformità della legislazione di detta Parte contraente, ma che sono controllate, direttamente o indiretta- mente, da persone fisiche o giuridiche secondo le lettere (a) e (b).
(3) Il termine «ricavi» designa gli importi risultanti da un investimento e include soprattutto, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni e altri emolumenti.
(4) Il termine «territorio» designa, per quanto riguarda ogni Parte contraente, il ter- ritorio terrestre e le zone marittime, compresa la zona economica esclusiva, i fondali marini e il loro sottosuolo, sui quali la Parte contraente interessata esercita la propria sovranità giuridica o giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo è applicabile agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente in conformità delle sue leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore del medesimo. Esso non si applica tuttavia a crediti o litigi risultanti da avvenimenti accaduti nel periodo precedente la sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione e ammissione
(1) Ciascuna Parte contraente incoraggia nella misura del possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, tutte le autorizza- zioni necessarie in relazione con detto investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministra- tiva e quelle richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli specialisti scelti dall’investitore, indipendentemente dalla nazionalità.
Art. 4 Trattamento e protezione
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente frui- scono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nes-
suna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’aumento o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda, sul suo territorio, agli investimenti e ai red- diti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda, sul proprio territorio, agli investitori dell’altra Parte, per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doga- nale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Trasferimenti
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi re- lativi a un trasferimento, segnatamente:
(a) dei redditi;
(b) dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
(c) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori;
(d) delle entrate o di altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione con l’investimento;
(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’evoluzione dell’investimento.
(2) I trasferimenti secondo il presente Accordo sono effettuati al tasso di cambio del mercato del giorno del trasferimento per quanto riguarda le transazioni in contanti effettuate nella valuta da trasferire. In caso di assenza di mercato del cambio, il tasso utilizzato è quello più recente applicato agli investimenti nazionali o il tasso di cam- bio più recente per la conversione della valuta in diritti speciali di prelievo, a dipen- denza del tasso più favorevole per l’investitore.
Art. 6 Espropriazione e indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione né provvedimenti analoghi o equivalenti nei
confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e ade- guato. Tale indennizzo ammonta al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è de- terminante il primo di questi fatti. L’ammontare dell’indennizzo comprende gli inte- ressi calcolati a un tasso commerciale normale a partire dalla data dell’es- propriazione fino alla data del pagamento, è regolato in una moneta liberamente convertibile, è versato senza ritardo ed è liberamente trasferibile. L’investitore col- pito dall’espropriazione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far esaminare da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indi- pendente di tale Parte, il suo caso e la valutazione del suo investimento in conformi- tà ai principi enunciati nel presente paragrafo.
(2) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territo- rio e della quale gli investitori dell’altra Parte contraente possiedono delle parti, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l’indennità prevista nel paragrafo (1) del presente articolo sia versata a questi inve- stitori.
Art. 7 Compensazione di perdite
Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a se- guito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza, rivolta, disordini civili o altri avvenimenti simili sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento con- forme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.
Art. 8 Principio di surrogazione
Nel caso in cui una Parte contraente abbia accordato una qualsiasi garanzia finanzia- ria contro rischi non commerciali nei confronti di un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti dell’altra Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, se un paga- mento è stato fatto in virtù di questa garanzia della prima Parte.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Al fine di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte con- traente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti) le parti interessate procede- ranno a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla do- manda scritta della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia sia alle giurisdizioni giudiziarie o amministrative competenti della Parte contraente sul cui
territorio è stato effettuato l’investimento sia all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra:
(a) l’arbitrato conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle contro- versie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652 (denominata qui appresso «la Con- venzione ICSID»); oppure
(b) la conciliazione o l’arbitrato conformemente al regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo del Centro internazionale per la risoluzione delle con- troversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID) istituito con la Convenzione ICSID; oppure
(c) un tribunale arbitrale ad hoc, salvo disposizione contraria delle parti in cau- sa, costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).
(3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre all’arbitrato internazionale ogni controversia relativa a un investimento.
(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territo- rio di una Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era control- lata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata società di quest’ultima in conformità all’articolo 25 (2) (b) della Convenzione ICSID.
(5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto un inden- nizzo totale o parziale dei danni subiti in virtù di un contratto di assicurazione.
(6) Nessuna Parte contraente proseguirà per via diplomatica una controversia sotto- posta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente non si conformi alla sentenza arbitrale.
(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente inte- ressata.
Art. 10 Controversie tra le parti contraenti
(1) Le controversie tra le parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione,
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l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le pro- prie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi del proprio mem- bro del tribunale e della propria rappresentanza alla procedura arbitrale. I costi del presidente e quelli rimanenti sono sostenuti in parti uguali dalle Parti contraenti, salvo decisione diversa del tribunale.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Altri impegni
(1) Se disposizioni legislative di una Parte contraente o obblighi di diritto interna- zionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, essi prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.
(2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti i suoi obblighi assunti nei con- fronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’alta Parte.
Art. 12 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reci- procamente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali ed è applicabile per una durata di vent’anni. Dopo questo termine rimane in vigore fino alla scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data in cui una Parte contraente l’ha denunciato per scritto all’altra Parte.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di vent’anni agli investimenti effet- tuati prima della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Maputo, il 29 novembre 2002, in due esemplari, in lingua francese, porto- ghese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.
Per la
Confederazione Svizzera: Xxxxx Xxx
Per la
Repubblica del Mozambico: Xxxxx Xxxx Xxxxx